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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1830/2023 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1830 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
BM24 SERVICES s.r.l.s., con sede legale in Tricesimo (UD), Piazza Giuseppe Mazzini n. 22, c.f. 02997610304, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva tra loro, dagli
Avv.ti Salvatore Nolasco (codice fiscale [...]; indirizzo PEC salvatore.nolasco@milano.pecavvocati.it; telefax n. 02.65.58.54.15) Andrea Visentin (codice fiscale:
[...]; indirizzo PEC andrea.visentin@milano.pecavvocati.it; telefax n. 02.65.58.54.15) e
IE RE (codice fiscale [...]; indirizzo PEC pierfrancesca.belcredi@cert.ordineavvocatimilano.it; telefax n. 02.65.58.54.15) del Foro di Milano, Via Principe
Amedeo n. 3 con elezione di domicilio digitale agli indirizzi pec succitati;
-appellante-
E
2 PIERRE s.r.l. (C.F. e p.iva. 05838750965), con sede in 22063 Cantù, via Ricasoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Carughi (C.F. [...]– p.e.c. davide.carughi@como.pecavvocati.it) con studio in Como, via Volta 70, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio (fax 031/49.72.422)
-appellata-
E
Oggetto: contrattuale (vendita di cose mobili) - appello avverso sentenza Giudice di Pace (in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 11 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, sulle seguenti conclusioni:
1 per parte appellante BM24 SERVICES s.r.l.s:
previa riforma integrale della sentenza resa inter partes in via preliminare
accertare la nullità e disporre la revoca immediata del decreto ingiuntivo n. 1574/2021 emesso dal Giudice di Pace di Como in violazione degli artt. 1182, 4° comma, cod. civ. e 20 cod. proc. civ., per essere competente il Giudice di Pace di Udine;
per l'effetto, ordinare a 2 PI S.r.l. la restituzione di quanto già versato da Bm24 Services s.r.l.s. pari ad Euro 2.814,00; nel merito
nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistente la competenza del Giudice di Pace di Como a conoscere il merito della presente controversia, annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 1574/2021, per le ragioni esposte in narrativa;
per l'effetto, ordinare a 2 PI S.r.l. la restituzione di quanto già versato da Bm24 Services s.r.l.s. pari ad Euro 2.814,00; in ogni caso
con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo grado e di quelle del presente giudizio.”
per parte appellata 2 PIERRE S.r.l.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Como, respinta ogni contraria eccezione, istanza e domanda, così decidere: Nel merito: rigettare l'appello formulato da Bm24 Services s.r.l.s. e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 730/2022 resa dal Giudice di Pace di Como nell'ambito del procedimento n. 270/2022 R.G. depositata in cancelleria in data 7.11.2022 per i motivi esposti nel presente atto.
In ogni caso: con condanna di parte attrice opponente alle spese di lite del grado, oltre al 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Sullo svolgimento del giudizio e sulla corretta instaurazione del contraddittorio.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 18.5.2023, Bm24 Services s.r.l.s evocava in giudizio 2 PI S.r.l, per ottenere la riforma della sentenza n. 730/2022 depositata il 7.11.2022, con cui il Giudice di Pace di Como, ad esito del giudizio R.G. n. 270/2022 di opposizione al decreto ingiuntivo n.
1574/2021 (proc. R:G. 2394/2021), confermava lo stesso rigettando l'opposizione.
Quest'ultima fondava:
(I) da una parte sulla dedotta incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Como in favore di quello di
Udine -profillo riproposto in appello per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 cpc-, dovendo la pretesa prestazione pecuniaria essere eseguita al domicilio del debitore (e dunque nel caso di specie Tricesimo, provincia di Udine) e non a quella del creditore (Cantù (CO)), in applicazione della regola di cui all'art. 1182, 4° comma, cod. civ., non sussistendo la fattispecie prevista al comma terzo, obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, che invece determinerebbe la competenza del forum destinatae solutionis (id est domicilio del creditore), ma la cui prova della liquidità sarebbe onere incombente in capo a 2 PI e non soddisfatto.
2 (II) dall'altra, nel merito, sull'assenza di prova dell'esistenza di un accordo tra le parti di fornitura di mascherina ed in ogni caso sulla carenza di prova in ordine all'effettiva ed esatta esecuzione della fornitura
Ad esse in appello BM24 aggiungeva (III) la presunta errata valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal
Giudice di prime cure laddove (III.1) avrebbe erroneamente inquadrato due documenti versati in atti dall'in quella sede opposta 2 PI (sub 3) e sub 4)) quale corrispondenza intercorsa tra le parti e non invece verso terzi, e (III.2) ove avrebbe assunto l'escussione di un teste (AO HI) non citato e dunque decaduto.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo n.1574/2021, in via pregiudiziale per difetto di competenza territoriale del Giudice della sentenza impugnata, e comunque per le ragioni di merito supra addotte, in ogni caso con la restituzione dell'importo nelle more già versato di € 2.814,00 in esecuzione, parziale e rateale, di quanto determinato in decreto ingiuntivo “al solo fine di evitare i costi di un eventuale esecuzione e senza il riconoscimento di alcun diritto in capo a 2 PI” (pag.13 citazione).
Tempestivamente si costituiva in data 8.9.2023 2 PI, chiedendo rigettarsi l'appello con conferma della sentenza e dunque del decreto ingiuntivo, quale titolo valido ed efficace dell'appellata, opponibile a BM24.
Insisteva in ordine alla liquidità del credito, e dunque in favore della competenza del forum destinatae solutionis, Cantù, anche in ragione dell'assenza di profili di contestazione nel quantum; e in relazione all'infondatezza dell'eccezione altrui di inadempimento, non provato e financo non dedotto. Riconosceva il carattere di terzietà delle parti che si sono scambiate la corrispondenza di cui ai docc.3 e 4 e confutava l'asserita decadenza dalla citazione del teste HI AO.
In sede di prima udienza, cartolare, del 5 ottobre 2023 il sottoscritto G.I. verificata l'assenza di attività istruttoria da esperire e l'avvenuta richiesta da entrambe le parti di fissazione udienza di precisazione delle conclusioni, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la rimessione della causa in decisione al 11 novembre 2024, con termini antergati per depositare foglio di pc, conclusionali e repliche, rispettivamente entro sessanta, trenta e quindici giorni prima dell'udienza. Le parti provvedevano, tempestivamente, nel rispetto dei termini assegnati, depositando anche le note di trattazione scritta sostitutive di udienza.
Tempestivo risulta l'appello e ritualmente instaurato il contraddittorio, con la costituzione di parte appellata.
II. Sulla sentenza impugnata.
Giova trattare partitamente il profilo pregiudiziale relativo alla competenza e, ove positivamente superato, quello attinente al merito.
Per la delibazione di entrambi gli aspetti, nondimeno, occorre principiare dal richiamo alle motivazioni della sentenza, particolarmente succinte (diciotto righe) che omettono il profilo della competenza, e risolvono quello del merito fondando la legittimità della pretesa azionata in via monitoria sull'esame “della corrispondenza intercorsa tra le parti (docc.3 e 4)” (pag.4) e sulla mancata prova, da parte dell'opponente, “dei fatti a fondamento delle eccezioni di inadempimento o esatta esecuzione della prestazione” (pag.3), deducendo che le merci ricevute in realtà fossero “pochi articoli ricevuti come campioni”.
Risulta evidente come la sentenza sia viziata poiché anzitutto del tutto carente relativamente alla questione di competenza e in ogni caso non adeguatamente esauriente nel vaglio sul merito.
III. Sulla questione pregiudiziale della competenza.
3 III.I - L'eccezione di incompetenza ex art. 1182 co.IV c.c. e 20 c.p.c. era già stata svolta in sede di opposizione, e non delibata nell'impugnata sentenza, rispetto cui non può dirsi sufficiente la clausola “ogni altra richiesta od eccezione disattesa”, mera formula di stile, peraltro posta a termine della motivazione, laddove invece la questione pregiudiziale deve essere trattata inizialmente precludendo, ove fondata, la trattazione del merito.
Non risulta sufficiente, invero, in difetto di esplicito richiamo -senza pertanto alcun valore di “di decisione affermativa sulla competenza” (Cass.civ, 30.10.2013, n. 24509)- la delibazione compiuta dal Giudice di Pace in sede di prima udienza, dal seguente tenore: “rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente poiché applicabili, al caso in esame, la disciplina di cui all'art. 20 cpc”.
III.II - Ravvisata pertanto la carenza motivazionale in sentenza, sulla base della non autosufficienza della motivazione in ordinanza in difetto di richiamo, va ricostruito il profilo.
L'art. 20 cpc, richiamato dal Giudice di prime cure, dispone che “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”. E, in ordine al forum destinatae solutionis, l'art. 1182 c.c. prevede, al terzo comma, che “l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”: pertanto, ove trovasse applicazione al caso di specie il combinato disposto delle due norme citate,
l'obbligazione di pagamento del corrispettivo della merce avrebbe dovuto essere adempiuta al domicilio di 2
PI in Cantù, con competenza del Tribunale di Como.
Eccepisce BM24 l'illiquidità del credito, poiché fondato esclusivamente su fatture, sufficienti al riconoscimento del credito in via monitoria ma non anche in giudizio a cognizione piena e contraddittorio instaurato quale il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo: si richiami, ex multis, Cass. n. 19944 del 12/07/2023 secondo cui “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”.
Le difese che, sostanzialmente, fornisce 2 PI a sostegno della liquidità del credito sono:-
a) l'avvenuto accertamento implicito compiuto da parte del Giudice in sede monitoria, con l'ingiunzione di pagamento;
b) la contestazione in sede di opposizione, da parte di BM24, dell'an della pretesa di controparte, e non anche del quantum, non essendo stato oggetto di specifica contestazione l'importo fatturato dall'appellata c) la determinabilità del credito, seppur non determinatezza, in base ad un semplice calcolo aritmetico;
III.III - Ebbene, dalla lettura del ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo emerge che il fondamento del credito per 2 PI poggia unicamente sulle fatture (unico documento allegato, assieme all'estratto autentico notarile); e nella comparsa di costituzione in opposizione, vengono allegati in aggiunta mail di corrispondenza tra la 2 PI e il proprio intermediario (tale HI AO, come dalla stessa opposta definito, vds pag.5 comparsa in opposizione).
Non risulta in atti, né in monitorio né nella relativa opposizione (tantomeno avrebbe potuto disvelarsi in appello) l'allegazione di un titolo a fondamento della somma domandata da 2 PI, né di accordo sottostante tra le parti comunque provato documentalmente o ragionevolmente desumibile per presunzioni;
la liquidità del credito vantato dall'appellata non risultava pertanto in sede di opposizione emergere da un titolo ma esclusivamente, apparentemente, da alcune fatture.
4 Eppure, deve rilevarsi come (vds Cass n. 30309 del 14/10/2022 , in precedenza, già Cass. 22401 del
29/11/2004) “la fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria di competenza per territorio ex art. 1182, comma 3 c.c., sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile (esclusivamente) dall'esistenza di una fattura”.
Deve quindi ritenersi pregnante, e conferente nel caso di specie, il principio di diritto offerto dalla Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 17989 del 13/09/2016) secondo cui “le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del
"forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4”.
Nel caso di specie, non risultava in atti al giudice dell'opposizione alcun criterio per ritenere liquido l'importo oggetto delle fatture, che pertanto avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e approfondita delibazione specie tenuto conto dell'eccezione svolta da BM24.
III.IV - Le difese di 2 PI risultano, inoltre, palesemente inconferenti laddove ricostruiscono la liquidità del credito (a) tautologicamente sulla base dell'accertamento compiuto dal giudice del monitorio –poiché, come già detto, diversa è la cognizione richiesta a lui e la valenza probatoria della sola fattura, di provenienza unilaterale-; (b) illogicamente sul presupposto della contestazione da parte di Vm24 del credito solo nell'an e non nel quantum, risultando evidente come l'esistenza del credito sia un prius logico rispetto alla sua quantificazione, e pertanto la contestazione del quantum è insita in quella dell'an; (c) non disvelando le ragioni per le quali il credito sarebbe comunque determinabile “in base ad un semplice calcolo aritmetico” (pag.5 comparsa in appello).
III.V - Per tutte le ragioni esposte non sussiste la competenza del foro di Como, e dunque del Giudice di Pace lariano, dovendo trovare applicazione nel caso di specie non il comma III dell'art. 1182 cc, bensì il quarto, a norma del quale “Negli altri casi” –e cioè in quelli diversi da quelli, tra gli altri, in cui l'obbligazione ha ad oggetto una somma di denaro, e dunque è liquida, “l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza”. Avendo l'appellante sede legale in Tricesimo, Udine, il foro competente,
è quello friuliano del Giudice di Pace di Udine.
IV. Sul merito, in via incidentale.
La pronuncia di competenza esime il giudicante dall'accertamento delle doglianze relative al merito dell'appello, che nondimeno appaiono prima facie fondate, quantomeno in relazione alle censure mosse alla sentenza, dal momento che (I) non risulta nella pronuncia impugnata essere stato correttamente declinato il principio dell' onere della prova (art. 2697 c.c.) in relazione all'eccezione di inadempimento svolta da BM 24, che avrebbe dovuto comportare la prova in capo a 2 PI dei fatti costitutivi della propria pretesa e, quindi,
l'esistenza del titolo fondante la stessa nonché l'adempimento della prestazione (id est fornitura delle mascherine), (II) palesemente non risultano qualificabili quali “corrispondenza intercorsa tra le parti” i docc. sub 3) e sub 4), concernenti comunicazioni intercorse tra soggetti (HI AO, HI MA, EO
AO, Avv. Carughi Davide) estranei a BM24.
V. Sugli effetti della riforma della sentenza: revoca d.i. e restituzione degli importi versati.
5 L'accoglimento della domanda pregiudiziale sulla competenza determina la riforma della sentenza appellata n.
730/2022 e, a monte, la revoca del decreto ingiuntivo n. 1574/2021.
Avendo parte appellante corrisposto in forza della sentenza –pur appellandola- parte dell'importo ingiunto, e precisamente € 2.814,00 –circostanza invero non provata, ma non contestata tempestivamente da 2 PI, anzi confermata nella dazione (vds memoria di replica)- tale importo deve essere restituito, quale effetto della revoca del d.i., comprensivo degli interessi legali ex art. 1282 cc dalla data del pagamento (non indicata) fino al saldo.
VI. Sulle spese di lite di entrambi i gradi.
Le spese del giudizio di secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendosi conto della domanda (senza richiesta fase di trattazione) ed in ogni caso del mancato svolgimento di attività istruttoria in grado di appello e della non particolare complessità delle questioni sottese al gravame, ciò che, insieme alla prossimità del valore di causa al margine minimo dello scaglione, rende congrua la liquidazione tra i minimi ed i medi. Viene pronunciata distrazione in favore dei difensori costituiti, Avv.ti Nolasco, RE e
Visentin, dichiaratisi antistatari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 cpc (in conclusionale).
La riforma della sentenza di primo grado determina la non dovutezza delle spese di lite in essa contemplate a carico di BM24, liquidate dal Giudice di prime cure in € 1.205,00 oltre oneri di legge, pertanto non più dovute o se corrisposte ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da BM24 Services s.r.l.s, con atto di citazione in appello nei confronti di 2 PI srl, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
in accoglimento del motivo pregiudiziale di appello:
Dichiara l'incompetenza del foro di Como, e dunque del Giudice di Pace di Como, essendo territorialmente competente ex art. 1182 co.IV c.c. e art. 20 c.p.c. il Giudice di Pace di Udine;
e per l'effetto:
in riforma della sentenza n. 730/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Como a definizione del giudizio
R.G. n. 270/2022:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 1574/2021 emesso dal Giudice di Pace di Como.
Condanna 2 PI S.r.l. alla restituzione a Bm24 Services s.r.l.s. dell'importo di € 2.814,00
(duemilaottocentoquattordici/00) –oltre interessi ex art. 1282 cc dalla data del pagamento fino al saldo- poiché inizialmente dovuto in forza di titolo (sentenza impugnata e riformata) caducato.
Condanna 2 PI srl alla rifusione, in favore di BM24 Services s.r.l –con distrazione in favore dei suoi legali Avv.ti Nolasco, RE e Visentin-, delle spese di lite relative al presente giudizio che liquida complessivamente in € 3.150,00 (tremilacentocinquanta/00) per compensi, oltre rimborso forf. Spese generali, CPA e IVA (ove dovuta) come per legge, oltre C.U. (€ 355.50) e marca (€ 27.00).
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Così deciso in Como, il 11 marzo 2025
Il Giudice dott. Giorgio Previte
6
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1830 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
BM24 SERVICES s.r.l.s., con sede legale in Tricesimo (UD), Piazza Giuseppe Mazzini n. 22, c.f. 02997610304, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva tra loro, dagli
Avv.ti Salvatore Nolasco (codice fiscale [...]; indirizzo PEC salvatore.nolasco@milano.pecavvocati.it; telefax n. 02.65.58.54.15) Andrea Visentin (codice fiscale:
[...]; indirizzo PEC andrea.visentin@milano.pecavvocati.it; telefax n. 02.65.58.54.15) e
IE RE (codice fiscale [...]; indirizzo PEC pierfrancesca.belcredi@cert.ordineavvocatimilano.it; telefax n. 02.65.58.54.15) del Foro di Milano, Via Principe
Amedeo n. 3 con elezione di domicilio digitale agli indirizzi pec succitati;
-appellante-
E
2 PIERRE s.r.l. (C.F. e p.iva. 05838750965), con sede in 22063 Cantù, via Ricasoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Carughi (C.F. [...]– p.e.c. davide.carughi@como.pecavvocati.it) con studio in Como, via Volta 70, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio (fax 031/49.72.422)
-appellata-
E
Oggetto: contrattuale (vendita di cose mobili) - appello avverso sentenza Giudice di Pace (in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 11 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, sulle seguenti conclusioni:
1 per parte appellante BM24 SERVICES s.r.l.s:
previa riforma integrale della sentenza resa inter partes in via preliminare
accertare la nullità e disporre la revoca immediata del decreto ingiuntivo n. 1574/2021 emesso dal Giudice di Pace di Como in violazione degli artt. 1182, 4° comma, cod. civ. e 20 cod. proc. civ., per essere competente il Giudice di Pace di Udine;
per l'effetto, ordinare a 2 PI S.r.l. la restituzione di quanto già versato da Bm24 Services s.r.l.s. pari ad Euro 2.814,00; nel merito
nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistente la competenza del Giudice di Pace di Como a conoscere il merito della presente controversia, annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 1574/2021, per le ragioni esposte in narrativa;
per l'effetto, ordinare a 2 PI S.r.l. la restituzione di quanto già versato da Bm24 Services s.r.l.s. pari ad Euro 2.814,00; in ogni caso
con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo grado e di quelle del presente giudizio.”
per parte appellata 2 PIERRE S.r.l.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Como, respinta ogni contraria eccezione, istanza e domanda, così decidere: Nel merito: rigettare l'appello formulato da Bm24 Services s.r.l.s. e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 730/2022 resa dal Giudice di Pace di Como nell'ambito del procedimento n. 270/2022 R.G. depositata in cancelleria in data 7.11.2022 per i motivi esposti nel presente atto.
In ogni caso: con condanna di parte attrice opponente alle spese di lite del grado, oltre al 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Sullo svolgimento del giudizio e sulla corretta instaurazione del contraddittorio.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 18.5.2023, Bm24 Services s.r.l.s evocava in giudizio 2 PI S.r.l, per ottenere la riforma della sentenza n. 730/2022 depositata il 7.11.2022, con cui il Giudice di Pace di Como, ad esito del giudizio R.G. n. 270/2022 di opposizione al decreto ingiuntivo n.
1574/2021 (proc. R:G. 2394/2021), confermava lo stesso rigettando l'opposizione.
Quest'ultima fondava:
(I) da una parte sulla dedotta incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Como in favore di quello di
Udine -profillo riproposto in appello per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 cpc-, dovendo la pretesa prestazione pecuniaria essere eseguita al domicilio del debitore (e dunque nel caso di specie Tricesimo, provincia di Udine) e non a quella del creditore (Cantù (CO)), in applicazione della regola di cui all'art. 1182, 4° comma, cod. civ., non sussistendo la fattispecie prevista al comma terzo, obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, che invece determinerebbe la competenza del forum destinatae solutionis (id est domicilio del creditore), ma la cui prova della liquidità sarebbe onere incombente in capo a 2 PI e non soddisfatto.
2 (II) dall'altra, nel merito, sull'assenza di prova dell'esistenza di un accordo tra le parti di fornitura di mascherina ed in ogni caso sulla carenza di prova in ordine all'effettiva ed esatta esecuzione della fornitura
Ad esse in appello BM24 aggiungeva (III) la presunta errata valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal
Giudice di prime cure laddove (III.1) avrebbe erroneamente inquadrato due documenti versati in atti dall'in quella sede opposta 2 PI (sub 3) e sub 4)) quale corrispondenza intercorsa tra le parti e non invece verso terzi, e (III.2) ove avrebbe assunto l'escussione di un teste (AO HI) non citato e dunque decaduto.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo n.1574/2021, in via pregiudiziale per difetto di competenza territoriale del Giudice della sentenza impugnata, e comunque per le ragioni di merito supra addotte, in ogni caso con la restituzione dell'importo nelle more già versato di € 2.814,00 in esecuzione, parziale e rateale, di quanto determinato in decreto ingiuntivo “al solo fine di evitare i costi di un eventuale esecuzione e senza il riconoscimento di alcun diritto in capo a 2 PI” (pag.13 citazione).
Tempestivamente si costituiva in data 8.9.2023 2 PI, chiedendo rigettarsi l'appello con conferma della sentenza e dunque del decreto ingiuntivo, quale titolo valido ed efficace dell'appellata, opponibile a BM24.
Insisteva in ordine alla liquidità del credito, e dunque in favore della competenza del forum destinatae solutionis, Cantù, anche in ragione dell'assenza di profili di contestazione nel quantum; e in relazione all'infondatezza dell'eccezione altrui di inadempimento, non provato e financo non dedotto. Riconosceva il carattere di terzietà delle parti che si sono scambiate la corrispondenza di cui ai docc.3 e 4 e confutava l'asserita decadenza dalla citazione del teste HI AO.
In sede di prima udienza, cartolare, del 5 ottobre 2023 il sottoscritto G.I. verificata l'assenza di attività istruttoria da esperire e l'avvenuta richiesta da entrambe le parti di fissazione udienza di precisazione delle conclusioni, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la rimessione della causa in decisione al 11 novembre 2024, con termini antergati per depositare foglio di pc, conclusionali e repliche, rispettivamente entro sessanta, trenta e quindici giorni prima dell'udienza. Le parti provvedevano, tempestivamente, nel rispetto dei termini assegnati, depositando anche le note di trattazione scritta sostitutive di udienza.
Tempestivo risulta l'appello e ritualmente instaurato il contraddittorio, con la costituzione di parte appellata.
II. Sulla sentenza impugnata.
Giova trattare partitamente il profilo pregiudiziale relativo alla competenza e, ove positivamente superato, quello attinente al merito.
Per la delibazione di entrambi gli aspetti, nondimeno, occorre principiare dal richiamo alle motivazioni della sentenza, particolarmente succinte (diciotto righe) che omettono il profilo della competenza, e risolvono quello del merito fondando la legittimità della pretesa azionata in via monitoria sull'esame “della corrispondenza intercorsa tra le parti (docc.3 e 4)” (pag.4) e sulla mancata prova, da parte dell'opponente, “dei fatti a fondamento delle eccezioni di inadempimento o esatta esecuzione della prestazione” (pag.3), deducendo che le merci ricevute in realtà fossero “pochi articoli ricevuti come campioni”.
Risulta evidente come la sentenza sia viziata poiché anzitutto del tutto carente relativamente alla questione di competenza e in ogni caso non adeguatamente esauriente nel vaglio sul merito.
III. Sulla questione pregiudiziale della competenza.
3 III.I - L'eccezione di incompetenza ex art. 1182 co.IV c.c. e 20 c.p.c. era già stata svolta in sede di opposizione, e non delibata nell'impugnata sentenza, rispetto cui non può dirsi sufficiente la clausola “ogni altra richiesta od eccezione disattesa”, mera formula di stile, peraltro posta a termine della motivazione, laddove invece la questione pregiudiziale deve essere trattata inizialmente precludendo, ove fondata, la trattazione del merito.
Non risulta sufficiente, invero, in difetto di esplicito richiamo -senza pertanto alcun valore di “di decisione affermativa sulla competenza” (Cass.civ, 30.10.2013, n. 24509)- la delibazione compiuta dal Giudice di Pace in sede di prima udienza, dal seguente tenore: “rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente poiché applicabili, al caso in esame, la disciplina di cui all'art. 20 cpc”.
III.II - Ravvisata pertanto la carenza motivazionale in sentenza, sulla base della non autosufficienza della motivazione in ordinanza in difetto di richiamo, va ricostruito il profilo.
L'art. 20 cpc, richiamato dal Giudice di prime cure, dispone che “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”. E, in ordine al forum destinatae solutionis, l'art. 1182 c.c. prevede, al terzo comma, che “l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”: pertanto, ove trovasse applicazione al caso di specie il combinato disposto delle due norme citate,
l'obbligazione di pagamento del corrispettivo della merce avrebbe dovuto essere adempiuta al domicilio di 2
PI in Cantù, con competenza del Tribunale di Como.
Eccepisce BM24 l'illiquidità del credito, poiché fondato esclusivamente su fatture, sufficienti al riconoscimento del credito in via monitoria ma non anche in giudizio a cognizione piena e contraddittorio instaurato quale il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo: si richiami, ex multis, Cass. n. 19944 del 12/07/2023 secondo cui “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”.
Le difese che, sostanzialmente, fornisce 2 PI a sostegno della liquidità del credito sono:-
a) l'avvenuto accertamento implicito compiuto da parte del Giudice in sede monitoria, con l'ingiunzione di pagamento;
b) la contestazione in sede di opposizione, da parte di BM24, dell'an della pretesa di controparte, e non anche del quantum, non essendo stato oggetto di specifica contestazione l'importo fatturato dall'appellata c) la determinabilità del credito, seppur non determinatezza, in base ad un semplice calcolo aritmetico;
III.III - Ebbene, dalla lettura del ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo emerge che il fondamento del credito per 2 PI poggia unicamente sulle fatture (unico documento allegato, assieme all'estratto autentico notarile); e nella comparsa di costituzione in opposizione, vengono allegati in aggiunta mail di corrispondenza tra la 2 PI e il proprio intermediario (tale HI AO, come dalla stessa opposta definito, vds pag.5 comparsa in opposizione).
Non risulta in atti, né in monitorio né nella relativa opposizione (tantomeno avrebbe potuto disvelarsi in appello) l'allegazione di un titolo a fondamento della somma domandata da 2 PI, né di accordo sottostante tra le parti comunque provato documentalmente o ragionevolmente desumibile per presunzioni;
la liquidità del credito vantato dall'appellata non risultava pertanto in sede di opposizione emergere da un titolo ma esclusivamente, apparentemente, da alcune fatture.
4 Eppure, deve rilevarsi come (vds Cass n. 30309 del 14/10/2022 , in precedenza, già Cass. 22401 del
29/11/2004) “la fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria di competenza per territorio ex art. 1182, comma 3 c.c., sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile (esclusivamente) dall'esistenza di una fattura”.
Deve quindi ritenersi pregnante, e conferente nel caso di specie, il principio di diritto offerto dalla Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 17989 del 13/09/2016) secondo cui “le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del
"forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4”.
Nel caso di specie, non risultava in atti al giudice dell'opposizione alcun criterio per ritenere liquido l'importo oggetto delle fatture, che pertanto avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e approfondita delibazione specie tenuto conto dell'eccezione svolta da BM24.
III.IV - Le difese di 2 PI risultano, inoltre, palesemente inconferenti laddove ricostruiscono la liquidità del credito (a) tautologicamente sulla base dell'accertamento compiuto dal giudice del monitorio –poiché, come già detto, diversa è la cognizione richiesta a lui e la valenza probatoria della sola fattura, di provenienza unilaterale-; (b) illogicamente sul presupposto della contestazione da parte di Vm24 del credito solo nell'an e non nel quantum, risultando evidente come l'esistenza del credito sia un prius logico rispetto alla sua quantificazione, e pertanto la contestazione del quantum è insita in quella dell'an; (c) non disvelando le ragioni per le quali il credito sarebbe comunque determinabile “in base ad un semplice calcolo aritmetico” (pag.5 comparsa in appello).
III.V - Per tutte le ragioni esposte non sussiste la competenza del foro di Como, e dunque del Giudice di Pace lariano, dovendo trovare applicazione nel caso di specie non il comma III dell'art. 1182 cc, bensì il quarto, a norma del quale “Negli altri casi” –e cioè in quelli diversi da quelli, tra gli altri, in cui l'obbligazione ha ad oggetto una somma di denaro, e dunque è liquida, “l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza”. Avendo l'appellante sede legale in Tricesimo, Udine, il foro competente,
è quello friuliano del Giudice di Pace di Udine.
IV. Sul merito, in via incidentale.
La pronuncia di competenza esime il giudicante dall'accertamento delle doglianze relative al merito dell'appello, che nondimeno appaiono prima facie fondate, quantomeno in relazione alle censure mosse alla sentenza, dal momento che (I) non risulta nella pronuncia impugnata essere stato correttamente declinato il principio dell' onere della prova (art. 2697 c.c.) in relazione all'eccezione di inadempimento svolta da BM 24, che avrebbe dovuto comportare la prova in capo a 2 PI dei fatti costitutivi della propria pretesa e, quindi,
l'esistenza del titolo fondante la stessa nonché l'adempimento della prestazione (id est fornitura delle mascherine), (II) palesemente non risultano qualificabili quali “corrispondenza intercorsa tra le parti” i docc. sub 3) e sub 4), concernenti comunicazioni intercorse tra soggetti (HI AO, HI MA, EO
AO, Avv. Carughi Davide) estranei a BM24.
V. Sugli effetti della riforma della sentenza: revoca d.i. e restituzione degli importi versati.
5 L'accoglimento della domanda pregiudiziale sulla competenza determina la riforma della sentenza appellata n.
730/2022 e, a monte, la revoca del decreto ingiuntivo n. 1574/2021.
Avendo parte appellante corrisposto in forza della sentenza –pur appellandola- parte dell'importo ingiunto, e precisamente € 2.814,00 –circostanza invero non provata, ma non contestata tempestivamente da 2 PI, anzi confermata nella dazione (vds memoria di replica)- tale importo deve essere restituito, quale effetto della revoca del d.i., comprensivo degli interessi legali ex art. 1282 cc dalla data del pagamento (non indicata) fino al saldo.
VI. Sulle spese di lite di entrambi i gradi.
Le spese del giudizio di secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendosi conto della domanda (senza richiesta fase di trattazione) ed in ogni caso del mancato svolgimento di attività istruttoria in grado di appello e della non particolare complessità delle questioni sottese al gravame, ciò che, insieme alla prossimità del valore di causa al margine minimo dello scaglione, rende congrua la liquidazione tra i minimi ed i medi. Viene pronunciata distrazione in favore dei difensori costituiti, Avv.ti Nolasco, RE e
Visentin, dichiaratisi antistatari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 cpc (in conclusionale).
La riforma della sentenza di primo grado determina la non dovutezza delle spese di lite in essa contemplate a carico di BM24, liquidate dal Giudice di prime cure in € 1.205,00 oltre oneri di legge, pertanto non più dovute o se corrisposte ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da BM24 Services s.r.l.s, con atto di citazione in appello nei confronti di 2 PI srl, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
in accoglimento del motivo pregiudiziale di appello:
Dichiara l'incompetenza del foro di Como, e dunque del Giudice di Pace di Como, essendo territorialmente competente ex art. 1182 co.IV c.c. e art. 20 c.p.c. il Giudice di Pace di Udine;
e per l'effetto:
in riforma della sentenza n. 730/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Como a definizione del giudizio
R.G. n. 270/2022:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 1574/2021 emesso dal Giudice di Pace di Como.
Condanna 2 PI S.r.l. alla restituzione a Bm24 Services s.r.l.s. dell'importo di € 2.814,00
(duemilaottocentoquattordici/00) –oltre interessi ex art. 1282 cc dalla data del pagamento fino al saldo- poiché inizialmente dovuto in forza di titolo (sentenza impugnata e riformata) caducato.
Condanna 2 PI srl alla rifusione, in favore di BM24 Services s.r.l –con distrazione in favore dei suoi legali Avv.ti Nolasco, RE e Visentin-, delle spese di lite relative al presente giudizio che liquida complessivamente in € 3.150,00 (tremilacentocinquanta/00) per compensi, oltre rimborso forf. Spese generali, CPA e IVA (ove dovuta) come per legge, oltre C.U. (€ 355.50) e marca (€ 27.00).
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Così deciso in Como, il 11 marzo 2025
Il Giudice dott. Giorgio Previte
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