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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/05/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
RG 482/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 482/2025, avente per oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. VANNI Parte_1 C.F._1
MARIA OGGIANO e dall'Avv. DAVIDE OGGIANO presso il cui studio è elettivamente domiciliata
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. SALVATORE CP_1 C.F._2
NICOLA LORUSSO maiuscolo presso il cui studio è elettivamente domiciliato pagina 1 di 5 RICORRENTI
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 29/04/2025 e 30/04/2025, di seguito riportate:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci
obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Sennori in via Marongiu n. 8/A, unitamente ai
mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a , nell'interesse dei figli minori ivi Parte_1
stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto
l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria
amministra-zione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al
momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi gli odierni ricorrenti a cooperare
per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali
inclinazioni e favo-rendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee
parentali.
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna. Persona_1 Persona_2
In considerazione della circostanza che il padre esercita la propria attività lavorativa all'attualità
in Toscana e che pertanto ha possibilità di visitare i figli solo nel periodo di ferie ed in occasione di
eventuali rientri a Sennori, viene comunque stabilito che egli potrà avere con sé i figli:
pagina 2 di 5 4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li
riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20,00; fermo restando il diritto, per il
padre, con preavviso di 48 ore, di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, ciascun genitore
sta-rà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli
tra-scorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive,
da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5. verserà a tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque CP_1 Parte_1
di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad Euro 500,00 ovvero Euro
250,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100%
degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella
misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese scolastiche per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la
eventuale mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non
coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro
genitore;
6/b) le spese per l'eventuale iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo con-
senso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi espressamente con-
vengono che mantenimento alcuno è dovuto.
pagina 3 di 5
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con
annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
9. Ad ogni effetto di legge, e dichiarano espressamente di rinunciare Parte_1 CP_1
ai termini dell'impugnazione della Sentenza di separazione qui richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come riportate in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett. b della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità
dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti pagina 4 di 5 nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, 2° comma c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, 2° comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a seguito della Domanda di separazione e divorzio congiunta, depositata il 11/02/2025, definitivamente pronunciando rispetto solo alla fase della separazione ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SENNORI (SS) alle trascrizioni di
[...]
legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di SENNORI (SS), Anno 2005, N. 10, Parte
2, Serie A)
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note di Trattazione scritta del
29/04/2025 e del 30/04/2025, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto come riportate in epigrafe
3) Spese di lite al definitivo
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore
Così deciso in Sassari il 19.05.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 482/2025, avente per oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. VANNI Parte_1 C.F._1
MARIA OGGIANO e dall'Avv. DAVIDE OGGIANO presso il cui studio è elettivamente domiciliata
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. SALVATORE CP_1 C.F._2
NICOLA LORUSSO maiuscolo presso il cui studio è elettivamente domiciliato pagina 1 di 5 RICORRENTI
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 29/04/2025 e 30/04/2025, di seguito riportate:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci
obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Sennori in via Marongiu n. 8/A, unitamente ai
mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a , nell'interesse dei figli minori ivi Parte_1
stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto
l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria
amministra-zione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al
momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi gli odierni ricorrenti a cooperare
per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali
inclinazioni e favo-rendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee
parentali.
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna. Persona_1 Persona_2
In considerazione della circostanza che il padre esercita la propria attività lavorativa all'attualità
in Toscana e che pertanto ha possibilità di visitare i figli solo nel periodo di ferie ed in occasione di
eventuali rientri a Sennori, viene comunque stabilito che egli potrà avere con sé i figli:
pagina 2 di 5 4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li
riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20,00; fermo restando il diritto, per il
padre, con preavviso di 48 ore, di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, ciascun genitore
sta-rà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli
tra-scorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive,
da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5. verserà a tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque CP_1 Parte_1
di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad Euro 500,00 ovvero Euro
250,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100%
degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella
misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese scolastiche per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la
eventuale mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non
coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro
genitore;
6/b) le spese per l'eventuale iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo con-
senso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi espressamente con-
vengono che mantenimento alcuno è dovuto.
pagina 3 di 5
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con
annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
9. Ad ogni effetto di legge, e dichiarano espressamente di rinunciare Parte_1 CP_1
ai termini dell'impugnazione della Sentenza di separazione qui richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come riportate in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett. b della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità
dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti pagina 4 di 5 nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, 2° comma c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, 2° comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a seguito della Domanda di separazione e divorzio congiunta, depositata il 11/02/2025, definitivamente pronunciando rispetto solo alla fase della separazione ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SENNORI (SS) alle trascrizioni di
[...]
legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di SENNORI (SS), Anno 2005, N. 10, Parte
2, Serie A)
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note di Trattazione scritta del
29/04/2025 e del 30/04/2025, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto come riportate in epigrafe
3) Spese di lite al definitivo
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore
Così deciso in Sassari il 19.05.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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