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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 31/07/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 837/2025
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: D.ssa Isabella Mariani Presidente D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Dott. Vincenzo Savoia Consigliere Relatore
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. r.g. 837/2025, promossa da nata il [...] a [...] e residente a [...]Parte_1
APPELLANTE
nato il [...] a [...] e ivi residente Controparte_1
APPELLATO
con l'intervento del PG. La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18/07/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI: per parte appellante: □ in via pregiudiziale e cautelare , sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
□ in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 147/2025 del 28/02/2025 resa dal Tribunale di
Arezzo, in composizione collegiale, a definizione del procedimento n. 1443/2024 R.G., non notificata, e dunque • in accoglimento del primo motivo di gravame, modificare il capo della sentenza impugnato relativo ai tempi di cura del primogenito presso il padre durante
ER il periodo estivo prevedendo una rimodulazione del dies a quo, e dunque come segue: «- per le vacanze estive trascorrerà una settimana con il padre a partire dall'estate 2026,
ER da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio» • in accoglimento del secondo motivo di gravame, modificare il capo della sentenza impugnato relativo ai tempi di cura del primogenito durante le vacanze invernali, come segue: «in modalità alternata fra i
ER genitori, trascorrerà, quanto alle vacanze natalizie: la Vigilia di Natale (24 dicembre)
ER e sino al pomeriggio del giorno di Natale (25 dicembre) pranzo compreso con l'uno, e, la restante parte del giorno di Natale, con cena e pernotto ed il successivo giorno di Santo
FA (26 dicembre) con l'altro genitore;
il fine anno (31 dicembre) e sino alla mattina del giorno successivo (01 gennaio) con un genitore e la restante parte del Primo dell'Anno, sino al giorno dopo, con l'altro genitore. Il giorno dell'Epifania con l'uno o con l'altro, in modalità alternata in anno in anno.» • in accoglimento del terzo motivo di gravame modificare il capo della sentenza impugnato relativo ai tempi di cura del primogenito durante le vacanze ER pasquali, come segue: «quanto alle festività pasquali, trascorrerà, sempre in maniera ER alternata, la Vigilia di Pasqua e sino al pomeriggio del giorno di Pasqua pranzo compreso con
l'uno, e, la restante parte del giorno di Pasqua, con cena e pernotto ed il successivo giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.» Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio. per parte appellata: all'Ill.ma Corte adita di Voler definire il procedimento d'appello nella sua interezza, riformando la Sentenza di primo grado, per così come richiesto dalla Sig.ra Pt_1
. In ogni caso, per le motivazioni sopra esposte, con Sua condanna alla refusione dei
[...] compensi e delle spese di lite dei presenti procedimenti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con sentenza n. 147/2025 il Tribunale di Arezzo - a definizione del procedimento introdotto da in punto di regolamentazione delle condizioni di Controparte_1 affidamento e di mantenimento del figlio minore nato ad [...] il Persona_2
03.03.2023, dalla relazione more uxorio intrattenuta con – così decideva: Parte_1
“dispone l'affidamento condiviso del figlio minore , nato ad [...] il Persona_2
03.03.2023, ad entrambi i genitori, e , con collocamento Parte_1 Controparte_1 prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre sita in Cortona (AR), , Persona_3
n. 19;
- dispone che il padre possa stare con il figlio minore , con spostamenti a Persona_2 carico del padre, secondo le seguenti modalità:
- SETTIMANA A) il lunedì dalle 17:30 alle 21:00 con cena (con possibilità per il padre, qualora sia d'accordo, di cenare presso la casa materna con i due bambini, sia che ); il ER Per_4 mercoledì dalle 17:30 entro le 21:00 con cena e bagnetto dal padre, il venerdì dalle 17:30 alle 19:30;
- SETTIMANA B) il lunedì dalle 17:30 alle 21:00 con cena (con possibilità per il padre, qualora sia d'accordo, di cenare presso la casa materna con i due bambini, sia che ); il ER Per_4 mercoledì dalle 17:30 alle 19:30; dal sabato dalle 12:00 (dal pranzo) alla domenica alle
13:30 dopo il pranzo, con pernotto presso il padre;
- il padre potrà altresì tenere con sé per un pernottamento nel fine settimana a fine ER settimana alternati con la madre;
- in modalità alternata fra i genitori, trascorrerà, quanto alle vacanze natalizie: la ER
Vigilia di Natale, il 24 dicembre, con l'uno, e, il giorno di Natale e Santo FA (25/26 dicembre) con l'altro genitore;
il fine anno ed il Capodanno, 31/12 e 01/01 con un genitore,
e l'epifania, il 06/01, con l'altro;
- quanto alle festività pasquali, trascorrerà, sempre in maniera alternata, il sabato e ER la domenica di Pasqua con l'uno e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore ed ugualmente per il suo compleanno;
- per le vacanze estive trascorrerà una settimana con il padre a partire dalla prossima ER estate 2025, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio 2025;
[…]”.
Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, il Tribunale di primo grado riteneva, considerato quanto riferito dalle parti all' udienza del 19.02.2025, di poter confermare l'assetto definito su accordo dei genitori all'esito della prima udienza di comparizione, sia in punto di affidamento, collocamento e visita del figlio presso il padre che sulle ER questioni economiche. Altresì, il primo giudicante osservava di poter accogliere le modifiche, che le parti già stavano attuando in via provvisoria, richieste dal ricorrente ovvero di un ampliamento dell'orario di permanenza serale di presso la casa ER paterna, dalle ore 21.00 alle ore 22.00, e di disporre un pernotto presso il padre a fine settimana alternati. Infatti, il Giudice di prime cure osservava quanto segue: “L'età di
appare adeguata a consentire un tale ampliamento, e anche che il padre possa gestire ER in autonomia alcune notti con il figlio, non essendo emersi motivi obiettivi per ritenere che il padre non sia in grado di potersi occupare del figlio per il tempo richiesto o che necessariamente debba ritenersi che l'accudimento offerto da un genitore sia qualitativamente migliore di quello offerto dall'altro. Ciascun genitore si farà carico delle esigenze materiali del figlio mentre è con lui (pasti, igiene, riposini, attività), avendo cura di attenersi, per quanto oggettivamente possibile, alla sua routine giornaliera” anche in considerazione del fatto che la relazione genitoriale del minore con entrambe le figure, materna e paterna, risultava ancora in gran parte da costruire anche alla luce dell'articolato assetto del nucleo familiare a seguito della nascita del secondogenito Per_4
Pertanto, vista la necessità di garantire ad entrambe le parti di poter svolgere appieno la propria funzione genitoriale, anche in modo coordinato, il Tribunale di Arezzo decideva come da dispositivo.
II. Avverso il provvedimento de quo, propone appello, ex art 473 bis 30 c.p.c., Parte_1
e contestuale istanza sospensiva ai sensi dell'art. 283 c.p.c.: Quanto al fumus boni iuris la ne rilevava la fondatezza per le ragioni individuate Pt_1 nei motivi di appello, quali:
-Sui tempi di cura durante le vacanze estive, con particolare riferimento alla continuatività dei pernottamenti presso il padre: violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter C.C., in quanto disposizione pregiudizievole per il minore: con il primo motivo di appello, la rileva che il primo giudicante, nel disporre le Pt_1 condizioni di affido, ha errato poiché non ha posto alla base del proprio convincimento quell'adeguata contestualizzazione che invece avrebbe consentito – se correttamente verificata, valutata e dunque applicata – di delineare tempi di cura più confacenti all'interesse di , attesa anche la sua tenera età e le abitudini del medesimo. ER
Sul punto l'istante richiama giurisprudenza di legittimità per la quale è preferibile escludere il pernotto presso il padre al di sotto del terzo anno di età del minore e di modularne gradualmente l'introduzione nel regime di visita nonché necessario che le visite ed i pernotti dal non convivente devono essere compatibili con le necessità di affetto, cura ed attenzione della prole (Cass. n. 19069/2024); ciò al fine di evitare che il minore possa subire modifiche troppo invasive nella sua routine quotidiana, specialmente per quanto riguarda il pernottamento, ritenendo la presenza costante della madre come un qualcosa di prioritario e da salvaguardare, pur coinvolgendo massimamente il padre nei tempi di cura del minore (Corte di Cassazione, sentenza n. 5681/2019).
La rileva che la decisione, assunta dal primo giudicante in punto di pernotti, non Pt_1 risulta conciliabile e confacente con l'età di nonché con la particolarità del contesto ER familiare di riferimento, per due ordini di ragione:
i)l'età del bambino imporrebbe una maggiore gradualità nell'introduzione dei pernotti in maniera reiterata e continuativa: la rileva che il figlio al momento non gode di una Pt_1 routine serale/notturna “ben consolidata e le notti sono sovente caratterizzate da risvegli con affaticamento nella fase di riaddormentamento, non avendo ancora fisiologicamente appreso e fatto proprio un sistema di sonno – veglia regolarizzato e strutturato”; che sebbene, il minore non mostri resistenza al pernotto a casa del padre, tale organizzazione provoca disorientamento nello stesso tanto che al rientro presso la casa materna mostra agitazione nei risvegli notturni e difficoltà a riappropriarsi delle proprie consuetudini alimentari;
ii)la nascita del secondogenito tale evento ha comportato turbamento delle Per_4 dinamiche e degli equilibri familiari. Insiste parte appellata con rilevare che un distacco e un allontanamento in modo troppo invasivo e prolungato in questo momento Paride dalla madre potrebbe essere vissuto dal bambino come uno sradicamento dal suo habitat di riferimento, apparendo di contro necessario che al minore vengano date rassicurazioni e offerti tempi e spazi di accudimento e strumenti per potersi esprimere e comunicare, trasmettendo calore e preferendo il mantenimento delle abitudini già note e riconosciute come proprie.
In altri termini, la chiede sul punto una diversa rimodulazione dei tempi di cura Pt_1 presso il padre durante l'estate, differendo il dies a quo all'anno 2026.
-Sui tempi di cura durante le vacanze invernali: violazione e falsa applicazione dell'art.
337-ter C.C., in quanto disposizione pregiudizievole per il minore.
Sul punto, la lamenta violazione del principio di bigenitorialità poiché Pt_1 un'alternanza come quella indicata in sentenza non consente una piena condivisione delle giornate festive con ciascun genitore.
Pertanto, vista anche l'esigua distanza tra le due case familiari (di appena 5,6 km), prospetta l'istante/appellante una soluzione da intendersi nei seguenti termini: ER possa trascorrere la giornata della vigilia e parte di quella di Natale, pranzo compreso, con un genitore e la restante parte del giorno di Natale, cena e pernotto compreso, ed il successivo giorno di Santo FA con l'altro genitore. Analogamente per quanto concerne i giorni del
31/12 e 01/01, dividendo le due giornate in parti tendenzialmente omogenee, così come per la giornata dell'Epifania.
-Sui tempi di cura durante le vacanze pasquali: violazione e falsa applicazione dell'art. 337- ter C.C., in quanto disposizione pregiudizievole per il minore.
Anche per tale capo della sentenza, la reitera le argomentazioni addotte per il Pt_1 precedente motivo: rispetto a tale periodo, l'istante rileva dunque che possa essere più confacente agli interessi della prole stabilire una maggior frammentazione dei giorni di festa, disponendo che il minore possa trascorrere la giornata della vigilia e parte di quella di Pasqua, pranzo compreso, con un genitore e la restante parte del giorno di Pasqua, cena e pernotto compreso, ed il successivo giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
Quanto al periculum in mora per la è da rinvenirsi nel pregiudizio concreto, grave e Pt_1 irreparabile che subirebbe dall'esecuzione della sentenza. ER
III. Con decreto ex art. 473bis.31 della Presidente del 7.5.25 veniva nominato il relatore e fissata udienza di comparizione e trattazione per il 17.10.25 dando termini per la notificazione del ricorso alla controparte;
con successivo decreto presidenziale del 15.5.25 veniva fissata udienza per la discussione dell'istanza di sospensiva avanzata, con termine al 20.5.25 per la notifica e termine al 20.6.25 per la costituzione di controparte.
IV. con comparsa di costituzione e risposta sia nel procedimento di merito che in quello cautelare riteneva di poter accogliere le modifiche richieste dalla Controparte_1 Pt_1 poiché non considerate dallo stesso come lesive dei suoi diritti/doveri di padre.
V.All'udienza del 18.7.25 parte appellata ribadiva la remissività rispetto alle richieste avanzate da parte appellante. Entrambe le parti concludevano nel merito chiedendo di decidere l'appello e così implicitamente rinunciando ai termini per la trattazione della controversia principale;
la Corte anticipava dunque la trattazione nel merito già fissata per l'udienza del 17.10.25 e riservava la decisione sia sull'istanza cautelare che sul merito.
VI.La decisione nel merito assorbe la richiesta di sospensiva avanzata da parte appellante, di talchè il procedimento 837-1/25 va formalmente riunito al presente.
La modifiche richieste da parte appellante, e su cui vi è adesione di parte appellata, si sostanziano nella richiesta di: modificare il capo della sentenza impugnato relativo ai tempi di cura del primogenito
ER presso il padre durante il periodo estivo prevedendo una rimodulazione del dies a quo come segue: «- per le vacanze estive trascorrerà una settimana con il padre a partire
ER dall'estate 2026, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio» modificare il capo della sentenza impugnato relativo ai tempi di cura del primogenito
ER durante le vacanze invernali, come segue: «in modalità alternata fra i genitori,
ER trascorrerà, quanto alle vacanze natalizie: la Vigilia di Natale (24 dicembre) e sino al pomeriggio del giorno di Natale (25 dicembre) pranzo compreso con l'uno, e, la restante parte del giorno di Natale, con cena e pernotto ed il successivo giorno di Santo FA (26 dicembre) con l'altro genitore;
il fine anno (31 dicembre) e sino alla mattina del giorno successivo (01 gennaio) con un genitore e la restante parte del Primo dell'Anno, sino al giorno dopo, con l'altro genitore. Il giorno dell'Epifania con l'uno o con l'altro, in modalità alternata in anno in anno.» modificare il capo della sentenza impugnato relativo ai tempi di cura del primogenito
ER durante le vacanze pasquali, come segue: «quanto alle festività pasquali,
ER trascorrerà, sempre in maniera alternata, la Vigilia di Pasqua e sino al pomeriggio del giorno di Pasqua pranzo compreso con l'uno, e, la restante parte del giorno di Pasqua, con cena e pernotto ed il successivo giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
La parte appellata ha aderito espressamente a tutte le modifiche richieste.
Va precisato che si tratta in ogni caso di modifiche che incidono su diritti indisponibili e che necessitano di apposita pronuncia giudiziale per acquisire efficacia.
Tanto premesso le modifiche invocate risultano oggettivamente di minima incidenza rispetto all'assetto complessivo dei tempi di frequentazione già delineato dal provvedimento impugnato e appaiono in linea con l'interesse del minore, in quanto volte a rendere graduale l'ampliamento dei termini di permanenza con il padre, nonché a delineare in maniera più chiara e prevedibile l'organizzazione delle festività e delle vacanze, evitando l'insorgere di inutili conflittualità tra le parti.
Ne consegue che può darsi ingresso alle variazioni richieste, modificando la sentenza di primo grado in conformità alle stesse.
Le parti hanno reciprocamente chiesto la vittoria delle spese, ma, considerata la natura della controversia e la sostanziale unitarietà delle conclusioni rassegnate, nonché la necessarietà della pronuncia giudiziale per l'opponibilità alle parti, si ritiene equo disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti come già avvenuto nel giudizio di primo grado.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)in accoglimento dell'appello di a cui ha aderito a parziale Parte_1 Controparte_1 modifica della sentenza di primo grado, dispone che
-per le vacanze estive trascorrerà una settimana con il padre a partire dall'estate ER
2026, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio;
-in modalità alternata fra i genitori, trascorrerà, quanto alle vacanze natalizie: la ER
Vigilia di Natale (24 dicembre) e sino al pomeriggio del giorno di Natale (25 dicembre) pranzo compreso con l'uno, e, la restante parte del giorno di Natale, con cena e pernotto ed il successivo giorno di Santo FA (26 dicembre) con l'altro genitore;
il fine anno (31 dicembre) e sino alla mattina del giorno successivo (01 gennaio) con un genitore e la restante parte del Primo dell'Anno, sino al giorno dopo, con l'altro genitore. Il giorno dell'Epifania con l'uno o con l'altro, in modalità alternata in anno in anno.;
-quanto alle festività pasquali, trascorrerà, sempre in maniera alternata, la Vigilia ER di Pasqua e sino al pomeriggio del giorno di Pasqua pranzo compreso con l'uno, e, la restante parte del giorno di Pasqua, con cena e pernotto ed il successivo giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
fermo il resto;
2)compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Firenze 21.7.25
Il cons. relatore
Vincenzo Savoia
La presidente
Isabella Mariani
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: D.ssa Isabella Mariani Presidente D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Dott. Vincenzo Savoia Consigliere Relatore
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. r.g. 837/2025, promossa da nata il [...] a [...] e residente a [...]Parte_1
APPELLANTE
nato il [...] a [...] e ivi residente Controparte_1
APPELLATO
con l'intervento del PG. La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18/07/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI: per parte appellante: □ in via pregiudiziale e cautelare , sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
□ in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 147/2025 del 28/02/2025 resa dal Tribunale di
Arezzo, in composizione collegiale, a definizione del procedimento n. 1443/2024 R.G., non notificata, e dunque • in accoglimento del primo motivo di gravame, modificare il capo della sentenza impugnato relativo ai tempi di cura del primogenito presso il padre durante
ER il periodo estivo prevedendo una rimodulazione del dies a quo, e dunque come segue: «- per le vacanze estive trascorrerà una settimana con il padre a partire dall'estate 2026,
ER da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio» • in accoglimento del secondo motivo di gravame, modificare il capo della sentenza impugnato relativo ai tempi di cura del primogenito durante le vacanze invernali, come segue: «in modalità alternata fra i
ER genitori, trascorrerà, quanto alle vacanze natalizie: la Vigilia di Natale (24 dicembre)
ER e sino al pomeriggio del giorno di Natale (25 dicembre) pranzo compreso con l'uno, e, la restante parte del giorno di Natale, con cena e pernotto ed il successivo giorno di Santo
FA (26 dicembre) con l'altro genitore;
il fine anno (31 dicembre) e sino alla mattina del giorno successivo (01 gennaio) con un genitore e la restante parte del Primo dell'Anno, sino al giorno dopo, con l'altro genitore. Il giorno dell'Epifania con l'uno o con l'altro, in modalità alternata in anno in anno.» • in accoglimento del terzo motivo di gravame modificare il capo della sentenza impugnato relativo ai tempi di cura del primogenito durante le vacanze ER pasquali, come segue: «quanto alle festività pasquali, trascorrerà, sempre in maniera ER alternata, la Vigilia di Pasqua e sino al pomeriggio del giorno di Pasqua pranzo compreso con
l'uno, e, la restante parte del giorno di Pasqua, con cena e pernotto ed il successivo giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.» Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio. per parte appellata: all'Ill.ma Corte adita di Voler definire il procedimento d'appello nella sua interezza, riformando la Sentenza di primo grado, per così come richiesto dalla Sig.ra Pt_1
. In ogni caso, per le motivazioni sopra esposte, con Sua condanna alla refusione dei
[...] compensi e delle spese di lite dei presenti procedimenti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con sentenza n. 147/2025 il Tribunale di Arezzo - a definizione del procedimento introdotto da in punto di regolamentazione delle condizioni di Controparte_1 affidamento e di mantenimento del figlio minore nato ad [...] il Persona_2
03.03.2023, dalla relazione more uxorio intrattenuta con – così decideva: Parte_1
“dispone l'affidamento condiviso del figlio minore , nato ad [...] il Persona_2
03.03.2023, ad entrambi i genitori, e , con collocamento Parte_1 Controparte_1 prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre sita in Cortona (AR), , Persona_3
n. 19;
- dispone che il padre possa stare con il figlio minore , con spostamenti a Persona_2 carico del padre, secondo le seguenti modalità:
- SETTIMANA A) il lunedì dalle 17:30 alle 21:00 con cena (con possibilità per il padre, qualora sia d'accordo, di cenare presso la casa materna con i due bambini, sia che ); il ER Per_4 mercoledì dalle 17:30 entro le 21:00 con cena e bagnetto dal padre, il venerdì dalle 17:30 alle 19:30;
- SETTIMANA B) il lunedì dalle 17:30 alle 21:00 con cena (con possibilità per il padre, qualora sia d'accordo, di cenare presso la casa materna con i due bambini, sia che ); il ER Per_4 mercoledì dalle 17:30 alle 19:30; dal sabato dalle 12:00 (dal pranzo) alla domenica alle
13:30 dopo il pranzo, con pernotto presso il padre;
- il padre potrà altresì tenere con sé per un pernottamento nel fine settimana a fine ER settimana alternati con la madre;
- in modalità alternata fra i genitori, trascorrerà, quanto alle vacanze natalizie: la ER
Vigilia di Natale, il 24 dicembre, con l'uno, e, il giorno di Natale e Santo FA (25/26 dicembre) con l'altro genitore;
il fine anno ed il Capodanno, 31/12 e 01/01 con un genitore,
e l'epifania, il 06/01, con l'altro;
- quanto alle festività pasquali, trascorrerà, sempre in maniera alternata, il sabato e ER la domenica di Pasqua con l'uno e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore ed ugualmente per il suo compleanno;
- per le vacanze estive trascorrerà una settimana con il padre a partire dalla prossima ER estate 2025, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio 2025;
[…]”.
Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, il Tribunale di primo grado riteneva, considerato quanto riferito dalle parti all' udienza del 19.02.2025, di poter confermare l'assetto definito su accordo dei genitori all'esito della prima udienza di comparizione, sia in punto di affidamento, collocamento e visita del figlio presso il padre che sulle ER questioni economiche. Altresì, il primo giudicante osservava di poter accogliere le modifiche, che le parti già stavano attuando in via provvisoria, richieste dal ricorrente ovvero di un ampliamento dell'orario di permanenza serale di presso la casa ER paterna, dalle ore 21.00 alle ore 22.00, e di disporre un pernotto presso il padre a fine settimana alternati. Infatti, il Giudice di prime cure osservava quanto segue: “L'età di
appare adeguata a consentire un tale ampliamento, e anche che il padre possa gestire ER in autonomia alcune notti con il figlio, non essendo emersi motivi obiettivi per ritenere che il padre non sia in grado di potersi occupare del figlio per il tempo richiesto o che necessariamente debba ritenersi che l'accudimento offerto da un genitore sia qualitativamente migliore di quello offerto dall'altro. Ciascun genitore si farà carico delle esigenze materiali del figlio mentre è con lui (pasti, igiene, riposini, attività), avendo cura di attenersi, per quanto oggettivamente possibile, alla sua routine giornaliera” anche in considerazione del fatto che la relazione genitoriale del minore con entrambe le figure, materna e paterna, risultava ancora in gran parte da costruire anche alla luce dell'articolato assetto del nucleo familiare a seguito della nascita del secondogenito Per_4
Pertanto, vista la necessità di garantire ad entrambe le parti di poter svolgere appieno la propria funzione genitoriale, anche in modo coordinato, il Tribunale di Arezzo decideva come da dispositivo.
II. Avverso il provvedimento de quo, propone appello, ex art 473 bis 30 c.p.c., Parte_1
e contestuale istanza sospensiva ai sensi dell'art. 283 c.p.c.: Quanto al fumus boni iuris la ne rilevava la fondatezza per le ragioni individuate Pt_1 nei motivi di appello, quali:
-Sui tempi di cura durante le vacanze estive, con particolare riferimento alla continuatività dei pernottamenti presso il padre: violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter C.C., in quanto disposizione pregiudizievole per il minore: con il primo motivo di appello, la rileva che il primo giudicante, nel disporre le Pt_1 condizioni di affido, ha errato poiché non ha posto alla base del proprio convincimento quell'adeguata contestualizzazione che invece avrebbe consentito – se correttamente verificata, valutata e dunque applicata – di delineare tempi di cura più confacenti all'interesse di , attesa anche la sua tenera età e le abitudini del medesimo. ER
Sul punto l'istante richiama giurisprudenza di legittimità per la quale è preferibile escludere il pernotto presso il padre al di sotto del terzo anno di età del minore e di modularne gradualmente l'introduzione nel regime di visita nonché necessario che le visite ed i pernotti dal non convivente devono essere compatibili con le necessità di affetto, cura ed attenzione della prole (Cass. n. 19069/2024); ciò al fine di evitare che il minore possa subire modifiche troppo invasive nella sua routine quotidiana, specialmente per quanto riguarda il pernottamento, ritenendo la presenza costante della madre come un qualcosa di prioritario e da salvaguardare, pur coinvolgendo massimamente il padre nei tempi di cura del minore (Corte di Cassazione, sentenza n. 5681/2019).
La rileva che la decisione, assunta dal primo giudicante in punto di pernotti, non Pt_1 risulta conciliabile e confacente con l'età di nonché con la particolarità del contesto ER familiare di riferimento, per due ordini di ragione:
i)l'età del bambino imporrebbe una maggiore gradualità nell'introduzione dei pernotti in maniera reiterata e continuativa: la rileva che il figlio al momento non gode di una Pt_1 routine serale/notturna “ben consolidata e le notti sono sovente caratterizzate da risvegli con affaticamento nella fase di riaddormentamento, non avendo ancora fisiologicamente appreso e fatto proprio un sistema di sonno – veglia regolarizzato e strutturato”; che sebbene, il minore non mostri resistenza al pernotto a casa del padre, tale organizzazione provoca disorientamento nello stesso tanto che al rientro presso la casa materna mostra agitazione nei risvegli notturni e difficoltà a riappropriarsi delle proprie consuetudini alimentari;
ii)la nascita del secondogenito tale evento ha comportato turbamento delle Per_4 dinamiche e degli equilibri familiari. Insiste parte appellata con rilevare che un distacco e un allontanamento in modo troppo invasivo e prolungato in questo momento Paride dalla madre potrebbe essere vissuto dal bambino come uno sradicamento dal suo habitat di riferimento, apparendo di contro necessario che al minore vengano date rassicurazioni e offerti tempi e spazi di accudimento e strumenti per potersi esprimere e comunicare, trasmettendo calore e preferendo il mantenimento delle abitudini già note e riconosciute come proprie.
In altri termini, la chiede sul punto una diversa rimodulazione dei tempi di cura Pt_1 presso il padre durante l'estate, differendo il dies a quo all'anno 2026.
-Sui tempi di cura durante le vacanze invernali: violazione e falsa applicazione dell'art.
337-ter C.C., in quanto disposizione pregiudizievole per il minore.
Sul punto, la lamenta violazione del principio di bigenitorialità poiché Pt_1 un'alternanza come quella indicata in sentenza non consente una piena condivisione delle giornate festive con ciascun genitore.
Pertanto, vista anche l'esigua distanza tra le due case familiari (di appena 5,6 km), prospetta l'istante/appellante una soluzione da intendersi nei seguenti termini: ER possa trascorrere la giornata della vigilia e parte di quella di Natale, pranzo compreso, con un genitore e la restante parte del giorno di Natale, cena e pernotto compreso, ed il successivo giorno di Santo FA con l'altro genitore. Analogamente per quanto concerne i giorni del
31/12 e 01/01, dividendo le due giornate in parti tendenzialmente omogenee, così come per la giornata dell'Epifania.
-Sui tempi di cura durante le vacanze pasquali: violazione e falsa applicazione dell'art. 337- ter C.C., in quanto disposizione pregiudizievole per il minore.
Anche per tale capo della sentenza, la reitera le argomentazioni addotte per il Pt_1 precedente motivo: rispetto a tale periodo, l'istante rileva dunque che possa essere più confacente agli interessi della prole stabilire una maggior frammentazione dei giorni di festa, disponendo che il minore possa trascorrere la giornata della vigilia e parte di quella di Pasqua, pranzo compreso, con un genitore e la restante parte del giorno di Pasqua, cena e pernotto compreso, ed il successivo giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
Quanto al periculum in mora per la è da rinvenirsi nel pregiudizio concreto, grave e Pt_1 irreparabile che subirebbe dall'esecuzione della sentenza. ER
III. Con decreto ex art. 473bis.31 della Presidente del 7.5.25 veniva nominato il relatore e fissata udienza di comparizione e trattazione per il 17.10.25 dando termini per la notificazione del ricorso alla controparte;
con successivo decreto presidenziale del 15.5.25 veniva fissata udienza per la discussione dell'istanza di sospensiva avanzata, con termine al 20.5.25 per la notifica e termine al 20.6.25 per la costituzione di controparte.
IV. con comparsa di costituzione e risposta sia nel procedimento di merito che in quello cautelare riteneva di poter accogliere le modifiche richieste dalla Controparte_1 Pt_1 poiché non considerate dallo stesso come lesive dei suoi diritti/doveri di padre.
V.All'udienza del 18.7.25 parte appellata ribadiva la remissività rispetto alle richieste avanzate da parte appellante. Entrambe le parti concludevano nel merito chiedendo di decidere l'appello e così implicitamente rinunciando ai termini per la trattazione della controversia principale;
la Corte anticipava dunque la trattazione nel merito già fissata per l'udienza del 17.10.25 e riservava la decisione sia sull'istanza cautelare che sul merito.
VI.La decisione nel merito assorbe la richiesta di sospensiva avanzata da parte appellante, di talchè il procedimento 837-1/25 va formalmente riunito al presente.
La modifiche richieste da parte appellante, e su cui vi è adesione di parte appellata, si sostanziano nella richiesta di: modificare il capo della sentenza impugnato relativo ai tempi di cura del primogenito
ER presso il padre durante il periodo estivo prevedendo una rimodulazione del dies a quo come segue: «- per le vacanze estive trascorrerà una settimana con il padre a partire
ER dall'estate 2026, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio» modificare il capo della sentenza impugnato relativo ai tempi di cura del primogenito
ER durante le vacanze invernali, come segue: «in modalità alternata fra i genitori,
ER trascorrerà, quanto alle vacanze natalizie: la Vigilia di Natale (24 dicembre) e sino al pomeriggio del giorno di Natale (25 dicembre) pranzo compreso con l'uno, e, la restante parte del giorno di Natale, con cena e pernotto ed il successivo giorno di Santo FA (26 dicembre) con l'altro genitore;
il fine anno (31 dicembre) e sino alla mattina del giorno successivo (01 gennaio) con un genitore e la restante parte del Primo dell'Anno, sino al giorno dopo, con l'altro genitore. Il giorno dell'Epifania con l'uno o con l'altro, in modalità alternata in anno in anno.» modificare il capo della sentenza impugnato relativo ai tempi di cura del primogenito
ER durante le vacanze pasquali, come segue: «quanto alle festività pasquali,
ER trascorrerà, sempre in maniera alternata, la Vigilia di Pasqua e sino al pomeriggio del giorno di Pasqua pranzo compreso con l'uno, e, la restante parte del giorno di Pasqua, con cena e pernotto ed il successivo giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
La parte appellata ha aderito espressamente a tutte le modifiche richieste.
Va precisato che si tratta in ogni caso di modifiche che incidono su diritti indisponibili e che necessitano di apposita pronuncia giudiziale per acquisire efficacia.
Tanto premesso le modifiche invocate risultano oggettivamente di minima incidenza rispetto all'assetto complessivo dei tempi di frequentazione già delineato dal provvedimento impugnato e appaiono in linea con l'interesse del minore, in quanto volte a rendere graduale l'ampliamento dei termini di permanenza con il padre, nonché a delineare in maniera più chiara e prevedibile l'organizzazione delle festività e delle vacanze, evitando l'insorgere di inutili conflittualità tra le parti.
Ne consegue che può darsi ingresso alle variazioni richieste, modificando la sentenza di primo grado in conformità alle stesse.
Le parti hanno reciprocamente chiesto la vittoria delle spese, ma, considerata la natura della controversia e la sostanziale unitarietà delle conclusioni rassegnate, nonché la necessarietà della pronuncia giudiziale per l'opponibilità alle parti, si ritiene equo disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti come già avvenuto nel giudizio di primo grado.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)in accoglimento dell'appello di a cui ha aderito a parziale Parte_1 Controparte_1 modifica della sentenza di primo grado, dispone che
-per le vacanze estive trascorrerà una settimana con il padre a partire dall'estate ER
2026, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio;
-in modalità alternata fra i genitori, trascorrerà, quanto alle vacanze natalizie: la ER
Vigilia di Natale (24 dicembre) e sino al pomeriggio del giorno di Natale (25 dicembre) pranzo compreso con l'uno, e, la restante parte del giorno di Natale, con cena e pernotto ed il successivo giorno di Santo FA (26 dicembre) con l'altro genitore;
il fine anno (31 dicembre) e sino alla mattina del giorno successivo (01 gennaio) con un genitore e la restante parte del Primo dell'Anno, sino al giorno dopo, con l'altro genitore. Il giorno dell'Epifania con l'uno o con l'altro, in modalità alternata in anno in anno.;
-quanto alle festività pasquali, trascorrerà, sempre in maniera alternata, la Vigilia ER di Pasqua e sino al pomeriggio del giorno di Pasqua pranzo compreso con l'uno, e, la restante parte del giorno di Pasqua, con cena e pernotto ed il successivo giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
fermo il resto;
2)compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Firenze 21.7.25
Il cons. relatore
Vincenzo Savoia
La presidente
Isabella Mariani