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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 29/04/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 130/2025 introdotta con ricorso depositato in data 06.02.2025 da
(C.F.: ) nata il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
Piceno ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Simone Moriconi del Foro di Fermo e (C.F.: CP_1
) il 03.06.1973 nato ad [...] e residente in [...]di C.F._2
Morro – Folignano (AP), in viale Venezia n. 52, rappresentato e difeso dall'Avv.
Manuela Sestili del Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: cessazione di effetti civili del matrimonio - consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.02.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 31.10.2008 hanno contratto matrimonio concordatario in Ascoli Piceno
(AP), atto trascritto presso il detto Comune al n. 191 parte 2 serie A anno 2008 del
Registro di Stato Civile ed hanno scelto il regime patrimoniale convenzionale della separazione dei beni;
- dall'unione sono nati i figli: nato ad [...] il [...] Persona_1
(C.F.: ), di cittadinanza italiana e , nato ad C.F._3 Parte_2
Ascoli Piceno il 27.05.2016 (C.F.: ), di cittadinanza italiana, C.F._4
entrambi residenti in [...];
- l'ultima residenza comune dei coniugi è stata ad Ascoli Piceno in Via Delle Begonie
n. 38;
- venuto meno l'affectio coniugalis, i coniugi hanno proposto concordemente ricorso per separazione consensuale dinanzi al Tribunale Civile di Ascoli Piceno, il quale veniva iscritto al n. 1895/2020 r.g.;
- il Tribunale di Ascoli Piceno in data 29.01.2021 emetteva provvedimento di omologa della separazione;
- è intercorso il termine di sei mesi previsto dalla legge dall'udienza Presidenziale affinché si possa procedere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno definitivamente separati portandosi reciproco rispetto;
2) I figli minori continueranno ad essere affidati (c.d. regime di affido condiviso) congiuntamente e in condivisione ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'attuale abitazione coniugale sita ad Ascoli Piceno, Via delle
Begonie n. 38 (in prosieguo casa coniugale) unitamente alla madre ove stabiliscono il domicilio;
3) la casa coniugale e le sue pertinenze, distinta al catasto fabbricati del Comune di
Ascoli Piceno come da visura che si allega, già di proprietà esclusiva della Sig.ra rimarrà assegnata alla stessa che ivi continuerà ad abitare Parte_1
abitualmente con i figli e , acquisendone ipso iure il diritto di Per_1 Pt_2
abitazione;
4) Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento per la prole l'importo mensile di € 450,00, ovvero € 225,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale ISTAT 2024 come per legge. Tale importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza immediata, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate [...] c/c intestato a Parte_1
5) L'assegno unico, che ha assorbito e sostituito le detrazioni fiscali per figli a carico, continuerà ad essere percepito, come già avvenuto per le mensilità erogate sino ad oggi e come avveniva prima per gli ANF, dalla predetta ed a tal fine il Sig. CP_1
presta, qualora necessario, preventivo consenso ad eventuali autorizzazioni
[...]
che dovessero rendersi necessarie presso gli istituti pubblici per proseguire nella fruizione. Le parti danno atto che l'assegno unico di recente introduzione legislativa costituisce ulteriore sostegno al mantenimento dei figli talché eventuali modifiche dello stesso, che siano durature (nel senso di permanenti e/o stabili) e rilevanti (il concetto di rilevante è determinato dalle parti in un aumento o in una diminuzione superiore ad € 50,00) da un punto di vista di quantum, porteranno alla eventuale riconsiderazione della relativa condizione;
resta salvo il diritto di entrambi i genitori di chiedere la revisione delle condizioni in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
Resta altresì inteso che in ipotesi di cessazione del collocamento prevalente di uno o entrambi i figli con la madre e di vivenza presso il padre, l'assegno unico sarà percepito da quest'ultimo, rispettivamente, per la quota pari al 50% ovvero nell'interezza. A tal fine la Sig.ra presta, qualora necessario, Parte_1
preventivo consenso ad eventuali autorizzazioni che dovessero rendersi necessarie presso gli istituti pubblici onde operare la variazione del soggetto beneficiario della fruizione e l'attribuzione dell'assegno al Desio.
6) I genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che, salvo urgenza e successiva giustificazione, dovranno essere preventivamente concordate per importi superiori ad € 150,00, fatto salvo quanto previsto ai successivi capoversi. Nel caso in cui le stesse non siano concordate rimarranno a carico del genitore che le ha sostenute. La sig.ra acquisterà Pt_1
direttamente i prodotti non farmacologici, bensì di carattere omeopatico e/o comunque alternativi alle cure convenzionali mediche, che la stessa intenda somministrare ai propri figli quando gli stessi sono con lei, sostenendone in via esclusiva i relativi esborsi. Il acquisterà direttamente i prodotti farmacologici CP_1
e/o comunque per la cura convenzionale dei propri figli quando gli stessi saranno con il medesimo, sostenendone in via esclusiva i relativi esborsi. Qualora la Pt_1
preferisca, per propria personale scelta, di far somministrare ai figli, anche quando si trovino con il padre e laddove sia concretamente possibile, prodotti non farmacologici, la stessa provvederà ad acquistarli a proprie spese e consegnarli al
. La ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie verrà effettuata sulla base CP_1
di quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ascoli Piceno e solo in difetto sulla base dei protocolli in vigore presso i principali Tribunali Italiani
Considerato che il minore è affetto da patologia definita “DSA” sono Per_1
considerate, per volontà delle parti, spese straordinarie tutte quelle necessarie a garantire il percorso di sviluppo dello stesso (certificazione DSA, psicologa qualora non esente, strumenti informatici di supporto, logopedista qualora non esente), sempre previa condivisione della scelta del professionista e delle spese all'uopo sostenendole. Medesima condivisione dovrà avvenire anche nel caso in cui debbano essere affrontate per i/il figli/o spese di carattere medico-specialistico (a mero titolo esemplificativo, visite oculistiche, dentistiche, ortopediche) che non siano determinate dall'urgenza; in ipotesi di unilaterale decisione da parte dell'un genitore, l'altro non sarà tenuto a rifondere la metà della spesa. Nel caso in cui i minori debbano essere sottoposti a cure odontoiatriche, applicazione di apparecchi dentali, trattamenti riabilitativi e/o altre prestazioni di carattere medico o debba procedersi all'acquisto di occhiali da vista, i genitori richiederanno e valuteranno previamente più preventivi e/o compareranno i costi prima di sostenere le relative spese. In aggiunta a quanto previsto dai protocolli sopra richiamati, sono considerate altresì come spese straordinarie quelle per i centri estivi nel periodo di chiusura dell'attività scolastica che dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nonché le attività sportive, ludiche e di formazione (quali ad esempio e senza essere esaustivi corsi di inglese), sempre previa condivisione della scelta dei detti centri o corsi presenti a livello locale e tenendo in prioritaria considerazione gli interessi e la volontà dei figli, anche in relazione alla rispettiva età dei medesimi. Nell'ipotesi in cui l'un genitore, di propria iniziativa e senza interpellare preventivamente l'altro né valutare con il medesimo gli oneri di spesa dei differenti e alternativi centri o strutture, iscriva il/i figli/o ad uno o più centri estivi e/o ad attività ricreative, sportive o formative, lo stesso ne sosterrà integralmente gli esborsi. Qualora un genitore sia contrario a far frequentare i centri estivi ai bambini dovrà, nell'orario che sarebbe del centro estivo, prendere con sé il bambino, anche per il tramite di persone di fiducia o incaricate. Per quanto al periodo estivo, considerato che al momento la gestione dei minori è consentita dalla presenza della nonna materna, si specifica che al venir meno per qualsiasi motivo della disponibilità della stessa ad avere con sé i bambini e ricorra la circostanza che entrambi i genitori siano impossibilitati a tenerli per impegni di natura lavorativa e/o familiare o impedimento di salute e non possano neppure ricorrere all'ausilio di familiari o persone di fiducia e/o incaricate, gli stessi dovranno provvedere al 50% ciascuno, sempre previa condivisione delle scelte e degli oneri di spesa, ad un aumento dell'utilizzo del centro estivo o all'assunzione di una baby sitter. Nel caso in cui il genitore che non possa tenere i bambini nei giorni e periodi di propria spettanza fosse contrario a farli permanere con l'altro che sia invece disponibile a tenerli, anche per il tramite di familiari e/o persone di fiducia, il suddetto genitore sosterrà integralmente gli oneri del/i centro/i estivo/i o di una baby-sitter. Per qualsiasi divergenza che dovesse insorgere non definibile di comune accordo si rimetterà la decisione al Giudice Tutelare competente per territorio;
A) Il padre terrà con sè i figli a weekend alterni, dalla sera del venerdì alle ore 18:00 sino alla domenica dopo cena, allorché li accompagnerà presso la casa coniugale alle ore 20:30 c.a. Durante la settimana il avrà facoltà di vedere e/o tenere con sè i minori in uno/due CP_1
pomeriggi, compatibilmente con i propri impegni lavorativi o familiari, dandone tempestiva comunicazione alla moglie, anche per le vie brevi (telefono, sms, whatsapp). Il genitore che ha con sé i figli dovrà avvisare l'altro genitore nel caso in cui i minori non pernottino presso il proprio indirizzo di residenza come indicato nel presente atto o presso il proprio domicilio Il genitore con cui si trovano i minori dovrà consentire all'altro di sentire telefonicamente (anche a mezzo video chiamata) i figli almeno una volta al giorno, fermo restando che tale videochiamata o eventuali messaggi ai minori non potrà/anno essere imposti dall'altro genitore ad orari fissi né essere continui. Eventuali viaggi fuori dal territorio nazionale dei minori dovranno essere comunicati all'altro genitore con anticipo di almeno due settimane. La e il potranno condurre i propri figli in vacanza anche Pt_1 CP_1
all'estero, senza imporsi reciprocamente destinazione o scelte né ostacolare o negare il pari diritto dell'altro specificando che il consenso è sempre necessario qualora si viaggi fuori dall'Unione Europea. La comunicazione tempestiva da parte dell'un genitore delle date e della località di vacanza stabilita in cui condurre i figli comporterà che l'altro genitore, che non abbia ancora comunicato i propri intendimenti, dovrà individuare altro periodo in cui condurre fuori i figli. L'un genitore non potrà pretendere di vederli in uno dei giorni ricadenti in detta già comunicata vacanza. Per quanto riguarda la vacanza che si tenga nella settimana di
Ferragosto in cui ricade il compleanno di uno dei minori, il genitore che non abbia con sé i figli, ove intenda egualmente vedere quest'ultimo nel giorno del compleanno, potrà recarsi a trovarlo o a prenderlo con sé per un paio d'ore presso il luogo in cui si trovi con l'altro genitore. B) qualora nei giorni della settimana sopra indicati in cui sono previste le visite del padre non fossero possibili gli incontri dei minori con quest'ultimo, per motivi di salute dei bimbi che ne impediscano
(malattia, febbre, ecc) lo spostamento dalla casa coniugale, i genitori concorderanno esclusivamente per quella settimana altre modalità di visita ovvero mezzi alternativi quali ad esempio video chiamate. C) il periodo natalizio sarà così organizzato: alternativamente, di anno in anno, il padre trascorrerà un anno il giorno della vigilia di Natale con e e li accompagnerà presso la madre per il pranzo di Per_1 Pt_2
Natale; quest'ultima li avrà con sé fino al 26 compreso;
l'anno successivo sarà la madre a trascorrere con i figli della Vigilia di Natale ed il padre il giorno del 25 e del 26; D) per quanto riguardano le festività dell'ultimo dell'anno, capodanno e
Pasqua sempre secondo il principio dell'alternanza, un genitore avrà con sé i figli minori per il giorno del 31 dicembre e l'altro per il 1 gennaio ad anni alternati;
le festività pasquali saranno suddivise alternativamente tra Domenica e Lunedì dell'Angelo, anche queste ad anni alternati. Il padre potrà tenere con sé i bambini per più giorni consecutivi nel periodo compreso tra la fine della scuola e il 1° gennaio ovvero nel periodo che va da capodanno all'epifania, potendoli anche condurre fuori;
E' fatto salvo ogni diverso accordo sui punti A, B, C, D che i genitori di volta in volta liberamente potranno concordare, secondo le disponibilità delle parti, con anticipo di almeno dieci giorni. Le parti concordano altresì che qualora per ragioni eccezionali e d'urgenza si verifichino delle problematiche lavorative e/o familiari o di salute che impediscano al genitore di avere con sé i bambini o di rispettare gli orari di cui al punto A lo stesso avrà la possibilità di avvalersi all'uopo di propri familiari o persone di propria fiducia. Nel caso in cui il sia CP_1
impossibilitato a prendere ai detti orari o ad avere con sé i bambini (nel periodo di spettanza del medesimo) anche mediante familiari o persone di propria fiducia sarà onere dello stesso provvedere mediante baby-sitter scelta e pagata dal medesimo.
Resta inteso che è onere di entrambi i genitori informare l'altro (anche per le vie brevi), ove già non ne sia a conoscenza, del nominativo dei soggetti esterni ai rispettivi nuclei familiari ai quali dovessero essere lasciati i bambini nei giorni di propria rispettiva indisponibilità. F) durante il periodo di ferie da individuarsi come periodo di cessazione dell'anno scolastico, ferme le modalità di visita sopra fissate,
i genitori potranno tenere con sé i figli per due settimane distinte. In tale periodo i genitori potranno anche portarli in vacanza. Tale periodo, secondo le reciproche esigenze lavorative, verrà concordato di volta in volta dalle parti entro la fine del mese di maggio, così da consentire una adeguata organizzazione ad entrambi i genitori nonché di consentire di poter prenotare i relativi centri estivi. Nel caso in cui entro maggio non siano ancora noti i rispettivi periodi di ferie, gli stessi si accorderanno successivamente, non appena ne abbiano contezza, comunicando poi all'altro i/l periodi/o in cui porteranno fuori i figli. Fatti salvi eventuali diversi accordi, i coniugi convengono che la settimana di sarà trascorsa dai Parte_3
minori, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore. Resta ferma la possibilità per l'altro genitore di recarsi a trovare nel giorno del compleanno di quest'ultimo Per_1
per trascorrere del tempo con lui, come indicato al superiore punto A ultimo capoverso. G) i genitori si impegnano ad educare, istruire e curare i figli, essendo presenti in ogni loro attività, esigenza e bisogno;
Il padre sarà presente e parteciperà, unitamente e/o in alternativa alla madre, alle attività scolastiche (consigli di classe, riunioni...), che riguardino i figli mettendosi a disposizione qualora sia necessario il suo intervento anche fuori dai giorni di propria spettanza, salvo impegni personali, familiari o lavorativi. Per quanto riguarda, invece, le feste, le attività ludiche e ricreative, religiose ecc. il padre si rende disponibile a partecipare alle stesse oppure ad accompagnare e/o a riprendere i bambini, potendo all'uopo avvalersi anche di persone di propria fiducia o familiari (così come per le medesime attività potrà fare la madre). Viste anche le necessità di sostegno e supporto di cui necessita il minore entrambi i genitori si impegnano ad assicurare la massima presenza e Per_1
collaborazione nell'interesse del minore. Il padre sarà informato tempestivamente dalla madre, con almeno due-tre giorni di anticipo, di riunioni, incontri, visite che riguardino e che non siano oggetto di apposit comunicazione diretta ad Per_1
entrambi i genitori, onde consentirgli di organizzarsi e cercare di assicurare la propria presenza;
Sarà onere di entrambi i genitori iscriversi e partecipare alle chat di gruppo scolastiche, ovvero relative alle attività ludiche dei bambini nonché richiedere presso gli istituti scolastici le credenziali per accedere al registro elettronico onde avere tutte le informazioni in tempo reale, ivi compresi i colloqui con i genitori.
7) i coniugi si danno reciprocamente atto che non vi è luogo, allo stato, per la corresponsione di un assegno divorzile dell'uno nei confronti dell'altro essendo in grado di provvedervi autonomamente;
8) Entrambi i coniugi hanno l'obbligo di notiziare l'altro, nell'interesse dei minori, relativamente ad ogni eventuale cambio di residenza;
il cambio di residenza dei minori potrà essere effettuato solo previo accordo tra i genitori così come concordate dovranno essere le sedi scolastiche ed ogni altra decisione futura che incida significativamente nell'interesse e nello sviluppo degli stessi;
9) Per quanto agli ulteriori aspetti economici deve farsi richiamo all'art. 10 e all'art. 11 delle condizioni della separazione come omologate da intendersi qui integralmente richiamato ribadendo che le somme che confluiscono sul libretto postale indicato nelle stesse verranno lasciate e saranno utilizzate nell'esclusivo interesse di . La procederà alla rendicontazione al dei prelievi Per_1 Pt_1 CP_1
operati e dei pagamenti effettuati con il denaro depositato nel libretto postale in parola sin dalla omologa della separazione personale e rendiconterà successivamente, con cadenza trimestrale, fino a quando permarrà il detto libretto e/o non raggiunga la maggiore età; Per_1
10) La sig.ra e il sig. si impegnano al reciproco rispetto e si obbligano Pt_1 CP_1
a non ostacolare in alcun modo il rapporto dell'uno o dell'altra con i figli e con il proprio contesto familiare, anche futuro. I coniugi si impegnano a non proferire parole non consone o poco lusinghiere riferite all'altro genitore o a di lui familiari e/o nuove figure affettive davanti ai minori, nonché a garantire che questi ultimi tengano una condotta adeguata e rispettosa dinanzi a e allorché Per_1 Pt_2
trascorrano del tempo con loro. I coniugi non ostacoleranno relazioni di natura affettiva che siano reciprocamente intraprese con terze persone, comportandosi civilmente e non intromettendosi nella vita dell'altro fermo restando la necessità di tutela dell'integrità psicofisica dei minori. Sarà infatti onere di entrambi i genitori garantire e preservare comunque la stabilità emotiva dei figli tutelando, reciprocamente, la figura materna e paterna ed evitando confusione dei ruoli rispetto a futuri compagni/e che dovessero entrare a far parte della vita dei minori. Nella gestione ordinaria dei figli ciascun genitore sarà libero di adottare le decisioni che riterrà opportune senza necessità di ricorrere a consensi e/o senza che vi siano ingerenze da parte dell'altro genitore, sempre fermo restando il primario e preminente interesse dei minori.
11) I coniugi provvederanno per proprio conto a corrispondere le competenze legali relative al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai rispettivi difensori.
12) I coniugi confermano la rinuncia reciproca a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio dei figli.
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 23.04.2024 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis. Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento, considerato che dalla pronuncia di separazione non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e che nessuna comunanza di vita, né materiale, né spirituale può essere più ricostituita. Le condizioni in base alle quali pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio stabilite dalle parti, nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse, nonché dei propri figli.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
- manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 29.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 130/2025 introdotta con ricorso depositato in data 06.02.2025 da
(C.F.: ) nata il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
Piceno ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Simone Moriconi del Foro di Fermo e (C.F.: CP_1
) il 03.06.1973 nato ad [...] e residente in [...]di C.F._2
Morro – Folignano (AP), in viale Venezia n. 52, rappresentato e difeso dall'Avv.
Manuela Sestili del Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: cessazione di effetti civili del matrimonio - consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.02.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 31.10.2008 hanno contratto matrimonio concordatario in Ascoli Piceno
(AP), atto trascritto presso il detto Comune al n. 191 parte 2 serie A anno 2008 del
Registro di Stato Civile ed hanno scelto il regime patrimoniale convenzionale della separazione dei beni;
- dall'unione sono nati i figli: nato ad [...] il [...] Persona_1
(C.F.: ), di cittadinanza italiana e , nato ad C.F._3 Parte_2
Ascoli Piceno il 27.05.2016 (C.F.: ), di cittadinanza italiana, C.F._4
entrambi residenti in [...];
- l'ultima residenza comune dei coniugi è stata ad Ascoli Piceno in Via Delle Begonie
n. 38;
- venuto meno l'affectio coniugalis, i coniugi hanno proposto concordemente ricorso per separazione consensuale dinanzi al Tribunale Civile di Ascoli Piceno, il quale veniva iscritto al n. 1895/2020 r.g.;
- il Tribunale di Ascoli Piceno in data 29.01.2021 emetteva provvedimento di omologa della separazione;
- è intercorso il termine di sei mesi previsto dalla legge dall'udienza Presidenziale affinché si possa procedere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno definitivamente separati portandosi reciproco rispetto;
2) I figli minori continueranno ad essere affidati (c.d. regime di affido condiviso) congiuntamente e in condivisione ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'attuale abitazione coniugale sita ad Ascoli Piceno, Via delle
Begonie n. 38 (in prosieguo casa coniugale) unitamente alla madre ove stabiliscono il domicilio;
3) la casa coniugale e le sue pertinenze, distinta al catasto fabbricati del Comune di
Ascoli Piceno come da visura che si allega, già di proprietà esclusiva della Sig.ra rimarrà assegnata alla stessa che ivi continuerà ad abitare Parte_1
abitualmente con i figli e , acquisendone ipso iure il diritto di Per_1 Pt_2
abitazione;
4) Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento per la prole l'importo mensile di € 450,00, ovvero € 225,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale ISTAT 2024 come per legge. Tale importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza immediata, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate [...] c/c intestato a Parte_1
5) L'assegno unico, che ha assorbito e sostituito le detrazioni fiscali per figli a carico, continuerà ad essere percepito, come già avvenuto per le mensilità erogate sino ad oggi e come avveniva prima per gli ANF, dalla predetta ed a tal fine il Sig. CP_1
presta, qualora necessario, preventivo consenso ad eventuali autorizzazioni
[...]
che dovessero rendersi necessarie presso gli istituti pubblici per proseguire nella fruizione. Le parti danno atto che l'assegno unico di recente introduzione legislativa costituisce ulteriore sostegno al mantenimento dei figli talché eventuali modifiche dello stesso, che siano durature (nel senso di permanenti e/o stabili) e rilevanti (il concetto di rilevante è determinato dalle parti in un aumento o in una diminuzione superiore ad € 50,00) da un punto di vista di quantum, porteranno alla eventuale riconsiderazione della relativa condizione;
resta salvo il diritto di entrambi i genitori di chiedere la revisione delle condizioni in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
Resta altresì inteso che in ipotesi di cessazione del collocamento prevalente di uno o entrambi i figli con la madre e di vivenza presso il padre, l'assegno unico sarà percepito da quest'ultimo, rispettivamente, per la quota pari al 50% ovvero nell'interezza. A tal fine la Sig.ra presta, qualora necessario, Parte_1
preventivo consenso ad eventuali autorizzazioni che dovessero rendersi necessarie presso gli istituti pubblici onde operare la variazione del soggetto beneficiario della fruizione e l'attribuzione dell'assegno al Desio.
6) I genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che, salvo urgenza e successiva giustificazione, dovranno essere preventivamente concordate per importi superiori ad € 150,00, fatto salvo quanto previsto ai successivi capoversi. Nel caso in cui le stesse non siano concordate rimarranno a carico del genitore che le ha sostenute. La sig.ra acquisterà Pt_1
direttamente i prodotti non farmacologici, bensì di carattere omeopatico e/o comunque alternativi alle cure convenzionali mediche, che la stessa intenda somministrare ai propri figli quando gli stessi sono con lei, sostenendone in via esclusiva i relativi esborsi. Il acquisterà direttamente i prodotti farmacologici CP_1
e/o comunque per la cura convenzionale dei propri figli quando gli stessi saranno con il medesimo, sostenendone in via esclusiva i relativi esborsi. Qualora la Pt_1
preferisca, per propria personale scelta, di far somministrare ai figli, anche quando si trovino con il padre e laddove sia concretamente possibile, prodotti non farmacologici, la stessa provvederà ad acquistarli a proprie spese e consegnarli al
. La ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie verrà effettuata sulla base CP_1
di quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ascoli Piceno e solo in difetto sulla base dei protocolli in vigore presso i principali Tribunali Italiani
Considerato che il minore è affetto da patologia definita “DSA” sono Per_1
considerate, per volontà delle parti, spese straordinarie tutte quelle necessarie a garantire il percorso di sviluppo dello stesso (certificazione DSA, psicologa qualora non esente, strumenti informatici di supporto, logopedista qualora non esente), sempre previa condivisione della scelta del professionista e delle spese all'uopo sostenendole. Medesima condivisione dovrà avvenire anche nel caso in cui debbano essere affrontate per i/il figli/o spese di carattere medico-specialistico (a mero titolo esemplificativo, visite oculistiche, dentistiche, ortopediche) che non siano determinate dall'urgenza; in ipotesi di unilaterale decisione da parte dell'un genitore, l'altro non sarà tenuto a rifondere la metà della spesa. Nel caso in cui i minori debbano essere sottoposti a cure odontoiatriche, applicazione di apparecchi dentali, trattamenti riabilitativi e/o altre prestazioni di carattere medico o debba procedersi all'acquisto di occhiali da vista, i genitori richiederanno e valuteranno previamente più preventivi e/o compareranno i costi prima di sostenere le relative spese. In aggiunta a quanto previsto dai protocolli sopra richiamati, sono considerate altresì come spese straordinarie quelle per i centri estivi nel periodo di chiusura dell'attività scolastica che dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nonché le attività sportive, ludiche e di formazione (quali ad esempio e senza essere esaustivi corsi di inglese), sempre previa condivisione della scelta dei detti centri o corsi presenti a livello locale e tenendo in prioritaria considerazione gli interessi e la volontà dei figli, anche in relazione alla rispettiva età dei medesimi. Nell'ipotesi in cui l'un genitore, di propria iniziativa e senza interpellare preventivamente l'altro né valutare con il medesimo gli oneri di spesa dei differenti e alternativi centri o strutture, iscriva il/i figli/o ad uno o più centri estivi e/o ad attività ricreative, sportive o formative, lo stesso ne sosterrà integralmente gli esborsi. Qualora un genitore sia contrario a far frequentare i centri estivi ai bambini dovrà, nell'orario che sarebbe del centro estivo, prendere con sé il bambino, anche per il tramite di persone di fiducia o incaricate. Per quanto al periodo estivo, considerato che al momento la gestione dei minori è consentita dalla presenza della nonna materna, si specifica che al venir meno per qualsiasi motivo della disponibilità della stessa ad avere con sé i bambini e ricorra la circostanza che entrambi i genitori siano impossibilitati a tenerli per impegni di natura lavorativa e/o familiare o impedimento di salute e non possano neppure ricorrere all'ausilio di familiari o persone di fiducia e/o incaricate, gli stessi dovranno provvedere al 50% ciascuno, sempre previa condivisione delle scelte e degli oneri di spesa, ad un aumento dell'utilizzo del centro estivo o all'assunzione di una baby sitter. Nel caso in cui il genitore che non possa tenere i bambini nei giorni e periodi di propria spettanza fosse contrario a farli permanere con l'altro che sia invece disponibile a tenerli, anche per il tramite di familiari e/o persone di fiducia, il suddetto genitore sosterrà integralmente gli oneri del/i centro/i estivo/i o di una baby-sitter. Per qualsiasi divergenza che dovesse insorgere non definibile di comune accordo si rimetterà la decisione al Giudice Tutelare competente per territorio;
A) Il padre terrà con sè i figli a weekend alterni, dalla sera del venerdì alle ore 18:00 sino alla domenica dopo cena, allorché li accompagnerà presso la casa coniugale alle ore 20:30 c.a. Durante la settimana il avrà facoltà di vedere e/o tenere con sè i minori in uno/due CP_1
pomeriggi, compatibilmente con i propri impegni lavorativi o familiari, dandone tempestiva comunicazione alla moglie, anche per le vie brevi (telefono, sms, whatsapp). Il genitore che ha con sé i figli dovrà avvisare l'altro genitore nel caso in cui i minori non pernottino presso il proprio indirizzo di residenza come indicato nel presente atto o presso il proprio domicilio Il genitore con cui si trovano i minori dovrà consentire all'altro di sentire telefonicamente (anche a mezzo video chiamata) i figli almeno una volta al giorno, fermo restando che tale videochiamata o eventuali messaggi ai minori non potrà/anno essere imposti dall'altro genitore ad orari fissi né essere continui. Eventuali viaggi fuori dal territorio nazionale dei minori dovranno essere comunicati all'altro genitore con anticipo di almeno due settimane. La e il potranno condurre i propri figli in vacanza anche Pt_1 CP_1
all'estero, senza imporsi reciprocamente destinazione o scelte né ostacolare o negare il pari diritto dell'altro specificando che il consenso è sempre necessario qualora si viaggi fuori dall'Unione Europea. La comunicazione tempestiva da parte dell'un genitore delle date e della località di vacanza stabilita in cui condurre i figli comporterà che l'altro genitore, che non abbia ancora comunicato i propri intendimenti, dovrà individuare altro periodo in cui condurre fuori i figli. L'un genitore non potrà pretendere di vederli in uno dei giorni ricadenti in detta già comunicata vacanza. Per quanto riguarda la vacanza che si tenga nella settimana di
Ferragosto in cui ricade il compleanno di uno dei minori, il genitore che non abbia con sé i figli, ove intenda egualmente vedere quest'ultimo nel giorno del compleanno, potrà recarsi a trovarlo o a prenderlo con sé per un paio d'ore presso il luogo in cui si trovi con l'altro genitore. B) qualora nei giorni della settimana sopra indicati in cui sono previste le visite del padre non fossero possibili gli incontri dei minori con quest'ultimo, per motivi di salute dei bimbi che ne impediscano
(malattia, febbre, ecc) lo spostamento dalla casa coniugale, i genitori concorderanno esclusivamente per quella settimana altre modalità di visita ovvero mezzi alternativi quali ad esempio video chiamate. C) il periodo natalizio sarà così organizzato: alternativamente, di anno in anno, il padre trascorrerà un anno il giorno della vigilia di Natale con e e li accompagnerà presso la madre per il pranzo di Per_1 Pt_2
Natale; quest'ultima li avrà con sé fino al 26 compreso;
l'anno successivo sarà la madre a trascorrere con i figli della Vigilia di Natale ed il padre il giorno del 25 e del 26; D) per quanto riguardano le festività dell'ultimo dell'anno, capodanno e
Pasqua sempre secondo il principio dell'alternanza, un genitore avrà con sé i figli minori per il giorno del 31 dicembre e l'altro per il 1 gennaio ad anni alternati;
le festività pasquali saranno suddivise alternativamente tra Domenica e Lunedì dell'Angelo, anche queste ad anni alternati. Il padre potrà tenere con sé i bambini per più giorni consecutivi nel periodo compreso tra la fine della scuola e il 1° gennaio ovvero nel periodo che va da capodanno all'epifania, potendoli anche condurre fuori;
E' fatto salvo ogni diverso accordo sui punti A, B, C, D che i genitori di volta in volta liberamente potranno concordare, secondo le disponibilità delle parti, con anticipo di almeno dieci giorni. Le parti concordano altresì che qualora per ragioni eccezionali e d'urgenza si verifichino delle problematiche lavorative e/o familiari o di salute che impediscano al genitore di avere con sé i bambini o di rispettare gli orari di cui al punto A lo stesso avrà la possibilità di avvalersi all'uopo di propri familiari o persone di propria fiducia. Nel caso in cui il sia CP_1
impossibilitato a prendere ai detti orari o ad avere con sé i bambini (nel periodo di spettanza del medesimo) anche mediante familiari o persone di propria fiducia sarà onere dello stesso provvedere mediante baby-sitter scelta e pagata dal medesimo.
Resta inteso che è onere di entrambi i genitori informare l'altro (anche per le vie brevi), ove già non ne sia a conoscenza, del nominativo dei soggetti esterni ai rispettivi nuclei familiari ai quali dovessero essere lasciati i bambini nei giorni di propria rispettiva indisponibilità. F) durante il periodo di ferie da individuarsi come periodo di cessazione dell'anno scolastico, ferme le modalità di visita sopra fissate,
i genitori potranno tenere con sé i figli per due settimane distinte. In tale periodo i genitori potranno anche portarli in vacanza. Tale periodo, secondo le reciproche esigenze lavorative, verrà concordato di volta in volta dalle parti entro la fine del mese di maggio, così da consentire una adeguata organizzazione ad entrambi i genitori nonché di consentire di poter prenotare i relativi centri estivi. Nel caso in cui entro maggio non siano ancora noti i rispettivi periodi di ferie, gli stessi si accorderanno successivamente, non appena ne abbiano contezza, comunicando poi all'altro i/l periodi/o in cui porteranno fuori i figli. Fatti salvi eventuali diversi accordi, i coniugi convengono che la settimana di sarà trascorsa dai Parte_3
minori, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore. Resta ferma la possibilità per l'altro genitore di recarsi a trovare nel giorno del compleanno di quest'ultimo Per_1
per trascorrere del tempo con lui, come indicato al superiore punto A ultimo capoverso. G) i genitori si impegnano ad educare, istruire e curare i figli, essendo presenti in ogni loro attività, esigenza e bisogno;
Il padre sarà presente e parteciperà, unitamente e/o in alternativa alla madre, alle attività scolastiche (consigli di classe, riunioni...), che riguardino i figli mettendosi a disposizione qualora sia necessario il suo intervento anche fuori dai giorni di propria spettanza, salvo impegni personali, familiari o lavorativi. Per quanto riguarda, invece, le feste, le attività ludiche e ricreative, religiose ecc. il padre si rende disponibile a partecipare alle stesse oppure ad accompagnare e/o a riprendere i bambini, potendo all'uopo avvalersi anche di persone di propria fiducia o familiari (così come per le medesime attività potrà fare la madre). Viste anche le necessità di sostegno e supporto di cui necessita il minore entrambi i genitori si impegnano ad assicurare la massima presenza e Per_1
collaborazione nell'interesse del minore. Il padre sarà informato tempestivamente dalla madre, con almeno due-tre giorni di anticipo, di riunioni, incontri, visite che riguardino e che non siano oggetto di apposit comunicazione diretta ad Per_1
entrambi i genitori, onde consentirgli di organizzarsi e cercare di assicurare la propria presenza;
Sarà onere di entrambi i genitori iscriversi e partecipare alle chat di gruppo scolastiche, ovvero relative alle attività ludiche dei bambini nonché richiedere presso gli istituti scolastici le credenziali per accedere al registro elettronico onde avere tutte le informazioni in tempo reale, ivi compresi i colloqui con i genitori.
7) i coniugi si danno reciprocamente atto che non vi è luogo, allo stato, per la corresponsione di un assegno divorzile dell'uno nei confronti dell'altro essendo in grado di provvedervi autonomamente;
8) Entrambi i coniugi hanno l'obbligo di notiziare l'altro, nell'interesse dei minori, relativamente ad ogni eventuale cambio di residenza;
il cambio di residenza dei minori potrà essere effettuato solo previo accordo tra i genitori così come concordate dovranno essere le sedi scolastiche ed ogni altra decisione futura che incida significativamente nell'interesse e nello sviluppo degli stessi;
9) Per quanto agli ulteriori aspetti economici deve farsi richiamo all'art. 10 e all'art. 11 delle condizioni della separazione come omologate da intendersi qui integralmente richiamato ribadendo che le somme che confluiscono sul libretto postale indicato nelle stesse verranno lasciate e saranno utilizzate nell'esclusivo interesse di . La procederà alla rendicontazione al dei prelievi Per_1 Pt_1 CP_1
operati e dei pagamenti effettuati con il denaro depositato nel libretto postale in parola sin dalla omologa della separazione personale e rendiconterà successivamente, con cadenza trimestrale, fino a quando permarrà il detto libretto e/o non raggiunga la maggiore età; Per_1
10) La sig.ra e il sig. si impegnano al reciproco rispetto e si obbligano Pt_1 CP_1
a non ostacolare in alcun modo il rapporto dell'uno o dell'altra con i figli e con il proprio contesto familiare, anche futuro. I coniugi si impegnano a non proferire parole non consone o poco lusinghiere riferite all'altro genitore o a di lui familiari e/o nuove figure affettive davanti ai minori, nonché a garantire che questi ultimi tengano una condotta adeguata e rispettosa dinanzi a e allorché Per_1 Pt_2
trascorrano del tempo con loro. I coniugi non ostacoleranno relazioni di natura affettiva che siano reciprocamente intraprese con terze persone, comportandosi civilmente e non intromettendosi nella vita dell'altro fermo restando la necessità di tutela dell'integrità psicofisica dei minori. Sarà infatti onere di entrambi i genitori garantire e preservare comunque la stabilità emotiva dei figli tutelando, reciprocamente, la figura materna e paterna ed evitando confusione dei ruoli rispetto a futuri compagni/e che dovessero entrare a far parte della vita dei minori. Nella gestione ordinaria dei figli ciascun genitore sarà libero di adottare le decisioni che riterrà opportune senza necessità di ricorrere a consensi e/o senza che vi siano ingerenze da parte dell'altro genitore, sempre fermo restando il primario e preminente interesse dei minori.
11) I coniugi provvederanno per proprio conto a corrispondere le competenze legali relative al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai rispettivi difensori.
12) I coniugi confermano la rinuncia reciproca a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio dei figli.
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 23.04.2024 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis. Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento, considerato che dalla pronuncia di separazione non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e che nessuna comunanza di vita, né materiale, né spirituale può essere più ricostituita. Le condizioni in base alle quali pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio stabilite dalle parti, nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse, nonché dei propri figli.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
- manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 29.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi