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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 19/01/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LABRUNA SALVATORE, Presidente
LAUDIERO VI, Relatore
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3566/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1961/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
15 e pubblicata il 08/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20201T083168000 IVA-ALIQUOTE 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20201T083170000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1961/15/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sezione
15, pronunciata il 1° marzo 2024 e depositata l'8 maggio 2024, il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso proposto dalla Contribuente avverso gli avvisi di liquidazione n. 2020 1T 083168 000 e n. 2020 1T 083170
000, relativi al recupero dell'IVA in misura ordinaria e dell'imposta sostitutiva sui mutui, conseguenti alla revoca delle agevolazioni “prima casa” fruite in occasione dell'acquisto dell'immobile sito in Milano, Indirizzo_1
.
I giudici di prime cure ritenevano che l'immobile precedentemente posseduto dalla contribuente, sito in Milano, Indirizzo_2, per le sue caratteristiche oggettive e soggettive – segnatamente la superficie di soli 31 mq e la stabile concessione in locazione sin dal 2001 – fosse inidoneo a soddisfare le esigenze abitative della stessa e del proprio nucleo familiare, con conseguente insussistenza della causa ostativa al riconoscimento dell'agevolazione “prima casa”.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo, in sintesi, l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, Nota II-bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.
P.R. n. 131/1986, sostenendo che la norma agevolativa non consentirebbe alcuna valutazione in ordine all'idoneità dell'immobile preposseduto, essendo sufficiente la mera titolarità di altro immobile abitativo sito nel medesimo Comune.
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità e costituzionale in tema di idoneità dell'immobile preposseduto e contestando la fondatezza delle censure mosse dall'Ufficio.
All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello da non accogliere in quanto infondato.
La questione centrale della controversia concerne l'interpretazione della disposizione agevolativa di cui alla
Nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, ed in particolare se la prepossidenza, nel medesimo Comune, di un immobile oggettivamente e soggettivamente inidoneo ad essere adibito ad abitazione possa costituire causa ostativa alla fruizione delle agevolazioni “prima casa”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio appellante, la giurisprudenza di legittimità – cui questo
Collegio intende dare continuità – ha chiarito che il concetto di “casa di abitazione” rilevante ai fini dell'esclusione dal beneficio non può essere interpretato in senso meramente formale, ma implica necessariamente il requisito della concreta idoneità dell'immobile a soddisfare le esigenze abitative dell'acquirente. In tale prospettiva, anche dopo l'eliminazione testuale del riferimento all'“idoneità” dalla norma, la Suprema Corte ha costantemente affermato che tale requisito deve ritenersi intrinseco alla nozione stessa di abitazione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina agevolativa. Nel caso di specie, risulta pacifico in atti che l'immobile sito in Milano, Indirizzo_2 , di proprietà della contribuente ha una superficie di soli 31 mq, è composto da tre vani ed è stabilmente concesso in locazione sin dal 1° luglio 2001e non è mai stato acquistato usufruendo delle agevolazioni “prima casa”.
Tali circostanze, adeguatamente valorizzate dal Giudice di primo grado, conducono a ritenere che l'immobile in questione fosse, già al momento dell'acquisto dell'immobile di Indirizzo_1, inidoneo – sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo – a soddisfare le esigenze abitative della contribuente e del suo nucleo familiare.
Deve pertanto escludersi che la mera titolarità di detto immobile potesse integrare, di per sé, la causa ostativa invocata dall'Ufficio, risultando altrimenti frustrata la ratio dell'agevolazione, che è quella di favorire l'acquisto dell'abitazione principale effettivamente destinata a residenza.
Ulteriore elemento correttamente considerato dal giudice di prime cure è rappresentato dalla stabile concessione in locazione dell'immobile di Indirizzo_2, avvenuta molti anni prima dell'acquisto oggetto di agevolazione e non già in funzione elusiva o strumentale. Anche sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'immobile locato a terzi, ove non vi sia prova di una locazione artificiosamente preordinata a creare uno stato di indisponibilità, non può considerarsi idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'acquirente. Nel caso in esame, la locazione risale a circa diciannove anni prima dell'acquisto dell'immobile agevolato, escludendo in radice qualsiasi intento elusivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia, con motivazione congrua, coerente e immune dai vizi denunciati dall'Ufficio appellante. L'appello, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma integrale della decisione di primo grado.
La soccombenza impone la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano e conferma integralmente la sentenza n. 1961/15/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, che liquida in euro 4.000, oltre accessori di legge. Così deciso in Milano, 12 gennaio 2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LABRUNA SALVATORE, Presidente
LAUDIERO VI, Relatore
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3566/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1961/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
15 e pubblicata il 08/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20201T083168000 IVA-ALIQUOTE 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20201T083170000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1961/15/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sezione
15, pronunciata il 1° marzo 2024 e depositata l'8 maggio 2024, il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso proposto dalla Contribuente avverso gli avvisi di liquidazione n. 2020 1T 083168 000 e n. 2020 1T 083170
000, relativi al recupero dell'IVA in misura ordinaria e dell'imposta sostitutiva sui mutui, conseguenti alla revoca delle agevolazioni “prima casa” fruite in occasione dell'acquisto dell'immobile sito in Milano, Indirizzo_1
.
I giudici di prime cure ritenevano che l'immobile precedentemente posseduto dalla contribuente, sito in Milano, Indirizzo_2, per le sue caratteristiche oggettive e soggettive – segnatamente la superficie di soli 31 mq e la stabile concessione in locazione sin dal 2001 – fosse inidoneo a soddisfare le esigenze abitative della stessa e del proprio nucleo familiare, con conseguente insussistenza della causa ostativa al riconoscimento dell'agevolazione “prima casa”.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo, in sintesi, l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, Nota II-bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.
P.R. n. 131/1986, sostenendo che la norma agevolativa non consentirebbe alcuna valutazione in ordine all'idoneità dell'immobile preposseduto, essendo sufficiente la mera titolarità di altro immobile abitativo sito nel medesimo Comune.
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità e costituzionale in tema di idoneità dell'immobile preposseduto e contestando la fondatezza delle censure mosse dall'Ufficio.
All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello da non accogliere in quanto infondato.
La questione centrale della controversia concerne l'interpretazione della disposizione agevolativa di cui alla
Nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, ed in particolare se la prepossidenza, nel medesimo Comune, di un immobile oggettivamente e soggettivamente inidoneo ad essere adibito ad abitazione possa costituire causa ostativa alla fruizione delle agevolazioni “prima casa”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio appellante, la giurisprudenza di legittimità – cui questo
Collegio intende dare continuità – ha chiarito che il concetto di “casa di abitazione” rilevante ai fini dell'esclusione dal beneficio non può essere interpretato in senso meramente formale, ma implica necessariamente il requisito della concreta idoneità dell'immobile a soddisfare le esigenze abitative dell'acquirente. In tale prospettiva, anche dopo l'eliminazione testuale del riferimento all'“idoneità” dalla norma, la Suprema Corte ha costantemente affermato che tale requisito deve ritenersi intrinseco alla nozione stessa di abitazione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina agevolativa. Nel caso di specie, risulta pacifico in atti che l'immobile sito in Milano, Indirizzo_2 , di proprietà della contribuente ha una superficie di soli 31 mq, è composto da tre vani ed è stabilmente concesso in locazione sin dal 1° luglio 2001e non è mai stato acquistato usufruendo delle agevolazioni “prima casa”.
Tali circostanze, adeguatamente valorizzate dal Giudice di primo grado, conducono a ritenere che l'immobile in questione fosse, già al momento dell'acquisto dell'immobile di Indirizzo_1, inidoneo – sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo – a soddisfare le esigenze abitative della contribuente e del suo nucleo familiare.
Deve pertanto escludersi che la mera titolarità di detto immobile potesse integrare, di per sé, la causa ostativa invocata dall'Ufficio, risultando altrimenti frustrata la ratio dell'agevolazione, che è quella di favorire l'acquisto dell'abitazione principale effettivamente destinata a residenza.
Ulteriore elemento correttamente considerato dal giudice di prime cure è rappresentato dalla stabile concessione in locazione dell'immobile di Indirizzo_2, avvenuta molti anni prima dell'acquisto oggetto di agevolazione e non già in funzione elusiva o strumentale. Anche sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'immobile locato a terzi, ove non vi sia prova di una locazione artificiosamente preordinata a creare uno stato di indisponibilità, non può considerarsi idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'acquirente. Nel caso in esame, la locazione risale a circa diciannove anni prima dell'acquisto dell'immobile agevolato, escludendo in radice qualsiasi intento elusivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia, con motivazione congrua, coerente e immune dai vizi denunciati dall'Ufficio appellante. L'appello, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma integrale della decisione di primo grado.
La soccombenza impone la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano e conferma integralmente la sentenza n. 1961/15/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, che liquida in euro 4.000, oltre accessori di legge. Così deciso in Milano, 12 gennaio 2026