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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSOMANDI LUCA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 941/2024 depositato il 26/03/2024, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 04
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pachino
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il Resistente_1
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 26.3.2024 Nominativo_1 ricorreva per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n.1916/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di SI, IV sezione, in data
16.6.2023, depositata il 19.6.2023, ( riferimento ricorso RGR 608/2021)notificata al Comune di Pachino, in persona del CommissarioStraordinario del citato Comune e non impugnata, con la quale veniva accolto il ricorso, avverso la cartella di pagamento n. 1089/0142/00000921 per TA 01 .
Con la citata sentenza veniva annullata la pretesa tributaria , condannando il Comune a rifondere le spese del giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre IVA e C.P. ed accessori di legge .
La sentenza è divenuta irrevocabile in data 26.1.2024 .
Deduceva di avere già inutilmente avanzato al Comune , in virtù della suddetta sentenza passata in giudicato, istanza di pagamento della predetta somma , e di aver invano atteso 180 gg. , previsti dall' art. 1 L. 30/97
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la mancata esecuzione del predetto giudicato , con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese processuali a favore del difensore, ai sensi dell' art. 93 c.p.c..
L'A.F. non si costituiva in giudizio, benché copia del ricorso le fosse stata ritualmente notificata ai sensi dell'art. 70 comma 4° decr. leg.vo n.546/92.
All'odierna pubblica udienza il ricorso veniva discusso e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. e deve essere integralmente accolto.
Ed invero, nessun dubbio appare sussistere in merito alla circostanza, sufficientemente documentata dalla parte ricorrente, che la sentenza emessa il 16.6.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
SI n.1916/2023 sia ormai passata in giudicato per mancata sua impugnazione.
E per l'ottemperanza di questo preciso obbligo dell'Ufficio, la parte interessata ben poteva agire ai sensi dell'invocato art. 70 decr. leg.vo n.546/92.
Per le premesse la richiesta della parte ricorrente va accolta, con condanna dell'Ufficio a versare alla parte ricorrente la somma liquidata in dispositivo, corrispondente ad euro 300,00, oltre IVA, CPA ed accessori di legge.
Appare necessaria la nomina di un Commissario ad acta , nella persona del dott. Nominativo_2 , funzionario di questa CGT, per provvedere ai necessari adempimenti , fissando all' uopo termine fino al
31.3.2026 e riconoscendo allo stesso il compenso, a carico della parte soccombente, di euro 250,00,oltre accessori di legge, se spettanti o dovuti.
Liquida a favore della ricorrente le spese di questo giudizio , nella misura di euro 200,00, oltre accessori , se dovuti o spettanti.
Onera il Commissario ad acta di depositare, entro ulteriori gg. 30, la relazione circa gli adempimenti previsti dai commi 7 e 8 dell' art. 70 D.Lgs n. 546/92.
P.Q.M.
visto l'art. 70 decr.leg.vo n.546/92 e definitivamente pronunciando, dichiara che Ricorrente_2 , in ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
SI n. 1916/2023 del 16.6.2023, ha diritto al pagamento delle spese di lite da parte dell'Ufficio, già liquidate nella somma di euro 300,00, oltre spese generali, IVA e CPA, contributo unificato . Nominativo_4, quale commissario ad acta, il DR. Nominativo_2 , funzionario della CGT di I grado di SI , per i necessari provvedimenti attuativi della sentenza passata in giudicato n. 1916/2023 del 16.6.2023 e della liquidazione delle ulteriori spese, prevista dalla presente sentenza. Fissa il termine per l' ottemperanza entro il 31.3.2026 e dispone, a carico del Comune, il pagamento del compenso spettante al Commissario ad acta, liquidato in euro 250,00 , oltre accessori di legge, se dovuti o spettanti. Assegna al Commissario ad acta il termine di 30 gg, decorrenti dal 1.4.2026 per relazionare al Giudice, circa gli adempimenti previsti dai commi 7 e 8 dell' art. 70 D.lgs 546/92. Condanna il Comune a rifondere alla ricorrente, ai sensi dell' art. 93 c.p.c., le spese del presente giudizio, quantificate in euro 200,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, versato per il presente giudizio . Rinvia a nuovo ruolo per quanto previsto dall' art. 70 co. 8 D.L.vo 546/92. Così deciso in SI, 19.12.2025 Il Presidente relatore
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSOMANDI LUCA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 941/2024 depositato il 26/03/2024, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 04
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pachino
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il Resistente_1
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 26.3.2024 Nominativo_1 ricorreva per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n.1916/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di SI, IV sezione, in data
16.6.2023, depositata il 19.6.2023, ( riferimento ricorso RGR 608/2021)notificata al Comune di Pachino, in persona del CommissarioStraordinario del citato Comune e non impugnata, con la quale veniva accolto il ricorso, avverso la cartella di pagamento n. 1089/0142/00000921 per TA 01 .
Con la citata sentenza veniva annullata la pretesa tributaria , condannando il Comune a rifondere le spese del giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre IVA e C.P. ed accessori di legge .
La sentenza è divenuta irrevocabile in data 26.1.2024 .
Deduceva di avere già inutilmente avanzato al Comune , in virtù della suddetta sentenza passata in giudicato, istanza di pagamento della predetta somma , e di aver invano atteso 180 gg. , previsti dall' art. 1 L. 30/97
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la mancata esecuzione del predetto giudicato , con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese processuali a favore del difensore, ai sensi dell' art. 93 c.p.c..
L'A.F. non si costituiva in giudizio, benché copia del ricorso le fosse stata ritualmente notificata ai sensi dell'art. 70 comma 4° decr. leg.vo n.546/92.
All'odierna pubblica udienza il ricorso veniva discusso e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. e deve essere integralmente accolto.
Ed invero, nessun dubbio appare sussistere in merito alla circostanza, sufficientemente documentata dalla parte ricorrente, che la sentenza emessa il 16.6.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
SI n.1916/2023 sia ormai passata in giudicato per mancata sua impugnazione.
E per l'ottemperanza di questo preciso obbligo dell'Ufficio, la parte interessata ben poteva agire ai sensi dell'invocato art. 70 decr. leg.vo n.546/92.
Per le premesse la richiesta della parte ricorrente va accolta, con condanna dell'Ufficio a versare alla parte ricorrente la somma liquidata in dispositivo, corrispondente ad euro 300,00, oltre IVA, CPA ed accessori di legge.
Appare necessaria la nomina di un Commissario ad acta , nella persona del dott. Nominativo_2 , funzionario di questa CGT, per provvedere ai necessari adempimenti , fissando all' uopo termine fino al
31.3.2026 e riconoscendo allo stesso il compenso, a carico della parte soccombente, di euro 250,00,oltre accessori di legge, se spettanti o dovuti.
Liquida a favore della ricorrente le spese di questo giudizio , nella misura di euro 200,00, oltre accessori , se dovuti o spettanti.
Onera il Commissario ad acta di depositare, entro ulteriori gg. 30, la relazione circa gli adempimenti previsti dai commi 7 e 8 dell' art. 70 D.Lgs n. 546/92.
P.Q.M.
visto l'art. 70 decr.leg.vo n.546/92 e definitivamente pronunciando, dichiara che Ricorrente_2 , in ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
SI n. 1916/2023 del 16.6.2023, ha diritto al pagamento delle spese di lite da parte dell'Ufficio, già liquidate nella somma di euro 300,00, oltre spese generali, IVA e CPA, contributo unificato . Nominativo_4, quale commissario ad acta, il DR. Nominativo_2 , funzionario della CGT di I grado di SI , per i necessari provvedimenti attuativi della sentenza passata in giudicato n. 1916/2023 del 16.6.2023 e della liquidazione delle ulteriori spese, prevista dalla presente sentenza. Fissa il termine per l' ottemperanza entro il 31.3.2026 e dispone, a carico del Comune, il pagamento del compenso spettante al Commissario ad acta, liquidato in euro 250,00 , oltre accessori di legge, se dovuti o spettanti. Assegna al Commissario ad acta il termine di 30 gg, decorrenti dal 1.4.2026 per relazionare al Giudice, circa gli adempimenti previsti dai commi 7 e 8 dell' art. 70 D.lgs 546/92. Condanna il Comune a rifondere alla ricorrente, ai sensi dell' art. 93 c.p.c., le spese del presente giudizio, quantificate in euro 200,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, versato per il presente giudizio . Rinvia a nuovo ruolo per quanto previsto dall' art. 70 co. 8 D.L.vo 546/92. Così deciso in SI, 19.12.2025 Il Presidente relatore