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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/05/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3231 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI N. 4 C.F._1
PIETRASANTA presso lo studio dell'avv.to BECONI ELENA dal quale è rappresentata e difesa;
ATTORE
CONTRO
, ( , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
e ) nata a [...] il [...] , c.f. ,
[...] CP_5 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA F.D. GUERRAZZI 21 50132 FIRENZE presso lo studio dell'avv.to CENI MICHELE dal quale è rappresentata e difesa;
CONVENUTO avente per OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 27/02/2023 ha Parte_1
convenuto in giudizio al fine di sentirla condannare alla Controparte_1
corresponsione della somma di € 50.000,00.
In particolare, ha esposto che in data 17/07/2014 il IG. a mezzo testamento R_
pubblico ai rogiti del Notaio in Seravezza (LU), frazione Querceta, aveva Persona_2
istituito in favore di lei un legato avente ad oggetto un immobile sito in Seravezza (LU), frazione Querceta, Via Federigi, Traversa B, civico n.91, primo piano censito al Catasto TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Fabbricati del Comune di Seravezza (LU) al foglio 40, mappale 1986 sub 5, cat. A/10, classe
2, consistenza vani 2, rendita catastale € 384,76, oltre ai diritti di comproprietà sulle parti condominiali censite al foglio 40 mappali 1986 sub. 14 e 1986 sub 15 (Cfr. citazione doc. n.
5). Dall'anno 2015 le condizioni di salute del IG. registravano però un R_
peggioramento, ragion per cui si rendeva necessaria la nomina di un amministratore di sostegno che, in data 16/05/2018, procedeva alla vendita dell'immobile oggetto di legato al prezzo di € 50.000,00 (Cfr. citazione doc. n. 7).
In data 16/06/2022 veniva instaurato procedimento di mediazione obbligatoria che parte convenuta dichiarava impossibile da iniziare (Cfr. citazione doc. n. 8).
Si costituiva in giudizio, con atto depositato in data 15/09/2023, Controparte_1
in persona del suo amministratore di sostegno contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea con ogni conseguenza in merito alle spese del giudizio e degli oneri di difesa legati allo stesso.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co VI c.p.c. il Giudice dichiarava la causa matura per la decisione fissando udienza per la trattenuta in decisione.
Depositato, in data 23/09/2024, estratto riassunto dell'atto di morte della IG.ra
[...]
veniva dichiarata, in data 24/09/2024, l'interruzione del presente procedimento. CP_1
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato in data 6/11/2024 parte attrice chiedeva la fissazione di udienza per la prosecuzione del presente procedimento nei confronti degli eredi della IG.ra . Controparte_1
Si costituivano in giudizio, con atto depositato in data 17/02/2025, , CP_2
e riportandosi alle difese in precedenza spiegate CP_3 CP_4 CP_5
dalla de cuius e insistendo per l'ammissione delle prove testimoniali richieste nella seconda memoria ex art. 183, co VI c.p.c.
Il Giudice, all'udienza tenuta in data 18/02/2025, assegnava termini per il deposito di comparse conclusionali e replica assumendo, all'ultimo, la causa in decisione.
In merito all'alienazione dell'immobile sito in Seravezza (LU) e oggetto della disposizione testamentaria, parte attrice lamentava l'impossibilità di ritenere il legato
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
revocato ai sensi dell'art. 686 c.c. in quanto la disposizione del bene oggetto dello stesso non sarebbe stata compiuta dal testatore bensì dal di lui amministratore di sostegno. Infatti, costituendo, il legato, un atto personalissimo, l'alienazione operata da un soggetto terzo non sarebbe idonea, secondo parte attrice, a valere quale espressione di volontà del de cuius. Ad ulteriore rafforzamento di tale tesi parte attrice addurrebbe poi l'estensione, da parte del
Giudice tutelare di Lucca e in capo al IG. delle incapacità previste dalla legge in R_
materia di interdizione con riguardo l'atto di matrimonio, le donazioni e i testamenti (Cfr. citazione doc. n. 9).
In materia di disposizioni testamentarie centrale è la ricerca della volontà attuale del de cuius di compiere atti di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Sul punto la stessa Cassazione afferma che: “nell'interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art.1362
c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente, e in modo coordinato, l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa, salvaguardando il rispetto del principio di conservazione del testamento” (Cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 5487/2024).
Nel caso in esame appare chiaro che la volontà del de cuius fosse orientata verso un'alienazione dell'immobile. Il IG. come si evince dalla documentazione in atti, R_
aveva infatti dato incarico ad un'agenzia immobiliare di reperire sul mercato degli acquirenti interessati all'acquisto di due immobili di sua proprietà (tra cui quello oggetto del legato). Di tale volontà fanno prova le proposte di acquisto ricevute che, pur costituendo meri atti unilaterali a mezzo dei quali un potenziale acquirente comunica al venditore l'intenzione di acquistare un immobile, definendo condizioni specifiche e vincolanti solo per il primo, mostrano a loro fondamento l'esistenza di un mandato conferito ad un'agenzia immobiliare da parte del proprietario degli immobili.
Dal momento che il IG. beneficiava di amministrazione di sostegno occorre R_
rilevare che tale istituto, disciplinato dagli artt. 404 – 413 c.c., si caratterizza per un alto grado
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
di flessibilità e la sua ratio è insita nella necessità di fornire tutela, con la minor limitazione possibile della capacità di agire, a coloro che, a causa di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovino nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi
(“l'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire” Cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 6079/2020). La determinazione dei confini dell'amministrazione di sostegno richiede infatti al Giudice tutelare di vagliare lo stato personale e le circostanze di vita di ciascun beneficiario, secondo Cassazione infatti: “la legge chiama il giudice all'impegnativo compito di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, così da assicurare all'amministrato la massima tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione” (Cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n. 24251/2024). Si noti inoltre che il disposto di cui all'art. 410, co. 1 c.c. impone all'amministratore di sostegno di tener conto, nello svolgimento dei propri compiti, dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e proprio tale principio è posto alla base della sua attività, sia che essa riguardi la gestione degli aspetti economici della persona quanto la gestione degli aspetti non prettamente patrimoniali.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti si evince che, seppur l'alienazione del bene sia stata perfezionata in data 16/05/2018, la stessa risulti frutto di scelte datate nel tempo. Infatti, il ricorso per chiedere l'autorizzazione alla vendita dell'immobile oggetto del legato veniva presentato dall'amministratore di sostegno al Giudice tutelare già nel Maggio 2017 (quindi un anno prima dell'effettiva vendita) per poi essere accolto l'11/07/2017. Tanto l'autorizzazione alla vendita concessa da parte del Giudice tutelare, quanto la stessa vendita dell'immobile si collocano dunque in un momento antecedente all'estensione, in capo al IG. delle incapacità a contrarre matrimonio, a donare e R_
a disporre per testamento delle proprie sostanze.
Alla luce di quanto sopra, priva di fondamento appare l'eccezione volta a contestare l'applicabilità della norma di cui all'art. 686 c.c. in quanto l'alienazione compiuta da parte
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
dell'amministratore di sostegno risulta essere una chiara manifestazione di adempimento ai doveri della funzione ricoperta.
Si aggiunga inoltre che la presunzione di revoca in caso di alienazione della cosa legata di cui all'art. 686 c.c. opera quando sia accertata l'integrazione dei requisiti oggettivi posti dalla stessa norma. Dal momento che il terzo comma ammette la prova di una diversa volontà del testatore Cassazione afferma che: “si tratta di presunzione iuris tantum, che può essere vinta da prova contraria. L'onere di provare una tale volontà viene ad incombere su chi voglia beneficiare del legato” (Cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 27377/2021).
L'onere probatorio posto in capo a parte attrice si ritiene tuttavia non assolto in quanto la stessa si limita a fare riferimento a circostanze astrattamente documentate che non risultano tuttavia idonee a fornire prova alcuna, ossia: i due testamenti redatti in vita dal IG. R_
(di cui il primo olografo ed espressamente revocato dal secondo, oggetto del presente procedimento) e ad un'astratta intenzione del IG. a contrarre matrimonio. R_
In considerazione di quanto esposto sin ora, dunque, è possibile sostenere che l'alienazione del bene oggetto di legato disposta dall'amministratore di sostegno del IG. non presenta profili di illegittimità. R_
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico dell'attrice, e avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore dei convenuti in complessivi € 3.809,00 per onorari di avvocato, di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria, oltre spese vive se documentate, spese generali nella misura prevista dalla legge,
I.V.A. e C.P.A. come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro gli eredi di : Parte_1 Controparte_1
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
1. Rigetta le domande risarcitorie proposte da Parte_1
contro per le motivazioni esposte in parte
[...] Controparte_1
narrativa;
2. E per l'effetto condanna a pagare le Parte_1
spese di lite in favore di , , CP_2 CP_3 CP_4
e , in qualità di eredi di , in solido che CP_5 Controparte_1
quantifica in complessivi € 3.809,00 per onorari di avvocato, di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, €
1.453,00 per la fase decisoria, oltre spese vive se documentate, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 13.05.2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3231 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI N. 4 C.F._1
PIETRASANTA presso lo studio dell'avv.to BECONI ELENA dal quale è rappresentata e difesa;
ATTORE
CONTRO
, ( , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
e ) nata a [...] il [...] , c.f. ,
[...] CP_5 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA F.D. GUERRAZZI 21 50132 FIRENZE presso lo studio dell'avv.to CENI MICHELE dal quale è rappresentata e difesa;
CONVENUTO avente per OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 27/02/2023 ha Parte_1
convenuto in giudizio al fine di sentirla condannare alla Controparte_1
corresponsione della somma di € 50.000,00.
In particolare, ha esposto che in data 17/07/2014 il IG. a mezzo testamento R_
pubblico ai rogiti del Notaio in Seravezza (LU), frazione Querceta, aveva Persona_2
istituito in favore di lei un legato avente ad oggetto un immobile sito in Seravezza (LU), frazione Querceta, Via Federigi, Traversa B, civico n.91, primo piano censito al Catasto TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Fabbricati del Comune di Seravezza (LU) al foglio 40, mappale 1986 sub 5, cat. A/10, classe
2, consistenza vani 2, rendita catastale € 384,76, oltre ai diritti di comproprietà sulle parti condominiali censite al foglio 40 mappali 1986 sub. 14 e 1986 sub 15 (Cfr. citazione doc. n.
5). Dall'anno 2015 le condizioni di salute del IG. registravano però un R_
peggioramento, ragion per cui si rendeva necessaria la nomina di un amministratore di sostegno che, in data 16/05/2018, procedeva alla vendita dell'immobile oggetto di legato al prezzo di € 50.000,00 (Cfr. citazione doc. n. 7).
In data 16/06/2022 veniva instaurato procedimento di mediazione obbligatoria che parte convenuta dichiarava impossibile da iniziare (Cfr. citazione doc. n. 8).
Si costituiva in giudizio, con atto depositato in data 15/09/2023, Controparte_1
in persona del suo amministratore di sostegno contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea con ogni conseguenza in merito alle spese del giudizio e degli oneri di difesa legati allo stesso.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co VI c.p.c. il Giudice dichiarava la causa matura per la decisione fissando udienza per la trattenuta in decisione.
Depositato, in data 23/09/2024, estratto riassunto dell'atto di morte della IG.ra
[...]
veniva dichiarata, in data 24/09/2024, l'interruzione del presente procedimento. CP_1
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato in data 6/11/2024 parte attrice chiedeva la fissazione di udienza per la prosecuzione del presente procedimento nei confronti degli eredi della IG.ra . Controparte_1
Si costituivano in giudizio, con atto depositato in data 17/02/2025, , CP_2
e riportandosi alle difese in precedenza spiegate CP_3 CP_4 CP_5
dalla de cuius e insistendo per l'ammissione delle prove testimoniali richieste nella seconda memoria ex art. 183, co VI c.p.c.
Il Giudice, all'udienza tenuta in data 18/02/2025, assegnava termini per il deposito di comparse conclusionali e replica assumendo, all'ultimo, la causa in decisione.
In merito all'alienazione dell'immobile sito in Seravezza (LU) e oggetto della disposizione testamentaria, parte attrice lamentava l'impossibilità di ritenere il legato
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
revocato ai sensi dell'art. 686 c.c. in quanto la disposizione del bene oggetto dello stesso non sarebbe stata compiuta dal testatore bensì dal di lui amministratore di sostegno. Infatti, costituendo, il legato, un atto personalissimo, l'alienazione operata da un soggetto terzo non sarebbe idonea, secondo parte attrice, a valere quale espressione di volontà del de cuius. Ad ulteriore rafforzamento di tale tesi parte attrice addurrebbe poi l'estensione, da parte del
Giudice tutelare di Lucca e in capo al IG. delle incapacità previste dalla legge in R_
materia di interdizione con riguardo l'atto di matrimonio, le donazioni e i testamenti (Cfr. citazione doc. n. 9).
In materia di disposizioni testamentarie centrale è la ricerca della volontà attuale del de cuius di compiere atti di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Sul punto la stessa Cassazione afferma che: “nell'interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art.1362
c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente, e in modo coordinato, l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa, salvaguardando il rispetto del principio di conservazione del testamento” (Cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 5487/2024).
Nel caso in esame appare chiaro che la volontà del de cuius fosse orientata verso un'alienazione dell'immobile. Il IG. come si evince dalla documentazione in atti, R_
aveva infatti dato incarico ad un'agenzia immobiliare di reperire sul mercato degli acquirenti interessati all'acquisto di due immobili di sua proprietà (tra cui quello oggetto del legato). Di tale volontà fanno prova le proposte di acquisto ricevute che, pur costituendo meri atti unilaterali a mezzo dei quali un potenziale acquirente comunica al venditore l'intenzione di acquistare un immobile, definendo condizioni specifiche e vincolanti solo per il primo, mostrano a loro fondamento l'esistenza di un mandato conferito ad un'agenzia immobiliare da parte del proprietario degli immobili.
Dal momento che il IG. beneficiava di amministrazione di sostegno occorre R_
rilevare che tale istituto, disciplinato dagli artt. 404 – 413 c.c., si caratterizza per un alto grado
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
di flessibilità e la sua ratio è insita nella necessità di fornire tutela, con la minor limitazione possibile della capacità di agire, a coloro che, a causa di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovino nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi
(“l'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire” Cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 6079/2020). La determinazione dei confini dell'amministrazione di sostegno richiede infatti al Giudice tutelare di vagliare lo stato personale e le circostanze di vita di ciascun beneficiario, secondo Cassazione infatti: “la legge chiama il giudice all'impegnativo compito di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, così da assicurare all'amministrato la massima tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione” (Cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n. 24251/2024). Si noti inoltre che il disposto di cui all'art. 410, co. 1 c.c. impone all'amministratore di sostegno di tener conto, nello svolgimento dei propri compiti, dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e proprio tale principio è posto alla base della sua attività, sia che essa riguardi la gestione degli aspetti economici della persona quanto la gestione degli aspetti non prettamente patrimoniali.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti si evince che, seppur l'alienazione del bene sia stata perfezionata in data 16/05/2018, la stessa risulti frutto di scelte datate nel tempo. Infatti, il ricorso per chiedere l'autorizzazione alla vendita dell'immobile oggetto del legato veniva presentato dall'amministratore di sostegno al Giudice tutelare già nel Maggio 2017 (quindi un anno prima dell'effettiva vendita) per poi essere accolto l'11/07/2017. Tanto l'autorizzazione alla vendita concessa da parte del Giudice tutelare, quanto la stessa vendita dell'immobile si collocano dunque in un momento antecedente all'estensione, in capo al IG. delle incapacità a contrarre matrimonio, a donare e R_
a disporre per testamento delle proprie sostanze.
Alla luce di quanto sopra, priva di fondamento appare l'eccezione volta a contestare l'applicabilità della norma di cui all'art. 686 c.c. in quanto l'alienazione compiuta da parte
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
dell'amministratore di sostegno risulta essere una chiara manifestazione di adempimento ai doveri della funzione ricoperta.
Si aggiunga inoltre che la presunzione di revoca in caso di alienazione della cosa legata di cui all'art. 686 c.c. opera quando sia accertata l'integrazione dei requisiti oggettivi posti dalla stessa norma. Dal momento che il terzo comma ammette la prova di una diversa volontà del testatore Cassazione afferma che: “si tratta di presunzione iuris tantum, che può essere vinta da prova contraria. L'onere di provare una tale volontà viene ad incombere su chi voglia beneficiare del legato” (Cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 27377/2021).
L'onere probatorio posto in capo a parte attrice si ritiene tuttavia non assolto in quanto la stessa si limita a fare riferimento a circostanze astrattamente documentate che non risultano tuttavia idonee a fornire prova alcuna, ossia: i due testamenti redatti in vita dal IG. R_
(di cui il primo olografo ed espressamente revocato dal secondo, oggetto del presente procedimento) e ad un'astratta intenzione del IG. a contrarre matrimonio. R_
In considerazione di quanto esposto sin ora, dunque, è possibile sostenere che l'alienazione del bene oggetto di legato disposta dall'amministratore di sostegno del IG. non presenta profili di illegittimità. R_
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico dell'attrice, e avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore dei convenuti in complessivi € 3.809,00 per onorari di avvocato, di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria, oltre spese vive se documentate, spese generali nella misura prevista dalla legge,
I.V.A. e C.P.A. come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro gli eredi di : Parte_1 Controparte_1
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
1. Rigetta le domande risarcitorie proposte da Parte_1
contro per le motivazioni esposte in parte
[...] Controparte_1
narrativa;
2. E per l'effetto condanna a pagare le Parte_1
spese di lite in favore di , , CP_2 CP_3 CP_4
e , in qualità di eredi di , in solido che CP_5 Controparte_1
quantifica in complessivi € 3.809,00 per onorari di avvocato, di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, €
1.453,00 per la fase decisoria, oltre spese vive se documentate, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 13.05.2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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