CA
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/05/2025, n. 3193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3193 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Antonella Izzo Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 369 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 15-5-2025, vertente tra
P. IVA , elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in Roma, Via Giulio Cesare n. 14, scala A, int. 4, presso lo studio dell'Avv. Gabriele
rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Rasom del Foro di Trento in virtù di CP_1
procura in atti;
- Appellante principale ed appellata incidentale -
e
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_2 P.IVA_2
Carlo Poma n. 4, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Zuccheretti, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-Appellante incidentale ed appellata principale –
Oggetto: Appalto.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (nel prosieguo, Controparte_2
“ ) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la CP_2 [...]
(nel prosieguo, “ ), assumendo che, nelle date del Parte_1 Parte_1
10/12/2014 e del 24/3/2015, aveva concluso con quest'ultima due contratti, di cui il primo denominato “incarico professionale tecnico costruttivo per realizzare offerta
61614 del 24/10/2014”, ed il secondo “contratto di appalto”, aventi ad oggetto la predisposizione di un Progetto tecnico/architettonico e la successiva sua esecuzione in vista della realizzazione, su un terreno di proprietà della di un edificio a CP_2 destinazione alberghiera. 3
La società attrice faceva presente che, però, la si era resa inadempiente Parte_1 agli obblighi contrattualmente assunti, non essendo riuscita ad ottenere, da parte della
Direzione Regionale Area Genio Civile di Roma, la necessaria autorizzazione sismica per procedere all'edificazione dell'edificio con l'impiego di una tecnica costruttiva c.d.
“mista” (che prevedeva la realizzazione di una struttura portante in legno su una sottostante struttura in c.a.); inoltre la sosteneva che l'ing. - CP_2 Parte_2 che, per l'opera professionale svolta nell'occasione, aveva preteso il pagamento della somma di Euro 10.393,28- non avesse alcun titolo per reclamare alcunché in quanto, oltre ad essere stato sospeso dall'Ordine degli ingegneri di Pesaro, non solo non era stato in grado di apportare alcun apprezzabile risultato in favore dell'attrice, ma in realtà non era mai stato neanche destinatario di un vero e proprio incarico.
Pertanto, la concludeva chiedendo: nei confronti della la CP_2 Parte_1 declaratoria della risoluzione dei contratti per inadempimento della stessa, con conseguente sua condanna alla restituzione della somma di Euro 36.600,00 già versatale in acconto, oltre al risarcimento del danno per il mancato guadagno, quantificato in Euro 368.000,00; nei confronti dell'ing. , la declaratoria Parte_2 dell'insussistenza di qualsiasi debito nei sui confronti. Il tutto con vittoria di spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la non si limitava soltanto a resistere alla Parte_1 domanda della di cui sosteneva l'infondatezza, ma a sua volta, in via CP_2 riconvenzionale, chiedeva la condanna di quest'ultima al versamento degli indennizzi previsti dall'art. 1671 c.c., avendo la committente operato un vero e proprio recesso unilaterale dal rapporto contrattuale;
il tutto con vittoria di spese processuali.
L'ing. , benché ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva in Controparte_3 giudizio, venendo dichiarato contumace.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n.
13552/19, in parziale accoglimento della domanda principale, condannava la Pt_1 al pagamento, in favore della della somma di Euro 36.600,00
[...] CP_2
(comprensiva di IVA), pari all'acconto da essa originariamente versato all'appaltatrice, dichiarando l'insussistenza del credito reclamato stragiudizialmente dall'ing. Parte_2
e rigettando, nel resto, “le ulteriori domande proposte dalle parti”; quindi, dopo aver 4
integralmente compensato le spese processuali tra le due società, condannava l'ing.
alla rifusione delle stesse in favore della Parte_2 CP_2
Sostanzialmente, muovendo dal dato pacifico del mancato ottenimento, da parte della dell'autorizzazione sismica (in quanto, secondo il Genio Civile di Roma, Parte_1 la c.d. tecnica costruttiva mista era carente di un'espressa base normativa), il Tribunale riteneva che tale diniego non poteva essere ritenuto legittimo, in quanto, “come chiarito in un parere del Presidente del Consiglio dei Lavori Pubblici”, non sussisteva
“nella disciplina tecnica di settore alcuna preclusione all'impiego di sistemi costruttivi misti”, purché la progettazione avesse previsto “l'impiego di materiali certificati ai sensi della vigente legislazione” e fosse stata “supportata da un calcolo strutturale in linea con le prescrizioni delle NTC del 2008”; tale affermazione, secondo il giudicante, era indirettamente comprovata anche dalla condotta serbata dalla stessa CP_2 che si era limitata non solo a sostenere che l'obbligazione assunta dalla Parte_1 fosse un'obbligazione di risultato, ma anche ad affermare che “l'ostacolo frapposto dalla suddetta amministrazione avrebbe potuto essere superato mediante
l'instaurazione di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo”.
Quindi, pur concordando sul fatto che l'obbligazione assunta dalla fosse Parte_1 di risultato (e non di mezzi), il Tribunale rilevava che il suo adempimento era risultato impossibile per causa ad essa non imputabile (“erronea condotta ostativa dell'amministrazione di settore”), di talché non solo non poteva essere ravvisata una responsabilità risarcitoria dell'appaltatrice ai sensi dell'art. 1218 c.c., ma l'acclarata impossibilità di adempimento era anche idonea a comportare la risoluzione di entrambi i contratti, da ritenersi collegati perché volti al raggiungimento di un risultato unitario;
in ogni caso, poi, il Tribunale evidenziava anche che l'ulteriore Progetto elaborato dalla che non prevedeva più l'impiego di un sistema costruttivo c.d. “misto”, Parte_1 non era in grado di garantire il rispetto della distanza legale minima tra il manufatto progettato e l'edificio adiacente e, pertanto, “risultava di fatto inidoneo allo scopo cui era diretto”.
Infine il Tribunale reputava inconferente il fatto che il diniego di autorizzazione potesse essere oggetto di impugnazione in via giurisdizionale, in quanto, “considerati i notori tempi lunghi di un giudizio, la rimozione della causa impeditiva sarebbe giunta ben 5
oltre il termine entro il quale la committente intendeva costruire il nuovo edificio a destinazione alberghiera, trovando dunque applicazione il secondo comma dell'art.
1256 c.c. che prevede l'estinzione dell'obbligazione anche qualora l'impossibilità temporanea perduri fino a quando il creditore non ha più interesse a conseguire la prestazione”; di qui la risoluzione del contratto e, da un lato, ai sensi dell'art. 1463 c.c.,
l'obbligo della di procedere alla restituzione dell'acconto, dall'altro il Parte_1 rigetto della domanda riconvenzionale di indennizzo ex art. 1671 c.c., in quanto lo scioglimento del rapporto non era derivato da un recesso unilaterale.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva appello avverso Parte_1 tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Dopo aver ricostruito capillarmente tutti gli antecedenti di causa, la con Parte_1 un primo motivo di censura, lamentava l'erroneità della decisione, in quanto nessuna delle parti aveva mai chiesto al giudicante che il contratto fosse risolto per impossibilità sopravvenuta;
inoltre l'appellante faceva altresì presente che, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (Cass. n. 6866/2018), detta statuizione avrebbe potuto essere adottata solo ove le parti avessero formulato delle contrapposte domande di risoluzione contrattuale, fattispecie non rilevabile nel caso di specie in cui si era in presenza di una domanda di risoluzione per inadempimento formulata dalla cui si era CP_2 contrapposta una domanda di accertamento di intervenuto recesso avanzata da parte della committente.
Con un secondo motivo di appello, la lamentava anche l'erroneità Parte_1 dell'affermazione del Tribunale secondo cui la prestazione eseguita dall'appaltatrice fosse risultata di fatto inidonea allo scopo cui era diretta, evidenziando, al contrario, che il Progetto strutturale era stato realizzato in conformità al precedente Progetto architettonico di del 2012, sicché, in realtà, la prestazione era stata CP_2 eseguita correttamente, senza che potesse assumere alcuna rilevanza la circostanza che il Progetto redatto dalla non avesse rispettato la distanza minima con l'edificio Pt_1 adiacente.
Con un terzo motivo di censura, poi, la contestava l'affermazione del Parte_1 giudicante secondo cui la committente non avesse più alcun interesse ad eseguire la prestazione dell'appaltatore, in quanto permaneva l'interesse della a CP_2 6
costruire l'edificio, come comprovato non solo dal tenore della comunicazione da costei inviata all'appaltatrice in data 23/12/2015 (allorché il nuovo Progetto, prevedente la realizzazione dell'edificio con l'impiego della tecnica tradizionale, era stato approvato), ma anche dal fatto che, successivamente, esso era stato effettivamente realizzato avvalendosi di altro costruttore.
Infine l'appellante ribadiva che la comunicazione inviatale dalla in data CP_2
18/2/2016 aveva integrato un libero recesso della stessa dal contratto di appalto, sicché, non potendo il rapporto dirsi venuto meno né per impossibilità sopravvenuta, né per inadempimento dell'appaltatrice, avrebbe dovuto ritenersi cessato solo per il recesso unilaterale della con la conseguenza che quest'ultima era tenuta CP_2 al pagamento, in favore della della somma di Euro 71. 493,12 per spese Parte_1 sostenute per le opere eseguite, nonché della somma di Euro 75.430,08 per mancato guadagno (corrispondente al 15% del prezzo contrattualmente convenuto, pari ad Euro
502.867,26).
Pertanto la concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la dopo aver evidenziato che nel caso di specie le CP_2 parti avevano concluso un appalto “a forfait”, contestava la fondatezza delle doglianze proposte dalla sostenendo che il Tribunale, in attuazione del principio Parte_1
“iura novit curia”, aveva fatto applicazione della fattispecie prevista dall'art. 1256 c.c. ritenendo che fosse quella più aderente alla risoluzione chiesta dalla committente ex art. 1453 c.c.; inoltre la faceva presente che, a differenza di quanto CP_2 sostenuto dalla il Tribunale non aveva ritenuto che a seguito della Parte_1 mancata approvazione del Progetto “in legno” fosse venuto meno l'interesse della all'affare, ma aveva semplicemente escluso che la prestazione della CP_2 Pt_1
avente ad oggetto il conseguimento delle autorizzazioni amministrative
[...] sismiche, fosse mai stata utilmente adempiuta, in quanto l'autorizzazione finalmente intervenuta solo in data 23/12/2015, di fatto, era relativa ad un Progetto pacificamente irrealizzabile, in quanto non rispettoso delle distanze legali tra fabbricati stabilite dalle
NTA (pari a 10 metri), mentre l'accorgimento proposto da di traslare il Parte_1 7
manufatto mediante l'impiego di cavi in acciaio avrebbe nuovamente reso la relativa variante “mista” (acciaio+legno).
Quindi, dopo aver contestato che la comunicazione inviata alla in data Parte_1
18/2/2016 costituisse un recesso “ad nutum” dal rapporto, in quanto a tale data l'appaltatrice non aveva ancora neanche adempiuto al primo contratto, e dopo aver evidenziato che il mancato guadagno cui l'appaltatrice aveva fatto riferimento era addirittura riferito al Progetto c.d. “misto”, la proponeva appello CP_2 incidentale avverso la decisione di primo grado, sostenendo che nel caso di specie, in realtà, vi fosse stato un inadempimento incolpevole dalla in quanto la Parte_1 prestazione di costei non era divenuta impossibile e, al contempo, il Progetto commissionatole avrebbe dovuto avere tutti i requisiti necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni da parte dei VV.FF. e/o delle autorità amministrative. Ne conseguiva che non solo non avrebbe potuto farsi applicazione del disposto di cui all'art. 1256 c.c. per i dinieghi espressi dalla P.A. all'ipotesi di realizzare l'edificio secondo una tecnica progettuale c.d. “mista”, ma che in realtà si era trattato di difficoltà incontrate dalla del tutto indifferenti, non avendo esse ostacolato in maniera irrimediabile Parte_1 il risultato, rispetto al quale l'appaltatrice aveva assunto un'alea; a ciò, poi, andava aggiunto che nel periodo intercorrente tra il primo rigetto del Genio Civile (15/5/2015)
e la notifica della citazione (23/3/2016) erano trascorsi ben 10 mesi, durante i quali la anziché risolvere le problematiche riscontrate, aveva semplicemente Parte_1 riproposto le sue inattuabili soluzioni.
Pertanto la concludeva chiedendo il rigetto dell'appello della CP_2 Pt_1
e, in accoglimento dell'appello incidentale, la riforma dell'impugnata sentenza
[...] per quanto di ragione, reiterando, sul punto, le domande risarcitorie già formulate in primo grado;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio la Corte di Appello disponeva l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell'Ing. che, benché ritualmente evocato, non si Parte_2 costituiva neanche nella fase di appello.
All'udienza del 15/5/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.. 8
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, va esaminata la censura sollevata sia dall'appellante incidentale, sia dall'appellante principale (con il primo motivo di doglianza), concernente l'asserita erroneità della statuizione con cui il
Tribunale ha dichiarato la risoluzione del rapporto contrattuale per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Le censura è fondata.
Infatti, premesso che nel caso che ne occupa non si è in presenza di domande di risoluzione del rapporto contrattuale proposte da entrambe le parti per contrapposti inadempimenti, si deve rilevare che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di
Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, la domanda di risoluzione per inadempimento ha presupposti e natura diversi rispetto alla domanda di risoluzione per impossibilità sopravvenuta che, anziché tendere ad una pronuncia costitutiva basata sul comportamento inadempiente di una delle parti, tende invece ad una pronuncia di accertamento basata su un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei contraenti.
Ciò nonostante, la differenza di natura e di presupposti delle due domande non impedisce una loro interscambiabilità all'interno del medesimo giudizio, in quanto il mutamento della “causa petendi” o del “petitum” costituisce una ammissibile modifica della domanda qualora la nuova domanda non si aggiunga a quella iniziale, ma la sostituisca e si ponga in rapporto di alternatività rispetto ad essa, in quanto tendente a realizzare la medesima vicenda sostanziale, e purché la modifica avvenga nel rispetto del regime delle preclusioni processuali (art. 183 c.p.c.); pertanto, la diversità della domanda di risoluzione per inadempimento rispetto a quella di risoluzione per impossibilità sopravvenuta è tale da non consentire al giudice di pronunciare su quella non proposta, pena la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, salva l'ipotesi che la parte, nel rispetto delle preclusioni processuali, sostituisca una domanda all'altra.
In caso contrario, “il giudice può dichiarare la risoluzione per impossibilità sopravvenuta in presenza di una domanda di risoluzione per inadempimento, in mancanza della modifica della domanda nel termine previsto dall'art. 183, solo ove accerti che l'originario fatto costitutivo non era relativo alla contestazione di 9
un'inadempienza, ma aveva ad oggetto l'impossibilità sopravvenuta non imputabile in senso proprio, sicché si tratterebbe di mero esercizio del potere di qualificazione”.
Con riferimento al caso che ne occupa, dall'esame degli atti emerge chiaramente che non solo nessuna delle parti ha mai operato alcuna modifica delle rispettive domande proposte, ma che nessuna di esse ha mai neanche sostenuto che fosse venuta ad esistenza un'impossibilità sopravvenuta a rendere la prestazione, sicché, stante l'originaria allegazione della circa l'esistenza della (sola) inadempienza CP_2 della il Tribunale non avrebbe potuto pronunciare la risoluzione del Parte_1 rapporto per impossibilità sopravvenuta (“in caso di domanda di risoluzione per inadempimento, che non sia stata modificata nel rispetto del regime delle preclusioni processuali, il giudice non può pronunciare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, pena la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” (Cass. n. 6866/2018); nello stesso senso, seppur in relazione a fattispecie diverse, vedi anche Cass. n. 12310/2015 e, da ultimo, Cass. nn. 3920/2024,
23975/2024, 2756/2025).
Ne consegue che la censura, comune ad entrambe le parti, risulta fondata.
Ciò premesso, va invece disatteso il secondo motivo di doglianza della Parte_1 secondo cui la prestazione da lei resa, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, avrebbe dovuto ritenersi pienamente in linea con lo scopo cui la stessa era diretta.
Infatti, la in occasione del conferimento dello “incarico professionale CP_2 tecnico costruttivo per realizzare offerta 61614 del 24/10/2014” e della stipula del
“contratto di appalto”, convenne con la che le opere che quest'ultima Parte_1 avrebbe dovuto consegnarle (“con garanzia di risultato in ordine alla progettazione, costruzione, realizzazione chiavi in mano”), sarebbero dovute essere non solo
“complete di tutto quanto indicato nell'elaborato progettuale” e “dotate di tutte le certificazioni di legge”, ma anche “finite in conformità alle normative applicabili” ed
“idonee agli usi alle quali sono destinate”.
Ne consegue che non può essere condiviso l'assunto dell'appellante principale, secondo cui il mancato rispetto delle norme urbanistiche sarebbe stato inconferente ai fini della valutazione dell'inadempimento, in quanto la aveva assunto non solo Parte_1
l'impegno di redigere un Progetto, facendolo poi approvare dalla P.A., ma anche quello di realizzare le opere nel rispetto delle norme antisismiche e di quelle che le avessero rese idonee agli usi cui erano destinate, tra cui, inevitabilmente, anche quelle di carattere urbanistico. 10
Dall'esame degli atti processuali emerge la circostanza -mai contestata dalla Pt_1 econdo cui l'edificio oggetto dell'elaborato progettuale sarebbe risultato posto a
[...] distanza inferiore a quella legale minima rispetto ad un altro edificio preesistente sul fondo adiacente a quello della è evidente che tale carenza, come già CP_2 correttamente rilevato dal giudicante di prime cure, integrava di per sé un'obiettiva violazione di norme di notevole rilevanza urbanistica (oltre che civilistica), sicché si deve ritenere che la società appaltatrice sia stata effettivamente inadempiente agli obblighi assunti con i contratti di cui sopra.
Tale inadempimento, che ha impedito alla committente di avvalersi dei risultati del
Progetto commissionato alla società appaltatrice, non può che essere ritenuto grave, sicché si giustifica la richiesta di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento della società appaltatrice, ritualmente reiterata dalla con CP_2
l'appello incidentale, che merita di essere accolta.
Riguardo, poi, al terzo motivo di gravame dell'appellante principale, secondo cui la società committente avrebbe comunque mantenuto un interesse alla realizzazione dell'opera, anch'esso dev'essere disatteso, non potendo in ogni caso tale rilievo sollevare la dall'acclarato grave inadempimento alle obbligazioni Parte_1 contrattuali assunte nei confronti della committente.
Infine, riguardo l'ultima censura, con cui la ha sostenuto che con la Parte_1 comunicazione del 18/2/2016 la avrebbe posto in essere un recesso “ad CP_2 nutum” dal contratto di appalto, è sufficiente rilevare che tale assunto è smentito dal fatto stesso che la committente, lungi dal sostenere alcuna ragione in tal senso, ha proposto una vera e propria domanda di risoluzione per inadempimento dell'appaltatrice, che è risultata fondata.
Ne consegue che, pur risultando fondata la censura concernente l'erroneità della declaratoria di risoluzione del rapporto contrattuale per impossibilità sopravvenuta della prestazione (censura, come già detto, comune ad entrambi gli appellanti),
l'appello principale, nel merito, dev'essere disatteso.
Per quanto concerne l'appello incidentale, a differenza della domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento della (che, come già detto, merita di Parte_1 essere accolta), debbono invece essere disattese le domande risarcitorie reiterate in 11
questa sede dalla la quale, esercitando l'attività alberghiera in uno CP_2 stabile adiacente a quello che la avrebbe dovuto consegnarle nel luglio Parte_1
2015 (poi effettivamente realizzato, secondo la tecnica costruttiva in c.a., solo nel luglio
2016 dalla , ha lamentato di aver sofferto un danno per lucro Controparte_4 cessante pari ad Euro 368.000,00, corrispondente alla rendita che, nell'arco dei 12 mesi di ritardo, avrebbero prodotto le 16 camere del nuovo manufatto, calcolata sulla media degli ultimi tre bilanci della stessa CP_2
Infatti, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, “il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità” Cass. n. 8758/2025).
Nel caso di specie le domande risarcitorie risultano formulate sin dal primo grado di giudizio in modo del tutto generico, senza che la sia stata in grado CP_2 provare né di essersi trovata nell'impossibilità di accettare ulteriori richieste di prenotazione alberghiera (non ne è stata documentata neanche una), né di essere stata costretta a svolgere l'attività già esercitata a condizioni più gravose o di aver subito una sensibile perdita dell'avviamento commerciale a causa della mancata immediata disponibilità del nuovo manufatto.
Da quanto premesso deriva che, in parziale accoglimento dell'appello principale e l'appello incidentale, va dichiarata la nullità, per “extrapetizione”, della statuizione dell'impugnata sentenza con cui il Tribunale ha dichiarato la risoluzione di contratti denominati “incarico professionale tecnico costruttivo per realizzare offerta 61614 del
24/10/2014” e “contratto di appalto, rispettivamente stipulati tra la
[...]
e la in data 10/12/2014 e in data 24/03/2015, per Parte_1 Controparte_2 impossibilità sopravvenuta della prestazione;
inoltre, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, va altresì dichiarata la risoluzione dei suddetti contratti per grave inadempimento della la quale, in accoglimento Parte_1 della specifica richiesta formulata dall'appellante incidentale, dev'essere condannata a restituire alla la somma di Euro 36.600,00, “medio tempore” Controparte_2 versatale da quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado. 12
Le spese di lite, che seguono i rispettivi margini di soccombenza, sono poste a carico della nella misura della metà per entrambi i gradi di giudizio, con Parte_1 compensazione tra le parti della residua metà; inoltre esse sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi stabiliti per lo scaglione da Euro
52.000,01 ad Euro 260.000,00, ad eccezione della fase “istruttoria”, che per il solo grado di appello viene liquidata nel minimo.
Restano irripetibili le spese sostenute per la chiamata in giudizio di . Parte_3
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull'appello principale proposto dalla Parte_1 nei confronti della avverso la sentenza del Tribunale di Roma
[...] Controparte_2
n. 13552/19, nonché sull'appello incidentale proposto dalla nei Controparte_2 confronti della avverso la stessa sentenza, così statuisce: Parte_1
in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, dichiara la nullità, per “extrapetizione”, della statuizione dell'impugnata sentenza con cui il
Tribunale ha dichiarato la risoluzione di contratti denominati “incarico professionale tecnico costruttivo per realizzare offerta 61614 del 24/10/2014” e “contratto di appalto, rispettivamente stipulati tra la e la Parte_1 [...] in data 10/12/2014 e in data 24/03/2015, per impossibilità sopravvenuta CP_2 della prestazione;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale, dichiara la risoluzione dei suddetti contratti per grave inadempimento della e, per l'effetto, Parte_1 in accoglimento della specifica richiesta formulata dall'appellante incidentale, condanna la a restituire alla la Parte_1 Controparte_2 somma di Euro 36.600,00, “medio tempore”;
condanna l'appellante principale al pagamento, in favore dell'appellante incidentale, della metà delle spese di lite che, per il primo grado, vengono liquidate in tale misura in
Euro 11.228,50 per compensi professionali e in Euro 727,50 per esborsi, e per il grado 13
di appello, sempre in tale misura, in Euro 8.589,50 per compensi professionali e in
Euro 910,50 per esborsi, oltre accessori come per legge;
compensa tra le parti la restante metà delle spese per entrambi i gradi di giudizio;
dichiara l'irripetibilità delle spese sostenute per la chiamata in giudizio di CP_3
;
[...]
resta ferma, nel resto, l'impugnata sentenza.
Così deciso in Roma, lì 19-5-2025.
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò