Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/02/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione I Civile
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 455/2016 del Ruolo Generale promossa
D A
con gli Avv.ti C. Legrottaglie e L. Crovace, Parte_1
– attore/convenuto in riassunzione
CONTRO
con l'Avv. A. Pozzani e G. Pavone, CP_1
- convenuto/attore in riassunzione
E CONTRO
, con l'Avv. M. Nacci, CP_2
– convenuto
CONCLUSIONI delle Parti : come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi
FATTO E DIRITTO
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti.
Richiamate le note di trattazione scritta, depositate dalle Parti.
Richiamati tutti i provvedimenti resi nel corso del presente giudizio.
Rilevato che Parte attrice formulava le conclusioni seguenti : “accertare e dichiarare che il signor
è creditore nei confronti del signor della somma di € 1.557,50, Parte_1 CP_2 quale quota parte dovuta per la ristrutturazione del solaio dell'immobile di via Carlo Calcagni 16
e, per l'effetto condannare il signor al pagamento, in favore dell'attore, della somma CP_2 di € 1.577.50, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; accertare e dichiarare che il signor Parte_1
è creditore nei confronti del signor della somma di € 3.155,00, quale quota
[...] CP_3 parte dovuta per la ristrutturazione del solaio dell'immobile di via Carlo Calcagni 16 e, per
l'effetto condannare il signor al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € CP_3
3.155,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; condannare i sigg.ri e al CP_2 CP_3
pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari, ivi comprese le spese anticipate per l'avvio del procedimento di mediazione dell'importo pari ad € 48,60.”. [in corsivo le testuali conclusioni di Parte attrice]
Visto che Parte convenuta ha formulato le conclusioni seguenti : “Voglia l'Ill.mo CP_3
Tribunale Ordinario di Brindisi, respinta ogni eccezione, istanza e/o deduzione avversa: IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO: accertato quanto in narrativa, per l'effetto rigettare tutte le domande ex adverso formulate dal Sig. in quanto infondate e/o illegittime e/o Parte_1
non dovute sia in fatto che in diritto. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande del Sig. porre in compensazione ex Parte_1
art. 1241 c.c., e/o per qualsivoglia altre qualificazioni giuridiche, l'eventuale dovuto con quanto di cui alla seguente domanda riconvenzionale, con condanna dell'attore al pagamento in favore del
Sig. , della differenza che risulterà accertata e dichiarata in corso di causa. IN VIA CP_3
RICONVENZIONALE: accertata la mancata autorizzazione ai lavori effettuati sul lastrico solare ad agosto 2014, accertata la non regolarità allo stato dell'arte degli stessi, accertati i vizi e difetti derivanti e conseguenti, dichiarato il diritto del Sig. al risarcimento di tutti i danni patiti e CP_3 patiendi, per l'effetto condannare il Sig. per le causali e motivazioni di cui pocanzi, al Parte_1 pagamento in favore del Sig. della somma di € 21.000,00-, o quella minore somma che CP_3 risulterà in corso di causa. IN VIA ISTRUTTORIA: si richiama il contenuto delle memorie ex art.183, co.6 n. 1,2, e 3 sia con le richieste di testimonianza che di C.T.U. IN OGNI CASO: spese, compensi di causa e lite integralmente rifuse, sia del presente giudizio che del giudizio avanti il
Giudice di Pace di Brindisi.” [in corsivo e grassetto le testuali conclusioni per ]. CP_3
Considerato che Parte convenuta ha concluso chiedendo il rigetto della domanda di CP_2 Parte_1
ritenuto responsabile di un intervento incauto.
Osserva.
La domanda attorea di è integralmente fondata e merita accoglimento;
mentre, va Parte_1
integralmente rigettata la domanda riconvenzionale, dispiegata da . CP_3
SVOGIMENTO DEL PROCESSO
1) A monte del presente giudizio vi è una fase precedente instauratasi innanzi al Giudice di Pace di
Brindisi, promossa da contro e con atto notificato in Parte_1 CP_2 CP_3 data 5.8.2015, finalizzato ad ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a ccertare e dichiarare che il signor è creditore nei confronti del signor della Parte_1 CP_2 somma di € 1.557,50, quale quota parte dovuta per la ristrutturazione del solaio dell'immobile di via Carlo Calcagni 16 e, per l'effetto - condannare il signor al pagamento, in favore CP_2 dell'attore, della somma di € 1.577.50, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare che il signor è creditore nei confronti del signor della somma di € Parte_1 CP_3
3.155,00, quale quota parte dovuta per la ristrutturazione del solaio dell'immobile di via Carlo
Calcagni 16 e, per l'effetto - condannare il signor al pagamento, in favore dell'attore, CP_3 della somma di € 3.155,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- condannare i sigg.ri e CP_2
al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei CP_3 sottoscritti procuratori anticipatari, ivi comprese le spese anticipate per l'avvio del procedimento di mediazione dell'importo pari ad € 48,60 ”. [in corsivo le testuali domande dell'odierno attore proposta innanzi al Giudice di Pace di Brindisi]
A seguito dell'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace, sollevata da , CP_3
il contenzioso veniva da questi riassunto con atto di citazione notificato in data 27.1.2016.
2) Si costituivano nel presente giudizio e , al fine di vedere accolte Parte_1 CP_2
le sopraestese rispettive conclusioni.
3) Parte originaria attrice ed odierna convenuta assumeva di essere proprietaria di un Parte_1
appartamento, sito in Ostuni, alla via Carlo Calcagni, 16, identificato in NCEU al fg. 112, part. 216, sub. 4, al primo piano di una palazzina composta da piano terra e primo piano e lastrico solare acquistato in data 31.7.1991.
Il convenuto invece, è proprietario dell'appartamento posto al piano terra della detta CP_2
palazzina; mentre, il lastrico solare è di proprietà esclusiva del signor . CP_3
A seguito del crollo in corrispondenza di una camera da letto della proprietà di una Parte_1 porzione di solaio dell'immobile condominiale sopra descritto, avvenuto il 24.6.2014 e causato dalla ossidazione delle armature e dalle condizioni vetuste del lastrico solare, si rendeva necessario un urgente intervento di riparazione e ripristino del solaio e della messa in sicurezza dell'immobile medesimo.
Il si premurava di informare dell'accaduto anche i condomini (proprietario Parte_1 CP_2
CP_ dell'immobile al piano terra del condominio) e (proprietario del lastrico solare), senza ottenere riscontri concludenti circa la urgente soluzione del problema, facendosi dunque parte diligente nel provvedere con urgenza al risanamento del solaio, evitando ulteriori rischi e gravi pericoli.
Veniva da e incaricata dell'intervento l'impresa edile e il Geom. Parte_1 Controparte_4
della redazione del progetto esecutivo, che in data 11.8.2014 veniva presentavo Controparte_5 al Comune di Ostuni con regolare DIA per l'esecuzione di un “intervento di restauro e risanamento conservativo di una porzione di solaio di copertura (mq 13,00) per ossidazione delle armature”.
La spese integrale dell'intervento suddetto pari a complessivi euro 9.463,00, di cui euro 7.280,00, oltre IVA, per i lavori eseguiti dalla ditta;
euro 1.395,00 per il compenso del Geom. CP_4
, ed euro 60,00 per diritti di segreteria della DIA CP_5
CP_ Di tali importi non corrispondeva nulla;
mentre, versava a a mezzo assegno CP_2 Parte_1
bancario solo il 50% della quota di propria spettanza, per un importo di euro 1.577,50.
4) In corso di causa veniva svolta attività istruttoria con prova testimoniale e veniva espletata CTU, le cui risultanze sono state dirimenti ai fini della presente decisione.
Invero, il nominato CTU addiveniva alle seguenti “Conclusioni In data 11 agosto 2014 il sig. ha presentato presso il Comune di Ostuni una SCIA per attivita edilizia, Parte_1
successivamente protocollata il 13 agosto 2014 al n. 25242. Il progetto allegato, a firma del geom.
, prevedeva “Intervento di restauro e risanamento conservativo di una porzione Controparte_5
di solaio di copertura (mq 13,00) per ossidazione delle armature”. In luogo della “sostituzione delle barre di acciaio maggiormente corrose e che abbiano subito una riduzione della sezione”, cosi come previsto nel progetto allegato alla SCIA, si e proceduto in realtà alla esecuzione di opere differenti rispetto a quelle previste, ossia si e proceduto alla demolizione e ricostruzione del solaio soprastante il vano letto dell'appartamento al piano primo del sig. Il sig. Parte_1
ha consapevolmente presentato la senza averne titolo, in quanto il lastrico Parte_1 CP_6 solare soprastante al suo appartamento era notoriamente di altrui proprieta, ossia dell'attore.
Nella redazione della pratica edilizia della non e stato tenuto conto della presenza nell'area CP_6 dei lavori di ben 4 vincoli di tipo paesaggistico che avrebbero richiesto l'ottenimento di una autorizzazione paesaggistica prima dell'esecuzione dei lavori. Non risultano presentati i calcoli strutturali richiesti dalla norme in materia di edilizia sismica per interventi del tipo realizzato, ed ovviamente neppure risultano effettuati gli adempimenti consequenziali.” [in grassetto e corsivo le testuali conclusioni del nominato CTU]
CP_ Non solo. Ma il CTU confutava anche la pretesa di , di cui alla dispiegata domanda riconvenzionale, avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni, fondata sulla inedificabilità sopravvenuta del lastrico solare di sua proprietà a seguito dei lavori eseguiti da Parte_1
Infatti, il CTU, rispondendo al quesito n. 2, escludeva recisamente che le opere eseguite di cui alla
SCIA presentata da abbiano determinato sul bene dedotto in giudizio una completa Parte_1
inutilizzabilità, che mai avrebbe avutodestinazione di edificabilità.
Secondo il nominato CTU, “In base alle foto in atti si può rilevare come il solaio sostituito fosse interessato da vasti fenomeni di ossidazione e rigonfiamento delle armature dei travetti, con conseguente sfondellamento dell'intradosso del solaio, e notevole riduzione della sezione utile delle armature. In sostanza la situazione di degrado tipica dei solai similari, della medesima epoca, posti al piano di copertura, ormai prossimi alla fine della vita operativa. Con il fenomeno ulteriormente accelerato dalla presenza di un pluviale nella zona maggiormente degradata .[…] Nella sostanza quindi il lastricato solare non risulta edificabile in base alle prescrizioni del PRG vigente;
inoltre il solaio sostituito presentava gravi deterioramenti che sicuramente inficiavano le caratteristiche di portanza originarie, mentre il nuovo solaio, che risulta privo di documentazione tecnica, dovrebbe consentire una eventuale ipotetica edificazione del lastrico solare, previa regolarizzazione degli adempimenti in materia di deposito dei calcoli strutturali”. [in corsivo le testuali affermazioni del nominato CTU]
5)All'udienza del 15.10.2019 la causa veniva rinviata al 28.9.2021 per discussione.
6) L'odierna estensore, subentrata ai precedenti Giudici che hanno trattato il fascicolo, tentava una conciliazione della lite, formulando in data 31.7.2022 una proposta ex artt. 185 ss. c.p.c. (accettata solo da ), e spediva definitivamente la causa a sentenza in data 15.11.2024, concedendo CP_3 alle Parti i richiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 30.11.2024.
I) In tema di condominio degli edifici, vige il principio generale a mente del quale il singolo condomino che, senza preventiva autorizzazione, abbia anticipato somme per fare fronte a spese urgenti di interesse comune avrà comunque diritto al rimborso da parte degli altri condomini. Così, “... il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente, cioè che le opere da lui finanziate anticipatamente siano da eseguire senza la dilazione n ecessaria ad ottenere l'autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea; ciò al fine che il condomino eviti un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune (così, tra le altre, Cass. 18759/2016)“
(Cfr., C. Cass., sent. n. 7223/2023 del 13.3.2023)
Ex art. 1117 c.c., comma 1, n. 1), sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate.
II) Il tetto può essere definito come l'insieme delle opere destinate a preservare l'interno dell'edificio dagli agenti atmosferici, nella sua parte superiore.
Dunque, “Qualora il tetto di un edifico condominiale copra parti considerate comuni, come ad es.
l'atrio di ingresso o i locali caldaia con relativa centrale termica, le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria per conservazione della copertura sono assoggettate alla ripartizione proporzionale al valore di tutte le singole proprietà esclusive ai sensi della prima parte dell'art. 1123 c.c. Pertanto è del tutto irrilevante che al di sotto del tetto del fabbricato i condomini non abbiano unità immobiliari di loro proprietà. Nella fattispecie, un pur CP_7 non avendo l'appartamento al di sotto del tetto è stato condannato a partecipare alla spesa di manutenzione della predetta copertura poiché al di sotto del tetto risultava ospitato l'atrio di ingresso”. (Così, C. Cass., Sez. VI, 7 ottobre 2019, n. 24927)
Un condomino, pur non avendo l'appartamento al di sotto del tetto, può essere condannato a partecipare alla spesa di manutenzione della predetta copertura poiché al di sotto del tetto risulta – ad esempio – ospitato l'atrio di ingresso. (C. Cass., n. 24927/2019)
Il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso purché ne dimostri, ai sensi dell'art. 1134 c.c., l'urgenza, ossia che le opere, per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, devono essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini.
III) Nel caso di specie, non vi è dubbio – stanti anche le risultanze dell'espletata CTU – che
[...]
si sia attivato correttamente e diligentemente a fronte dell'urgenza e Parte_1 dell'indifferibilità di un intervento di riparazione del tetto dell'immobile sopra descritto a seguito dei cedimenti strutturali verificatisi nel 2014, facendosi carico integralmente e in anticipo dell'onere economico degli urgenti lavori, pari a complessivi euro 9.463,00, di cui euro 7.280,00, oltre IVA, per i lavori eseguiti dalla ditta;
euro 1.395,00 per il compenso del Geom. ; ed CP_4 CP_5
euro 60,00 per diritti di segreteria della DIA.
, dunque, è creditore della somma di euro 1.577,50 nei confronti di e Parte_1 CP_2
di euro 3.155,00 nei confronti di . CP_3
CP_ IV) Il convenuto , d'altronde, malgrado fosse proprietario esclusivo del lastrico solare, con i conseguenti oneri di custodia, non eseguiva una corretta manutenzione della porzione di immobile
(che in effetti era interessato da un crollo), ma dispiegava anche domanda riconvenzionale, volendosi sottrarre al pagamento di quanto dovuto a Parte_1
CP_ Il signor , formulando una domanda riconvenzionale avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni sopravvenuta per inedificabilità del lastrico solare di sua proprietà a seguito dei lavori eseguiti da non ha in alcun modo provato detti danni ed è anzi stato smentito dalle Parte_1
risultanze della espletata CTU, secondo cui deve assolutamente escludersi che le opere eseguite a cura e spese di abbiano determinato su detto lastrico solare la completa inutilizzabilità ed Parte_1
edificabilità dello stesso.
V) Il comportamento di è stato corretto, opportunamente e assolutamente tempestivo, Parte_1
nonchè legittimo, alla luce dei principi sanciti dagli artt. 1110, 1117, 1118, 1123 e 1134 c.c..
Le spese sostenute da erano caratterizzate indubbiamente dall'urgenza e dovute anche alla Parte_1
CP_ trascuranza del e del e, come tali, non potevano essere rinviate a pena di un maggior CP_2
danno e pericolo per il condominio.
E, a mente dell'art. 1110 c.c., “Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso. Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.”
Secondo la Giurisprudenza di legittimità,”Il regime del rimborso delle spese per la cosa comune fatte dal singolo condominio nell'interesse anche degli altri è diverso dalla disciplina operante in materia di comunione. Nel primo caso il rimborso è dovuto non in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari (art. 1110 c.c.), ma solo quando la spesa si palesi urgente. Ciò si spiega con il fatto che nella comunione, i beni comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio le porzioni comuni rappresentano necessariamente utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicchè la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. … L'urgenza degli interventi è nozione distinta dalla mera necessità di eseguirli, poichè ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, detti interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune (Cass., 6.12.1984, n. 6400; Cass., 26.3.
2001, n. 4364) o ove siano connessi alla necessità di evitare che la cosa comune arrechi a terzi o alla stabilità dell'edificio un danno ragionevolmente imminente, o in presenza per la necessità di restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità (Cass. 19.12.2011, n. 27519; Cass.
19.3.2012, n. 4330). Nel valutare l'urgenza occorre che le opere debbano essere eseguite senza ritardo, senza che il singolo abbia la possibilità di preavvertire gli altri condomini o
l'amministratore (cfr., Cass. 23.9.2016, n. 18759). In carenza di tali inderogabili condizioni non sono ammissibili indebite e non strettamente indispensabili interferenze dei singoli partecipanti alla gestione del fabbricato, la quale è riservata agli organi del condominio, essendo previsti strumenti alternativi (art. 1105 c.c., comma 4) al fine di ovviare alla inerzia nella adozione o nella esecuzione di provvedimenti non urgenti, ma tuttavia necessari per la conservazione ed il godimento dell'edificio (cfr., da ultimo, Cass. 30.8.2017, n. 20528).“ (C. Cass. Civ., sez. II, 16.4.2018, n.
9280)
Non solo. Ma “il condomino che effettua spese straordinarie per la manutenzione delle parti comuni senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale, salvo il caso di urgenza, non ha diritto al rimborso pro quota da parte degli altri condomini, neppure attraverso la surrogazione legale ex art. 1203 c.c., in quanto non era tenuto "con altri o per altri" al pagamento del debito. L'assemblea condominiale, nel deliberare l'esecuzione di lavori straordinari sulle parti comuni, può stabilire che le relative spese siano integralmente sostenute da uno o più condomini, senza obbligo di rimborso da parte degli altri, e tale previsione non costituisce una condizione meramente potestativa nulla ai sensi dell'art. 1353 c.c., ma una legittima modalità di ripartizione delle spese condominiali, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 1123 c.c. Il silenzio o la mancata contestazione da parte di un condomino alle richieste di pagamento avanzate da altro condomino per spese straordinarie non autorizzate dall'assemblea non integra un comportamento concludente idoneo ad accettare il debito, in assenza di una specifica previsione normativa che faccia derivare dal silenzio specifiche conseguenze di assenso o rifiuto”. (Cfr., C. Cass. Civ., Sez.
II, sent. n. 7223 del 13.3.2023)
Ciò posto, la domanda di va integralmente accolta, con conseguente integrale Parte_1
rigetto della domanda riconvenzionale dispiegata da . CP_3
In applicazione del principio di soccombenza, le spese legali e di CTU vanno definitivamente poste CP_ a carico delle Parti e in solido fra loro. CP_2 ⬧⬧⬧
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1 gli Avv.ti Caterina Legrottaglie e Loredana Crovace, contro con l'Avv. A. Pozzani e CP_1
G. Pavone, e contro , con l'Avv. M. Nacci, così provvede : CP_2
1) Accoglie integralmente la domanda di , perché fondata in fatto e in diritto;
Parte_1
2) Rigetta integralmente la domanda riconvenzionale dispiegata da , perché infondata in CP_3
fatto e in diritto e sfornita di qualsivoglia convincente prova;
3) Accerta e dichiara che è creditore della somma di euro 1.577,50 nei confronti Parte_1
di e di euro 3.155,00 nei confronti di . CP_2 CP_3
4) Condanna, per l'effetto, al pagamento in favore di della somma CP_2 Parte_1
di euro 1.577,50;
5) Condanna, altresì, al pagamento in favore di della somma di euro CP_3 Parte_1
3.155,00
CP_ 6) Condanna, infine, e , in solido fra loro al pagamento delle spese legali sostenute da CP_2
[...]
, che liquida in euro 8.000 per onorari, oltre rimborso forfetario ed oneri fiscali come Parte_1
per legge, e in euro 1.000 per spese;
CP_ 7) Pone definitivamente a carico di e , in solido fra loro, le spese di CTU. CP_2
Brindisi, 19 febbraio 2025
Il GOP
(Avv. Rosanna Cafaro)