Ordinanza cautelare 23 maggio 2024
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 02/04/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00628/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00751/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 751 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmine Genovese, Cosimo Demasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto del Prefetto della Provincia di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS-, recante il divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto connesso e consequenziale, con particolare riferimento, ove e per quanto occorrer possa, alla proposta di divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi avanzata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, sebbene non conosciuta, nonché alla nota di riscontro della Prefettura di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS- di rigetto delle deduzioni difensive formulate dal ricorrente, nonché, infine, al verbale di ritiro cautelare di armi adottato dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS- in data -OMISSIS-;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 20.12.2024:
del decreto della Prefettura Vibo Valentia - Area 1 - Ordine e Sicurezza pubblica prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stato rigettato il procedimento di riesame del decreto di divieto di detenzione armi e munizioni prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, comunicato a mezzo posta certificata in data -OMISSIS-, nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, con particolare riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento di riesame prot. n. -OMISSIS-, nonché al decreto della Questura di Vibo Valentia n. -OMISSIS-, portante la revoca della licenza di porto d'armi per uso caccia n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data-OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, nonché del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato il 18.4.2024, parte istante è insorta avverso il provvedimento del -OMISSIS- con cui la Prefettura di Vibo Valentia ha disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e il ritiro cautelativo delle armi ai sensi dell'art. 39 TULPS.
Segnatamente ha riferito che la Questura di Vibo Valentia ha assunto la decisione impugnata a seguito di un controllo eseguito presso la sua abitazione da parte dei Carabinieri di -OMISSIS-, durante la quale era emerso che, a seguito della cessione di parte delle armi e delle munizioni al figlio, il ricorrente non aveva presentato nuova denuncia aggiornata, adempimento da eseguirsi entro le successive 72 ore ai sensi dell’art. 38 TULPS.
A fondamento dell'istanza di annullamento ha dedotto: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del r.d. n. 773/1931 per travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria; ingiustizia manifesta atteso che, a proprio dire, lo stesso ha ottemperato agli obblighi su di sé incombenti, tenuto conto peraltro che anche la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- ha provveduto a trasmettere alla stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- l’aggiornamento della rubrica delle armi e tenuto altresì conto che la giurisprudenza ritiene – a proprio dire – che l’obbligo non sussista quando la variazione quantitativa sia in detrimento e non in aumento; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 r.d. n. 773/1931 (t.u.l.p.s.); violazione e falsa applicazione dell’art. 58 r.d. n. 635/1940; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 della l. n. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria; ingiustizia manifesta nella parte in cui è stato disposto il ritiro cautelare delle armi senza che sussista alcun rischio di abuso; 3) omessa comunicazione di avvio del procedimento rispetto a tale statuizione.
Con memoria del 30.4.2024 si è costituita l'amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare è stata respinta e successivamente appellata. Il Consiglio di Stato, sez. III, con l’ordinanza n. -OMISSIS-, ha accolto «la domanda di sospensione interinale proposta in primo grado», ordinando all’Amministrazione appellata di procedere «al riesame del provvedimento impugnato in prime cure alla luce della documentazione disponibile, con particolare riguardo alla dichiarazione di cessione di armi tra privati sottoscritta tra il signor -OMISSIS- e il signor -OMISSIS- il -OMISSIS-». In ottemperanza a tale pronunzia quindi l’amministrazione, il -OMISSIS-, ha comunicato l’avvio del procedimento di riesame. Con decreto del -OMISSIS-, la Prefettura di Vibo Valentia ha concluso in senso negativo la procedura di riesame, “respingendola”, e rigettando dunque l’istanza di revoca del provvedimento di divieto detenzione armi; il-OMISSIS-, poi, è stato emesso dalla Questura di Vibo Valentia il conseguenziale provvedimento di revoca della licenza di porto d’armi.
Con ricorso per motivi aggiunti parte istante ha impugnato entrambi i provvedimenti da ultimo citati.
Con il primo motivo di ricorso ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 r.d. n. 773/1931 (t.u.l.p.s.); violazione e falsa applicazione dell’art. 58 r.d. n. 635/1940; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 della l. n. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria; ingiustizia manifesta dando atto che la denuncia di cessione è stata comunicata a mezzo pec dalla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- congiuntamente alla nota denominata “aggiornamento rubrica delle armi ex art. 38 TULPS”, dichiarazione peraltro superflua alla luce della già citata giurisprudenza, nonché per erroneità nella parte in cui il provvedimento di riesame attesta che il ricorrente avrebbe «violato le disposizioni sulla corretta detenzione e custodia delle armi» pur senza individuare la normativa violata.
Con ulteriore motivo ha poi dedotto che il provvedimento di autotutela non conterrebbe alcuna valutazione sul contenuto del documento indicato nel provvedimento giurisdizionale reso in sede di appello cautelare ossia la «dichiarazione di cessione di armi tra privati sottoscritta tra il signor -OMISSIS- e il signor -OMISSIS- il -OMISSIS-» (si veda ordinanza citata).
Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 39 TULPS per non aver l’amministrazione indicato gli elementi posti alla base del giudizio di non affidabilità.
Con un quarto motivo di ricorso, infine, ha lamentato l’assenza di comunicazione di avvio del procedimento rispetto alla disposta revoca della licenza di porto d’armi.
All'udienza pubblica del 19 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuto difetto d’interesse, atteso che, a seguito dell’ordinanza resa dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare il -OMISSIS-, l’amministrazione ha provveduto ad una rinnovata complessiva istruttoria e valutazione degli elementi posti alla base della decisione amministrativa. Si tratta, in altri termini, di un provvedimento di c.d. conferma impropria, ossia di un atto lesivo e, come tale, autonomamente impugnabile, la cui legittimità può essere valutata, insieme al conseguenziale provvedimento del Questore, in base ai motivi aggiunti, che vanno respinti, poiché destituiti di fondamento.
2. Occorre preliminarmente rilevare che l’art. 38 TULSP, al comma I, prescrive che “ chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1 bis , comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni ”. Il comma VII del medesimo articolo, poi, prevede che “ la denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza ”.
Così ricostruita la cornice normativa di riferimento, va poi richiamato quanto ribadito a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa, ovvero che:
- " la detenzione delle armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando invece un'eccezione al normale divieto, potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività, ed essendo il giudizio che compie l'Autorità di pubblica sicurezza conseguentemente connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo a fronte di vizi che afferiscano all'abnormità, alla palese contraddittorietà, all'irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, o travisamento dei fatti; nella materia in esame i poteri dell'Autorità di pubblica sicurezza sono quindi ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, sicché i relativi provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa fermo restando che rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso dell'arma, di singoli episodi anche privi di rilevanza penale, essendo all'uopo sufficienti situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta " (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 23/01/2023, n. 211);
- " Il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi non implica un concreto ed accertato abuso nella tenuta delle armi, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell'Autorità amministrativa competente " (T.A.R. Basilicata, Sez. I, 2.12.2022, n. 792);
- inoltre, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016, n. 3687; 14 dicembre 2016, n. 5276);
- in punto di sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza si precisa che non è compito del g.a. sostituirsi all'autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifica o non una misura cautelativa quale il ritiro del porto fucile uso caccia dell'interessato, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia "ictu oculi" errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678, TAR Campania - Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1181).
3. Tanto premesso, il provvedimento di diniego di riesame, così come invero quello originario di divieto detenzione, è motivato dall’omessa rinnovazione della denuncia di armi e munizioni detenute a seguito di cessione tra privati, da parte del ricorrente.
Si riporta ancora una volta il contenuto dell’art. 38 TUPLS, il quale prescrive che “ Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata ”.
L’ultimo comma della disposizione, poi, prevede che “ La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza ”.
Rileva il Collegio che, come si legge nel provvedimento impugnato, “ il Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, interessato al riguardo, con nota prot. nr. -OMISSIS- ha riferito che “la dichiarazione di cessione di armi tra privati non era stata depositata alla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, che è venuta a conoscenza dell’atto, solo incidentalmente al momento del controllo ”. In effetti, dalla documentazione in atti, non risulta affatto quanto affermato dalla parte e, cioè, che il cedente abbia provveduto a depositare l’aggiornamento della denuncia presso la Questura o la Stazione Carabinieri di appartenenza, ossia -OMISSIS-.
Risulta, al contrario, che solo-OMISSIS-ha dichiarato l’acquisto con una nota del -OMISSIS-, presso la stazione Carabinieri di sua appartenenza, mentre la Stazione di -OMISSIS- ha avuto contezza della cessione solo per effetto dell’“ aggiornamento rubrica delle armi ex articolo 38 TULSP ” trasmessa dal Comando dei Carabinieri di -OMISSIS-. Peraltro, a tutto concedere, la dichiarazione acclusa alla comunicazione di aggiornamento, sebbene sottoscritta anche dal cedente, rappresenta una dichiarazione del solo cessionario (il quale peraltro dichiara di assume gli obblighi conseguenziali), come tale, quindi, inidonea in ogni caso a ritenere adempiuto l’obbligo da parte anche di-OMISSIS-.
A giudizio del Collegio, quindi, la decisione dell’amministrazione risulta aderente al dettato normativo, atteso che, di fatto, la comunicazione eseguita d’ufficio dai Carabinieri non è sufficiente a dire assolto l’onere prescritto dal citato art. 38 TULSP, visto che lo stesso incombe non già sull’amministrazione bensì sul privato, cui la disposizione espressamente si rivolge, il quale deve, peraltro, provvedere entro le successive 72 ore.
4. Né l’obbligo di denuncia sarebbe superfluo nel caso di mera riduzione del numero di armi detenute, come invece sostenuto dal ricorrente, visti gli obblighi che possono comunque ricavarsi dall’ultimo comma della prescrizione di legge appena citata e considerato anche che la pronuncia citata dalla parte ricorrente (Consiglio di Stato, Sez. III, 26.04.2021, n. 3360) attiene a fattispecie differente da quella oggi al vaglio del Collegio, ossia quella del soggetto che acquisti nuove munizioni per ripristinare la provvista nella misura denunciata o del soggetto che, a seguito dell’uso dell’arma, si trovi a possedere munizioni in numero inferiore a quello precedentemente denunciato. Si tratta quindi di ipotesi in cui non vi è – diversamente dal caso concreto del ricorrente – alcuna cessione a terzi dell’arma (e dunque trasferimento della medesima), con conseguente inconferenza del precedente citato.
5. Neppure è fondata l’ulteriore doglianza secondo la quale l’amministrazione, nell’ambito del riesame avrebbe, di fatto, disatteso il giudicato cautelare poiché non avrebbe tenuto conto della dichiarazione di cessione armi tra privati sottoscritta tra cedente e cessionario. Va infatti dato atto che, sotto il profilo sistematico, non è configurabile un autentico “giudicato cautelare” dall’effetto conformativo posto che l'art. 21 septies della legge n. 241 del 1990 sanziona con la nullità solo ed esclusivamente l'atto che viola, o elude, il giudicato sulla sentenza e non anche della pronuncia del giudice che non abbia ancora il crisma della definitività, come appunto la pronuncia cautelare (Consiglio di Stato Sez. III del 29.8.2018).
Peraltro dalla lettura delle premesse del provvedimento da ultimo contestato si evince che l’amministrazione ha dato atto che “ il Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, interessato al riguardo, con nota prot. nr. -OMISSIS- ha riferito che “la dichiarazione di cessione di armi tra privati non era stata depositata alla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, che è venuta a conoscenza dell’atto, solo incidentalmente al momento del controllo ” così avendo di fatto, da un lato, dato conto del tenore e della tipologia delle dichiarazioni rese, dall’altro chiarito per quali motivi si è addivenuti alla nuova determinazione negativa.
Né risulta omessa la menzione della disposizione violata, posto che il provvedimento impugnato fa espressamente riferimento al dettato dell’art. 38 del TULPS nella parte in cui prescrive “ la denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qualvolta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia ”.
6. Neppure è meritevole di accoglimento il terzo motivo di ricorso, consistente nella ritenuta insussistenza di elementi in grado di giustificare il giudizio di non affidabilità di cui all’art 39 del TULSP.
Va premesso che l'art. 39 prescrive che R.D. 773/1971 " Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ".
Il criterio cui avere riguardo nella formulazione del giudizio di non affidabilità va rinvenuto nell’art. 11, comma 3, TULP ove è previsto che “ le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ”.
L'esercizio del suddetto giudizio soggettivo circa l'affidabilità del singolo sull'utilizzo delle armi è espressione di una valutazione che rientra nell'ambito della discrezionalità amministrativa, non sindacabile pertanto in sede giurisdizionale, se non ab externo , a fronte di un apprezzamento manifestamente illogico e/o irragionevole.
All'autorità procedente è, quindi, riconosciuto un ampio margine di valutazione in ordine ai presupposti che giustificano o meno il rilascio o il mantenimento in capo agli interessati dei requisiti per il possesso di armi, non risultando dunque necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto dell'atto negativo sia acclarato nella sua rilevanza penale, essendo sufficiente l'autonoma valutazione del comportamento medesimo da parte dell'amministrazione per prevenire eventuali effetti negativi per la sicurezza pubblica ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819).
In tale prospettiva quindi “ è sufficiente che dalla considerazione del comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per meri indizi l'assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi; ne è necessaria un'istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, poiché si tratta di un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli che conseguono dall'uso delle armi ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7 gennaio 2021, n. 137).
La giurisprudenza, anche di questa Sezione, ha inoltre statuito che “l’ affidabilità e la buona condotta dell'istante possono essere desunti da sue condotte comunque significative, ..., con la precisazione, però, che il relativo giudizio parte dai dati per giungere ad una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di sua inaffidabilità e cattiva condotta inerente all'attività e, da qui, l'abuso del titolo stesso ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 4 luglio 2019, n. 4595; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 3 aprile 2018, n. 796).
Nel caso di specie la valutazione compiuta dal Prefetto risulta ragionevole e coerente, avuto riguardo alle circostanze contestate.
Non è illogico infatti far discendere il giudizio sulla scarsa affidabilità del detentore di armi da una situazione di oggettiva incertezza circa la custodia, e il luogo di detenzione, delle stesse; il rischio di un possibile abuso o di un non corretto utilizzo delle armi è infatti ritenuto desumibile anche da comportamenti omissivi, consistenti nel mancato assolvimento di quegli oneri di diligente custodia che l'ordinamento impone a chi detenga armi e esplosivi. Tra i comportamenti di carattere omissivo che possono legittimare l’adozione di provvedimenti restrittivi in materia di armi assume particolare rilievo l'omessa denuncia del trasferimento delle armi, la quale, di per sé, evidenzia un comportamento superficiale indicativo di scarsa affidabilità nella custodia delle stesse, come tale sufficiente a legittimare l'imposizione del divieto ex art. 39 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (in questo senso anche T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 08 settembre 2022, n. 828).
7. Anche l’ultimo motivo di ricorso, consistente nella ritenuta violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento con cui è stata poi disposta la revoca della licenza di porto d’armi è infondato e va quindi disatteso.
Va in primo luogo rilevato che, come affermato a più riprese, e recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, sez. III, 4.11.2024, n. 8765, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non può ridursi a mero rituale formalistico con la conseguenza, nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa, che il privato non può limitarsi a denunciare la mancata o incompleta comunicazione e la conseguente lesione della propria pretesa partecipativa, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.
Nel caso di specie il ricorrente nulla ha dedotto.
Peraltro il Collegio rileva che il provvedimento di revoca della licenza di porto d’armi rappresenta la statuizione conseguenziale a quella che dispone il divieto di detenzione, configurandosi pertanto come un provvedimento conseguenziale di natura vincolata. Da tale natura discende la non annullabilità ai sensi dell’art. 21 octies comma II cpa, risultando palese che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
8. Per le ragioni esposte quindi, in definitiva, il ricorso principale va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, essendo nelle more intervenuta una statuizione complessiva di riesame, mentre i motivi aggiunti vanno respinti nel merito, per le ragioni esposte.
9. In ragione dell’evoluzione processuale della vicenda, e della ritenuta necessità che l’amministrazione tornasse a pronunciarsi sulla questione all’esito dell’appello cautelare, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- Dichiara l’improcedibilità del ricorso originario;
- Respinge il ricorso per motivi aggiunti;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti citati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Valeria Palmisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Palmisano | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.