Versione
1 marzo 1958
1 marzo 1958
Art. 4.
La domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati o di pensionati di cui all'art. 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati o di pensionati di cui all'art. 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/1974, n. 1680Provvedimento: La legge 21 luglio 1965 n 903, contenente norme di avviamento alla riforma e miglioramenti ai trattamenti pensionistici della previdenza sociale, non ha abrogato ne esplicitamente, ne implicitamente l'art 6 della legge 12 agosto 1962 n 1338, che ha fissato un nuovo termine perentorio per la presentazione della domanda della pensione di riversibilita da parte dei superstiti appartenenti alla particolare categoria ammessa per la prima volta a fruire di detta pensione dall'art 2 della legge 20 febbraio 1958 n 55 e che non si erano avvalsi del termine perentorio stabilito dall'art 4 di quest'ultima legge. ( V 1165'68, mass n 332658).*Leggi di più...
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