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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1230/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1230/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LAVECCHIA ROSSANA e dell'avv. DE PASQUALE GIOVANNA ( ) VIA BORRA 57123 C.F._2
LIVORNO ITALIA;
elettivamente domiciliato in VIA BORRA 57123 LIVORNO ITALIA presso il difensore avv. LAVECCHIA ROSSANA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._3 dell'avv. DI DIO DONATELLA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA BERLINGUER 52 ROSIGNANO M.MO presso il difensore avv. DI DIO DONATELLA
pagina 1 di 12 CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per la separazione personale dei coniugi con contestuale richiesta di provvedimenti provvisori e urgenti in favore delle minori in data 22.04.2022, ha chiesto la separazione giudiziale Parte_1 con addebito dalla resistente CP_1
In particolare, il ricorrente chiedeva: “l'affido condiviso delle figlie minori di quattro anni e di due anni, con collocazione delle stesse di tre Per_1 Per_2 giorni in tre giorni con l'uno o l'altro genitore e fine settimana alternati sempre tra l'uno e l'altro genitore;
feste comandate da trascorrere alternativamente con l'uno o l'altro genitore così come sette giorni continuativi nei mesi di luglio o agosto;
mantenimento ordinario diretto di ciascun genitore nei giorni di propria spettanza e spese straordinarie da ripartire in misura del 50 % tra i genitori purché previamente concordate e documentate;
assegni familiari ripartiti tra i coniugi al 50
%; in via principale, chiedeva anche: addebito della separazione alla Sig.ra
regolamentazione di ogni altro aspetto patrimoniale tra i coniugi con CP_1 riferimento alla comproprietà dell'abitazione coniugale e alla condivisione del mutuo;
accertare e dichiarare la condotta illegittima della Sig.ra e condanna della CP_1 stessa al pagamento di una somma di denaro in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno endofamiliare”.
, si costituiva nella fase presidenziale, chiedendo “all'Ill.mo CP_1
Sig. Presidente del tribunale di voler assumere in via provvisoria e d'urgenza i seguenti provvedimenti 1. autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. Assegnare la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi posta in Via Aurelia, 271 a Rosignano M.mo alla Sig.ra che vi continuerà a vivere unitamente CP_1 alle figlie e .
3. Disporre l'affidamento delle minori in via esclusiva Per_1 Per_2 alla madre Sig.ra e prevedendo che la frequentazione padre figlie CP_1 avvenga per due pomeriggi alla settimana in modalità protetta ovvero con la
pagina 2 di 12 presenza di un educatore fornito dai servizi sociali competenti territorialmente e ciò sino a quando, nell'esclusivo preminente interesse delle minori, sia eventualmente accertata a mezzo di Consulenza tecnica psicologica la sussistenza o meno della capacità genitoriale in capo al Sig. e conseguentemente quale sia il miglior Pt_1 regime di affidamento delle minori ed il miglior regime di incontri.
4. Per quanto attiene al contributo al mantenimento delle figlie minori, in considerazione della collocazione delle stesse presso la madre e delle attività di cura e assistenza dalla stessa prestate in via pressoché esclusiva, il Sig. corrisponderà entro Parte_1 il giorno 15 di ogni mese la somma di Euro 300,00 per ciascuna figlia mediante bonifico bancario su c/c intestato alla Sig.ra L'importo dovuto a CP_1 titolo di mantenimento sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5. Entrambi i coniugi contribuiranno, in ragione del 50 % ciascuno alle seguenti spese da ritenersi sin d'ora necessarie e dunque senza necessità di accordo preventivo: spese mediche non coperte dal SSN comprese spese medico odontoiatriche;
spese per iscrizioni scolastiche, tasse, materiale didattico di inizio anno;
spese di mensa e trasporto scolastico;
gite scolastiche. Il genitore che dovesse avere sostenuto la spesa per intero avrà diritto al rimborso dall'altro entro 15 giorni dall'esibizione del giustificativo di spesa. Ogni altra spesa straordinaria da sostenere in ragione del 50
% da ciascun genitore dovrà essere preventivamente tra gli stessi concordata e documentata ai fini del relativo rimborso.
6. L'assegno unico per figli a carico verrà percepito dalla Sig.ra in misura del 100 %. Rimettere le parti innanzi al CP_1 designando Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio.”
All'esito della udienza presidenziale venivano assunti i seguenti provvedimenti provvisori: affidamento condiviso delle minori con collocamento presso la madre;
incarico al servizio sociale di stilare un programma di incontri tra padre e figlie alla presenza di un operatore;
versamento da parte del padre per il mantenimento delle figlie della somma complessiva di € 200 oltre ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida CNF.
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle relazioni informative dei Servizi sugli incontri padre figlie, con una CTU sulle capacità genitoriali delle parti e con l'acquisizione dei report relativi all'attività svolta dal coordinatore genitoriale.
pagina 3 di 12 La domanda di separazione veniva decisa con sentenza parziale n. 741 del 2022. La parte ricorrente ha concluso per il recepimento delle conclusioni della CTU con riguardo alle minori, per il resto riportandosi agli atti introduttivi;
la resistente ha concluso come da prima memoria ex art. 183 cpc, chiedendo però l'affidamento esclusivo delle minori a sé.
2. Venendo a trattare della domanda di addebito della separazione, proposta da entrambe le parti, va ricordato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ( Cass. n. 2059 del 2012). Infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014). La domanda di addebito proposta dal ricorrente deve essere respinta. Ed infatti, quanto sostenuto dal sul fatto che la crisi della coppia Pt_1 sarebbe dipesa dal comportamento della moglie che avrebbe permesso ai suoi familiari una costante e indebita intromissione della loro vita di coppia, volta a marginalizzare il ruolo del marito, anche come padre, e che da ultimo si sarebbe tradotto in un episodio di aggressione del e dei suoi familiari da parte della e della di lei sorella e Pt_1 CP_1 cognato non ha trovato adeguato riscontro istruttorio. In particolare, le prove per testi formulate per dimostrare la tesi del ricorrente risultano tutte formulate in modo generico e valutativo e lo stesso al CTU ha riferito più volte che, in realtà, per lui la scelta Pt_1 della moglie di separarsi fu un fulmine a ciel sereno e che, fino al novembre del 2021, la vita familiare trascorreva tranquilla e serena.
pagina 4 di 12 Anche la domanda di addebito proposta dalla resistente risulta da rigettare. Invero, la ricorrente ha sostenuto nei suoi scritti di avere subito anni di vita domestica connotati da maltrattamenti psicologici da parte del marito, da insulti e momenti di irascibilità da parte del ricorrente;
tuttavia, le prove per testi formulate per dimostrare tale assunto sono tutte relative al mese del novembre del 2021, e segnatamente ai giorni intorno al 20 novembre, periodo in cui, a quanto ammesso dalla stessa la stessa aveva già deciso di separarsi;
difatti, proprio CP_1
l'episodio culmine del 24.11.21, da cui sono sorte le reciproche denunce penali e in cui vi fu una accesa e violenta lite tra le parti e i loro familiari, e su cui vertono la maggior parte dei capitoli di prova formulati dalla si scatenò perché la resistente manifestò al CP_1 ricorrente la sua volontà di porre fine al matrimonio. Deve anche darsi conto del fatto che la denuncia per maltrattamenti avanzata dalla verso il marito è stata archiviata. CP_1
Entrambe le domande debbono, pertanto, essere respinte.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori in primo luogo va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della pagina 5 di 12 Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Come detto, la resistente ha modificato le sue domande in prima memoria istruttoria, chiedendo l'affido esclusivo delle minori.
Nel caso in esame, va confermato l'affidamento condiviso delle bambine ad entrambi i genitori. Ed infatti, nel corso del procedimento, è sin da subito emerso che la madre è il genitore di maggiore riferimento delle figlie, ancora in tenera età, e che, rispetto alle loro esigenze di crescita, è assolutamente attenta e capace. Ciò è dimostrato dal contegno avuto dalla IU durante il processo, sempre collaborativo e adeguato, tanto con gli operatori dei Servizi, che con il CTU, che con il coordinare genitoriale;
lo stesso CTU ha riconosciuto l'adeguatezza della donna nell'accudire e crescere le bambine, nel seguirle nelle loro esigenze, in particolare di salute, e nel saper affrontare le specifiche necessità di a cui, dopo un Per_1 lungo percorso di valutazione, è stata riconosciuta l'invalidità per ritardo psicomotorio. L'unico aspetto su cui la resistente ha mostrato fragilità è stato quello relativo all'apertura verso il ruolo paterno, nel senso che la madre delle bambine ha, nel corso del giudizio, sempre manifestato le sue perplessità a che le figlie potessero essere accudite adeguatamente dal padre ed essere protette anche dal conflitto dal contesto paterno. Deve rilevarsi, però, che tale fragilità risulta giustificata sia dal fatto che ha esigenze di accudimento Per_1 specifiche, e dal fatto che il ricorrente, per le ragioni che dopo verranno meglio indicate, ha dimostrato in più momenti immaturità genitoriale e poca consapevolezza dell'impegno che impone il ruolo di padre.
pagina 6 di 12 Venendo al , questo ha manifestato, come detto, plurime Pt_1 carenze nello svolgere il ruolo di genitore, soprattutto con riguardo alla capacità di comprendere come le sue condotte possano essere vissute dalle bambine, ancora piccole, o quali conseguenze possano avere sulla vita delle figlie. Il , nella fase di ripresa degli incontri con e in Pt_1 Per_1 Per_2 forma assistita - che si era resa necessaria, perché le bambine manifestavano disagio e vi era stato un periodo di interruzione della frequentazione - dopo una prima fase iniziale di collaborazione e buona intesa con le figlie, ha reso necessarie due segnalazioni urgenti dei Servizi sociali al Giudice. Infatti, il ricorrente, unitamente alla di lui madre, in una occasione, non ha saputo gestire i momenti di pianto delle figlie al momento del distacco, ha drammatizzato la situazione, coinvolgendo le minori ed evocando in maniera palese difronte a loro la volontà della madre di volerle allontanare dal padre, non ha saputo arginare la di lui madre che durante un incontro continuava a dire alle nipoti che lei stava male a causa della situazione e che avrebbe dovuto persino farsi curare per la preoccupazione;
il , poi, ha anche avuto un comportamento Pt_1 ostacolante rispetto al percorso di valutazione di invalidità di Per_1 mettendo in discussione la diagnosi già ottenuta, tanto che il Giudice ha dovuto autorizzare la madre a procedere in autonomia, senza il consenso paterno( cfr. relazioni urgenti dei Servizi del 1.6.23 e 12.6.23).
Le medesime criticità sono emerse anche nella CTU, in cui l'esperto ha evidenziato l'immaturità del rispetto al suo ruolo genitoriale, la Pt_1 sua scarsa capacità di impegnarsi come adulto di riferimento, avendo una certa attitudine al disimpegno e delegando di fatto alla resistente la gestione della prole. Il CTU ha in particolare stigmatizzato alcuni episodi di inadeguatezza e superficialità paterna, come quello prima indicato del mancato consenso alle pratiche per il riconoscimento della invalidità della figlia, quello del mancato acquisto di un farmaco anti - asma per che ha reso difficile la gestione di una crisi della Per_1 bambina da parte del padre, e quello della mancata partecipazione al PEI di Per_1
pagina 7 di 12 Tuttavia, la ragione per la quale non è possibile nel caso concreto disporre l'affidamento esclusivo delle bambine al padre è che, come del resto ritenuto anche dal CTU, il , nel corso del processo, si è Pt_1 sempre impegnato sia con i servizi che con il coordinatore genitoriale per superare la tensione esistente con la ha tentato di CP_1 migliorare il suo approccio con le figlie, ha creato presso la casa dove vive con i genitori una camera per le bambine, dove le accoglie quando vanno da lui, e, soprattutto, si è dimostrato legato da un sentimento di sincero affetto verso le minori e queste ultime lo ricambiano manifestandogli vicinanza fisica e intimità ( in tal senso sia i report degli incontri assistiti sia la CTU sulla interazione padre-figlie); da questa estate, anche se in maniera graduale e cauta le bambine hanno cominciato a dormire nella casa paterna e, seppur se vi è stata qualche incertezza da parte di di soli anni 3, in seguito il pernotto è Per_2 avvenuto senza grandi criticità. Le minori, come detto, sono legate al padre e questo ultimo vuole loro bene, e quindi, anche se è necessario che la genitorialità paterna venga supportata e si consolidi, l'affidamento esclusivo alla madre sarebbe di pregiudizio per le minori, che invece hanno l'interesse ad essere amate e cresciute dai due genitori e che questi ultimi si impegnino, entrambi, nei percorsi di decisione che le riguardano. In questo senso e in questa prospettiva va confermato l'affidamento condiviso e disposto che le minori, seppur collocate dalla madre, possano stare con il padre, che risiede in altro comune, in modo analogo a quanto sperimentato nel processo a seguito della CTU, ma introducendo una differenziazione tra periodo invernale e periodo estivo, stante le esigenze legate alla scuola, e un ruolo diverso di Pt_1 nella vita quotidiana delle minori. In particolare, il padre, starà con le figlie, nel periodo invernale, una settimana dal sabato mattina ore 10,00 alla domenica sera dopo cena ore 21,00, la settimana successiva dal sabato mattina alla sabato sera ore 21,00; il padre, inoltre, ogni settimana dovrà tenere con sé le minori per un pomeriggio dalla uscita di scuola alle ore 19,30, recandosi nel luogo di vita delle minori e conducendole alle varie attività pomeridiane normalmente gestite dalla madre;
poiché il lavora su turni come Pt_1
pagina 8 di 12 guardia giurata, lo stesso ogni domenica comunicherà, entro le 15,00, il giorno in cui si recherà durante la settimana a Rosignano per stare con le figlie;
il padre garantirà un contatto telefonico tra la madre e le bambine nei giorni di sabato all'ora di pranzo;
nei giorni il cui le bambine stanno dalla madre, questa ultima garantirà ogni sera alle ore 19,30 un contatto in videochiamata tra il padre e le figlie. Nel periodo estivo, in cui le bambine non hanno scuola e in cui comunque il può contare sull'aiuto dei genitori, le bambine Pt_1 staranno dal padre, una settimana dal sabato mattina fino al lunedì mattina, quando verranno ricondotte a Rosignano, nonché la settimana successiva due giorni infrasettimanali con due pernotti, le giornate verranno concordate dalle parti entro ogni domenica in base alle loro esigenze di lavoro;
il padre garantirà un contatto telefonico tra la madre e le bambine nei giorni di sabato all'ora di pranzo;
nei giorni in cui le bambine stanno dalla madre, questa ultima garantirà ogni sera alle ore 19,30 un contatto in videochiamata tra il padre e le figlie. A supporto della figura paterna, va infine disposto che presso il domicilio del venga attivato un servizio di educativa domiciliare Pt_1 che avverrà una volta alla settimana per i primi sei mesi e una volta ogni quindici giorni nei successivi sei mesi;
i Servizi svolgeranno, quindi, una attività di monitoraggio sulla condizione di vita delle bambine in entrambi i domicili per mesi 12, con relazione al GT sede all'esito o in caso di criticità. La casa familiare resta assegnata alla resistente.
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006,
pagina 9 di 12 n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso in esame, va disposto un contributo al mantenimento di € 250 al mese, per entrambe le figlie a carico del padre. Ed infatti, le parti hanno redditi analoghi, di circa € 1000 al mese, il ricorrente vive con i genitori, ma paga la metà della rata del mutuo della casa familiare per € 580/2, la resistente vive nella casa familiare e paga la restante parte del mutuo. Tuttavia, la madre sicuramente è il genitore che sostiene maggiormente le spese quotidiane per le minori che stanno prevalentemente presso di lei, e l'importo indicato appare sufficientemente perequativo se si tiene conto dei costi di viaggio Guasticce- Rosignano che il deve Pt_1 affrontare per stare con le figlie, delle spese straordinarie che le parti debbono affrontare, del fatto che percepisce l'indennità di Per_1 frequenza e del fatto che l'assegno unico verrà percepito dalla sola resistente, in ragione del fatto che trascorre con le minori la maggior parte del tempo. Le spese straordinarie restano al 50% su ciascuna parte.
4. Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza delle parti, vanno compensate e le spese di CTU vanno poste nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, rigetta le domande di addebito proposte dalle parti;
quanto ai provvedimenti accessori
DISPONE CHE
pagina 10 di 12 1. le minori, e siano affidate in via condivisa ai genitori Per_1 Per_2 con collocamento presso la madre;
2. la casa coniugale resta assegnata alla resistente;
3. il padre vedrà le figlie come segue: nel periodo invernale, una settimana dal sabato mattina ore 10,00 alla domenica sera dopo cena ore 21,00, la settimana successiva dal sabato mattina al sabato sera ore 21,00; il padre, inoltre, ogni settimana dovrà tenere con sé le minori per un pomeriggio dalla uscita di scuola alle ore 19,30, recandosi nel luogo di vita delle minori e conducendole alle varie attività pomeridiane normalmente gestite dalla madre;
poiché il lavora su turni come Pt_1 guardia giurata, lo stesso ogni domenica comunicherà, entro le 15,00, il giorno in cui si recherà durante la settimana a Rosignano per stare con le figlie;
il padre garantirà un contatto telefonico tra la madre e le bambine nei giorni di sabato all'ora di pranzo;
nei giorni in cui le bambine stanno dalla madre, questa ultima garantirà ogni sera alle ore 19,30 un contatto in videochiamata tra il padre e le figlie;
nel periodo estivo, le bambine staranno dal padre, una settimana dal sabato mattina fino al lunedì mattina, quando verranno ricondotte a Rosignano, nonché la settimana successiva due giorni infrasettimanali con due pernotti, le giornate verranno concordate dalle parti entro ogni domenica in base alle loro esigenze di lavoro;
il padre garantirà un contatto telefonico tra la madre e le bambine nei giorni di sabato all'ora di pranzo;
nei giorni in cui le bambine stanno dalla madre, questa ultima garantirà ogni sera alle ore 19,30 un contatto in videochiamata tra il padre e le figlie;
4. i Servizi sociali organizzeranno presso il domicilio del un Pt_1 servizio di educativa domiciliare che avverrà una volta alla settimana per i primi sei mesi e una volta ogni quindici giorni nei successivi sei mesi;
5. i Servizi svolgeranno una attività di monitoraggio sulla condizione di vita delle bambine in entrambi i domicili per mesi 12, con relazione al GT sede all'esito o in caso di criticità;
pagina 11 di 12 6. il padre verserà entro il 5 di ogni mese con decorrenza dal febbraio 2025 l'importo di € 250,00 oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario;
le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate;
le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
6. l'assegno unico verrà percepito dalla sola madre;
7. compensa le spese di lite e pone le spese di CTU al 50% ciascuno;
Livorno, 30/01/2025
Il Giudice estensore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1230/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LAVECCHIA ROSSANA e dell'avv. DE PASQUALE GIOVANNA ( ) VIA BORRA 57123 C.F._2
LIVORNO ITALIA;
elettivamente domiciliato in VIA BORRA 57123 LIVORNO ITALIA presso il difensore avv. LAVECCHIA ROSSANA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._3 dell'avv. DI DIO DONATELLA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA BERLINGUER 52 ROSIGNANO M.MO presso il difensore avv. DI DIO DONATELLA
pagina 1 di 12 CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per la separazione personale dei coniugi con contestuale richiesta di provvedimenti provvisori e urgenti in favore delle minori in data 22.04.2022, ha chiesto la separazione giudiziale Parte_1 con addebito dalla resistente CP_1
In particolare, il ricorrente chiedeva: “l'affido condiviso delle figlie minori di quattro anni e di due anni, con collocazione delle stesse di tre Per_1 Per_2 giorni in tre giorni con l'uno o l'altro genitore e fine settimana alternati sempre tra l'uno e l'altro genitore;
feste comandate da trascorrere alternativamente con l'uno o l'altro genitore così come sette giorni continuativi nei mesi di luglio o agosto;
mantenimento ordinario diretto di ciascun genitore nei giorni di propria spettanza e spese straordinarie da ripartire in misura del 50 % tra i genitori purché previamente concordate e documentate;
assegni familiari ripartiti tra i coniugi al 50
%; in via principale, chiedeva anche: addebito della separazione alla Sig.ra
regolamentazione di ogni altro aspetto patrimoniale tra i coniugi con CP_1 riferimento alla comproprietà dell'abitazione coniugale e alla condivisione del mutuo;
accertare e dichiarare la condotta illegittima della Sig.ra e condanna della CP_1 stessa al pagamento di una somma di denaro in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno endofamiliare”.
, si costituiva nella fase presidenziale, chiedendo “all'Ill.mo CP_1
Sig. Presidente del tribunale di voler assumere in via provvisoria e d'urgenza i seguenti provvedimenti 1. autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. Assegnare la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi posta in Via Aurelia, 271 a Rosignano M.mo alla Sig.ra che vi continuerà a vivere unitamente CP_1 alle figlie e .
3. Disporre l'affidamento delle minori in via esclusiva Per_1 Per_2 alla madre Sig.ra e prevedendo che la frequentazione padre figlie CP_1 avvenga per due pomeriggi alla settimana in modalità protetta ovvero con la
pagina 2 di 12 presenza di un educatore fornito dai servizi sociali competenti territorialmente e ciò sino a quando, nell'esclusivo preminente interesse delle minori, sia eventualmente accertata a mezzo di Consulenza tecnica psicologica la sussistenza o meno della capacità genitoriale in capo al Sig. e conseguentemente quale sia il miglior Pt_1 regime di affidamento delle minori ed il miglior regime di incontri.
4. Per quanto attiene al contributo al mantenimento delle figlie minori, in considerazione della collocazione delle stesse presso la madre e delle attività di cura e assistenza dalla stessa prestate in via pressoché esclusiva, il Sig. corrisponderà entro Parte_1 il giorno 15 di ogni mese la somma di Euro 300,00 per ciascuna figlia mediante bonifico bancario su c/c intestato alla Sig.ra L'importo dovuto a CP_1 titolo di mantenimento sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5. Entrambi i coniugi contribuiranno, in ragione del 50 % ciascuno alle seguenti spese da ritenersi sin d'ora necessarie e dunque senza necessità di accordo preventivo: spese mediche non coperte dal SSN comprese spese medico odontoiatriche;
spese per iscrizioni scolastiche, tasse, materiale didattico di inizio anno;
spese di mensa e trasporto scolastico;
gite scolastiche. Il genitore che dovesse avere sostenuto la spesa per intero avrà diritto al rimborso dall'altro entro 15 giorni dall'esibizione del giustificativo di spesa. Ogni altra spesa straordinaria da sostenere in ragione del 50
% da ciascun genitore dovrà essere preventivamente tra gli stessi concordata e documentata ai fini del relativo rimborso.
6. L'assegno unico per figli a carico verrà percepito dalla Sig.ra in misura del 100 %. Rimettere le parti innanzi al CP_1 designando Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio.”
All'esito della udienza presidenziale venivano assunti i seguenti provvedimenti provvisori: affidamento condiviso delle minori con collocamento presso la madre;
incarico al servizio sociale di stilare un programma di incontri tra padre e figlie alla presenza di un operatore;
versamento da parte del padre per il mantenimento delle figlie della somma complessiva di € 200 oltre ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida CNF.
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle relazioni informative dei Servizi sugli incontri padre figlie, con una CTU sulle capacità genitoriali delle parti e con l'acquisizione dei report relativi all'attività svolta dal coordinatore genitoriale.
pagina 3 di 12 La domanda di separazione veniva decisa con sentenza parziale n. 741 del 2022. La parte ricorrente ha concluso per il recepimento delle conclusioni della CTU con riguardo alle minori, per il resto riportandosi agli atti introduttivi;
la resistente ha concluso come da prima memoria ex art. 183 cpc, chiedendo però l'affidamento esclusivo delle minori a sé.
2. Venendo a trattare della domanda di addebito della separazione, proposta da entrambe le parti, va ricordato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ( Cass. n. 2059 del 2012). Infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014). La domanda di addebito proposta dal ricorrente deve essere respinta. Ed infatti, quanto sostenuto dal sul fatto che la crisi della coppia Pt_1 sarebbe dipesa dal comportamento della moglie che avrebbe permesso ai suoi familiari una costante e indebita intromissione della loro vita di coppia, volta a marginalizzare il ruolo del marito, anche come padre, e che da ultimo si sarebbe tradotto in un episodio di aggressione del e dei suoi familiari da parte della e della di lei sorella e Pt_1 CP_1 cognato non ha trovato adeguato riscontro istruttorio. In particolare, le prove per testi formulate per dimostrare la tesi del ricorrente risultano tutte formulate in modo generico e valutativo e lo stesso al CTU ha riferito più volte che, in realtà, per lui la scelta Pt_1 della moglie di separarsi fu un fulmine a ciel sereno e che, fino al novembre del 2021, la vita familiare trascorreva tranquilla e serena.
pagina 4 di 12 Anche la domanda di addebito proposta dalla resistente risulta da rigettare. Invero, la ricorrente ha sostenuto nei suoi scritti di avere subito anni di vita domestica connotati da maltrattamenti psicologici da parte del marito, da insulti e momenti di irascibilità da parte del ricorrente;
tuttavia, le prove per testi formulate per dimostrare tale assunto sono tutte relative al mese del novembre del 2021, e segnatamente ai giorni intorno al 20 novembre, periodo in cui, a quanto ammesso dalla stessa la stessa aveva già deciso di separarsi;
difatti, proprio CP_1
l'episodio culmine del 24.11.21, da cui sono sorte le reciproche denunce penali e in cui vi fu una accesa e violenta lite tra le parti e i loro familiari, e su cui vertono la maggior parte dei capitoli di prova formulati dalla si scatenò perché la resistente manifestò al CP_1 ricorrente la sua volontà di porre fine al matrimonio. Deve anche darsi conto del fatto che la denuncia per maltrattamenti avanzata dalla verso il marito è stata archiviata. CP_1
Entrambe le domande debbono, pertanto, essere respinte.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori in primo luogo va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della pagina 5 di 12 Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Come detto, la resistente ha modificato le sue domande in prima memoria istruttoria, chiedendo l'affido esclusivo delle minori.
Nel caso in esame, va confermato l'affidamento condiviso delle bambine ad entrambi i genitori. Ed infatti, nel corso del procedimento, è sin da subito emerso che la madre è il genitore di maggiore riferimento delle figlie, ancora in tenera età, e che, rispetto alle loro esigenze di crescita, è assolutamente attenta e capace. Ciò è dimostrato dal contegno avuto dalla IU durante il processo, sempre collaborativo e adeguato, tanto con gli operatori dei Servizi, che con il CTU, che con il coordinare genitoriale;
lo stesso CTU ha riconosciuto l'adeguatezza della donna nell'accudire e crescere le bambine, nel seguirle nelle loro esigenze, in particolare di salute, e nel saper affrontare le specifiche necessità di a cui, dopo un Per_1 lungo percorso di valutazione, è stata riconosciuta l'invalidità per ritardo psicomotorio. L'unico aspetto su cui la resistente ha mostrato fragilità è stato quello relativo all'apertura verso il ruolo paterno, nel senso che la madre delle bambine ha, nel corso del giudizio, sempre manifestato le sue perplessità a che le figlie potessero essere accudite adeguatamente dal padre ed essere protette anche dal conflitto dal contesto paterno. Deve rilevarsi, però, che tale fragilità risulta giustificata sia dal fatto che ha esigenze di accudimento Per_1 specifiche, e dal fatto che il ricorrente, per le ragioni che dopo verranno meglio indicate, ha dimostrato in più momenti immaturità genitoriale e poca consapevolezza dell'impegno che impone il ruolo di padre.
pagina 6 di 12 Venendo al , questo ha manifestato, come detto, plurime Pt_1 carenze nello svolgere il ruolo di genitore, soprattutto con riguardo alla capacità di comprendere come le sue condotte possano essere vissute dalle bambine, ancora piccole, o quali conseguenze possano avere sulla vita delle figlie. Il , nella fase di ripresa degli incontri con e in Pt_1 Per_1 Per_2 forma assistita - che si era resa necessaria, perché le bambine manifestavano disagio e vi era stato un periodo di interruzione della frequentazione - dopo una prima fase iniziale di collaborazione e buona intesa con le figlie, ha reso necessarie due segnalazioni urgenti dei Servizi sociali al Giudice. Infatti, il ricorrente, unitamente alla di lui madre, in una occasione, non ha saputo gestire i momenti di pianto delle figlie al momento del distacco, ha drammatizzato la situazione, coinvolgendo le minori ed evocando in maniera palese difronte a loro la volontà della madre di volerle allontanare dal padre, non ha saputo arginare la di lui madre che durante un incontro continuava a dire alle nipoti che lei stava male a causa della situazione e che avrebbe dovuto persino farsi curare per la preoccupazione;
il , poi, ha anche avuto un comportamento Pt_1 ostacolante rispetto al percorso di valutazione di invalidità di Per_1 mettendo in discussione la diagnosi già ottenuta, tanto che il Giudice ha dovuto autorizzare la madre a procedere in autonomia, senza il consenso paterno( cfr. relazioni urgenti dei Servizi del 1.6.23 e 12.6.23).
Le medesime criticità sono emerse anche nella CTU, in cui l'esperto ha evidenziato l'immaturità del rispetto al suo ruolo genitoriale, la Pt_1 sua scarsa capacità di impegnarsi come adulto di riferimento, avendo una certa attitudine al disimpegno e delegando di fatto alla resistente la gestione della prole. Il CTU ha in particolare stigmatizzato alcuni episodi di inadeguatezza e superficialità paterna, come quello prima indicato del mancato consenso alle pratiche per il riconoscimento della invalidità della figlia, quello del mancato acquisto di un farmaco anti - asma per che ha reso difficile la gestione di una crisi della Per_1 bambina da parte del padre, e quello della mancata partecipazione al PEI di Per_1
pagina 7 di 12 Tuttavia, la ragione per la quale non è possibile nel caso concreto disporre l'affidamento esclusivo delle bambine al padre è che, come del resto ritenuto anche dal CTU, il , nel corso del processo, si è Pt_1 sempre impegnato sia con i servizi che con il coordinatore genitoriale per superare la tensione esistente con la ha tentato di CP_1 migliorare il suo approccio con le figlie, ha creato presso la casa dove vive con i genitori una camera per le bambine, dove le accoglie quando vanno da lui, e, soprattutto, si è dimostrato legato da un sentimento di sincero affetto verso le minori e queste ultime lo ricambiano manifestandogli vicinanza fisica e intimità ( in tal senso sia i report degli incontri assistiti sia la CTU sulla interazione padre-figlie); da questa estate, anche se in maniera graduale e cauta le bambine hanno cominciato a dormire nella casa paterna e, seppur se vi è stata qualche incertezza da parte di di soli anni 3, in seguito il pernotto è Per_2 avvenuto senza grandi criticità. Le minori, come detto, sono legate al padre e questo ultimo vuole loro bene, e quindi, anche se è necessario che la genitorialità paterna venga supportata e si consolidi, l'affidamento esclusivo alla madre sarebbe di pregiudizio per le minori, che invece hanno l'interesse ad essere amate e cresciute dai due genitori e che questi ultimi si impegnino, entrambi, nei percorsi di decisione che le riguardano. In questo senso e in questa prospettiva va confermato l'affidamento condiviso e disposto che le minori, seppur collocate dalla madre, possano stare con il padre, che risiede in altro comune, in modo analogo a quanto sperimentato nel processo a seguito della CTU, ma introducendo una differenziazione tra periodo invernale e periodo estivo, stante le esigenze legate alla scuola, e un ruolo diverso di Pt_1 nella vita quotidiana delle minori. In particolare, il padre, starà con le figlie, nel periodo invernale, una settimana dal sabato mattina ore 10,00 alla domenica sera dopo cena ore 21,00, la settimana successiva dal sabato mattina alla sabato sera ore 21,00; il padre, inoltre, ogni settimana dovrà tenere con sé le minori per un pomeriggio dalla uscita di scuola alle ore 19,30, recandosi nel luogo di vita delle minori e conducendole alle varie attività pomeridiane normalmente gestite dalla madre;
poiché il lavora su turni come Pt_1
pagina 8 di 12 guardia giurata, lo stesso ogni domenica comunicherà, entro le 15,00, il giorno in cui si recherà durante la settimana a Rosignano per stare con le figlie;
il padre garantirà un contatto telefonico tra la madre e le bambine nei giorni di sabato all'ora di pranzo;
nei giorni il cui le bambine stanno dalla madre, questa ultima garantirà ogni sera alle ore 19,30 un contatto in videochiamata tra il padre e le figlie. Nel periodo estivo, in cui le bambine non hanno scuola e in cui comunque il può contare sull'aiuto dei genitori, le bambine Pt_1 staranno dal padre, una settimana dal sabato mattina fino al lunedì mattina, quando verranno ricondotte a Rosignano, nonché la settimana successiva due giorni infrasettimanali con due pernotti, le giornate verranno concordate dalle parti entro ogni domenica in base alle loro esigenze di lavoro;
il padre garantirà un contatto telefonico tra la madre e le bambine nei giorni di sabato all'ora di pranzo;
nei giorni in cui le bambine stanno dalla madre, questa ultima garantirà ogni sera alle ore 19,30 un contatto in videochiamata tra il padre e le figlie. A supporto della figura paterna, va infine disposto che presso il domicilio del venga attivato un servizio di educativa domiciliare Pt_1 che avverrà una volta alla settimana per i primi sei mesi e una volta ogni quindici giorni nei successivi sei mesi;
i Servizi svolgeranno, quindi, una attività di monitoraggio sulla condizione di vita delle bambine in entrambi i domicili per mesi 12, con relazione al GT sede all'esito o in caso di criticità. La casa familiare resta assegnata alla resistente.
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006,
pagina 9 di 12 n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso in esame, va disposto un contributo al mantenimento di € 250 al mese, per entrambe le figlie a carico del padre. Ed infatti, le parti hanno redditi analoghi, di circa € 1000 al mese, il ricorrente vive con i genitori, ma paga la metà della rata del mutuo della casa familiare per € 580/2, la resistente vive nella casa familiare e paga la restante parte del mutuo. Tuttavia, la madre sicuramente è il genitore che sostiene maggiormente le spese quotidiane per le minori che stanno prevalentemente presso di lei, e l'importo indicato appare sufficientemente perequativo se si tiene conto dei costi di viaggio Guasticce- Rosignano che il deve Pt_1 affrontare per stare con le figlie, delle spese straordinarie che le parti debbono affrontare, del fatto che percepisce l'indennità di Per_1 frequenza e del fatto che l'assegno unico verrà percepito dalla sola resistente, in ragione del fatto che trascorre con le minori la maggior parte del tempo. Le spese straordinarie restano al 50% su ciascuna parte.
4. Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza delle parti, vanno compensate e le spese di CTU vanno poste nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, rigetta le domande di addebito proposte dalle parti;
quanto ai provvedimenti accessori
DISPONE CHE
pagina 10 di 12 1. le minori, e siano affidate in via condivisa ai genitori Per_1 Per_2 con collocamento presso la madre;
2. la casa coniugale resta assegnata alla resistente;
3. il padre vedrà le figlie come segue: nel periodo invernale, una settimana dal sabato mattina ore 10,00 alla domenica sera dopo cena ore 21,00, la settimana successiva dal sabato mattina al sabato sera ore 21,00; il padre, inoltre, ogni settimana dovrà tenere con sé le minori per un pomeriggio dalla uscita di scuola alle ore 19,30, recandosi nel luogo di vita delle minori e conducendole alle varie attività pomeridiane normalmente gestite dalla madre;
poiché il lavora su turni come Pt_1 guardia giurata, lo stesso ogni domenica comunicherà, entro le 15,00, il giorno in cui si recherà durante la settimana a Rosignano per stare con le figlie;
il padre garantirà un contatto telefonico tra la madre e le bambine nei giorni di sabato all'ora di pranzo;
nei giorni in cui le bambine stanno dalla madre, questa ultima garantirà ogni sera alle ore 19,30 un contatto in videochiamata tra il padre e le figlie;
nel periodo estivo, le bambine staranno dal padre, una settimana dal sabato mattina fino al lunedì mattina, quando verranno ricondotte a Rosignano, nonché la settimana successiva due giorni infrasettimanali con due pernotti, le giornate verranno concordate dalle parti entro ogni domenica in base alle loro esigenze di lavoro;
il padre garantirà un contatto telefonico tra la madre e le bambine nei giorni di sabato all'ora di pranzo;
nei giorni in cui le bambine stanno dalla madre, questa ultima garantirà ogni sera alle ore 19,30 un contatto in videochiamata tra il padre e le figlie;
4. i Servizi sociali organizzeranno presso il domicilio del un Pt_1 servizio di educativa domiciliare che avverrà una volta alla settimana per i primi sei mesi e una volta ogni quindici giorni nei successivi sei mesi;
5. i Servizi svolgeranno una attività di monitoraggio sulla condizione di vita delle bambine in entrambi i domicili per mesi 12, con relazione al GT sede all'esito o in caso di criticità;
pagina 11 di 12 6. il padre verserà entro il 5 di ogni mese con decorrenza dal febbraio 2025 l'importo di € 250,00 oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario;
le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate;
le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
6. l'assegno unico verrà percepito dalla sola madre;
7. compensa le spese di lite e pone le spese di CTU al 50% ciascuno;
Livorno, 30/01/2025
Il Giudice estensore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
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