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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/09/2025, n. 3770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3770 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico, nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del
24.09.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G 4837/2023 avente ad oggetto: opposizione ad
ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/1981
TRA
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Annarita Manzo, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Campagna (SA), Località
Castrullo S. Paolo Traversa di Via della Ferrovia;
- Opponente in riassunzione -
TRA
(C.F. Parte_2
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv.to Vito Panzella, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Polla (SA), Via Piazza del Ponte
della Castagna n. 5;
- Opposta - Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22.06.2023 ha riassunto, Parte_1
a seguito della sentenza dichiarativa dell'incompetenza per materia emessa dal
Giudice di Pace, il giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione n.51/2022 emessa nei suoi confronti dalla Parte_3
, per infrazione i cui alla L.R. n. 11/96 e s.m.i. art. 17 ed art. 25 co. 9
[...]
della L.R..
Tale ordinanza faceva seguito al verbale di contestazione n. 38 del 24.08.2021
emesso dai Carabinieri Forestale Campania Stazione di Colliano.
Con l'ordinanza per cui è causa veniva ingiunto all'odierna opponente di pagare la somma di €. 515,49. Contestava in toto l'ordinanza ingiunzione per cui è causa, poiché l'odierna opponente aveva tagliato il bosco, presente in agro di sua proprietà, solo dopo aver inviato alla per via Parte_3
telematica, in data 16.10.2020 ore 11,30, la “comunicazione di taglio bosco”; che in data 18.02.202 presentava regolare “comunicazione di inizio lavori di taglio di detto bosco” alla e anche al Parte_3
Comando Carabinieri Forestale di Colliano;
che la comunicazione suddetta veniva correttamente ricevuta dalla che l'ordinanza n. Parte_3
51/2022, oggetto della presente impugnazione era assolutamente illegittima,
infondata e destituita di ogni fondamento giuridico.
Concludeva chiedendo: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 51/2022 e per l'effetto annullarla;
accertare e dichiarare l'illegittimità e infondatezza dell'ordinanza ingiunzione 51/2022 e per l'effetto annullare la sanzione amministrativa di € 515,49; con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da attribuire all'avvocato antistatario.
Con comparsa del 21.11.2023 si costituiva la Parte_3
, la quale nell'eccepire l'infondatezza della domanda proposta da
[...] parte opponente, eccepiva: in via preliminare la nullità del ricorso in quanto intervenuto presso il Giudice di Pace di Buccino oltre i termini di legge;
che la ricostruzione effettuata dalla ricorrente dei fatti di causa relativa alla comunicazione del taglio boschi era errata in quanto quest'ultima mai arrivata a destinazione.
Concludeva chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione promossa in quanto avvenuta in primo grado oltre i termini di legge;
rigettare integralmente l'atto di riassunzione del 21.06.23 del giudizio N° R.G. 39/23 del
Giudice di Pace di Buccino promossa dalla Sig.ra avverso l'ordinanza Pt_1
– ingiunzione n. 51/22 emessa dalla “ Parte_3 Parte_3
” e notificata il 12.12.2022 in quanto inammissibile nonché infondata in fatto
[...]
ed in diritto e per l'effetto confermare in toto tale provvedimento in quanto non
è mai pervenuta all'Ente resistente alcuna comunicazione del taglio bosco;
con vittoria di spese diritti e onorari oltre rimborso forfettario, IVA E CPA a favore dell'avvocato antistatario.
Istaurato il contraddittorio, il giudizio veniva rinviato alla presente udienza per la decisione assegnando alle parti termine fino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive.
Acquisite le note e allo scadere del termine concesso, la causa può essere decisa.
L'opposizione è inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Deve rilevarsi come sia dirimente ai fini della decisione l'eccezione sollevata da parte opposta in relazione all'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso.
Ai sensi dell'art. 6, 6° comma, D.Lgs. n. 150/2011 “il ricorso è proposto, a pena di
inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro
sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo
del servizio postale”. Nel caso di specie, il ricorso (depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace
di Buccino in data 12.01.2023) deve ritenersi proposto tardivamente avverso l'ordinanza di ingiunzione opposta, essendo decorso il termine di trenta giorni dalla notificazione del predetto provvedimento.
Invero, l'ordinanza – ingiunzione n. 51/2022 emessa nei confronti della sig.ra
è stata pacificamente notificata a mezzo messo comunale al Pt_1
destinatario in data 12.12.2022 e quindi, calcolando in giorni (ex numeratio
dierum) il termine di trenta giorni per proporre opposizione scadeva il giorno
11.01.2023.
Non può peraltro condividersi quanto sostenuto dall'opponente con note del
30.01.2024 secondo cui la stessa avrebbe depositato tempestivamente il ricorso,
ovvero l'ultimo giorno utile, poiché il dies ad quem era il 11.01.2023 e non il
12.01.2023.
Tale profilo rende ultroneo l'esame delle questioni attinenti al merito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, tenuto conto dello scaglione di valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 51/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 51/2022.
2) Condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite che si liquidano in € 462 (Fase Studio € 131, Fase Introduttiva € 131,
Fase Decisoria € 200), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge con distrazione in favore dell'avv.to Vito Panzella
dichiaratosi antistatario.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico, nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del
24.09.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G 4837/2023 avente ad oggetto: opposizione ad
ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/1981
TRA
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Annarita Manzo, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Campagna (SA), Località
Castrullo S. Paolo Traversa di Via della Ferrovia;
- Opponente in riassunzione -
TRA
(C.F. Parte_2
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv.to Vito Panzella, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Polla (SA), Via Piazza del Ponte
della Castagna n. 5;
- Opposta - Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22.06.2023 ha riassunto, Parte_1
a seguito della sentenza dichiarativa dell'incompetenza per materia emessa dal
Giudice di Pace, il giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione n.51/2022 emessa nei suoi confronti dalla Parte_3
, per infrazione i cui alla L.R. n. 11/96 e s.m.i. art. 17 ed art. 25 co. 9
[...]
della L.R..
Tale ordinanza faceva seguito al verbale di contestazione n. 38 del 24.08.2021
emesso dai Carabinieri Forestale Campania Stazione di Colliano.
Con l'ordinanza per cui è causa veniva ingiunto all'odierna opponente di pagare la somma di €. 515,49. Contestava in toto l'ordinanza ingiunzione per cui è causa, poiché l'odierna opponente aveva tagliato il bosco, presente in agro di sua proprietà, solo dopo aver inviato alla per via Parte_3
telematica, in data 16.10.2020 ore 11,30, la “comunicazione di taglio bosco”; che in data 18.02.202 presentava regolare “comunicazione di inizio lavori di taglio di detto bosco” alla e anche al Parte_3
Comando Carabinieri Forestale di Colliano;
che la comunicazione suddetta veniva correttamente ricevuta dalla che l'ordinanza n. Parte_3
51/2022, oggetto della presente impugnazione era assolutamente illegittima,
infondata e destituita di ogni fondamento giuridico.
Concludeva chiedendo: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 51/2022 e per l'effetto annullarla;
accertare e dichiarare l'illegittimità e infondatezza dell'ordinanza ingiunzione 51/2022 e per l'effetto annullare la sanzione amministrativa di € 515,49; con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da attribuire all'avvocato antistatario.
Con comparsa del 21.11.2023 si costituiva la Parte_3
, la quale nell'eccepire l'infondatezza della domanda proposta da
[...] parte opponente, eccepiva: in via preliminare la nullità del ricorso in quanto intervenuto presso il Giudice di Pace di Buccino oltre i termini di legge;
che la ricostruzione effettuata dalla ricorrente dei fatti di causa relativa alla comunicazione del taglio boschi era errata in quanto quest'ultima mai arrivata a destinazione.
Concludeva chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione promossa in quanto avvenuta in primo grado oltre i termini di legge;
rigettare integralmente l'atto di riassunzione del 21.06.23 del giudizio N° R.G. 39/23 del
Giudice di Pace di Buccino promossa dalla Sig.ra avverso l'ordinanza Pt_1
– ingiunzione n. 51/22 emessa dalla “ Parte_3 Parte_3
” e notificata il 12.12.2022 in quanto inammissibile nonché infondata in fatto
[...]
ed in diritto e per l'effetto confermare in toto tale provvedimento in quanto non
è mai pervenuta all'Ente resistente alcuna comunicazione del taglio bosco;
con vittoria di spese diritti e onorari oltre rimborso forfettario, IVA E CPA a favore dell'avvocato antistatario.
Istaurato il contraddittorio, il giudizio veniva rinviato alla presente udienza per la decisione assegnando alle parti termine fino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive.
Acquisite le note e allo scadere del termine concesso, la causa può essere decisa.
L'opposizione è inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Deve rilevarsi come sia dirimente ai fini della decisione l'eccezione sollevata da parte opposta in relazione all'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso.
Ai sensi dell'art. 6, 6° comma, D.Lgs. n. 150/2011 “il ricorso è proposto, a pena di
inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro
sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo
del servizio postale”. Nel caso di specie, il ricorso (depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace
di Buccino in data 12.01.2023) deve ritenersi proposto tardivamente avverso l'ordinanza di ingiunzione opposta, essendo decorso il termine di trenta giorni dalla notificazione del predetto provvedimento.
Invero, l'ordinanza – ingiunzione n. 51/2022 emessa nei confronti della sig.ra
è stata pacificamente notificata a mezzo messo comunale al Pt_1
destinatario in data 12.12.2022 e quindi, calcolando in giorni (ex numeratio
dierum) il termine di trenta giorni per proporre opposizione scadeva il giorno
11.01.2023.
Non può peraltro condividersi quanto sostenuto dall'opponente con note del
30.01.2024 secondo cui la stessa avrebbe depositato tempestivamente il ricorso,
ovvero l'ultimo giorno utile, poiché il dies ad quem era il 11.01.2023 e non il
12.01.2023.
Tale profilo rende ultroneo l'esame delle questioni attinenti al merito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, tenuto conto dello scaglione di valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 51/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 51/2022.
2) Condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite che si liquidano in € 462 (Fase Studio € 131, Fase Introduttiva € 131,
Fase Decisoria € 200), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge con distrazione in favore dell'avv.to Vito Panzella
dichiaratosi antistatario.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara