CASS
Ordinanza 19 gennaio 2023
Ordinanza 19 gennaio 2023
Massime • 1
Si ha causa inscindibile ogniqualvolta la situazione di diritto sostanziale e processuale imponga che la sentenza sia pronunziata nei confronti di piu parti, affinché la sentenza medesima non sia "inutiliter data"; pertanto, quando tra due delle più parti in causa si controverte unicamente circa il carico delle spese del giudizio delle fasi precedenti, in relazione alla rispettiva posizione che le stesse hanno assunto nel processo è pienamente possibile la scissione e non è, quindi, necessaria l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/01/2023, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
sul ricorso n. 22492/2019 proposto da: AN AN OM, elettivamente domiciliato in Roma alla via della Pineta Sacchetti, n. 201 presso lo studio dell’avvocato ON GI, che lo rappresenta e difende
- ricorrente -
contro Agenzia delle Entrate - Riscossione
- intimato -
avverso la sentenza n. 1539/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 22/01/2019; Civile Ord. Sez. 3 Num. 1654 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: VALLE CRISTIANO Data pubblicazione: 19/01/2023 R.g. n. 22492 del 2019; Ad. CC del 14/12/2022; estensore: C. Valle Pag. 2 di 5 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere relatore Cristiano Valle;
rilevato che AN OM AN impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Roma n. 1539 del 22/01/2019 che ha accolto un’opposizione ad estratti di ruolo, fondata sull’omessa notifica della cartella di pagamento del Comune di Roma Capitale e sulla conseguente prescrizione del credito per sanzioni, deducendo illegittimità della liquidazione dei compensi sotto i minimi e nei soli confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione;
l’Agenzia delle Entrate Riscossione, nei cui confronti soltanto è rivolto il ricorso, è rimasta intimata;
la causa, chiamata per l’adunanza camerale del dì 08/03/2022, con ordinanza interlocutoria n. 8978 del 18/03/2022 è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte sulla procura alle liti apposta, come nel caso di specie, su foglio allegato e non contenente uno specifico riferimento al provvedimento da impugnare;
la causa è stata, quindi, nuovamente chiamata per l’adunanza camerale del 14/12/2022, per la quale il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte e non risulta il deposito di memorie;
considerato che il Collegio ritiene che a seguito della pronuncia nomofilattica di Sez. U n. 36057 del 9/12/2022 la procura rilasciata dal ricorrente, AN OM AN, per questa sede di legittimità, in favore dell’avvocato GI ON, è da ritenersi conforme ai requisiti di legge, stante il principio di diritto enunciato dalla sentenza del massimo consesso, del seguente tenore: «A seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, R.g. n. 22492 del 2019; Ad. CC del 14/12/2022; estensore: C. Valle Pag. 3 di 5 richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica;
nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione;
tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti»; il ricorso non risulta notificato a Roma Capitale;
nella specie, tuttavia, vertendo l’impugnazione soltanto sulla liquidazione delle spese giudiziali, ritiene il Collegio che non debba farsi luogo a integrazione del contraddittorio, secondo il risalente orientamento di questa Corte (Cass. n. 01354 del 06/06/1962 Rv. 252186 - 01): «Si ha causa inscindibile ogni qualvolta la situazione di diritto sostanziale e processuale imponga che la sentenza sia pronunziata nei confronti di più parti, affinché la sentenza medesima non sia inutiliter data. Pertanto quando tra due delle più parti in causa si controverte unicamente circa il carico delle spese del giudizio delle fasi precedenti in relazione alla posizione rispettiva che le stesse hanno assunto nel giudizio medesimo e pienamente possibile la scissione e non è, quindi, necessaria l’integrazione del contraddittorio nel giudizio di Cassazione.»; R.g. n. 22492 del 2019; Ad. CC del 14/12/2022; estensore: C. Valle Pag. 4 di 5 l’unico motivo di ricorso afferma, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del decreto del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2014, n. 55, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018 (Giustizia) e delle tabelle 1 e 2 dei parametri ad esso allegate, nonché dell’art. 91 cod. proc. civ.; il ricorso si incentra sulla liquidazione delle spese di lite operata dal Tribunale di Roma, che ha riconosciuto euro 343,00 di cui euro 43,00 per spese, in relazione al giudizio dinanzi al Giudice di Pace ed euro 591,50, di cui euro 91,50 per spese, per la fase di appello;
il ricorso è fondato. nella specie, tenuto conto delle tabelle allegate al d.m. (Giustizia) n. 55 del 2014, come modificate con d.m. (Giustizia) n. 37 del 8/03/2018, al ricorrente avrebbero dovuto essere liquidate, pur operando la riduzione massima del cinquanta per cento (50%) le seguenti somme: per il primo grado euro 113 + euro 120 + euro 203 = euro 436,00; per il secondo grado euro 203 + euro 203 + euro 405 = euro 811,00; il Tribunale di Roma, nella sentenza impugnata, resa il 22/01/2019 e quindi nella piena vigenza del soprarichiamato aggiornamento degli importi, intervenuto circa dieci mesi prima, ha, viceversa, e come già scritto, liquidato, a titolo di onorari, euro 300,00 per il primo grado ed euro 500,50 per la fase di appello, cosicché sono stati violati anche i soli minimi tariffari;
il Tribunale di Roma, al contrario di quanto accaduto in altre fattispecie simili (Cass. n. 35270 del 18/11/2021 e in precedenza, con massima specifica, Cass. n. 11601 del 14/05/2018 Rv. 648532 - 01), non ha in alcun modo motivato sulla ragione della liquidazione al di sotto dei minimi;
la giurisprudenza di questa Corte è ferma del ritenere che (Cass. n. 20289 del 09/10/2015 Rv. 637440 - 01) «In tema di liquidazione R.g. n. 22492 del 2019; Ad. CC del 14/12/2022; estensore: C. Valle Pag. 5 di 5 delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità»; nel caso di specie, come già evidenziato, lo scostamento dai minimi tariffari, pur se dimidiati, non è stato attinto dalla motivazione del Tribunale di Roma;
il ricorso è, pertanto, accolto e la causa, in quanto sono necessari accertamenti e apprezzamenti di fatto sull’attività professionale espletata, è rinviata per nuovo esame al Tribunale di Roma, in
- ricorrente -
contro Agenzia delle Entrate - Riscossione
- intimato -
avverso la sentenza n. 1539/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 22/01/2019; Civile Ord. Sez. 3 Num. 1654 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: VALLE CRISTIANO Data pubblicazione: 19/01/2023 R.g. n. 22492 del 2019; Ad. CC del 14/12/2022; estensore: C. Valle Pag. 2 di 5 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere relatore Cristiano Valle;
rilevato che AN OM AN impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Roma n. 1539 del 22/01/2019 che ha accolto un’opposizione ad estratti di ruolo, fondata sull’omessa notifica della cartella di pagamento del Comune di Roma Capitale e sulla conseguente prescrizione del credito per sanzioni, deducendo illegittimità della liquidazione dei compensi sotto i minimi e nei soli confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione;
l’Agenzia delle Entrate Riscossione, nei cui confronti soltanto è rivolto il ricorso, è rimasta intimata;
la causa, chiamata per l’adunanza camerale del dì 08/03/2022, con ordinanza interlocutoria n. 8978 del 18/03/2022 è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte sulla procura alle liti apposta, come nel caso di specie, su foglio allegato e non contenente uno specifico riferimento al provvedimento da impugnare;
la causa è stata, quindi, nuovamente chiamata per l’adunanza camerale del 14/12/2022, per la quale il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte e non risulta il deposito di memorie;
considerato che il Collegio ritiene che a seguito della pronuncia nomofilattica di Sez. U n. 36057 del 9/12/2022 la procura rilasciata dal ricorrente, AN OM AN, per questa sede di legittimità, in favore dell’avvocato GI ON, è da ritenersi conforme ai requisiti di legge, stante il principio di diritto enunciato dalla sentenza del massimo consesso, del seguente tenore: «A seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, R.g. n. 22492 del 2019; Ad. CC del 14/12/2022; estensore: C. Valle Pag. 3 di 5 richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica;
nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione;
tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti»; il ricorso non risulta notificato a Roma Capitale;
nella specie, tuttavia, vertendo l’impugnazione soltanto sulla liquidazione delle spese giudiziali, ritiene il Collegio che non debba farsi luogo a integrazione del contraddittorio, secondo il risalente orientamento di questa Corte (Cass. n. 01354 del 06/06/1962 Rv. 252186 - 01): «Si ha causa inscindibile ogni qualvolta la situazione di diritto sostanziale e processuale imponga che la sentenza sia pronunziata nei confronti di più parti, affinché la sentenza medesima non sia inutiliter data. Pertanto quando tra due delle più parti in causa si controverte unicamente circa il carico delle spese del giudizio delle fasi precedenti in relazione alla posizione rispettiva che le stesse hanno assunto nel giudizio medesimo e pienamente possibile la scissione e non è, quindi, necessaria l’integrazione del contraddittorio nel giudizio di Cassazione.»; R.g. n. 22492 del 2019; Ad. CC del 14/12/2022; estensore: C. Valle Pag. 4 di 5 l’unico motivo di ricorso afferma, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del decreto del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2014, n. 55, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018 (Giustizia) e delle tabelle 1 e 2 dei parametri ad esso allegate, nonché dell’art. 91 cod. proc. civ.; il ricorso si incentra sulla liquidazione delle spese di lite operata dal Tribunale di Roma, che ha riconosciuto euro 343,00 di cui euro 43,00 per spese, in relazione al giudizio dinanzi al Giudice di Pace ed euro 591,50, di cui euro 91,50 per spese, per la fase di appello;
il ricorso è fondato. nella specie, tenuto conto delle tabelle allegate al d.m. (Giustizia) n. 55 del 2014, come modificate con d.m. (Giustizia) n. 37 del 8/03/2018, al ricorrente avrebbero dovuto essere liquidate, pur operando la riduzione massima del cinquanta per cento (50%) le seguenti somme: per il primo grado euro 113 + euro 120 + euro 203 = euro 436,00; per il secondo grado euro 203 + euro 203 + euro 405 = euro 811,00; il Tribunale di Roma, nella sentenza impugnata, resa il 22/01/2019 e quindi nella piena vigenza del soprarichiamato aggiornamento degli importi, intervenuto circa dieci mesi prima, ha, viceversa, e come già scritto, liquidato, a titolo di onorari, euro 300,00 per il primo grado ed euro 500,50 per la fase di appello, cosicché sono stati violati anche i soli minimi tariffari;
il Tribunale di Roma, al contrario di quanto accaduto in altre fattispecie simili (Cass. n. 35270 del 18/11/2021 e in precedenza, con massima specifica, Cass. n. 11601 del 14/05/2018 Rv. 648532 - 01), non ha in alcun modo motivato sulla ragione della liquidazione al di sotto dei minimi;
la giurisprudenza di questa Corte è ferma del ritenere che (Cass. n. 20289 del 09/10/2015 Rv. 637440 - 01) «In tema di liquidazione R.g. n. 22492 del 2019; Ad. CC del 14/12/2022; estensore: C. Valle Pag. 5 di 5 delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità»; nel caso di specie, come già evidenziato, lo scostamento dai minimi tariffari, pur se dimidiati, non è stato attinto dalla motivazione del Tribunale di Roma;
il ricorso è, pertanto, accolto e la causa, in quanto sono necessari accertamenti e apprezzamenti di fatto sull’attività professionale espletata, è rinviata per nuovo esame al Tribunale di Roma, in