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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 18/06/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di IE Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio il 13.6.2025, letti gli atti del procedimento n. 1114/2024 r.g., trattenuto in decisione all'udienza del 14.5.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nata a [...] l'[...], residente Parte_1 C.F._1
a IE in via Vasto n. 22, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Imbergamo del Foro di Trieste
ricorrente e
(C.F. , nato a [...] il [...], residente a [...]in Controparte_1 C.F._2
Rue du Pepin n. 19
resistente e
PRESSO QUESTO TRIBUNALE Controparte_2
Interventore necessario
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione
Conclusioni della ricorrente: “
1.accertare e dichiarare che la condotta di integra una grave Controparte_1
violazione dei doveri genitoriali e costituisce un concreto pericolo per l'equilibrio psico-fsico della minore 2.per ER
l'effetto, accogliere il ricorso e, conseguentemente, dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del Sig.
[...]
nei confronti della minore 3.disporre l'affidamento esclusivo della minore CP_1 Persona_2 [...]
alla madre confermando – come da provvedimento d.d. 11.01.2025 – che tutte le Per_2 Parte_1
decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ed alle attività extrascolastiche della minore Per_2
siano assunte in via esclusiva dalla madre, sig.ra ;
4.disporre, anche ai sensi dell'art.
[...] Parte_1
336 c.c., il divieto di avvicinamento di a e stabilendo che il Controparte_1 Persona_2 Parte_1
padre non possa avvicinarsi a meno di 500 metri dai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse inclusa l'abitazione, la
scuola, i luoghi di svago, e sportivi, nonché il divieto di qualsiasi comunicazione, anche telefonica, telematica o attraverso terzi;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
Conclusioni del resistente://
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha convenuto dinanzi a questo Tribunale il sig. , Parte_1 Controparte_1
chiedendo la modifica delle condizioni della loro separazione, che era stata dichiarata dal Tribunale di
Trieste in data 5.12.2018, mediante la dichiarazione di decadenza del sig. dalla responsabilità CP_1
genitoriale nei confronti della figlia minore invocando l'affidamento in via esclusiva di ER
quest'ultima in suo favore.
Nominata la curatrice speciale della minore, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza dell'11.1.2025, e dichiarata la contumacia del resistente, è stata ascoltata la minore Per_2
quindi la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.5.2025.
[...]
1. In primo luogo va detto che correttamente l'attrice ha intrapreso il presente giudizio dinanzi al Tribunale
di IE.
Successivamente alla separazione, la sig.ra ha continuato a vivere a Trieste insieme alle figlie Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), di cui era stato disposto Per_3 ER
l'affidamento condiviso, e il collocamento nella sua abitazione.
Nel periodo di Natale del 2019 la figlia si è trasferita nell'abitazione del padre, e successivamente, Per_3 nel mese di giugno 2022, ella e la figlia minore si sono stabilmente trasferite a IE (pur ER
mantenendo la residenza anagrafica a Trieste), come risulta dalle relazioni dei Servizi Sociali, e dalla documentazione dell'istituto scolastico e della palestra frequentati dalla minore.
2. Tanto premesso, va detto che la sig.ra ha posto a fondamento della sua domanda le seguenti Parte_1
condotte tenute dal sig. CP_1
✓ totale disinteresse nei confronti della figlia minore successivamente alla separazione ER
coniugale, dichiarata dal Tribunale di Trieste con decreto di omologazione del 5.12.2018;
✓ inadempimento da parte del sig. degli obblighi di carattere economico assunti in sede CP_1
di separazione, nonostante l'assai elevato reddito percepito, quale funzionario dell'Unione
Europea, come parte ricorrente ha genericamente riferito (senza indicare lo specifico ruolo rivestito dal coniuge in seno all'U.E.), e come è confermato indirettamente dall'entità dell'assegno mensile che, in sede di separazione, si era obbligato a versare per il mantenimento delle figlie, pari a complessivi € 2.100,00.
✓ contegni ostruzionistici nel rilascio delle autorizzazioni da parte sua, necessarie affinché la figlia minore possa sottoporsi a visite mediche, possa svolgere attività scolastiche ER
(insegnamento della religione cattolica, partecipazione a gite scolastiche) o ludiche (con particolare riguardo a viaggi per partecipare a gare di danza, attività che la minore pratica con particolare entusiasmo, in maniera molto assidua, e con ottimi risultati, anche a livello internazionale);
✓ condotte violente ai danni suoi, cui ha assistito la minore ER
2.1 La fondatezza di tali allegazioni è desumibile dai seguenti elementi di prova, complessivamente considerati:
✓ a fronte dei dinieghi oppostile dal sig. la sig.ra ha dovuto rivolgersi a CP_1 Parte_1
questo Tribunale per ottenere il nulla osta al rilascio del passaporto della figlia minore ER
(v. decreto del giudice tutelare emesso in data 24.7.2023), e l'autorizzazione a sottoporre la medesima figlia minore a visita medica (v. decreto di questo Tribunale in composizione collegiale emesso in data 10.10.2023);
✓ la minore sia nelle dichiarazioni rese ai Servizi Sociali di IE, che durante Persona_2
il suo ascolto ad opera del giudice istruttore in data 19.2.2025, ha confermato che i suoi rapporti con il padre, già sporadici prima della separazione coniugale dei suoi genitori (il padre lavorava a Bruxelles, e tornava a Trieste, dove vivevano lei, la sorella e la madre, non più di 4/5 Per_3
volte all'anno), si sono successivamente ancor più diradati, e si sono limitati a contatti telefonici volti ad ottenere le autorizzazioni di volta in volta necessarie, quale esercente la responsabilità
genitoriale, autorizzazioni che le sono sempre state negate, ostacolandola notevolmente non solo nelle attività scolastiche, ma anche nella pratica sportiva della danza.
Particolarmente significativo è il fatto, riferito dalla medesima minore, che il padre l'ha più volte ricattata, dicendole che le avrebbe rilasciato le autorizzazioni che gli venivano chieste (come quella necessaria per l'iscrizione al Royal Ballet di Londra) a condizione che lasciasse sua madre e andasse a vivere con lui, aggravando tali ricatti con la prospettazione di eventi nefasti, quali la morte della madre (che è affetta da una grave neoplasia cerebrale).
Ha confermato di avere assistito nel 2016 ad una grave aggressione da parte del padre ai danni della madre, nel corso di una discussione relativa alla richiesta di quest'ultima di stabilire la residenza dell'intero nucleo familiare a Bruxelles, discussione nel corso della quale il sig.
in un accesso d'ira, ha spintonato la moglie, che peraltro aveva ancora il capo CP_1
fasciato essendo stata da poco sottoposta ad un invasivo intervento chirurgico reso necessario dalla sua grave patologia, facendola cadere per le scale.
Ha, poi, dichiarato di avere notato, nel corso dell'anno 2019 (quando, dopo la separazione dei genitori, viveva con la madre e la sorella nell'abitazione di Trieste), che la sorella, Per_3
intrattenendosi al telefono cellulare con il padre, vedeva film pornografici sul computer, e di averne dato notizia alla madre nel periodo di Natale di quell'anno, quando la sorella ha Per_3
lasciato l'abitazione materna e si è trasferita in quella del padre.
Ha infine riferito di avere incontrato la sorella nell'estate del 2021, la quale aveva dei tagli Per_3
sulle braccia, e (la quale) le ha riferito di avere tentato più volte il suicidio, anche auto-
strangolandosi, e le ha fatto vedere dei lividi, dicendole che le erano stati causati dal padre,
picchiandola, e che era andata in ospedale a Trieste, in cui però aveva dichiarato di essersi procurata le lesioni cadendo dal letto.
✓ Le dichiarazioni della minore sono confermate da un certificato medico del 24.11.2021, in cui si dà atto che la giovane è stata visitata per mancanza di energia e depressione, e Persona_4
che aveva dei tagli cicatrizzati agli avambracci, e che le è stato consigliato di contattare la psichiatra, dalla documentazione sanitaria del reparto di Neuropsichiatria dell'Ospedale Burlo-
Garofalo di Trieste, e dal contenuto della denunzia sporta dalla sig.ra il 1.1.2020 alla Parte_1
Stazione CC di Trieste via Hermet.
2.2 In mancanza di elementi di prova di segno contrario, che non sono stati forniti dal sig. CP_1
rimasto contumace (perseverando così nel suo atteggiamento di disinteresse per il suo rapporto con la figlia anche nei suoi sbocchi giurisdizionali), deve dirsi che le condotte segnalate dalla ER ricorrente, adeguatamente confermate dall'istruttoria svolta, per la loro gravità e reiterazione nel tempo costituiscono inequivocabili violazioni dei più elementari doveri inerenti la responsabilità genitoriale,
che hanno arrecato grave pregiudizio alla minore e che impongono la declaratoria di ER
decadenza di cui all'art. 330 c.c., invocata dalla ricorrente.
2.3 La dichiarazione di decadenza ex art. 330 c.c. esime dal valutare l'ulteriore domanda di affidamento in via esclusiva, essendo la prima una misura più ampia, nella quale è assorbita la seconda, come può
evincersi da quanto stabilito dall'art. 337quater c.c., che stabilisce che “il genitore cui sono affidati i figli in
via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di
essi”. In altri termini, la statuizione di affidamento esclusivo ha una ragion d'essere soltanto ove entrambi i genitori abbiano la responsabilità genitoriale, e sia necessario precludere l'esercizio di quest'ultima ad uno dei due, e non quando uno dei genitori non possa esercitare la responsabilità
genitoriale per esserne stato del tutto privato.
2.4 Deve invece essere respinta la richiesta della ricorrente, da inquadrare nell'art. 473bis.69 e segg. c.p.c.,
volta ad imporre al sig. il divieto di “avvicinarsi a meno di 500 metri dai luoghi abitualmente CP_1
frequentati dalle stesse inclusa l'abitazione, la scuola, i luoghi di svago, e sportivi, nonché il divieto di qualsiasi
comunicazione, anche telefonica, telematica o attraverso terzi”. Tra le principali motivazioni su cui si è fondata la pronunzia di decadenza di cui sopra vi è proprio il totale disinteresse per la figlia da parte del sig. il quale vive a Bruxelles, a notevole ER CP_1
distanza dal comune di IE, ed a seguito della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità
genitoriale, peraltro, nessuna necessità avrà la minore di contattare il padre per ottenere autorizzazioni a svolgere attività scolastiche o ludiche o per sottoporsi a visite mediche.
Né può in alcun modo sostenersi che il fatto -riferito dalla minore nel corso del suo ascolto, ER
avvenuto all'udienza del 19.2.2025- che il resistente nel 2023 si sia recato all'esterno della palestra frequentata dalla figlia, sita in Pescara, sia indicativo del pericolo che possa commettere atti di violenza fisica o morale nei confronti della ricorrente o della figlia minore ER
2.5 Nessun provvedimento può invece essere adottato da questo Tribunale nei confronti della figlia Per_3
in quanto ormai maggiorenne, pur avendo doverosamente il giudice istruttore disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di IE, per le valutazioni di sua competenza in merito alla possibile rilevanza penale delle condotte tenute ai danni (anche) della medesima da parte del Per_3
padre sig. CP_1
3 Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, di valore medio-basso, e dunque compreso nello scaglione tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, e dei valori minimi di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2
allegata al d.m. n. 55/2014, in considerazione della mancata contestazione della domanda da parte del resistente, rimasto contumace (fase di studio € 850,50, fase introduttiva € 602,00, fase istruttoria € 903,00,
fase decisionale € 1.452,50).
3.1 I compensi professionali della curatrice speciale della minore, nominata nel corso dell'istruttoria,
vengono liquidati nel medesimo importo, in virtù di quanto stabilito dall'art. 4 comma 10septies d.m. n.
55/2014, e devono essere posti a carico del resistente, per il principio di causalità, poiché la nomina della curatrice speciale è stata una diretta conseguenza delle gravi condotte tenute dal medesimo resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di IE, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra Parte_1
nei confronti del sig. , così decide:
[...] Controparte_1
• dichiara la decadenza del resistente dalla responsabilità di genitore della figlia minore Per_2
[...]
• dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di affidamento esclusivo;
• respinge le restanti domande della ricorrente;
• condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi € 3.808,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge,
• pone a carico del resistente i compensi professionali della curatrice speciale della figlia Per_2
liquidati in complessivi € 3.808,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a.
[...]
ed i.v.a. come per legge
• dispone, che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti sopra riportati.
IE, 13/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco