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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/11/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI COSENZA, SEZIONE PRIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
LO NI Genise, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1444 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Vetere, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio;
- ricorrente -
contro
, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Catizone, in virtù di procura generale alle liti per Notaio
n. 163.078, Racc. 36.819 del 21 gennaio 2022; Persona_1
- resistente -
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza - ingiunzione;
conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 14 ottobre 2025.
FATTO E DIRITTO A seguito dell'ordinanza resa in data 14.02.2024, con cui il Giudice di Pace di Cosenza dichiarava la propria incompetenza per materia, , con ricorso in riassunzione depositato in Parte_1
data 10.05.2024, proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 187872 del
26.04.2023 p.vo n. 253 emessa dalla Parte_2
, con la quale veniva ingiunto al ricorrente
[...]
medesimo e a di pagare, in solido tra loro, la somma di € 7.600,00, per violazione Controparte_2
degli artt. 48 e 49 delle P.M.P.F. (Norme di Salvaguardia Vincolo Idrogeologico e Tagli Boschivi) e l'art. 23 e 26 della L.R. n. 45/2012 sanzionati dall'art. 26 del R.D. n. 3267/1923 e art.37, comma 1, lettera “i” e lettera “g” L.R. n. 45/2012, ovvero per aver proceduto al “taglio di piante di alto fusto e trasformazione di terreno boscato mediante estirpazione del bosco in assenza di autorizzazione” in località “Don Onofrio”, in agro del comune di Rende (CS), come accertato con verbale di contestazione n. 44/2019 prot. n. 50 del 14.01.2020, redatto dagli agenti del Corpo Forestale dello
Stato del Comando Stazione di Cosenza.
A sostegno dell'opposizione, deduceva la nullità dell'ordinanza ingiunzione, rilevando che non aveva mai provveduto al taglio delle piante di alto fusto, né lo stesso era stato visto dagli agenti accertatori effettuarvi operazioni di taglio né in proprio né con propri operai, attrezzature e mezzi;
che, peraltro, non si ravvisavano gli estremi della violazione della normativa riguardante la salvaguardia dei vincoli idrogeologici e boschivi;
che la mancata contestazione immediata del verbale di accertamento inficiava la legittimità dei successivi e correlati atti del procedimento amministrativo.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando Controparte_1
che l'ordinanza opposta trovava fondamento nel verbale di contestazione n. 44/2019 prot. n. 50 del
14.01.2020, redatto dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato del Comando Stazione di Cosenza, nonché nel successivo verbale di controdeduzioni del 2.11.2021 (acquisito al prot. regionale n.
492094) nei quali gli agenti avevano attestato che in data 3.11.2019, nell'ambito di un servizio mirato alla repressione e prevenzione degli illeciti boschivi, nel terreno indicato era stato effettuato, in assenza di autorizzazione, il taglio di un bosco di neoformazione;
la responsabilità in solido del proprietario del fondo individuato nella persona di in virtù di quanto disposto Parte_1
dall'art. 6 della L. n. 689/81;il valore di fede privilegiata del verbale di contestazione opposto.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 14 ottobre 2025, udite la discussione e le conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione, con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza, ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
Motivi della decisione
L'opposizione proposta da appare fondata e merita accoglimento. Parte_1
Dall'esame dell'ordinanza ingiunzione impugnata risulta che sia stata contestata all'odierno opponente la violazione degli artt. 48 e 49 delle P.M.P.F. (Norme di Salvaguardia Vincolo
Idrogeologico e Tagli Boschivi) sanzionati dall'art.26 del R.D. n. 3267/1923 e art.37, comma 1, lettera “i” L.R. n.45/201223 per avere effettuato, tramite , “taglio di piante di alto Controparte_2
fusto e trasformazione di terreno boscato mediante estirpazione del bosco in assenza di autorizzazione” ” in località “Don Onofrio”, in agro del comune di Rende (CS), all'interno del fondo identificato al foglio di mappa n. 33 p.lle n. 191 e 192 e foglio di mappa n. 42 p.lle n. 5 e 16, di proprietà di . Parte_1
Il provvedimento sanzionatorio è stato emesso sulla scorta degli accertamenti contenuti nel verbale di contestazione n. 44/2019 prot. n. 50 del 14.01.2020, redatto dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato del Comando Stazione di Cosenza.
Quanto all'esame del merito della violazione contestata, si osserva quanto segue.
Con riferimento ai rapporti tra il presente giudizio e il processo penale per i reati di cui agli artt. 146
e 181 D. Lgs. n. 42/2004, definito con sentenza n. 3685/2024 emessa in data 8 novembre 2024 dalla
Corte di Appello di Catanzaro – con cui entrambi gli imputati sono stati assolti - , si osserva che “In tema di sanzioni amministrative, l'art. 9 della legge 689 del 1981 prevede come presupposto esplicito di applicazione del principio di specialità che le disposizioni punitive si riferiscano allo stesso fatto, nel senso che la fattispecie prevista nella disciplina generale deve essere compresa in quella speciale (che contiene un elemento ulteriore rispetto alla prima, così che, ove non fosse prevista la disposizione speciale, la fattispecie rientrerebbe nella disposizione generale), non avendo rilievo decisivo a tal fine il criterio del bene o dell'interesse protetto dalle disposizioni punitive concorrenti” (Cass. Civ., n. 1299 del 22.1.2008).
Non è invocabile il rapporto di specialità tra le norme quando sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti da ciascuna di esse (cfr. Cass. Civ., n. 21502 del 30.11.2012).
Con specifico riguardo ai rapporti tra l'illecito amministrativo contestato all'odierno ricorrente e il reato di cui all'art. 181 D. Lgs. n. 42/2004, va osservato che la Suprema Corte, in una fattispecie analoga, ha escluso l'esistenza del rapporto di specialità tra le norme, proprio in ragione dei differenti beni giuridici oggetto di protezione.
In particolare, “Quanto alla disposizione di cui al D.L. 30dicembre 1923, n. 3267, art. 26, può osservarsi che essa è dettata a protezione del vincolo idrogeologico e di altri simili interessi (difesa dalla caduta di valanghe, sassi, furia dei venti, oltre che difesa delle condizioni igieniche locali e difesa militare) e sanziona il fatto di chi danneggi piante o comunque arrechi altri danni nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli altri scopi indicati e ciò in violazione delle prescrizioni impartite dalle competenti autorità. Il D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163 (ora D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181), invece, è dettato a tutela degli interessi paesaggistici ed ambientali,
e segnatamente alla salvaguardia del bosco nel suo valore estetico-ambientale, e sanziona il fatto di chi esegua lavori di qualsiasi genere su beni ambientali senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, a prescindere dal fatto che arrechi o meno un danno o un pregiudizio.
Quanto al D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 54, anch'esso persegue la finalità di salvaguardare il vincolo idrogeologico (o gli altri interessi indicati) e sanziona il proprietario dei terreni rimboschiti per effetto dello stesso decreto-legge che effettui sugli stessi la coltura agraria o effettui il pascolo secondo modalità diverse da quelle previste o comunque compia le operazioni di governo boschivo in difformità del piano di coltura e conservazione approvato……
Pertanto….non si ravvisano nel fatto come contestatogli elementi per sussumerlo nelle fattispecie di cui al D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, artt.26 o 54, o alla L. 9 ottobre 1956, n. 950, art. 1. È quindi esclusa ogni possibilità di concorso apparente di norme e di applicazione del principio di specialità” (cfr. Cassazione penale sez. III, 07/06/2006 n. 32542).
Ciò posto, quanto alla materialità della violazione contestata, si osserva che, secondo quanto emerso dal verbale di contestazione elevato dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato del Comando
Stazione di Cosenza, in riferimento al controllo effettuato in data 3.11.2019, è stato rinvenuto il taglio di piante di alto fusto ivi radicate, quali pioppo roverella carpino e orniello, nonché successivamente al taglio, l'estirpazione delle ceppaie per una superficie di circa 1000 mq, nella località “Don Onofrio” in agro di Rende, all'interno delle p.lle n. 191 e 192, fg. n. 33, e delle p.lle n.
5 e 16, fg. 42.
Gli agenti accertatori hanno, quindi, contestato la violazione amministrativa sopra indicata a
[...]
, quale autore materiale del taglio, e a , quale proprietario del CP_2 Parte_1
terreno.
Sebbene la sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” non abbia efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche, senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, né in senso formale, rimanendo a esse riservata la disponibilità delle prove (cfr. Cass. Sez. 3 Ordinanza n.
15296 del 31/05/2024).
Inoltre, l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, sicché spetta all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, potendo la stessa anche avvalersi di presunzioni, che trasferiscono a carico di quest'ultimo l'onere della prova contraria, purché i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità (cfr. Cass. Civ., n. 3837 del 16.3.2001).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, dall'esame degli elementi complessivi acquisiti al presente giudizio e costituiti dalle risultanze degli accertamenti compiuti dagli agenti verbalizzanti e compendiati nel verbale di contestazione della violazione amministrativa e degli atti del procedimento penale, non può ritenersi che l'autorità amministrativa abbia fornito elementi idonei a fondare un giudizio di responsabilità degli odierni ricorrenti rispetto all'illecito amministrativo loro contestato.
In particolare, dal verbale di contestazione emerge che, al momento del controllo sul terreno, non sono state rinvenute le piante tagliate, bensì solo alcune radici e ceppaie, e che non è stato possibile accertare con esattezza la data in cui avvenuto il taglio, né il quantitativo di piante tagliate.
Né sono state fornite prove atte a dimostrare che il proprietario del fondo, individuato nella persona di , abbia incaricato per il taglio oggetto di contestazione. Parte_1 Controparte_2
Va, poi, ribadito che “Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (cfr. Cass. Civ., n. 23800 del
7.11.2014).
Ciò posto, nel caso in esame, le operazioni di taglio degli alberi insistenti sul terreno di cui al foglio di mappa n. 33 p.lle n. 191 e 192 e foglio di mappa n. 42 p.lle n. 5 e 16, in Rende, non sono mai state oggetto di diretta percezione da parte degli agenti verbalizzanti (che al momento del sopralluogo - avvenuto di domenica - hanno rinvenuto solo la presenza di alcune radici e ceppaie), sicché il relativo verbale di contestazione non può assumere valore di fede privilegiata in ordine all'accertamento della responsabilità di . Parte_1
Consegue che, in assenza di elementi concreti dai quali desumere che il suddetto taglio sia stato effettivamente eseguito dall' e commissionato dal non può imputarsi a quest'ultimo CP_2 Pt_1
la responsabilità per la violazione amministrativa contestata in forza dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
In conclusione, l'opposizione proposta da deve essere accolta, con Parte_1
conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 187872 del 26.04.2023 p.vo n. 253 emessa dalla Parte_2
.
[...]
In considerazione delle ragioni della decisione e delle peculiarità della fattispecie concreta, appaiono ravvisabili fondati elementi atti a giustificare l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 187872 del 26.04.2023 p.vo n. 253 emessa dalla Parte_2
, Parte_2
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annulla Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 187872 del 26.04.2023 p.vo n. 253 emessa dalla
[...]
Parte_2
;
[...]
2) compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Cosenza, 5 novembre 2025
Il Giudice
dott. LO NI Genise