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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/06/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1
STOLFA FRANCESCO e VOLPE DANILO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
Controparte_1
in persona del legale rappresentante,
[...]
rappresentato e difeso dagli avvocati PICCIGALLO ANTONIO e
TOMMASO SARDELLI resistente
oggetto: retribuzione
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/12/2020, parte ricorrente premesso di aver prestato attività lavorativa in favore dell' convenuta dal CP_2
21.01.1985 al 28.1.2018, come autista soccorritore, ha chiesto di dichiarare la nullità delle conciliazioni sindacali poiché sottoscritte in violazione degli artt. 410 e 411 c.p.c e di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro con la Controparte_1
a far data dal 2.9.2002, nonché
[...]
l'insufficienza del trattamento retributivo corrisposto dalla medesima data per i motivi ivi diffusamente esposti.
Nello specifico, parte istante ha dedotto: di aver svolto attività volontaria sino al 2002 in qualità di socio;
- di essere stato assunto dal
2002 al 2003 dalla predetta Associazione con contratto di lavoro subordinato;
- che in data 8.4.2003 il proprio rapporto di lavoro veniva trasformato dapprima in un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e poi in un contratto a progetto, simulando un rapporto di lavoro autonomo e dissimulando un rapporto di lavoro subordinato, in quanto caratterizzato dal potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
- che in data 29.1.2009 veniva assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, convertito a tempo indeterminato e conclusosi in data 28.1.2018 a causa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dichiarato illegittimo in separato giudizio.
Costituitasi parte resistente ha eccepito preliminarmente la violazione del principio del ne bis in idem ed in via assorbente la validità dei verbali di conciliazione sindacale sottoscritti dal lavoratore, realizzatisi con una adeguata e completa informativa, nonché la decadenza dal diritto di impugnare detti verbali, concludendo nel merito e nella restante parte per il rigetto del ricorso.
2 Istruita la causa con la prova testimoniale, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice ha deciso la causa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
***********
Il ricorso risulta infondato.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione della violazione del principio del ne bis in idem, atteso che la precedente controversia giudiziale precedentemente pendente tra le parti e decisa con sentenza passata in giudicato aveva diverso petitum e causa petendi, riguardando esclusivamente la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore.
Ciò premesso, parte ricorrente rivendica in primo luogo la nullità delle conciliazioni sindacali sottoscritte in data 23.1.2009 e la sussistenza di un unico rapporto di lavoro a decorrere dal 2002, ritenendo che i contratti di co.co.co e a progetto stipulati anteriormente tra le parti dissimulassero in realtà un rapporto di lavoro subordinato, rivendicando, pertanto, le differenze retributive dovute sulla base delle mansioni svolte.
Con riferimento alle conciliazioni sindacali, stipulate tra le parti il
23.1.2009, le stesse si riferiscono la prima al periodo dal 2.9.2002 al
7.4.2003, la seconda, invece, al periodo dall'8.4.2003 sino al 25.1.2009, ossia ai rapporti tra le parti pregressi alla formale stipula del rapporto di lavoro subordinato intervenuto in data 29.1.2009, dapprima a tempo determinato con decorrenza dall'1.2.2009 e successivamente convertito a tempo indeterminato in data 2.1.2010 e decorrenza dal 4.1.2010 (vedasi all. 12 e 15 parte resistente).
Parte ricorrente eccepisce preliminarmente la nullità dei predetti verbali di conciliazione, nonché la simulazione dei precedenti rapporti di co.co.co. e di progetto, chiedendo l'accertamento della natura subordinata di un unico rapporto di lavoro intercorso dal 2.9.2002.
3 Occorre, pertanto, verificare se dall'istruttoria espletata sia emerso con sufficiente certezza che il contenuto concreto dei rapporti di lavoro in esame e le sue effettive modalità di svolgimento - eventualmente anche in contrasto con le pattuizioni stipulate e con il nomen juris enunciato - siano quelli propri del rapporto di lavoro subordinato, al fine anche del riconoscimento delle rivendicate differenze retributive.
Ebbene, giova precisare che il rapporto di lavoro subordinato è disciplinato dall'art. 2094 c.c. che definisce prestatore di lavoro subordinato "chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore". Sulla scorta di tale norma, i requisiti che configurano detto vincolo sono la subordinazione e l'eterodirezione, che, rispettivamente consistono nell'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro con soggezione al potere organizzativo e disciplinare del medesimo e nella sottoposizione alle direttive del superiore nell'esecuzione della prestazione.
Posto che l'art. 2094 c.c. non individua gli elementi identificativi del rapporto di lavoro subordinato, occorre richiamare gli indici rilevatori del vincolo in esame consolidatisi in giurisprudenza, quali "la retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale" (vedasi da ultimo Cass. Ordinanza 23 gennaio 2020 n. 1555).
In sostanza, elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato – e, nel contempo, il criterio di differenziazione rispetto al lavoro autonomo- è proprio la subordinazione, intesa come vincolo di
4 soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non soltanto al loro risultato. Ma quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza -in capo al lavoratore- di rischio e di una pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, sebbene singolarmente privi di autonomo di valore decisivo, valutati globalmente possono costituire elementi sintomatici idonei a provare la subordinazione (Cass., 4 ottobre
2011, n.20265; Cass. 20 gennaio 2011, n.1252; Cass. 13 dicembre 2010,
n. 25150).
Nessuno di questi indici cosiddetti sussidiari o accessori è da solo idoneo a distinguere il lavoro subordinato dal lavoro autonomo. Tali criteri devono essere, infatti, valutati nell'ambito di un apprezzamento complessivo del rapporto, avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione o allo svolgimento intrinseco di essa (Cass.
23 gennaio 2013, n. 1569; Cass. 20 aprile 2011, n. 9054).
Da ultimo sempre la Corte di Cassazione, sulla scia di detto consolidamento orientamento, ha ritenuto che “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di
5 rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stessi.” (Cass., sez. lav., 22 maggio 2020, n.9490).
Tutto ciò premesso, è necessario verificare la sussistenza del vincolo di soggezione personale del ricorrente al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, nonché degli indici rilevatori su esposti nei rapporti di lavoro oggetto di causa, sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria svoltasi in giudizio.
Ritiene il Giudicante che la prospettazione attorea relativa ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed a progetto, stipulati anteriormente tra le parti, dissimulanti a proprio dire un unico rapporto di lavoro subordinato intercorso sin dall'1.9.2002, non abbia trovato adeguato riscontro probatorio nel presente giudizio.
Sul punto, appare opportuno in primo luogo ripercorrere i contratti di lavoro che si sono succeduti nel corso del tempo tra il ricorrente e la
“ : Controparte_1 Controparte_1
- in data 2.9.2002 assunzione con contratto di lavoro subordinato sino al 28.2.2003 (all. 27 fascicolo parte resistente);
- in data 1.4.2003 sottoscrizione contratto di co.co.co., sino al
31.10.2004; (all. 8 e 9 fascicolo parte resistente);
- in data 1.11.2004 sino al 25.1.2009 contratto di co.co.pro. (all. 10 fascicolo parte resistente);
- in data 29.1.2009 assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con decorrenza dal 01.02.2009 sino al
30.6.2009, prorogato sino al 31.1.2009 (all.12 fascicolo parte resistente);
6 - in data 2.1.2010 assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 4.1.2010 sino al
28.1.2018, data del licenziamento (all. 15 fascicolo parte resistente).
L'istruttoria espletata nel presente giudizio non è idonea a contrastare dette emergenze documentali, non essendo stata fornita adeguata prova che nei pregressi periodi in cui il ricorrente ha prestato attività di volontariato o è stato assunto formalmente con contratti di co.co.co. e co.co.pro. fosse di contro soggetto al potere direttivo del datore di lavoro, tenendo contro tra l'altro, che tra un rapporto precedente ed il successivo vi sono comunque dei giorni di vuoto contrattuale, confermato, altresì, da taluni testi escussi in giudizio, nel quale parte ricorrente non ha provato di avere continuativamente espletato attività lavorativa.
Nello specifico, il teste di parte ricorrente ha Testimone_1
riferito: “ …è vero che abbiamo sempre ricevuto direttive sul lavoro da svolgere da parte dei responsabili dei servizi del consiglio direttivo dell' che nel tempo sono stati dapprima, poi CP_2 Persona_1
o (non ricordo esattamente il nome) e poi un Persona_2 Per_3
periodo e successivamente;
preciso che il Persona_4 Testimone_2
lavoro in autombulanza veniva svolto secondo il protocollo del 118;
ADR: confermo che faceva parte del nostro lavoro, così come da direttive dei responsabili, controllare all'inizio del servizio lo stato dei mezzi in uso;
preciso che all'inizio del turno compilavamo una lista sullo stato dei mezzi e sui farmaci presenti in autombulanza che gestivamo noi ed archiviavamo per l'ipotesi in cui ci fosse richiesta in caso di problematiche… …
Nel periodo 2003-2009 avevamo dei turni di lavoro prefissati e stabiliti dai responsabili e percepivamo mensilmente la stessa retribuzione;
potevamo cambiare i turni di lavoro previo accordo tra di
7 noi e richiesta ai responsabili che ci comunicavano verbalmente la loro autorizzazione;
ADR: Preciso che anche io nel periodo 2003-2009 ero assunto come co.co.co così come tutti i dipendenti precedentemente assunti, il cui contratto nel 2003 è stato convertito in co.co.co.;
ADr: preciso che io nel 2006 essendo stato assunto presso l'Asl non prestai attività lavorativa per l'associazione, rientrando nel 2007 sempre con contratto di co.co.co.;
ADR: in caso di assenza avvertivamo il responsabile di servizio per le sostituzioni;
nel caso di visita medica occorreva presentare un certificato, così come in caso di malattia;
ADR: in caso di ferie sino al 2009 bisognava chiederle sia pur verbalmente e sempre verbalmente ci venivano autorizzate;
ADR: avevamo un registro cartaceo nella sede dell'associazione ove veniva inserito nome e cognome, mansione e l'orario di ingresso e di uscita;
vi era, altresì, un foglio sulle autombulanze dove veniva annotato il personale in servizio e l'orario del turno, che poi veniva archiviato giornalmente dal responsabile del servizio e successivamente consegnato alla centrale operativa;
… …”.
Altro teste comune alle parti, ha riferito: “ se mi Testimone_3
dovevo assentare avvertivo il referente e se possibile ci trovavamo il cambio tra di noi, ma non era necessario giustificare la mia assenza…
…Avevamo un periodo di ferie;
ci mettevamo d'accordo tra noi colleghi e le comunicavamo al referente;
sulla bacheca mettevamo il periodo di ferie per ognuno di noi;
ADr: Nel caso di ferie, noi facevamo una richiesta per iscritto al responsabile e poi nei turni predisposti in bacheca successivi usciva accanto al nome il periodo di ferie;
…Preciso che era l'associazione a predisporre il registro di presenze e le nostre firme erano funzionali ad attestare la copertura del turno;
ADR:è capitato che sia io che il ricorrente abbiamo espletato turni di 12 ore per
8 alcuni periodi, circoscritti a taluni mesi, perché tra di noi c'era
l'accordo, anche se non so circoscrivere i periodi”.
altro teste comune, ha dichiarato: “ qualora vi Tes_4
fossero esigenze personali io cambiavo il turno o direttamente con il collega disponibile allo scambio o rivolgendomi al responsabile… nel periodo in cui ho avuto il contratto di co.co.co non ricordo se ho usufruito di ferie;
in caso di malattia avvertivo il responsabile, ma non ricordo se dovevo presentare o meno il certificato medico..”.
Dette deposizioni prive di precisi riferimenti temporali appaiono alquanto generiche e contrastanti, nonchè prive di puntualità in ordine all'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, essendo emerso che i lavoratori potessero di comune accordo scambiarsi i turni e che in caso di assenza fosse sufficiente avvertire il responsabile o il collega per farsi sostituire.
Dette circostanze non appaiono dirimenti al fine di ritenere sussistente nei periodi contestati un rapporto di lavoro subordinato, atteso che le predette comunicazioni - intervenute, peraltro, verbalmente - in merito alle assenze dal lavoro, dovevano ritenersi, comunque, funzionali ad un corretto espletamento del servizio prestato, al fine di coordinare l'intero servizio, che è attività ben distinta dall'esercizio del potere direttivo.
Vi è più che le dichiarazioni degli stessi testi di parte ricorrente in merito alla pianificazione ed autorizzazione delle ferie ed alla necessità di produrre il certificato medico in caso di assenza appaiono contrastanti.
Difatti, mentre il teste ha riferito che le ferie Testimone_1
venivano richieste ed autorizzate verbalmente e che nel caso di assenza per malattia vi era l'obbligo di presentare il certificato medico, altro teste, ha riferito che la richiesta di ferie doveva essere Testimone_3
presentata per iscritto e che in caso di assenza avvertiva il referente e se
9 possibile effettuava già lo scambio del turno con il collega, senza alcuna necessità di giustificare l'assenza.
Del pari, ha dichiarato che in caso di malattia Tes_4
avvertiva il responsabile, non ricordando se fosse necessario o meno presentare il certificato medico per giustificare l'assenza.
Inoltre, , confermando l'autonomia dei Testimone_5 lavoratori nella gestione dei turni predisposti, ha riferito: “ ..abbiamo firmato un contratto di collaborazione, avevamo dei turni autogestiti, affissi in una bacheca e di volta in volta c'era un referente di turno che è cambiato nel tempo;
il referente predisponeva i turni in base alle nostre disponibilità, ma poi a seconda delle nostre esigenze noi li potevamo modificare liberamente, comunicandolo al referente ed annotandolo nel registro dei turni affisso su una bacheca;
essendo importante solo che il turno venisse coperto.. Le ferie non erano delle ferie vere e proprie;
quando qualcuno aveva bisogno di un periodo di riposo si trovava il sostituto”.
Da tutto quanto sopra esposto consegue che non è emersa con sufficiente certezza la sottoposizione del ricorrente al potere disciplinare e direttivo del datore di lavoro, anche sotto il profillo della necessità di essere autorizzato a godere delle ferie, della necessaria presenza giornaliera in sede ed ancora della necessità di giustificare le proprie assenze in caso di malattia.
Pertanto, non sono emersi sufficienti elementi probatori al fine di ritenere sussistente tra il ricorrente e la Controparte_3
la natura subordinata del rapporto di lavoro, a far data dal
[...]
2.9.2002, così come avanzato nell'atto introduttivo.
Ciò accertato, con riferimento a detti rapporti pregressi intervenuti tra le parti anteriormente alla stipula del distinto contratto di lavoro subordinato del 29.1.2009, sono intervenute due conciliazioni sindacali, entrambe datate 23.1.2009 (all.1 fascicolo parte ricorrente).
10 Nello specifico, i predetti verbali di conciliazione fanno riferimento agli anni dal 2002 sino al 2009, annualità nelle quali si sono succeduti tra l'odierno ricorrente e la le diverse tipologie Controparte_1
contrattuali sopra indicate.
Giova rammentare che l'art. 2113 c.c. così recita: “Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volonta”.
Il legislatore, quindi, al secondo comma, ha previsto un termine di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, o dalla data di sottoscrizione della rinuncia o della transazione, laddove queste siano successive alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo. Tale termine
è fissato a pena di decadenza.
Ne consegue che alla luce del precitato dettato normativo appare intempestiva l'impugnativa dei verbali di conciliazione effettuata da parte ricorrente, il quale avrebbe dovuto impugnarli entro sei mesi dalla data delle transazioni, essendo queste intervenute dopo la cessazione dei singoli rapporti.
Pertanto, la racc. A/R del 23.1.2018, con la quale venivano impugnate le due conciliazioni è da ritenersi tardiva, ai sensi di quanto disposto dall'ultimo comma del citato art. 2113 c.c.
Alla luce di quanto sopra esposto, per il periodo che va dal 2.9.2002 sino al 23.1.2009 alcuna contestazione circa la natura subordinata del
11 rapporto di lavoro può essere mossa all' convenuta in virtù CP_2
delle intervenute transazioni sindacali, con assorbimento di ogni ulteriore eccezione e/o questione.
Quanto al periodo lavorativo che va dall'1.2.2009 sino al 28.1.2018, data in cui è avvenuta la risoluzione del contratto per volontà datoriale, appare pacifico e non contestato che il lavoratore svolgeva turni da 8 ore al giorno e a partire dal 2014 solo turni di mattina, così come dichiarato dallo stesso nel proprio ricorso introduttivo: “ dal febbraio 2009 al dicembre 2013 il datore di lavoro - a fronte delle lamentele dei propri dipendenti circa l'eccessiva gravosità dei turni di 12 ore - assegnava nuovamente al ricorrente un orario di lavoro di 8 ore per cinque giorni a settimana, articolati o di mattina, o di pomeriggio o di notte, come innanzi descritto (6-14; 14-22; 22-6); - dal gennaio 2014, trasferito presso la sede di Mesagne, alla cessazione del rapporto di lavoro, infine, il ricorrente osservava esclusivamente il turno mattutino dalle 06:00 alle
14:00”.
Queste circostanze, peraltro, hanno trovato puntuale rispondenza nelle dichiarazioni rese dai lavoratori escussi nel presente giudizio i quali hanno confermato l'orario giornaliero di otto ore.
Infatti, all'udienza del 08.05.2024, sono state assunte le prove testimoniali a mezzo dei testi e Il Testimone_1 Testimone_3
teste ha riferito che: “ ..Da settembre 2003 posso dire Testimone_1
che i turni erano tre mattina, dalle 6.00 alle 14.00, pomeriggio, dalle
14.00 alle 22.00 e la notte dalle 22.00 alle 6.00; ci alternavamo nei turni ed in ogni caso facevamo un turno al giorno che poteva variare in funzione anche della disponibilità dei volontari, cui si dava precedenza..anche nel 2014, allorché ci fu chiesto di espletare servizio presso la sede di Mesagne abbiamo rispettato gli stessi turni”. Mentre, il teste ha dichiarato: “ Quando siamo passati al servizio Testimone_3
h 24, i turni erano di 8 ore ciascuno e ne facevamo sempre uno al giorno;
12 Testi
Preciso che era l'associazione a predisporre il registro di presenze
e le nostre firme erano funzionali ad attestare la copertura del turno…è capitato che sia io che il ricorrente abbiamo espletato turni di 12 ore per alcuni periodi, circoscritti a taluni mesi, perché tra di noi c'era
l'accordo, anche se non so circoscrivere i periodi”.
Dello stesso tenore sono le dichiarazioni della lavoratrice Tes_4 la quale ha riferito: “ io ho svolto le sole funzioni di soccorritore,
[...]
invece a Mesagne ho svolto anche le mansioni di autista soccorritore;
mentre il ricorrente ha svolto sempre le mansioni di autista soccorritore…i turni di lavoro inizialmente erano solo dalle 8.00 alle
16.00 perché non c'era il turno notturno;
successivamente , anche se non so dire da quando, è stato inserito anche il turno notturno che andava dalle ore 18.00 alle 6.00, poi, per carenza di personale, se non erro, solo per un mese o un paio di mesi abbiamo fatto turni di 12 ore;
lavoravamo tutti i giorni della settimana con un giorno di smontante dalla notte ed un giorno di riposo, anche se delle volte capitava che per esigenze di servizio si rientrava nel giorno di riposo”.
Appare, pertanto, provato che negli anni successivi al 2009 i lavoratori svolgevano turni lavorativi di 8 ore, eccetto brevi periodi, limitati ad alcuni mesi, in cui l'orario lavorativo si estendeva sino alle 12 ore, nel periodo precedente al 2009 (così come indicato nello stesso ricorso a pag. 12) e pertanto non contestabile in virtù degli accordi di conciliazione avvenuti in data 23.1.2009.
Inoltre, l'odierno ricorrente svolgeva alle dipendenze dell' le mansioni di autista soccorritore, durante il periodo CP_2
2009/2018, ovvero quello successivo agli anni oggetto di conciliazione ed al rapporto di lavoro era strato applicato il CCNL ANPAS dal 1.2.2009 al
31.12.2009 e dal 4.1.2010 al 28.1.2018 il CCNL Cooperative Sociali.
Appare pacifico che per detti periodi i contratti collettivi applicati non siano oggetto di contestazione, tant'è vero che nel ricorso si legge
13 che la mansione di autista soccorritore rientra nella posizione c1 ai sensi dell'art. 47 CCNL Cooperative Sociali., applicato al rapporto di lavoro con l'odierno istante come si evince dalle buste paga in atti (all. fascicolo parte ricorrente); mentre per l'anno 2009, come da documentazione in atti, il contratto applicato al rapporto di lavoro era il CCNL ANPAS con inquadramento nel livello c2.
Ne consegue il rigetto alla domanda relativa alle differenze retributive rivendicate quantificate genericamente senza indicare i relativi titoli, facendo esclusivo riferimento ad una mera insufficienza della retribuzione corrisposta.
Peraltro, in ogni caso le rivendicate differenze retributive, relative al periodo antecedente al 2009, risulterebbero non dovute alla luce dei verbali di conciliazione sottoscritti dal lavoratore, mentre per quelle successive non è stata fornita la prova rigorosa richiesta per lo svolgimento di straordinario, né la prova della non corrispondenza di quanto percepito dal lavoratore rispetto ai minimi contrattuali previsti per la mansione di autista soccorritore, non avendo parte ricorrente allegato alcunchè in merito.
Alla luce delle motivazioni sopra esposte il ricorso non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 02/12/2020 da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
- rigetta il ricorso;
14 - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge, con distrazione.
Brindisi, 18.06.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
15
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1
STOLFA FRANCESCO e VOLPE DANILO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
Controparte_1
in persona del legale rappresentante,
[...]
rappresentato e difeso dagli avvocati PICCIGALLO ANTONIO e
TOMMASO SARDELLI resistente
oggetto: retribuzione
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/12/2020, parte ricorrente premesso di aver prestato attività lavorativa in favore dell' convenuta dal CP_2
21.01.1985 al 28.1.2018, come autista soccorritore, ha chiesto di dichiarare la nullità delle conciliazioni sindacali poiché sottoscritte in violazione degli artt. 410 e 411 c.p.c e di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro con la Controparte_1
a far data dal 2.9.2002, nonché
[...]
l'insufficienza del trattamento retributivo corrisposto dalla medesima data per i motivi ivi diffusamente esposti.
Nello specifico, parte istante ha dedotto: di aver svolto attività volontaria sino al 2002 in qualità di socio;
- di essere stato assunto dal
2002 al 2003 dalla predetta Associazione con contratto di lavoro subordinato;
- che in data 8.4.2003 il proprio rapporto di lavoro veniva trasformato dapprima in un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e poi in un contratto a progetto, simulando un rapporto di lavoro autonomo e dissimulando un rapporto di lavoro subordinato, in quanto caratterizzato dal potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
- che in data 29.1.2009 veniva assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, convertito a tempo indeterminato e conclusosi in data 28.1.2018 a causa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dichiarato illegittimo in separato giudizio.
Costituitasi parte resistente ha eccepito preliminarmente la violazione del principio del ne bis in idem ed in via assorbente la validità dei verbali di conciliazione sindacale sottoscritti dal lavoratore, realizzatisi con una adeguata e completa informativa, nonché la decadenza dal diritto di impugnare detti verbali, concludendo nel merito e nella restante parte per il rigetto del ricorso.
2 Istruita la causa con la prova testimoniale, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice ha deciso la causa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso risulta infondato.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione della violazione del principio del ne bis in idem, atteso che la precedente controversia giudiziale precedentemente pendente tra le parti e decisa con sentenza passata in giudicato aveva diverso petitum e causa petendi, riguardando esclusivamente la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore.
Ciò premesso, parte ricorrente rivendica in primo luogo la nullità delle conciliazioni sindacali sottoscritte in data 23.1.2009 e la sussistenza di un unico rapporto di lavoro a decorrere dal 2002, ritenendo che i contratti di co.co.co e a progetto stipulati anteriormente tra le parti dissimulassero in realtà un rapporto di lavoro subordinato, rivendicando, pertanto, le differenze retributive dovute sulla base delle mansioni svolte.
Con riferimento alle conciliazioni sindacali, stipulate tra le parti il
23.1.2009, le stesse si riferiscono la prima al periodo dal 2.9.2002 al
7.4.2003, la seconda, invece, al periodo dall'8.4.2003 sino al 25.1.2009, ossia ai rapporti tra le parti pregressi alla formale stipula del rapporto di lavoro subordinato intervenuto in data 29.1.2009, dapprima a tempo determinato con decorrenza dall'1.2.2009 e successivamente convertito a tempo indeterminato in data 2.1.2010 e decorrenza dal 4.1.2010 (vedasi all. 12 e 15 parte resistente).
Parte ricorrente eccepisce preliminarmente la nullità dei predetti verbali di conciliazione, nonché la simulazione dei precedenti rapporti di co.co.co. e di progetto, chiedendo l'accertamento della natura subordinata di un unico rapporto di lavoro intercorso dal 2.9.2002.
3 Occorre, pertanto, verificare se dall'istruttoria espletata sia emerso con sufficiente certezza che il contenuto concreto dei rapporti di lavoro in esame e le sue effettive modalità di svolgimento - eventualmente anche in contrasto con le pattuizioni stipulate e con il nomen juris enunciato - siano quelli propri del rapporto di lavoro subordinato, al fine anche del riconoscimento delle rivendicate differenze retributive.
Ebbene, giova precisare che il rapporto di lavoro subordinato è disciplinato dall'art. 2094 c.c. che definisce prestatore di lavoro subordinato "chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore". Sulla scorta di tale norma, i requisiti che configurano detto vincolo sono la subordinazione e l'eterodirezione, che, rispettivamente consistono nell'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro con soggezione al potere organizzativo e disciplinare del medesimo e nella sottoposizione alle direttive del superiore nell'esecuzione della prestazione.
Posto che l'art. 2094 c.c. non individua gli elementi identificativi del rapporto di lavoro subordinato, occorre richiamare gli indici rilevatori del vincolo in esame consolidatisi in giurisprudenza, quali "la retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale" (vedasi da ultimo Cass. Ordinanza 23 gennaio 2020 n. 1555).
In sostanza, elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato – e, nel contempo, il criterio di differenziazione rispetto al lavoro autonomo- è proprio la subordinazione, intesa come vincolo di
4 soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non soltanto al loro risultato. Ma quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza -in capo al lavoratore- di rischio e di una pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, sebbene singolarmente privi di autonomo di valore decisivo, valutati globalmente possono costituire elementi sintomatici idonei a provare la subordinazione (Cass., 4 ottobre
2011, n.20265; Cass. 20 gennaio 2011, n.1252; Cass. 13 dicembre 2010,
n. 25150).
Nessuno di questi indici cosiddetti sussidiari o accessori è da solo idoneo a distinguere il lavoro subordinato dal lavoro autonomo. Tali criteri devono essere, infatti, valutati nell'ambito di un apprezzamento complessivo del rapporto, avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione o allo svolgimento intrinseco di essa (Cass.
23 gennaio 2013, n. 1569; Cass. 20 aprile 2011, n. 9054).
Da ultimo sempre la Corte di Cassazione, sulla scia di detto consolidamento orientamento, ha ritenuto che “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di
5 rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stessi.” (Cass., sez. lav., 22 maggio 2020, n.9490).
Tutto ciò premesso, è necessario verificare la sussistenza del vincolo di soggezione personale del ricorrente al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, nonché degli indici rilevatori su esposti nei rapporti di lavoro oggetto di causa, sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria svoltasi in giudizio.
Ritiene il Giudicante che la prospettazione attorea relativa ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed a progetto, stipulati anteriormente tra le parti, dissimulanti a proprio dire un unico rapporto di lavoro subordinato intercorso sin dall'1.9.2002, non abbia trovato adeguato riscontro probatorio nel presente giudizio.
Sul punto, appare opportuno in primo luogo ripercorrere i contratti di lavoro che si sono succeduti nel corso del tempo tra il ricorrente e la
“ : Controparte_1 Controparte_1
- in data 2.9.2002 assunzione con contratto di lavoro subordinato sino al 28.2.2003 (all. 27 fascicolo parte resistente);
- in data 1.4.2003 sottoscrizione contratto di co.co.co., sino al
31.10.2004; (all. 8 e 9 fascicolo parte resistente);
- in data 1.11.2004 sino al 25.1.2009 contratto di co.co.pro. (all. 10 fascicolo parte resistente);
- in data 29.1.2009 assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con decorrenza dal 01.02.2009 sino al
30.6.2009, prorogato sino al 31.1.2009 (all.12 fascicolo parte resistente);
6 - in data 2.1.2010 assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 4.1.2010 sino al
28.1.2018, data del licenziamento (all. 15 fascicolo parte resistente).
L'istruttoria espletata nel presente giudizio non è idonea a contrastare dette emergenze documentali, non essendo stata fornita adeguata prova che nei pregressi periodi in cui il ricorrente ha prestato attività di volontariato o è stato assunto formalmente con contratti di co.co.co. e co.co.pro. fosse di contro soggetto al potere direttivo del datore di lavoro, tenendo contro tra l'altro, che tra un rapporto precedente ed il successivo vi sono comunque dei giorni di vuoto contrattuale, confermato, altresì, da taluni testi escussi in giudizio, nel quale parte ricorrente non ha provato di avere continuativamente espletato attività lavorativa.
Nello specifico, il teste di parte ricorrente ha Testimone_1
riferito: “ …è vero che abbiamo sempre ricevuto direttive sul lavoro da svolgere da parte dei responsabili dei servizi del consiglio direttivo dell' che nel tempo sono stati dapprima, poi CP_2 Persona_1
o (non ricordo esattamente il nome) e poi un Persona_2 Per_3
periodo e successivamente;
preciso che il Persona_4 Testimone_2
lavoro in autombulanza veniva svolto secondo il protocollo del 118;
ADR: confermo che faceva parte del nostro lavoro, così come da direttive dei responsabili, controllare all'inizio del servizio lo stato dei mezzi in uso;
preciso che all'inizio del turno compilavamo una lista sullo stato dei mezzi e sui farmaci presenti in autombulanza che gestivamo noi ed archiviavamo per l'ipotesi in cui ci fosse richiesta in caso di problematiche… …
Nel periodo 2003-2009 avevamo dei turni di lavoro prefissati e stabiliti dai responsabili e percepivamo mensilmente la stessa retribuzione;
potevamo cambiare i turni di lavoro previo accordo tra di
7 noi e richiesta ai responsabili che ci comunicavano verbalmente la loro autorizzazione;
ADR: Preciso che anche io nel periodo 2003-2009 ero assunto come co.co.co così come tutti i dipendenti precedentemente assunti, il cui contratto nel 2003 è stato convertito in co.co.co.;
ADr: preciso che io nel 2006 essendo stato assunto presso l'Asl non prestai attività lavorativa per l'associazione, rientrando nel 2007 sempre con contratto di co.co.co.;
ADR: in caso di assenza avvertivamo il responsabile di servizio per le sostituzioni;
nel caso di visita medica occorreva presentare un certificato, così come in caso di malattia;
ADR: in caso di ferie sino al 2009 bisognava chiederle sia pur verbalmente e sempre verbalmente ci venivano autorizzate;
ADR: avevamo un registro cartaceo nella sede dell'associazione ove veniva inserito nome e cognome, mansione e l'orario di ingresso e di uscita;
vi era, altresì, un foglio sulle autombulanze dove veniva annotato il personale in servizio e l'orario del turno, che poi veniva archiviato giornalmente dal responsabile del servizio e successivamente consegnato alla centrale operativa;
… …”.
Altro teste comune alle parti, ha riferito: “ se mi Testimone_3
dovevo assentare avvertivo il referente e se possibile ci trovavamo il cambio tra di noi, ma non era necessario giustificare la mia assenza…
…Avevamo un periodo di ferie;
ci mettevamo d'accordo tra noi colleghi e le comunicavamo al referente;
sulla bacheca mettevamo il periodo di ferie per ognuno di noi;
ADr: Nel caso di ferie, noi facevamo una richiesta per iscritto al responsabile e poi nei turni predisposti in bacheca successivi usciva accanto al nome il periodo di ferie;
…Preciso che era l'associazione a predisporre il registro di presenze e le nostre firme erano funzionali ad attestare la copertura del turno;
ADR:è capitato che sia io che il ricorrente abbiamo espletato turni di 12 ore per
8 alcuni periodi, circoscritti a taluni mesi, perché tra di noi c'era
l'accordo, anche se non so circoscrivere i periodi”.
altro teste comune, ha dichiarato: “ qualora vi Tes_4
fossero esigenze personali io cambiavo il turno o direttamente con il collega disponibile allo scambio o rivolgendomi al responsabile… nel periodo in cui ho avuto il contratto di co.co.co non ricordo se ho usufruito di ferie;
in caso di malattia avvertivo il responsabile, ma non ricordo se dovevo presentare o meno il certificato medico..”.
Dette deposizioni prive di precisi riferimenti temporali appaiono alquanto generiche e contrastanti, nonchè prive di puntualità in ordine all'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, essendo emerso che i lavoratori potessero di comune accordo scambiarsi i turni e che in caso di assenza fosse sufficiente avvertire il responsabile o il collega per farsi sostituire.
Dette circostanze non appaiono dirimenti al fine di ritenere sussistente nei periodi contestati un rapporto di lavoro subordinato, atteso che le predette comunicazioni - intervenute, peraltro, verbalmente - in merito alle assenze dal lavoro, dovevano ritenersi, comunque, funzionali ad un corretto espletamento del servizio prestato, al fine di coordinare l'intero servizio, che è attività ben distinta dall'esercizio del potere direttivo.
Vi è più che le dichiarazioni degli stessi testi di parte ricorrente in merito alla pianificazione ed autorizzazione delle ferie ed alla necessità di produrre il certificato medico in caso di assenza appaiono contrastanti.
Difatti, mentre il teste ha riferito che le ferie Testimone_1
venivano richieste ed autorizzate verbalmente e che nel caso di assenza per malattia vi era l'obbligo di presentare il certificato medico, altro teste, ha riferito che la richiesta di ferie doveva essere Testimone_3
presentata per iscritto e che in caso di assenza avvertiva il referente e se
9 possibile effettuava già lo scambio del turno con il collega, senza alcuna necessità di giustificare l'assenza.
Del pari, ha dichiarato che in caso di malattia Tes_4
avvertiva il responsabile, non ricordando se fosse necessario o meno presentare il certificato medico per giustificare l'assenza.
Inoltre, , confermando l'autonomia dei Testimone_5 lavoratori nella gestione dei turni predisposti, ha riferito: “ ..abbiamo firmato un contratto di collaborazione, avevamo dei turni autogestiti, affissi in una bacheca e di volta in volta c'era un referente di turno che è cambiato nel tempo;
il referente predisponeva i turni in base alle nostre disponibilità, ma poi a seconda delle nostre esigenze noi li potevamo modificare liberamente, comunicandolo al referente ed annotandolo nel registro dei turni affisso su una bacheca;
essendo importante solo che il turno venisse coperto.. Le ferie non erano delle ferie vere e proprie;
quando qualcuno aveva bisogno di un periodo di riposo si trovava il sostituto”.
Da tutto quanto sopra esposto consegue che non è emersa con sufficiente certezza la sottoposizione del ricorrente al potere disciplinare e direttivo del datore di lavoro, anche sotto il profillo della necessità di essere autorizzato a godere delle ferie, della necessaria presenza giornaliera in sede ed ancora della necessità di giustificare le proprie assenze in caso di malattia.
Pertanto, non sono emersi sufficienti elementi probatori al fine di ritenere sussistente tra il ricorrente e la Controparte_3
la natura subordinata del rapporto di lavoro, a far data dal
[...]
2.9.2002, così come avanzato nell'atto introduttivo.
Ciò accertato, con riferimento a detti rapporti pregressi intervenuti tra le parti anteriormente alla stipula del distinto contratto di lavoro subordinato del 29.1.2009, sono intervenute due conciliazioni sindacali, entrambe datate 23.1.2009 (all.1 fascicolo parte ricorrente).
10 Nello specifico, i predetti verbali di conciliazione fanno riferimento agli anni dal 2002 sino al 2009, annualità nelle quali si sono succeduti tra l'odierno ricorrente e la le diverse tipologie Controparte_1
contrattuali sopra indicate.
Giova rammentare che l'art. 2113 c.c. così recita: “Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volonta”.
Il legislatore, quindi, al secondo comma, ha previsto un termine di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, o dalla data di sottoscrizione della rinuncia o della transazione, laddove queste siano successive alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo. Tale termine
è fissato a pena di decadenza.
Ne consegue che alla luce del precitato dettato normativo appare intempestiva l'impugnativa dei verbali di conciliazione effettuata da parte ricorrente, il quale avrebbe dovuto impugnarli entro sei mesi dalla data delle transazioni, essendo queste intervenute dopo la cessazione dei singoli rapporti.
Pertanto, la racc. A/R del 23.1.2018, con la quale venivano impugnate le due conciliazioni è da ritenersi tardiva, ai sensi di quanto disposto dall'ultimo comma del citato art. 2113 c.c.
Alla luce di quanto sopra esposto, per il periodo che va dal 2.9.2002 sino al 23.1.2009 alcuna contestazione circa la natura subordinata del
11 rapporto di lavoro può essere mossa all' convenuta in virtù CP_2
delle intervenute transazioni sindacali, con assorbimento di ogni ulteriore eccezione e/o questione.
Quanto al periodo lavorativo che va dall'1.2.2009 sino al 28.1.2018, data in cui è avvenuta la risoluzione del contratto per volontà datoriale, appare pacifico e non contestato che il lavoratore svolgeva turni da 8 ore al giorno e a partire dal 2014 solo turni di mattina, così come dichiarato dallo stesso nel proprio ricorso introduttivo: “ dal febbraio 2009 al dicembre 2013 il datore di lavoro - a fronte delle lamentele dei propri dipendenti circa l'eccessiva gravosità dei turni di 12 ore - assegnava nuovamente al ricorrente un orario di lavoro di 8 ore per cinque giorni a settimana, articolati o di mattina, o di pomeriggio o di notte, come innanzi descritto (6-14; 14-22; 22-6); - dal gennaio 2014, trasferito presso la sede di Mesagne, alla cessazione del rapporto di lavoro, infine, il ricorrente osservava esclusivamente il turno mattutino dalle 06:00 alle
14:00”.
Queste circostanze, peraltro, hanno trovato puntuale rispondenza nelle dichiarazioni rese dai lavoratori escussi nel presente giudizio i quali hanno confermato l'orario giornaliero di otto ore.
Infatti, all'udienza del 08.05.2024, sono state assunte le prove testimoniali a mezzo dei testi e Il Testimone_1 Testimone_3
teste ha riferito che: “ ..Da settembre 2003 posso dire Testimone_1
che i turni erano tre mattina, dalle 6.00 alle 14.00, pomeriggio, dalle
14.00 alle 22.00 e la notte dalle 22.00 alle 6.00; ci alternavamo nei turni ed in ogni caso facevamo un turno al giorno che poteva variare in funzione anche della disponibilità dei volontari, cui si dava precedenza..anche nel 2014, allorché ci fu chiesto di espletare servizio presso la sede di Mesagne abbiamo rispettato gli stessi turni”. Mentre, il teste ha dichiarato: “ Quando siamo passati al servizio Testimone_3
h 24, i turni erano di 8 ore ciascuno e ne facevamo sempre uno al giorno;
12 Testi
Preciso che era l'associazione a predisporre il registro di presenze
e le nostre firme erano funzionali ad attestare la copertura del turno…è capitato che sia io che il ricorrente abbiamo espletato turni di 12 ore per alcuni periodi, circoscritti a taluni mesi, perché tra di noi c'era
l'accordo, anche se non so circoscrivere i periodi”.
Dello stesso tenore sono le dichiarazioni della lavoratrice Tes_4 la quale ha riferito: “ io ho svolto le sole funzioni di soccorritore,
[...]
invece a Mesagne ho svolto anche le mansioni di autista soccorritore;
mentre il ricorrente ha svolto sempre le mansioni di autista soccorritore…i turni di lavoro inizialmente erano solo dalle 8.00 alle
16.00 perché non c'era il turno notturno;
successivamente , anche se non so dire da quando, è stato inserito anche il turno notturno che andava dalle ore 18.00 alle 6.00, poi, per carenza di personale, se non erro, solo per un mese o un paio di mesi abbiamo fatto turni di 12 ore;
lavoravamo tutti i giorni della settimana con un giorno di smontante dalla notte ed un giorno di riposo, anche se delle volte capitava che per esigenze di servizio si rientrava nel giorno di riposo”.
Appare, pertanto, provato che negli anni successivi al 2009 i lavoratori svolgevano turni lavorativi di 8 ore, eccetto brevi periodi, limitati ad alcuni mesi, in cui l'orario lavorativo si estendeva sino alle 12 ore, nel periodo precedente al 2009 (così come indicato nello stesso ricorso a pag. 12) e pertanto non contestabile in virtù degli accordi di conciliazione avvenuti in data 23.1.2009.
Inoltre, l'odierno ricorrente svolgeva alle dipendenze dell' le mansioni di autista soccorritore, durante il periodo CP_2
2009/2018, ovvero quello successivo agli anni oggetto di conciliazione ed al rapporto di lavoro era strato applicato il CCNL ANPAS dal 1.2.2009 al
31.12.2009 e dal 4.1.2010 al 28.1.2018 il CCNL Cooperative Sociali.
Appare pacifico che per detti periodi i contratti collettivi applicati non siano oggetto di contestazione, tant'è vero che nel ricorso si legge
13 che la mansione di autista soccorritore rientra nella posizione c1 ai sensi dell'art. 47 CCNL Cooperative Sociali., applicato al rapporto di lavoro con l'odierno istante come si evince dalle buste paga in atti (all. fascicolo parte ricorrente); mentre per l'anno 2009, come da documentazione in atti, il contratto applicato al rapporto di lavoro era il CCNL ANPAS con inquadramento nel livello c2.
Ne consegue il rigetto alla domanda relativa alle differenze retributive rivendicate quantificate genericamente senza indicare i relativi titoli, facendo esclusivo riferimento ad una mera insufficienza della retribuzione corrisposta.
Peraltro, in ogni caso le rivendicate differenze retributive, relative al periodo antecedente al 2009, risulterebbero non dovute alla luce dei verbali di conciliazione sottoscritti dal lavoratore, mentre per quelle successive non è stata fornita la prova rigorosa richiesta per lo svolgimento di straordinario, né la prova della non corrispondenza di quanto percepito dal lavoratore rispetto ai minimi contrattuali previsti per la mansione di autista soccorritore, non avendo parte ricorrente allegato alcunchè in merito.
Alla luce delle motivazioni sopra esposte il ricorso non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 02/12/2020 da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
- rigetta il ricorso;
14 - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge, con distrazione.
Brindisi, 18.06.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
15