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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/04/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3379 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3379 / 2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GIUNCHI AURELIO (C. F. ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in ROMA, VIA
CARLO ALBERTO 8 (PEC: Email_1
ATTORE
Contro
(C.F. ); ON C.F._3
Pag. 1 a 14 (C. F. ; Parte_2 C.F._4
(C. F. ) e (C. F. Parte_3 C.F._5 Parte_4
) nella qualità di eredi di nata a [...] C.F._6 _1
il 29/11/1973 e deceduta a Roma il 09/09/2022;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. GABRIELLI MAURIZIO (C. F.
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di C.F._7
quest'ultimo sito in Roma ,Via Teulada, 52 ( PEC:
) Email_2
CONVENUTI
Oggetto: azione di riduzione e assegnazione quota.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio i fratelli germani , e per l'accertamento della CP_1 Per_1 Pt_2
propria qualità di erede nei confronti dei comuni genitori Persona_2
(morta in data 1.6.2015) e (deceduto in data 14.8.2019) e Persona_3
successivo accertamento dell'integrale pretermissione dovuta agli atti dispositivi dell'11 maggio 2010, con conseguente riduzione delle disposizioni patrimoniali ivi contenute e reintegra della quota di legittima a sé spettante.
In particolare, riferiva l'attore che in data 11.5.2010 entrambi i de cuius avevano stipulato con e un contratto di donazione modale e un CP_1 _1
contratto di compravendita, con i quali i genitori si erano spogliati di ogni proprio bene, ledendo la quota di riserva spettante a sé, nonché alla sorella quali eredi legittimari. Pt_2
Pag. 2 a 14 Si costituivano i convenuti, contestando in via pregiudiziale la prova della qualità di erede in capo all'attore; nel merito, evidenziavano che non era stata spiegata, contestualmente all'azione di riduzione, l'azione di simulazione avverso il contratto di compravendita, il quale non poteva essere qualificato come negotium mixtum cum donatione per mancanza della causa di liberalità.
In via riconvenzionale condizionata, dichiarava di rinunciare Parte_2
all'eredità dei genitori e/o di attribuire la propria quota ai germani e CP_1
. Questi ultimi, invece, in via riconvenzionale subordinata chiedevano Per_1
di valutare il valore degli immobili donati al netto del modus loro imposto e di scomputare dalla massa ereditaria tutte le spese da essi sostenute per l'accudimento dei genitori ed in occasione della morte, con condanna dell'attore alla restituzione della propria parte.
Con la prima memoria istruttoria, l'attore precisava la propria domanda, chiedendo l'accrescimento della quota di stante la dichiarata Parte_2
rinuncia.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'attore e prova per testi, e successivamente veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio per appurare i valori dei beni immobili oggetto dell'azione di riduzione.
In corso di causa, decedeva e si costituivano gli eredi _1
e , asserendo di essere rispettivamente il marito e Parte_3 Parte_4
la figlia della convenuta.
La causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., all'esito dell'udienza del 9.10.2024.
2. Innanzitutto, deve essere accertata la qualità di erede legittimario dell'attore.
Difatti, come già appurato in sede di ordinanza del 9.8.2022, risulta pacifico tra le parti che è fratello germano di , e Parte_1 CP_1 Per_1 [...]
per stessa ammissione dei convenuti contenuta nella propria comparsa Pt_2
di costituzione.
Pag. 3 a 14 Pertanto, l'eccezione di carenza di legittimazione avanzata dai convenuti si appalesa come pretestuosa, essendo un fatto pacifico e pertanto non bisognoso di prova ex art. 115 c.p.c., tenuto conto che trattasi di uno degli elementi costitutivi della legittimazione ad agire.
3. Venendo al merito della controversia, si evidenzia quanto segue.
Ai sensi degli artt. 553-564 c.c., l'azione di riduzione può essere esperita anche in caso di apertura di successione ab intestato – come nel caso di specie – al fine di ridurre le donazioni effettuate in vita dal de cuius se in eccedenza rispetto al valore della quota disponibile, in virtù del principio di intangibilità della quota di riserva, spettante agli eredi legittimari. Difatti, anche nell'ipotesi di successione legittima deve tenersi conto della quota di successione necessaria, spettante ai legittimari, che in ogni caso non possono essere lesi.
Considerato che le donazioni sono state effettuate a beneficio di due coeredi, non è condizione dell'azione di riduzione la preventiva accettazione, da parte dell'attore, dell'eredità con beneficio di inventario ai sensi dell'art. 564, primo comma, c.c.
4. Deve pertanto procedersi, ai fini del calcolo della massa ereditaria per determinare la quota disponibile e quella di legittima, ai sensi dell'art. 556 c.c., mediante riunione fittizia dei terreni oggetto di donazione modale per atto a rogito notaio dell'11.5.2010 (Rep. 6541, Racc. 3970), Persona_4
essendo pacifica la natura di donazione dei trasferimenti immobiliari.
Risulta, invece, controversa la natura della compravendita dell'11.5.2010, per rogito notaio (Rep. 6542, Racc. 3971). Persona_4
Tale compravendita, secondo la prospettazione attorea, avrebbe infatti natura di donazione indiretta, attuata mediante un negotium mixtum cum donatione, in quanto ricorrerebbe lo spirito di liberalità dei venditori nella pattuizione di un prezzo inferiore al valore dei beni. Sulla base di tale assunto, l'attore non ha
Pag. 4 a 14 promosso azione di simulazione, come chiarito in sede di prima udienza di comparizione del 22.4.2021.
I convenuti, invece, hanno eccepito che si tratti di una vera compravendita, per mancanza di spirito di liberalità e del susseguente impoverimento dei genitori donanti, considerato che non solo è stato pagato il prezzo di € 40.000,00 da ciascun figlio, ma questi ultimi hanno assunto contestualmente un obbligo di assistenza morale e materiale in favore dei genitori venditori, quale integrazione del prezzo.
La difesa dei convenuti coglie nel segno, dovendosi qualificare il contratto come compravendita mista a contratto vitalizio, privo dunque della causa donandi.
Tale conclusione è suffragata da due elementi, uno letterale, contenuto nel contratto medesimo, e l'altro appurato da questo Giudice con l'ausilio del consulente tecnico d'ufficio.
Innanzitutto, nel contratto di compravendita è apposta la seguente clausola: “In corrispettivo delle compravendite degli immobili oggetto del presente atto di cui al n. 1 e 2 gli acquirenti
[...]
ed si obbligano in solido tra loro, in CP_1 _1
aggiunta a pagamento del suddetto prezzo come già versato e quietanzato, altresì a prestare ai comparenti ed tutto Persona_3 Persona_2
quanto sarà agli stessi necessario a condurre una vita decorosa, ivi compresi il vestiario, gli alimenti, l'assistenza sanitaria e riabilitativa, il vitto, l'alloggio e tutte le spese ricreative per tutto il tempo in cui gli stessi Persona_3
ed saranno in vita”. Persona_2
Pertanto, sia che , al momento della stipulazione delle CP_1 _1
rispettive compravendite, contenute nel medesimo atto pubblico in oggetto, hanno non solo versato il prezzo di 40.000,00 euro ciascuno, ma hanno integrato tale prezzo mediante l'assunzione dell'obbligazione di assistenza morale e materiale verso i genitori vita natural durante.
Pag. 5 a 14 Sotto un versante, la CTU svolta ha determinato il valore degli immobili compravenduti al tempo della stipulazione del contratto, onde poter appurare una eventuale discrasia tra il prezzo versato e l'effettivo valore dei beni;
ciò, al fine di verificare l'eventuale sussistenza della causa donandi, che, come noto, può essere mascherata con la previsione di un cosiddetto prezzo vile. Si ribadisce, a tale proposito, che il quesito articolato (con cui si è chiesto al ctu di accertare il valore del bene al momento della stipula del contratto, piuttosto che al momento dell'apertura della successione) era volto alla qualificazione del contratto stesso, essendone controversa la natura, e non ai fini della collazione.
Considerato che gli immobili oggetto di compravendita in favore di
[...]
– per l'utile dominio – avevano (secondo la valutazione del ctu) un CP_1
valore di 67.600,00 euro (+15% € 77.740,00 -15% € 57.460,00), il prezzo concordato e la prestazione di assistenza a carico dell'acquirente denotano la mancanza di animus donandi. Medesima considerazione per gli immobili venduti, per l'intera proprietà, ad , il cui valore individuato è _1
pari a 16.750,00 euro (+15% € 19.262,50 -15% € 14.237,50), ossia inferiore rispetto al prezzo pattuito.
Ciò posto, accertato che le compravendite dell'11.5.2010 non sono qualificabili come donazioni indirette, gli immobili, sfuggendo alla collazione, non possono essere oggetto di azione di riduzione.
Si osserva che, in assenza di azione di simulazione, non possono trovare ingresso le difese avanzate da parte attrice in sede di terza memoria istruttoria, avente ad oggetto la contestazione sulla restituzione del prezzo ad opera dei genitori nei confronti dei fratelli e nelle settimane CP_1 Per_1
immediatamente successive alla stipulazione dell'atto notarile.
La difesa, peraltro tardiva, scaturente dal deposito degli estratti conto bancari dei due de cuius ad opera delle parti convenute, avrebbe potuto essere oggetto di autonoma domanda subordinata sin dall'introduzione del presente giudizio,
Pag. 6 a 14 posto che l'attore, quale erede, avrebbe potuto in ogni momento ottenere copia degli estratti conto relativi ai conti correnti intestati ai genitori. Inoltre, in via incidentale, si rileva che la dazione di denaro mediante bonifico bancario, per poter essere altrimenti sottoposta all'attenzione del Giudicante, avrebbe comunque dovuto essere oggetto di apposita domanda giudiziale, poiché le donazioni (e i lori vizi e nullità) devono essere puntualmente oggetto di allegazione/domanda.
Pertanto, in virtù del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., il Tribunale non può conoscere dei trasferimenti di denaro in questione.
5. Con riferimento alla compravendita dell'utile dominio in favore di
[...]
la difesa dei convenuti eccepiva la necessità di integrare il CP_1
contraddittorio con i concedenti.
Tale eccezione è destituita di fondamento, posto che, per quanto attiene all'azione di riduzione, essa deve essere rivolta nei confronti del donatario beneficiario della disposizione patrimoniale, in quanto unico soggetto legittimato passivo.
Inoltre, non si comprende il fondamento dell'eccezione, posto che nel caso di specie non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.
6. Stabilito quali siano i trasferimenti costituenti donazione al fine di operare la riunione fittizia, prima di procedere alle operazioni di calcolo è doveroso effettuare due precisazioni.
La riunione fittizia dei beni deve essere eseguita in base alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione, essendo irrilevanti le vicende successive, in applicazione della giurisprudenza consolidata, secondo cui “In tema di successione necessaria, la quota spettante al legittimario rinunciante non si accresce a favore degli altri legittimari accettanti, dovendo
l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di
Pag. 7 a 14 legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria essere effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27259 del 16/11/2017 -
Rv. 645963 - 02).
Pertanto, ai fini dell'azione di riduzione spiegata da risulta Parte_1
irrilevante l'eventuale rinuncia all'eredità da parte di (in ogni Parte_2
caso non avvenuta nelle rigorose forme di legge), posto che il calcolo della quota di eredità necessaria deve essere effettuato tenuto conto di tutti i legittimari esistenti, essendo ininfluenti le vicende successive dipendenti dalla volontà dei singoli coeredi.
Pertanto, il calcolo della quota disponibile, e di converso della quota di riserva, deve essere effettuato tenendo conto dell'esistenza di tutti i fratelli germani, nessuno escluso.
In secondo luogo, si deve precisare che l'assistenza materiale e morale dei genitori era prevista sia come onere nella donazione modale sia come obbligazione nella compravendita, ad integrazione del prezzo.
Ai fini della collazione e della determinazione del valore dei beni, considerata la natura della compravendita, il modus della donazione non può essere scomputato;
in caso contrario, si avrebbe l'effetto distorsivo di considerare l'obbligazione di assistenza due volte (peraltro per ciascun erede). Anche volendo distribuire il vitalizio improprio su tutti gli atti stipulati, proporzionalmente rispetto al valore di ciascun bene e nei limiti della prova fornita, la diminitutio del valore dei beni donati sarebbe di tale minima entità che rientrerebbe comunque nella forbice considerata dal ctu nella stima effettuata.
Pag. 8 a 14 7. Venendo alla determinazione in concreto dell'asse ereditario su cui calcolare la quota disponibile e le quote di legittima, esso viene effettuato dapprima sull'eredità materna e poi su quella paterna, seguendo pertanto l'ordine del decesso, e tenuto conto dell'esistenza dei quattro figli.
Deve, inoltre, essere considerato che l'attore ha agito in riduzione nei confronti di entrambi i genitori, ma non anche in rappresentazione del padre quale erede della moglie premorta.
8. Con riferimento al patrimonio di la collazione viene Persona_2
compiuta considerando il valore dei terreni oggetto di donazione, quantificati dal CTU in euro 6.573,60, con conclusioni che questo giudice ritiene di fare proprie in quanto aderenti ai principi che governano la materia, quale valore medio della forbice indicata. Come sopra chiarito, non si detrae il valore del modus della donazione.
L'asse ereditario materno, quindi, consisteva in € 6.573,60, su cui calcolare la quota disponibile pari a ¼, mentre la quota di eredità necessaria spettante al marito era pari a un altro ¼, e quella per i quattro figli pari a Persona_3
½, da dividersi in parti uguali ciascuno.
Ciò posto, in applicazione dell'art. 542 c.c., la quota disponibile era pari a
1.643,40 euro (ossia ¼ di 6.573,60), la quota di legittima del coniuge pari a
1.643,40, la quota di legittima spettante ai figli pari ad € 3.286,80 (ossia ½ di
6.573,60), con il risultato di € 821,70 per ciascuno dei quattro figli.
Alla luce di ciò, emerge che l'attore è stato pretermesso per € 821,70, considerato che nulla ha ottenuto dall'eredità materna, mentre i convenuti e hanno ricevuto beni in donazione per un importo CP_1 _1
superiore alla somma tra quota disponibile e quota di legittima.
Per quanto concerne l'asse paterno, al momento della morte ricomprendeva la quota di legittima ricevuta dall'eredità della moglie , pari ad € 1.643,40, Per_2
Pag. 9 a 14 a cui dover sommare il valore degli immobili oggetto di donazione, determinato in € 4.656,30 dal CTU, per un totale di € 6.299,70.
Sull'eredità paterna così ricostruita, in applicazione dell'art. 537 c.c., la quota disponibile è pari a 1/3 (€ 2.099,90), mentre la quota dei figli legittimari è pari a 2/3 (€ 4.199,80), da dividersi in parti uguali, ossia € 1.049,95 per ciascuno dei quattro figli.
Alla luce di tali risultanze, emerge che l'attore è stato pretermesso anche rispetto all'eredità paterna, in quanto non ha ricevuto nulla, a fronte di una quota di legittima pari a € 1.049,95.
I convenuti e quali coeredi donatari destinatari CP_1 _1
dell'azione di riduzione esperita in questa sede da devono Parte_1
quindi essere condannati in solido alla restituzione all'attore della somma di €
1.871,65 (821,70 + 1.049,95). La condanna è posta in solido, considerato che nessuno dei due convenuti ha chiesto la determinazione delle proprie quote.
Sulla somma sono dovuti gli interessi ex art. 1282 c.c. nella misura legale dalla data della domanda e sino al soddisfo.
9. Considerato l'accoglimento dell'azione di riduzione, è necessario vagliare le domande riconvenzionali subordinate spiegate dai convenuti.
Innanzitutto, deve essere rigettata la domanda di Parte_2
In sede di comparsa la convenuta concludeva chiedendo: “3) In via riconvenzionale e condizionata solo all'eventuale e denegata lesione di diritti successori dell'attore, accertare e dichiarare che la IG.ra Parte_2
formalmente cede e/o rinunzia alla sua quota indivisa ideale dell'asse ereditario quale legittimaria a fronte del corrispettivo equivalente alle obbligazioni morali
e materiali assolte e sostenute da e in favore dei Per_1 ON
genitori ed attribuendo per l'effetto la sua Persona_3 Persona_2
quota ereditaria esclusivamente in favore di e ”. Per_1 ON
Pag. 10 a 14 Tuttavia, in sede di prima memoria istruttoria concludeva Parte_2
diversamente, chiedendo: “3) In via riconvenzionale e condizionata solo all'eventuale e denegata lesione di diritti successori dell'attore, accertare e dichiarare che la IG.ra salvo il suo diritto quale coerede Parte_2
formalmente attribuisce la sua quota indivisa ideale dell'asse ereditario quale legittimaria per compensazione a fronte del corrispettivo equivalente alle obbligazioni morali e materiali assolte e sostenute da e Per_1 [...]
in favore dei genitori ed CP_1 Persona_3 Persona_2
esclusivamente in favore di e ”. Per_1 ON
La modificazione della domanda in sede di memoria istruttoria è inammissibile, in quanto non si tratta di una conclusione diversa, scaturente dalla difesa dell'altra parte, bensì di una mutatio libelli.
Pertanto, viene vagliata la domanda cristallizzata in sede di comparsa di costituzione.
In primo luogo, deve rilevarsi che la rinuncia della convenuta all'eredità dei propri genitori non può essere formalizzata nel presente giudizio, in quanto l'art. 519 c.c. prevede dei requisiti formali ben precisi. In particolare, la rinuncia deve essere espressa mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale del circondario del luogo di apertura della successione, per poter essere annotata nel relativo registro. Non può trovare applicazione una rinuncia per fatti concludenti, come ad esempio mediante la difesa esplicata nella presente sede, perché non previsto dalla citata norma, mentre solo l'accettazione di eredità può essere tacita.
In secondo luogo, si ravvisa la contraddittorietà della domanda riconvenzionale subordinata. Difatti, non avendo i convenuti e spiegato alcuna CP_1 Per_1
domanda di condanna nei confronti della sorella il tribunale non Pt_2
comprende quale sia il presupposto dell'invocata compensazione.
Pag. 11 a 14 10. Deve parimenti essere rigettata la domanda riconvenzionale subordinata spiegata da e tesa ad accertare e dichiarare che dal CP_1 _1
valore dei beni donati devono essere scomputati a detrazione tutti gli oneri e spese sopportati in corso di causa ai fini della determinazione del loro valore residuo ricadente sull'asse.
Come già anticipato in sede di calcolo della massa ereditaria, gli oneri e le spese sono stati sostenuti dai due convenuti quali acquirenti, a titolo di integrazione del prezzo. Il medesimo onere, quindi, non può essere conteggiato anche ai fini del calcolo del valore dei beni oggetto di donazione modale, altrimenti vi sarebbe un indebito vantaggio a carico dei convenuti e, comunque, la diminutio sarebbe minima.
11. Da ultimo, deve essere rigettata anche l'ulteriore domanda riconvenzionale, con cui e chiedevano la condanna dell'attore alla CP_1 _1
corresponsione per la quota di un quarto di tutte le spese, oneri e costi diretti ed indiretti da loro sostenuti per mantenimento ed assistenza dei genitori Per_3
ed
[...] Persona_2
Tale domanda si appalesa da un lato priva di fondamento, considerate le spese sostenute prima della morte dei genitori, successive alla stipulazione della compravendita, per le ragioni già esposte.
D'altro lato, per le spese funerarie, di tumulazione e cimiteriali, la domanda deve essere rigettata in quanto le parti non hanno assolto in modo rigoroso all'onere su di esse gravante.
Segnatamente, in sede di comparsa di costituzione, le parti nulla hanno allegato né quantificato. Successivamente, in sede di seconda memoria istruttoria hanno prodotto la documentazione, senza procedere ai dovuti conteggi per le singole voci, e senza indicare in modo preciso le spese sostenute in occasione della morte dei genitori.
Pag. 12 a 14 In sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., al di fuori del contraddittorio, è stata indicata la somma € 27.028,22, senza alcuna differenziazione tra le due tipologie di spesa e tra i due coeredi.
La domanda è quindi carente sul versante dell'onere di allegazione, non potendo essere riversata sul Tribunale l'individuazione delle singole voci, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa creditoria. Sotto questo profilo, non risulta sufficiente la produzione documentale, ove la parte all'atto della costituzione non abbia analiticamente elencato e spiegato la tipologia delle spese, anche tenuto conto (quanto alle spese funerarie) che le stesse, in quanto debiti ereditari, andrebbero in compensazione (peraltro non esplicitamente invocata dai convenuti) e rispettare pertanto i rigidi canoni di liquidità. Tale modalità lede, altresì, il principio del contraddittorio, non ponendo la controparte in grado di orientarsi con certezza rispetto alla tipologia dell'asserito credito (maturato sulla base dell'accollo di debiti ereditari o meno) e sull'opponibilità in compensazione dello stesso.
12. Ogni altra questione risulta assorbita.
13. Le spese, tenuto conto dell'accoglimento della domanda per un valore significativamente inferiore rispetto al quantum richiesto, e del rigetto delle domande riconvenzionali, vengono compensate.
14. Le spese di ctu, per i motivi di cui sopra, vengono poste al 50% a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta la qualità di erede legittimario di in relazione alla Parte_1
successione di e di;
Persona_2 Persona_3
Pag. 13 a 14 2) Accerta che la donazione modale per atto a rogito notaio Persona_4
dell'11.5.2010 (Rep. 6541, Racc. 3970), lede la quota di riserva spettante a per un importo pari a € 821,70 in riferimento all'eredità di Parte_1
e di € 1.049,95 in riferimento all'eredità di Persona_2 Per_3
e, per l'effetto, dispone la riduzione della donazione e condanna in
[...]
solido tra loro e e , quali eredi di ON Pt_3 Parte_4
, al pagamento di € 1.871,65 a titolo di quota di legittima, _1
oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda e sino al soddisfo, in favore di Parte_1
3) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da Parte_2
4) Rigetta le domande riconvenzionali spiegate da e da ON
; _1
5) Compensa le spese di lite;
6) Pone le spese di CTU, già liquidate con decreto del 21.2.2024, definitivamente a carico delle parti nella quota del 50% a carico dell'attore,
e il restante 50% a carico dei convenuti.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 13 marzo 2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott. Francesco Lupia Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 14 a 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3379 / 2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GIUNCHI AURELIO (C. F. ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in ROMA, VIA
CARLO ALBERTO 8 (PEC: Email_1
ATTORE
Contro
(C.F. ); ON C.F._3
Pag. 1 a 14 (C. F. ; Parte_2 C.F._4
(C. F. ) e (C. F. Parte_3 C.F._5 Parte_4
) nella qualità di eredi di nata a [...] C.F._6 _1
il 29/11/1973 e deceduta a Roma il 09/09/2022;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. GABRIELLI MAURIZIO (C. F.
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di C.F._7
quest'ultimo sito in Roma ,Via Teulada, 52 ( PEC:
) Email_2
CONVENUTI
Oggetto: azione di riduzione e assegnazione quota.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio i fratelli germani , e per l'accertamento della CP_1 Per_1 Pt_2
propria qualità di erede nei confronti dei comuni genitori Persona_2
(morta in data 1.6.2015) e (deceduto in data 14.8.2019) e Persona_3
successivo accertamento dell'integrale pretermissione dovuta agli atti dispositivi dell'11 maggio 2010, con conseguente riduzione delle disposizioni patrimoniali ivi contenute e reintegra della quota di legittima a sé spettante.
In particolare, riferiva l'attore che in data 11.5.2010 entrambi i de cuius avevano stipulato con e un contratto di donazione modale e un CP_1 _1
contratto di compravendita, con i quali i genitori si erano spogliati di ogni proprio bene, ledendo la quota di riserva spettante a sé, nonché alla sorella quali eredi legittimari. Pt_2
Pag. 2 a 14 Si costituivano i convenuti, contestando in via pregiudiziale la prova della qualità di erede in capo all'attore; nel merito, evidenziavano che non era stata spiegata, contestualmente all'azione di riduzione, l'azione di simulazione avverso il contratto di compravendita, il quale non poteva essere qualificato come negotium mixtum cum donatione per mancanza della causa di liberalità.
In via riconvenzionale condizionata, dichiarava di rinunciare Parte_2
all'eredità dei genitori e/o di attribuire la propria quota ai germani e CP_1
. Questi ultimi, invece, in via riconvenzionale subordinata chiedevano Per_1
di valutare il valore degli immobili donati al netto del modus loro imposto e di scomputare dalla massa ereditaria tutte le spese da essi sostenute per l'accudimento dei genitori ed in occasione della morte, con condanna dell'attore alla restituzione della propria parte.
Con la prima memoria istruttoria, l'attore precisava la propria domanda, chiedendo l'accrescimento della quota di stante la dichiarata Parte_2
rinuncia.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'attore e prova per testi, e successivamente veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio per appurare i valori dei beni immobili oggetto dell'azione di riduzione.
In corso di causa, decedeva e si costituivano gli eredi _1
e , asserendo di essere rispettivamente il marito e Parte_3 Parte_4
la figlia della convenuta.
La causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., all'esito dell'udienza del 9.10.2024.
2. Innanzitutto, deve essere accertata la qualità di erede legittimario dell'attore.
Difatti, come già appurato in sede di ordinanza del 9.8.2022, risulta pacifico tra le parti che è fratello germano di , e Parte_1 CP_1 Per_1 [...]
per stessa ammissione dei convenuti contenuta nella propria comparsa Pt_2
di costituzione.
Pag. 3 a 14 Pertanto, l'eccezione di carenza di legittimazione avanzata dai convenuti si appalesa come pretestuosa, essendo un fatto pacifico e pertanto non bisognoso di prova ex art. 115 c.p.c., tenuto conto che trattasi di uno degli elementi costitutivi della legittimazione ad agire.
3. Venendo al merito della controversia, si evidenzia quanto segue.
Ai sensi degli artt. 553-564 c.c., l'azione di riduzione può essere esperita anche in caso di apertura di successione ab intestato – come nel caso di specie – al fine di ridurre le donazioni effettuate in vita dal de cuius se in eccedenza rispetto al valore della quota disponibile, in virtù del principio di intangibilità della quota di riserva, spettante agli eredi legittimari. Difatti, anche nell'ipotesi di successione legittima deve tenersi conto della quota di successione necessaria, spettante ai legittimari, che in ogni caso non possono essere lesi.
Considerato che le donazioni sono state effettuate a beneficio di due coeredi, non è condizione dell'azione di riduzione la preventiva accettazione, da parte dell'attore, dell'eredità con beneficio di inventario ai sensi dell'art. 564, primo comma, c.c.
4. Deve pertanto procedersi, ai fini del calcolo della massa ereditaria per determinare la quota disponibile e quella di legittima, ai sensi dell'art. 556 c.c., mediante riunione fittizia dei terreni oggetto di donazione modale per atto a rogito notaio dell'11.5.2010 (Rep. 6541, Racc. 3970), Persona_4
essendo pacifica la natura di donazione dei trasferimenti immobiliari.
Risulta, invece, controversa la natura della compravendita dell'11.5.2010, per rogito notaio (Rep. 6542, Racc. 3971). Persona_4
Tale compravendita, secondo la prospettazione attorea, avrebbe infatti natura di donazione indiretta, attuata mediante un negotium mixtum cum donatione, in quanto ricorrerebbe lo spirito di liberalità dei venditori nella pattuizione di un prezzo inferiore al valore dei beni. Sulla base di tale assunto, l'attore non ha
Pag. 4 a 14 promosso azione di simulazione, come chiarito in sede di prima udienza di comparizione del 22.4.2021.
I convenuti, invece, hanno eccepito che si tratti di una vera compravendita, per mancanza di spirito di liberalità e del susseguente impoverimento dei genitori donanti, considerato che non solo è stato pagato il prezzo di € 40.000,00 da ciascun figlio, ma questi ultimi hanno assunto contestualmente un obbligo di assistenza morale e materiale in favore dei genitori venditori, quale integrazione del prezzo.
La difesa dei convenuti coglie nel segno, dovendosi qualificare il contratto come compravendita mista a contratto vitalizio, privo dunque della causa donandi.
Tale conclusione è suffragata da due elementi, uno letterale, contenuto nel contratto medesimo, e l'altro appurato da questo Giudice con l'ausilio del consulente tecnico d'ufficio.
Innanzitutto, nel contratto di compravendita è apposta la seguente clausola: “In corrispettivo delle compravendite degli immobili oggetto del presente atto di cui al n. 1 e 2 gli acquirenti
[...]
ed si obbligano in solido tra loro, in CP_1 _1
aggiunta a pagamento del suddetto prezzo come già versato e quietanzato, altresì a prestare ai comparenti ed tutto Persona_3 Persona_2
quanto sarà agli stessi necessario a condurre una vita decorosa, ivi compresi il vestiario, gli alimenti, l'assistenza sanitaria e riabilitativa, il vitto, l'alloggio e tutte le spese ricreative per tutto il tempo in cui gli stessi Persona_3
ed saranno in vita”. Persona_2
Pertanto, sia che , al momento della stipulazione delle CP_1 _1
rispettive compravendite, contenute nel medesimo atto pubblico in oggetto, hanno non solo versato il prezzo di 40.000,00 euro ciascuno, ma hanno integrato tale prezzo mediante l'assunzione dell'obbligazione di assistenza morale e materiale verso i genitori vita natural durante.
Pag. 5 a 14 Sotto un versante, la CTU svolta ha determinato il valore degli immobili compravenduti al tempo della stipulazione del contratto, onde poter appurare una eventuale discrasia tra il prezzo versato e l'effettivo valore dei beni;
ciò, al fine di verificare l'eventuale sussistenza della causa donandi, che, come noto, può essere mascherata con la previsione di un cosiddetto prezzo vile. Si ribadisce, a tale proposito, che il quesito articolato (con cui si è chiesto al ctu di accertare il valore del bene al momento della stipula del contratto, piuttosto che al momento dell'apertura della successione) era volto alla qualificazione del contratto stesso, essendone controversa la natura, e non ai fini della collazione.
Considerato che gli immobili oggetto di compravendita in favore di
[...]
– per l'utile dominio – avevano (secondo la valutazione del ctu) un CP_1
valore di 67.600,00 euro (+15% € 77.740,00 -15% € 57.460,00), il prezzo concordato e la prestazione di assistenza a carico dell'acquirente denotano la mancanza di animus donandi. Medesima considerazione per gli immobili venduti, per l'intera proprietà, ad , il cui valore individuato è _1
pari a 16.750,00 euro (+15% € 19.262,50 -15% € 14.237,50), ossia inferiore rispetto al prezzo pattuito.
Ciò posto, accertato che le compravendite dell'11.5.2010 non sono qualificabili come donazioni indirette, gli immobili, sfuggendo alla collazione, non possono essere oggetto di azione di riduzione.
Si osserva che, in assenza di azione di simulazione, non possono trovare ingresso le difese avanzate da parte attrice in sede di terza memoria istruttoria, avente ad oggetto la contestazione sulla restituzione del prezzo ad opera dei genitori nei confronti dei fratelli e nelle settimane CP_1 Per_1
immediatamente successive alla stipulazione dell'atto notarile.
La difesa, peraltro tardiva, scaturente dal deposito degli estratti conto bancari dei due de cuius ad opera delle parti convenute, avrebbe potuto essere oggetto di autonoma domanda subordinata sin dall'introduzione del presente giudizio,
Pag. 6 a 14 posto che l'attore, quale erede, avrebbe potuto in ogni momento ottenere copia degli estratti conto relativi ai conti correnti intestati ai genitori. Inoltre, in via incidentale, si rileva che la dazione di denaro mediante bonifico bancario, per poter essere altrimenti sottoposta all'attenzione del Giudicante, avrebbe comunque dovuto essere oggetto di apposita domanda giudiziale, poiché le donazioni (e i lori vizi e nullità) devono essere puntualmente oggetto di allegazione/domanda.
Pertanto, in virtù del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., il Tribunale non può conoscere dei trasferimenti di denaro in questione.
5. Con riferimento alla compravendita dell'utile dominio in favore di
[...]
la difesa dei convenuti eccepiva la necessità di integrare il CP_1
contraddittorio con i concedenti.
Tale eccezione è destituita di fondamento, posto che, per quanto attiene all'azione di riduzione, essa deve essere rivolta nei confronti del donatario beneficiario della disposizione patrimoniale, in quanto unico soggetto legittimato passivo.
Inoltre, non si comprende il fondamento dell'eccezione, posto che nel caso di specie non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.
6. Stabilito quali siano i trasferimenti costituenti donazione al fine di operare la riunione fittizia, prima di procedere alle operazioni di calcolo è doveroso effettuare due precisazioni.
La riunione fittizia dei beni deve essere eseguita in base alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione, essendo irrilevanti le vicende successive, in applicazione della giurisprudenza consolidata, secondo cui “In tema di successione necessaria, la quota spettante al legittimario rinunciante non si accresce a favore degli altri legittimari accettanti, dovendo
l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di
Pag. 7 a 14 legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria essere effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27259 del 16/11/2017 -
Rv. 645963 - 02).
Pertanto, ai fini dell'azione di riduzione spiegata da risulta Parte_1
irrilevante l'eventuale rinuncia all'eredità da parte di (in ogni Parte_2
caso non avvenuta nelle rigorose forme di legge), posto che il calcolo della quota di eredità necessaria deve essere effettuato tenuto conto di tutti i legittimari esistenti, essendo ininfluenti le vicende successive dipendenti dalla volontà dei singoli coeredi.
Pertanto, il calcolo della quota disponibile, e di converso della quota di riserva, deve essere effettuato tenendo conto dell'esistenza di tutti i fratelli germani, nessuno escluso.
In secondo luogo, si deve precisare che l'assistenza materiale e morale dei genitori era prevista sia come onere nella donazione modale sia come obbligazione nella compravendita, ad integrazione del prezzo.
Ai fini della collazione e della determinazione del valore dei beni, considerata la natura della compravendita, il modus della donazione non può essere scomputato;
in caso contrario, si avrebbe l'effetto distorsivo di considerare l'obbligazione di assistenza due volte (peraltro per ciascun erede). Anche volendo distribuire il vitalizio improprio su tutti gli atti stipulati, proporzionalmente rispetto al valore di ciascun bene e nei limiti della prova fornita, la diminitutio del valore dei beni donati sarebbe di tale minima entità che rientrerebbe comunque nella forbice considerata dal ctu nella stima effettuata.
Pag. 8 a 14 7. Venendo alla determinazione in concreto dell'asse ereditario su cui calcolare la quota disponibile e le quote di legittima, esso viene effettuato dapprima sull'eredità materna e poi su quella paterna, seguendo pertanto l'ordine del decesso, e tenuto conto dell'esistenza dei quattro figli.
Deve, inoltre, essere considerato che l'attore ha agito in riduzione nei confronti di entrambi i genitori, ma non anche in rappresentazione del padre quale erede della moglie premorta.
8. Con riferimento al patrimonio di la collazione viene Persona_2
compiuta considerando il valore dei terreni oggetto di donazione, quantificati dal CTU in euro 6.573,60, con conclusioni che questo giudice ritiene di fare proprie in quanto aderenti ai principi che governano la materia, quale valore medio della forbice indicata. Come sopra chiarito, non si detrae il valore del modus della donazione.
L'asse ereditario materno, quindi, consisteva in € 6.573,60, su cui calcolare la quota disponibile pari a ¼, mentre la quota di eredità necessaria spettante al marito era pari a un altro ¼, e quella per i quattro figli pari a Persona_3
½, da dividersi in parti uguali ciascuno.
Ciò posto, in applicazione dell'art. 542 c.c., la quota disponibile era pari a
1.643,40 euro (ossia ¼ di 6.573,60), la quota di legittima del coniuge pari a
1.643,40, la quota di legittima spettante ai figli pari ad € 3.286,80 (ossia ½ di
6.573,60), con il risultato di € 821,70 per ciascuno dei quattro figli.
Alla luce di ciò, emerge che l'attore è stato pretermesso per € 821,70, considerato che nulla ha ottenuto dall'eredità materna, mentre i convenuti e hanno ricevuto beni in donazione per un importo CP_1 _1
superiore alla somma tra quota disponibile e quota di legittima.
Per quanto concerne l'asse paterno, al momento della morte ricomprendeva la quota di legittima ricevuta dall'eredità della moglie , pari ad € 1.643,40, Per_2
Pag. 9 a 14 a cui dover sommare il valore degli immobili oggetto di donazione, determinato in € 4.656,30 dal CTU, per un totale di € 6.299,70.
Sull'eredità paterna così ricostruita, in applicazione dell'art. 537 c.c., la quota disponibile è pari a 1/3 (€ 2.099,90), mentre la quota dei figli legittimari è pari a 2/3 (€ 4.199,80), da dividersi in parti uguali, ossia € 1.049,95 per ciascuno dei quattro figli.
Alla luce di tali risultanze, emerge che l'attore è stato pretermesso anche rispetto all'eredità paterna, in quanto non ha ricevuto nulla, a fronte di una quota di legittima pari a € 1.049,95.
I convenuti e quali coeredi donatari destinatari CP_1 _1
dell'azione di riduzione esperita in questa sede da devono Parte_1
quindi essere condannati in solido alla restituzione all'attore della somma di €
1.871,65 (821,70 + 1.049,95). La condanna è posta in solido, considerato che nessuno dei due convenuti ha chiesto la determinazione delle proprie quote.
Sulla somma sono dovuti gli interessi ex art. 1282 c.c. nella misura legale dalla data della domanda e sino al soddisfo.
9. Considerato l'accoglimento dell'azione di riduzione, è necessario vagliare le domande riconvenzionali subordinate spiegate dai convenuti.
Innanzitutto, deve essere rigettata la domanda di Parte_2
In sede di comparsa la convenuta concludeva chiedendo: “3) In via riconvenzionale e condizionata solo all'eventuale e denegata lesione di diritti successori dell'attore, accertare e dichiarare che la IG.ra Parte_2
formalmente cede e/o rinunzia alla sua quota indivisa ideale dell'asse ereditario quale legittimaria a fronte del corrispettivo equivalente alle obbligazioni morali
e materiali assolte e sostenute da e in favore dei Per_1 ON
genitori ed attribuendo per l'effetto la sua Persona_3 Persona_2
quota ereditaria esclusivamente in favore di e ”. Per_1 ON
Pag. 10 a 14 Tuttavia, in sede di prima memoria istruttoria concludeva Parte_2
diversamente, chiedendo: “3) In via riconvenzionale e condizionata solo all'eventuale e denegata lesione di diritti successori dell'attore, accertare e dichiarare che la IG.ra salvo il suo diritto quale coerede Parte_2
formalmente attribuisce la sua quota indivisa ideale dell'asse ereditario quale legittimaria per compensazione a fronte del corrispettivo equivalente alle obbligazioni morali e materiali assolte e sostenute da e Per_1 [...]
in favore dei genitori ed CP_1 Persona_3 Persona_2
esclusivamente in favore di e ”. Per_1 ON
La modificazione della domanda in sede di memoria istruttoria è inammissibile, in quanto non si tratta di una conclusione diversa, scaturente dalla difesa dell'altra parte, bensì di una mutatio libelli.
Pertanto, viene vagliata la domanda cristallizzata in sede di comparsa di costituzione.
In primo luogo, deve rilevarsi che la rinuncia della convenuta all'eredità dei propri genitori non può essere formalizzata nel presente giudizio, in quanto l'art. 519 c.c. prevede dei requisiti formali ben precisi. In particolare, la rinuncia deve essere espressa mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale del circondario del luogo di apertura della successione, per poter essere annotata nel relativo registro. Non può trovare applicazione una rinuncia per fatti concludenti, come ad esempio mediante la difesa esplicata nella presente sede, perché non previsto dalla citata norma, mentre solo l'accettazione di eredità può essere tacita.
In secondo luogo, si ravvisa la contraddittorietà della domanda riconvenzionale subordinata. Difatti, non avendo i convenuti e spiegato alcuna CP_1 Per_1
domanda di condanna nei confronti della sorella il tribunale non Pt_2
comprende quale sia il presupposto dell'invocata compensazione.
Pag. 11 a 14 10. Deve parimenti essere rigettata la domanda riconvenzionale subordinata spiegata da e tesa ad accertare e dichiarare che dal CP_1 _1
valore dei beni donati devono essere scomputati a detrazione tutti gli oneri e spese sopportati in corso di causa ai fini della determinazione del loro valore residuo ricadente sull'asse.
Come già anticipato in sede di calcolo della massa ereditaria, gli oneri e le spese sono stati sostenuti dai due convenuti quali acquirenti, a titolo di integrazione del prezzo. Il medesimo onere, quindi, non può essere conteggiato anche ai fini del calcolo del valore dei beni oggetto di donazione modale, altrimenti vi sarebbe un indebito vantaggio a carico dei convenuti e, comunque, la diminutio sarebbe minima.
11. Da ultimo, deve essere rigettata anche l'ulteriore domanda riconvenzionale, con cui e chiedevano la condanna dell'attore alla CP_1 _1
corresponsione per la quota di un quarto di tutte le spese, oneri e costi diretti ed indiretti da loro sostenuti per mantenimento ed assistenza dei genitori Per_3
ed
[...] Persona_2
Tale domanda si appalesa da un lato priva di fondamento, considerate le spese sostenute prima della morte dei genitori, successive alla stipulazione della compravendita, per le ragioni già esposte.
D'altro lato, per le spese funerarie, di tumulazione e cimiteriali, la domanda deve essere rigettata in quanto le parti non hanno assolto in modo rigoroso all'onere su di esse gravante.
Segnatamente, in sede di comparsa di costituzione, le parti nulla hanno allegato né quantificato. Successivamente, in sede di seconda memoria istruttoria hanno prodotto la documentazione, senza procedere ai dovuti conteggi per le singole voci, e senza indicare in modo preciso le spese sostenute in occasione della morte dei genitori.
Pag. 12 a 14 In sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., al di fuori del contraddittorio, è stata indicata la somma € 27.028,22, senza alcuna differenziazione tra le due tipologie di spesa e tra i due coeredi.
La domanda è quindi carente sul versante dell'onere di allegazione, non potendo essere riversata sul Tribunale l'individuazione delle singole voci, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa creditoria. Sotto questo profilo, non risulta sufficiente la produzione documentale, ove la parte all'atto della costituzione non abbia analiticamente elencato e spiegato la tipologia delle spese, anche tenuto conto (quanto alle spese funerarie) che le stesse, in quanto debiti ereditari, andrebbero in compensazione (peraltro non esplicitamente invocata dai convenuti) e rispettare pertanto i rigidi canoni di liquidità. Tale modalità lede, altresì, il principio del contraddittorio, non ponendo la controparte in grado di orientarsi con certezza rispetto alla tipologia dell'asserito credito (maturato sulla base dell'accollo di debiti ereditari o meno) e sull'opponibilità in compensazione dello stesso.
12. Ogni altra questione risulta assorbita.
13. Le spese, tenuto conto dell'accoglimento della domanda per un valore significativamente inferiore rispetto al quantum richiesto, e del rigetto delle domande riconvenzionali, vengono compensate.
14. Le spese di ctu, per i motivi di cui sopra, vengono poste al 50% a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta la qualità di erede legittimario di in relazione alla Parte_1
successione di e di;
Persona_2 Persona_3
Pag. 13 a 14 2) Accerta che la donazione modale per atto a rogito notaio Persona_4
dell'11.5.2010 (Rep. 6541, Racc. 3970), lede la quota di riserva spettante a per un importo pari a € 821,70 in riferimento all'eredità di Parte_1
e di € 1.049,95 in riferimento all'eredità di Persona_2 Per_3
e, per l'effetto, dispone la riduzione della donazione e condanna in
[...]
solido tra loro e e , quali eredi di ON Pt_3 Parte_4
, al pagamento di € 1.871,65 a titolo di quota di legittima, _1
oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda e sino al soddisfo, in favore di Parte_1
3) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da Parte_2
4) Rigetta le domande riconvenzionali spiegate da e da ON
; _1
5) Compensa le spese di lite;
6) Pone le spese di CTU, già liquidate con decreto del 21.2.2024, definitivamente a carico delle parti nella quota del 50% a carico dell'attore,
e il restante 50% a carico dei convenuti.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 13 marzo 2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott. Francesco Lupia Dott.ssa Chiara Pulicati
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