Art. 1. Articolo unico.
Ad ogni concorso, ufficio o impiego, per l'accesso al quale sia prescritto dalle vigenti norme di legge o di regolamento il possesso della gia' denominata "laurea in chimica e farmacia", sono altresi' ammessi i laureati in farmacia.
Ad ogni concorso, ufficio o impiego, per l'accesso al quale sia prescritto dalle vigenti norme di legge o di regolamento il possesso della gia' denominata "laurea in chimica e farmacia", sono altresi' ammessi i laureati in farmacia.