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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/09/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Istruttore Dott. Massimiliano Crudo, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), con il patrocinio degli Avv.ti Piergiorgio Abate e Carmine ed elettivamente domiciliati C.F._2 in Parma via Nazario Sauro n. 11, presso lo studio di quest'ultimo
- RICORRENTI -
C o n t r o
(C.F. e P.IVA ), in persona del lrpt, corrente in Parma st. della Repubblica n. _1 P.IVA_1
41
- RESISTENTE -
(C.F. e P.IVA ), in persona del lrpt, corrente in Parma via Milano n. CP_2 P.IVA_2
26/A
- RESISTENTE CONTUMACE -
Causa Civile iscritta al 3134/2024 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni rassegnate mediante note scritte in sostituzione della presenza all'udienza del
24.9.2025.
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nella presente causa i ricorrenti sigg.ri e hanno chiesto di Parte_1 Parte_2 accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale da parte delle resistenti ed _1 Parte_3 per non aver completato i lavori commissionati relativi all'immobile acquistato dagli stessi in
[...]
Parma, località Vigheffio - San Pancrazio Parmense, via Edison Volta n. 54; in conseguenza domandavano il risarcimento dei danni tutti subiti. In particolare, i ricorrenti sostenevano di aver sottoscritto con un preliminare di vendita dell'immobile de quo in data 1.8.2019 che _1 prevedeva la consegna “chiavi in mano” e stipula del rogito definitivo entro il 20.5.2020 (contenente un allegato analitico di tutti i lavori che sarebbero dovuti essere realizzati dalla resistente). Per motivazioni imputabili esclusivamente alla resistente a detta dei ricorrenti, il contratto definitivo di _1 vendita veniva stipulato soltanto in data 21.10.2021 ed, in quell'occasione, la venditrice indicava quale subappaltatrice per il completamento dei lavori ancora da eseguire la quest'ultima Parte_3 impresa si impegnava, altresì, alla realizzazione di alcuni lavori extra capitolato (in particolare la realizzazione di una piscina) nei confronti dei ricorrenti, concordandone anche il relativo corrispettivo.
Alla data del definitivo (come detto stipulato il 21.10.2021) i lavori non erano ancora completati e le parti concordarono di stipulare ugualmente usufruendo della modalità del “deposito prezzo”, ossia veniva vincolata la somma di euro 31.200,00= su c.c. dedicato ed intestato al Notaio rogante con obbligo di svincolo solo all'avvenuta attestazione del completamento dei ridetti lavori;
infine, in data
20.12.2021 veniva sottoscritta tra i ricorrenti e la scrittura privata avanti al medesimo Parte_3
Notaio rogante che autorizzava lo svincolo della somma di euro 25.000,00= a favore di quest'ultima a seguito dei lavori parzialmente eseguiti e con trattenimento dell'ulteriore somma di euro 6.200,00= sul c.c. dedicato, da svincolarsi al completamento.
Pur tuttavia, tali lavori non venivano mai completati ed i ricorrenti si vedevano costretti ad azionare procedura di ATP ex art. 696 bis cpc (recante rg 1227/24 dott. e conclusasi con il deposito della Per_1 relazione peritale da parte del CTU Ing. in atti) e di sequestro conservativo ex art. 669 octies Per_2 cpc (recante rg 2322/24 dott.ssa che autorizzava con decreto inaudita altera parte il sequestro Per_3 conservativo dei beni immobili o mobili della nonché di cose o di somme di denaro alla _1 medesima dovute sino ad un importo massimo di euro 30.000,00; tale decreto, a seguito di relativa udienza, veniva confermato dal dott. in data 23.8.2024, con condanna alle spese legali per la Per_4 anche tale documentazione risulta depositata in atti). _1
Nessuno si costituiva per ed, in conseguenza, ne veniva dichiarata la contumacia. Parte_3 pagina 2 di 6 Si costituiva, invece, la contestando le avverse domande e chiedendone l'integrale rigetto. _1
Non si riteneva necessario il mutamento del rito e trattandosi di vertenza meramente documentale, la stessa veniva rinviata per la discussione finale ex art. 281 sexies cpc.
La domanda dei ricorrenti a parere di questo Giudicante è fondata per le motivazioni che seguono.
La documentazione depositata dai ricorrenti ha dato dimostrazione dell'esistenza di due distinti seppur correlati rapporti contrattuali esistenti tra le parti: da una parte quello tra i ricorrenti e la _1
(contratto di compravendita dell'immobile – doc. 6 fascicolo ricorrenti) e dall'altro quello tra gli stessi e la (denominato accordo privato unità 7 – doc. 11 fascicolo resistente); nel primo la Parte_3
quale venditrice dell'immobile per cui è causa, è da ritenersi responsabile per i lavori stabiliti _1 nel capitolato e non completati (anche per quelli realizzati da in qualità di subappaltatrice), Parte_3 nel secondo la responsabilità è di in virtù di separato accordo concluso con i ricorrenti Parte_3 per la realizzazione di alcune lavorazioni extra capitolato concordate. I ricorrenti, inoltre, hanno dato dimostrazione di aver pagato integralmente quanto convenuto sia nei confronti di che di _1 [...]
(docc. 6 e 12 fascicolo ricorrenti) e del negligente lavoro effettuato dai resistenti, attestato e Parte_3 certificato dalla relazione peritale del CTU Ing. effettuata nell'ambito della richiamata ATP (doc. Per_2
1 fascicolo ricorrenti); esaustive ai fini del presente giudizio sono dunque state le prove documentali prodotte, non essendosi reso necessario, pertanto, un ulteriore supplemento istruttorio.
Nello specifico la relazione peritale redatta dal CTU Ing. ha analiticamente individuato tutte le Per_2 lavorazioni che non sono state effettuate e quelle invece parzialmente realizzate dalla o per _1 suo conto dalla subappaltatrice nell'immobile in questione;
ha, inoltre, individuato le Pt_3 Parte_3 carenze riscontrate nella realizzazione della piscina (oggetto di separato accordo tra i ricorrenti e la
[...]
. Parte_3
Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, (vedasi sul punto Cass. Civ. n. 19389 del 30.9.2016)
l'appaltatore è sempre responsabile per le lavorazioni effettuate dal subappaltatore: “In materia di responsabilità contrattuale dell'appaltatore per i danni cagionati dal subappaltatore al committente trova applicazione il principio generale stabilito dall'art. 1228 cc, secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, salvo diversa volontà delle parti. L'appaltatore che subappalti parte dei lavori affidatigli dal committente rientra nella categoaria di coloro che si avvalgono dell'opera di terzi per adempiere la propria obbligazione contrattuale e, pertanto, risponde verso il committente per i danni arrecati dal subappaltatore nell'esecuzione dei lavori, indipendentemente dal fatto che si sia ingerito
o meno nell'attività svolta in autonomia dal subappaltatore stesso. Tale responsabilità deriva dal rapporto contrattuale intercorrente tra appaltatore e committente e dalla circostanza che pagina 3 di 6 l'appaltatore ha scelto di avvalersi dell'opera del subappaltatore per l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali…” . Nel caso di specie la dovrà necessariamente rispondere anche _1 delle mancanze della Parte_3
Per quanto riguarda, infine, il quantum della vertenza occorre necessariamente riportarsi al richiamato elaborato peritale nel quale si individuano i costi necessari per l'eliminazione dei vizi riscontrati ed il completamento dell'immobile pari ad euro 17.101,41= oltre IVA (per le ragioni suddette, tali somme sono da addebitarsi integralmente alla mentre per il completamento della piscina e la _1 sanatoria della stessa, avendo rilevato anche delle problematiche di tipo amministrativo, i costi sono pari ad euro 16.364,00= oltre IVA (tali somme, invece, vanno integralmente poste a carico della
[...]
, trattandosi di opere extra capitolato e fatte oggetto di differente accordo diretto tra la stessa ed Pt_3
i ricorrenti).
Brevemente occorre soffermarsi infine sulle eccezioni e contestazioni mosse dalla resistente _1 in primis si eccepisce una presunta carenza probatoria in capo ai ricorrenti in virtù della mancata acquisizione del fascicolo relativo alla procedura di ATP;
orbene, sul punto, la giurisprudenza prevalente (vedasi sul punto tra le tante Cass. Civ. n. 65/2016) non ritiene necessaria una formale acquisizione di tale documentazione, essendo sufficiente la produzione in atti da parte dei ricorrenti (al riguardo, è provato che tale documentazione sussiste in atti e la ha partecipato in _1 contraddittorio a tale procedura e, pertanto, oggi non può legittimamente dolersi di una presunta inesistenza). In secundis parte resistente eccepisce che nell'atto di compravendita vennero stabilite espressamente, oltre alla qualifica di subappaltatore di (delegato ad effettuare le Parte_3 lavorazioni a completamento dell'immobile) anche le lavorazioni da effettuarsi ed il relativo costo pari ad euro 31.200,00= (vincolati su cc dedicato aperto a nome del Notaio rogante a titolo di “deposito prezzo”); sostiene ancora la resistente che con l'indebito svincolo di euro 25.000,00= a favore _1 della (concordato con la sottoscrizione di apposita scrittura privata autenticata avanti il Parte_3 medesimo Notaio in data 20.12.2021- doc. 9 fascicolo ricorrenti), avrebbe essa stessa dovuto accettare ed autorizzare tale prelievo ed appariva chiaro, inoltre, che l'unica somma effettivamente ed eventualmente dovuta ai ricorrenti fosse la restante somma di euro 6.200,00=.
In realtà, tale linea interpretativa non può essere condivisa in quanto il richiamato elaborato peritale individua con chiarezza i lavori effettuati, i vizi riscontrati all'immobile, i lavori ancora da completarsi e le somme necessarie per il completamento (sia per quanto riguarda quelli di pertinenza di _1 che quelli di esclusiva competenza di;
d'altra parte, come correttamente sostenuto dai Parte_3 ricorrenti, una differente linea interpretativa avrebbe portato con tutta probabilità ad un maggior aggravio di responsabilità in capo alla resistente _1
pagina 4 di 6 Si condivide, invece ed infine, la tesi eccepita dalla resistente in merito all'irregolarità _1 formale dello svincolo della somma parziale di euro 25.000,00= a favore della al Parte_3 riguardo, si osserva che il contratto di compravendita ha come unici soggetti i ricorrenti, quali compratori, e la quale venditrice dell'immobile; furono gli stessi a concordare il _1 completamento dei lavori da effettuarsi mediante la subappaltatrice ed a stabilire la Parte_3 somma da vincolare quale “deposito prezzo”, in conseguenza solo gli stessi erano legittimati ad autorizzarne il pagamento. Ciò detto, però, tale pagamento effettuato a favore della non Parte_3 ha di certo nociuto alla la quale, in assenza di tale devoluzione ed alla luce delle carenze _1 all'immobile attestate dalla CTU, avrebbe dovuto rispondere anche di tali somme in qualità di appaltatore dell'opera.
In virtù del suddetto ragionamento, appare equo che la somma ancora vincolata presso il c.c. dedicato aperto a nome del Notaio rogante pari ad euro 6.200,00= possa essere legittimamente restituita ai ricorrenti, andando ad abbassare in conseguenza le somme dovute dalla per i danni provocati _1 agli stessi pari ad euro 10.901,41 ( 17.101,41 – 6.200,00= 10.901,41) oltre IVA;
invece, la Parte_3
neppure costituitasi (tale comportamento è da ritenersi concludente ai fini del giudizio in quanto
[...] non avendo apportato specifiche difese ha conseguentemente avallato le domande dei resistenti) deve essere ritenuta esclusiva responsabile per i difetti amministrativi e realizzativi riscontrati dal CTU sulla piscina commissionata e, pertanto, dovrà corrispondere ai resistenti la somma di euro 16.364,00 oltre
IVA.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: dichiara accertata la grave inadempienza contrattuale della resistente in persona del lrpt, _1 nell'occorso e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore dei ricorrenti e Parte_1 [...] della somma di euro 10.901,41 oltre IVA, oltre agli interessi maturati e rivalutazione Parte_2 monetaria dal dovuto al saldo;
dichiara accertata la grave inadempienza contrattuale della resistente in persona del Parte_3 lrpt, nell'occorso e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore dei ricorrenti e Parte_1 della somma di euro 16.364,00 oltre IVA, oltre agli interessi maturati e Parte_2 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
pagina 5 di 6 ordina al Notaio rogante dott.ssa la restituzione della somma di euro 6.200,00= a Persona_5 favore dei ricorrenti vincolata presso c.c. dedicato aperto presso la Banca Passadore Spa in Parma;
condanna in persona del lrpt, al pagamento delle spese legali in favore dei ricorrenti, che si _1 quantificano in euro 3.809,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge;
condanna in persona del lrpt, al pagamento delle spese legali in favore dei ricorrenti, Parte_3 che si quantificano in euro 3.809,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge.
Parma, 25.9.2025
Il Giudice Unico
Dott. Massimiliano Crudo
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Istruttore Dott. Massimiliano Crudo, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), con il patrocinio degli Avv.ti Piergiorgio Abate e Carmine ed elettivamente domiciliati C.F._2 in Parma via Nazario Sauro n. 11, presso lo studio di quest'ultimo
- RICORRENTI -
C o n t r o
(C.F. e P.IVA ), in persona del lrpt, corrente in Parma st. della Repubblica n. _1 P.IVA_1
41
- RESISTENTE -
(C.F. e P.IVA ), in persona del lrpt, corrente in Parma via Milano n. CP_2 P.IVA_2
26/A
- RESISTENTE CONTUMACE -
Causa Civile iscritta al 3134/2024 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni rassegnate mediante note scritte in sostituzione della presenza all'udienza del
24.9.2025.
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nella presente causa i ricorrenti sigg.ri e hanno chiesto di Parte_1 Parte_2 accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale da parte delle resistenti ed _1 Parte_3 per non aver completato i lavori commissionati relativi all'immobile acquistato dagli stessi in
[...]
Parma, località Vigheffio - San Pancrazio Parmense, via Edison Volta n. 54; in conseguenza domandavano il risarcimento dei danni tutti subiti. In particolare, i ricorrenti sostenevano di aver sottoscritto con un preliminare di vendita dell'immobile de quo in data 1.8.2019 che _1 prevedeva la consegna “chiavi in mano” e stipula del rogito definitivo entro il 20.5.2020 (contenente un allegato analitico di tutti i lavori che sarebbero dovuti essere realizzati dalla resistente). Per motivazioni imputabili esclusivamente alla resistente a detta dei ricorrenti, il contratto definitivo di _1 vendita veniva stipulato soltanto in data 21.10.2021 ed, in quell'occasione, la venditrice indicava quale subappaltatrice per il completamento dei lavori ancora da eseguire la quest'ultima Parte_3 impresa si impegnava, altresì, alla realizzazione di alcuni lavori extra capitolato (in particolare la realizzazione di una piscina) nei confronti dei ricorrenti, concordandone anche il relativo corrispettivo.
Alla data del definitivo (come detto stipulato il 21.10.2021) i lavori non erano ancora completati e le parti concordarono di stipulare ugualmente usufruendo della modalità del “deposito prezzo”, ossia veniva vincolata la somma di euro 31.200,00= su c.c. dedicato ed intestato al Notaio rogante con obbligo di svincolo solo all'avvenuta attestazione del completamento dei ridetti lavori;
infine, in data
20.12.2021 veniva sottoscritta tra i ricorrenti e la scrittura privata avanti al medesimo Parte_3
Notaio rogante che autorizzava lo svincolo della somma di euro 25.000,00= a favore di quest'ultima a seguito dei lavori parzialmente eseguiti e con trattenimento dell'ulteriore somma di euro 6.200,00= sul c.c. dedicato, da svincolarsi al completamento.
Pur tuttavia, tali lavori non venivano mai completati ed i ricorrenti si vedevano costretti ad azionare procedura di ATP ex art. 696 bis cpc (recante rg 1227/24 dott. e conclusasi con il deposito della Per_1 relazione peritale da parte del CTU Ing. in atti) e di sequestro conservativo ex art. 669 octies Per_2 cpc (recante rg 2322/24 dott.ssa che autorizzava con decreto inaudita altera parte il sequestro Per_3 conservativo dei beni immobili o mobili della nonché di cose o di somme di denaro alla _1 medesima dovute sino ad un importo massimo di euro 30.000,00; tale decreto, a seguito di relativa udienza, veniva confermato dal dott. in data 23.8.2024, con condanna alle spese legali per la Per_4 anche tale documentazione risulta depositata in atti). _1
Nessuno si costituiva per ed, in conseguenza, ne veniva dichiarata la contumacia. Parte_3 pagina 2 di 6 Si costituiva, invece, la contestando le avverse domande e chiedendone l'integrale rigetto. _1
Non si riteneva necessario il mutamento del rito e trattandosi di vertenza meramente documentale, la stessa veniva rinviata per la discussione finale ex art. 281 sexies cpc.
La domanda dei ricorrenti a parere di questo Giudicante è fondata per le motivazioni che seguono.
La documentazione depositata dai ricorrenti ha dato dimostrazione dell'esistenza di due distinti seppur correlati rapporti contrattuali esistenti tra le parti: da una parte quello tra i ricorrenti e la _1
(contratto di compravendita dell'immobile – doc. 6 fascicolo ricorrenti) e dall'altro quello tra gli stessi e la (denominato accordo privato unità 7 – doc. 11 fascicolo resistente); nel primo la Parte_3
quale venditrice dell'immobile per cui è causa, è da ritenersi responsabile per i lavori stabiliti _1 nel capitolato e non completati (anche per quelli realizzati da in qualità di subappaltatrice), Parte_3 nel secondo la responsabilità è di in virtù di separato accordo concluso con i ricorrenti Parte_3 per la realizzazione di alcune lavorazioni extra capitolato concordate. I ricorrenti, inoltre, hanno dato dimostrazione di aver pagato integralmente quanto convenuto sia nei confronti di che di _1 [...]
(docc. 6 e 12 fascicolo ricorrenti) e del negligente lavoro effettuato dai resistenti, attestato e Parte_3 certificato dalla relazione peritale del CTU Ing. effettuata nell'ambito della richiamata ATP (doc. Per_2
1 fascicolo ricorrenti); esaustive ai fini del presente giudizio sono dunque state le prove documentali prodotte, non essendosi reso necessario, pertanto, un ulteriore supplemento istruttorio.
Nello specifico la relazione peritale redatta dal CTU Ing. ha analiticamente individuato tutte le Per_2 lavorazioni che non sono state effettuate e quelle invece parzialmente realizzate dalla o per _1 suo conto dalla subappaltatrice nell'immobile in questione;
ha, inoltre, individuato le Pt_3 Parte_3 carenze riscontrate nella realizzazione della piscina (oggetto di separato accordo tra i ricorrenti e la
[...]
. Parte_3
Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, (vedasi sul punto Cass. Civ. n. 19389 del 30.9.2016)
l'appaltatore è sempre responsabile per le lavorazioni effettuate dal subappaltatore: “In materia di responsabilità contrattuale dell'appaltatore per i danni cagionati dal subappaltatore al committente trova applicazione il principio generale stabilito dall'art. 1228 cc, secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, salvo diversa volontà delle parti. L'appaltatore che subappalti parte dei lavori affidatigli dal committente rientra nella categoaria di coloro che si avvalgono dell'opera di terzi per adempiere la propria obbligazione contrattuale e, pertanto, risponde verso il committente per i danni arrecati dal subappaltatore nell'esecuzione dei lavori, indipendentemente dal fatto che si sia ingerito
o meno nell'attività svolta in autonomia dal subappaltatore stesso. Tale responsabilità deriva dal rapporto contrattuale intercorrente tra appaltatore e committente e dalla circostanza che pagina 3 di 6 l'appaltatore ha scelto di avvalersi dell'opera del subappaltatore per l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali…” . Nel caso di specie la dovrà necessariamente rispondere anche _1 delle mancanze della Parte_3
Per quanto riguarda, infine, il quantum della vertenza occorre necessariamente riportarsi al richiamato elaborato peritale nel quale si individuano i costi necessari per l'eliminazione dei vizi riscontrati ed il completamento dell'immobile pari ad euro 17.101,41= oltre IVA (per le ragioni suddette, tali somme sono da addebitarsi integralmente alla mentre per il completamento della piscina e la _1 sanatoria della stessa, avendo rilevato anche delle problematiche di tipo amministrativo, i costi sono pari ad euro 16.364,00= oltre IVA (tali somme, invece, vanno integralmente poste a carico della
[...]
, trattandosi di opere extra capitolato e fatte oggetto di differente accordo diretto tra la stessa ed Pt_3
i ricorrenti).
Brevemente occorre soffermarsi infine sulle eccezioni e contestazioni mosse dalla resistente _1 in primis si eccepisce una presunta carenza probatoria in capo ai ricorrenti in virtù della mancata acquisizione del fascicolo relativo alla procedura di ATP;
orbene, sul punto, la giurisprudenza prevalente (vedasi sul punto tra le tante Cass. Civ. n. 65/2016) non ritiene necessaria una formale acquisizione di tale documentazione, essendo sufficiente la produzione in atti da parte dei ricorrenti (al riguardo, è provato che tale documentazione sussiste in atti e la ha partecipato in _1 contraddittorio a tale procedura e, pertanto, oggi non può legittimamente dolersi di una presunta inesistenza). In secundis parte resistente eccepisce che nell'atto di compravendita vennero stabilite espressamente, oltre alla qualifica di subappaltatore di (delegato ad effettuare le Parte_3 lavorazioni a completamento dell'immobile) anche le lavorazioni da effettuarsi ed il relativo costo pari ad euro 31.200,00= (vincolati su cc dedicato aperto a nome del Notaio rogante a titolo di “deposito prezzo”); sostiene ancora la resistente che con l'indebito svincolo di euro 25.000,00= a favore _1 della (concordato con la sottoscrizione di apposita scrittura privata autenticata avanti il Parte_3 medesimo Notaio in data 20.12.2021- doc. 9 fascicolo ricorrenti), avrebbe essa stessa dovuto accettare ed autorizzare tale prelievo ed appariva chiaro, inoltre, che l'unica somma effettivamente ed eventualmente dovuta ai ricorrenti fosse la restante somma di euro 6.200,00=.
In realtà, tale linea interpretativa non può essere condivisa in quanto il richiamato elaborato peritale individua con chiarezza i lavori effettuati, i vizi riscontrati all'immobile, i lavori ancora da completarsi e le somme necessarie per il completamento (sia per quanto riguarda quelli di pertinenza di _1 che quelli di esclusiva competenza di;
d'altra parte, come correttamente sostenuto dai Parte_3 ricorrenti, una differente linea interpretativa avrebbe portato con tutta probabilità ad un maggior aggravio di responsabilità in capo alla resistente _1
pagina 4 di 6 Si condivide, invece ed infine, la tesi eccepita dalla resistente in merito all'irregolarità _1 formale dello svincolo della somma parziale di euro 25.000,00= a favore della al Parte_3 riguardo, si osserva che il contratto di compravendita ha come unici soggetti i ricorrenti, quali compratori, e la quale venditrice dell'immobile; furono gli stessi a concordare il _1 completamento dei lavori da effettuarsi mediante la subappaltatrice ed a stabilire la Parte_3 somma da vincolare quale “deposito prezzo”, in conseguenza solo gli stessi erano legittimati ad autorizzarne il pagamento. Ciò detto, però, tale pagamento effettuato a favore della non Parte_3 ha di certo nociuto alla la quale, in assenza di tale devoluzione ed alla luce delle carenze _1 all'immobile attestate dalla CTU, avrebbe dovuto rispondere anche di tali somme in qualità di appaltatore dell'opera.
In virtù del suddetto ragionamento, appare equo che la somma ancora vincolata presso il c.c. dedicato aperto a nome del Notaio rogante pari ad euro 6.200,00= possa essere legittimamente restituita ai ricorrenti, andando ad abbassare in conseguenza le somme dovute dalla per i danni provocati _1 agli stessi pari ad euro 10.901,41 ( 17.101,41 – 6.200,00= 10.901,41) oltre IVA;
invece, la Parte_3
neppure costituitasi (tale comportamento è da ritenersi concludente ai fini del giudizio in quanto
[...] non avendo apportato specifiche difese ha conseguentemente avallato le domande dei resistenti) deve essere ritenuta esclusiva responsabile per i difetti amministrativi e realizzativi riscontrati dal CTU sulla piscina commissionata e, pertanto, dovrà corrispondere ai resistenti la somma di euro 16.364,00 oltre
IVA.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: dichiara accertata la grave inadempienza contrattuale della resistente in persona del lrpt, _1 nell'occorso e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore dei ricorrenti e Parte_1 [...] della somma di euro 10.901,41 oltre IVA, oltre agli interessi maturati e rivalutazione Parte_2 monetaria dal dovuto al saldo;
dichiara accertata la grave inadempienza contrattuale della resistente in persona del Parte_3 lrpt, nell'occorso e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore dei ricorrenti e Parte_1 della somma di euro 16.364,00 oltre IVA, oltre agli interessi maturati e Parte_2 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
pagina 5 di 6 ordina al Notaio rogante dott.ssa la restituzione della somma di euro 6.200,00= a Persona_5 favore dei ricorrenti vincolata presso c.c. dedicato aperto presso la Banca Passadore Spa in Parma;
condanna in persona del lrpt, al pagamento delle spese legali in favore dei ricorrenti, che si _1 quantificano in euro 3.809,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge;
condanna in persona del lrpt, al pagamento delle spese legali in favore dei ricorrenti, Parte_3 che si quantificano in euro 3.809,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge.
Parma, 25.9.2025
Il Giudice Unico
Dott. Massimiliano Crudo
pagina 6 di 6