Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23732 dell'anno 2023 del ruolo generale, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. RAFFAELE DI MONDA E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. SILVANA MARIOTTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.12.23 e ritualmente notificato alla controparte l'istante proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso la ctu resa dal dott. opposizione preceduta da rituale e Per_1 tempestiva dichiarazione di dissenso resa ai sensi del succitato articolo.
L'istante assumeva: di aver inoltrato alla competente commissione invalidi civili domanda intesa al riconoscimento del proprio stato di invalidità civile al fine di conseguire la seguente prestazione: pensione di inabilità
e legge 104/92 art 3 comma 3; che la domanda veniva respinta non essendo stato ravvisato il requisito sanitario previsto dalla legge per il riconoscimento della invocata prestazione.
Quanto innanzi premesso, aveva proposto istanza di A.T.P..
Si costituiva l rilevando l'inammissibilità del ricorso e CP_1 l'infondatezza della domanda, sul rilievo della insussistenza, nella fattispecie, del dedotto stato di invalidità nella misura prevista per il riconoscimento di una qualsivoglia provvidenza chiedeva il rigetto della domanda.
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Nel corso del giudizio, accertata la tempestività dell'azione proposta ai sensi dell'art.42 comma 3 d.l.n.269/2003, veniva disposta ed espletata apposita consulenza tecnica.
Dalla espletata indagine tecnica emergeva che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da patologie tali da determinare nella stessa una invalidità nella misura del 59%.
Avverso tali conclusioni la parte depositava, come detto, atto di dissenso, seguito dal presente ricorso, impedendo la conseguente omologazione delle conclusioni rese dal ctu da parte di codesto Giudice.
Il Giudice, viste le contestazioni sollevate nel ricorso in opposizione, riteneva necessario disporre nuova ctu.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito la domanda attrice non è fondata.
Il ctu ha così concluso:…” ….. tenuto conto del grado e della Persona_2 natura delle infermità accertate e della loro incidenza funzionale;
tenuto conto dell'età, del sesso, si può affermare che: - la capacità lavorativa dell'istante, a parere del C.T.U., non è ridotta permanentemente in misura superiore al 74% in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Attualmente il grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa della ricorrente può valutarsi, sulla scorta del metodo a scalare applicato, in misura del 61% (sessantunopercento). - la ricorrente non può definirsi, a giudizio del
C.T.U., per la natura e l'entità delle patologie accertate, portatrice di handicap in situazione di gravità con necessità di assistenza continuativa globale e permanente ai sensi della L. 104/92 (comma 1 e 3, art. 3)”.
Rispetto alle conclusioni rese, il Giudice non può che esprimere un giudizio di mera corrispondenza ai criteri di adeguatezza e logicità della motivazione.
Nel caso di specie, non ricorre alcuna ipotesi che legittimi l'accoglimento delle censure non evidenziandosi:
1. alcun errore nella individuazione del codice corrispondente alle patologie come elencate;
2. la mancata valutazione di una patologia evidenziata da una valida certificazione medica atta a modificare l'esito complessivo della c.t.u.; 3. l'insufficiente motivazione in ordine alla ininfluenza di un certificato medico, versato in atti;
4. l'incongruenza della data di decorrenza dello stato di invalidità con le premesse argomentative ed il contenuto stesso dell'elaborato tecnico.
Sulla scorta di tali premesse, non residuando alcun margine per dare ingresso ad ulteriori istanze e non ritenendo questo Giudice di dover sovvertire l'esito delle indagini peritali, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio vanno compensate ex art. 152 disp. att. cpc.
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PQM
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Napoli, il 05/02/2025
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IL GIUDICE
(dott.ssa Stefania BORRELLI)