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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/04/2025, n. 3327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3327 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39886/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39886/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARNELLI MILENA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI ROSSELLI 1 80012 CALVIZZANO presso il difensore avv. SARNELLI MILENA
ATTORE/OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDINI ALESSANDRA e COroparte_1 P.IVA_2 dell'avv. SCOTTI ELISABETTA ALEXANDRA ( ) PIAZZA LUIGI C.F._1
VITTORIO BERTARELLI N.1 MILANO;
elettivamente domiciliato in Piazza Bertarelli 20122
MILANO presso il difensore avv. CARDINI ALESSANDRA
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
l'On.le Tribunale adito voglia accogliere le seguenti conclusioni:
- In via preliminare, accertata la incompetenza territoriale del Tribunale di Milano per essere competente quello di Napoli Nord, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito, in accoglimento delle argomentazioni circa la mancata verificazione dell'autenticità delle scritture prodotte e, conseguentemente la inutilizzabilità delle stesse nel presente giudizio, dichiarare la domanda infondata perchè non provata;
- conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle istanze preliminari, rimettere la causa sul ruolo disponendo CTU tecnico - contabile per l'accertamento ed il calcolo dei consumi.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite da attribuire al procuratore anticipatario. pagina 1 di 8 Per parte convenuta opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così giudicare:
In via principale nel merito respingere l'opposizione e tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente confermare l'opposto decreto ingiuntivo del
Tribunale di Milano n. 14212/2023 – r.g. 27796/2023 del 13.09.2023 nei limiti del capitale residuo, interessi e spese liquidate nella denegata ipotesi di revoca dello stesso, comunque condannare Pt_1
cf/p.iva con sede legale in Giugliano In Campania (NA), Via Ripuaria n. 119, in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore UN Signor Parte_2
cf: pagare a favore di in persona del legale
[...] CodiceFiscale_2 COroparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Corso di Porta Vittoria, 4, la somma di Euro 34.245,47 oltre agli interessi, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, nella misura di cui al
Tasso Ufficiale di Riferimento (ex T.U.S.) maggiorato del 3,5% come previsto dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 200/99 (doc. 4), dalla scadenza sino al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria ci si oppone all'ammissione della richiesta CTU.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 14212/2023 (RG 27796/2023) emesso in data 13.09.2023 e notificato in data
18.09.2023, con cui il Tribunale di Milano ha ingiunto alla società debitrice di pagare in favore di l'importo di € 38.800,63, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, COroparte_1
formulando le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill Tribunale, contrariis reiectis:
- In via preliminare, accertata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano per essere competente quello di Napoli Nord, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito, accertata la mancata prova scritta del credito, ex art. 634 c.p.c., revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto.
Con riserva di meglio dedurre anche in via istruttoria nel corso del processo ed entro i limiti di preclusione dettati dal rito.
pagina 2 di 8 A sostegno dell'opposizione ha allegato che tra le parti non è mai intercorso alcun Parte_1
rapporto di somministrazione di energia elettrica;
che il quantum del consumo esposto nelle fatture azionate è incongruo ed eccessivo. Ha lamentato l'inattendibilità dei dati portati dalle fatture allegate al ricorso, in quanto confusionari.
Costituendosi in giudizio, ha contestato le deduzioni avversarie perché infondate COroparte_1
in fatto e in diritto;
ha depositato i contratti conclusi con l'opponente in forza dei quali sono state emesse le fatture oggetto del presente giudizio (doc. 5 e 6); ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. ed ha formulato le seguenti conclusioni:
In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività, non essendo l'opposizione di pronta soluzione, ai sensi dell'art. 648 cpc, del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 14212/2023 – r.g. 27796/2023 del
13.09.2023, in ordine all'integralità dell'importo ingiunto;
in via principale, nel merito, respingere l'opposizione e tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente confermare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 14212/2023 – r.g.
27796/2023 del 13.09.2023 nella denegata ipotesi di revoca dello stesso, comunque condannare
[...]
cf/p.iva con sede legale in Giugliano In Campania (NA), Via Ripuaria n. 119, Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore UN Signor Parte_2
cf: di pagare a favore di in persona del legale
[...] C.F._3 COroparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Corso di Porta Vittoria, 4, la somma di Euro
38.800,63, oltre agli interessi, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, nella misura di cui al
Tasso Ufficiale di Riferimento (ex T.U.S.) maggiorato del 3,5% come previsto dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 200/99 (doc. 4), dalla scadenza sino al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Con la memoria autorizzata ex articolo 127 ter, n. 1 cpc, l'opponente ha disconosciuto la firma apposta sui contratti ed ha chiesto all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
- In via preliminare, accertata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano per essere competente quello di Napoli Nord, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito, accertare la non autenticità dei contratti e delle sottoscrizioni apposte;
- conseguentemente, dichiarare la inesistenza di rapporti obbligatori tra le parti e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 3 di 8 - In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali, si chiede, sin da ora, disporre CTU contabile per il ricalcolo dei consumi.
- Rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite da attribuire al procuratore anticipatario.
Con la memoria depositata ex art. 127 ter, n. 1 cpc, ha dato atto di avere ricevuto, in data CP_1
17.01.2024, l'accredito dell'indennità CMOR di € 4.555,16 richiesta a seguito della risoluzione per morosità del contratto di somministrazione concluso con ed ha modificato le proprie domande Pt_1
come di seguito riportate:
In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività, non essendo l'opposizione di pronta soluzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 14212/2023 – r.g.
27796/2023 del 13.09.2023, limitatamente all'importo di Euro 34.245,47.
In via principale nel merito, respingere l'opposizione e tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente confermare l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 14212/2023 – r.g. 27796/2023 del 13.09.2023 nei limiti del capitale residuo, interessi e spese liquidate nella denegata ipotesi di revoca dello stesso, comunque condannare cf/p.iva , con sede legale in Giugliano In Campania (NA), Via Parte_1 P.IVA_1
Ripuaria n. 119, in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore UN Signor
, cf: agare a favore di in Parte_2 CodiceFiscale_2 COroparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Corso di Porta Vittoria, 4, la somma di Euro 34.245,47 oltre agli interessi, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, nella misura di cui al Tasso Ufficiale di Riferimento (ex T.U.S.) maggiorato del 3,5% come previsto dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 200/99 (doc. 4), dalla scadenza sino al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Con la memoria depositata ex art. 127 ter, n. 2 cpc, ha prodotto il verbale di COroparte_1 collaudo dell'impianto fotovoltaico del 01.09.2021 (doc. 11) e la dichiarazione di conformità da parte dell'installatore (doc. 12); la contestazione da parte dell'Avv. Sarnelli, attuale procuratrice di Pt_1
CO (doc. 13), la risposta di (doc. 14) ed il comunicato da parte dell'installatore che ha effettuato
[...]
la sostituzione dell'inverter difettoso (doc. 15). Ha dichiarato di volersi valere del contratto prodotto sub doc. 6 e di riservarsi di articolare prova contraria all'esame della memoria avversaria.
La causa, senza svolgimento di attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 16 aprile 2025.
Tanto premesso, deve anzitutto osservarsi che l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla società opponente è infondata, dovendo la competenza essere valutata in relazione alla domanda (Cass.
pagina 4 di 8 5755/1983; Cass. 33/1990) ed avendo agito parte opposta – attore sostanziale – per COroparte_1
il pagamento di crediti vantati nei confronti di in forza dei contratti vigenti tra le parti Parte_1
(doc. 5 e 6 fasc. A2A) e prevedendo tali contratti, rispettivamente all'art.
1.4 ed all'art. 20, con clausola doppiamente sottoscritta ex art. 1341 c.c., la competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
Va poi rilevato che la Corte di legittimità ha affermato che la competenza del Tribunale adito vada decisa alla stregua della prospettazione della domanda attorea e non già delle difese di merito della parte convenuta, salva la sola ipotesi della prospettazione volutamente artificiosa per sottrarre la causa al giudice naturale (Cass. civ., sez. 6-3, 23.05.2012, n. 8189; conf., tra le tante: Cass. civ., sez. 1,
10.01.2000 n. 152).
Nel caso di specie, ha dedotto una obbligazione pecuniaria di somma determinata, onde CP_1
del tutto irrilevanti sono le contestazioni di merito svolte dall'opponente.
Pertanto, le ragioni dell'opponente non risultano fondate e la competenza per territorio risulta essere quella del Tribunale di Milano.
In diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass.
Civ. n. 6663/02). Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11). In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01;
Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115, 1° comma, c.p.c.
pagina 5 di 8 nell'atto di opposizione, ha contestato il mancato assolvimento dell'onere probatorio a Parte_1 carico dell'opposta per mancata allegazione dei contratti sottostanti le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo.
CO
, con la prima memoria ex art. 127 ter, ha depositato il contratto a mercato libero di somministrazione di energia elettrica, riferibile alla fornitura n. 60371718486, al punto di prelievo POD
IT001E04718319, sito in Via Ripuaria n. 119, Giugliano in Campania (NA) ed il contratto di acquisto dell'impianto fotovoltaico.
Con la seconda memoria integrativa parte opponente ha impugnato e contestato i contratti prodotti,
disconoscendo le firme apposte sui predetti atti nonché il contenuto degli stessi. In particolare, ha eccepito la nullità del modulo di acquisto dell'impianto fotovoltaico, in quanto la firma apposta per conto della
[...] non sarebbe corredata dal timbro della società né dalla visura camerale per l'individuazione del Pt_1 legale rappresentante e di altri organi societari dotati del potere di firma. Ha inoltre dedotto che il modulo di acquisto non è interamente compilato.
Quanto alla richiesta di fornitura di energia elettrica, ha rilevato che sulla stessa non è stata neppure riportata l'identificazione del legale rappresentate della società.
Con la memoria ex art. 127 ter, n. 3 cpc, ha impugnato, contestato e disconosciuto la Pt_1
CO documentazione allegata alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. dell'opposta ; in particolare la lettera di contestazione allegata quale doc. 13, stante la mancanza di certezza circa la sua provenienza.
L'opponente ha eccepito l'inesistenza dei titoli dedotti a fondamento del credito avendo la stessa disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce ai contratti.
La verificazione della firma, tuttavia, non è stata reputata necessaria dal giudicante, che non ha dato ingresso alla fase istruttoria, posto che “L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta, la
quale non richiede formule particolari o specifici mezzi, può essere decisa anche sulla base
dell'articolazione di una mera prova testimoniale, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale quando gli elementi già acquisiti siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo”
(Cass. n. 890/2003).
A giudizio di questo Tribunale il creditore ha dato la prova dei titoli e dei rapporti esistenti con la Pt_1
er i motivi qui di seguito esposti.
[...]
In primo luogo, va osservato che il complessivo comportamento dell'opponente, precedente all'instaurazione del giudizio, appare in contrasto con le istanze di disconoscimento dei contratti fatte con le memorie integrative. Ed invero, l'opponente non ha contestato di aver ricevuto le fatture relative alla fornitura erogata;
non ha contestato alcunché ad dopo il ricevimento del sollecito di CP_1
pagamento, né risulta che le fatture azionate siano mai state contestate prima dell'atto di citazione in opposizione. pagina 6 di 8 Anche il comportamento tenuto nel presente giudizio contraddice l'istanza di disconoscimento dei contratti:
da quanto non specificamente contestato da circa l'incontro di Mediazione tenutosi il 22.03.2024 Pt_1 presso l' , sede di COroparte_2
MILANO: istante , assistita dall'Avv. ALESSANDRA CARDINI, invitato COroparte_1 [...]
rappresentata ed assistita dall'Avv. MILENA SARNELLI (doc. 10 fasc. A2A), al riguardo, Parte_1
dovendosi osservare che non ha fornito spiegazioni sulle ragioni della partecipazione Pt_1 all'incontro di mediazione, né ha precisato le contestazioni svolte durante l'incontro.
E dovendosi ancora osservare che non ha neppure indicato il fornitore che, in tesi, avrebbe Pt_1 somministrato l'energia elettrica all'opponente nel periodo di fatturazione.
Quanto alle contestazioni circa l'eccessività dei dati indicati nelle fatture, si osserva che la giurisprudenza costante di questa Sezione reputa che le letture del contatore esposte nelle cd “fatture di trasporto” dell'energia, emesse dal Distributore locale a carico del somministrante (definito dall'Autorità “trader”) per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete siano in linea di massima prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure portate dalle fatture di trasporto, ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal
Distributore.
Poiché parte opponente non ha offerto alcun elemento idoneo ad inficiare l'attendibilità di dette misure, il credito azionato in monitorio, risulta fondato per l'importo pari alla differenza tra l'importo portato dalle fatture azionate e la somma di € 4.555,16 che l'opposta, con la prima memoria, ha dichiarato di aver ricevuto dal venditore entrante a titolo di corrispettivo CMOR.
Quanto alla contestazione circa la cadenza di fatturazione, si osserva che detta condotta non è idonea a paralizzare il diritto di di ottenere il pagamento del corrispettivo per la somministrazione CP_1
di energia elettrica erogata in favore di nel periodo in contestazione, tenuto conto, peraltro, Pt_1 che l'opponente non ha neppure dedotto – né tanto meno provato – di aver subito un danno per effetto della condotta contestata.
Quanto alla generica contestazione relativa alle fatture di trasporto del Distributore locale, deve osservarsi che le stesse risultano emesse in relazione all'utenza per cui è causa: POD IT001E04718319
(doc. 9 fasc. A2A).
In ragione dell'inconsistenza delle contestazioni mosse, si comprende perché la richiesta dell'opponente affinché venisse disposta una CTU sia stata respinta.
pagina 7 di 8 In conclusione, il credito azionato in monitorio, all'esito dell'istruttoria documentale esperita, risulta fondato per l'importo pari alla differenza tra l'importo portato dalle fatture azionate e la somma di €
4.555,16 che l'opponente ha pagato al venditore entrante a titolo di corrispettivo CMOR.
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato esecutivo in prima udienza, va revocato e va condannata al pagamento della differenza, pari ad € 34.245,47 oltre agli interessi come da Pt_1
domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della controversia e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta che il credito spettante alla parte opposta per i titoli di cui è causa è pari ad € 34.245,47; per l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato esecutivo alla prima udienza di comparizione;
- condanna la parte opponente a versare in favore della parte opposta la somma di € 34.245,47 oltre interessi come da domanda;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
6.713,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.
Milano, 18 aprile 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39886/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARNELLI MILENA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI ROSSELLI 1 80012 CALVIZZANO presso il difensore avv. SARNELLI MILENA
ATTORE/OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDINI ALESSANDRA e COroparte_1 P.IVA_2 dell'avv. SCOTTI ELISABETTA ALEXANDRA ( ) PIAZZA LUIGI C.F._1
VITTORIO BERTARELLI N.1 MILANO;
elettivamente domiciliato in Piazza Bertarelli 20122
MILANO presso il difensore avv. CARDINI ALESSANDRA
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
l'On.le Tribunale adito voglia accogliere le seguenti conclusioni:
- In via preliminare, accertata la incompetenza territoriale del Tribunale di Milano per essere competente quello di Napoli Nord, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito, in accoglimento delle argomentazioni circa la mancata verificazione dell'autenticità delle scritture prodotte e, conseguentemente la inutilizzabilità delle stesse nel presente giudizio, dichiarare la domanda infondata perchè non provata;
- conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle istanze preliminari, rimettere la causa sul ruolo disponendo CTU tecnico - contabile per l'accertamento ed il calcolo dei consumi.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite da attribuire al procuratore anticipatario. pagina 1 di 8 Per parte convenuta opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così giudicare:
In via principale nel merito respingere l'opposizione e tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente confermare l'opposto decreto ingiuntivo del
Tribunale di Milano n. 14212/2023 – r.g. 27796/2023 del 13.09.2023 nei limiti del capitale residuo, interessi e spese liquidate nella denegata ipotesi di revoca dello stesso, comunque condannare Pt_1
cf/p.iva con sede legale in Giugliano In Campania (NA), Via Ripuaria n. 119, in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore UN Signor Parte_2
cf: pagare a favore di in persona del legale
[...] CodiceFiscale_2 COroparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Corso di Porta Vittoria, 4, la somma di Euro 34.245,47 oltre agli interessi, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, nella misura di cui al
Tasso Ufficiale di Riferimento (ex T.U.S.) maggiorato del 3,5% come previsto dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 200/99 (doc. 4), dalla scadenza sino al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria ci si oppone all'ammissione della richiesta CTU.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 14212/2023 (RG 27796/2023) emesso in data 13.09.2023 e notificato in data
18.09.2023, con cui il Tribunale di Milano ha ingiunto alla società debitrice di pagare in favore di l'importo di € 38.800,63, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, COroparte_1
formulando le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill Tribunale, contrariis reiectis:
- In via preliminare, accertata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano per essere competente quello di Napoli Nord, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito, accertata la mancata prova scritta del credito, ex art. 634 c.p.c., revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto.
Con riserva di meglio dedurre anche in via istruttoria nel corso del processo ed entro i limiti di preclusione dettati dal rito.
pagina 2 di 8 A sostegno dell'opposizione ha allegato che tra le parti non è mai intercorso alcun Parte_1
rapporto di somministrazione di energia elettrica;
che il quantum del consumo esposto nelle fatture azionate è incongruo ed eccessivo. Ha lamentato l'inattendibilità dei dati portati dalle fatture allegate al ricorso, in quanto confusionari.
Costituendosi in giudizio, ha contestato le deduzioni avversarie perché infondate COroparte_1
in fatto e in diritto;
ha depositato i contratti conclusi con l'opponente in forza dei quali sono state emesse le fatture oggetto del presente giudizio (doc. 5 e 6); ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. ed ha formulato le seguenti conclusioni:
In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività, non essendo l'opposizione di pronta soluzione, ai sensi dell'art. 648 cpc, del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 14212/2023 – r.g. 27796/2023 del
13.09.2023, in ordine all'integralità dell'importo ingiunto;
in via principale, nel merito, respingere l'opposizione e tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente confermare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 14212/2023 – r.g.
27796/2023 del 13.09.2023 nella denegata ipotesi di revoca dello stesso, comunque condannare
[...]
cf/p.iva con sede legale in Giugliano In Campania (NA), Via Ripuaria n. 119, Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore UN Signor Parte_2
cf: di pagare a favore di in persona del legale
[...] C.F._3 COroparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Corso di Porta Vittoria, 4, la somma di Euro
38.800,63, oltre agli interessi, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, nella misura di cui al
Tasso Ufficiale di Riferimento (ex T.U.S.) maggiorato del 3,5% come previsto dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 200/99 (doc. 4), dalla scadenza sino al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Con la memoria autorizzata ex articolo 127 ter, n. 1 cpc, l'opponente ha disconosciuto la firma apposta sui contratti ed ha chiesto all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
- In via preliminare, accertata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano per essere competente quello di Napoli Nord, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito, accertare la non autenticità dei contratti e delle sottoscrizioni apposte;
- conseguentemente, dichiarare la inesistenza di rapporti obbligatori tra le parti e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 3 di 8 - In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali, si chiede, sin da ora, disporre CTU contabile per il ricalcolo dei consumi.
- Rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite da attribuire al procuratore anticipatario.
Con la memoria depositata ex art. 127 ter, n. 1 cpc, ha dato atto di avere ricevuto, in data CP_1
17.01.2024, l'accredito dell'indennità CMOR di € 4.555,16 richiesta a seguito della risoluzione per morosità del contratto di somministrazione concluso con ed ha modificato le proprie domande Pt_1
come di seguito riportate:
In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività, non essendo l'opposizione di pronta soluzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 14212/2023 – r.g.
27796/2023 del 13.09.2023, limitatamente all'importo di Euro 34.245,47.
In via principale nel merito, respingere l'opposizione e tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente confermare l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 14212/2023 – r.g. 27796/2023 del 13.09.2023 nei limiti del capitale residuo, interessi e spese liquidate nella denegata ipotesi di revoca dello stesso, comunque condannare cf/p.iva , con sede legale in Giugliano In Campania (NA), Via Parte_1 P.IVA_1
Ripuaria n. 119, in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore UN Signor
, cf: agare a favore di in Parte_2 CodiceFiscale_2 COroparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Corso di Porta Vittoria, 4, la somma di Euro 34.245,47 oltre agli interessi, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, nella misura di cui al Tasso Ufficiale di Riferimento (ex T.U.S.) maggiorato del 3,5% come previsto dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 200/99 (doc. 4), dalla scadenza sino al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Con la memoria depositata ex art. 127 ter, n. 2 cpc, ha prodotto il verbale di COroparte_1 collaudo dell'impianto fotovoltaico del 01.09.2021 (doc. 11) e la dichiarazione di conformità da parte dell'installatore (doc. 12); la contestazione da parte dell'Avv. Sarnelli, attuale procuratrice di Pt_1
CO (doc. 13), la risposta di (doc. 14) ed il comunicato da parte dell'installatore che ha effettuato
[...]
la sostituzione dell'inverter difettoso (doc. 15). Ha dichiarato di volersi valere del contratto prodotto sub doc. 6 e di riservarsi di articolare prova contraria all'esame della memoria avversaria.
La causa, senza svolgimento di attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 16 aprile 2025.
Tanto premesso, deve anzitutto osservarsi che l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla società opponente è infondata, dovendo la competenza essere valutata in relazione alla domanda (Cass.
pagina 4 di 8 5755/1983; Cass. 33/1990) ed avendo agito parte opposta – attore sostanziale – per COroparte_1
il pagamento di crediti vantati nei confronti di in forza dei contratti vigenti tra le parti Parte_1
(doc. 5 e 6 fasc. A2A) e prevedendo tali contratti, rispettivamente all'art.
1.4 ed all'art. 20, con clausola doppiamente sottoscritta ex art. 1341 c.c., la competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
Va poi rilevato che la Corte di legittimità ha affermato che la competenza del Tribunale adito vada decisa alla stregua della prospettazione della domanda attorea e non già delle difese di merito della parte convenuta, salva la sola ipotesi della prospettazione volutamente artificiosa per sottrarre la causa al giudice naturale (Cass. civ., sez. 6-3, 23.05.2012, n. 8189; conf., tra le tante: Cass. civ., sez. 1,
10.01.2000 n. 152).
Nel caso di specie, ha dedotto una obbligazione pecuniaria di somma determinata, onde CP_1
del tutto irrilevanti sono le contestazioni di merito svolte dall'opponente.
Pertanto, le ragioni dell'opponente non risultano fondate e la competenza per territorio risulta essere quella del Tribunale di Milano.
In diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass.
Civ. n. 6663/02). Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11). In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01;
Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115, 1° comma, c.p.c.
pagina 5 di 8 nell'atto di opposizione, ha contestato il mancato assolvimento dell'onere probatorio a Parte_1 carico dell'opposta per mancata allegazione dei contratti sottostanti le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo.
CO
, con la prima memoria ex art. 127 ter, ha depositato il contratto a mercato libero di somministrazione di energia elettrica, riferibile alla fornitura n. 60371718486, al punto di prelievo POD
IT001E04718319, sito in Via Ripuaria n. 119, Giugliano in Campania (NA) ed il contratto di acquisto dell'impianto fotovoltaico.
Con la seconda memoria integrativa parte opponente ha impugnato e contestato i contratti prodotti,
disconoscendo le firme apposte sui predetti atti nonché il contenuto degli stessi. In particolare, ha eccepito la nullità del modulo di acquisto dell'impianto fotovoltaico, in quanto la firma apposta per conto della
[...] non sarebbe corredata dal timbro della società né dalla visura camerale per l'individuazione del Pt_1 legale rappresentante e di altri organi societari dotati del potere di firma. Ha inoltre dedotto che il modulo di acquisto non è interamente compilato.
Quanto alla richiesta di fornitura di energia elettrica, ha rilevato che sulla stessa non è stata neppure riportata l'identificazione del legale rappresentate della società.
Con la memoria ex art. 127 ter, n. 3 cpc, ha impugnato, contestato e disconosciuto la Pt_1
CO documentazione allegata alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. dell'opposta ; in particolare la lettera di contestazione allegata quale doc. 13, stante la mancanza di certezza circa la sua provenienza.
L'opponente ha eccepito l'inesistenza dei titoli dedotti a fondamento del credito avendo la stessa disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce ai contratti.
La verificazione della firma, tuttavia, non è stata reputata necessaria dal giudicante, che non ha dato ingresso alla fase istruttoria, posto che “L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta, la
quale non richiede formule particolari o specifici mezzi, può essere decisa anche sulla base
dell'articolazione di una mera prova testimoniale, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale quando gli elementi già acquisiti siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo”
(Cass. n. 890/2003).
A giudizio di questo Tribunale il creditore ha dato la prova dei titoli e dei rapporti esistenti con la Pt_1
er i motivi qui di seguito esposti.
[...]
In primo luogo, va osservato che il complessivo comportamento dell'opponente, precedente all'instaurazione del giudizio, appare in contrasto con le istanze di disconoscimento dei contratti fatte con le memorie integrative. Ed invero, l'opponente non ha contestato di aver ricevuto le fatture relative alla fornitura erogata;
non ha contestato alcunché ad dopo il ricevimento del sollecito di CP_1
pagamento, né risulta che le fatture azionate siano mai state contestate prima dell'atto di citazione in opposizione. pagina 6 di 8 Anche il comportamento tenuto nel presente giudizio contraddice l'istanza di disconoscimento dei contratti:
da quanto non specificamente contestato da circa l'incontro di Mediazione tenutosi il 22.03.2024 Pt_1 presso l' , sede di COroparte_2
MILANO: istante , assistita dall'Avv. ALESSANDRA CARDINI, invitato COroparte_1 [...]
rappresentata ed assistita dall'Avv. MILENA SARNELLI (doc. 10 fasc. A2A), al riguardo, Parte_1
dovendosi osservare che non ha fornito spiegazioni sulle ragioni della partecipazione Pt_1 all'incontro di mediazione, né ha precisato le contestazioni svolte durante l'incontro.
E dovendosi ancora osservare che non ha neppure indicato il fornitore che, in tesi, avrebbe Pt_1 somministrato l'energia elettrica all'opponente nel periodo di fatturazione.
Quanto alle contestazioni circa l'eccessività dei dati indicati nelle fatture, si osserva che la giurisprudenza costante di questa Sezione reputa che le letture del contatore esposte nelle cd “fatture di trasporto” dell'energia, emesse dal Distributore locale a carico del somministrante (definito dall'Autorità “trader”) per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete siano in linea di massima prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure portate dalle fatture di trasporto, ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal
Distributore.
Poiché parte opponente non ha offerto alcun elemento idoneo ad inficiare l'attendibilità di dette misure, il credito azionato in monitorio, risulta fondato per l'importo pari alla differenza tra l'importo portato dalle fatture azionate e la somma di € 4.555,16 che l'opposta, con la prima memoria, ha dichiarato di aver ricevuto dal venditore entrante a titolo di corrispettivo CMOR.
Quanto alla contestazione circa la cadenza di fatturazione, si osserva che detta condotta non è idonea a paralizzare il diritto di di ottenere il pagamento del corrispettivo per la somministrazione CP_1
di energia elettrica erogata in favore di nel periodo in contestazione, tenuto conto, peraltro, Pt_1 che l'opponente non ha neppure dedotto – né tanto meno provato – di aver subito un danno per effetto della condotta contestata.
Quanto alla generica contestazione relativa alle fatture di trasporto del Distributore locale, deve osservarsi che le stesse risultano emesse in relazione all'utenza per cui è causa: POD IT001E04718319
(doc. 9 fasc. A2A).
In ragione dell'inconsistenza delle contestazioni mosse, si comprende perché la richiesta dell'opponente affinché venisse disposta una CTU sia stata respinta.
pagina 7 di 8 In conclusione, il credito azionato in monitorio, all'esito dell'istruttoria documentale esperita, risulta fondato per l'importo pari alla differenza tra l'importo portato dalle fatture azionate e la somma di €
4.555,16 che l'opponente ha pagato al venditore entrante a titolo di corrispettivo CMOR.
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato esecutivo in prima udienza, va revocato e va condannata al pagamento della differenza, pari ad € 34.245,47 oltre agli interessi come da Pt_1
domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della controversia e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta che il credito spettante alla parte opposta per i titoli di cui è causa è pari ad € 34.245,47; per l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato esecutivo alla prima udienza di comparizione;
- condanna la parte opponente a versare in favore della parte opposta la somma di € 34.245,47 oltre interessi come da domanda;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
6.713,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.
Milano, 18 aprile 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 8 di 8