Articolo 4 della Legge 27 luglio 2000, n. 212
Articolo 3Articolo 5
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1 gennaio 2002
Art. 4. Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria 1. Non si puo' disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi
tributi ne' prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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