Articolo 4 della Legge 20 febbraio 1958, n. 55
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 marzo 1958
Art. 4.
La domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati o di pensionati di cui all'art. 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 1 marzo 1958
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