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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/11/2025, n. 3247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3247 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 15909/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15909/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMONDINO Parte_1 C.F._1 DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA REGGIA DI PORTICI 69 NAPOLI presso il difensore avv. RAMONDINO DANIELE
RICORRENTE contro
già (C.F. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CARLI PATRIZIA, elettivamente domiciliato in C/O AVV. MARIA PIA TANCINI - VIA SOARDI 18 47900 RIMINI presso il difensore avv. CARLI PATRIZIA
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._2
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Onorevole Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertati i fatti sopra esposti:
- dichiarare la esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro automobilistico del 15/02/2022 del conducente il veicolo IV 35 targato BN320PH di proprietà del signor;
Controparte_3
- condannare i resistenti signor e in persona del legale rappresentante Controparte_3 CP_1 pro tempore, ciascuno per il proprio titolo ed in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla ricorrente signora in conseguenza del dedotto sinistro, danni come di seguito Parte_1 quantificati:
- I.P. 42-43 % in termini di danno biologico € 275.502,71
- I.T.T. gg. 120 € 14.820,00
- I.T.P. gg. 60 al 75% € 5.557,50
- I.T.P. gg. 60 al 50% € 3.705,00 pagina 1 di 19 - Aumento personalizzato 1/3 € 98.863,12
- Danno patrimoniale € 127.014,58
- Spese mediche sostenute € 2.600,31
- Spese mediche occorrende secondo equità
- Spese stimate per adeguamento abitazione € 5.000,00
- spese per assistenza domestica – domiciliare e per gli spostamenti – secondo equità. Applicando la percentuale di aumento ritenuta congrua ai fini dell'integrale risarcimento del danno biologico tenuto conto di tutte le circostanze del caso e della particolare incidenza sugli aspetti estetici e dinamico relazionali. Ai fini di una migliore determinazione del danno subito dalla vittima del reato di lesioni colpose, Voglia il Magistrato liquidare un ulteriore importo da commisurare in via equitativa alla intensità ed alla durata nel tempo della sofferenza soggettiva patita. Oltre risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'incidenza negativa delle menomazioni sulla capacità lavorativa e reddituale (anche in termini di cenestesi lavorativa) della signora oltre che Pt_1 da deteriore trattamento pensionistico in ragione della contrazione del reddito prodotto, da valutarsi secondo il prudente apprezzamento dell'adito Giudicante. Con il riconoscimento degli interessi dovuti in misura legale dal fatto (15/02/2022) al deposito del ricorso (01/12/2023) e quindi nella misura commerciale, ai sensi dell'art. 1284 c.c. IV comma (Ord. Cass. Sezione III n° 61/2023), dalla data di deposito del ricorso introduttivo del Giudizio (01/12/2023), fino a saldo effettivo.
O in quelle diverse somme che saranno ritenute di Giustizia, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dalla CTU medico legale espletata in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti e onorari di Giudizio da attribuirsi allo scrivente procuratore anticipatario, oltre il rimborso delle Spese Generali, Cpa ed Iva come per legge, da liquidarsi in relazione allo scaglione di valore relativo al decisum – nonché del procedimento innanzi al Tribunale di Napoli Nord Rg. 5236/2024 per la prova delegata. Si chiede inoltre al Magistrato di riconoscere come voce di spesa gli onorari per l'assistenza stragiudiziale pari ad € 4.004,50 oltre spese generali, IVA e CPA, e le spese della fase di negoziazione (attivazione e introduzione) quantificate in € 2.669,75, come da D.M. n° 37/2018, sempre da attribuirsi allo scrivente procuratore per averne fatto anticipazione. Ponendo definitivamente a carico dei convenuti le spese della CTU espletata in corso di causa.”
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
- in via principale e nel merito, Respingere la domanda giudiziale avanzata dalla ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto;
- in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento degli accadimenti come indicati in atto introduttivo, Accertare e Dichiarare il concorso di colpa anche ex art. 1227 c.c. di parte ricorrente nell'eziologia del sinistro in questione e per l'effetto Ridurre il relativo accertando risarcimento qualora debendo nella percentuale di responsabilità ritenuta di giustizia, unitamente alla detrazione delle somme percepite / percipiende dalla predetta da parte di / . CP_4 CP_5 Con vittoria di spese e compensi professionali. Per mero scrupolo difensivo, si reitera la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori non ammessi: A) Prova per testi sui seguenti capitoli: 5) Vero che il sig. Le riferiva in data 11.3.2022 e nel corso di una telefonata del Testimone_1 10.3.2022, circa il sinistro, le seguenti parole “la controparte, dopo aver acquistato della frutta, veniva investita dal furgone in garanzia, condotto dal medesimo durante una manovra di retromarcia effettuata pagina 2 di 19 all'interno dell'area di parcheggio” Si indica a teste sul cap. 5 il sig. c/o via Paisiello 33 Napoli. Tes_2 B) Ordine di esibizione ex art. 210 cpc ed acquisizione presso AUSL competente dell'integrale fascicolo sanitario personale della sig.ra al fine di verificare il quadro clinico presentato dalla Pt_1 predetta con particolare riferimento alla pregressa menomazione afferente al piede destro. C) Ordine di esibizione ex art. 210 cpc ed acquisizione presso competente delle somme CP_5 erogate/erogande in favore di (C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1 19/03/1960 e residente in [...], in conseguenza all'infortunio del 15.02.2022, non avendo il predetto Istituto ottemperato in corso di causa all'Ordine di esibizione impartito dal Giudice. D) Prova per testi sui seguenti capitoli (come da Memoria di Replica II termine ex art. 281 duodecies cpc): 6) Vero che alla data del 15 febbraio 2022 il Furgone Targato BN 320PH aveva installato il dispositivo satellitare ed il terminale risultava attivo e funzionante (come da doc. da 1 a 5 e doc. 18 memorie che si mostrano al testimone); CP_2 7) Vero che l'anomalia di funzionamento rilevata dal 15.02.2022 ore 00.00.00 al 16.02.2022 ore 00.00.00 risultava del tutto estranea alla attendibilità di misurazione delle posizioni del dispositivo e dello stato del quadro, quest'ultime regolarmente funzionanti;
8) Vero che il predetto furgone il 15 febbraio 2022, come da dispositivo satellitare installato, dalle ore 07.32.16 alle ore 10.14.42 risultava con Stato del Quadro in Spegnimento;
9) Vero che lo Stato del Quadro in Spegnimento significa che il furgone era fermo senza alcuna movimentazione/circolazione stradale. Si indica a testimone il sig. Viale Adriatico 545 – Masi Torello (FE). Testimone_3
E) CTU tecnica sul seguente quesito “Accerti e dica il CTU se alla data del 15 febbraio 2022 il Furgone Targato BN 320PH, sulla base della documentazione in atti, aveva installato il dispositivo satellitare tipologia Voice ed il terminale risultava attivo e funzionante, nonché se dai tabulati estratti dal dispositivo satellitare dalle ore 07.32.16 alle ore 10.14.42 del 15.02.2022 risultava il furgone con Stato del Quadro in Spegnimento, spiegando il significato di detto Stato”.
Per nulla Controparte_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A. Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato in data 1.12.2023, chiedeva il Parte_1 risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro, avvenuto in Giugliano in Campania (NA) in data 15.02.2022 alle ore 08.30.
In fatto la ricorrente esponeva che, in tale frangente, dopo aver parcheggiato la propria auto, si trovava all'interno dell'aerea di sosta adiacente la frutteria “F.lli Costanzo” e il Bar “La Belle Époque”, allorquando veniva investita e scaraventata al suolo da un autocarro, modello IV 35, tg. BN320PH, condotto da (ma di proprietà di ), il quale proveniva dalla zona di Testimone_1 Controparte_3 sosta sulla parte opposta ed effettuava una manovra in retromarcia per uscire dallo stallo a pettine, senza avvedersi della sua presenza.
L'attrice dava atto di essere rimasta con il piede destro schiacciato sotto il mezzo, motivo per cui veniva trasportata presso il P.S. dell'Ospedale San Giuliano, dove i sanitari riscontravano la presenza di
“frattura esposta plurima del piede destro con estesa perdita di sostanza e di sensibilità a valle delle lesioni”; veniva quindi trasferita lo stesso giorno presso il reparto specializzato di alta chirurgia pagina 3 di 19 dell' di Napoli, dove veniva sottoposta ad intervento chirurgico presso il Controparte_6
“Trauma Center” al fine di arginare la necrosi in atto e stabilizzare l'arto.
La ricorrente deduceva di essersi sottoposta in data 03.03.2022 a intervento chirurgico di amputazione del I, II, III e IV raggio distale del piede destro, con parziale ricostruzione mediante prelievo della coscia destra e successivo innesto.
A tale intervento faceva seguito il periodo di riabilitazione, nel corso del quale la ricorrente si sottoponeva a visite di controllo, da cui emergevano numerose patologie causate dall'amputazione, oltre che un “disturbo da stress post-traumatico”.
La ricorrente dava, altresì, atto di essersi sottoposta a visita medico legale da parte dei Dottori
[...]
e i quali valutavano: ITT per 120 giorni, ITP al 75% per 60; ITP al 50% Per_1 Controparte_7 per 60 giorni, ITP al 25% per 120 giorni;
IP 42-43%; incapacità lavorativa 15%.
Parte ricorrente riferiva che, a causa della propria condizione di zoppia, riusciva a camminare solo con l'ausilio di un bastone, non poteva indossare scarpe chiuse, oltre ad essere costretta ad assumere farmaci antidepressivi, antidolorifici, antinfiammatori, circostanze che la portavano ad evitare le frequentazioni con amici e familiari;
inoltre, aveva difficoltà a scendere e a salire le scale del proprio condominio (ove abitava al quarto piano), non essendo quest'ultimo dotato di ascensore. evidenziava che, a causa della propria condizione, subiva una diminuzione del Parte_1 proprio reddito da lavoro dipendente per € 18.114, 97 annui, pari alla differenza tra il reddito di € 37.725,32 del 2022 e quello più alto prodotto nel 2021 di € 55.870,29; infatti, a seguito delle menomazioni subite, la ricorrente, che svolgeva la mansione di infermiera presso L'azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, era stata allocata a mansioni inferiori rispetto a quelle esercitate ed aveva dovuto, altresì, rinunciare a svolgere turni di lavoro straordinario o notturni. Di conseguenza, quantificava il danno patrimoniale in € 127.014,58, somma derivante dalla diminuzione del reddito annuale (€ 18.114,97), da riconoscere annualmente fino al raggiungimento dell'età pensionabile.
Parte ricorrente esponeva inoltre che:
- sul luogo del sinistro era intervenuta la Polizia Locale di Giugliano, che aveva provveduto a redigere il relativo verbale, raccogliendo anche le dichiarazioni del conducente dell'autocarro IV, che si era assunto completa responsabilità;
-il conducente dell'autocarro sottoscriveva il modello CAI, confermando la propria responsabilità; apriva il sinistro e sottoponeva la ricorrente alla visita medico-legale mediante il fiduciario CP_1 della Compagnia, Dott. il quale quantificava: IP 32%, ITT e ITP 220 giorni Persona_2 complessivi a scalare con incidenza sulla capacità lavorativa dell'80%. riferiva che la Compagnia, disattendendo la valutazione del proprio medico Parte_1 fiduciario, negava la riconducibilità delle lesioni subite alla dinamica del sinistro, risultando così vano ogni tentativo di composizione bonaria della lite.
Domandava di dichiarare la responsabilità del conducente dell'autocarro nella causazione del sinistro;
per l'effetto, di condannare i resistenti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni quantificati nella complessiva somma di € 533.062,92, comprensiva di personalizzazione, del danno derivante dalla sofferenza soggettiva patita e del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa.
Chiedeva, altresì, il riconoscimento delle spese di assistenza stragiudiziale pari ad € 4.004,50 e formulava istanza di pagamento di provvisionale ex art. 147 d.lgs. n. 209/2005, da liquidarsi in una pagina 4 di 19 somma di denaro pari ai 4/5 dell'eventuale risarcimento, tenendo conto delle risultanze della perizia del medico legale della compagnia assicurativa, dott. che aveva stimato una IP nella misura del Per_2 32%, oltre al danno temporaneo, quantificato in € 181.043,92.
B. La resistente contestava la fondatezza della domanda attorea, eccependo la mancata CP_2 prova del fatto storico ed evidenziando le incongruenze emerse sulla veridicità dell'occorso.
In particolare:
1- il dispositivo satellitare installato sull'autocarro IV non registrava alcun evento Crash in data 15.02.2022; inoltre, emergeva che l'autocarro, pur trovandosi il giorno del sinistro nei pressi del luogo ove questo avveniva, si spegneva alle ore 07.32.16, per poi riaccendersi soltanto alle ore 10.14, dunque in orario successivo all'investimento, che si sarebbe verificato intorno alle ore 08.30-08.45 del 15.02.2022;
2- dalla registrazione della chiamata audio del 118 risultava che il richiedente il soccorso riferisse che l'investimento era avvenuto ad opera di una “macchina”, senza alcuna menzione dell'autocarro IV, oltre ad affermare che l'evento si era verificato alla rotonda di Corso Campano 571 di Giugliano, salvo poi specificare “la frutteria”;
3- dalla scheda medica del 118 non emergeva nessun riferimento all'autocarro, ma solo a un
“veicolo in retromarcia”;
4- in sede di P.S. la ricorrente aveva dichiarato di non ricordare l'accaduto, né il tipo di mezzo che l'aveva investita;
5- la presenza di , cognato della ricorrente, che rendeva la dichiarazione Testimone_4 testimoniale, non veniva rilevata nell'immediatezza dagli agenti intervenuti;
6- gli agenti non erano risusciti a ricostruire la dinamica del sinistro, limitandosi a riferire l'accaduto sulla base delle dichiarazioni rese dall'infortunata, la quale, al momento dell'accesso al P.S., aveva dichiarato di non ricordarsi nulla;
7- il CAI a doppia firma menzionato da controparte in realtà era una mera denuncia di sinistro sottoscritta dal . CP_3
8- si era rifiutato di mettere l'autocarro a disposizione del perito incaricato da CP_3 CP_2 al fine di accertare la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro;
9- riferiva all'accertatore una dinamica differente rispetto a quella CP_3 CP_2 rappresentata in atto di citazione;
10- l'assenza di procedimento penale a carico del . CP_3
In via subordinata, la Compagnia rilevava la corresponsabilità del pedone, il quale transitava in aerea veicolare senza la dovuta prudenza, in spregio agli artt. 1227 c.c. e alle norme del Codice della strada. contestava, inoltre, la quantificazione dei danni operata da controparte, in quanto infondata e CP_1 comunque eccessiva rispetto la perizia del Dott. il quale valutava l'invalidità permanente Per_2 nella misura del 32%.
La compagnia contestava altresì:
- la sussistenza dei presupposti per la personalizzazione del danno (assenza di prova);
- la richiesta di € 5.000,00 per adeguamento dell'abitazione, in quanto spesa non necessaria, stante la pagina 5 di 19 mantenuta capacità di deambulazione della ricorrente;
-la richiesta di rimborso di spese mediche, in quanto non documentate;
-il rimborso di spese per assistenza domestica/domiciliare e per gli spostamenti, dal momento che la ricorrente non risultava versare in condizioni che richiedessero un'assistenza continua;
a tal proposito, la Compagnia precisava che aveva continuato a svolgere la propria attività lavorativa Parte_2 in perfetta autonomia;
conseguentemente, contestava l'asserita riduzione della capacità lavorativa, avendo la stessa continuato a lavorare come infermiera, qualifica risultante nelle buste paghe.
infine, si opponeva al riconoscimento della provvisionale, non avendo controparte fornito CP_1 alcuna prova effettiva in ordine alla verificazione del fatto storico.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, di respingere la richiesta di provvisionale;
in via principale, di respingere la domanda della ricorrente;
in via subordinata, di accertare e dichiarare il concorso di colpa della ricorrente e, per l'effetto, di ridurre il risarcimento, detraendo anche le somme percepite/percipiende da parte di . CP_8
***
Alla prima udienza (27.2.2024) veniva dichiarata la contumacia di , rigettata Controparte_3 l'istanza di provvisionale e concessi i termini ex art.281 duodecies comma 4 c.p.c.
Alla seconda udienza (18.4.2024) venivano ammesse parzialmente le prove orali dedotte da entrambe le parti e alla successiva udienza (4.6.2024) veniva assunto il teste , indotto da Testimone_4
mentre non si presentava né il resistente, , per rispondere all'interrogatorio Pt_1 Controparte_3 né i verbalizzanti citati ad opera di pertanto, la scrivente delegava al Tribunale di Napoli CP_1 l'assunzione dell'interrogatorio formale del contumace e delle prove per testi e disponeva consulenza tecnica medico legale, nominando il Dott. Persona_3
La prova delegata si svolgeva davanti al Tribunale di Napoli Nord all'udienza in data 29.11.2024, in cui veniva assunto il teste , agente di Polizia Municipale, mentre si dava atto Testimone_5 dell'assenza non giustificata dell'interrogando, già assente alla precedente udienza (di cui non vi è traccia) e della mancata presentazione del secondo teste indotto da parte di per cui veniva CP_1 rifissata nuova udienza al 17.12.2024, in cui veniva assunta la teste Testimone_6
All'udienza del 17.12.2024 veniva conferito l'incarico al CTU medico legale;
alla successiva udienza del 10.6.2025 veniva richiesta ad la documentazione inerente al sinistro occorso alla ricorrente;
CP_4 infine, all'udienza del 23.9.2025, insisteva sull'istanza di consulenza tecnica relativa al CP_1 funzionamento ed alle rilevazioni del dispositivo satellitare montato sull'autocarro IV, ma la scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 13.11.2025, allorquando dopo discussione orale, la tratteneva.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti infra precisati.
1. DINAMICA DEL SINISTRO
Trattasi di investimento di un pedone in un'area privata aperta al pubblico, in quanto avvenuto in data 15.2.2022 alle ore 8:30 circa in una zona di transito veicolare posta all'interno di un insediamento commerciale, collocata perpendicolarmente tra il civico 671-675 di Corso Campano e la Via per Barracano, sita in Giugliano in Campania (NA).
Nonostante le imprecisioni ingenerate da alcune risultanze di fatto, conseguenti anche al ritardo con pagina 6 di 19 cui sono stati eseguiti gli accertamenti da parte della Polizia Municipale per i motivi di seguito esposti, deve ritenersi raggiunta la prova dell'investimento per arrotamento della ricorrente.
Ella viene colpita da tergo dall'autocarro IV 35 di proprietà del resistente, , ma Controparte_3 condotto nell'occasione da , che, nell'effettuare la manovra in retromarcia per uscire Testimone_1 dalla posizione in cui si trovava parcheggiato (stallo a spina di pesce), non si avvede della presenza del pedone, il quale a sua volta evidentemente gli dava le spalle, e lo urta, facendolo cadere in avanti ed arrotandogli il piede destro sotto la ruota posteriore.
1.1 Va, in primo luogo, esaminato il materiale proveniente dagli operatori del servizio 118, allertati da un soggetto rimasto ignoto nell'immediatezza dei fatti, e prodotto dalla resistente in formato file audio (doc.
7-7 bis).
La telefonata, ascoltata dalla scrivente alla presenza delle parti ed abbastanza incomprensibile per via dei rumori di fondo e del dialetto utilizzato dagli interlocutori, è stata trascritta dalla parte ricorrente nella comparsa conclusionale (pag.21); da essa si evince che il chiamante si trova a Giugliano in Campania nei pressi della rotonda dove sta la Belle Epoque, in Corso Campano 571, che si tratta di una cosa urgente, un incidente stradale, una signora è andata sotto alla macchina, ha il piede frantumato;
all'affermazione dell'operatore che avrebbe mandato l'ambulanza, il chiamante precisa “Nella frutteria, dentro proprio…”.
Infatti, dal certificato di intervento (doc.3 ricorrente), redatto dagli operatori del servizio in questione una volta giunti sul posto mediante autoambulanza, emerge: il Comune di intervento: Giugliano, Indirizzo: Via Corso Campano 571, Ora chiamata: 8.24, Ora partenza: 8.27, Ora sul posto: 8.38, Partenza da evento: 9.00, Arrivo in ospedale: 9.38, oltre a tutti i dati dell'infortunata; nel riquadro NOTE è scritto: Pz trovata a terra;
astanti presenti. (trauma al piede causato da ruota di un veicolo in retromarcia).
1.2 In secondo luogo, va valutato il Rapporto di incidente redatto dalla Polizia Municipale/Stradale di Giugliano in Campania, intervenuta soltanto alle ore 11:30 a seguito di contatto via radio dal piantone di turno presso l'Ospedale di Giugliano per identificare ivi ricoverata. Parte_1
Dal rapporto e dalla documentazione anche fotografica allegata (doc.4 ricorrente e doc.8 resistente) emerge che gli agenti, giunti al nosocomio dopo pochi minuti, alle ore 11:50 provvedevano ad identificare e a raccogliere le dichiarazioni rese da in merito all'accaduto, da cui si Parte_1 evinceva che il presunto responsabile era un certo , titolare e/o operaio del negozio di frutta e Tes_1 verdura operante sotto l'insegna ”. CP_3
Nel verbale di sommarie informazioni rese dalla persona lesa ex art.351 c.p.p., questa dichiara quanto segue: “Il giorno 15 febbraio 2022 intorno alle ore 8:45 circa mi recavo in corso Campano all'altezza del bar Belle Epoque per compiere delle commissioni e fare la spesa. In prossimità del bar è presente un'attività di vendita di frutta e verdura dove di solito mi servo per fare la spesa. Mentre stavo scendendo dall'auto e mi stavo recando all'ingresso del capannone di frutta e verdura, improvvisamente alla mia spalla destra mi sono sentita spingere e sono caduta di lato/in avanti con il busto e le gambe sono andate a finire sotto la ruota del mezzo che mi ha urtato mentre faceva la retromarcia, non ricordo bene che tipo di veicolo mi abbia urtato, ma so per certo che il conducente è il proprietario del negozio dove stavo andando a fare la spesa. A quel punto ho avuto solo la prontezza di contattare un mio collega per farmi assistere.”
Da ciò si desume chiaramente che l'urto è avvenuto da tergo, posto che la ricorrente ha sentito spingere dalla spalla destra, è caduta in avanti e di lato, e che il trauma al piede è totalmente compatibile con le pagina 7 di 19 lesioni da schiacciamento verificate da tutti i medici legali che l'hanno visitata, compreso il CTU nominato nel presente giudizio.
Quanto all'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dal pedone, non vi è dubbio che esse non abbiano una valenza assoluta, ma costituiscono un elemento valutabile unitamente ad altre circostanze, tra cui si distingue, in particolar modo, la versione integralmente coincidente resa dal conducente dell'autocarro nell'immediatezza dei fatti.
1.3. ha dichiarato alle ore 13:45 ai medesimi agenti di P.M.: “Il giorno 15 febbraio Testimone_1 2022 intorno alle ore 8:30 - 8:45 circa, mentre stavo alla guida dell'autocarro adibito all'uso dell'attività commerciale facendo la manovra di retromarcia, pensando che dietro non ci fosse nessuno, ho effettuato la manovra, solo a seguito delle urla della signora ho arrestato la marcia e mi sono precipitato scendendo dal veicolo per vedere cosa fosse successo e solo in quel momento mi sono accorto che c'era una signora a terra con il piede sanguinante”.
1.4. Tali dichiarazioni corrispondono con il modulo di denuncia di sinistro predisposto o, comunque, firmato da in data 7.3.2022, non valevole anche quale Constatazione amichevole di Testimone_1 incidente in quanto non sottoscritto dalla ricorrente, perché non compilato contestualmente: risultano barrate le caselle 2 (ripartiva in retromarcia), 12 (girava a destra) e 14 (retrocedeva); nel grafico dell'incidente sono disegnate due vetture parcheggiate parallele alla rivendita F.lli Costanzo, un mezzo che dal lato opposto retrocede svoltando a destra ed un pedone tra le auto e l'autocarro.
1.5. Dichiarazioni testimoniali
Sono stati escussi tre testi: dalla scrivente all'udienza del 4.6.2024, Testimone_4 Testimone_5 e per prova delegata rispettivamente alle udienze del 29.11.2024 e del
[...] Testimone_6 20.12.2024.
Si riporta integralmente la deposizione del primo teste indotto da parte ricorrente:
Rispondendo al cap 1): è vero, avevo un appuntamento con mia OG alla rotonda di Giugliano tra le 8.00 e le 8.30; ho parcheggiato la mia auto nei parcheggi esterni alla frutteria e ho visto l'auto di mia OG parcheggiata a sinistra del vialetto interno, provenendo dalla rotonda;
quel giorno pioveva;
ho vista una scena di persone che stavano attorno al camion;
avvicinandomi, ho visto mia OG a terra e le persone che tiravano da sotto il camion mia OG prendendola per la schiena e trascinandola per poco;
mia OG piangeva e io cercavo di rincuorarla;
nel frattempo una persona ha chiamato l'autoambulanza la quale arrivava dopo 10 minuti e la caricava;
io sono andato dietro l'autoambulanza con la mia macchina e l'ho immediatamente raggiunta all'ospedale; non ho chiesto particolari informazioni sulla dinamica, perché non ero concentrato su quello, ma sul dolore di mia OG. Il proprietario del camion disse di stare tranquilli, in quanto era una persona per bene. L'auto di mia OG era parcheggiata sulla sinistra, salendo per il vialetto, mentre il camion era fermo sul lato opposto e si capiva che aveva fatto la manovra per uscire in retromarcia verso la rotonda. Preciso che non ho visto il momento dell'investimento.
Alla domanda dell'avv. Carli di se abbia rilasciato le sue generalità ai verbalizzanti, ha risposto: CP_1 quando sono arrivato all'ospedale di Giugliano non ho potuto entrare per le restrizioni da Covid;
un drappello di polizia in servizio presso l'ospedale, a cui volevo chiedere informazioni su dove fosse mia OG, mi ha chiesto i documenti ed io ho riferito loro quello che avevo visto.
Il teste agente di Polizia Municipale , indotto da ha risposto al capitolato della Testimone_6 CP_1 comparsa di risposta:
pagina 8 di 19 sul cap. 1: “No, non è vero. Io e il mio Collega in data 15/02/2022 siamo stati contattati Tes_5 dal telefonicamente, alle ore 11.15 circa, che ci disse di recarci all'Ospedale di Giugliano in Pt_3 Campania (NA) per verificare se era stata ricoverata una persona per un investimento avvenuto in mattinata. Noi ci recavamo in ospedale, trovavamo la signora al Pronto Soccorso e Parte_1 redigevamo il verbale che mi viene mostrato”; sul cap. 2: “All'Ospedale trovavamo solo la signora . Io e l'agente , Parte_1 Tes_5 successivamente, circa alle ore 13.30, ci recavamo in Giugliano in Campania (NA), nei pressi del “bar bell'epoque” perché di fianco vi era il negozio di frutta e verdura dove era accaduto l'incidente. Sul posto trovammo un operaio ed un signore anziano che dichiarava di essere il proprietario del negozio di frutta e verdura;
quest'ultimo dichiarava, in merito all'incidente stradale, che era stato lui ad investire la signora, ma che non se ne era accorto che mentre faceva retromarcia, vi era una signora dietro il suo autocarro. Vidi che c'erano delle telecamere fuori il negozio di frutta e verdura e sia fuori al bar, ma mi dissero che entrambe non erano funzionanti. L'operaio non sapeva nulla dell'incidente. Non vi erano altre persone. ”
Sul cap. 3 (sulla ricostruzione della dinamica non sulla base dei rilievi, ma delle sole dichiarazioni della : “Non redigevamo il verbale tenendo conto dei rilievi, in quanto siamo intervenuti Pt_1 successivamente all'incidente, solo alle ore 13.30 circa. Nel verbale tenevamo conto delle dichiarazioni rese dalla signora e di quelle rese dal conducente dell'autocarro che era il Pt_1 proprietario del negozio di frutta e verdura, come da quest'ultimo dichiarato.
Sul cap.4 (sull'omessa trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica): “La dichiarazione che mi viene mostrata non è a mia firma. Ricordo che quando siamo rientrati al Comando, intorno alle ore 15.30/16.00 circa, sempre in data 15/02/2022, ci interfacciammo con il Capitano e Persona_4 dopo averLe spiegato l'accaduto, ci invitava a redigere una relazione sui fatti di causa, affermando che avrebbe provveduto l'Ufficio all'eventuale segnalazione in Procura, anche all'esito del deposito dei documenti del veicolo e i documenti del conducente l'autocarro”.
A domanda dell'Avv. Iervolino di il teste ha risposto: “il proprietario dell'autocarro non riferì CP_1 che c'erano dei testimoni, né io glielo chiesi, ma disse che erano presenti persone a fare la spesa, senza fornirmi i nominativi delle stesse”.
Analoga deposizione ha reso l'Agente , confermando di non aver potuto ricostruire Testimone_5 la dinamica dell'investimento né eseguire rilievi, perché sia l'auto della ricorrente sia l'autocarro erano stati rimossi allorquando essi si sono recati presso l'ortofrutta F.lli Costanzo, e che le telecamere non erano funzionanti.
Essi hanno potuto, comunque, scattare fotografie dell'autocarro IV, recante l'insegna “F.lli Costanzo”, allegandole al rapporto.
1.6 Mancata presentazione del proprietario del veicolo all'interrogatorio formale non si è presentato a rendere l'interrogatorio sui capitoli di parte ricorrente, che Controparte_3 descrivono la dinamica nel seguente modo:
I) in data 15/02/2022 alle ore 8.30 circa in Giugliano in Campania (NA), al Corso Campano, 675 – ed in particolare all'interno del viale privato adiacente l'esercizio commerciale la frutteria “F.lli Costanzo”, la signora aveva parcheggiato la propria autovettura sul lato sinistro Parte_1 del viale dall'ingresso e ne era discesa;
II) mentre si trovava ancora in prossimità del proprio veicolo, verso il lato passeggero di quest'ultimo
pagina 9 di 19 e si accingeva ad incamminarsi verso l'ingresso dell'esercizio commerciale (dovendo quindi uscire dal viale privato adibito a parcheggio), veniva urtata dall'autocarro modello IV 35 targato BN320PH, condotto nella circostanza dal signor che, provenendo dalla zona opposta a quella Testimone_1 dove in quel frangente la ricorrente si trovava, effettuava una manovra in retromarcia sterzando verso destra per uscire dallo stallo a pettine e quindi immettersi con la parte posteriore in direzione dell'uscita;
III) l'autocarro urtava con la parte posteriore sinistra il pedone al lato destro del corpo, facendola rovinare al suolo e quindi schiacciandone il piede destro con lo pneumatico posteriore sinistro;
IV) nell'occorso la signora riportava gravissime lesioni personali in particolare al piede destro Pt_1 in ragione delle quali veniva soccorsa da una autoambulanza del 118 e trasportata presso il P.s. dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania.
Nessuna particolare valenza fraudolenta può avere la mancata presentazione di tale convenuto per rispondere all'interrogatorio formale, dato che il giudice può ricavarne la c.d. ficta confessio, ai sensi dell'art.232 c.p.c., soltanto se si tratta di fatti oggetto di percezione diretta e, comunque, alla luce di tutte le emergenze di causa;
tra queste, va precisato che il proprietario del mezzo non era il conducente al momento del sinistro e ciò spiegherebbe anche la sua contumacia.
Tuttavia, ciò non toglie che debba ritenersi che il resistente, , non avesse argomenti Controparte_3 contrari rispetto a quanto prospettato in fatto dalla ricorrente.
1.7. Risultanze della scatola nera contenente dispositivo autocrash collocato sull'autocarro
La compagnia assicuratrice, a sostegno della tesi secondo la quale lo schiacciamento del piede della ricorrente non sarebbe avvenuto secondo le modalità da questa rappresentate, ha posto le risultanze del dispositivo elettronico di controllo satellitare mediante uso di GPS ed invocato l'applicazione dell'art.145-bis D.Lgs. n.209/2005 (Cod. Ass.), norma che attribuisce valore di prova legale ai dati forniti dal dispositivo satellitare.
Va premesso che deve ritenersi ancora impossibile applicare tale norma, per via della mancata emanazione dei decreti attuativi regolamentanti il funzionamento delle scatole nere, come stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza n.13725/2024, laddove afferma che la validità dei dati dei dispositivi installati non può prescindere dall'emanazione dei decreti che ne devono stabilire le caratteristiche;
di conseguenza, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato, senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri.
In ogni caso, anche i metadati forniti da tale dispositivo, che la citata sentenza equipara a meri indizi, idonei a fornire argomento di convincimento solo in concorso con altri elementi, confermano la verificazione del sinistro, se correttamente interpretati.
In primo luogo, la localizzazione del veicolo su cui il dispositivo era collocato evidenzia che:
15/02/2022 07:30:10 Moto Corso Europa - 80010 Villaricca (NA) Italia 40.920709 14.178799
15/02/2022 07:32:16 Spegnimento Via per Barracano - 80014 Giugliano in Campania (NA) Italia 40.924353 14.169954
15/02/2022 10:14:42 Accensione Via per Barracano - 80014 Giugliano in Campania (NA) Italia 40.924562 14.169872
La posizione rilevata dal Gps tra le ore 07.30 e le 10.14 (via per Barracano) localizza il veicolo pagina 10 di 19 esattamente sul luogo del sinistro: basti confrontare i rilievi fotografici sul luogo del sinistro effettuati dall'incaricato di (doc. 10 bis). Infatti, inoltrandosi nel viale adiacente l'attività ortofrutticola CP_2 per circa 15-20 metri (percorrendo un tratto in leggera pendenza contraria), la localizzazione rilevata di via per Barracano corrisponde alla strada posta alle spalle del corso Campano altezza civico 675 (come risulta dall'osservazione della mappa satellitare). Anche il perito , nella CP_1 Persona_5 propria relazione (doc. 9) dà atto che la localizzazione è coerente.
In secondo luogo, la questione degli orari da esso risultanti va risolta, semplicemente aggiungendo un'ora all'orario ivi riportato, posto che il fuso orario utilizzato “UTC Time” è quello del meridiano di Greenwich, che nel febbraio 2022 segnava un'ora indietro rispetto al fuso italiano.
Pertanto, quando nel report si legge che il veicolo era in movimento tra le 7:30 e le 7:32 e che si trovava in via Baraccano significa che in realtà l'ora locale era 8:30-8:32, che corrisponde all'orario indicato dagli operatori del 118 e riportato anche nelle sommarie informazioni.
Il dato così interpretato risulta corretto anche coordinandolo con le verifiche compiute dalla Polizia Municipale, che ha rinvenuto il mezzo parcheggiato alle ore 13:45 presso il negozio di ortofrutta F.lli Costanzo, allorquando ha raccolto le dichiarazioni di ed ha scattato alcune fotografie Testimone_1 del veicolo ivi presente, tg. BN320PH; infatti, i dati rilevano lo spegnimento del mezzo in Via per Barracano alle ore 10:16 (leggasi 11:16) e la riaccensione alle ore 13:22 (leggasi 14:22)
In terzo luogo, la mancata registrazione di un evento Crash non è assolutamente probante, dato che non è avvenuto nessun urto rilevabile dalle parti della carrozzeria dell'autocarro di proprietà del resistente, ma soltanto lo schiacciamento con le ruote posteriori del piede di una persona, dopo averla sospinta in avanti;
il semplice sormontare operato dalle ruote del mezzo non può considerarsi un urto, neppure secondo le definizioni fornite da nelle condizioni di utilizzo, laddove è scritto che Crash CP_1 significa < sufficiente intervallo di tempo, uguali o superiori alla soglia di 2g per le autovetture/autoveicoli trasporto promiscuo”, a condizione che il veicolo sia acceso.
Tali considerazioni hanno reso inutile l'espletamento della consulenza tecnica sul dispositivo e sui metadati inviati richiesta da CP_1
1.8 Va quindi affermata la verificazione del sinistro ad opera dell'autocarro di proprietà di CP_3
nella data e luogo indicati da parte ricorrente
[...]
2. Quanto al regime della responsabilità in caso di investimento (arrotamento) di pedone, vige l'art.2054, comma primo, c.c., il quale sancisce che essa incombe sul conducente del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità è concorde;
si veda, tra le tante, la sentenza n.18872/2008: in ipotesi d'investimento di pedone, sulle strisce pedonali, da parte di un ciclomotorista, che ammette la circostanza, al pedone che deduce la colpa del conducente giova la disciplina di cui al primo comma dell'art. 2054 cod. civ. e, pertanto, l'assicuratore ha l'onere della prova di un'eventuale colpa concorrente od esclusiva del pedone, non essendo sufficiente una mera difesa in ordine alla verifica dell'esistenza del fatto. Ne consegue che la verifica dell'"an debeatur" dell'illecito da circolazione deve considerarsi dal complesso degli elementi obiettivi e confessori raccolti in atti, che potranno essere contrastati soltanto da specifici elementi contrari di valutazione.
Come illustrato nelle precedenti righe, la ricorrente si trovava di spalle rispetto all'autocarro, il quale dalla postazione di parcheggio ha intrapreso una manovra in retromarcia senza avvedersi della persona;
prudenza imponeva che in una zona antistante botteghe commerciali il conducente dovesse prevedere pagina 11 di 19 la presenza di pedoni e quindi adottasse un comportamento estremamente cauto e lento.
Nulla può, al contrario, imputarsi al pedone, proprio perché dava le terga all'autocarro, il quale non risultava evidentemente munito di dispositivo di segnalazione rumoroso.
La Suprema Corte (sentenza n.18593/2019) ha stabilito un concorso di colpa nella misura del 40% a carico del pedone, investito da un'auto che procedeva con manovra in retromarcia, in quanto questi si trovava su strada pericolosa ed all'interno di un avvallamento, ritenendo che detta posizione rendesse la sua presenza in parte imprevedibile e comunque difficoltosa da parte dell'automobilista, esponendolo al rischio di incidente.
Il principio regolatore della materia in caso di investimento pedonale è quello secondo cui il pedone può essere ritenuto corresponsabile, allorchè il suo comportamento sia improntato a pericolosità ed imprudenza, quando si trovi in una posizione anomala, che lo rendeva meno avvistabile e più esposto al pericolo di investimento correttamente considerabile sotto il profilo del concorso di colpa.
Nel caso in esame, invece, la presenza del pedone era visibile e prevedibile, proprio alla luce del fatto che si trovava in un'area commerciale, dove era ammesso il parcheggio dei veicoli e quindi il relativo transito, se ed in quanto finalizzato al carico-scarico.
Sulla scorta delle condizioni dei luoghi in cui è avvenuto il sinistro, che vedono veicoli parcheggiati anche a pettine senza alcuna segnaletica orizzontale, che delimiti il transito dei pedoni e dei veicoli, non sussiste alcuna violazione, da parte della ricorrente, delle regole di prudenza imposte dal Codice della Strada e, in particolare, dall'art. 190, primo comma, che impone:
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione;
e del quarto comma, in base al quale:
4. E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità).
Non può quindi affermarsi la sussistenza di un apporto concasuale nella provocazione del sinistro riconducibile alla condotta della danneggiata.
3. Liquidazione del danno
3.1 Danno non patrimoniale
Esaminando in primo luogo il danno non patrimoniale, vanno richiamate le valutazioni operate dal medico legale, Dott. il quale ha riscontrato quanto segue, avuto riguardo alle lesioni Persona_3 riportate nell'immediatezza dei fatti anche sulla scorta della documentazione prodotta dalla ricorrente:
Dall'indagine strumentale eseguita presso il Presidio Ospedaliero San Giuliano di Giugliano (ASL emergeva “frattura del malleolo peroniero composta;
fratture multiple in parte CP_9 comminute dell'avampiede, in particolare: delle falange distale del I dito, base falange prossimale del II dito e testa II metatarso, base falange prossimale del V dito. Ematoma dei tessuti molli perifratturativi e lacerocontusivi…”.
< Cardarelli di Napoli ove si segnalò un trauma da schiacciamento con “sfacelo di piede destro con ampia e profonda ferita lacero-contusa di gamba destra”. Espletati ulteriori accertamenti, si procedette lo stesso 15.02.2022 ad intervento di necrosectomia e detersione della ferita, seguito il 16.02.2022 da ulteriore pulizia con posizionamento di . Descritta in seguito sofferenza ischemica di tutto CP_10 il piede e marezzatura della gamba fino al terzo prossimale, oltre ad estesa zona di gangrena umida in pagina 12 di 19 regione plantare, si procedette alle medicazioni e a debridement e rimozione della cute marezzata del piede e della gamba e il 03.03.2022 ad intervento di amputazione I-II-III-IV raggio digitale piede destro e a copertura di piede e gamba destra con innesti a spessore parziale da coscia destra. Dimessa in data 30.03.2022, lo stesso giorno venne ricoverata presso di Napoli con diagnosi di esiti CP_11 di sfacelo traumatico piede destro per trattamento riabilitativo, ove rimase degente fino al 26.05.2022. Alla dimissione fu posta diagnosi di “esiti di intervento di amputazione del I-II-III e IV raggio piede dx con ricostruzione ed innesto cutaneo. Ipertensione arteriosa. Cardiopatia ischemica cronica con pregresso impianto di stenting/PTCA. Pregresso bendaggio gastrico. Tiroidectomia”, indicandosi miglioramento nelle ADL, possibile la postura assisa ed i passaggi posturali, stazione eretta possibile con modesto aiuto, deambulazione con modesto appoggio. Venne suggerito ricovero in regime DH per proseguimento della riabilitazione.
Fecero seguito controlli e medicazioni, registrandosi in particolare in data 12.09.2022 il miglioramento del quadro clinico con restitutio ad integrum di gran parte delle lesioni, presenza di area in via di guarigione a carico del tallone destro, in corso OTI e trattamento fisioterapico domiciliare e l'utilizzo di ortesi di scarico. Il 06.10.2022 l'EMG degli arti inferiori concluse per una “…sofferenza assonale del nervo sciatico popliteo esterno di grado medio…”. In data 20.10.2022 lo psichiatra Dott. pose Per_6 diagnosi di “disturbo da stress post-traumatico”, per il quale suggerì un percorso terapeutico. Seguì controllo ortopedico (24.10.2022, “…Consiglio. Continui medicazioni e camera iperbarica per gestione ella lesione cutanea. Può iniziare FKT per la caviglia…”) e RM di caviglia e piede destro (15.12.2022).>>
Il CTU, dopo aver riportato che < CP_5 occorso in data 24.12.2013, ove si legge “…Lesioni: frattura piede destro. Descrizione Lesione: frattura scomposta base V metatarso sin. Descrizione postumi: Callo osseo dolente alla base del V metatarso sin. Invalidità: 2,00%...”), segnala < Parte_1 descritta come sfacelo di piede destro con frattura esposta, ampia e profonda ferita lacero-contusa di gamba omolaterale, è compatibile con la dinamica descritta, ovvero di un sormontamento del tratto distale dell'arto inferiore destro da parte di un autoveicolo.
Dalla sintesi storico-clinica del caso emerge che in conseguenza del sinistro del 15.02.2022, in accordo con quelle che sono le nozioni prognostiche che afferiscono alla lesività in gioco, si è determinato un danno biologico temporaneo così suddivisibile: inabilità temporanea totale per 100 giorni, inabilità temporanea parziale al 75% per 60 giorni, inabilità temporanea parziale al 50% per 60 giorni,
Inabilità lavorativa non certificata;
riferito rientro al lavoro nell'ottobre-novembre 2022.
Il livello di sofferenza intrinseca lesione relato patito dalla Sig.ra alla luce della particolare Pt_1 tipologia di lesione e delle plurime terapie necessarie, è stimabile come medio-elevato stante anche quanto indicato da Valutazione medico legale della sofferenza lesione e menomazione correlata nella rappresentazione del danno a persona della Società Italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni.
(…)
Nel caso di specie, allo stato attuale, la Sig.ra lamenta una sintomatologia caratterizzata da Pt_1 dolore persistente al piede destro con sensazione di “piede intrappolato” con acuzie in presenza di temperature calde e fredde. L'esame obiettivo ha evidenziato un diffuso esito cicatriziale del distretto pagina 13 di 19 medio-distale di gamba e del piede, ove si rileva amputazione dell'avampiede e la presenza di due piaghe, una anteriore a livello della sede di amputazione, l'altra in sede calcaneare, oltre ad esiti di prelievi alla coscia destra per intervento di chirurgia plastica;
la deambulazione avviene con necessità di appoggio e zoppia. La perizianda presenta, quale reliquato del sinistro per cui è causa, esiti di
“sfacelo di piede destro con ampia e profonda ferita lacero-contusa di gamba destra”, sottoposto tra l'altro ad amputazione della parte distale del piede. Da un punto di vista psichiatrico, rinviando comunque per intero all'allegata relazione psichiatrica dell'ausiliario Prof. è stato individuato, Per_7 quale conseguenza del sinistro in analisi, un disturbo dell'adattamento con umore depresso di entità lieve ad andamento persistente, cronico.
Il quadro clinico risulta, allo stato, permanente visto anche il lungo lasso temporale trascorso. In merito al problema prettamente valutativo del danno biologico permanente, per le considerazioni cliniche in precedenza esposte, tenuto conto delle risultanze documentali, dei disturbi lamentati dalla perizianda e dell'obiettività clinica riscontrata, nonché dei lavori della Commissione D.M. 26.5.2004, si ritiene di stimare il complessivo quadro menomativo fisico in questione nella misura del 32%, così come espresso anche dal C.T. di parte attrice (cfr. verbale del 22.01.2025).
Passando a questo punto alla quantificazione tecnica del diagnosticato disturbo psichico, vi è da sottolineare come la stima di simili fattispecie patologiche appaia di per sé assai complessa proprio per le particolarità in questione che attengono a settori del tutto specifici e che presentano sfumature individuali che possono indurre a stime soggettive (dipendenti anche dall'emotività del valutatore) e non oggettive come è invece necessario e richiesto dalla disciplina medico legale. Ad ogni modo, per poter avere una stima uniforme delle patologie psichiatriche, molteplici sono stati gli sforzi di diversi Autori che si sono dedicati proprio a tale aspetto al fine di proporre valutazioni conformi ai differenti disturbi patologici, tenendo in particolare considerazione anche la gravità-entità degli stessi. Peraltro, anche i metodi valutativi proposti si sono differenziati nel tempo tra i diversi Autori, tant'è che è necessario un approfondito studio dei volumi in cui sono riportate tali indicazioni. Un semplice esempio è che alcuni Autori suggeriscono fasce valutative da applicarsi direttamente, altri propongono percentuali cui è necessario applicare valori riduttivi desumibili ad esempio nella scala Holmes-Rahe. Pertanto, tenuto conto della diagnosi psichica formulata (disturbo dell'adattamento con umore depresso di entità lieve ad andamento persistente, cronico), delle precedenti premesse e di quanto evincibile nei principali baremes dedicati a tali valutazioni, oltre che del baremes Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico (2016), il danno biologico permanente di natura psichica sarebbe stimabile nella misura del 4%.
Viene impiegato il verbo condizionale dato che è bene sottolineare che quanto fin qui indicato sulla valutazione del danno psichico è stato oggetto di una recente pubblicazione (marzo 2025) da parte della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, “Buone pratiche cliniche di valutazione medico-legale delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità permanente – Ed. 2025” (…viene riportato il collegamento ipertestuale ndr), in cui viene indicato per il Disturbo dell'Adattamento non complicato una stima nella fascia 8-12%. Nei relativi criteri applicativi dedicati al danno psichico non si fa alcun riferimento all'applicazione di valori riduttivi, derivandone che quindi il diagnosticato disturbo psichico sarebbe da stimare nella misura del 8% secondo quest'ultimo recentissimo lavoro.
Orbene, emergendo quindi con tutta chiarezza le difficoltà valutative di simili fattispecie, anche per le recenti divergenti valutazioni proposte, fermo restando che non è possibile espletare la mera somma aritmetica delle singole minorazioni, applicandosi il necessario calcolo riduzionistico, ne deriva che il complessivo danno biologico permanente conseguente al sinistro in analisi, con riferimento all'integrità pagina 14 di 19 psico-fisica, appare stimabile nella misura del 35% (in caso di non applicazione di quanto pubblicato nel marzo 2025 sull'ISS) o del 37% alla luce della recente pubblicazione sul sito dell'Istituto Superiore della Sanità.
Il livello di sofferenza intrinseca menomazione relato patito dalla Sig.ra alla luce della Pt_1 tipologia dello stesso, è stimabile come medio-elevato, visto quanto previsto anche da Valutazione medico legale della sofferenza lesione e menomazione correlata nella rappresentazione del danno a persona della Società Italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni. >>
Applicando quindi i valori indicati dalle Tabelle Milano pubblicate nel giugno 2024, considerato il danno da invalidità permanente nella misura intermedia tra 35% e 37%, cioè 36%, si perviene alla liquidazione di € 239.180,18, così calcolati:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 61 anni
Percentuale di invalidità permanente 36%
Punto danno biologico € 5.725,51
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 2.862,76
Punto danno non patrimoniale € 8.588,27
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 100
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 144.283,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 216.424,00
Invalidità temporanea totale € 11.500,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Totale danno biologico temporaneo € 20.125,00
Spese mediche € 2.631,18
Totale generale: € 239.180,18
Si è tenuto conto della sofferenza soggettiva, mentre non si è riconosciuta alcuna personalizzazione, dato che le allegazioni di parte attrice non hanno trovato riscontro, ad eccezione di poste di danno patrimoniale di cui ai punti successivi.
3.2. Danno patrimoniale
3.2.1 Danno da mancato guadagno pagina 15 di 19 Scrive il CTU: << Per quanto concerne poi l'incidenza sulla produttività della perizianda, è indubbio che il quadro minorativo comporti riflessi negativi sulla capacità lavorativa della Sig.ra quale Pt_1 quella di infermiera, essendo di fatto impedite ad esempio tutte quelle mansioni che richiedono sostanzialmente l'ortostatismo. Tale valutazione risulta sempre di particolare complessità anche per il fatto che molteplici e diversificate possono essere le mansioni di un'infermiera, ma ad ogni modo, alla luce delle risultanze peritali, non si può che indicare la congruità della stima proposta dal C.T. di parte attrice (cfr. verbale del 22.01.2025) nella misura del 25%, quale valutazione autonoma ed indipendente.>>
La perdita di reddito complessiva fino al pensionamento è stata calcolata dalla ricorrente in € 127.014,58, considerando una differenza reddituale di € 18.144,97 per ogni anno moltiplicata per 7 anni.
Dalle buste paga anteriori al sinistro (anno 2021) emerge che la ricorrente svolgesse in maniera costante ore di lavoro straordinario, sia diurno, sia notturno, sia festivo, per circa 40 ore mensili, per cui è coerente la diminuzione di reddito da lavoro straordinario dedotta e documentata, posto che gli straordinari non risultano più indicati a partire dal mese di marzo 2022 (come da busta paga emessa nel mese di aprile 2022), allorquando lo stipendio scende ad € 1400,00 circa, diversamente dai mesi precedenti, in cui si assestava su una media di € 2500,00 circa, seppur comprensivo anche delle indennità COVID che, stando alle ricerche sul web, sono cessate il 31 marzo 2022.
Per calcolare l'effettiva diminuzione di reddito subita dalla ricorrente, occorre rifarsi alla documentazione fiscale da questa prodotta a tal riguardo.
Risultano depositati i CUD relativi agli anni precedenti al sinistro:
2019 da cui si desume un reddito da lavoro di € 49.077,83 e imponibile pensionistico di 52.497
2020 da cui si desume un reddito da lavoro di € 49.621,21 e imponibile pensionistico 53.104,00
2021, da cui si desume un reddito da lavoro di € 55.870,29 e imponibile pensionistico di 62.355,26
e quello dell'anno del sinistro, cioè del 2022, da cui si desume un reddito da lavoro di € 37.725,32 e imponibile pensionistico di 43.524,10
Null'altro è stato prodotto in corso di causa, nonostante il giudizio sia iniziato nel dicembre 2023 e sia durato quasi due anni, pur essendo state concesse le memorie ex art.281 duodecies c.p.c., depositate dalla parte, e pur trattandosi di documenti attinenti che possono essere formati anche successivamente alla scadenza dei termini per le produzioni documentali;
ciò impedisce di verificare se, dopo l'assestamento delle lesioni e del consolidamento dei postumi, a siano state Parte_1 effettivamente assegnate mansioni meno impegnative e remunerative o che, comunque, non prevedevano ore di straordinario, come dalla medesima dedotto.
Secondo la Suprema Corte (tra le tante Cass. 21988/2019), "il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato pagina 16 di 19 nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito".
Per quanto, quindi, il CTU abbia stimato un'incidenza del 25% sul reddito, si devono applicare i principi da tempo affermatisi a livello giurisprudenziale di merito e legittimità sul danno patrimoniale, nonché in ragione della regola della vicinanza della prova;
ne consegue che può essere riconosciuta una contrazione del reddito conseguente al sinistro soltanto per l'anno 2022.
Pertanto, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art.137 comma 1 Cod. Ass., detraendo dal reddito più alto di € 55.870,29 il reddito anno 2022, pari ad € € 37.725,32, la perdita ammonta ad € 18.144,97, arrotondata ad € 20.000 e liquidata in via equitativa all'attualità, anche per il danno futuro.
3.2.2 Danno da diminuzione assegno pensionistico
La ricorrente ha, inoltre, dedotto un decremento del trattamento pensionistico, sulla scorta della contribuzione versata sul minor reddito, danno che sarebbe da calcolarsi in via equitativa.
Si osserva a tal proposito che il sinistro è avvenuto quando la ricorrente era prossima al compimento dei 62 anni (essendo nata il [...]), per cui ella dovrebbe raggiungere l'età pensionabile verosimilmente a distanza di 5 anni dal sinistro, avendo dichiarato al CTU che le è stato negato il trattamento di quiescenza ancora nel 2024; ciò è verosimile, tenuto conto che dalla busta paga si evince che il rapporto di lavoro con l'Ospedale dei colli è iniziato nel febbraio 1991, ma non è stato in alcun modo comprovato documentalmente, neppure attraverso una richiesta ad della proiezione futura CP_4 del trattamento pensionistico, trattandosi di un prospetto facilmente acquisibile.
Nulla può quindi spettare a titolo di decremento del montante pensionistico che la stessa verrà a percepire al raggiungimento dei requisiti necessari per poterne beneficiare, in quanto dipendente da molteplici variabili, allo stato non suscettibili di proiezione alla luce degli elementi di fatto forniti dall'interessata.
3.2.3 Esborsi per spese mediche
Si richiama quanto verificato dal CTU: <Per quanto attiene il quesito relativo alle spese mediche, quelle congrue e giustificate ammontano a complessivi € 2.631,18. Il quadro clinico riscontrato appare sostanzialmente stabilizzato anche se la P. ha dichiarato di sottoporsi a persistenti terapie/medicazioni, che molto probabilmente si renderanno necessarie a cicli, il cui costo non è comunque in alcun modo quantificabile alla luce di quanto in atti.
Si dà atto che, come da disposizione dell'Ill.mo Sig. Giudice, si è provveduto a richiedere all' CP_5 della Regione Campania, al di Napoli (previa comunicazione Controparte_12 CP_4 anche alla Direzione Regionale Campania INPS) e al Distretto 38 dell'ASL Napoli 2 Nord tutta la documentazione medica riguardante la Sig.ra ma che, a tutt'oggi, nulla è Parte_1 pervenuto.>>
A scrivente osserva che nessuno emolumento può essere stato versato da alla ricorrente, non CP_5 trattandosi di infortuni in itinere, e che verosimilmente per il periodo di inabilità temporanea il datore di lavoro ha anticipato tutta la retribuzione, per poi recuperarla in seguito da per la porzione da CP_4 questa dovuta.
Spetta pertanto a parte ricorrente soltanto il rimborso per le spese mediche anticipate, come riconosciute dal CTU.
3.2.4 Costi di adeguamento immobile pagina 17 di 19 La ricorrente ha allegato a pag. 5 del ricorso di abitare “in un condominio non dotato di ascensore ad un piano alto, sicché trova immense difficoltà nello scendere e salire le scale per raggiungere la propria abitazione che andrebbe adeguata con l'istallazione dei presidi per la salita e discesa non autonoma delle scale con conseguenti esborsi (per il costo di € 5.000,00 circa – somma di cui i condomini non intendono farsi carico).”
Orbene, a fronte delle contestazioni mosse dalla compagnia assicuratrice nella comparsa di risposta (“Non meritevole di accoglimento anche la richiesta di euro 5.000 per asserite spese di adeguamento abitazione per installazione di un ascensore che, invero, si ritiene non necessario stante la mantenuta capacità di deambulazione da parte della danneggiata. Spesa oltretutto indicata genericamente senza allegazione quantomeno di preventivo di spesa. Da tenersi comunque conto che trattasi di spese in ogni caso detraibili per chi le sostiene anche per l'handicap (in quest'ultimo caso integralmente riconosciute”), la ricorrente nella memoria integrativa ha articolato soltanto la prova per testi sulla medesima circostanza sopra riportata;
tale mezzo di prova non è stato ammesso, in quanto non poteva essere deferito al teste una valutazione circa la possibilità e l'entità della spesa necessaria al fine di installare un presidio per la salita e discesa e che trattasi in ogni caso di spesa detraibile.
Nulla può pertanto essere riconosciuto a tale titolo.
3.2.5 Spese per assistenza domestica-domiciliare
La ricorrente ha infine richiesto il risarcimento, mediante liquidazione equitativa, di spese derivanti dalla necessità di ricorrere all'assistenza di persone per svolgere alcune semplici mansioni casalinghe ed effettuare piccoli spostamenti a piedi o con l'autovettura, deducendo di saldare in contanti tali spese;
sul punto ha articolato anche la prova orale nella memoria integrativa;
la controparte costituita ha contestato tale richiesta, evidenziando che la danneggiata si reca al lavoro e svolge la propria attività lavorativa.
Trattandosi di circostanze non agevolmente documentabili, ma presumibili secondo l'id quod plerumque accidit, anche alla luce delle menomazioni permanenti subite dal piede destro, che impediscono anche l'utilizzo di un autoveicolo munito di cambio automatico, si stima equo riconoscere il complessivo importo di € 5.000,00.
4. Riepilogo
La compagnia assicuratrice e il proprietario dell'automezzo vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento dei seguenti importi:
€ 239.180,18 per danno biologico e spese mediche, importo da devalutarsi al 15.2.2022 e da rivalutarsi fino alla data odierna secondo gli indici Istat delle famiglie di operai ed impiegati;
gli interessi compensativi nella misura legale vanno calcolati di anno in annuo come annualmente rivalutata dalla data del sinistro fino alla data odierna;
il tutto per € 267.731,17
€ 20.000,00 mancato guadagno anno 2022 liquidato all'attualità;
€ 5.000,00 adeguamento immobile liquidato all'attualità;
Sulla somma complessiva, pari ad € 292.731,17, vanno applicati gli interessi nella medesima misura dalla pubblicazione fino al saldo effettivo.
5. Spese di lite
La prevalente soccombenza delle parti resistenti impone che essa siano condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate, in assenza di nota spese, sulla scorta dei parametri medi del pagina 18 di 19 D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, con riferimento allo scaglione da € 260.001,00 ad € 520.000,00 in € 22.457,00 per compensi per tutte le fasi del giudizio.
Sono dovuti altresì i compensi per la negoziazione assistita per € 4.000,00 anche a titolo di attività stragiudiziale in generale.
A titolo di compensi vengono liquidati complessivi € 26457,00, da versarsi a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Spetta alla ricorrente, altresì, il rimborso delle anticipazioni sostenute per contributo unificato (€ 518), marca da bollo (€ 27) e notifica (€12,80), pari a complessivi € 557,80
Infine, vanno poste a carico delle parti resistenti in solido le spese di CTU, come liquidate con decreto in data 17.11.2025, che dovranno quindi essere eventualmente rimborsate a parte ricorrente, se e nella misura in cui siano state da questa anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione delle lesioni subite da Controparte_3 in occasione dell'investimento; Parte_2
Dichiara tenuti e condanna i resistenti, in solido tra loro, al risarcimento del danno patito da parte ricorrente e liquidato in € 292.731,17, oltre agli interessi nella misura legale di cui al primo comma art.1284 c.c. dalla pubblicazione fino al saldo effettivo.
Condanna altresì le parti resistenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 577,80 per anticipazioni e in € 26.457,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
somme da versarsi a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico solidale delle resistenti le spese di CTU, liquidate come da decreto 17.11.2025.
Bologna, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15909/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMONDINO Parte_1 C.F._1 DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA REGGIA DI PORTICI 69 NAPOLI presso il difensore avv. RAMONDINO DANIELE
RICORRENTE contro
già (C.F. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CARLI PATRIZIA, elettivamente domiciliato in C/O AVV. MARIA PIA TANCINI - VIA SOARDI 18 47900 RIMINI presso il difensore avv. CARLI PATRIZIA
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._2
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Onorevole Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertati i fatti sopra esposti:
- dichiarare la esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro automobilistico del 15/02/2022 del conducente il veicolo IV 35 targato BN320PH di proprietà del signor;
Controparte_3
- condannare i resistenti signor e in persona del legale rappresentante Controparte_3 CP_1 pro tempore, ciascuno per il proprio titolo ed in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla ricorrente signora in conseguenza del dedotto sinistro, danni come di seguito Parte_1 quantificati:
- I.P. 42-43 % in termini di danno biologico € 275.502,71
- I.T.T. gg. 120 € 14.820,00
- I.T.P. gg. 60 al 75% € 5.557,50
- I.T.P. gg. 60 al 50% € 3.705,00 pagina 1 di 19 - Aumento personalizzato 1/3 € 98.863,12
- Danno patrimoniale € 127.014,58
- Spese mediche sostenute € 2.600,31
- Spese mediche occorrende secondo equità
- Spese stimate per adeguamento abitazione € 5.000,00
- spese per assistenza domestica – domiciliare e per gli spostamenti – secondo equità. Applicando la percentuale di aumento ritenuta congrua ai fini dell'integrale risarcimento del danno biologico tenuto conto di tutte le circostanze del caso e della particolare incidenza sugli aspetti estetici e dinamico relazionali. Ai fini di una migliore determinazione del danno subito dalla vittima del reato di lesioni colpose, Voglia il Magistrato liquidare un ulteriore importo da commisurare in via equitativa alla intensità ed alla durata nel tempo della sofferenza soggettiva patita. Oltre risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'incidenza negativa delle menomazioni sulla capacità lavorativa e reddituale (anche in termini di cenestesi lavorativa) della signora oltre che Pt_1 da deteriore trattamento pensionistico in ragione della contrazione del reddito prodotto, da valutarsi secondo il prudente apprezzamento dell'adito Giudicante. Con il riconoscimento degli interessi dovuti in misura legale dal fatto (15/02/2022) al deposito del ricorso (01/12/2023) e quindi nella misura commerciale, ai sensi dell'art. 1284 c.c. IV comma (Ord. Cass. Sezione III n° 61/2023), dalla data di deposito del ricorso introduttivo del Giudizio (01/12/2023), fino a saldo effettivo.
O in quelle diverse somme che saranno ritenute di Giustizia, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dalla CTU medico legale espletata in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti e onorari di Giudizio da attribuirsi allo scrivente procuratore anticipatario, oltre il rimborso delle Spese Generali, Cpa ed Iva come per legge, da liquidarsi in relazione allo scaglione di valore relativo al decisum – nonché del procedimento innanzi al Tribunale di Napoli Nord Rg. 5236/2024 per la prova delegata. Si chiede inoltre al Magistrato di riconoscere come voce di spesa gli onorari per l'assistenza stragiudiziale pari ad € 4.004,50 oltre spese generali, IVA e CPA, e le spese della fase di negoziazione (attivazione e introduzione) quantificate in € 2.669,75, come da D.M. n° 37/2018, sempre da attribuirsi allo scrivente procuratore per averne fatto anticipazione. Ponendo definitivamente a carico dei convenuti le spese della CTU espletata in corso di causa.”
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
- in via principale e nel merito, Respingere la domanda giudiziale avanzata dalla ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto;
- in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento degli accadimenti come indicati in atto introduttivo, Accertare e Dichiarare il concorso di colpa anche ex art. 1227 c.c. di parte ricorrente nell'eziologia del sinistro in questione e per l'effetto Ridurre il relativo accertando risarcimento qualora debendo nella percentuale di responsabilità ritenuta di giustizia, unitamente alla detrazione delle somme percepite / percipiende dalla predetta da parte di / . CP_4 CP_5 Con vittoria di spese e compensi professionali. Per mero scrupolo difensivo, si reitera la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori non ammessi: A) Prova per testi sui seguenti capitoli: 5) Vero che il sig. Le riferiva in data 11.3.2022 e nel corso di una telefonata del Testimone_1 10.3.2022, circa il sinistro, le seguenti parole “la controparte, dopo aver acquistato della frutta, veniva investita dal furgone in garanzia, condotto dal medesimo durante una manovra di retromarcia effettuata pagina 2 di 19 all'interno dell'area di parcheggio” Si indica a teste sul cap. 5 il sig. c/o via Paisiello 33 Napoli. Tes_2 B) Ordine di esibizione ex art. 210 cpc ed acquisizione presso AUSL competente dell'integrale fascicolo sanitario personale della sig.ra al fine di verificare il quadro clinico presentato dalla Pt_1 predetta con particolare riferimento alla pregressa menomazione afferente al piede destro. C) Ordine di esibizione ex art. 210 cpc ed acquisizione presso competente delle somme CP_5 erogate/erogande in favore di (C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1 19/03/1960 e residente in [...], in conseguenza all'infortunio del 15.02.2022, non avendo il predetto Istituto ottemperato in corso di causa all'Ordine di esibizione impartito dal Giudice. D) Prova per testi sui seguenti capitoli (come da Memoria di Replica II termine ex art. 281 duodecies cpc): 6) Vero che alla data del 15 febbraio 2022 il Furgone Targato BN 320PH aveva installato il dispositivo satellitare ed il terminale risultava attivo e funzionante (come da doc. da 1 a 5 e doc. 18 memorie che si mostrano al testimone); CP_2 7) Vero che l'anomalia di funzionamento rilevata dal 15.02.2022 ore 00.00.00 al 16.02.2022 ore 00.00.00 risultava del tutto estranea alla attendibilità di misurazione delle posizioni del dispositivo e dello stato del quadro, quest'ultime regolarmente funzionanti;
8) Vero che il predetto furgone il 15 febbraio 2022, come da dispositivo satellitare installato, dalle ore 07.32.16 alle ore 10.14.42 risultava con Stato del Quadro in Spegnimento;
9) Vero che lo Stato del Quadro in Spegnimento significa che il furgone era fermo senza alcuna movimentazione/circolazione stradale. Si indica a testimone il sig. Viale Adriatico 545 – Masi Torello (FE). Testimone_3
E) CTU tecnica sul seguente quesito “Accerti e dica il CTU se alla data del 15 febbraio 2022 il Furgone Targato BN 320PH, sulla base della documentazione in atti, aveva installato il dispositivo satellitare tipologia Voice ed il terminale risultava attivo e funzionante, nonché se dai tabulati estratti dal dispositivo satellitare dalle ore 07.32.16 alle ore 10.14.42 del 15.02.2022 risultava il furgone con Stato del Quadro in Spegnimento, spiegando il significato di detto Stato”.
Per nulla Controparte_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A. Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato in data 1.12.2023, chiedeva il Parte_1 risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro, avvenuto in Giugliano in Campania (NA) in data 15.02.2022 alle ore 08.30.
In fatto la ricorrente esponeva che, in tale frangente, dopo aver parcheggiato la propria auto, si trovava all'interno dell'aerea di sosta adiacente la frutteria “F.lli Costanzo” e il Bar “La Belle Époque”, allorquando veniva investita e scaraventata al suolo da un autocarro, modello IV 35, tg. BN320PH, condotto da (ma di proprietà di ), il quale proveniva dalla zona di Testimone_1 Controparte_3 sosta sulla parte opposta ed effettuava una manovra in retromarcia per uscire dallo stallo a pettine, senza avvedersi della sua presenza.
L'attrice dava atto di essere rimasta con il piede destro schiacciato sotto il mezzo, motivo per cui veniva trasportata presso il P.S. dell'Ospedale San Giuliano, dove i sanitari riscontravano la presenza di
“frattura esposta plurima del piede destro con estesa perdita di sostanza e di sensibilità a valle delle lesioni”; veniva quindi trasferita lo stesso giorno presso il reparto specializzato di alta chirurgia pagina 3 di 19 dell' di Napoli, dove veniva sottoposta ad intervento chirurgico presso il Controparte_6
“Trauma Center” al fine di arginare la necrosi in atto e stabilizzare l'arto.
La ricorrente deduceva di essersi sottoposta in data 03.03.2022 a intervento chirurgico di amputazione del I, II, III e IV raggio distale del piede destro, con parziale ricostruzione mediante prelievo della coscia destra e successivo innesto.
A tale intervento faceva seguito il periodo di riabilitazione, nel corso del quale la ricorrente si sottoponeva a visite di controllo, da cui emergevano numerose patologie causate dall'amputazione, oltre che un “disturbo da stress post-traumatico”.
La ricorrente dava, altresì, atto di essersi sottoposta a visita medico legale da parte dei Dottori
[...]
e i quali valutavano: ITT per 120 giorni, ITP al 75% per 60; ITP al 50% Per_1 Controparte_7 per 60 giorni, ITP al 25% per 120 giorni;
IP 42-43%; incapacità lavorativa 15%.
Parte ricorrente riferiva che, a causa della propria condizione di zoppia, riusciva a camminare solo con l'ausilio di un bastone, non poteva indossare scarpe chiuse, oltre ad essere costretta ad assumere farmaci antidepressivi, antidolorifici, antinfiammatori, circostanze che la portavano ad evitare le frequentazioni con amici e familiari;
inoltre, aveva difficoltà a scendere e a salire le scale del proprio condominio (ove abitava al quarto piano), non essendo quest'ultimo dotato di ascensore. evidenziava che, a causa della propria condizione, subiva una diminuzione del Parte_1 proprio reddito da lavoro dipendente per € 18.114, 97 annui, pari alla differenza tra il reddito di € 37.725,32 del 2022 e quello più alto prodotto nel 2021 di € 55.870,29; infatti, a seguito delle menomazioni subite, la ricorrente, che svolgeva la mansione di infermiera presso L'azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, era stata allocata a mansioni inferiori rispetto a quelle esercitate ed aveva dovuto, altresì, rinunciare a svolgere turni di lavoro straordinario o notturni. Di conseguenza, quantificava il danno patrimoniale in € 127.014,58, somma derivante dalla diminuzione del reddito annuale (€ 18.114,97), da riconoscere annualmente fino al raggiungimento dell'età pensionabile.
Parte ricorrente esponeva inoltre che:
- sul luogo del sinistro era intervenuta la Polizia Locale di Giugliano, che aveva provveduto a redigere il relativo verbale, raccogliendo anche le dichiarazioni del conducente dell'autocarro IV, che si era assunto completa responsabilità;
-il conducente dell'autocarro sottoscriveva il modello CAI, confermando la propria responsabilità; apriva il sinistro e sottoponeva la ricorrente alla visita medico-legale mediante il fiduciario CP_1 della Compagnia, Dott. il quale quantificava: IP 32%, ITT e ITP 220 giorni Persona_2 complessivi a scalare con incidenza sulla capacità lavorativa dell'80%. riferiva che la Compagnia, disattendendo la valutazione del proprio medico Parte_1 fiduciario, negava la riconducibilità delle lesioni subite alla dinamica del sinistro, risultando così vano ogni tentativo di composizione bonaria della lite.
Domandava di dichiarare la responsabilità del conducente dell'autocarro nella causazione del sinistro;
per l'effetto, di condannare i resistenti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni quantificati nella complessiva somma di € 533.062,92, comprensiva di personalizzazione, del danno derivante dalla sofferenza soggettiva patita e del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa.
Chiedeva, altresì, il riconoscimento delle spese di assistenza stragiudiziale pari ad € 4.004,50 e formulava istanza di pagamento di provvisionale ex art. 147 d.lgs. n. 209/2005, da liquidarsi in una pagina 4 di 19 somma di denaro pari ai 4/5 dell'eventuale risarcimento, tenendo conto delle risultanze della perizia del medico legale della compagnia assicurativa, dott. che aveva stimato una IP nella misura del Per_2 32%, oltre al danno temporaneo, quantificato in € 181.043,92.
B. La resistente contestava la fondatezza della domanda attorea, eccependo la mancata CP_2 prova del fatto storico ed evidenziando le incongruenze emerse sulla veridicità dell'occorso.
In particolare:
1- il dispositivo satellitare installato sull'autocarro IV non registrava alcun evento Crash in data 15.02.2022; inoltre, emergeva che l'autocarro, pur trovandosi il giorno del sinistro nei pressi del luogo ove questo avveniva, si spegneva alle ore 07.32.16, per poi riaccendersi soltanto alle ore 10.14, dunque in orario successivo all'investimento, che si sarebbe verificato intorno alle ore 08.30-08.45 del 15.02.2022;
2- dalla registrazione della chiamata audio del 118 risultava che il richiedente il soccorso riferisse che l'investimento era avvenuto ad opera di una “macchina”, senza alcuna menzione dell'autocarro IV, oltre ad affermare che l'evento si era verificato alla rotonda di Corso Campano 571 di Giugliano, salvo poi specificare “la frutteria”;
3- dalla scheda medica del 118 non emergeva nessun riferimento all'autocarro, ma solo a un
“veicolo in retromarcia”;
4- in sede di P.S. la ricorrente aveva dichiarato di non ricordare l'accaduto, né il tipo di mezzo che l'aveva investita;
5- la presenza di , cognato della ricorrente, che rendeva la dichiarazione Testimone_4 testimoniale, non veniva rilevata nell'immediatezza dagli agenti intervenuti;
6- gli agenti non erano risusciti a ricostruire la dinamica del sinistro, limitandosi a riferire l'accaduto sulla base delle dichiarazioni rese dall'infortunata, la quale, al momento dell'accesso al P.S., aveva dichiarato di non ricordarsi nulla;
7- il CAI a doppia firma menzionato da controparte in realtà era una mera denuncia di sinistro sottoscritta dal . CP_3
8- si era rifiutato di mettere l'autocarro a disposizione del perito incaricato da CP_3 CP_2 al fine di accertare la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro;
9- riferiva all'accertatore una dinamica differente rispetto a quella CP_3 CP_2 rappresentata in atto di citazione;
10- l'assenza di procedimento penale a carico del . CP_3
In via subordinata, la Compagnia rilevava la corresponsabilità del pedone, il quale transitava in aerea veicolare senza la dovuta prudenza, in spregio agli artt. 1227 c.c. e alle norme del Codice della strada. contestava, inoltre, la quantificazione dei danni operata da controparte, in quanto infondata e CP_1 comunque eccessiva rispetto la perizia del Dott. il quale valutava l'invalidità permanente Per_2 nella misura del 32%.
La compagnia contestava altresì:
- la sussistenza dei presupposti per la personalizzazione del danno (assenza di prova);
- la richiesta di € 5.000,00 per adeguamento dell'abitazione, in quanto spesa non necessaria, stante la pagina 5 di 19 mantenuta capacità di deambulazione della ricorrente;
-la richiesta di rimborso di spese mediche, in quanto non documentate;
-il rimborso di spese per assistenza domestica/domiciliare e per gli spostamenti, dal momento che la ricorrente non risultava versare in condizioni che richiedessero un'assistenza continua;
a tal proposito, la Compagnia precisava che aveva continuato a svolgere la propria attività lavorativa Parte_2 in perfetta autonomia;
conseguentemente, contestava l'asserita riduzione della capacità lavorativa, avendo la stessa continuato a lavorare come infermiera, qualifica risultante nelle buste paghe.
infine, si opponeva al riconoscimento della provvisionale, non avendo controparte fornito CP_1 alcuna prova effettiva in ordine alla verificazione del fatto storico.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, di respingere la richiesta di provvisionale;
in via principale, di respingere la domanda della ricorrente;
in via subordinata, di accertare e dichiarare il concorso di colpa della ricorrente e, per l'effetto, di ridurre il risarcimento, detraendo anche le somme percepite/percipiende da parte di . CP_8
***
Alla prima udienza (27.2.2024) veniva dichiarata la contumacia di , rigettata Controparte_3 l'istanza di provvisionale e concessi i termini ex art.281 duodecies comma 4 c.p.c.
Alla seconda udienza (18.4.2024) venivano ammesse parzialmente le prove orali dedotte da entrambe le parti e alla successiva udienza (4.6.2024) veniva assunto il teste , indotto da Testimone_4
mentre non si presentava né il resistente, , per rispondere all'interrogatorio Pt_1 Controparte_3 né i verbalizzanti citati ad opera di pertanto, la scrivente delegava al Tribunale di Napoli CP_1 l'assunzione dell'interrogatorio formale del contumace e delle prove per testi e disponeva consulenza tecnica medico legale, nominando il Dott. Persona_3
La prova delegata si svolgeva davanti al Tribunale di Napoli Nord all'udienza in data 29.11.2024, in cui veniva assunto il teste , agente di Polizia Municipale, mentre si dava atto Testimone_5 dell'assenza non giustificata dell'interrogando, già assente alla precedente udienza (di cui non vi è traccia) e della mancata presentazione del secondo teste indotto da parte di per cui veniva CP_1 rifissata nuova udienza al 17.12.2024, in cui veniva assunta la teste Testimone_6
All'udienza del 17.12.2024 veniva conferito l'incarico al CTU medico legale;
alla successiva udienza del 10.6.2025 veniva richiesta ad la documentazione inerente al sinistro occorso alla ricorrente;
CP_4 infine, all'udienza del 23.9.2025, insisteva sull'istanza di consulenza tecnica relativa al CP_1 funzionamento ed alle rilevazioni del dispositivo satellitare montato sull'autocarro IV, ma la scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 13.11.2025, allorquando dopo discussione orale, la tratteneva.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti infra precisati.
1. DINAMICA DEL SINISTRO
Trattasi di investimento di un pedone in un'area privata aperta al pubblico, in quanto avvenuto in data 15.2.2022 alle ore 8:30 circa in una zona di transito veicolare posta all'interno di un insediamento commerciale, collocata perpendicolarmente tra il civico 671-675 di Corso Campano e la Via per Barracano, sita in Giugliano in Campania (NA).
Nonostante le imprecisioni ingenerate da alcune risultanze di fatto, conseguenti anche al ritardo con pagina 6 di 19 cui sono stati eseguiti gli accertamenti da parte della Polizia Municipale per i motivi di seguito esposti, deve ritenersi raggiunta la prova dell'investimento per arrotamento della ricorrente.
Ella viene colpita da tergo dall'autocarro IV 35 di proprietà del resistente, , ma Controparte_3 condotto nell'occasione da , che, nell'effettuare la manovra in retromarcia per uscire Testimone_1 dalla posizione in cui si trovava parcheggiato (stallo a spina di pesce), non si avvede della presenza del pedone, il quale a sua volta evidentemente gli dava le spalle, e lo urta, facendolo cadere in avanti ed arrotandogli il piede destro sotto la ruota posteriore.
1.1 Va, in primo luogo, esaminato il materiale proveniente dagli operatori del servizio 118, allertati da un soggetto rimasto ignoto nell'immediatezza dei fatti, e prodotto dalla resistente in formato file audio (doc.
7-7 bis).
La telefonata, ascoltata dalla scrivente alla presenza delle parti ed abbastanza incomprensibile per via dei rumori di fondo e del dialetto utilizzato dagli interlocutori, è stata trascritta dalla parte ricorrente nella comparsa conclusionale (pag.21); da essa si evince che il chiamante si trova a Giugliano in Campania nei pressi della rotonda dove sta la Belle Epoque, in Corso Campano 571, che si tratta di una cosa urgente, un incidente stradale, una signora è andata sotto alla macchina, ha il piede frantumato;
all'affermazione dell'operatore che avrebbe mandato l'ambulanza, il chiamante precisa “Nella frutteria, dentro proprio…”.
Infatti, dal certificato di intervento (doc.3 ricorrente), redatto dagli operatori del servizio in questione una volta giunti sul posto mediante autoambulanza, emerge: il Comune di intervento: Giugliano, Indirizzo: Via Corso Campano 571, Ora chiamata: 8.24, Ora partenza: 8.27, Ora sul posto: 8.38, Partenza da evento: 9.00, Arrivo in ospedale: 9.38, oltre a tutti i dati dell'infortunata; nel riquadro NOTE è scritto: Pz trovata a terra;
astanti presenti. (trauma al piede causato da ruota di un veicolo in retromarcia).
1.2 In secondo luogo, va valutato il Rapporto di incidente redatto dalla Polizia Municipale/Stradale di Giugliano in Campania, intervenuta soltanto alle ore 11:30 a seguito di contatto via radio dal piantone di turno presso l'Ospedale di Giugliano per identificare ivi ricoverata. Parte_1
Dal rapporto e dalla documentazione anche fotografica allegata (doc.4 ricorrente e doc.8 resistente) emerge che gli agenti, giunti al nosocomio dopo pochi minuti, alle ore 11:50 provvedevano ad identificare e a raccogliere le dichiarazioni rese da in merito all'accaduto, da cui si Parte_1 evinceva che il presunto responsabile era un certo , titolare e/o operaio del negozio di frutta e Tes_1 verdura operante sotto l'insegna ”. CP_3
Nel verbale di sommarie informazioni rese dalla persona lesa ex art.351 c.p.p., questa dichiara quanto segue: “Il giorno 15 febbraio 2022 intorno alle ore 8:45 circa mi recavo in corso Campano all'altezza del bar Belle Epoque per compiere delle commissioni e fare la spesa. In prossimità del bar è presente un'attività di vendita di frutta e verdura dove di solito mi servo per fare la spesa. Mentre stavo scendendo dall'auto e mi stavo recando all'ingresso del capannone di frutta e verdura, improvvisamente alla mia spalla destra mi sono sentita spingere e sono caduta di lato/in avanti con il busto e le gambe sono andate a finire sotto la ruota del mezzo che mi ha urtato mentre faceva la retromarcia, non ricordo bene che tipo di veicolo mi abbia urtato, ma so per certo che il conducente è il proprietario del negozio dove stavo andando a fare la spesa. A quel punto ho avuto solo la prontezza di contattare un mio collega per farmi assistere.”
Da ciò si desume chiaramente che l'urto è avvenuto da tergo, posto che la ricorrente ha sentito spingere dalla spalla destra, è caduta in avanti e di lato, e che il trauma al piede è totalmente compatibile con le pagina 7 di 19 lesioni da schiacciamento verificate da tutti i medici legali che l'hanno visitata, compreso il CTU nominato nel presente giudizio.
Quanto all'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dal pedone, non vi è dubbio che esse non abbiano una valenza assoluta, ma costituiscono un elemento valutabile unitamente ad altre circostanze, tra cui si distingue, in particolar modo, la versione integralmente coincidente resa dal conducente dell'autocarro nell'immediatezza dei fatti.
1.3. ha dichiarato alle ore 13:45 ai medesimi agenti di P.M.: “Il giorno 15 febbraio Testimone_1 2022 intorno alle ore 8:30 - 8:45 circa, mentre stavo alla guida dell'autocarro adibito all'uso dell'attività commerciale facendo la manovra di retromarcia, pensando che dietro non ci fosse nessuno, ho effettuato la manovra, solo a seguito delle urla della signora ho arrestato la marcia e mi sono precipitato scendendo dal veicolo per vedere cosa fosse successo e solo in quel momento mi sono accorto che c'era una signora a terra con il piede sanguinante”.
1.4. Tali dichiarazioni corrispondono con il modulo di denuncia di sinistro predisposto o, comunque, firmato da in data 7.3.2022, non valevole anche quale Constatazione amichevole di Testimone_1 incidente in quanto non sottoscritto dalla ricorrente, perché non compilato contestualmente: risultano barrate le caselle 2 (ripartiva in retromarcia), 12 (girava a destra) e 14 (retrocedeva); nel grafico dell'incidente sono disegnate due vetture parcheggiate parallele alla rivendita F.lli Costanzo, un mezzo che dal lato opposto retrocede svoltando a destra ed un pedone tra le auto e l'autocarro.
1.5. Dichiarazioni testimoniali
Sono stati escussi tre testi: dalla scrivente all'udienza del 4.6.2024, Testimone_4 Testimone_5 e per prova delegata rispettivamente alle udienze del 29.11.2024 e del
[...] Testimone_6 20.12.2024.
Si riporta integralmente la deposizione del primo teste indotto da parte ricorrente:
Rispondendo al cap 1): è vero, avevo un appuntamento con mia OG alla rotonda di Giugliano tra le 8.00 e le 8.30; ho parcheggiato la mia auto nei parcheggi esterni alla frutteria e ho visto l'auto di mia OG parcheggiata a sinistra del vialetto interno, provenendo dalla rotonda;
quel giorno pioveva;
ho vista una scena di persone che stavano attorno al camion;
avvicinandomi, ho visto mia OG a terra e le persone che tiravano da sotto il camion mia OG prendendola per la schiena e trascinandola per poco;
mia OG piangeva e io cercavo di rincuorarla;
nel frattempo una persona ha chiamato l'autoambulanza la quale arrivava dopo 10 minuti e la caricava;
io sono andato dietro l'autoambulanza con la mia macchina e l'ho immediatamente raggiunta all'ospedale; non ho chiesto particolari informazioni sulla dinamica, perché non ero concentrato su quello, ma sul dolore di mia OG. Il proprietario del camion disse di stare tranquilli, in quanto era una persona per bene. L'auto di mia OG era parcheggiata sulla sinistra, salendo per il vialetto, mentre il camion era fermo sul lato opposto e si capiva che aveva fatto la manovra per uscire in retromarcia verso la rotonda. Preciso che non ho visto il momento dell'investimento.
Alla domanda dell'avv. Carli di se abbia rilasciato le sue generalità ai verbalizzanti, ha risposto: CP_1 quando sono arrivato all'ospedale di Giugliano non ho potuto entrare per le restrizioni da Covid;
un drappello di polizia in servizio presso l'ospedale, a cui volevo chiedere informazioni su dove fosse mia OG, mi ha chiesto i documenti ed io ho riferito loro quello che avevo visto.
Il teste agente di Polizia Municipale , indotto da ha risposto al capitolato della Testimone_6 CP_1 comparsa di risposta:
pagina 8 di 19 sul cap. 1: “No, non è vero. Io e il mio Collega in data 15/02/2022 siamo stati contattati Tes_5 dal telefonicamente, alle ore 11.15 circa, che ci disse di recarci all'Ospedale di Giugliano in Pt_3 Campania (NA) per verificare se era stata ricoverata una persona per un investimento avvenuto in mattinata. Noi ci recavamo in ospedale, trovavamo la signora al Pronto Soccorso e Parte_1 redigevamo il verbale che mi viene mostrato”; sul cap. 2: “All'Ospedale trovavamo solo la signora . Io e l'agente , Parte_1 Tes_5 successivamente, circa alle ore 13.30, ci recavamo in Giugliano in Campania (NA), nei pressi del “bar bell'epoque” perché di fianco vi era il negozio di frutta e verdura dove era accaduto l'incidente. Sul posto trovammo un operaio ed un signore anziano che dichiarava di essere il proprietario del negozio di frutta e verdura;
quest'ultimo dichiarava, in merito all'incidente stradale, che era stato lui ad investire la signora, ma che non se ne era accorto che mentre faceva retromarcia, vi era una signora dietro il suo autocarro. Vidi che c'erano delle telecamere fuori il negozio di frutta e verdura e sia fuori al bar, ma mi dissero che entrambe non erano funzionanti. L'operaio non sapeva nulla dell'incidente. Non vi erano altre persone. ”
Sul cap. 3 (sulla ricostruzione della dinamica non sulla base dei rilievi, ma delle sole dichiarazioni della : “Non redigevamo il verbale tenendo conto dei rilievi, in quanto siamo intervenuti Pt_1 successivamente all'incidente, solo alle ore 13.30 circa. Nel verbale tenevamo conto delle dichiarazioni rese dalla signora e di quelle rese dal conducente dell'autocarro che era il Pt_1 proprietario del negozio di frutta e verdura, come da quest'ultimo dichiarato.
Sul cap.4 (sull'omessa trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica): “La dichiarazione che mi viene mostrata non è a mia firma. Ricordo che quando siamo rientrati al Comando, intorno alle ore 15.30/16.00 circa, sempre in data 15/02/2022, ci interfacciammo con il Capitano e Persona_4 dopo averLe spiegato l'accaduto, ci invitava a redigere una relazione sui fatti di causa, affermando che avrebbe provveduto l'Ufficio all'eventuale segnalazione in Procura, anche all'esito del deposito dei documenti del veicolo e i documenti del conducente l'autocarro”.
A domanda dell'Avv. Iervolino di il teste ha risposto: “il proprietario dell'autocarro non riferì CP_1 che c'erano dei testimoni, né io glielo chiesi, ma disse che erano presenti persone a fare la spesa, senza fornirmi i nominativi delle stesse”.
Analoga deposizione ha reso l'Agente , confermando di non aver potuto ricostruire Testimone_5 la dinamica dell'investimento né eseguire rilievi, perché sia l'auto della ricorrente sia l'autocarro erano stati rimossi allorquando essi si sono recati presso l'ortofrutta F.lli Costanzo, e che le telecamere non erano funzionanti.
Essi hanno potuto, comunque, scattare fotografie dell'autocarro IV, recante l'insegna “F.lli Costanzo”, allegandole al rapporto.
1.6 Mancata presentazione del proprietario del veicolo all'interrogatorio formale non si è presentato a rendere l'interrogatorio sui capitoli di parte ricorrente, che Controparte_3 descrivono la dinamica nel seguente modo:
I) in data 15/02/2022 alle ore 8.30 circa in Giugliano in Campania (NA), al Corso Campano, 675 – ed in particolare all'interno del viale privato adiacente l'esercizio commerciale la frutteria “F.lli Costanzo”, la signora aveva parcheggiato la propria autovettura sul lato sinistro Parte_1 del viale dall'ingresso e ne era discesa;
II) mentre si trovava ancora in prossimità del proprio veicolo, verso il lato passeggero di quest'ultimo
pagina 9 di 19 e si accingeva ad incamminarsi verso l'ingresso dell'esercizio commerciale (dovendo quindi uscire dal viale privato adibito a parcheggio), veniva urtata dall'autocarro modello IV 35 targato BN320PH, condotto nella circostanza dal signor che, provenendo dalla zona opposta a quella Testimone_1 dove in quel frangente la ricorrente si trovava, effettuava una manovra in retromarcia sterzando verso destra per uscire dallo stallo a pettine e quindi immettersi con la parte posteriore in direzione dell'uscita;
III) l'autocarro urtava con la parte posteriore sinistra il pedone al lato destro del corpo, facendola rovinare al suolo e quindi schiacciandone il piede destro con lo pneumatico posteriore sinistro;
IV) nell'occorso la signora riportava gravissime lesioni personali in particolare al piede destro Pt_1 in ragione delle quali veniva soccorsa da una autoambulanza del 118 e trasportata presso il P.s. dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania.
Nessuna particolare valenza fraudolenta può avere la mancata presentazione di tale convenuto per rispondere all'interrogatorio formale, dato che il giudice può ricavarne la c.d. ficta confessio, ai sensi dell'art.232 c.p.c., soltanto se si tratta di fatti oggetto di percezione diretta e, comunque, alla luce di tutte le emergenze di causa;
tra queste, va precisato che il proprietario del mezzo non era il conducente al momento del sinistro e ciò spiegherebbe anche la sua contumacia.
Tuttavia, ciò non toglie che debba ritenersi che il resistente, , non avesse argomenti Controparte_3 contrari rispetto a quanto prospettato in fatto dalla ricorrente.
1.7. Risultanze della scatola nera contenente dispositivo autocrash collocato sull'autocarro
La compagnia assicuratrice, a sostegno della tesi secondo la quale lo schiacciamento del piede della ricorrente non sarebbe avvenuto secondo le modalità da questa rappresentate, ha posto le risultanze del dispositivo elettronico di controllo satellitare mediante uso di GPS ed invocato l'applicazione dell'art.145-bis D.Lgs. n.209/2005 (Cod. Ass.), norma che attribuisce valore di prova legale ai dati forniti dal dispositivo satellitare.
Va premesso che deve ritenersi ancora impossibile applicare tale norma, per via della mancata emanazione dei decreti attuativi regolamentanti il funzionamento delle scatole nere, come stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza n.13725/2024, laddove afferma che la validità dei dati dei dispositivi installati non può prescindere dall'emanazione dei decreti che ne devono stabilire le caratteristiche;
di conseguenza, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato, senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri.
In ogni caso, anche i metadati forniti da tale dispositivo, che la citata sentenza equipara a meri indizi, idonei a fornire argomento di convincimento solo in concorso con altri elementi, confermano la verificazione del sinistro, se correttamente interpretati.
In primo luogo, la localizzazione del veicolo su cui il dispositivo era collocato evidenzia che:
15/02/2022 07:30:10 Moto Corso Europa - 80010 Villaricca (NA) Italia 40.920709 14.178799
15/02/2022 07:32:16 Spegnimento Via per Barracano - 80014 Giugliano in Campania (NA) Italia 40.924353 14.169954
15/02/2022 10:14:42 Accensione Via per Barracano - 80014 Giugliano in Campania (NA) Italia 40.924562 14.169872
La posizione rilevata dal Gps tra le ore 07.30 e le 10.14 (via per Barracano) localizza il veicolo pagina 10 di 19 esattamente sul luogo del sinistro: basti confrontare i rilievi fotografici sul luogo del sinistro effettuati dall'incaricato di (doc. 10 bis). Infatti, inoltrandosi nel viale adiacente l'attività ortofrutticola CP_2 per circa 15-20 metri (percorrendo un tratto in leggera pendenza contraria), la localizzazione rilevata di via per Barracano corrisponde alla strada posta alle spalle del corso Campano altezza civico 675 (come risulta dall'osservazione della mappa satellitare). Anche il perito , nella CP_1 Persona_5 propria relazione (doc. 9) dà atto che la localizzazione è coerente.
In secondo luogo, la questione degli orari da esso risultanti va risolta, semplicemente aggiungendo un'ora all'orario ivi riportato, posto che il fuso orario utilizzato “UTC Time” è quello del meridiano di Greenwich, che nel febbraio 2022 segnava un'ora indietro rispetto al fuso italiano.
Pertanto, quando nel report si legge che il veicolo era in movimento tra le 7:30 e le 7:32 e che si trovava in via Baraccano significa che in realtà l'ora locale era 8:30-8:32, che corrisponde all'orario indicato dagli operatori del 118 e riportato anche nelle sommarie informazioni.
Il dato così interpretato risulta corretto anche coordinandolo con le verifiche compiute dalla Polizia Municipale, che ha rinvenuto il mezzo parcheggiato alle ore 13:45 presso il negozio di ortofrutta F.lli Costanzo, allorquando ha raccolto le dichiarazioni di ed ha scattato alcune fotografie Testimone_1 del veicolo ivi presente, tg. BN320PH; infatti, i dati rilevano lo spegnimento del mezzo in Via per Barracano alle ore 10:16 (leggasi 11:16) e la riaccensione alle ore 13:22 (leggasi 14:22)
In terzo luogo, la mancata registrazione di un evento Crash non è assolutamente probante, dato che non è avvenuto nessun urto rilevabile dalle parti della carrozzeria dell'autocarro di proprietà del resistente, ma soltanto lo schiacciamento con le ruote posteriori del piede di una persona, dopo averla sospinta in avanti;
il semplice sormontare operato dalle ruote del mezzo non può considerarsi un urto, neppure secondo le definizioni fornite da nelle condizioni di utilizzo, laddove è scritto che Crash CP_1 significa < sufficiente intervallo di tempo, uguali o superiori alla soglia di 2g per le autovetture/autoveicoli trasporto promiscuo”, a condizione che il veicolo sia acceso.
Tali considerazioni hanno reso inutile l'espletamento della consulenza tecnica sul dispositivo e sui metadati inviati richiesta da CP_1
1.8 Va quindi affermata la verificazione del sinistro ad opera dell'autocarro di proprietà di CP_3
nella data e luogo indicati da parte ricorrente
[...]
2. Quanto al regime della responsabilità in caso di investimento (arrotamento) di pedone, vige l'art.2054, comma primo, c.c., il quale sancisce che essa incombe sul conducente del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità è concorde;
si veda, tra le tante, la sentenza n.18872/2008: in ipotesi d'investimento di pedone, sulle strisce pedonali, da parte di un ciclomotorista, che ammette la circostanza, al pedone che deduce la colpa del conducente giova la disciplina di cui al primo comma dell'art. 2054 cod. civ. e, pertanto, l'assicuratore ha l'onere della prova di un'eventuale colpa concorrente od esclusiva del pedone, non essendo sufficiente una mera difesa in ordine alla verifica dell'esistenza del fatto. Ne consegue che la verifica dell'"an debeatur" dell'illecito da circolazione deve considerarsi dal complesso degli elementi obiettivi e confessori raccolti in atti, che potranno essere contrastati soltanto da specifici elementi contrari di valutazione.
Come illustrato nelle precedenti righe, la ricorrente si trovava di spalle rispetto all'autocarro, il quale dalla postazione di parcheggio ha intrapreso una manovra in retromarcia senza avvedersi della persona;
prudenza imponeva che in una zona antistante botteghe commerciali il conducente dovesse prevedere pagina 11 di 19 la presenza di pedoni e quindi adottasse un comportamento estremamente cauto e lento.
Nulla può, al contrario, imputarsi al pedone, proprio perché dava le terga all'autocarro, il quale non risultava evidentemente munito di dispositivo di segnalazione rumoroso.
La Suprema Corte (sentenza n.18593/2019) ha stabilito un concorso di colpa nella misura del 40% a carico del pedone, investito da un'auto che procedeva con manovra in retromarcia, in quanto questi si trovava su strada pericolosa ed all'interno di un avvallamento, ritenendo che detta posizione rendesse la sua presenza in parte imprevedibile e comunque difficoltosa da parte dell'automobilista, esponendolo al rischio di incidente.
Il principio regolatore della materia in caso di investimento pedonale è quello secondo cui il pedone può essere ritenuto corresponsabile, allorchè il suo comportamento sia improntato a pericolosità ed imprudenza, quando si trovi in una posizione anomala, che lo rendeva meno avvistabile e più esposto al pericolo di investimento correttamente considerabile sotto il profilo del concorso di colpa.
Nel caso in esame, invece, la presenza del pedone era visibile e prevedibile, proprio alla luce del fatto che si trovava in un'area commerciale, dove era ammesso il parcheggio dei veicoli e quindi il relativo transito, se ed in quanto finalizzato al carico-scarico.
Sulla scorta delle condizioni dei luoghi in cui è avvenuto il sinistro, che vedono veicoli parcheggiati anche a pettine senza alcuna segnaletica orizzontale, che delimiti il transito dei pedoni e dei veicoli, non sussiste alcuna violazione, da parte della ricorrente, delle regole di prudenza imposte dal Codice della Strada e, in particolare, dall'art. 190, primo comma, che impone:
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione;
e del quarto comma, in base al quale:
4. E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità).
Non può quindi affermarsi la sussistenza di un apporto concasuale nella provocazione del sinistro riconducibile alla condotta della danneggiata.
3. Liquidazione del danno
3.1 Danno non patrimoniale
Esaminando in primo luogo il danno non patrimoniale, vanno richiamate le valutazioni operate dal medico legale, Dott. il quale ha riscontrato quanto segue, avuto riguardo alle lesioni Persona_3 riportate nell'immediatezza dei fatti anche sulla scorta della documentazione prodotta dalla ricorrente:
Dall'indagine strumentale eseguita presso il Presidio Ospedaliero San Giuliano di Giugliano (ASL emergeva “frattura del malleolo peroniero composta;
fratture multiple in parte CP_9 comminute dell'avampiede, in particolare: delle falange distale del I dito, base falange prossimale del II dito e testa II metatarso, base falange prossimale del V dito. Ematoma dei tessuti molli perifratturativi e lacerocontusivi…”.
< Cardarelli di Napoli ove si segnalò un trauma da schiacciamento con “sfacelo di piede destro con ampia e profonda ferita lacero-contusa di gamba destra”. Espletati ulteriori accertamenti, si procedette lo stesso 15.02.2022 ad intervento di necrosectomia e detersione della ferita, seguito il 16.02.2022 da ulteriore pulizia con posizionamento di . Descritta in seguito sofferenza ischemica di tutto CP_10 il piede e marezzatura della gamba fino al terzo prossimale, oltre ad estesa zona di gangrena umida in pagina 12 di 19 regione plantare, si procedette alle medicazioni e a debridement e rimozione della cute marezzata del piede e della gamba e il 03.03.2022 ad intervento di amputazione I-II-III-IV raggio digitale piede destro e a copertura di piede e gamba destra con innesti a spessore parziale da coscia destra. Dimessa in data 30.03.2022, lo stesso giorno venne ricoverata presso di Napoli con diagnosi di esiti CP_11 di sfacelo traumatico piede destro per trattamento riabilitativo, ove rimase degente fino al 26.05.2022. Alla dimissione fu posta diagnosi di “esiti di intervento di amputazione del I-II-III e IV raggio piede dx con ricostruzione ed innesto cutaneo. Ipertensione arteriosa. Cardiopatia ischemica cronica con pregresso impianto di stenting/PTCA. Pregresso bendaggio gastrico. Tiroidectomia”, indicandosi miglioramento nelle ADL, possibile la postura assisa ed i passaggi posturali, stazione eretta possibile con modesto aiuto, deambulazione con modesto appoggio. Venne suggerito ricovero in regime DH per proseguimento della riabilitazione.
Fecero seguito controlli e medicazioni, registrandosi in particolare in data 12.09.2022 il miglioramento del quadro clinico con restitutio ad integrum di gran parte delle lesioni, presenza di area in via di guarigione a carico del tallone destro, in corso OTI e trattamento fisioterapico domiciliare e l'utilizzo di ortesi di scarico. Il 06.10.2022 l'EMG degli arti inferiori concluse per una “…sofferenza assonale del nervo sciatico popliteo esterno di grado medio…”. In data 20.10.2022 lo psichiatra Dott. pose Per_6 diagnosi di “disturbo da stress post-traumatico”, per il quale suggerì un percorso terapeutico. Seguì controllo ortopedico (24.10.2022, “…Consiglio. Continui medicazioni e camera iperbarica per gestione ella lesione cutanea. Può iniziare FKT per la caviglia…”) e RM di caviglia e piede destro (15.12.2022).>>
Il CTU, dopo aver riportato che < CP_5 occorso in data 24.12.2013, ove si legge “…Lesioni: frattura piede destro. Descrizione Lesione: frattura scomposta base V metatarso sin. Descrizione postumi: Callo osseo dolente alla base del V metatarso sin. Invalidità: 2,00%...”), segnala < Parte_1 descritta come sfacelo di piede destro con frattura esposta, ampia e profonda ferita lacero-contusa di gamba omolaterale, è compatibile con la dinamica descritta, ovvero di un sormontamento del tratto distale dell'arto inferiore destro da parte di un autoveicolo.
Dalla sintesi storico-clinica del caso emerge che in conseguenza del sinistro del 15.02.2022, in accordo con quelle che sono le nozioni prognostiche che afferiscono alla lesività in gioco, si è determinato un danno biologico temporaneo così suddivisibile: inabilità temporanea totale per 100 giorni, inabilità temporanea parziale al 75% per 60 giorni, inabilità temporanea parziale al 50% per 60 giorni,
Inabilità lavorativa non certificata;
riferito rientro al lavoro nell'ottobre-novembre 2022.
Il livello di sofferenza intrinseca lesione relato patito dalla Sig.ra alla luce della particolare Pt_1 tipologia di lesione e delle plurime terapie necessarie, è stimabile come medio-elevato stante anche quanto indicato da Valutazione medico legale della sofferenza lesione e menomazione correlata nella rappresentazione del danno a persona della Società Italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni.
(…)
Nel caso di specie, allo stato attuale, la Sig.ra lamenta una sintomatologia caratterizzata da Pt_1 dolore persistente al piede destro con sensazione di “piede intrappolato” con acuzie in presenza di temperature calde e fredde. L'esame obiettivo ha evidenziato un diffuso esito cicatriziale del distretto pagina 13 di 19 medio-distale di gamba e del piede, ove si rileva amputazione dell'avampiede e la presenza di due piaghe, una anteriore a livello della sede di amputazione, l'altra in sede calcaneare, oltre ad esiti di prelievi alla coscia destra per intervento di chirurgia plastica;
la deambulazione avviene con necessità di appoggio e zoppia. La perizianda presenta, quale reliquato del sinistro per cui è causa, esiti di
“sfacelo di piede destro con ampia e profonda ferita lacero-contusa di gamba destra”, sottoposto tra l'altro ad amputazione della parte distale del piede. Da un punto di vista psichiatrico, rinviando comunque per intero all'allegata relazione psichiatrica dell'ausiliario Prof. è stato individuato, Per_7 quale conseguenza del sinistro in analisi, un disturbo dell'adattamento con umore depresso di entità lieve ad andamento persistente, cronico.
Il quadro clinico risulta, allo stato, permanente visto anche il lungo lasso temporale trascorso. In merito al problema prettamente valutativo del danno biologico permanente, per le considerazioni cliniche in precedenza esposte, tenuto conto delle risultanze documentali, dei disturbi lamentati dalla perizianda e dell'obiettività clinica riscontrata, nonché dei lavori della Commissione D.M. 26.5.2004, si ritiene di stimare il complessivo quadro menomativo fisico in questione nella misura del 32%, così come espresso anche dal C.T. di parte attrice (cfr. verbale del 22.01.2025).
Passando a questo punto alla quantificazione tecnica del diagnosticato disturbo psichico, vi è da sottolineare come la stima di simili fattispecie patologiche appaia di per sé assai complessa proprio per le particolarità in questione che attengono a settori del tutto specifici e che presentano sfumature individuali che possono indurre a stime soggettive (dipendenti anche dall'emotività del valutatore) e non oggettive come è invece necessario e richiesto dalla disciplina medico legale. Ad ogni modo, per poter avere una stima uniforme delle patologie psichiatriche, molteplici sono stati gli sforzi di diversi Autori che si sono dedicati proprio a tale aspetto al fine di proporre valutazioni conformi ai differenti disturbi patologici, tenendo in particolare considerazione anche la gravità-entità degli stessi. Peraltro, anche i metodi valutativi proposti si sono differenziati nel tempo tra i diversi Autori, tant'è che è necessario un approfondito studio dei volumi in cui sono riportate tali indicazioni. Un semplice esempio è che alcuni Autori suggeriscono fasce valutative da applicarsi direttamente, altri propongono percentuali cui è necessario applicare valori riduttivi desumibili ad esempio nella scala Holmes-Rahe. Pertanto, tenuto conto della diagnosi psichica formulata (disturbo dell'adattamento con umore depresso di entità lieve ad andamento persistente, cronico), delle precedenti premesse e di quanto evincibile nei principali baremes dedicati a tali valutazioni, oltre che del baremes Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico (2016), il danno biologico permanente di natura psichica sarebbe stimabile nella misura del 4%.
Viene impiegato il verbo condizionale dato che è bene sottolineare che quanto fin qui indicato sulla valutazione del danno psichico è stato oggetto di una recente pubblicazione (marzo 2025) da parte della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, “Buone pratiche cliniche di valutazione medico-legale delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità permanente – Ed. 2025” (…viene riportato il collegamento ipertestuale ndr), in cui viene indicato per il Disturbo dell'Adattamento non complicato una stima nella fascia 8-12%. Nei relativi criteri applicativi dedicati al danno psichico non si fa alcun riferimento all'applicazione di valori riduttivi, derivandone che quindi il diagnosticato disturbo psichico sarebbe da stimare nella misura del 8% secondo quest'ultimo recentissimo lavoro.
Orbene, emergendo quindi con tutta chiarezza le difficoltà valutative di simili fattispecie, anche per le recenti divergenti valutazioni proposte, fermo restando che non è possibile espletare la mera somma aritmetica delle singole minorazioni, applicandosi il necessario calcolo riduzionistico, ne deriva che il complessivo danno biologico permanente conseguente al sinistro in analisi, con riferimento all'integrità pagina 14 di 19 psico-fisica, appare stimabile nella misura del 35% (in caso di non applicazione di quanto pubblicato nel marzo 2025 sull'ISS) o del 37% alla luce della recente pubblicazione sul sito dell'Istituto Superiore della Sanità.
Il livello di sofferenza intrinseca menomazione relato patito dalla Sig.ra alla luce della Pt_1 tipologia dello stesso, è stimabile come medio-elevato, visto quanto previsto anche da Valutazione medico legale della sofferenza lesione e menomazione correlata nella rappresentazione del danno a persona della Società Italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni. >>
Applicando quindi i valori indicati dalle Tabelle Milano pubblicate nel giugno 2024, considerato il danno da invalidità permanente nella misura intermedia tra 35% e 37%, cioè 36%, si perviene alla liquidazione di € 239.180,18, così calcolati:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 61 anni
Percentuale di invalidità permanente 36%
Punto danno biologico € 5.725,51
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 2.862,76
Punto danno non patrimoniale € 8.588,27
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 100
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 144.283,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 216.424,00
Invalidità temporanea totale € 11.500,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Totale danno biologico temporaneo € 20.125,00
Spese mediche € 2.631,18
Totale generale: € 239.180,18
Si è tenuto conto della sofferenza soggettiva, mentre non si è riconosciuta alcuna personalizzazione, dato che le allegazioni di parte attrice non hanno trovato riscontro, ad eccezione di poste di danno patrimoniale di cui ai punti successivi.
3.2. Danno patrimoniale
3.2.1 Danno da mancato guadagno pagina 15 di 19 Scrive il CTU: << Per quanto concerne poi l'incidenza sulla produttività della perizianda, è indubbio che il quadro minorativo comporti riflessi negativi sulla capacità lavorativa della Sig.ra quale Pt_1 quella di infermiera, essendo di fatto impedite ad esempio tutte quelle mansioni che richiedono sostanzialmente l'ortostatismo. Tale valutazione risulta sempre di particolare complessità anche per il fatto che molteplici e diversificate possono essere le mansioni di un'infermiera, ma ad ogni modo, alla luce delle risultanze peritali, non si può che indicare la congruità della stima proposta dal C.T. di parte attrice (cfr. verbale del 22.01.2025) nella misura del 25%, quale valutazione autonoma ed indipendente.>>
La perdita di reddito complessiva fino al pensionamento è stata calcolata dalla ricorrente in € 127.014,58, considerando una differenza reddituale di € 18.144,97 per ogni anno moltiplicata per 7 anni.
Dalle buste paga anteriori al sinistro (anno 2021) emerge che la ricorrente svolgesse in maniera costante ore di lavoro straordinario, sia diurno, sia notturno, sia festivo, per circa 40 ore mensili, per cui è coerente la diminuzione di reddito da lavoro straordinario dedotta e documentata, posto che gli straordinari non risultano più indicati a partire dal mese di marzo 2022 (come da busta paga emessa nel mese di aprile 2022), allorquando lo stipendio scende ad € 1400,00 circa, diversamente dai mesi precedenti, in cui si assestava su una media di € 2500,00 circa, seppur comprensivo anche delle indennità COVID che, stando alle ricerche sul web, sono cessate il 31 marzo 2022.
Per calcolare l'effettiva diminuzione di reddito subita dalla ricorrente, occorre rifarsi alla documentazione fiscale da questa prodotta a tal riguardo.
Risultano depositati i CUD relativi agli anni precedenti al sinistro:
2019 da cui si desume un reddito da lavoro di € 49.077,83 e imponibile pensionistico di 52.497
2020 da cui si desume un reddito da lavoro di € 49.621,21 e imponibile pensionistico 53.104,00
2021, da cui si desume un reddito da lavoro di € 55.870,29 e imponibile pensionistico di 62.355,26
e quello dell'anno del sinistro, cioè del 2022, da cui si desume un reddito da lavoro di € 37.725,32 e imponibile pensionistico di 43.524,10
Null'altro è stato prodotto in corso di causa, nonostante il giudizio sia iniziato nel dicembre 2023 e sia durato quasi due anni, pur essendo state concesse le memorie ex art.281 duodecies c.p.c., depositate dalla parte, e pur trattandosi di documenti attinenti che possono essere formati anche successivamente alla scadenza dei termini per le produzioni documentali;
ciò impedisce di verificare se, dopo l'assestamento delle lesioni e del consolidamento dei postumi, a siano state Parte_1 effettivamente assegnate mansioni meno impegnative e remunerative o che, comunque, non prevedevano ore di straordinario, come dalla medesima dedotto.
Secondo la Suprema Corte (tra le tante Cass. 21988/2019), "il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato pagina 16 di 19 nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito".
Per quanto, quindi, il CTU abbia stimato un'incidenza del 25% sul reddito, si devono applicare i principi da tempo affermatisi a livello giurisprudenziale di merito e legittimità sul danno patrimoniale, nonché in ragione della regola della vicinanza della prova;
ne consegue che può essere riconosciuta una contrazione del reddito conseguente al sinistro soltanto per l'anno 2022.
Pertanto, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art.137 comma 1 Cod. Ass., detraendo dal reddito più alto di € 55.870,29 il reddito anno 2022, pari ad € € 37.725,32, la perdita ammonta ad € 18.144,97, arrotondata ad € 20.000 e liquidata in via equitativa all'attualità, anche per il danno futuro.
3.2.2 Danno da diminuzione assegno pensionistico
La ricorrente ha, inoltre, dedotto un decremento del trattamento pensionistico, sulla scorta della contribuzione versata sul minor reddito, danno che sarebbe da calcolarsi in via equitativa.
Si osserva a tal proposito che il sinistro è avvenuto quando la ricorrente era prossima al compimento dei 62 anni (essendo nata il [...]), per cui ella dovrebbe raggiungere l'età pensionabile verosimilmente a distanza di 5 anni dal sinistro, avendo dichiarato al CTU che le è stato negato il trattamento di quiescenza ancora nel 2024; ciò è verosimile, tenuto conto che dalla busta paga si evince che il rapporto di lavoro con l'Ospedale dei colli è iniziato nel febbraio 1991, ma non è stato in alcun modo comprovato documentalmente, neppure attraverso una richiesta ad della proiezione futura CP_4 del trattamento pensionistico, trattandosi di un prospetto facilmente acquisibile.
Nulla può quindi spettare a titolo di decremento del montante pensionistico che la stessa verrà a percepire al raggiungimento dei requisiti necessari per poterne beneficiare, in quanto dipendente da molteplici variabili, allo stato non suscettibili di proiezione alla luce degli elementi di fatto forniti dall'interessata.
3.2.3 Esborsi per spese mediche
Si richiama quanto verificato dal CTU: <Per quanto attiene il quesito relativo alle spese mediche, quelle congrue e giustificate ammontano a complessivi € 2.631,18. Il quadro clinico riscontrato appare sostanzialmente stabilizzato anche se la P. ha dichiarato di sottoporsi a persistenti terapie/medicazioni, che molto probabilmente si renderanno necessarie a cicli, il cui costo non è comunque in alcun modo quantificabile alla luce di quanto in atti.
Si dà atto che, come da disposizione dell'Ill.mo Sig. Giudice, si è provveduto a richiedere all' CP_5 della Regione Campania, al di Napoli (previa comunicazione Controparte_12 CP_4 anche alla Direzione Regionale Campania INPS) e al Distretto 38 dell'ASL Napoli 2 Nord tutta la documentazione medica riguardante la Sig.ra ma che, a tutt'oggi, nulla è Parte_1 pervenuto.>>
A scrivente osserva che nessuno emolumento può essere stato versato da alla ricorrente, non CP_5 trattandosi di infortuni in itinere, e che verosimilmente per il periodo di inabilità temporanea il datore di lavoro ha anticipato tutta la retribuzione, per poi recuperarla in seguito da per la porzione da CP_4 questa dovuta.
Spetta pertanto a parte ricorrente soltanto il rimborso per le spese mediche anticipate, come riconosciute dal CTU.
3.2.4 Costi di adeguamento immobile pagina 17 di 19 La ricorrente ha allegato a pag. 5 del ricorso di abitare “in un condominio non dotato di ascensore ad un piano alto, sicché trova immense difficoltà nello scendere e salire le scale per raggiungere la propria abitazione che andrebbe adeguata con l'istallazione dei presidi per la salita e discesa non autonoma delle scale con conseguenti esborsi (per il costo di € 5.000,00 circa – somma di cui i condomini non intendono farsi carico).”
Orbene, a fronte delle contestazioni mosse dalla compagnia assicuratrice nella comparsa di risposta (“Non meritevole di accoglimento anche la richiesta di euro 5.000 per asserite spese di adeguamento abitazione per installazione di un ascensore che, invero, si ritiene non necessario stante la mantenuta capacità di deambulazione da parte della danneggiata. Spesa oltretutto indicata genericamente senza allegazione quantomeno di preventivo di spesa. Da tenersi comunque conto che trattasi di spese in ogni caso detraibili per chi le sostiene anche per l'handicap (in quest'ultimo caso integralmente riconosciute”), la ricorrente nella memoria integrativa ha articolato soltanto la prova per testi sulla medesima circostanza sopra riportata;
tale mezzo di prova non è stato ammesso, in quanto non poteva essere deferito al teste una valutazione circa la possibilità e l'entità della spesa necessaria al fine di installare un presidio per la salita e discesa e che trattasi in ogni caso di spesa detraibile.
Nulla può pertanto essere riconosciuto a tale titolo.
3.2.5 Spese per assistenza domestica-domiciliare
La ricorrente ha infine richiesto il risarcimento, mediante liquidazione equitativa, di spese derivanti dalla necessità di ricorrere all'assistenza di persone per svolgere alcune semplici mansioni casalinghe ed effettuare piccoli spostamenti a piedi o con l'autovettura, deducendo di saldare in contanti tali spese;
sul punto ha articolato anche la prova orale nella memoria integrativa;
la controparte costituita ha contestato tale richiesta, evidenziando che la danneggiata si reca al lavoro e svolge la propria attività lavorativa.
Trattandosi di circostanze non agevolmente documentabili, ma presumibili secondo l'id quod plerumque accidit, anche alla luce delle menomazioni permanenti subite dal piede destro, che impediscono anche l'utilizzo di un autoveicolo munito di cambio automatico, si stima equo riconoscere il complessivo importo di € 5.000,00.
4. Riepilogo
La compagnia assicuratrice e il proprietario dell'automezzo vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento dei seguenti importi:
€ 239.180,18 per danno biologico e spese mediche, importo da devalutarsi al 15.2.2022 e da rivalutarsi fino alla data odierna secondo gli indici Istat delle famiglie di operai ed impiegati;
gli interessi compensativi nella misura legale vanno calcolati di anno in annuo come annualmente rivalutata dalla data del sinistro fino alla data odierna;
il tutto per € 267.731,17
€ 20.000,00 mancato guadagno anno 2022 liquidato all'attualità;
€ 5.000,00 adeguamento immobile liquidato all'attualità;
Sulla somma complessiva, pari ad € 292.731,17, vanno applicati gli interessi nella medesima misura dalla pubblicazione fino al saldo effettivo.
5. Spese di lite
La prevalente soccombenza delle parti resistenti impone che essa siano condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate, in assenza di nota spese, sulla scorta dei parametri medi del pagina 18 di 19 D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, con riferimento allo scaglione da € 260.001,00 ad € 520.000,00 in € 22.457,00 per compensi per tutte le fasi del giudizio.
Sono dovuti altresì i compensi per la negoziazione assistita per € 4.000,00 anche a titolo di attività stragiudiziale in generale.
A titolo di compensi vengono liquidati complessivi € 26457,00, da versarsi a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Spetta alla ricorrente, altresì, il rimborso delle anticipazioni sostenute per contributo unificato (€ 518), marca da bollo (€ 27) e notifica (€12,80), pari a complessivi € 557,80
Infine, vanno poste a carico delle parti resistenti in solido le spese di CTU, come liquidate con decreto in data 17.11.2025, che dovranno quindi essere eventualmente rimborsate a parte ricorrente, se e nella misura in cui siano state da questa anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione delle lesioni subite da Controparte_3 in occasione dell'investimento; Parte_2
Dichiara tenuti e condanna i resistenti, in solido tra loro, al risarcimento del danno patito da parte ricorrente e liquidato in € 292.731,17, oltre agli interessi nella misura legale di cui al primo comma art.1284 c.c. dalla pubblicazione fino al saldo effettivo.
Condanna altresì le parti resistenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 577,80 per anticipazioni e in € 26.457,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
somme da versarsi a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico solidale delle resistenti le spese di CTU, liquidate come da decreto 17.11.2025.
Bologna, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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