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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/06/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 843/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
SETTORE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 07.05.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 843/2024 R.G.L. TRA
, C.F. , nato in data [...], nato in [...] Parte_1 C.F._1 eso giu corso, dall'avv. Antonio Bisignani con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
C.F.: in persona del legale rappresentate pro tempore, rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al fine di garantire un ordinato iter motivazionale appare opportuno riepilogare l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso depositato in data 26.05.2024, deduceva di aver presentato, Parte_1 in data 31.07.2023, alla competente sede . 2134970800115) volta al CP_1 riconoscimento dell'assegno sociale ex art. 26, L. 969 - così come sostituito dalla L. 335/1995
– rigettata con comunicazione del 01.08.2023 in quanto “(…) i coniugi risultano regolarmente sposati in procedura ANPR, inoltre non è stato inserito l'accordo di separazione.” Seguiva la proposizione di formale ricorso al Comitato provinciale anche questo rigettato per il seguente motivo: “La domanda CP_1 non può essere riesaminata in quant lutazione di questi uffici la separazione è avvenuta in concomitanza o comunque in un periodo breve alla richiesta dell'Assegno e essendovi ogni rinuncia al mantenimento non sussiste lo stato di bisogno”. Pertanto, ritenendo erronee le conclusioni dell'Ente nonché la sussistenza dei requisiti richiesti dalla Legge per poter usufruire del beneficio richiesto, l'odierno ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale di accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare il diritto a percepire l'assegno sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda (31.07.2023), oltre accessori, con condanna dell al pagamento CP_1 dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali, nonché delle spese e compe di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. Costituitosi in giudizio l deduceva e allegava di aver provveduto, giusta CP_1 provvedimento del 17.06.2024, al riconoscimento e conseguente liquidazione del beneficio richiesto, comprensivo degli arretrati, pertanto chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Mediante le note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, la parte ricorrente evidenziava come l' avesse provveduto alla liquidazione dell'assegno sociale in suo favore CP_1 soltanto dopo l'instaurazione del giudizio in oggetto e alla notifica del ricorso introduttivo, pertanto, pur aderendo alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insisteva per la condanna alle spese dell resistente. CP_2
Esaminati la d tazione in atti, la scrivente che sostituisce la dott.ssa CRISCI sul ruolo, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, decide la causa alla udienza del 07.05.2025, come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. Ebbene, in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata congiuntamente dalle parti, il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'intervenuto riconoscimento - e conseguente liquidazione - della prestazione, per come allegato dalle parti, determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Pag. 2 di 3 Va emessa condanna dell in applicazione del principio della cd. “soccombenza virtuale”; CP_1 le spese devono essere poste a c ella parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere;
detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Nel caso di specie, il riconoscimento ed il pagamento del beneficio sono avvenuti dopo la notifica del ricorso, eseguita in data 12.06.2024. Le spese vanno, quindi, poste a carico dell Tanto premesso, deve aversi riguardo CP_1 all'importo della prestazione economica e per tal via, il Tribunale che, nella specie, si debba fare riferimento alla tabella allegata al D.M., relativa alle cause previdenziali tra euro 5.200,00 e 26.000,00 (in tale scaglione rientra la somma oggetto di pagamento come da prospetto di liquidazione depositato dall . Va fatta applicazione del D.M. n. 147 del 13/08/2022 CP_1 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. Sicché, tenuto conto del valore della controversia, della attività difensiva in concreto espletata e del contegno processuale dell che ha provveduto al pagamento immediatamente dopo la notifica del ricorso, si può CP_1 ten to dei valori minimi ivi previsti: ed infatti, si osserva che il D.M. cit. prevede che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere, di regola, diminuiti fino al 50 per cento. In ordine al quantum ritiene il Tribunale di dover applicare i medi tariffari previsti per le cause inerenti una causa previdenziale, con la riduzione di circa il 50% in ragione della semplicità e serialità del contenzioso;
e pertanto, trattandosi di un valore di causa rientrante nel terzo scaglione tariffario, dovendo escludere la voce “per attività istruttoria” non effettivamente svolta né espletata ed includere quella decisoria, vanno liquidate le spese nella misura indicata in dispositivo per fase di studio, introduttiva e decisoria ( ridotte del 50%).
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile – lavoro e previdenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 (R.G. 843/2024), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provv
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2. condanna l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del pr giudizio che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al difensore antistatario. Così deciso in Lagonegro, 31.5.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
AP
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TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
SETTORE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 07.05.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 843/2024 R.G.L. TRA
, C.F. , nato in data [...], nato in [...] Parte_1 C.F._1 eso giu corso, dall'avv. Antonio Bisignani con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
C.F.: in persona del legale rappresentate pro tempore, rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al fine di garantire un ordinato iter motivazionale appare opportuno riepilogare l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso depositato in data 26.05.2024, deduceva di aver presentato, Parte_1 in data 31.07.2023, alla competente sede . 2134970800115) volta al CP_1 riconoscimento dell'assegno sociale ex art. 26, L. 969 - così come sostituito dalla L. 335/1995
– rigettata con comunicazione del 01.08.2023 in quanto “(…) i coniugi risultano regolarmente sposati in procedura ANPR, inoltre non è stato inserito l'accordo di separazione.” Seguiva la proposizione di formale ricorso al Comitato provinciale anche questo rigettato per il seguente motivo: “La domanda CP_1 non può essere riesaminata in quant lutazione di questi uffici la separazione è avvenuta in concomitanza o comunque in un periodo breve alla richiesta dell'Assegno e essendovi ogni rinuncia al mantenimento non sussiste lo stato di bisogno”. Pertanto, ritenendo erronee le conclusioni dell'Ente nonché la sussistenza dei requisiti richiesti dalla Legge per poter usufruire del beneficio richiesto, l'odierno ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale di accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare il diritto a percepire l'assegno sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda (31.07.2023), oltre accessori, con condanna dell al pagamento CP_1 dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali, nonché delle spese e compe di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. Costituitosi in giudizio l deduceva e allegava di aver provveduto, giusta CP_1 provvedimento del 17.06.2024, al riconoscimento e conseguente liquidazione del beneficio richiesto, comprensivo degli arretrati, pertanto chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Mediante le note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, la parte ricorrente evidenziava come l' avesse provveduto alla liquidazione dell'assegno sociale in suo favore CP_1 soltanto dopo l'instaurazione del giudizio in oggetto e alla notifica del ricorso introduttivo, pertanto, pur aderendo alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insisteva per la condanna alle spese dell resistente. CP_2
Esaminati la d tazione in atti, la scrivente che sostituisce la dott.ssa CRISCI sul ruolo, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, decide la causa alla udienza del 07.05.2025, come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. Ebbene, in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata congiuntamente dalle parti, il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'intervenuto riconoscimento - e conseguente liquidazione - della prestazione, per come allegato dalle parti, determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Pag. 2 di 3 Va emessa condanna dell in applicazione del principio della cd. “soccombenza virtuale”; CP_1 le spese devono essere poste a c ella parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere;
detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Nel caso di specie, il riconoscimento ed il pagamento del beneficio sono avvenuti dopo la notifica del ricorso, eseguita in data 12.06.2024. Le spese vanno, quindi, poste a carico dell Tanto premesso, deve aversi riguardo CP_1 all'importo della prestazione economica e per tal via, il Tribunale che, nella specie, si debba fare riferimento alla tabella allegata al D.M., relativa alle cause previdenziali tra euro 5.200,00 e 26.000,00 (in tale scaglione rientra la somma oggetto di pagamento come da prospetto di liquidazione depositato dall . Va fatta applicazione del D.M. n. 147 del 13/08/2022 CP_1 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. Sicché, tenuto conto del valore della controversia, della attività difensiva in concreto espletata e del contegno processuale dell che ha provveduto al pagamento immediatamente dopo la notifica del ricorso, si può CP_1 ten to dei valori minimi ivi previsti: ed infatti, si osserva che il D.M. cit. prevede che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere, di regola, diminuiti fino al 50 per cento. In ordine al quantum ritiene il Tribunale di dover applicare i medi tariffari previsti per le cause inerenti una causa previdenziale, con la riduzione di circa il 50% in ragione della semplicità e serialità del contenzioso;
e pertanto, trattandosi di un valore di causa rientrante nel terzo scaglione tariffario, dovendo escludere la voce “per attività istruttoria” non effettivamente svolta né espletata ed includere quella decisoria, vanno liquidate le spese nella misura indicata in dispositivo per fase di studio, introduttiva e decisoria ( ridotte del 50%).
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile – lavoro e previdenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 (R.G. 843/2024), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provv
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2. condanna l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del pr giudizio che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al difensore antistatario. Così deciso in Lagonegro, 31.5.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
AP
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