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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3706 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 762/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 21.01.2025 da 1) Parte_1 nata Milano il 09.02.1968 cittadina italiana C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Donatella Iacona presso la quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: marocchino C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Donatella Iacona presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 25/09/2002 (anno 2002, atto n. 1728, parte I)
Separati consensualmente con sentenza n. 1214/2025 emessa dal Tribunale di Milano il 25.02.2025 e pubblicata il 31.03.2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
Pagina 1 di 3 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“
2. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...] celebrato in Milano, in data 25.09.2002, iscritto nei Registri dello Stato Civile del Parte_2
Comune di Milano, Parte I, atto n.1728 e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) di procedere all'annotazione della relativa sentenza. Spese interamente compensate tra le parti.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 1214/2025 emessa il 25.02.2025 e pubblicata il 31.03.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio, confermando le condizioni concordate sopra trascritte, e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 06.11.2024
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 25/09/2002 tra Pt_1
e (anno 2002, atto n. 1728, parte I);
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
Pagina 2 di 3 5) Manda il Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 29 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 21.01.2025 da 1) Parte_1 nata Milano il 09.02.1968 cittadina italiana C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Donatella Iacona presso la quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: marocchino C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Donatella Iacona presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 25/09/2002 (anno 2002, atto n. 1728, parte I)
Separati consensualmente con sentenza n. 1214/2025 emessa dal Tribunale di Milano il 25.02.2025 e pubblicata il 31.03.2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
Pagina 1 di 3 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“
2. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...] celebrato in Milano, in data 25.09.2002, iscritto nei Registri dello Stato Civile del Parte_2
Comune di Milano, Parte I, atto n.1728 e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) di procedere all'annotazione della relativa sentenza. Spese interamente compensate tra le parti.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 1214/2025 emessa il 25.02.2025 e pubblicata il 31.03.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio, confermando le condizioni concordate sopra trascritte, e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 06.11.2024
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 25/09/2002 tra Pt_1
e (anno 2002, atto n. 1728, parte I);
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
Pagina 2 di 3 5) Manda il Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 29 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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