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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 28/05/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 583/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 583/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SCICOLONE ORAZIO MAURIZIO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. CANNIZZARO GIOVANNI , rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni della parti: Le parti insistono nei rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 25.6.2024 , premetteva di aver contratto Parte_1
matrimonio con – parte resistente – in data 29.9.2021, trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 74 Parte I Serie A – anno 2021, unione dalla quale non nascevano figli.
Esponeva che con decreto del 18.4.2023, il Tribunale di Gela aveva omologato le condizioni della separazione personale delle parti.
Deduceva che dal momento della separazione i coniugi non si sono più riconciliati e che non sussistono possibilità di una ripresa della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, attesa la ridotta durata del matrimonio e tenuto conto della circostanza che la resistente ha intrapreso una stabile relazione sentimentale.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale di: “previa udienza e provvedimenti presidenziali, disporre che alcun assegno divorzile spetta alla moglie, autosufficiente, giovane, lavoratrice;
conseguentemente revocare l'assegno di mantenimento che oggi non ha alcuna giustificazione;
Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. B L 898/1970, lo scioglimento del matrimonio, ordinando allo Stato Civile del Comune di Gela di procedere alla annotazione della sentenza. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”.
si costituiva in giudizio con comparsa di risposta dell'8.4.2025 associandosi alla Controparte_1
domanda avanzata dal ricorrente.
Infine, all'udienza di comparizione celebratasi in data 9.4.2025 – preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione personale di ambedue i coniugi – su invito del giudice delegato le parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi.
La causa veniva, dunque, rimessa al collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.22, co. 4 c.p.c., essendo matura per la decisione stante la manifesta superfluità delle prove articolate dal ricorrente in assenza di domande di contenuto economico
***
Ciò premesso in fatto, è opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, lo scioglimento del matrimonio civile può essere domandato quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, in ipotesi di separazione consensuale, questa deve essersi protratta per almeno sei mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
2 Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione consensuale (avvenuta in data 13.3.2023) – definita con decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Gela il 18.4.2023 (Cfr. decreto prodotto in allegato al ricorso) – senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Le spese del giudizio – considerata la natura della causa e le conclusioni spiegate dalle parti – devono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Gela in data 29.9.2021 da
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
9.1.1980, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n.
74 Parte I Serie A – anno 2021;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
3) COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 583/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SCICOLONE ORAZIO MAURIZIO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. CANNIZZARO GIOVANNI , rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni della parti: Le parti insistono nei rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 25.6.2024 , premetteva di aver contratto Parte_1
matrimonio con – parte resistente – in data 29.9.2021, trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 74 Parte I Serie A – anno 2021, unione dalla quale non nascevano figli.
Esponeva che con decreto del 18.4.2023, il Tribunale di Gela aveva omologato le condizioni della separazione personale delle parti.
Deduceva che dal momento della separazione i coniugi non si sono più riconciliati e che non sussistono possibilità di una ripresa della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, attesa la ridotta durata del matrimonio e tenuto conto della circostanza che la resistente ha intrapreso una stabile relazione sentimentale.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale di: “previa udienza e provvedimenti presidenziali, disporre che alcun assegno divorzile spetta alla moglie, autosufficiente, giovane, lavoratrice;
conseguentemente revocare l'assegno di mantenimento che oggi non ha alcuna giustificazione;
Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. B L 898/1970, lo scioglimento del matrimonio, ordinando allo Stato Civile del Comune di Gela di procedere alla annotazione della sentenza. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”.
si costituiva in giudizio con comparsa di risposta dell'8.4.2025 associandosi alla Controparte_1
domanda avanzata dal ricorrente.
Infine, all'udienza di comparizione celebratasi in data 9.4.2025 – preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione personale di ambedue i coniugi – su invito del giudice delegato le parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi.
La causa veniva, dunque, rimessa al collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.22, co. 4 c.p.c., essendo matura per la decisione stante la manifesta superfluità delle prove articolate dal ricorrente in assenza di domande di contenuto economico
***
Ciò premesso in fatto, è opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, lo scioglimento del matrimonio civile può essere domandato quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, in ipotesi di separazione consensuale, questa deve essersi protratta per almeno sei mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
2 Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione consensuale (avvenuta in data 13.3.2023) – definita con decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Gela il 18.4.2023 (Cfr. decreto prodotto in allegato al ricorso) – senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Le spese del giudizio – considerata la natura della causa e le conclusioni spiegate dalle parti – devono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Gela in data 29.9.2021 da
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
9.1.1980, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n.
74 Parte I Serie A – anno 2021;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
3) COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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