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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Attanasio Monica Presidente dott. Lanni Pier Paolo Giudice dott. Pagliuca Luigi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
con sede legale in Negrar di Valpolicella (VR), via Bersani n. 7, Cod. Fisc. / P.Iva: Parte_1
P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. presentato da con cui la stessa ha domandato l'apertura Parte_2 della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati e che la società resistente si è costituita ed ha prestato adesione all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei propri confronti;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva dell'istante, la quale agisce in forza di un credito di € 53.342,22 precettato sulla base di decreto ingiuntivo;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- esercita un'attività commerciale (attività di costruzione, ristrutturazione, manutenzione Parte_1 ordinaria o straordinaria di edifici civili, commerciali e industriali, anche mediante appalto da enti pagina 1 di 3 pubblici o privati, etc.), come da visura camerale in atti, ed è quindi soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.;
- nel costituirsi, la società ha dato atto di aver vagliato, con esito negativo, la possibilità di ricorrente alla composizione negoziata o ad uno strumento di regolazione della crisi, ed ha inoltre riconosciuto di trovarsi in stato di insolvenza, avendo debiti verso fornitori ed altri creditori per oltre € 367.011,18 ed una perdita di esercizio nell'anno 2024 di € 178.575,70, nonché un margine operativo lordo negativo di pari importo;
- i debiti riconosciuti da e comunque già quelli vantati dagli istanti, sono di ammontare superiore Pt_1 alla soglia fissata dall'art. 49, comma 5, C.C.I., mentre, per quel che riguarda i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I., nel “bilancino” predisposto dalla società e depositato in allegato alla costituzione sono esposti per l'anno 2024 ricavi pari ad € 459.563,93
- non risulta, infine, alcun elemento che consenta di ritenere possibile la prosecuzione dell'attività di impresa
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Negrar di Parte_1
Valpolicella (VR), via Bersani n. 7, Cod. Fisc. / P.Iva: P.IVA_1
2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
3) NOMINA curatore la dott.ssa in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., Persona_1 il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi- IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo per il giorno 16 giugno 2025, h. 10.40 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di pagina 2 di 3 insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 21 febbraio 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Monica Attanasio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Attanasio Monica Presidente dott. Lanni Pier Paolo Giudice dott. Pagliuca Luigi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
con sede legale in Negrar di Valpolicella (VR), via Bersani n. 7, Cod. Fisc. / P.Iva: Parte_1
P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. presentato da con cui la stessa ha domandato l'apertura Parte_2 della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati e che la società resistente si è costituita ed ha prestato adesione all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei propri confronti;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva dell'istante, la quale agisce in forza di un credito di € 53.342,22 precettato sulla base di decreto ingiuntivo;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- esercita un'attività commerciale (attività di costruzione, ristrutturazione, manutenzione Parte_1 ordinaria o straordinaria di edifici civili, commerciali e industriali, anche mediante appalto da enti pagina 1 di 3 pubblici o privati, etc.), come da visura camerale in atti, ed è quindi soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.;
- nel costituirsi, la società ha dato atto di aver vagliato, con esito negativo, la possibilità di ricorrente alla composizione negoziata o ad uno strumento di regolazione della crisi, ed ha inoltre riconosciuto di trovarsi in stato di insolvenza, avendo debiti verso fornitori ed altri creditori per oltre € 367.011,18 ed una perdita di esercizio nell'anno 2024 di € 178.575,70, nonché un margine operativo lordo negativo di pari importo;
- i debiti riconosciuti da e comunque già quelli vantati dagli istanti, sono di ammontare superiore Pt_1 alla soglia fissata dall'art. 49, comma 5, C.C.I., mentre, per quel che riguarda i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I., nel “bilancino” predisposto dalla società e depositato in allegato alla costituzione sono esposti per l'anno 2024 ricavi pari ad € 459.563,93
- non risulta, infine, alcun elemento che consenta di ritenere possibile la prosecuzione dell'attività di impresa
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Negrar di Parte_1
Valpolicella (VR), via Bersani n. 7, Cod. Fisc. / P.Iva: P.IVA_1
2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
3) NOMINA curatore la dott.ssa in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., Persona_1 il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi- IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo per il giorno 16 giugno 2025, h. 10.40 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di pagina 2 di 3 insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 21 febbraio 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Monica Attanasio
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