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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/06/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 9482/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9482/2023 r.g. promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANNONI LAURA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. D'ANGELO SILVIA e dall'avv. LOPEZ ANDREA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1 Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
In via preliminare nel merito:
° accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla signora Parte_1 per nullità e/o inefficacia della clausola vessatoria art. 5 del contratto di ricovero del
[...] 13/6/2013, e conseguentemente dichiarare nullo e inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 2972/2023 (RG n. 5844/2023) pubblicato in data 17/10/2023 dal Tribunale di Monza;
pagina 1 di 9 ° accertare e dichiarare la nullità del contratto e delle pretese della RSA, con riserve illimitate, anche in merito alla ripartizione delle somme indebitamente incamerate a fronte della competenza del SSN per le prestazioni a elevata integrazione sanitaria erogate dalla RSA;
Nel merito, in via principale:
° accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. delle fatture azionate nn. 2628/A del 31/12/2017; 173/A del 31/01/2018; 400/A del 28/02/2018; 621/A del 31/03/2018, emesse in data anteriore al 5/04/2018;
° accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento delle fatture azionate nn. 843/A del 30/4/2018; 1071/A del 31/05/2018; 1736/A del 31/08/2018; 1963/A del 30/09/2018; 2191/A del 31/10/2018;
2417/A del 30/11/2018; 2637/A del 31/12/2018; 1331/A del 31/07/2022; 1526/A del 31/08/2022, e per l'effetto:
° dichiarare nullo ed inefficace, e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 2972/2023 (RG n. 5844/2023) pubblicato in data 17/10/2023 dal Tribunale di Monza per i motivi tutti meglio specificati nella narrativa del presente atto.
° Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge e con condanna di in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 cpc comma 3, cpc.
In via istruttoria: Pur ritenendo quindi la causa documentale e sottolineando come l'opposta non abbia assolto al proprio onere probatorio, l'opponente, senza inversione dell'onere della prova, formula le seguenti istanze istruttorie: Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che l'Avv. ha ricoperto in seguito a nomina del Tribunale di Monza Controparte_2 il ruolo di amministratore di sostegno della signora dal 25/05/2012 sino al Parte_2
24/04/2018;
2) vero che l'ufficio tutele del nella persona della dr.ssa ha ricoperto Controparte_3 CP_4 in seguito a nomina del Tribunale di Monza il ruolo di amministrazione di sostegno della signora dal mese di maggio 2018 alla chiusura dell'amministrazione dopo il decesso della Parte_2 beneficiaria intervenuto in data 22/10/2022;
3) vero che l'ufficio amministrativo di ha sempre intrattenuto Controparte_1 rapporti in relazione all'ospite unicamente con l'Amministratore di Sostegno al quale Parte_2 venivano trasmesse le fatture relative alle rette mensili;
4) vero che la signora risulta estranea, sia in fase di trattativa che di Parte_1 stipula, agli accordi intercorsi fra e l'ADS avv. in Controparte_1 Controparte_2 relazione alla gestione amministrativa della beneficiaria Parte_2
5) vero che la signora risulta estranea, sia in fase di trattativa che di Parte_1 stipula, agli accordi intercorsi fra e la responsabile del in qualità di ADS, Controparte_1 CP_3 in relazione alla gestione amministrativa della beneficiaria Parte_2
Si indicano a testimoni:
- la signora residente in [...] Testimone_1 CP_3
- l'Avv. con studio in Cologno Monzese Viale Lombardia n. 34 Controparte_2
- la dr.ssa , presso Ufficio Sociale - Tutele - Comune di Monza CP_4
pagina 2 di 9 Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni istanza avversaria,
- In via principale: rigettare l'opposizione formulata da parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
-In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge, nonché condanna della parte attrice al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
- In via istruttoria Si domanda altresì di disporre l'interrogatorio formale dell'attrice opponente sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che in data 2 marzo 2020 Lei ha inviato agli Avvocati Melissa Buoncristiani e Paola Elettra Dorienti la pec che si mostra (doc. 8)?
2. Vero che Lei ha inviato la pec del 2 marzo 2020 che si mostra (doc. 8) in seguito al ricevimento della diffida di pagamento datata 27 gennaio 2020, a firma degli Avvocati Melissa Buoncristiani e
Paola Elettra Dorienti, che si mostra (doc. 7)? Infine, si contesta l'ammissione delle prove orali ex adverso articolate, chiedendo, in caso di loro ammissione, di essere ammessi alla prova contraria
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ha presentato opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Monza in data 16.10.2023 (d.i. n.
2972/2023) con cui le era stato ingiunto il pagamento, a favore di Controparte_1 (di seguito per semplicità: ), della somma di € 24.493,15, oltre interessi
[...] Controparte_1 come da domanda, nonché le spese e competenze del procedimento. A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha ricostruito i fatti nel modo seguente. In data 13/06/2013, la de cuius era stata ricoverata presso la RSA gestita da Parte_2
con contratto di ricovero sottoscritto dall'allora Controparte_1
Amministratore di Sostegno Avv. dalla figlia della de cuius Controparte_2 [...] e dall'ospite Parte_1 Parte_2 Nel maggio 2018, a seguito della rinuncia all'incarico da parte dell'Avv. la funzione di CP_2
Amministratore di Sostegno veniva assunta dal nella persona Controparte_5 della dr.ssa . CP_4 In data 5/04/2023, l'odierna opponente aveva ricevuto una diffida dalla per Controparte_1 adempiere al pagamento delle rette di ricovero di stante la sua qualifica di obbligata in Parte_2 proprio e in solido all'obbligazione contrattuale (cfr. doc. 9 opposta). ha però negato di aver seguito la gestione amministrativa del ricovero Parte_1 ovvero di aver assunto impegni di garanzia nei confronti di per la degenza della Controparte_1 madre. Dunque, non ha provveduto al pagamento di quanto diffidatole e ha Controparte_1 proceduto in via monitoria ottenendo il decreto ingiuntivo qui opposto. In diritto, l'opponente ha eccepito, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva per nullità ed inefficacia della clausola di cui all'art. 5 del contratto di ricovero, che la identifica quale
“interlocutore di riferimento” e non quale obbligata in solido. Sul punto, ha sostenuto che la formulazione della predetta clausola non è chiara e, considerata l'applicabilità del Codice del Consumo al caso di specie, ne ha eccepito la vessatorietà ai sensi dell'art. 33 cod. cons.
Nel merito, ha sostenuto che le fatture prodotte da siano inidonee a fornire la prova Controparte_1 del credito da quest'ultima azionato in sede monitoria. In ogni caso, ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle fatture datate fino a marzo 2018, perché decorso il termine di cinque anni dalla loro emissione ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. Per le restanti fatture azionate, l'opponente ha allegato che le stesse sarebbero già state saldate dall'Amministratore di sostegno, producendo in atti documenti a riprova di tale deduzione (cfr. docc. 4- 5-6-7-8). Per l'effetto di quanto sopra esposto, ha chiesto dichiarare nullo e Parte_1 inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto. Infine, ha chiesto la condanna di ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, avendo abusato del proprio diritto di agire in Controparte_1 giudizio considerata la pretestuosità del procedimento monitorio.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la contestando Controparte_1 integralmente le pretese avverse, poiché infondate in fatto e in diritto e deducendo quanto segue.
Innanzitutto, ha evidenziato che il contratto di ricovero di cui al doc. 1 è debitamente sottoscritto dall'odierna opponente in qualità di contraente e ciò, considerati gli artt. 2 e 5 del contratto, la obbliga in solido con l'ospite al pagamento della retta di degenza.
pagina 4 di 9 In forza di ciò, ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva in capo a e, nel merito, ha ritenuto le clausole contrattuali Parte_1 perfettamente valide perché chiare, precise e debitamente sottoscritte.
In merito alla contestata assenza di prova del credito, ha evidenziato come controparte abbia genericamente sostenuto l'assenza di prova dei fatti costitutivi del credito senza però contestare l'esistenza del rapporto contrattuale e l'esecuzione delle prestazioni o, comunque, senza formulare una specifica contestazione sulle fatture prodotte.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, ha eccepito l'intervenuta interruzione del decorso producendo documentazione in merito (cfr. doc. 2-5, 7 e 8). Alla luce di tali allegazioni, l'opposta ha chiesto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 2972/2023 e previa concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., chiedendo altresì la condanna di controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In prima udienza, il procuratore di parte opposta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità delle memorie avversarie n. 2 e 3 ex art. 171 ter c.p.c. perché contenenti asserzioni e argomentazioni nuove.
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648
c.p.c. e, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, respinte le istanze istruttorie la causa è stata rinviata all'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. All'udienza di rimessione della causa in decisione, le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente e il procuratore di parte opposta ha contestato l'ammissibilità della domanda nuova mai discussa nel contraddittorio e contenuta nel foglio di precisazione avversario circa la competenza del SSN sul pagamento delle rette per prestazioni sanitarie. Inoltre, ha fatto rilevare che vi è stata rinuncia implicita della parte opponente all'eccezione preliminare di prescrizione, omessa nelle conclusioni di cui alla prima memoria di cui all'art. 171 ter cpc. Il procuratore dell'opponente ha contestato l'eccezione di inammissibilità della domanda in tesi nuova sostenendo verta su questioni di fatto già discusse in precedenza e, in ogni caso, rilevabile d'ufficio All'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
*** L'opposizione è infondata e va rigettata per i seguenti motivi. Innanzitutto, va disattesa l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva in capo a
[...]
posto che è indubbia la sua qualifica di contraente del rapporto oggetto del Parte_1 presente contenzioso (cfr. doc. 1 opposta). Si rileva, infatti, che il contratto di specie riporta il nominativo e i dati anagrafici dell'odierna opponente già nell'intestazione ove vengono specificatamente indicate le parti “contraenti” (cfr. pag. 1 doc. 1 opposta). Inoltre, la sottoscrizione di viene apposta all'ultima pagina Parte_1 del contratto sotto la dicitura “il contraente”, separata da quelle dell'amministratore di sostegno e dell'ospite della struttura. Ciò che parte opponente ha contestato è il fatto che il contratto conterrebbe delle clausole vessatorie ai sensi dell'art. 33 cod. cons. da ritenersi nulle e/o inefficaci. In primo luogo, va vagliata l'applicabilità al rapporto in esame della disciplina di tutela prevista dal Codice del Consumo. Sul punto, si evidenzia che la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione afferma l'inapplicabilità della disciplina consumeristica ai rapporti tra cittadino e enti appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale (Cass. civ., Ord. n. 8093 del 02/04/2009, e Cass. civ. Sez. VI, ord. del
16.6.2021 n. 16767). pagina 5 di 9 Dunque, a voler ritenere il rapporto di specie rientrante in tale fattispecie la disciplina consumeristica non troverebbe applicazione. La tesi va condivisa ove si valorizzano alcuni elementi del contratto di cui
è causa, quali il fatto che lo stesso vede come parte contrattuale una struttura convenzionata con il SSN che offre prestazioni di legge e che non agisce per fine di lucro (Onlus) (in questo senso, cfr. Cass. civ.
Sez. 6 - 3, Ord. n. 18536 del 21/09/2016).
Di contro, però, prendendo in considerazione altre peculiarità contrattuali, emergono concrete ragioni di tutela. Infatti, uno dei due contraenti (paziente o familiare coobbligato garante) va indubbiamente considerato contraente debole e, comunque, offriva alla de cuius non solo Controparte_1 prestazioni in ambito sanitario ma anche accessorie e tipiche di un rapporto privatistico, basti pensare al servizio alberghiero, di compagnia e ospitalità.
Per questo motivo, il Tribunale ritiene di sottoporre al vaglio di legittimità le clausole contrattuali di specie per rilevare eventuali profili di vessatorietà delle stesse.
Nello specifico, ha sostenuto che la clausola n. 5 del contratto di specie non Parte_1 sia conforme agli standard di chiarezza richiesti dalla legge e, quindi, ne ha dedotto il carattere vessatorio. Quanto all'asserita mancanza di chiarezza, si evidenzia che la clausola va valutata, oltre che singolarmente, anche nel complesso e più generale assetto contrattuale.
Sul punto, va ribadito che è chiaro già dalla lettura della prima pagina del doc. 1 che Parte_1 fosse contraente principale del contratto, elemento che già di per sé presuppone che la stessa
[...] fosse vincolata alle obbligazioni contrattuali. Inoltre, la sua qualifica di contrante viene specificata proprio nel testo dell'art. 5 che di seguito si riporta: “Sottoscrivendo il contratto i contraenti assumono in proprio e solidalmente l'onere del pagamento alla di tutti gli oneri derivanti dal contratto medesimo indipendentemente CP_1 dall'esistenza o meno di altri soggetti tenuti per legge all'onere degli alimenti nei confronti dell'ospite. Per tutte le incombenze previste nel presente atto e le future comunicazioni, il contraente Parte_1
è individuato come interlocutore di riferimento nei rapporti con l'Amministrazione della
[...]
. CP_1 Seppur l'odierna opponente viene individuata come “interlocutore di riferimento” per ogni comunicazione, tale funzione non esclude quella di contraente tenuto al pagamento della retta di degenza. Si noti, infatti, che la clausola stessa ribadisce a chiare righe la qualifica di contraente in capo alla obbligata in prima persona al pagamento delle rette di degenza dell'ospite. Parte_1 Ancora, l'obbligazione di pagamento in capo ai contraenti è specificata (e ribadita) all'art. 2 del contratto, ove si legge che “i contraenti si impegnano al pagamento della retta suindicata entro il decimo giorno dalla data ad emissione della relativa fattura mensile”. Dunque, la clausola è chiara, precisa e comprensibile e, comunque, non determina a carico del contraente un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, elemento che ai sensi dell'art. 33 co. 1 Cod. Cons. contraddistingue le clausole vessatorie. Infatti, dalla stipula di un contratto di degenza discende l'automatica controprestazione di pagamento delle rate per l'accoglienza e la cura prestate all'ospite, obblighi di pagamento che non possono che ricadere sui soggetti contraenti.
L'oggetto della clausola di cui all'art. 5 del contratto in esame corrisponde proprio all'assunzione in capo al contraente dell'obbligo di adempiere alla principale controprestazione contrattuale e, per questo, non può essere considerata clausola determinante uno squilibrio contrattuale, quanto invece clausola avente ad oggetto l'obbligazione principale. pagina 6 di 9 È proprio alla luce di queste considerazioni che va escluso la clausola de qua dovesse essere oggetto di specifica approvazione per iscritto. L'opponente ha infatti allegato che la clausola sarebbe inefficace perché sottoposta alla disciplina di cui all'art. 1341 co. 2 c.c., secondo cui “non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne
l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”. Invero, considerata la tassatività dell'elenco appena riportato1 e valutato quanto finora esposto sulla natura della clausola di cui all'art.5, quest'ultima non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 1341 co. 2 c.c. e, dunque, non necessitava della doppia sottoscrizione ai fini della sua efficacia. Di contro, l'art. 5, seppur inserito nelle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da uno dei contraenti, va annoverato tra quelle clausole che hanno efficacia nei confronti dell'altro contraente anche se non debitamente sottoscritte. Infatti, utilizzando l'ordinaria diligenza, il contraente avrebbe dovuto conoscere la clausola al momento della conclusione del contratto (art. 1341 co. 1 c.c.).
È indubbio che nell'ordinaria diligenza rientri la consapevolezza del fatto che alla sottoscrizione di un contratto di ricovero corrisponde l'obbligazione di pagamento delle rette per il servizio ricevuto. Alla luce di quanto sopra, la clausola di specie è valida ed efficace. Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa non si ritiene rinunciata, ma solo erroneamente non riportata nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., infatti, è stata successivamente reiterata dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni. In ogni caso, l'eccezione è infondata e va disattesa. Invero, l'opposta ha prodotto in giudizio i docc. 2-3-7-8-9 che attestano l'interruzione della prescrizione. Trattasi, nello specifico, di molteplici raccomandate e una pec inviate dalla CP_1 a (a cui quest'ultima aveva anche dato riscontro), nelle quali le
[...] Parte_1 veniva intimato il pagamento di diverse fatture insolute. Si evidenzia che le diffide in esame sono datate 05.07.2017, 27.01.2020, 2.3.2020, 27.3.2023 e, quindi, hanno indubbiamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione decorrente dall'emissione delle stesse (anni 2017-2018). Passando all'esame del credito, questo è certamente dovuto, considerato che seppur l'opponente abbia contestato il valore probatorio delle fatture prodotte in atti nel giudizio monitorio, non ha mai contestato la fonte negoziale del rapporto, né tantomeno la corretta erogazione della prestazione sanitaria in favore della paziente. Ancora, non ha contestato l'importo delle fatture prodotte, ma ha solo eccepito di averle già saldate. Su quest'ultima eccezione di intervenuto pagamento del credito, l'opponente ha dedotto che le fatture non prescritte ed emesse dall'aprile 2018 all'agosto 2022 sarebbero state saldate e ha prodotto in atti i docc. 5/6/7/8 a riprova di quanto affermato. Nello specifico, l'opponente ha sostenuto che la avrebbe incassato la somma di € 6.000,00 CP_1
(versata dall'ADS nel periodo 06/06/2017 – 04/05/2018) in relazione alle rette emesse da dicembre
2017 a maggio 2018 (cfr. doc. 4) e che il avrebbe effettuato bonifici di € 4.275,41 in Controparte_5 data 5/10/2018, di € 2.000 in data 22/01/2019 e di € 1000 in data 28/03/2019, i quali salderebbero interamente le fatture relative ai mesi di aprile-dicembre 2018. 1 Sul punto, cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ord. 31.01.2019, n. 2997; Cass. Civ., Sez. III, sent. 11.06.2019, n. 15598. pagina 7 di 9 Inoltre, ha allegato che il avrebbe saldato tutte le successive rette dal 2019 sino al Controparte_5 decesso della de cuius, ivi comprese le due fatture relative alle rette di luglio 2022 e agosto 2022. Nello specifico, il pagamento delle predette fatture sarebbe stato eseguito con bonifico di € 2.200,00 disposto in data 28/07/2022, nonché attraverso la quota versata dal per la differenza (cfr. doc. Controparte_3
8).
Premesso che è indubbio che tali pagamenti siano avvenuti (come attestato dai rendiconti dell'ADS depositati in atti), risulta però necessario verificare a quali fatture gli stessi siano ascrivibili. L'opponente sembrerebbe aver imputato arbitrariamente i bonifici eseguiti in favore della RSA alle fatture emesse negli anni da quest'ultima. Sul punto, si osserva quanto segue. Basta dare rilievo alle causali dei bonifici per notare che il versamento di importo pari ad € 4.275,41 del 05/10/2018 è stato eseguito per saldare le “fatture n. 1292 e 1518 del 2018”, pertanto, fatture diverse da quelle poste alla base dell'odierno giudizio. Gli altri due bonifici menzionati dall'opponente, di € 2.000,00 del 22/01/2019 e di € 1.000,00 del 28/03/2019, riportanti rispettivamente la causale “acconto debito rette” e “rata debito rette arretrate” e sono stati imputati dalla alle fatture n. 1504-A del 31/07/2017 e n. 1720-A del 31/08/2017, CP_1 quindi non sono intervenuti a pagamento delle rate relative all'anno 2018 come sostenuto da
[...]
Parte_1 Con il bonifico di 2.200,00 del 28/07/2022, avente ad oggetto “rette luglio agosto 2022”, sono state coperte le fatture insolute con scadenza rispettivamente il 10 luglio e il 10 agosto;
con l'ultimo bonifico di € 2.200,00 del 2022, eseguito in data 24/10/2022, con oggetto “retta settembre ottobre”, la ha coperto le fatture relative proprio alle rette del periodo settembre-ottobre 2022, restando CP_1 invece scoperti tutti gli altri importi dovuti e qui azionati.
Quanto invece ai pagamenti effettuati nel periodo 06/06/2017 – 04/05/2018 (pari a 6.000,00 euro), appare irragionevole che gli stessi possano essere posti a copertura di rette future (e riferite nello specifico ai mesi di dicembre 2017-maggio 2018) come sostenuto dall'opponente. Tra l'altro, questi n. 6 bonifici di importo di euro 1.000,00 cadauno a cui riferisce l'opponente riportano la generica causale “acconto rette” senza specificazione delle fatture a cui vanno imputati. Per questo, non li ha imputati alle rette di dicembre 2017-maggio 2018 come sostenuto Controparte_1 dall'opponente, bensì, a precedenti fatture dell'anno 2017 non ancora saldate. Tale argomentazione è verosimile considerato che nel mese di luglio 2018 era stata versata la retta di marzo 2017, quindi, a quel tempo erano ancora insolute diverse fatture dell'anno 2017. In ogni caso, il criterio di imputazione utilizzato da è corretto ai sensi dell'art. 1193 Controparte_1
c.c. La norma in esame, infatti, prevede espressamente che il debitore, in sede di pagamento, può dichiarare quale sia il debito che intende soddisfare e, ove manchi tale dichiarazione, il creditore deve imputare il pagamento al debito più antico.
Nel caso di specie, infatti, tutti i pagamenti effettuati per la degenza di sono stati Parte_2 imputati alle fatture indicate nell'oggetto dei bonifici e, ove quest'indicazione mancava e la causale del pagamento era generica (es. acconto rette, debito rette, ecc.) la ha imputato i Controparte_1 pagamenti alle fatture meno recenti ancora insolute2. 2 Si richiama sul punto quanto affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui “Nel caso di crediti di natura omogenea, infatti, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace” (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. II, del 20.09.2019, n. 21512). pagina 8 di 9 Tra l'altro, le deduzioni dell'opponente perdono ulteriormente di fondamento se si considera che la somma degli importi che, a suo dire, sarebbero stati versati per coprire tutta l'annualità 2018 (6.000,00
+ 2.000,00 + 1.000,00 + 4.275,41) è pari ad € 13.275,41 e, quindi, non corrisponde al totale delle fatture azionate dalla per il 2018, pari a € 14.980,00. CP_1 Da quanto finora esposto, emerge che i pagamenti dedotti dall'opponente non sono intervenuti per coprire gli importi delle fatture azionate in questa sede, ma sono stati correttamente imputati ad altre fatture insolute non oggetto del presente giudizio. Tutto ciò considerato, l'eccezione di intervenuto pagamento del credito è infondata e va disattesa. Quanto alla domanda formulata da solo in sede di precisazione delle Parte_1 conclusioni e, nello specifico “ accertare e dichiarare la nullità del contratto e delle pretese della RSA, con riserve illimitate, anche in merito alla ripartizione delle somme indebitamente incamerate a fronte della competenza del SSN per le prestazioni a elevata integrazione sanitaria erogate dalla RSA”, si rileva che trattasi di questione nuova mai trattata nel contraddittorio tra le parti e di cui l'opposta ha eccepito l'inammissibilità. Si evidenzia che la difesa dell'opponente nell'atto introduttivo del giudizio né nelle memorie integrative non ha mai contestato l'indebita percezione delle rette di degenza da parte di ma ne ha chiesto l'accertamento solo con il deposito del Controparte_1 foglio di precisazione delle conclusioni, senza neppure argomentare sul punto.
La domanda proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi ritualmente introdotta in giudizio solo qualora la parte verso la quale essa è rivolta non ne abbia eccepito, nella stessa udienza, la preclusione. (Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 30699 del 27/11/2018 sulla scorta di Cass. SSUU in
8596/1998). Ciò posto, considerato che all'udienza di rimessione della causa in decisione il procuratore di ha sollevato eccezione di inammissibilità della nuova domanda, la stessa è da Controparte_1 ritenersi inammissibile. Le reciproche domande di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. vanno rigettate, posto che le parti hanno prospettato le rispettive ragione e pretese, senza che si rilevi alcuna condotta abusiva del processo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra istanza o eccezione, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2972/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 16.10.2023;
- Condanna alla refusione delle spese legali del presente giudizio in Parte_1 favore di liquidate in € 4.237,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso spese generali 15% , c.p.a. e Iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Monza, in data 6.06.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9482/2023 r.g. promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANNONI LAURA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. D'ANGELO SILVIA e dall'avv. LOPEZ ANDREA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1 Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
In via preliminare nel merito:
° accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla signora Parte_1 per nullità e/o inefficacia della clausola vessatoria art. 5 del contratto di ricovero del
[...] 13/6/2013, e conseguentemente dichiarare nullo e inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 2972/2023 (RG n. 5844/2023) pubblicato in data 17/10/2023 dal Tribunale di Monza;
pagina 1 di 9 ° accertare e dichiarare la nullità del contratto e delle pretese della RSA, con riserve illimitate, anche in merito alla ripartizione delle somme indebitamente incamerate a fronte della competenza del SSN per le prestazioni a elevata integrazione sanitaria erogate dalla RSA;
Nel merito, in via principale:
° accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. delle fatture azionate nn. 2628/A del 31/12/2017; 173/A del 31/01/2018; 400/A del 28/02/2018; 621/A del 31/03/2018, emesse in data anteriore al 5/04/2018;
° accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento delle fatture azionate nn. 843/A del 30/4/2018; 1071/A del 31/05/2018; 1736/A del 31/08/2018; 1963/A del 30/09/2018; 2191/A del 31/10/2018;
2417/A del 30/11/2018; 2637/A del 31/12/2018; 1331/A del 31/07/2022; 1526/A del 31/08/2022, e per l'effetto:
° dichiarare nullo ed inefficace, e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 2972/2023 (RG n. 5844/2023) pubblicato in data 17/10/2023 dal Tribunale di Monza per i motivi tutti meglio specificati nella narrativa del presente atto.
° Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge e con condanna di in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 cpc comma 3, cpc.
In via istruttoria: Pur ritenendo quindi la causa documentale e sottolineando come l'opposta non abbia assolto al proprio onere probatorio, l'opponente, senza inversione dell'onere della prova, formula le seguenti istanze istruttorie: Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che l'Avv. ha ricoperto in seguito a nomina del Tribunale di Monza Controparte_2 il ruolo di amministratore di sostegno della signora dal 25/05/2012 sino al Parte_2
24/04/2018;
2) vero che l'ufficio tutele del nella persona della dr.ssa ha ricoperto Controparte_3 CP_4 in seguito a nomina del Tribunale di Monza il ruolo di amministrazione di sostegno della signora dal mese di maggio 2018 alla chiusura dell'amministrazione dopo il decesso della Parte_2 beneficiaria intervenuto in data 22/10/2022;
3) vero che l'ufficio amministrativo di ha sempre intrattenuto Controparte_1 rapporti in relazione all'ospite unicamente con l'Amministratore di Sostegno al quale Parte_2 venivano trasmesse le fatture relative alle rette mensili;
4) vero che la signora risulta estranea, sia in fase di trattativa che di Parte_1 stipula, agli accordi intercorsi fra e l'ADS avv. in Controparte_1 Controparte_2 relazione alla gestione amministrativa della beneficiaria Parte_2
5) vero che la signora risulta estranea, sia in fase di trattativa che di Parte_1 stipula, agli accordi intercorsi fra e la responsabile del in qualità di ADS, Controparte_1 CP_3 in relazione alla gestione amministrativa della beneficiaria Parte_2
Si indicano a testimoni:
- la signora residente in [...] Testimone_1 CP_3
- l'Avv. con studio in Cologno Monzese Viale Lombardia n. 34 Controparte_2
- la dr.ssa , presso Ufficio Sociale - Tutele - Comune di Monza CP_4
pagina 2 di 9 Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni istanza avversaria,
- In via principale: rigettare l'opposizione formulata da parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
-In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge, nonché condanna della parte attrice al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
- In via istruttoria Si domanda altresì di disporre l'interrogatorio formale dell'attrice opponente sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che in data 2 marzo 2020 Lei ha inviato agli Avvocati Melissa Buoncristiani e Paola Elettra Dorienti la pec che si mostra (doc. 8)?
2. Vero che Lei ha inviato la pec del 2 marzo 2020 che si mostra (doc. 8) in seguito al ricevimento della diffida di pagamento datata 27 gennaio 2020, a firma degli Avvocati Melissa Buoncristiani e
Paola Elettra Dorienti, che si mostra (doc. 7)? Infine, si contesta l'ammissione delle prove orali ex adverso articolate, chiedendo, in caso di loro ammissione, di essere ammessi alla prova contraria
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ha presentato opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Monza in data 16.10.2023 (d.i. n.
2972/2023) con cui le era stato ingiunto il pagamento, a favore di Controparte_1 (di seguito per semplicità: ), della somma di € 24.493,15, oltre interessi
[...] Controparte_1 come da domanda, nonché le spese e competenze del procedimento. A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha ricostruito i fatti nel modo seguente. In data 13/06/2013, la de cuius era stata ricoverata presso la RSA gestita da Parte_2
con contratto di ricovero sottoscritto dall'allora Controparte_1
Amministratore di Sostegno Avv. dalla figlia della de cuius Controparte_2 [...] e dall'ospite Parte_1 Parte_2 Nel maggio 2018, a seguito della rinuncia all'incarico da parte dell'Avv. la funzione di CP_2
Amministratore di Sostegno veniva assunta dal nella persona Controparte_5 della dr.ssa . CP_4 In data 5/04/2023, l'odierna opponente aveva ricevuto una diffida dalla per Controparte_1 adempiere al pagamento delle rette di ricovero di stante la sua qualifica di obbligata in Parte_2 proprio e in solido all'obbligazione contrattuale (cfr. doc. 9 opposta). ha però negato di aver seguito la gestione amministrativa del ricovero Parte_1 ovvero di aver assunto impegni di garanzia nei confronti di per la degenza della Controparte_1 madre. Dunque, non ha provveduto al pagamento di quanto diffidatole e ha Controparte_1 proceduto in via monitoria ottenendo il decreto ingiuntivo qui opposto. In diritto, l'opponente ha eccepito, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva per nullità ed inefficacia della clausola di cui all'art. 5 del contratto di ricovero, che la identifica quale
“interlocutore di riferimento” e non quale obbligata in solido. Sul punto, ha sostenuto che la formulazione della predetta clausola non è chiara e, considerata l'applicabilità del Codice del Consumo al caso di specie, ne ha eccepito la vessatorietà ai sensi dell'art. 33 cod. cons.
Nel merito, ha sostenuto che le fatture prodotte da siano inidonee a fornire la prova Controparte_1 del credito da quest'ultima azionato in sede monitoria. In ogni caso, ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle fatture datate fino a marzo 2018, perché decorso il termine di cinque anni dalla loro emissione ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. Per le restanti fatture azionate, l'opponente ha allegato che le stesse sarebbero già state saldate dall'Amministratore di sostegno, producendo in atti documenti a riprova di tale deduzione (cfr. docc. 4- 5-6-7-8). Per l'effetto di quanto sopra esposto, ha chiesto dichiarare nullo e Parte_1 inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto. Infine, ha chiesto la condanna di ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, avendo abusato del proprio diritto di agire in Controparte_1 giudizio considerata la pretestuosità del procedimento monitorio.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la contestando Controparte_1 integralmente le pretese avverse, poiché infondate in fatto e in diritto e deducendo quanto segue.
Innanzitutto, ha evidenziato che il contratto di ricovero di cui al doc. 1 è debitamente sottoscritto dall'odierna opponente in qualità di contraente e ciò, considerati gli artt. 2 e 5 del contratto, la obbliga in solido con l'ospite al pagamento della retta di degenza.
pagina 4 di 9 In forza di ciò, ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva in capo a e, nel merito, ha ritenuto le clausole contrattuali Parte_1 perfettamente valide perché chiare, precise e debitamente sottoscritte.
In merito alla contestata assenza di prova del credito, ha evidenziato come controparte abbia genericamente sostenuto l'assenza di prova dei fatti costitutivi del credito senza però contestare l'esistenza del rapporto contrattuale e l'esecuzione delle prestazioni o, comunque, senza formulare una specifica contestazione sulle fatture prodotte.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, ha eccepito l'intervenuta interruzione del decorso producendo documentazione in merito (cfr. doc. 2-5, 7 e 8). Alla luce di tali allegazioni, l'opposta ha chiesto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 2972/2023 e previa concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., chiedendo altresì la condanna di controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In prima udienza, il procuratore di parte opposta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità delle memorie avversarie n. 2 e 3 ex art. 171 ter c.p.c. perché contenenti asserzioni e argomentazioni nuove.
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648
c.p.c. e, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, respinte le istanze istruttorie la causa è stata rinviata all'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. All'udienza di rimessione della causa in decisione, le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente e il procuratore di parte opposta ha contestato l'ammissibilità della domanda nuova mai discussa nel contraddittorio e contenuta nel foglio di precisazione avversario circa la competenza del SSN sul pagamento delle rette per prestazioni sanitarie. Inoltre, ha fatto rilevare che vi è stata rinuncia implicita della parte opponente all'eccezione preliminare di prescrizione, omessa nelle conclusioni di cui alla prima memoria di cui all'art. 171 ter cpc. Il procuratore dell'opponente ha contestato l'eccezione di inammissibilità della domanda in tesi nuova sostenendo verta su questioni di fatto già discusse in precedenza e, in ogni caso, rilevabile d'ufficio All'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
*** L'opposizione è infondata e va rigettata per i seguenti motivi. Innanzitutto, va disattesa l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva in capo a
[...]
posto che è indubbia la sua qualifica di contraente del rapporto oggetto del Parte_1 presente contenzioso (cfr. doc. 1 opposta). Si rileva, infatti, che il contratto di specie riporta il nominativo e i dati anagrafici dell'odierna opponente già nell'intestazione ove vengono specificatamente indicate le parti “contraenti” (cfr. pag. 1 doc. 1 opposta). Inoltre, la sottoscrizione di viene apposta all'ultima pagina Parte_1 del contratto sotto la dicitura “il contraente”, separata da quelle dell'amministratore di sostegno e dell'ospite della struttura. Ciò che parte opponente ha contestato è il fatto che il contratto conterrebbe delle clausole vessatorie ai sensi dell'art. 33 cod. cons. da ritenersi nulle e/o inefficaci. In primo luogo, va vagliata l'applicabilità al rapporto in esame della disciplina di tutela prevista dal Codice del Consumo. Sul punto, si evidenzia che la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione afferma l'inapplicabilità della disciplina consumeristica ai rapporti tra cittadino e enti appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale (Cass. civ., Ord. n. 8093 del 02/04/2009, e Cass. civ. Sez. VI, ord. del
16.6.2021 n. 16767). pagina 5 di 9 Dunque, a voler ritenere il rapporto di specie rientrante in tale fattispecie la disciplina consumeristica non troverebbe applicazione. La tesi va condivisa ove si valorizzano alcuni elementi del contratto di cui
è causa, quali il fatto che lo stesso vede come parte contrattuale una struttura convenzionata con il SSN che offre prestazioni di legge e che non agisce per fine di lucro (Onlus) (in questo senso, cfr. Cass. civ.
Sez. 6 - 3, Ord. n. 18536 del 21/09/2016).
Di contro, però, prendendo in considerazione altre peculiarità contrattuali, emergono concrete ragioni di tutela. Infatti, uno dei due contraenti (paziente o familiare coobbligato garante) va indubbiamente considerato contraente debole e, comunque, offriva alla de cuius non solo Controparte_1 prestazioni in ambito sanitario ma anche accessorie e tipiche di un rapporto privatistico, basti pensare al servizio alberghiero, di compagnia e ospitalità.
Per questo motivo, il Tribunale ritiene di sottoporre al vaglio di legittimità le clausole contrattuali di specie per rilevare eventuali profili di vessatorietà delle stesse.
Nello specifico, ha sostenuto che la clausola n. 5 del contratto di specie non Parte_1 sia conforme agli standard di chiarezza richiesti dalla legge e, quindi, ne ha dedotto il carattere vessatorio. Quanto all'asserita mancanza di chiarezza, si evidenzia che la clausola va valutata, oltre che singolarmente, anche nel complesso e più generale assetto contrattuale.
Sul punto, va ribadito che è chiaro già dalla lettura della prima pagina del doc. 1 che Parte_1 fosse contraente principale del contratto, elemento che già di per sé presuppone che la stessa
[...] fosse vincolata alle obbligazioni contrattuali. Inoltre, la sua qualifica di contrante viene specificata proprio nel testo dell'art. 5 che di seguito si riporta: “Sottoscrivendo il contratto i contraenti assumono in proprio e solidalmente l'onere del pagamento alla di tutti gli oneri derivanti dal contratto medesimo indipendentemente CP_1 dall'esistenza o meno di altri soggetti tenuti per legge all'onere degli alimenti nei confronti dell'ospite. Per tutte le incombenze previste nel presente atto e le future comunicazioni, il contraente Parte_1
è individuato come interlocutore di riferimento nei rapporti con l'Amministrazione della
[...]
. CP_1 Seppur l'odierna opponente viene individuata come “interlocutore di riferimento” per ogni comunicazione, tale funzione non esclude quella di contraente tenuto al pagamento della retta di degenza. Si noti, infatti, che la clausola stessa ribadisce a chiare righe la qualifica di contraente in capo alla obbligata in prima persona al pagamento delle rette di degenza dell'ospite. Parte_1 Ancora, l'obbligazione di pagamento in capo ai contraenti è specificata (e ribadita) all'art. 2 del contratto, ove si legge che “i contraenti si impegnano al pagamento della retta suindicata entro il decimo giorno dalla data ad emissione della relativa fattura mensile”. Dunque, la clausola è chiara, precisa e comprensibile e, comunque, non determina a carico del contraente un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, elemento che ai sensi dell'art. 33 co. 1 Cod. Cons. contraddistingue le clausole vessatorie. Infatti, dalla stipula di un contratto di degenza discende l'automatica controprestazione di pagamento delle rate per l'accoglienza e la cura prestate all'ospite, obblighi di pagamento che non possono che ricadere sui soggetti contraenti.
L'oggetto della clausola di cui all'art. 5 del contratto in esame corrisponde proprio all'assunzione in capo al contraente dell'obbligo di adempiere alla principale controprestazione contrattuale e, per questo, non può essere considerata clausola determinante uno squilibrio contrattuale, quanto invece clausola avente ad oggetto l'obbligazione principale. pagina 6 di 9 È proprio alla luce di queste considerazioni che va escluso la clausola de qua dovesse essere oggetto di specifica approvazione per iscritto. L'opponente ha infatti allegato che la clausola sarebbe inefficace perché sottoposta alla disciplina di cui all'art. 1341 co. 2 c.c., secondo cui “non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne
l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”. Invero, considerata la tassatività dell'elenco appena riportato1 e valutato quanto finora esposto sulla natura della clausola di cui all'art.5, quest'ultima non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 1341 co. 2 c.c. e, dunque, non necessitava della doppia sottoscrizione ai fini della sua efficacia. Di contro, l'art. 5, seppur inserito nelle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da uno dei contraenti, va annoverato tra quelle clausole che hanno efficacia nei confronti dell'altro contraente anche se non debitamente sottoscritte. Infatti, utilizzando l'ordinaria diligenza, il contraente avrebbe dovuto conoscere la clausola al momento della conclusione del contratto (art. 1341 co. 1 c.c.).
È indubbio che nell'ordinaria diligenza rientri la consapevolezza del fatto che alla sottoscrizione di un contratto di ricovero corrisponde l'obbligazione di pagamento delle rette per il servizio ricevuto. Alla luce di quanto sopra, la clausola di specie è valida ed efficace. Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa non si ritiene rinunciata, ma solo erroneamente non riportata nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., infatti, è stata successivamente reiterata dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni. In ogni caso, l'eccezione è infondata e va disattesa. Invero, l'opposta ha prodotto in giudizio i docc. 2-3-7-8-9 che attestano l'interruzione della prescrizione. Trattasi, nello specifico, di molteplici raccomandate e una pec inviate dalla CP_1 a (a cui quest'ultima aveva anche dato riscontro), nelle quali le
[...] Parte_1 veniva intimato il pagamento di diverse fatture insolute. Si evidenzia che le diffide in esame sono datate 05.07.2017, 27.01.2020, 2.3.2020, 27.3.2023 e, quindi, hanno indubbiamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione decorrente dall'emissione delle stesse (anni 2017-2018). Passando all'esame del credito, questo è certamente dovuto, considerato che seppur l'opponente abbia contestato il valore probatorio delle fatture prodotte in atti nel giudizio monitorio, non ha mai contestato la fonte negoziale del rapporto, né tantomeno la corretta erogazione della prestazione sanitaria in favore della paziente. Ancora, non ha contestato l'importo delle fatture prodotte, ma ha solo eccepito di averle già saldate. Su quest'ultima eccezione di intervenuto pagamento del credito, l'opponente ha dedotto che le fatture non prescritte ed emesse dall'aprile 2018 all'agosto 2022 sarebbero state saldate e ha prodotto in atti i docc. 5/6/7/8 a riprova di quanto affermato. Nello specifico, l'opponente ha sostenuto che la avrebbe incassato la somma di € 6.000,00 CP_1
(versata dall'ADS nel periodo 06/06/2017 – 04/05/2018) in relazione alle rette emesse da dicembre
2017 a maggio 2018 (cfr. doc. 4) e che il avrebbe effettuato bonifici di € 4.275,41 in Controparte_5 data 5/10/2018, di € 2.000 in data 22/01/2019 e di € 1000 in data 28/03/2019, i quali salderebbero interamente le fatture relative ai mesi di aprile-dicembre 2018. 1 Sul punto, cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ord. 31.01.2019, n. 2997; Cass. Civ., Sez. III, sent. 11.06.2019, n. 15598. pagina 7 di 9 Inoltre, ha allegato che il avrebbe saldato tutte le successive rette dal 2019 sino al Controparte_5 decesso della de cuius, ivi comprese le due fatture relative alle rette di luglio 2022 e agosto 2022. Nello specifico, il pagamento delle predette fatture sarebbe stato eseguito con bonifico di € 2.200,00 disposto in data 28/07/2022, nonché attraverso la quota versata dal per la differenza (cfr. doc. Controparte_3
8).
Premesso che è indubbio che tali pagamenti siano avvenuti (come attestato dai rendiconti dell'ADS depositati in atti), risulta però necessario verificare a quali fatture gli stessi siano ascrivibili. L'opponente sembrerebbe aver imputato arbitrariamente i bonifici eseguiti in favore della RSA alle fatture emesse negli anni da quest'ultima. Sul punto, si osserva quanto segue. Basta dare rilievo alle causali dei bonifici per notare che il versamento di importo pari ad € 4.275,41 del 05/10/2018 è stato eseguito per saldare le “fatture n. 1292 e 1518 del 2018”, pertanto, fatture diverse da quelle poste alla base dell'odierno giudizio. Gli altri due bonifici menzionati dall'opponente, di € 2.000,00 del 22/01/2019 e di € 1.000,00 del 28/03/2019, riportanti rispettivamente la causale “acconto debito rette” e “rata debito rette arretrate” e sono stati imputati dalla alle fatture n. 1504-A del 31/07/2017 e n. 1720-A del 31/08/2017, CP_1 quindi non sono intervenuti a pagamento delle rate relative all'anno 2018 come sostenuto da
[...]
Parte_1 Con il bonifico di 2.200,00 del 28/07/2022, avente ad oggetto “rette luglio agosto 2022”, sono state coperte le fatture insolute con scadenza rispettivamente il 10 luglio e il 10 agosto;
con l'ultimo bonifico di € 2.200,00 del 2022, eseguito in data 24/10/2022, con oggetto “retta settembre ottobre”, la ha coperto le fatture relative proprio alle rette del periodo settembre-ottobre 2022, restando CP_1 invece scoperti tutti gli altri importi dovuti e qui azionati.
Quanto invece ai pagamenti effettuati nel periodo 06/06/2017 – 04/05/2018 (pari a 6.000,00 euro), appare irragionevole che gli stessi possano essere posti a copertura di rette future (e riferite nello specifico ai mesi di dicembre 2017-maggio 2018) come sostenuto dall'opponente. Tra l'altro, questi n. 6 bonifici di importo di euro 1.000,00 cadauno a cui riferisce l'opponente riportano la generica causale “acconto rette” senza specificazione delle fatture a cui vanno imputati. Per questo, non li ha imputati alle rette di dicembre 2017-maggio 2018 come sostenuto Controparte_1 dall'opponente, bensì, a precedenti fatture dell'anno 2017 non ancora saldate. Tale argomentazione è verosimile considerato che nel mese di luglio 2018 era stata versata la retta di marzo 2017, quindi, a quel tempo erano ancora insolute diverse fatture dell'anno 2017. In ogni caso, il criterio di imputazione utilizzato da è corretto ai sensi dell'art. 1193 Controparte_1
c.c. La norma in esame, infatti, prevede espressamente che il debitore, in sede di pagamento, può dichiarare quale sia il debito che intende soddisfare e, ove manchi tale dichiarazione, il creditore deve imputare il pagamento al debito più antico.
Nel caso di specie, infatti, tutti i pagamenti effettuati per la degenza di sono stati Parte_2 imputati alle fatture indicate nell'oggetto dei bonifici e, ove quest'indicazione mancava e la causale del pagamento era generica (es. acconto rette, debito rette, ecc.) la ha imputato i Controparte_1 pagamenti alle fatture meno recenti ancora insolute2. 2 Si richiama sul punto quanto affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui “Nel caso di crediti di natura omogenea, infatti, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace” (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. II, del 20.09.2019, n. 21512). pagina 8 di 9 Tra l'altro, le deduzioni dell'opponente perdono ulteriormente di fondamento se si considera che la somma degli importi che, a suo dire, sarebbero stati versati per coprire tutta l'annualità 2018 (6.000,00
+ 2.000,00 + 1.000,00 + 4.275,41) è pari ad € 13.275,41 e, quindi, non corrisponde al totale delle fatture azionate dalla per il 2018, pari a € 14.980,00. CP_1 Da quanto finora esposto, emerge che i pagamenti dedotti dall'opponente non sono intervenuti per coprire gli importi delle fatture azionate in questa sede, ma sono stati correttamente imputati ad altre fatture insolute non oggetto del presente giudizio. Tutto ciò considerato, l'eccezione di intervenuto pagamento del credito è infondata e va disattesa. Quanto alla domanda formulata da solo in sede di precisazione delle Parte_1 conclusioni e, nello specifico “ accertare e dichiarare la nullità del contratto e delle pretese della RSA, con riserve illimitate, anche in merito alla ripartizione delle somme indebitamente incamerate a fronte della competenza del SSN per le prestazioni a elevata integrazione sanitaria erogate dalla RSA”, si rileva che trattasi di questione nuova mai trattata nel contraddittorio tra le parti e di cui l'opposta ha eccepito l'inammissibilità. Si evidenzia che la difesa dell'opponente nell'atto introduttivo del giudizio né nelle memorie integrative non ha mai contestato l'indebita percezione delle rette di degenza da parte di ma ne ha chiesto l'accertamento solo con il deposito del Controparte_1 foglio di precisazione delle conclusioni, senza neppure argomentare sul punto.
La domanda proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi ritualmente introdotta in giudizio solo qualora la parte verso la quale essa è rivolta non ne abbia eccepito, nella stessa udienza, la preclusione. (Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 30699 del 27/11/2018 sulla scorta di Cass. SSUU in
8596/1998). Ciò posto, considerato che all'udienza di rimessione della causa in decisione il procuratore di ha sollevato eccezione di inammissibilità della nuova domanda, la stessa è da Controparte_1 ritenersi inammissibile. Le reciproche domande di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. vanno rigettate, posto che le parti hanno prospettato le rispettive ragione e pretese, senza che si rilevi alcuna condotta abusiva del processo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra istanza o eccezione, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2972/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 16.10.2023;
- Condanna alla refusione delle spese legali del presente giudizio in Parte_1 favore di liquidate in € 4.237,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso spese generali 15% , c.p.a. e Iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Monza, in data 6.06.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
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