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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/05/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di VI
Il Tribunale Ordinario di VI , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.1076/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 13.3. 2024 da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e residente in [...] (c.f.
) rappresentata e difesa dall'avv. DAL BEN MARCO C.F._1
ANTONIO (C.F. C.F._2 attrice opponente
CONTRO
, (C.F. )con sede legale in MI, Piazza Gae CP_1 P.IVA_1
Aulenti n. 3 – Tower A, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3135.1, CP_1 aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti rilasciata in data 29.10.2010 in autentica dr. , Per_1
Notaio in Bologna, rep. n. 115840 e racc. n. 33105 , dall'Avv. GIOVANNI FERRINI del Foro di VE (c.f. – posta PEC: C.F._3
, con domicilio eletto presso lo stesso, in 37121 – Email_1
VE, Vicolo Cieco Agnello n. 1
, (C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in MI, Viale Brenta n. 18/B, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di MI , società costituita ai sensi della legge P.IVA_2
30 aprile 1999, n. 130, avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti e, per essa, già CP_3 CP_4
in precedenza denominata , con
[...] Controparte_5 sede legale in VE, Viale dell'Agricoltura n.7, iscrizione al Registro delle Imprese di VE e codice fiscale , quale mandataria per la gestione dei crediti P.IVA_3 della prima, in forza di procura rilasciata in data 20 luglio 2017 per atto del Notaio
di MI (n. 60852 Rep. - n. 11359 Racc.) rappresentata e difesa Persona_2 dall'avv.VIDI FRANCO (C.F. ) e con domicilio eletto presso C.F._4 lo studio dello stesso in VIA S.EGIDIO,13 37121 VERONA convenute
1 In punto : opposizione tardiva al decreto ingiuntivo (Cass.SSUU 9479/2023)
Conclusioni delle parti:
CONCLUSIONE PER L'ATTRICE OPPONENTE Nel merito: accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata dall'attrice opponente e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo, ovvero annullare ovvero ancora dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1444/2011 ing. – n. 3582/2011 – rep. n. 1758 - del 06.06.2011 del Tribunale di
VI, in considerazione del fatto che la pretesa creditoria azionata da controparte è indimostrata e infondata in fatto e in diritto per le ragioni puntualmente dedotte in parte narrativa dell'atto di citazione in opposizione e nei successivi scritti difensivi depositati nell'interesse dell'attrice, pertanto, dichiarare parte convenuta opposta decaduta dall'azione nei confronti dell'opponente. Accertare e dichiarare che nulla l'attrice deve alla banca convenuta. Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa. In via istruttoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c. si chiede che il Tribunale di VI ordini ad Intesa San Paolo, BNL, MPS, Banco BPM di esibire il modulo standard per le CP_6 fideiussioni utilizzato in epoca coeva – dicembre 2007 - a quella della stipulazione delle garanzie oggetto di causa.
Si chiede, inoltre, di essere abilitati alla prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto: 1) “Vero che nel 2010 l'esposizione debitoria complessiva della società era pari ad Parte_2
Euro 26.323.937,00– doc. 8 che si esibisce al teste”; 2) “Vero che nel 2010 si era resa inadempiente verso già nel gennaio 2011”; Parte_2 CP_1
Si indicano a testi sulle predette circostanze la Sig.ra di BR e il Dott. Testimone_1 Tes_2
, con studio in Alessandria, Corso XX Settembre nr. 37.
[...] Si chiede l'assegnazione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
CONCLUSIONI PER Controparte_1
Ogni avversaria deduzione, conclusione, domanda ed eccezione contestata, , come sopra CP_1 rappresentata e difesa, così precisa le proprie
Conclusioni nel merito:
- rigettarsi l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e comunque respingersi perché inammissibili e comunque infondate le domande proposte dalla signora nell'atto di citazione che ha Parte_1 instaurato questo giudizio. Condannare l'attrice a rifondere a le spese del giudizio comprensive di contributo CP_1 forfetario e accessori di legge.
CONCLUSIONI PER Controparte_2
Nel merito:
rigettarsi l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta dalla Sig.ra in Parte_1 quanto infondata in fatto e in diritto;
conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo del Tribunale di VI n. 1444/2011 Ing. di data 6 giugno 2011 - n. 3582/2011 R.G., con cui il Tribunale ha ingiunto ai condebitori di pagare in favore di (ora la cessionaria Controparte_1 Controparte_2
, quanto alla garante la somma capitale di Euro 368.491,14, oltre interessi
[...] Parte_1 convenzionali dalla domanda monitoria e sino al saldo;
in ogni caso, previo ogni necessario accertamento di fatto e di diritto, condannare l'opponente a pagare, in solido con gli altri condebitori indicati nel decreto ingiuntivo opposto, la Parte_1 somma ingiunta di cui al ricorso monitorio, pari in linea capitale a Euro 368.491,14, ovvero, in subordine, quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa, maggiorata degli interessi convenzionali indicati nel ricorso ingiuntivo e decorrenti dalla data della domanda monitoria sino al saldo del dovuto.
2 In ogni caso:
con condanna della opponente alla rifusione delle spese di lite.
In via istruttoria:
rigettarsi i mezzi istruttori richiesti dalla difesa della opponente nella seconda memoria Pt_1 ex art. 171 ter cpc, in quanto inammissibili ed inconferenti, per le ragioni esposte nella terza memoria ex art. 171 ter cpc di data 3 luglio 2024 dimessa da Controparte_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice Parte_1 proponeva opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, già esecutivo, n. 1444/2011 ing.
– n. 3582/2011 – rep. n. 1758 - del 06.06.2011, col quale il Tribunale di VI aveva accolto il ricorso monitorio di ai danni di – Controparte_1 Parte_3 fusa per incorporazione in –, quale obbligata principale, nonché di Controparte_7
e di quali fideiussori della società, per la somma di Parte_4 Parte_1
Euro 676.336,92 oltre interessi, contenendo invece la condanna della sig.ra Pt_1 nel minor importo di euro 368.491,14 oltre interessi, in ragione del limite della fideiussione rilasciata. Tale decreto ingiuntivo era, all'epoca, divenuto definitivo per mancata opposizione a parte degli intimati. Successivamente con atto di precetto notificato ad entrambi i fideiussori , tramite la mandataria divenuta cessionaria Controparte_2 CP_3 del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti della cedente intimava il pagamento della somma di Euro 100.641,72 – senza Controparte_1 rinuncia al maggior credito;
il precetto veniva opposto e, nell'ambito del conseguente giudizio, iscritto al n. 1623/2023 r.g. del Tribunale di VI, l'efficacia dell'atto veniva sospesa con ordinanza a verbale dell'09.05.2023, ordinanza quindi revocata, a seguito del reclamo proposto da , con provvedimento del Collegio di data Pt_5
03.07.2023. In data 11.09.2023 la creditrice notificava quindi atto di pignoramento presso terzi – con procedura iscritta al n. 1601/2023 r.g.e. , nel corso della quale con ordinanza del 30.01.2024 il Giudice dell'Esecuzione, alla luce del principio espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.9479/2023, concedeva all'odierna opponente il termine per proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo al fine di far valere esclusivamente l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali L'opponente affermava di avere sottoscritto la fideiussione in veste di privato – consumatore non rivestendo alcun ruolo nella società debitrice principale , ed eccepiva che la fideiussione rilasciata in favore di era nulla in Controparte_1 quanto la Banca aveva raccolto le garanzie personali impiegando lo schema per le fideiussioni bancarie elaborato dall'ABI nel 2002, nel contesto di un'intesa anticoncorrenziale, posta in essere in violazione delle norme sulla libertà della concorrenza e del mercato e dunque nulla ai sensi dell'art. 2 della L. 287/90, come accertato dalla Banca D'Italia con proprio provvedimento n. 55 del 02 maggio 2005
3 In particolare doveva ritenersi nulla la deroga alla disciplina e ai termini fissati dall'art. 1957 c.c.: la fideiussione firmata dalla signora stabiliva all'art. 6 il Pt_1 termine entro il quale agire per il recupero del credito in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, con clausola che come rilevato anche dalla Banca di Italia, ha lo scopo di 'addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dell'invalidità o dell'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa'. La predetta clausola, come detto, risulta redatta in adesione con il modello elaborato dall'ABI posto che, come rilevato dalla Banca d'Italia nel citato provvedimento n. 55 del 2005 (doc. 1), il modello in questione prevede, all'art. 6, che 'i diritti derivanti dalla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobligato o garante entro i tempi previsti a seconda dei casi dall'art. 1957 c.c che si intende derogato'. Inoltre la nullità per violazione dei principi posti in materia di concorrenza era rilevabile non solo per le fideiussioni omnibus, ma anche per le fideiussioni specifiche come quella per cui è causa. Nel caso di specie la non aveva fatto CP_6 valere le proprie ragioni nel rispetto dei termini di cui alla disposizione in esame: il decreto ingiuntivo era stato portato alla notifica in data 15.06.2011, ma nel ricorso monitorio l'istituto di credito aveva precisato la società faceva parte di un gruppo nei confronti del quale aveva depositato distinti ricorsi per ingiunzione per CP_1 un'esposizione complessiva, tra linee ipotecarie e linee chirografarie, pari a circa Euro 9.000.000,00, e quindi l'inadempimento di risaliva al 2010, e Parte_3 era consapevole della reale situazione patrimoniale della debitrice CP_1 principale da tempo, da ben più di sei mesi prima rispetto al deposito del decreto . Ne derivava, secondo l'attrice opponente, che la nullità della clausola di deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c., determina, nel caso di specie, l'inefficacia della fideiussione che la Banca ha invocato a sostegno della propria pretesa creditoria e, conseguentemente, l'infondatezza della domanda di pagamento della convenuta opposta. L'opponente chiedeva dunque la sospensione della provvisoria esecuzione e la revoca del decreto opposto.
Parte convenuta , costituitasi, replicava di essersi è attivata per il CP_1 recupero del credito nei confronti della debitrice principale (ma anche dei garanti) entro il termine semestrale previsto dalla legge, esponendo che :
- 19.5.211 datava la raccomandata di revoca e messa in mora (peraltro, come si legge nel ricorso per decreto ingiuntivo, il giorno precedente la sig.ra aveva Pt_1 trascritto il contratto di alienazione dell'unico cespite di sua proprietà);
- 6.6.2011 datava l' emissione del decreto ingiuntivo notificato il 15-17.6.2011;
- 17.10.2011 datava la sentenza di fallimento della debitrice principale P_
, nel quale veniva ammesso al passivo il credito della banca, ma senza alcun
[...] soddisfo.
4 Dunque la creditrice si era in ogni caso attivata non solo nel termine dei 36 mesi pattuiti contrattualmente all'art. 6 del contratto di fideiussione, ma anche nel termine dei 6 mesi previsti dall'art. 1957 c.c. La convenuta contestava l'affermazione attorea secondo cui la Banca avrebbe saputo ben prima della data della lettera di revoca, e cioè, genericamente, nel 2010 che la società debitrice era “inadempiente”; la circostanza, indimostrata, e rilevava che alla pagina 2 del ricorso per decreto ingiuntivo si legge che la debitrice principale, nel febbraio del 2011 aveva riunito gli Istituti di Credito al fine di presentare un piano di risanamento che poi non è stato rispettato, per cui non si comprendeva come la controparte potesse ora affermare che la avrebbe dovuto attivarsi giudizialmente nei confronti dei debitori nel 2010. CP_6
La convenuta negava che la signora avesse sottoscritto la garanzia in esame Pt_1 nella veste di “consumatore”, atteso che l'attrice era stata consigliere della società dal 25.11.2010 fino al 24.5.2011, così come il sig. , Controparte_7 Parte_4 con la stessa convivente (come risulta dalle lettere di messa in mora inviate dalla Banca), e aveva rivestito anche cariche societarie, sin dal 1999, come il sig. CP_8
, nell'ambito della società (poi fusa per incorporazione in
[...] Parte_3
. Controparte_7
Chiedeva pertanto respingere l'avversaria istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e , nel merito, rigettarsi l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
La convenuta si costituiva premettendo di essere Controparte_2 cessionaria del credito dal 2017 e affermando che dopo lo scioglimento di tutti i rapporti bancari, avvenuto con lettere raccomandate a.r. del 19 maggio 2011, ricevuta dalla debitrice principale il 25 maggio 2011 e dalla condebitrice Parte_3 in pari data, la creditrice ha depositato in data 25 maggio 2011 Pt_1 CP_1 il ricorso monitorio contro i tre condebitori solidali, al fine di recuperare il proprio credito;
il Tribunale di VI aveva emesso il decreto n. 1444/2011 Ing. di data 6 giugno 2011 - n. 3582/2011 R.G., con cui ha ingiunto ai condebitori di pagare in favore di rispettivamente: a (poi fusa per Controparte_1 Parte_3 incorporazione in , nonché al Sig. la somma di Parte_2 Parte_4
Euro 676.336,92, oltre interessi convenzionali sino al saldo effettivo;
alla Sig.ra la somma capitale di Euro 368.491,14, oltre interessi convenzionali Parte_1 sino al saldo effettivo;
precisando quanto ai Sig.ri e che Pt_4 Pt_1
l'ingiunzione era limitata all'importo delle fideiussioni prestate in veste di garanti;
il decreto ingiuntivo, notificato ai condebitori il 15-17 giugno 2011, è divenuto definitivo per mancata opposizione;
, con sentenza di data 17 ottobre 2011, il Tribunale di VI aveva dichiarato il fallimento della condebitrice
[...]
(già ; in forza del decreto ingiuntivo Controparte_9 Parte_3 definitivo, si era insinuata al passivo fallimentare della debitrice Controparte_1 principale ed è stata ammessa per l'intero credito Parte_6 azionato di Euro 705.712,73, al chirografo, come richiesto (cron. 172 S.P.), come risulta dallo stato passivo e dalla comunicazione via PEC ex art. 97 L.F. sottoscritta
5 dal curatore;
il fallimento della debitrice principale non ha distribuito somme in favore dei creditori chirografari e nessun importo è stato corrisposto a CP_1 dal , fino alla chiusura del fallimento , Parte_7 per cui l'azione recuperatoria del credito è stata successivamente promossa dalla creditrice nei confronti dei garanti. Pertanto erano stati rispettati tutti i termini di legge e l'opposizione era infondata, con conseguenti richieste di rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione tardiva non è fondata, e di rigettarsi l'opposizione tardiva. La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9.4.2025. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto inammissibili e irrilevanti, atteso che i capitoli di prova per testi sono inammissibili perché relativi a circostanze documentali, mentre l'istanza di ordine di esibizione alle banche (“si chiede che il Tribunale di VI ordini ad Intesa San Paolo, BNL, MPS, Banco CP_6
BPM di esibire il modulo standard per le fideiussioni utilizzato in epoca coeva – dicembre 2007 - a quella della stipulazione delle garanzie oggetto di causa. “) oltre che esplorativa è irrilevante. Infatti parte attrice opponente ha contestato la validità della fideiussione dalla stessa rilasciata nel 2007 sostenendo la decadenza del creditore dall'azione per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. (applicabile in forza della ritenuta nullità dell'art. 6 della fideiussione perché conforme alle clausole ABI, secondo la nota Cass.SSUU 2021 n. 41994) ritenendo che detto termine decorresse da una data imprecisata dell'anno 2010 in cui la Banca avrebbe avuto notizia che la società era in difficoltà. Tale circostanza , contestata dalle parti convenute, è rimasta indimostrata, anzi nel ricorso monitorio depositato il 19.5.2011 scriveva che a fine febbraio CP_1
2011 il debitore convocava le banche per la presentazione di un piano industriale di risanamento . Quindi, a tutto concedere, da tale data vi sarebbe stata consapevolezza da parte della banca, della situazione di insolvenza del debitore, ma anche in tal caso l'art. 1957 c.c. è stato rispettato visto che in data 20.5.2011 la creditrice intimava il pagamento con lettera raccomandata alla debitrice principale e ai fideiussori (doc. 11
), e il 25.4.2011 depositava il ricorso per decreto ingiuntivo contro debitrice e CP_2 fideiussori (doc.13), coltivando poi diligentemente le proprie istanze contro il debitore principale mediante insinuazione al fallimento, sino alla chiusura dello stesso senza soddisfazione. Va inoltre osservato che non poteva essere considerata Parte_1
“consumatore”, essendo stata sempre socia della ditta garantita e, successivamente alla sua trasformazione , consigliere sino al 24.5.2011 come risulta dal doc. 12 e doc. 6 pag. 22 di parte attrice e dal doc. 12 pag.21 della convenuta ( visura CP_2 storica di , che aveva incorporato Parte_6
). Le Sezioni Unite della Suprema Corte insegnano che – Parte_3
(SSUU Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023) “la Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore. Superando l'automatismo
6 precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata».” Nel caso di specie all'atto del rilascio della fideiussione in favore dell'allora 17.12.2007 la signora Parte_3 era socia e deteneva una quota non trascurabile del capitale sociale della Pt_1 garantita, dato che con atto notarile del 7.4.2010 cedeva il 49,50 % di Pt_3 Parte_3
a e assumeva altresì carica amministrativa, entrando a fare parte Parte_2 del CDA della società incorporante. Quindi appare accertato che essa ha prestato la fideiussione non come mero privato o per altri fini di carattere privato, peraltro nemmeno prospettati dalla attrice opponente, ma nell'ambito dell'attività professionale consistente nella gestione lato sensu della società garantita. L'opposizione tardiva è pertanto infondata e va rigettata. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014, DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla semplicità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)rigetta l'opposizione, integralmente confermando il decreto già esecutivo;
2) condanna l'attrice opponente a rifondere a Parte_1 CP_1
le spese di lite, liquidate in euro 7052,00 per compensi professionali, oltre al
[...] rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta;
3)condanna l'attrice opponente a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in euro 7052,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in VI il 2.5.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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