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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 165/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LOMBARDO ROSA
appellante e
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. SOFO ANTONIO appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: in riforma della sentenza impugnata:
- Rigettare ogni domanda di riconoscimento e di condanna avanzata in primo grado dagli appellati e statuita con sentenza n.1592/2019, pubblicata il 28.11.2019 Rg
n.3832/2018, non notificata
- Revocare il decreto ingiuntivo opposto n.633/2018 emesso dal Tribunale di Reggio
Calabria il 19 luglio 2018 nell'ambito del procedimento Rg. n.2333/2018 e conseguenzialmente riformare la sentenza n.1592/2019.
- Condannare la parte appellata alle spese e competenze di entrami i giudizi di primo grado. per parte appellata: nel rigettare l'appello dell' e confermare la Parte_1
sentenza di primo grado ed il decreto ingiuntivo opposto: a) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'appellante dalle domande e dalle eccezioni non riproposte ex art.346 c.p.c.;
b) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ex art.345 c.p.c.;
c) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ex art.342 e 163 c.p.c.;
d) in conseguenza dei precedenti tre punti a), b) e c), pur prendendo atto del rifiuto del contraddittorio dell'appellato sulle argomentazioni di merito dell'appellante, comunque, in subordine e nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e l'illegittimità in diritto dei motivi di impugnazione;
e) in ulteriore subordine e nel merito, accertare e dichiarare la mancata impugnazione della parte della sentenza riguardante la sorte capitale.
Con vittoria di spese e di onorari del primo e secondo grado da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria del 3 ottobre2018,
l' proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 633/2018, con Parte_1
il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 37.157,46 oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 e spese, in favore della Controparte_1
credito vantato a seguito di fornitura di presidi farmaceutici.
[...]
L'opponente eccepiva:1) l'intervenuta prescrizione del credito limitatamente alle prestazioni effettuate per il periodo 2007-2010; 2) la nullità della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo in quanto effettuata presso l'indirizzo PEC non indicato nel Reginde,
3) il difetto di legittimazione passiva;
4) l'inapplicabilità del D.Lgs 231/2002; 5)
l'infondatezza della richiesta in via automatica degli interessi moratori, e concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto dell'opposizione Controparte_1
perché infondata.
pag. 2/5 Con sentenza n. 1592/2019 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'opposizione e
Part condannava l al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 9.3.2020, l impugnava la Parte_1
predetta sentenza, chiedendone la totale riforma, esponendo lo svolgimento del processo di primo grado ed articolando un unico generico motivo di appello, relativo alla applicabilità degli interessi ex D.Lgs 231/02.
Si costituiva in giudizio l'appellato, che faceva rilevare la mancata riproposizione delle eccezioni preliminari relative alla nullità della notifica ed alla carenza di legittimazione passiva, nonché l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dell'art. 342
c.p.c., non avendo specificato i motivi di appello. Nel merito, l'appellato evidenziava
Part come le argomentazioni dell siano infondate in diritto, in quanto il D.Lgs 231 del
2002 è applicabile anche alla “notula farmaceutica” ossia al rimborso richiesto a seguito di fornitura dei farmaci agli utenti dietro presentazione di ricetta, ed in ogni caso la fornitura oggetto del decreto ingiuntivo era riferita a farmaci e presidi protesici richiesti
Part direttamente dall
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Preliminarmente, occorre evidenziare che l'unico motivo di appello è quello riferito alla applicabilità degli interessi ex art. 2 del d.lgs 231/2002 alle prestazioni indicate nel
Part decreto ingiuntivo. Difatti, nell'atto di citazione in appello, l enuncia le ragioni dell'opposizione (pagine 1-2, dopo l'inciso “premesso che”), espone il contenuto della sentenza (pagina 3), affermando che la stessa è errata, indicando le parti ritenute erronee, senza articolare motivi di appello, se non quello su indicato (pagina 4).
Sebbene anche questo motivo di appello sia articolato in modo generico (l'appellante si limita a citare la giurisprudenza di merito e legittimità in contrasto con la decisione impugnata), il senso della doglianza è reso chiaro nella frase conclusiva “Alla luce dei precedenti giurisprudenziali, anche di codesta Corte, l'appello va accolto e il decreto ingiuntivo revocato con riforma, in toto, della sentenza”.
L'unico inciso in cui l'appellante spiega i motivi per cui la sentenza di primo grado sarebbe errata è quello su riportato, posto subito dopo l'excursus giurisprudenziale pag. 3/5 sull'applicabilità del D.lgs. 231/2002 alle forniture farmaceutiche, per cui tutti gli altri capi della sentenza devono ritenersi passati in giudicato perché non investiti dall'appello.
La riproposizione delle eccezioni e difese già svolte in primo grado, anche quali motivi di appello, in sede di comparse conclusionali è evidentemente tardiva e non può valere ad integrare il difetto di indicazione degli specifici motivi nell'atto introduttivo.
2.1. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Non è in contestazione che le fatture sono state emesse dalla per la Controparte_1
fornitura di farmaci e protesi richiesti direttamente dall'Asp e non per la somministrazione di farmaci ai cittadini muniti di ricetta medica. Dalla documentazione
Part in atti non risulta che le forniture si riferiscano a farmaci salvavita, né l si è mai difesa in tal senso. Le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo riguardano materiale protesico, prodotti per celiachia e presidi per incontinenza, quindi con esclusione di farmaci.
Nel caso in esame, infatti, il farmacista è considerato fornitore nell'ambito di un rapporto commerciale, con contratto stipulato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs
231/2002, per cui non può dubitarsi della applicabilità degli interessi moratori alla somma in fattura. Nella solo ipotesi di fornitura ai cittadini di farmaci salvavita, invece, il farmacista è considerato articolazione del SSN, e le prestazioni rese non possono essere considerate transazioni commerciali: si veda sul punto la decisone delle Sezioni
Unite della Corte di cassazione (sentenza del 20/11/2020, n. 26496, Rv. 659462 - 01) “il tasso di interesse di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, nel testo anteriore alla novellazione di cui al d.lgs. n. 192 nel 2012, non è applicabile all'ipotesi di ritardo da parte della pubblica amministrazione competente nel corrispondere al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, atteso che, limitatamente a tale dispensazione, il farmacista è componente del servizio sanitario nazionale e non è qualificabile come "imprenditore", ovvero "soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione", ai sensi dell'art. 2, comma
1, lett. c) del suddetto decreto legislativo”. La limitazione dell'esclusione a questa specifica ipotesi è ribadita dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 35092 del 2023, che nell'effettuare una ricognizione del diritto vivente, interno e pag. 4/5 comunitario, in materia, ha proprio evidenziato la particolarità della fattispecie in questione.
Si deve, pertanto, confermare la decisione di primo grado, ritenendosi corretta l'applicazione degli interessi ex art. 5 D.lgs nl 231 del 2002 alle forniture oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, assimilabili a transazioni commerciali.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore fino ad € 26.000,00 (ossia limitatamente all'importo degli interessi moratori, oggetto dell'impugnazione) dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal
D.M. 147 del 2022, nei seguenti termini: € 2.906,00 (€ 567,00 per la fase di studio, €
461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
1592/2019 così provvede:
1. rigetta l'appello.
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Sofo;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 14/02/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 165/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LOMBARDO ROSA
appellante e
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. SOFO ANTONIO appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: in riforma della sentenza impugnata:
- Rigettare ogni domanda di riconoscimento e di condanna avanzata in primo grado dagli appellati e statuita con sentenza n.1592/2019, pubblicata il 28.11.2019 Rg
n.3832/2018, non notificata
- Revocare il decreto ingiuntivo opposto n.633/2018 emesso dal Tribunale di Reggio
Calabria il 19 luglio 2018 nell'ambito del procedimento Rg. n.2333/2018 e conseguenzialmente riformare la sentenza n.1592/2019.
- Condannare la parte appellata alle spese e competenze di entrami i giudizi di primo grado. per parte appellata: nel rigettare l'appello dell' e confermare la Parte_1
sentenza di primo grado ed il decreto ingiuntivo opposto: a) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'appellante dalle domande e dalle eccezioni non riproposte ex art.346 c.p.c.;
b) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ex art.345 c.p.c.;
c) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ex art.342 e 163 c.p.c.;
d) in conseguenza dei precedenti tre punti a), b) e c), pur prendendo atto del rifiuto del contraddittorio dell'appellato sulle argomentazioni di merito dell'appellante, comunque, in subordine e nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e l'illegittimità in diritto dei motivi di impugnazione;
e) in ulteriore subordine e nel merito, accertare e dichiarare la mancata impugnazione della parte della sentenza riguardante la sorte capitale.
Con vittoria di spese e di onorari del primo e secondo grado da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria del 3 ottobre2018,
l' proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 633/2018, con Parte_1
il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 37.157,46 oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 e spese, in favore della Controparte_1
credito vantato a seguito di fornitura di presidi farmaceutici.
[...]
L'opponente eccepiva:1) l'intervenuta prescrizione del credito limitatamente alle prestazioni effettuate per il periodo 2007-2010; 2) la nullità della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo in quanto effettuata presso l'indirizzo PEC non indicato nel Reginde,
3) il difetto di legittimazione passiva;
4) l'inapplicabilità del D.Lgs 231/2002; 5)
l'infondatezza della richiesta in via automatica degli interessi moratori, e concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto dell'opposizione Controparte_1
perché infondata.
pag. 2/5 Con sentenza n. 1592/2019 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'opposizione e
Part condannava l al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 9.3.2020, l impugnava la Parte_1
predetta sentenza, chiedendone la totale riforma, esponendo lo svolgimento del processo di primo grado ed articolando un unico generico motivo di appello, relativo alla applicabilità degli interessi ex D.Lgs 231/02.
Si costituiva in giudizio l'appellato, che faceva rilevare la mancata riproposizione delle eccezioni preliminari relative alla nullità della notifica ed alla carenza di legittimazione passiva, nonché l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dell'art. 342
c.p.c., non avendo specificato i motivi di appello. Nel merito, l'appellato evidenziava
Part come le argomentazioni dell siano infondate in diritto, in quanto il D.Lgs 231 del
2002 è applicabile anche alla “notula farmaceutica” ossia al rimborso richiesto a seguito di fornitura dei farmaci agli utenti dietro presentazione di ricetta, ed in ogni caso la fornitura oggetto del decreto ingiuntivo era riferita a farmaci e presidi protesici richiesti
Part direttamente dall
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Preliminarmente, occorre evidenziare che l'unico motivo di appello è quello riferito alla applicabilità degli interessi ex art. 2 del d.lgs 231/2002 alle prestazioni indicate nel
Part decreto ingiuntivo. Difatti, nell'atto di citazione in appello, l enuncia le ragioni dell'opposizione (pagine 1-2, dopo l'inciso “premesso che”), espone il contenuto della sentenza (pagina 3), affermando che la stessa è errata, indicando le parti ritenute erronee, senza articolare motivi di appello, se non quello su indicato (pagina 4).
Sebbene anche questo motivo di appello sia articolato in modo generico (l'appellante si limita a citare la giurisprudenza di merito e legittimità in contrasto con la decisione impugnata), il senso della doglianza è reso chiaro nella frase conclusiva “Alla luce dei precedenti giurisprudenziali, anche di codesta Corte, l'appello va accolto e il decreto ingiuntivo revocato con riforma, in toto, della sentenza”.
L'unico inciso in cui l'appellante spiega i motivi per cui la sentenza di primo grado sarebbe errata è quello su riportato, posto subito dopo l'excursus giurisprudenziale pag. 3/5 sull'applicabilità del D.lgs. 231/2002 alle forniture farmaceutiche, per cui tutti gli altri capi della sentenza devono ritenersi passati in giudicato perché non investiti dall'appello.
La riproposizione delle eccezioni e difese già svolte in primo grado, anche quali motivi di appello, in sede di comparse conclusionali è evidentemente tardiva e non può valere ad integrare il difetto di indicazione degli specifici motivi nell'atto introduttivo.
2.1. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Non è in contestazione che le fatture sono state emesse dalla per la Controparte_1
fornitura di farmaci e protesi richiesti direttamente dall'Asp e non per la somministrazione di farmaci ai cittadini muniti di ricetta medica. Dalla documentazione
Part in atti non risulta che le forniture si riferiscano a farmaci salvavita, né l si è mai difesa in tal senso. Le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo riguardano materiale protesico, prodotti per celiachia e presidi per incontinenza, quindi con esclusione di farmaci.
Nel caso in esame, infatti, il farmacista è considerato fornitore nell'ambito di un rapporto commerciale, con contratto stipulato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs
231/2002, per cui non può dubitarsi della applicabilità degli interessi moratori alla somma in fattura. Nella solo ipotesi di fornitura ai cittadini di farmaci salvavita, invece, il farmacista è considerato articolazione del SSN, e le prestazioni rese non possono essere considerate transazioni commerciali: si veda sul punto la decisone delle Sezioni
Unite della Corte di cassazione (sentenza del 20/11/2020, n. 26496, Rv. 659462 - 01) “il tasso di interesse di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, nel testo anteriore alla novellazione di cui al d.lgs. n. 192 nel 2012, non è applicabile all'ipotesi di ritardo da parte della pubblica amministrazione competente nel corrispondere al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, atteso che, limitatamente a tale dispensazione, il farmacista è componente del servizio sanitario nazionale e non è qualificabile come "imprenditore", ovvero "soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione", ai sensi dell'art. 2, comma
1, lett. c) del suddetto decreto legislativo”. La limitazione dell'esclusione a questa specifica ipotesi è ribadita dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 35092 del 2023, che nell'effettuare una ricognizione del diritto vivente, interno e pag. 4/5 comunitario, in materia, ha proprio evidenziato la particolarità della fattispecie in questione.
Si deve, pertanto, confermare la decisione di primo grado, ritenendosi corretta l'applicazione degli interessi ex art. 5 D.lgs nl 231 del 2002 alle forniture oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, assimilabili a transazioni commerciali.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore fino ad € 26.000,00 (ossia limitatamente all'importo degli interessi moratori, oggetto dell'impugnazione) dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal
D.M. 147 del 2022, nei seguenti termini: € 2.906,00 (€ 567,00 per la fase di studio, €
461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
1592/2019 così provvede:
1. rigetta l'appello.
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Sofo;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 14/02/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 5/5