Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 25/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. N. 411/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Ssa Ombretta Salvetti Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 411/2025 avente ad oggetto: affido, collocazione, frequentazione, mantenimento del figlio minore congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Per_1 Parte_1
e da nato il [...] in [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TOPPINO ELENA come da procura allegata;
- ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente: “- Il figlio minor verrà affidato in maniera congiunta Persona_2 ad entrambi i genitori, con stabile collocazione anagrafica presso la madre. I IG.r Pt_1 Pt_2 si impegnano, nell'interesse della prole, a comunicare l'uno l'altro ogni eventuale trasferimento di residenza entro 5 giorni dallo stesso.
Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione del figlio minore saranno prese dal Per_2 genitore presso cui lo stesso starà al momento, mentre quelle di straordinaria amministrazione o comunque di rilevante importanza (a titolo esemplificativo quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute) dovranno essere assunte di comune accordo – salvo comprovate urgenze
- tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Per quanto concerne le visite infrasettimanali del padre, salvo diversi accordi tra i genitori, il IG.
terrà con sé il figlio minor un pomeriggio a settimana – che viene Parte_2 Per_2 individuato nel martedì (fatta salva la possibilità per le parti di modificare nel prosieguo tale giorno, alla luce delle loro esigenze lavorative) – andandolo a prendere alle ore 16 a scuola (o presso casa della madre in periodo non scolastico) e tenendolo con sé sino alle ore 21 quando lo riporterà a casa della madre.
A settimane alterne trascorrerà il weekend con il padre che lo andrà a prendere a casa Per_2 della IG.ra intorno alle ore 20 del venerdì sera e lo terrà con sé sino alle ore 17 della Pt_1 domenica, riportandolo poi a casa dalla mamma.
Festività natalizie (intendendosi come tali il periodo di chiusura della scuola/asilo): sempre che i genitori, di comune accordo, non dispongano diversamente trascorrerà – ad anni alterni Per_2
– la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro. Sempre ad anni alterni, trascorrerà il Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro. I genitori si accorderanno circa i giorni di spettanza entro il giorno 30.10 di ogni anno e, in difetto di accordo, negli anni pari prevarrà la decisione materna mentre in quelli dispari la decisione paterna.
Festività pasquali (intendendosi come tali il periodo di chiusura della scuola/asilo): Per_2 trascorrerà – ad anni alterni – il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
In difetto di accordo, negli anni pari prevarrà la decisione materna mentre in quelli dispari la decisione paterna.
Per quanto concerne le altre festività o ponti (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno,
1° novembre, ecc…) le stesse verranno trascorse dal minore secondo il criterio dell'alternanza e verranno previamente concordate tra i genitori, tenuto conto delle esigenze lavorative degli stessi.
Durante il periodo estivo (intendendosi il periodo di chiusura della scuola/asilo), potrà Per_2 trascorrere con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da scegliere nel periodo dal 15 giugno al 10 settembre – previa comunicazione alla madre entro il 31 maggio precedente. In difetto di accordo, negli anni pari prevarrà la decisione materna mentre in quelli dispari la decisione paterna.
I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza in cui porteranno i figli. Nelle due settimane di pertinenza di ciascun genitore sarà sospeso l'ordinario regime di visita.
Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , Parte_2 Parte_3 quale contributo di mantenimento del figlio minore, la somma mensile di Euro 200. Detta somma verrà corrisposta entro il giorno 30 di ogni mese e sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT. Per quanto riguarda le spese straordinarie, il IG contribuirà, nella misura del 50%, Pt_2 con rimborso da effettuare in favore della IG.ra entro 15 giorni dalla richiesta, Pt_1 debitamente documentata a mezzo pezze giustificative, alle seguenti spese:
a) spese mediche (visite mediche generiche, visite mediche specialistiche, odontoiatriche, pediatriche, ortopediche, ecc… , ticket SSN, esami, acquisto medicinali, acquisto strumenti correttivi (quali occhiali, apparecchi ortodontici, ecc…);
b) spese scolastiche ed educative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spese per gite, visite guidate, acquisto libri e materiale scolastico, imposte, tasse e rette di iscrizione, costo della mensa, costo del doposcuola e del centro estivo, eventuali ripetizioni). Eventuali spese per tasse e rette di iscrizione a scuole private o istituti scolastici privati e/o paritari verranno divide al 50% solo se previamente concordate;
c) Spese per attività sportive (imposte e tasse di iscrizione ad associazioni sportive, squadre, tornei, acquisto materiale sportivo, corsi, lezioni, trasferte) ove le stesse siano previamente concordate tra i genitori;
d) Spese per attività ludico- ricreative (educazione musicale, acquisto strumenti, lezioni, corsi) ove previamente concordate tra i genitori.
Nell'ipotesi in cui, nei mesi invernali, il IG. si rechi all'estero, per lavoro o per motivi di Pt_2 ricongiungimento famigliare, verranno sospese le consuete modalità di visita. Ove la permanenza all'estero del IG si protragga per più di un mese, le parti concordano che per tali periodi Pt_2 di assenza – dovendo la madre farsi carico interamente del figlio minor – il contributo Per_2 di mantenimento verrà aumentato nella misura di Euro 250 mensili (in caso di semplice ricongiungimento famigliare) ovvero di Euro 300 mensili (ove il motivo della assenza sia di tipo lavorativo).
Le parti si concedono il reciproco consenso, anche per il futuro, al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto al figlio minor . Per_2
L'autovettura targata ED009YC intestata alla IG.ra ma in uso esclusivo del IG. Pt_1 Pt_2 verrà dalla stessa venduta e il ricavato della vendita rimarrà interamente in capo al IG. . Pt_2
Resta inteso che, sino al momento della vendita del mezzo, spese per bolli, assicurazione restano a carico del IG che ne detiene il possesso. Pt_2
Il IG si impegna a trasferirsi, lasciando l'abitazione famigliare di Azzano Parte_2
d'Asti, entro e non oltre il mese di marzo 2025. Al momento del trasferimento, il IG porterà Pt_2 con sé i mobili che ha acquistato personalmente che vengono riportati nell'elenco, allegato al presente ricorso e sottoscritto dalle parti per accettazione. Tutti i restanti beni, non ricompresi in detto elenco rimarranno nella esclusiva disponibilità e proprietà della IG.r Pt_1
Le spese del presente ricorso verranno divise al 50% tra le parti.”
Per il P.M.: “nulla si oppone”
--- MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/02/2025, i sig.ri e Parte_3 [...]
chiedevano a questo Tribunale di disporre in ordine all'affido, collocamento, Parte_2 mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore (nato ad [...] il Persona_2
05/10/2023) e regime di frequentazione con il genitore non collocatario.
Fissata udienza ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano il ricorso, il PM formulava le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
---
Le conclusioni formulate, nei termini di cui al ricorso, debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse del minore e non contrarie all'ordine pubblico.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti dispone in perfetta conformità alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti, così come riportate:
1) Il figlio minore verrà affidato in maniera congiunta ad entrambi i genitori, con Persona_2 stabile collocazione anagrafica presso la madre. I IG.ri e si impegnano, Pt_1 Pt_2 nell'interesse della prole, a comunicare l'uno l'altro ogni eventuale trasferimento di residenza entro
5 giorni dallo stesso.
2) Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione del figlio minore saranno prese dal Per_2 genitore presso cui lo stesso starà al momento, mentre quelle di straordinaria amministrazione o comunque di rilevante importanza (a titolo esemplificativo quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute) dovranno essere assunte di comune accordo – salvo comprovate urgenze
- tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3) Il padre IG. sarà libero di vedere e tenere con sé il figlio , previo accordo con la Pt_2 Per_2 madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio del bambino. In ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori e al minore una più agevole organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita in favore del padre. Resta inteso che dette modalità potranno subire modifiche, purché concordate tra i genitori, e tenuto conto delle necessità della prole.
Per quanto concerne le visite infrasettimanali del padre, salvo diversi accordi tra i genitori, il IG.
terrà con sé il figlio minore un pomeriggio a settimana – che viene Parte_2 Per_2 individuato nel martedì (fatta salva la possibilità per le parti di modificare nel prosieguo tale giorno, alla luce delle loro esigenze lavorative) – andandolo a prendere alle ore 16 a scuola (o presso casa della madre in periodo non scolastico) e tenendolo con sé sino alle ore 21 quando lo riporterà a casa della madre. A settimane alterne, trascorrerà il weekend con il padre che lo andrà a prendere a casa Per_2 della IG.ra intorno alle ore 20 del venerdì sera e lo terrà con sé sino alle ore 17 della Pt_1 domenica, riportandolo poi a casa dalla mamma.
Festività natalizie (intendendosi come tali il periodo di chiusura della scuola/asilo): sempre che i genitori, di comune accordo, non dispongano diversamente, trascorrerà – ad anni alterni Per_2
– la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro. Sempre ad anni alterni, trascorrerà il Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro. I genitori si accorderanno circa i giorni di spettanza entro il giorno 30.10 di ogni anno e, in difetto di accordo, negli anni pari prevarrà la decisione materna mentre in quelli dispari la decisione paterna.
Festività pasquali (intendendosi come tali il periodo di chiusura della scuola/asilo): Per_2 trascorrerà – ad anni alterni – il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
In difetto di accordo, negli anni pari prevarrà la decisione materna mentre in quelli dispari la decisione paterna.
Per quanto concerne le altre festività o ponti (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno,
1° novembre, ecc…) le stesse verranno trascorse dal minore secondo il criterio dell'alternanza e verranno previamente concordate tra i genitori, tenuto conto delle esigenze lavorative degli stessi.
Durante il periodo estivo (intendendosi il periodo di chiusura della scuola/asilo), potrà Per_2 trascorrere con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da scegliere nel periodo dal 15 giugno al 10 settembre – previa comunicazione alla madre entro il 31 maggio precedente. In difetto di accordo, negli anni pari prevarrà la decisione materna mentre in quelli dispari la decisione paterna.
I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza in cui porteranno i figli. Nelle due settimane di pertinenza di ciascun genitore sarà sospeso l'ordinario regime di visita.
4) Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , Parte_2 Parte_3 quale contributo di mantenimento del figlio minore, la somma mensile di Euro 200. Detta somma verrà corrisposta entro il giorno 30 di ogni mese e sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT. Per quanto riguarda le spese straordinarie, il IG. contribuirà, nella misura del 50%, Pt_2 con rimborso da effettuare in favore della IG.ra entro 15 giorni dalla richiesta, Pt_1 debitamente documentata a mezzo pezze giustificative, alle seguenti spese:
a) spese mediche (visite mediche generiche, visite mediche specialistiche, odontoiatriche, pediatriche, ortopediche, ecc…, ticket SSN, esami, acquisto medicinali, acquisto strumenti correttivi (quali occhiali, apparecchi ortodontici, ecc…);
b) spese scolastiche ed educative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spese per gite, visite guidate, acquisto libri e materiale scolastico, imposte, tasse e rette di iscrizione, costo della mensa, costo del doposcuola e del centro estivo, eventuali ripetizioni). Eventuali spese per tasse e rette di iscrizione a scuole private o istituti scolastici privati e/o paritari verranno divide al 50% solo se previamente concordate;
c) Spese per attività sportive (imposte e tasse di iscrizione ad associazioni sportive, squadre, tornei, acquisto materiale sportivo, corsi, lezioni, trasferte) ove le stesse siano previamente concordate tra i genitori;
d) Spese per attività ludico - ricreative (educazione musicale, acquisto strumenti, lezioni, corsi) ove previamente concordate tra i genitori.
5) Nell'ipotesi in cui, nei mesi invernali, il IG. si rechi all'estero, per lavoro o per motivi di Pt_2 ricongiungimento famigliare, verranno sospese le consuete modalità di visita. Ove la permanenza all'estero del IG. si protragga per più di un mese, le parti concordano che per tali periodi Pt_2 di assenza – dovendo la madre farsi carico interamente del figlio minore – il contributo Per_2 di mantenimento verrà aumentato nella misura di Euro 250 mensili (in caso di semplice ricongiungimento famigliare) ovvero di Euro 300 mensili (ove il motivo della assenza sia di tipo lavorativo).
6) Le parti si concedono il reciproco consenso, anche per il futuro, al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto al figlio minore . Per_2
7) L'autovettura targata ED009YC intestata alla IG.ra ma in uso esclusivo del IG. Pt_1 Pt_2 verrà dalla stessa venduta e il ricavato della vendita rimarrà interamente in capo al IG. . Pt_2
Resta inteso che, sino al momento della vendita del mezzo, spese per bolli, assicurazione restano a carico del IG. che ne detiene il possesso. Pt_2
8) Il IG. si impegna a trasferirsi, lasciando l'abitazione famigliare di Azzano Parte_2
d'Asti, entro e non oltre il mese di marzo 2025. Al momento del trasferimento, il IG. porterà Pt_2 con sé i mobili che ha acquistato personalmente che vengono riportati nell'elenco, allegato al presente ricorso e sottoscritto dalle parti per accettazione. Tutti i restanti beni, non ricompresi in detto elenco rimarranno nella esclusiva disponibilità e proprietà della IG.ra Pt_1
Le spese della presente causa sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso in Asti nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti
La Presidente
Dott. Ssa Ombretta Salvetti