Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1598/2015
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1598/2015
TRA
(C.F. ) – Avv. Claudio Conti Gallenti Parte_1 C.F._1
opponente
E
(C.F. ) – Avv. Antonella Alfonsi e Cesare Controparte_1 P.IVA_1
Giovanni Grassini
opposta
E
C.F. ) – Avv. Giovanni De Rosa e Stefano Autuori CP_2 P.IVA_2
intervenuta
E
C.F. ), a mezzo procuratore speciale Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
– Avv. Vincenzo Palomba, Rachele Polidori e Francesco Ferraù
[...]
intervenuta
Conclusioni di parte attrice:
1) Preliminarmente, revocare il ricorso per decreto ingiuntivo n° 318/2015 del
Tribunale di Patti per carenza dei presupposti di legge attesa l'indeterminatezza della domanda;
1
3) In conseguenza e per l'effetto revocare il decreto opposto;
5) Condannare gli opposti alle spese compensi del presente giudizio.
Conclusioni di parte convenuta: nota non depositata
Conclusioni di parte intervenuta nota non depositata CP_3
Conclusioni di parte intervenuta CP_2
- accertato e dichiarato, per i titoli dedotti, che l'opposta è creditrice del sig.
, respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa Parte_1
dallo stesso e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 318/2015 emesso dal Tribunale di Roma e qui opposto per l'importo di € 93.193,14 in linea capitale oltre interessi legali dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura;
- in ogni caso, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento, in favore di quale CP_5 successore a titolo particolare di della somma di € 93.194,14 Controparte_3 in linea capitale oltre interessi dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio.
- in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere disattese le superiori conclusioni, condannare il sig. Controparte_6 al pagamento della somma di € 93.193,14, ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 318/2015, con il quale CP_1 ingiungeva il pagamento della somma capitale di € 93.193,14, deducendo di non aver mai stipulato alcun contratto di fornitura, nonché l'assoluta genericità delle fatture poste a fondamento dello stesso.
L'opposta si costituiva osservando che la pretesa era riferita all'utenza sita in Capo
d'Orlando (ME), Contrada Masseria Snc, identificata dal codice Pod IT001E91147677 ed intestata al (cod. cliente 907 080 766), attivata il 01/10/2012 e cessata il Pt_1
31/08/2013. Contestava quindi l'eccezione di indeterminatezza della domanda,
2 evidenziando che le fatture riportano fedelmente i dati del cliente e della fornitura (sito della fornitura, Pod, nonchè il periodo e la consistenza dei consumi), per come previsto dalla Delibera AEEG n. 152/06 sulla “trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi e di elettricità”; evidenziava inoltre che, in base all'art. 2710 c.c., i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa e che il contratto non era stato stipulato in forma scritta, potendosene evincere l'esistenza anche per facta concludentia.
Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nelle successive memorie, l'opponente replicava di aver subito un furto d'identità, in quanto il luogo della fornitura si trovava nella disponibilità del sig. Persona_1 il quale gli aveva messo a disposizione una stanza per breve tempo come mero deposito di materiale informatico, ed ivi egli non aveva mai avuto necessità di una potenza di 100 kw, propria di attività industriali.
Nel corso del giudizio NE DI cedeva il credito prima ad CP_3
e poi ad , che si costituivano associandosi alle difese e domande di parte opposta. CP_2
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Preliminarmente, deve ritenersi l'irrilevanza dell'eccezione di carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un procedimento ordinario con cognizione piena sul merito della pretesa, con ciò rendendo irrilevanti eventuali vizi del decreto stesso per mancanza dei presupposti previsti per la sua emanazione dall'art. 633 c.p.c. (Cass. 7526/2007).
Nel merito, l'opposizione è fondata.
Parte opposta e le intervenute non hanno dimostrato la sussistenza del rapporto, non ottemperando peraltro all'ordine di esibizione di cui all'ordinanza del 20/10-16/11/2017 neppure con riferimento al contratto telefonico asseritamente intercorso con il Pt_1
La ricostruzione dei fatti offerta dall'opponente è stata inoltre confermata da tutti i testi escussi, che hanno offerto elementi sia indiziari, sia probatori a sostegno il dedotto furto di identità da parte del Pt_1
Quanto ai primi, la fornitura e la spedizione delle fatture sono avvenute presso la di sita in Capo d'Orlando, in C.da Masseria. La fornitura Parte_2 Parte_1 era relativa ad una media tensione trifase (380 V) ed aveva una potenza contrattuale di
3 100Kw, del tutto incompatibile con l'attività di assistenza informatica e vendita di materiale hardware all'epoca svolta dal e coerente invece con le attività Pt_1 industriali di stampaggio a caldo di materie plastiche svolte nel resto del capannone.
Quanto alle seconde, vi è stata l'ammissione dell'autore del furto d'identità,
, che ha ammesso di aver volturato telefonicamente il contratto di Testimone_1 fornitura della Genialplast s.r.l., del quale era amministratore, a nome del cui Pt_1 aveva concesso una stanza, ed all'insaputa dello stesso, al quale non aveva consegnato neppure le bollette;
il tutto per evitare il distacco e il conseguente blocco dell'attività, non essendo la società in grado di far fronte ai pagamenti.
Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato, nulla dovendo l'opponente per le causali oggetto del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dell'opponente ed a carico dell'opposta e delle intervenute in solido, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 4.000,00 per la fase di trattazione ed € 3.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 10.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 406,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1598/2015 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 318/2015, accertando che nulla è dovuto dall'opponente;
2) condanna l'opposta e le intervenute in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'opponente, che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi ed € 406 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 03/02/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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