Ordinanza cautelare 13 febbraio 2020
Ordinanza collegiale 24 giugno 2021
Sentenza 21 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 21/06/2022, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/06/2022
N. 01005/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00075/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 75 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
BA TE, rappresentata e difesa dagli Avvocati Michele Aprile, Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Lecce, Vico Gianbattista del Tufo, n. 9;
contro
Comune di Matino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Greco, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Matino, Piazza della Repubblica, n. 29;
Guardia di Finanza-Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato - Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Piazza S. Oronzo;
per l'annullamento:
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie n. 65 del 30 ottobre 2019, comunicata il 6 novembre 2019, a firma del Responsabile del Settore “ Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata ” del Comune di Matino;
- qualora occorra, delle relazioni di sopralluogo del 29 ottobre 2019 del Comune di Matino e del 5 ottobre 2019 della Guardia di Finanza;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7 dicembre 2020, per l'annullamento:
- del provvedimento prot. n. 17171 del 2 ottobre 2020, di rigetto dell’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, a firma del Responsabile del Settore “ Pianificazione territoriale ” del Comune di Matino;
- della comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 6267 del 1° aprile 2020 del Comune di Matino;
- qualora occorra, dell'art. 17 del R.E.C. del Comune di Matino e del Piano di Fabbricazione;
- dell'ordinanza di demolizionedel Comune di Matino n. 65 del 30 ottobre 2019, comunicata il 6 novembre 2019;
- qualora occorra, delle relazioni di sopralluogo del 29 ottobre 2019 del Comune di Matino e del 5 ottobre 2019 della Guardia di Finanza;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Matino e della Guardia di Finanza-Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con sopralluogo del 21 ottobre 2019 (relazione prot. n. 20835 del 29 ottobre 2019), i tecnici dell’U.T.C. del Comune di Matino, alla presenza dei militari della Guardia di Finanza, hanno accertato lo stato dei luoghi degli immobili in questione, siti in Matino alla Contrada Monaci, ricadenti “ in area non soggetta a vincolo alcuno ”, come segue:
<< 1. Una abitazione a piano terra composta da sei vani ed accessori, come meglio identificati nell’allegata planimetria catastale, avente una superficie coperta di circa mq. 141,41 e un volume di circa mc. 533,86, con relativo garage di pertinenza posto a piano seminterrato, avente una superficie coperta di circa mq. 43,50 ed un volume di circa mq. 97,87, e n. 2 porticati di servizio: uno antistante l’abitazione di circa mq. 65,96 di superficie e circa mc. 240,75 di volume, e uno retrostante l’abitazione di circa mq. 25,55 di superficie e circa mc. 80,48 di volume.
Detta abitazione, censita nella sua attuale consistenza nel Catasto Urbano di Matino al fg. 3, ptc. 2179, sub. 2, a far data dal 15.03.1991, sviluppa nel suo complesso una superficie coperta di circa mq. 276,42 ed un volume di circa mc. 952,76 e risulta edificata in assenza di alcun titolo autorizzativo edilizio, benché, per una porzione costituita da due vani con volta a stella, è certamente di epoca remota.
2. Un opificio di vecchia costruzione, visibilmente dismesso da anni ed attualmente censito nel Catasto Urbano di Matino al fg.3, ptc. 2179, sub.1, che per sagoma, superficie e volume risulta conforme al progetto autorizzato con Nulla Osta per Esecuzione di Lavori Edili n. 188/1973 rilasciato in data 18.10.1973 in variante ed ampliamento al progetto già autorizzato con Nulla Osta per Esecuzione di Lavori Edili n. 76/1966 del 08.04.1966.
Detto opificio sviluppa una superficie coperta di circa mq. 643 e un volume di circa mc. 2732 e nella sua attuale consistenza presenta lievi difformità interne, dovute a una diversa distribuzione degli ambienti sia rispetto a quanto autorizzato, sia in confronto alla planimetria catastale allegata.
3. Una cabina di consegna e di trasformazione dell’energia elettrica realizzata in difformità rispetto al progetto autorizzato con la Concessione Edilizia n. 34/1978 rilasciata il 08.05.1978, che nel suo insieme sviluppa una superficie coperta di circa mq. 29.20 (contro i mq. 39,00 autorizzati) e un volume di circa mc. 124,10 (contro i mc. 165,75).
Detta volume tecnico, di consistenza inferiore rispetto all’autorizzato, è composto da due distinti vani come meglio graficizzati nell’allegata planimetria catastale ed è censito nel Catasto Urbano di Matino al fg. 3, ptc. 2179, sub. 1 quale pertinenza dell’opificio sopra descritto.
4. Un altro piccolo manufatto a servizio dell’opificio edificato in assenza di titolo autorizzativo lungo il confine ovest della proprietà ed attualmente censito nel Catasto Urbano di Matino al fg.3, ptc.2179, sub.1 quale pertinenza dell'opificio sopra descritto.
Detta costruzione occupa una superficie coperta di circa mq. 27,54 per un volume di circa mc. 75,73, ed è composto da due vani distinti e separati, rispettivamente destinati a centrale termica e deposito, come meglio riportati nell’allegata planimetria catastale. In adiacenza alla costruzione è stata realizzata una modesta e precaria tettoia in alluminio della superficie di circa mq. 11,05.
5. Due impianti fotovoltaici installati sulla copertura dell’opificio di cui:
- uno costituito da n. 52 pannelli della potenza di 180 Wp ciascuno, per una potenza complessiva di 9,360 kWP, realizzato in conformità alla Denuncia di Inizio Attività n. 104/2008 presentata dal signor BA FR in data 28.10.2008, prot. 16657;
- uno costituito da n. 105 pannelli della potenza di 190 Wp ciascuno, per una potenza complessiva di 19,950 kWP, realizzato in conformità alla Comunicazione di Inizio Lavori n. 2/2010 presentata il 30.06.2010, prot. 11406, dalla signora BA TE (figlia del defunto BA FR,….) ai sensi del D.L. n. 40 del 25.03.2010 >>.
Con ordinanza prot. n. 65 del 30 ottobre 2019, il Responsabile del Settore “ Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata ” del Comune di Matino ha ingiunto agli eredi legittimi (comproprietari) del Sig. BA FR, tra cui l’odierna ricorrente, la demolizione delle seguenti << opere realizzate in assenza di permesso di costruire:
“ 1. Costruzione in assenza di permesso di costruire di una abitazione attualmente censita nel Catasto Urbano di Matino al fg. 3, ptc. 2179, sub 2, allo stato di fatto ultimata ed abitata, composta da sei vani ed accessori a piano terra, garage a piano seminterrato e un porticato antistante e uno retrostante all’abitazione; il tutto per una superficie coperta di circa mq. 276,42 ed un volume di circa mc. 952,76
2. Costruzione, sempre in assenza di permesso di costruire, di un piccolo manufatto a servizio dell’opificio di cui al successivo punto 3) edificato in adiacenza al confine ovest della proprietà ed attualmente censito nel Catasto Urbano di Matino al fg 3. ptc. 2179. sub. 1, quale pertinenza dell’opificio anzidetto: detto manufatto è composto da un deposito e una centrale termica aventi una consistenza complessiva di circa mq 27,54 di superficie coperta e circa mc. 75,73 di volume, oltre a una tettoia precaria in allumino della superficie di circa mq. 11,05;
3. Realizzazione di opere edili in difformità al progetto approvato con Nulla Osta per Esecuzione di Lavori Edili n 188/1973 rilasciato in data 18.10 1973 in variante ed ampliamento al progetto già autorizzato con Nulla Osta per Esecuzione di Lavori Edili n. 76/1966 del 08.04.1996, consistenti in una diversa distribuzione interna ed utilizzazione degli ambienti del vecchio opificio censito Catasto Urbano di Matino al fg. 3. ptc. 2179, sub 1. Detto immobile, quanto a superficie coperta, sagoma e volume, risulta conforme al progetto assentito con i provvedimenti edilizi anzidetti e sviluppa nel suo insieme una superficie coperta di circa mq 643 e un volume di circa mc 2732;
4. Costruzione di una cabina di consegna e di trasformazione dell’energia elettrica in difformità al progetto approvato con Concessione Edilizia n. 34/1978 rilasciata il 08.05 1978, che nel suo insieme sviluppa una superficie coperta di circa mq 29.20 (contro i mc 39.00 autorizzati) e un volume di circa mc. 124,10 (contro i mc. 165,75); Detto volume tecnico è censito nel Catasto Urbano di Matino al fg. 3, ptc. 2179, sub. 1, quale pertinenza dell’opificio sopra descritto ”.
Con il gravame introduttivo del presente giudizio, la ricorrente è insorta avverso la suddetta ordinanza di demolizione n. 65/2019, nonché ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, deducendo le seguenti censure, così rubricate:
1) Violazione degli artt. 10, 21, 31 e 34 del d.P.R. n. 380/2001 - Difetto di istruttoria - Erronea presupposizione - Irragionevolezza dell’azione amministrativa - Violazione e falsa applicazione dell'art. 31 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 - Eccesso di potere per contraddittorietà - Travisamento dei fatti;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 - Travisamento dei fatti - Erronea presupposizione - Carenza istruttoria - Irragionevolezza dell’azione amministrativa - Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del T.U.E. - Violazione del Glossario dell’Edilizia Libera - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 222/2016;
3) Violazione e falsa applicazione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa - Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione - Irragionevolezza dell’azione amministrativa - Manifesta illogicità - Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001;
4) Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 - Difetto di istruttoria - Erronea presupposizione;
5) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - Violazione del principio del legittimo affidamento.
1.1 - Si è costituita in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale Erariale, la Guardia di Finanza-Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo il rigetto del ricorso.
1.2 - Si è costituito in giudizio il Comune di Matino, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del gravame.
1.3 - Con ordinanza cautelare 13 febbraio 2020, n. 92, questa Sezione ha sospeso l’efficacia dell’ingiunzione di demolizione impugnata.
1.4 - Con motivi aggiunti del 7 dicembre 2020, la ricorrente ha impugnato, altresì, domandandone l’annullamento:
- il provvedimento del 2 ottobre 2020, prot. n. 17171, di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 380/2001, presentata in data 30 dicembre 2019 “ per mero tuziorismo e senza prestare acquiescenza alle contestazioni comunali ” (cfr. pag. 3 del ricorso introduttivo), con cui il Responsabile del Settore “ Pianificazione territoriale ” Comune di Matino, in particolare:
- << Con riferimento all’istanza in oggetto presentata in data 30/12/2019, prot. 24938, con la quale viene richiesto il rilascio del Permesso di Costruire per l’accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001, relativo alle opere realizzate in località “Monaci” - Zona E1 “Agricola di rispetto” del vigente Programma di Fabbricazione approvato con D.P.G.R. n. 911 del 03.05.1976 - consistenti:
1. nell’ampliamento di una abitazione di vecchia costruzione censita nel Catasto Urbano di Matino al fg. 3, ptc. 2179, sub. 2, realizzato in assenza di titolo autorizzativo;
2. nelle modifiche interne all’opificio censito nel Catasto Urbano di Matino al fg. 3, ptc. 2179, sub. 1, eseguite in difformità al progetto autorizzato con Nulla Osta per Esecuzione di Lavori Edili n. 188/1973 rilasciato in data 18.10.1973 in variante ed ampliamento al progetto già autorizzato con Nulla Osta per Esecuzione di Lavori Edili n. 76/1966 del 08.04.1966;
3. nella costruzione di una cabina di consegna e di trasformazione dell’energia elettrica, anch’essa censita nel Catasto Urbano di Matino al fg. 3, ptc. 2179, sub. 1, realizzata in difformità e in riduzione rispetto al progetto autorizzato con la Concessione Edilizia n. 34/1978 rilasciata il 08.05.1978;
4. nella edificazione di un piccolo manufatto a servizio dell’opificio edificato in assenza di titolo autorizzativo lungo il confine ovest della proprietà ed attualmente censito, anche questo, nel Catasto Urbano di Matino al fg. 3, ptc. 2179, sub. 1 >>;
- ha comunicato << che la stessa non può essere accolta in quanto gli immobili oggetto di accertamento a far data dall’approvazione del vigente P.d.F. avvenuta con D.P.G.R. n. 911 del 03.05.1976, ricadono nella zona E1 “agricola di rispetto” nella quale, ai sensi delle relative Norme Tecniche di Attuazione (art.17 REC – 2^ parte) è assolutamente vietata qualsiasi costruzione entro i limiti previsti dal D.M. 01.04.1968, sia stabile che provvisoria, ad eccezione delle stazioni di servizio e degli impianti di distribuzione di carburanti……Pertanto con riferimento alle opere di ampliamento dell’abitazione realizzate in assenza di titolo autorizzativo al vano ad uso deposito agricolo di vecchia costruzione, del quale non si conosce l’esatta data di realizzazione, né la consistenza, ma si deduce l’esistenza alla data di apertura della successione di morte di BA PO avvenuta il 15.08.1972 (vedi atto di divisione e donazione di usufrutto a rogito del notaio G. Vinci da Parabita del 10.08.1976, rep.36829), essendo le stesse state realizzate in data successiva al 01.09.1967 e presumibilmente dopo il 1976 (come si evince dall’atto, in contrasto a quanto indicato in progetto senza esibizione di alcuna documentazione probatoria), in vigenza del suddetto P.d.F., non può essere accertata la conformità dell’intervento, né all’epoca di costruzione, né all’attualità.
Mentre con riguardo all’edificazione in assenza di titolo autorizzativo del piccolo manufatto a servizio dell’opificio ubicato lungo il confine ovest della proprietà, del quale non si conosce l’esatta epoca di costruzione, in ogni caso non può essere accertata la conformità dell’intervento all’attualità.
Si rileva, inoltre, che la richiedente ha proposto l’istanza di accertamento di conformità dichiarando, correttamente, di non essere esclusiva proprietaria dell’immobile (vista la comproprietà dello stesso da parte dei signori….), ma senza esibire la necessaria dichiarazione di assenso da parte dei terzi titolari dei diritti reali sugli immobili, dei quali ha omesso di indicarne i nomi e i dati anagrafici nella sezione “altri soggetti coinvolti” dell’istanza medesima >>;
- la comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 6267 del 1° aprile 2020 del Comune di Matino;
- qualora occorra, l’art. 17 del R.E.C. del Comune di Matino e del Piano di Fabbricazione;
- l’ordinanza del Comune di Matino n. 65 del 30 ottobre 2019, comunicata il 6 novembre 2019;
- qualora occorra, le relazioni di sopralluogo del 29 ottobre 2019 del Comune di Matino e del 5 ottobre 2019 della Guardia di Finanza;
- ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
A sostegno dei motivi aggiunti ha formulato le seguenti censure, così rubricate:
1) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti - Erronea presupposizione - Carenza istruttoria - Contraddittorietà;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del R.E.C. Comune di Matino - Violazione e falsa applicazione del D.M. 1° aprile 1968 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - Difetto di istruttoria - Errore nei presupposti - Travisamento dei fatti;
3) Violazione e falsa applicazione del D.M. 1° aprile 1968 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per irragionevolezza;
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - Irragionevolezza - Violazione degli artt. 16 e 36 del d.P.R. n. 380/2001.
1.5 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
1.6 - Con ordinanza 24 giugno 2021, n. 961, questa Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune di Matino, segnatamente:
“- una dettagliata relazione di chiarimenti, a firma del competente Dirigente pro tempore dell’Ufficio Tecnico Comunale, che, in particolare, precisi, con riferimento all’abitazione a piano terra (di cui al punto n. 1 della gravata ordinanza di demolizione n. 65 del 30 ottobre 2019), l’esatta consistenza della “porzione costituita da due vani con volta a stella, … certamente di epoca remota” (di cui al verbale di sopralluogo del 29 ottobre 2019), nonché l’ubicazione dei terreni interessati dall’edificazione antecedentemente alla data del 1° settembre 1967 (collocazione o meno all’interno del centro abitato), fornendo, altresì:
- copia autentica della pertinente documentazione, e in particolare:
- copia autentica della documentazione allegata all’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, presentata dalla ricorrente (relazione tecnica, planimetrie etc.);
- atto notarile di divisione ereditaria e donazione del 10 agosto 1976;
- testo dell’art. 17 del R.E.C. del P.d.F. vigente ”.
1.7 - Il Comune di Matino ha adempiuto ai disposti incombenti istruttori con deposito agli atti di causa 30 agosto 2021.
1.8 - All’udienza pubblica del 20 ottobre 2021, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è fondato e deve essere accolto, nei sensi di seguito indicati.
3. - Quanto al ricorso introduttivo, fondate e assorbenti (e ciò dispensa il Collegio dall’esame delle ulteriori doglianze formulate) sono le censure con cui la ricorrente deduce, essenzialmente, in relazione agli abusi contestati:
- riguardo all’abitazione, che il manufatto è stato edificato in due momenti: la struttura originaria (realizzata prima del 1967, senza necessità di licenza edilizia, atteso che la legge n. 1150/1942 ha introdotto la previsione del ridetto titolo solo per gli immobili situati nei centri urbani, nel mentre il manufatto in questione è ubicato fuori dal centro abitato), successivamente oggetto di ampliamento con la realizzazione di altri vani, del garage e dei porticati; evidenziando, poi, in proposito che nel verbale di sopralluogo dell’ottobre 2019 è stato specificato dalla stessa Amministrazione che porzione dell’immobile “ è certamente di epoca remota” , sicchè il Comune di Matino ha adottato la gravata ingiunzione omettendo il necessario approfondimento istruttorio e motivazionale;
- con riferimento alle ulteriori opere edilizie, che si tratterebbe di opere “minori” non soggette a permesso di costruire e, quindi, non suscettibili di sanzione demolitoria.
3.1 - Ed invero, è stato condivisibilmente osservato che “ il presupposto perché una pluralità di interventi edilizi possano essere considerati in maniera unitaria e complessiva al fine di apprezzarne la legittimità, è che oggettivamente esista tra loro un intrinseco collegamento funzionale che ne imponga la valutazione unitaria (Cons. Stato, Sez. V, 12/10/2018, n. 5887) ” (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 13 maggio 2020, n. 3036).
Orbene, nella fattispecie concreta in esame, non è ravvisabile tra i lavori oggetto di contestazione la sussistenza del suddetto nesso funzionale, trattandosi, in particolare, di manufatti distinti e separati, con diversa destinazione funzionale, e di interventi edilizi non sistematicamente e organicamente collegati, né globalmente riconducibili a un complessivo disegno unitario.
3.2 - Ciò posto, osserva innanzitutto il Collegio, quanto alla contestata abitazione, che, all’esito della disposta istruttoria:
- è stato acquisito l’atto notarile di divisione (espressamente richiamato nel gravato diniego di sanatoria, con riferimento alle deduzioni di parte) del 10 agosto 1976 del compendio ereditario del defunto Sig. BA PO, a seguito di successione apertasi nel 1972, dal quale risulta che sul suolo in Matino denominato “Monaci”, assegnato in divisione al dante causa dell’odierna ricorrente Sig. BA FR, “ esiste un vano uso deposito attrezzi agricoli, di antica costruzione ”;
- è stato chiarito, così confermando le deduzioni di parte ricorrente, che il terreno in questione, “ ubicato all’estrema periferia nord del territorio comunale, proprio al confine con il limitrofo comune di Parabita ”, “ antecedentemente al 1° settembre 1967 non era incluso nella perimetrazione del centro abitato di questo comune ”.
Orbene, l’oggettiva circostanza dell’esistenza del vano uso deposito attrezzi agricoli già all’atto dell’apertura della successione nel 1972 (e definito già nell’atto notarile del 1976 - anno della divisione - “ di antica costruzione ”), in uno alla espressa affermazione resa proprio dal civico Ente nel verbale di sopralluogo del 21 ottobre 2019 (secondo cui detta abitazione “ risulta edificata in assenza di alcun titolo autorizzativo edilizio, benché, per una porzione costituita da due vani con volta a stella, è certamente di epoca remota ”), e unita, altresì, alla produzione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti l’esistenza dell’abitazione ante 1967 (in particolare, uno dei dichiaranti nato nel limitrofo Comune di Parabita nel 1939, sicchè è ben ipotizzabile che possa correttamente riferire per un’epoca quantomeno anteriore al 1967), costituisce, allo stato, un idoneo e sufficiente quadro indiziario utile a ritenere che l’immobile de quo , nel “corpo centrale” originario di cui sopra, sia stato realizzato anteriormente al 1967 (per il diverso regime edilizio in relazione all’epoca di realizzazione dei fabbricati e alla relativa ubicazione, cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 1° febbraio 2021, n. 162).
Ed invero, la condivisa - in linea di principio - giurisprudenza, che pone in capo al proprietario (o al responsabile dell’abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione l’onere di provare il carattere risalente del manufatto a epoca anteriore alla c. d. legge “Ponte” n. 761/1967, ammette - tuttavia - un temperamento secondo ragionevolezza nel caso in cui, da un lato, il privato porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell’intervento prima del 1967 elementi non implausibili e, dall’altro, il Comune fornisca elementi incerti e contraddittori in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio: orbene, nella fattispecie concreta in esame, a fronte degli illustrati riferimenti contenuti nel citato rogito notarile del 10 agosto 1976 e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte attestanti l’esistenza dell’abitazione ante 1967, lo stesso Comune di Matino dà atto (cfr. il menzionato verbale dell’ottobre 2019) dell’esistenza di una “ porzione costituita da due vani con volta a stella … certamente di epoca remota ”, pur entro una situazione in punto di fatto non del tutto perspicua e caratterizzata da elementi documentali non sempre univoci e sicuri, che ben potrà costituire oggetto di eventuale approfondimento istruttorio nella naturale sede procedimentale (arg. ex Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 19 ottobre 2018, n. 5988).
Il tutto con il conseguente necessario onere di approfondimento istruttorio e motivazionale, ben distinto rispetto alla conclusione sottesa alla ordinata demolizione, e la censurabilità dell’ingiunzione medesima, che ha invece ordinato l’integrale demolizione del manufatto de quo (abitazione).
3.3 - In relazione agli ulteriori e distinti abusi contestati, valgano le seguenti considerazioni.
3.4 - La “ diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori, originariamente in forza dell’art. 6, comma 2, ed ora dell’art. 6 bis del D.P.R. n. 380 del 2001, che disciplina gli interventi subordinati a c.i.l.a. In quest’ipotesi, pertanto, l’omessa comunicazione non può giustificare l’irrogazione della sanzione demolitoria che presuppone il dato formale della realizzazione dell’opera senza il prescritto titolo abilitativo ” (T.A.R. Molise, Campobasso, Sezione Prima, 30 luglio 2020, n. 215; in termini, Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 14 ottobre 2016, n. 4267; T.A.R. Campania, Salerno, Sezione Seconda, 15 luglio 2020, n. 905).
3.4.1 - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, trattasi di sola diversa distribuzione interna e non meglio specificata “ diversa utilizzazione ”, nel mentre è la stessa P.A. ad affermare, nella gravata ordinanza di demolizione, che l’opificio è stato realizzato in forza di nulla osta n. 76/1966 e variante del 18 ottobre 1973 e che, “ quanto a superficie coperta, sagoma e volume risulta conforme al progetto assentito con i provvedimenti edilizi anzidetti ” (si veda anche la relazione di sopralluogo dell’U.T.C. del Comune di Matino del 21 ottobre 2019 - prot. n. 20385 del 29 ottobre 2019).
3.5 - In relazione alla “ Costruzione di una cabina di consegna e di trasformazione dell’energia elettrica in difformità al progetto approvato con Concessione Edilizia n. 34/1978 rilasciata il 08.05.1978, che nel suo insieme sviluppa una superficie coperta di circa mq. 29,20 (contro i mq 39,00 autorizzati) e un volume di circa mc. 124,10 (contro i mc. 165,75) ”, si tratta, in via dirimente, della realizzazione di volume tecnico di superficie e volume minori rispetto a quanto assentito.
3.6 - Riguardo al piccolo manufatto a servizio dell’opificio, composto da deposito e centrale termica, di mq 27,54, con una “ modesta e precaria ” tettoia in alluminio di mq 11,05, la stessa Amministrazione lo qualifica come pertinenza dell’opificio (senza - però - ulteriori precisazioni), quest’ultimo, come innanzi esposto, assistito da titolo abilitativo.
4. - Quanto ai motivi aggiunti proposti avverso il diniego di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 del Comune di Matino prot. n. 17171 del 2 ottobre 2020, pur conseguendo alla fondatezza delle censure formulate con il ricorso principale (e all’annullamento giurisdizionale della gravata ordinanza di demolizione) il sopravvenuto difetto di interesse al gravame proposto avverso il ridetto diniego, per completezza espositiva e anche in ragione degli illustrati profili meramente formali di taluni motivi di accoglimento di ricorso (per difetto di istruttoria e di motivazione, che fanno ex se salve le successive determinazioni dell’Amministrazione), il Collegio ritiene di vagliare anche nel merito la contestata legittimità del predetto diniego.
4.1 - In proposito, è sufficiente e dirimente osservare che l’impugnato diniego di sanatoria si basa (cfr. il precedente punto 1.3), innanzitutto, sul disposto dell’art. 17 delle NN.TT.AA. del P.R.G. comunale, rubricato “<< Zona E1 “Agricola di rispetto ”>>, che prevede, per quanto di rilievo:
“ Comprende le aree di protezione della sede viaria principale e delle nuove perimetrazioni proposta dal Programma di Fabbricazione.
Nella zona è assolutamente vietata qualsiasi costruzione entro i limiti previsti dal D.M. 1/4/1968 sia stabile che provvisoria, ad eccezione degli impianti di servizio e degli impianti di distribuzione e carburanti. Sono compresi in tale zona le aree soggette al vincolo cimiteriale.
Le aree indicate nella planimetria del Programma di Fabbricazione per le nuove sedi stradali programmate con le relative fasce di rispetto sono soggette alle norme previste per la zona agricola sino alla realizzazione delle sedi stradali ”.
Orbene, è fondata la censura con cui la ricorrente deduce il vizio di carenza di istruttoria e di motivazione, in quanto l’art. 17 del R.E.C., nel dettare la specifica disciplina di detta tipologia di aree, prevede nella zona il divieto assoluto di qualsiasi costruzione non già tout court, ma - testualmente - “ entro i limiti previsti dal D.M. 1/4/1968” (con espresso rinvio, quindi, a dette norme) , recante “Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all’art.19 della legge 6 agosto 1967, n. 765”, che, in particolare, stabilisce distanze minime diverse in relazione alle varie tipologie di strade considerate; nel mentre il Comune di Matino si è limitato al mero richiamo all’ “art. 17 REC - 2^ parte” ( “è assolutamente vietata qualsiasi costruzione entro i limiti previsti dal D.M. 01.04.1968, sia stabile che provvisoria, ad eccezione delle stazioni di servizio e degli impianti di distribuzione di carburanti ”) e ha - invece - omesso di accertare e indicare la sede viaria esistente o di Piano rispetto alla quale non sussisterebbero le prescritte distanze di cui al D.M. 1° aprile 1968, con riferimento ai singoli e distinti manufatti edilizi oggetto dell’istanza di sanatoria.
4.2 - Riguardo, poi, alla contestata mancata esibizione della “ necessaria dichiarazione di assenso da parte dei terzi titolari dei diritti reali sugli immobili”, è sufficiente rilevare, come a ragione censurato dalla ricorrente: che la stessa (comproprietaria) espone di essere unico possessore dell’immobile (circostanza, questa, peraltro non puntualmente contestata), consentendo tale situazione di fatto di supporre l’esistenza di una sorta di c.d. pactum fiduciae intercorrente tra i vari comproprietari (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 7 settembre 2016, n. 3823); che, in tema di richiesta di accertamento di conformità, la platea dei soggetti legittimati alla presentazione dell’istanza è più ampia rispetto a quelli legittimati a richiedere il rilascio del permesso di costruire ordinario (includendo anche, come a ragione censurato, i potenziali responsabili dell’abuso, quali i legittimi possessori e detentori dell’immobile medesimo); che non consta in atti l’esistenza di atti di dissenso rispetto al rilascio del titolo edificatorio postumo da parte delle altre comproprietarie che, peraltro, tramite il loro legale, hanno dichiarato di non opporsi al procedimento di sanatoria (cfr. la dichiarazione del 29 dicembre 2019, depositata in giudizio il 23 marzo 2021).
5. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere accolto per difetto di istruttoria e di motivazione e, per l’effetto, va disposto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione di opere edilizie n. 65/2019 del Comune di Matino, del provvedimento prot. n. 17171/2020 del Comune di Matino (di rigetto dell’istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001) e del relativo preavviso di diniego prot. n. 6267/2020 del Comune di Matino, fatte salve le successive determinazioni dell’Amministrazione.
6. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, di cui in epigrafe, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione n. 65/2019 del Comune di Matino, il provvedimento prot. n. 17171/2020 del Comune di Matino e il relativo preavviso di diniego prot. n. 6267/2020 del Comune di Matino, fatte salve le successive determinazioni dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio dei giorni 20 ottobre 2021, 14 dicembre 2021, con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO