Versione
1 gennaio 1948
1 gennaio 1948
Art. 22.
Nessuno puo' essere privato, per motivi politici, della capacita' giuridica, della cittadinanza, del nome.
Nessuno puo' essere privato, per motivi politici, della capacita' giuridica, della cittadinanza, del nome.
Commentari • 321
- 1. termine costituzione in giudizio Cass. 13452/2017Accesso limitatoDaniele Fabris · https://www.altalex.com/ · 22 agosto 2017 · 65.10673
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 10/01/1991, n. 4Provvedimento: […] statuto regione Emilia Romagna n. 0 art. 22 […] Costituzione art. 97 […] SENT. 4/91 D. - REGIONE SICILIA - COMMISSIONE REGIONALE D'INCHIESTA E VIGILANZA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA - ATTRIBUZIONE DI POTERI EX ART. 82 COST. - ESCLUSIONE - INCOMPATIBILITA' CON PARALLELA COMMISSIONE NAZIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. […] LA CORTE COSTITUZIONALE […] artt. 7 e 22 statuto Emilia-Romagna, art. 13 statuto Lazio; […] art. 22 statuto Marche: art. 18 statuto Molise;Leggi di più...
- giurisdizione penale·
- strumentalità poteri d'indagine·
- verifica finanziamenti pubblici·
- potere d'inchiesta regionale·
- lotta alla mafia·
- Commissione nazionale antimafia·
- competenze regionali·
- audizione pubblici amministratori·
- art. 17 Statuto Sicilia·
- segreto d'ufficio·
- art. 97 Costituzione·
- art. 14 Statuto Sicilia