CA
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 2478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2478 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dr. Giorgio Sensale - ConSIliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3867 R.G.A.C. per l'anno 2024, riservata in decisione all'udienza dell'8.5.2025, vertente
TRA
( , rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1 giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Tranquillino Sarno, presso il cui studio in Avellino, via Terminio n.10, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Rossella Matarazzo, presso la cui casella PEC è Email_1 elettivamente domiciliata;
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Avellino n.
447/2024, pubblicata in data 28.2.2024.
CONCLUSIONI: come rassegnate nel verbale d'udienza dell'8.5.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato (a mani proprie) in data 19.5.2021,
evocava in giudizio, innanzi al tribunale di Avellino, Parte_1
, onde sentir: “dichiarare che l'immobile sito in Controparte_1
IP (AV) alla via Tripoli n. 8, contraddistinto in catasto dalla particella n. 711, foglio 2 sub 2, cat. C/1 nonché che i terreni agricoli siti in IP (AV), località Parmoleta, contraddistinti in catasto dalla particella n. 47, foglio 9; particella 270 foglio 9; particella 272 foglio 9; particella 896, foglio 9, di proprietà della SI.ra
[...]
, sono stati acquistati per usucapione ab initio, dall'attrice CP_1 SI.ra disporre il trasferimento del suddetto Parte_1
1 immobile nonché dei terreni di proprietà della convenuta in favore della SI.ra ordinare al Conservatore dei RR.II. di Parte_1
Avellino la trascrizione della emananda sentenza presso la competente conservatoria e nei relativi registri immobiliari, disponendo le conseguenti variazioni catastali. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
A sostegno della pretesa azionata, la esponeva che la Pt_1 convenuta era proprietaria dei su indicati immobili, Controparte_1 alla stessa assegnati in sede di divisione giudiziale disposta dal tribunale di Avellino con provvedimento del 10.7.2000, registrato in data 23.8.2000 (che allegava, unitamente alle visure catastali); che, tuttavia, sin da allora, essa istante aveva avuto la gestione ed il godimento esclusivo di detti beni, sui quali, per oltre un ventennio, senza alcuna opposizione e contestazione della , aveva CP_1 esercitato un possesso pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto, sostenendo le relative spese di manutenzione, anche straordinaria, e traendone ogni utilità, concedendoli in locazione a terzi;
che sussistevano, pertanto, tutti gli elementi richiesti dalla legge per la declaratoria, in capo all'attrice, dell'avvenuto acquisto della proprietà dei beni reclamati per intervenuta usucapione;
che il tentativo obbligatorio di mediazione aveva avuto esito negativo per l'assenza della . CP_1
Radicato il contraddittorio, la convenuta , benché Controparte_1 ritualmente citata, restava contumace.
Acquisita la documentazione in atti ed escussi i testi addotti dall'attrice, la lite veniva definita con sentenza n. 447/2024, pubblicata in data 29.2.2024, con cui il tribunale di Avellino, non ritenendo raggiunta la prova rigorosa del godimento esclusivo dei beni, rigettava la domanda attorea di usucapione, nulla disponendo sulle spese per la contumacia della convenuta.
Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 6.9.2024, proponeva appello , lamentando, con un Parte_1 unico articolato motivo di gravame, l'omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie, a suo dire idonee, anche alla luce del comportamento processuale della convenuta (rimasta CP_1 contumace e non comparsa a rendere l'interrogatorio formale deferitole dall'attrice), a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la declaratoria di usucapione.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte adita, in riforma della pronuncia gravata, di accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Radicato il contraddittorio, con comparsa depositata in data
18.11.2024, si costituiva in giudizio , dichiarando di Controparte_1 aderire integralmente alla domanda spiegata da Parte_1 espressamente confermando e riconoscendo che quest'ultima aveva
2 effettivamente posseduto uti domina in modo pieno, esclusivo e per oltre un ventennio, avendovi esercitato tutte le facoltà corrispondenti
e integranti “l'animus possidendi”, l'immobile sito in IP (AV) alla via Tripoli n. 8 nonché i terreni siti in IP (AV) alla località
Palmoleta, peraltro di modico valore, precisando che l'adesione e, comunque, la non contestazione dell'avverso diritto è determinata dalla valorizzazione e dal rispetto del canone di lealtà processuale e sostanziale, coniugata con l'ossequio al principio di economia processuale di ascendenza costituzionale (art. 111 Cost.).
Chiedeva, pertanto alla corte adita, di: “dichiarare che l'immobile sito in
IP (AV) alla via Tripoli n. 8, contraddistinto in catasto dalla particella n. 711, foglio 2, sub 2, cat. C/1, nonché che i terreni agricoli siti in IP (AV), località Parmoleta, contraddistinti in catasto dalla particella n. 47, foglio 9; particella 270 foglio 9; particella 272 foglio 9; particella 896 foglio 9, di proprietà della SI.ra , sono stati Controparte_1 acquistati per usucapione ab initio, dall'attrice SI.ra ; Parte_1 disporre il trasferimento del suddetto immobile nonché dei terreni di proprietà della convenuta in favore della SI.ra ordinare al Parte_1
Conservatore dei RR.II. di Avellino la trascrizione della emananda sentenza presso la competente conservatoria e nei relativi registri immobiliari, disponendo le conseguenti variazioni catastali. Il tutto con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado e deSInato (con provvedimento presidenziale dell'11.9.2024) il
ConSIliere istruttore ex art. 349bis cpc, la causa veniva rimessa per conclusioni e discussione orale ex art. 350bis cpc innanzi al collegio che, all'udienza dell'8.5.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la riservava in decisione senza termini.
*******
L'appello va accolto, dovendosi, in riforma della sentenza gravata, accogliere la domanda di usucapione formulata da . Parte_1
Invero, le incertezze emerse in prime cure all'esito dell'espletata istruttoria (orale e documentale), che forniva comunque dimostrazione, benché non rigorosa, del possesso e del godimento esclusivo dei beni per cui è causa da parte della (cfr. pag. 3 Pt_1 della sentenza gravata), devono ritenersi ormai superate a seguito dell'incondizionata adesione prestata alla domanda attorea di usucapione dalla convenuta/odierna appellata , che ha Controparte_1 espressamente e univocamente riconosciuto il possesso esercitato da sugli immobili di cui si discute uti domina in modo Parte_1 pieno, esclusivo e per oltre un ventennio, avendovi esercitato tutte le facoltà corrispondenti e integranti “l'animus possidendi” (cfr. comparsa di costituzione in appello).
Riconoscimento della cui serietà non v'è motivo di dubitare essendo la l'unica reale controinteressata alla declaratoria di CP_1
3 usucapione, quale esclusiva proprietaria degli immobili de quibus, alla stessa assegnati in sede di divisione giudiziale con provvedimento del tribunale di Avellino del 10.7.2000, registrato in data 23.8.2000
(allegato in atti, con le relative visure catastali).
Sulla scorta di quanto precede, pertanto, in riforma della sentenza gravata, la domanda attorea va accolta e, per l'effetto, va dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale, in favore di
, della piena proprietà dell'immobile sito in IP Parte_1
(AV) alla via Tripoli n. 8, contraddistinto in catasto dalla particella n.
711, foglio 2, sub 2, cat. C/1, nonché dei terreni agricoli siti in
IP (AV), località Parmoleta, contraddistinti in catasto dalla particella n. 47, foglio 9; particella 270 foglio 9; particella 272 foglio
9; particella 896 foglio 9.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Restano integralmente compensate tra le parti, come dalle stesse richiesto, le spese del doppio grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3867
R.G.A.C. per l'anno 2024, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Avellino n. 447/2024, pubblicata in data
29.2.2024, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia gravata, accoglie la domanda attorea e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale, in favore di Pt_1
della piena proprietà dell'immobile sito in IP
[...]
(AV) alla via Tripoli n. 8, contraddistinto in catasto dalla particella n. 711, foglio 2, sub 2, cat. C/1, nonché dei terreni agricoli siti in IP (AV), località Parmoleta, contraddistinti in catasto dalla particella n. 47, foglio 9; particella 270 foglio 9; particella 272 foglio 9; particella 896 foglio 9;
2. visto l'art. 2651 c.c., dispone la trascrizione della presente sentenza, con relativa voltura catastale, esonerando i competenti uffici da ogni responsabilità al riguardo;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, l'8.5.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
4