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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 7409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7409 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 16.10.2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 10127 / 2023
TRA
(C.F. ), nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Napoli alla Vico Rifugio ai Tribunali n. 8, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Giacinto Gigante n. 7, presso lo studio degli avv.ti Sergio Mazzarella (C.F.
) e DR EV (C.F. ), dai quali C.F._2 C.F._3
è rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
Convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: spettanze retributive. sede della convenuta: credo fosse la titolare perché ho visto che assegnava le mansioni al ricorrente. Il ricorrente si occupava di cucinare sughi come salsa;
con lui lavorava anche un aiuto cuoco. Sono a conoscenza di tali circostanze perché qualche volta sono entrato nelle cucine per consegnare le bibite richieste dalla convenuta;
io infatti ho lavorato per un fornitore di bibite. Il ricorrente ha lavorato dalle 7 alle 17-18 dal lunedì al sabato con pausa pranzo di 20-25 minuti, nonché la domenica dalle 7 alle 13-13,30; ha lavorato anche il 24 dicembre, il giorno di pasqua, il giorno di pasquetta, il 25 aprile. Dal gennaio 2021 alla metà del 2023 ho lavorato accanto alla sede della convenuta, nel deposito che prima ho già indicato, come addetto al carico e scarico di merce. Non so se il ricorrente sia stato pagato e in che misura;
non so come sia cessato il rapporto tra le parti”.
“Conosco il ricorrente che ha lavorato per la convenuta in una sede di Tes_2 ristorazione, sita in via Sedile di porto, come cuoco dalla metà del 2021 al gennaio 2023. Sono a conoscenza di tali circostanze perché, accanto alla sede di ristorazione della convenuta, ho gestito una bancarella per la vendita di bigiotteria e materiale elettrico dal 2020 al gennaio 2024, tutti i giorni dalle 8 alle 20. Dalla bancarella ho visto che il ricorrente caricava cibo su un furgone e poi entrava nel ristorante;
lavorava dal lunedì al sabato da prima delle 8 (alle 7 come dal ricorrente riferitomi e come ho visto qualche volta) alle 17- 17,30-18 nonché la domenica sino alle 14. Il ricorrente si occupava di cucinare con altre persone;
so che vi erano tre cuochi. Sono a conoscenza di tali circostanze perché qualche volta sono entrato nelle cucine per prendere un po' d'acqua. Non ricordo se ha lavorato nei festivi diversi dalla domenica. Non so se il ricorrente sia stato pagato e in che misura;
non so come sia cessato il rapporto tra le parti;
so solo che ad un certo punto il ricorrente è andato nel suo paese e al ritorno non ha più lavorato per la società”. All'esito del deposito di note contabili, la causa viene decisa in modalità cartolare. 2 Va preliminarmente osservato che, dalla documentazione allegata dalla parte ricorrente, risulta documentato un primo rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 28 maggio 2021 al 28 Febbraio 2022 per 15 ore settimanali per lo svolgimento di mansioni di lavapiatti nonché un secondo rapporto dal 12 Marzo 2022 al 25 Marzo 2023 per 15 ore settimanali, aumentate a 30 ore settimanali dall'1 ottobre 2022, per lo svolgimento di mansioni di aiuto cuoco di ristorante (cfr. modello C2 storico del 5 Aprile 2023). Risulta, altresì, che in origine i contratti di lavoro sono stati stipulati a tempo determinato e poi trasformati in tempo indeterminato dal 1 ottobre 2022. Dalle buste paga di ottobre e novembre 2022 risulta, inoltre, che il ricorrente ha ricevuto dalla convenuta il livello 7° per le mansioni di aiuto cuoco.
3 Quanto alla prova orale, sul periodo, i testi concordemente hanno dichiarato che tra le parti è intercorso un unico rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, avendo visto l'istante svolgere la prestazione sin dalla metà del 2021 al 2023 (gennaio o marzo-aprile). La data iniziale indicata dal ricorrente, 28.5.21, risulta anche dalla documentazione allegata (estratto contributivo e mod. C2). Quanto alla data finale, dal mod C2 risulta che il ricorrente è stato comandato per svolgere il lavoro presso la S & U srl sino al 30.4.23 e che il 25.3.23 il ricorrente è stato licenziato per giusta causa;
il riferimento del teste al lavoro svolto sino a marzo 2023 Testimone_1 conferma, poi, la cessazione del rapporto a marzo 2023.
4 Quanto ai giorni e alle ore settimanali, dalla documentazione allegata risulta che il ricorrente ha osservato 15 ore settimanali sino al settembre 2022 e 30 ore settimanali dal mese successivo (cfr. il mod. Unilav inviato il 26.9.22, le buste paga di ottobre e novembre 2022 e il modello C2). Il teste in qualità di trasportatore di bibite, pur avendo dichiarato che il Testimone_1 ricorrente ha osservato numerose ore di lavoro giornaliere, non ha tuttavia indicato la ragione della conoscenza di tale circostanza, avendo incontrato il ricorrente solo qualche volta di domenica intorno alle 7 o qualche volta durante la settimana allorquando è entrato nella cucina del ristorante, ove ha svolto la prestazione il ricorrente stesso. Il teste che ha lavorato accanto al ristorante della convenuta - avendo gestito Tes_2 una bancarella per la vendita di bigiotteria e materiale elettrico dal 2020 al gennaio 2024 tutti i giorni dalle 8 alle 20 - ha invece dichiarato di avere visto il ricorrente caricare cibo su un furgone ed entrare nel ristorante dal lunedì al sabato da “prima delle 8 (alle 7 come dal ricorrente riferitomi e come ho visto qualche volta) alle 17- 17,30-18 nonché la domenica sino alle 14”; ha poi dichiarato di essere anche personalmente entrato nelle cucine qualche volta per prendere un po' d'acqua e di avere visto il ricorrente cucinare. Tenendo conto della percezione diretta di tale teste e non essendo stata indicata la frequenza con cui il teste ha visto il ricorrente iniziare la prestazione alle 7, deve ritenersi che il ricorrente ha svolto la prestazione per la società convenuta dal lunedì al sabato dalle 8 alle 17 (l'orario finale coincide con quanto indicato nell'atto introduttivo) e la domenica dalle 8 alle 14; inoltre, non avendo avuto il teste contatti continui con il ricorrente, deve ritenersi che la prestazione sia stata svolta dal lunedì al sabato per le ordinarie 8 ore, non essendo stata posta in discussione dall'istante la fruizione della pausa pranzo (seppur individuata in 30 minuti).
5 Quanto al lavoro nei giorni festivi diversi dalla domenica, il teste ha Tes_2 dichiarato di non ricordare;
il teste pur avendo dichiarato che il ricorrente Testimone_1 ha lavorato anche il giorno di pasqua, il giorno di pasquetta e il 25 aprile, non ha tuttavia indicato la ragione della conoscenza di tale circostanza. Non può, pertanto, ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento della prestazione attorea anche in tali giorni.
6 Quanto alle mansioni, concordemente i testi hanno dichiarato che l'istante ha svolto le funzioni di cuoco, cucinando “sughi come salsa”, unitamente ad “un aiuto cuoco” (teste
e ad “altre persone;
so che vi erano tre cuochi” (teste . Testimone_1 Tes_2 Quanto al livello, per i compiti svolti il CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, allegato e applicato in via diretta (cfr. richiamo nel modello Unilav), prevede il livello 4°, cui appartengono “i Lavoratori che, anche preposti a gruppi operativi, con autonomia esecutiva, svolgono mansioni specifiche di carattere amministrativo, tecnico-pratico o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche in qualunque modo ottenute. Profili esemplificativi: - cuoco capo partita*; - cuoco di cucina non organizzata in partite*, cioè colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina…”. Il livello 3° richiesto, invece, è assegnato ai “Lavoratori che svolgono mansioni di concetto
o prevalentemente tali che richiedono particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
- i Lavoratori specializzati provetti che, con autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono attività che richiedono una specifica ed adeguata capacità professionale ottenete mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica;
- i Lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico - funzionale di altri Lavoratori. Profili esemplificativi: …- cuoco unico*; … - sotto capo cuoco…”. Tale livello superiore non può essere attribuito al ricorrente, non essendo stata fornita la prova del ruolo di cuoco unico o di compiti di coordinamento ed essendo, anzi, presenti presso la convenuta più cuochi coi quali ha cucinato l'istante, come dichiarato dal teste Tes_2 7 Sulla determinazione delle somme spettanti, il giudice ha formulato quesiti contabili con ordinanza del 24.4.25 e il ricorrente ha depositato note il 4.6.2025. Con ordinanza del 27.6.25, tuttavia, è stato richiesto al ricorrente di riformulare i conteggi relativamente alle ore eccedenti quelle di lavoro ordinario pattuite (pari a 15 o 30), atteso che, dal contratto collettivo allegato, la maggiorazione del 30% spetta solo per il lavoro straordinario (dalla 41ma ora) e non anche per quello supplementare, in relazione al quale l'art 58 stabilisce che “
5. Nessuna maggiorazione è dovuta per le ore supplementari effettuate dal lavoratore nei limiti del 50% dell'orario contrattuale parziale, concordato al momento dell'assunzione o successivamente, mentre per le ore eccedenti si applicherà una maggiorazione omnicomprensiva del 10%.
6. Per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro straordinario valgono le normali maggiorazioni di cui all'art.12,5 del presente CCNL”. Sulla base dei nuovi conteggi del 30.9.2025, scevri da vizi e rispondenti ai criteri di cui al CCNL, spetta alla parte ricorrente per il lavoro subordinato la somma complessiva di € 32.202,09, di cui € 3.790,94 per TFR. Segue la condanna della società convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma citata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
8 La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass.
9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912). 9 In ordine agli accessori, va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti privati (per i quali - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 - è venuto meno il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria), in caso di mora gli interessi legali devono essere calcolati sulle somme via via rivalutate e non sull'importo originario del credito, dovendo essere la liquidazione del maggior danno effettuata dal giudice d'ufficio, anche in mancanza di apposita domanda (cfr. Cass. 17071 del 02/12/2002). In particolare, gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art. 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non e' necessario, ne' e' previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Nè il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo - rispetto all'obbligo risarcitorio - incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla “mora debendi” e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora (Cass. SS. UU. 38 del 29/01/2001). 10 Quanto all'impugnato licenziamento orale del 26 Marzo 2023, non è stata fornita la prova della estromissione verbale dall'azienda da parte del datore di lavoro. I testi, invero, hanno dichiarato di non essere a conoscenza dei motivi della cessazione del rapporto;
inoltre, il teste ha riferito che il ricorrente si è allontanato dall'Italia Tes_2 per recarsi nel suo paese di origine e che al rientro non ha più svolto la prestazione. Infine, il dedotto messaggio vocale inviato su whatsapp, dal seguente tenore “…. quando sarà possibile verrai convocato dal consulente del lavoro per parlare, ok grazie, per il momento non devi scendere a lavorare”, non solo non è stato riprodotto su un supporto informatico (la riserva attorea di produzione, previa autorizzazione del giudice, non risulta compatibile con il rito del lavoro nel quale la parte ricorrente ha l'onere di depositare con l'atto introduttivo tutti i mezzi di prova), ma comunque – se anche fossero dimostrati l'invio del messaggio, l'autenticità e l'imputabilità alla parte convenuta - non assumerebbe valore probatorio certo sulla volontà del datore di estinguere il rapporto (cfr. la locuzione “per il momento”). Ai fini della verifica della cessazione del rapporto per volontà datoriale non può, poi, essere valutato il licenziamento per giusta causa in data antecedente (ovvero in data 25 Marzo 2023) risultante dal modello C2, avendo il ricorrente contestato l'esistenza di tale recesso e di eventuali contestazioni disciplinari. 11 Quanto alle spese di lite, l'accoglimento parziale della domanda costituisce eccezionale motivo per la compensazione delle stesse nella misura di 1/2, con condanna della parte convenuta al pagamento del residuo liquidato come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione, a cura della società convenuta, della somma di € 32.202,09, di cui € 3.790,94 a titolo di Tfr, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, con conseguente condanna della citata convenuta al relativo pagamento;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna la convenuta al pagamento del residuo che si liquida in complessivi € 2.400,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione ai difensori della parte ricorrente. Napoli, 17.10.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato in data 27.05.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe domandava il pagamento delle differenze retributive maturate in virtù del rapporto di lavoro Co subordinato intercorso con la convenuta dal 28.05.2021 al 26.03.2023 come cuoco, 3° livello del CCNL Pubblici Esercizi;
impugnava, altresì, il licenziamento orale irrogato dal datore con messaggio whatsapp e domandava la reintegra e il risarcimento dei danni. La convenuta non si costituiva. Escussi due testi, gli stessi hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni.
“Conosco il ricorrente che ha lavorato per la convenuta in una sede di Testimone_1 ristorazione, sita in via Sedile di porto, come cuoco dalla metà del 2021 al marzo o aprile 2023. Sono a conoscenza di tali circostanze perché, qualche volta di domenica, mi sono recato verso le 6,30 in un deposito, ove trasportavo acqua;
tale deposito era sito nei pressi della sede della convenuta e mi è capitato di incontrare il ricorrente che alle 7 iniziava a lavorare. Qualche volta, durante la settimana, ho visto una signora di nome nella Per_1
1
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 16.10.2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 10127 / 2023
TRA
(C.F. ), nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Napoli alla Vico Rifugio ai Tribunali n. 8, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Giacinto Gigante n. 7, presso lo studio degli avv.ti Sergio Mazzarella (C.F.
) e DR EV (C.F. ), dai quali C.F._2 C.F._3
è rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
Convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: spettanze retributive. sede della convenuta: credo fosse la titolare perché ho visto che assegnava le mansioni al ricorrente. Il ricorrente si occupava di cucinare sughi come salsa;
con lui lavorava anche un aiuto cuoco. Sono a conoscenza di tali circostanze perché qualche volta sono entrato nelle cucine per consegnare le bibite richieste dalla convenuta;
io infatti ho lavorato per un fornitore di bibite. Il ricorrente ha lavorato dalle 7 alle 17-18 dal lunedì al sabato con pausa pranzo di 20-25 minuti, nonché la domenica dalle 7 alle 13-13,30; ha lavorato anche il 24 dicembre, il giorno di pasqua, il giorno di pasquetta, il 25 aprile. Dal gennaio 2021 alla metà del 2023 ho lavorato accanto alla sede della convenuta, nel deposito che prima ho già indicato, come addetto al carico e scarico di merce. Non so se il ricorrente sia stato pagato e in che misura;
non so come sia cessato il rapporto tra le parti”.
“Conosco il ricorrente che ha lavorato per la convenuta in una sede di Tes_2 ristorazione, sita in via Sedile di porto, come cuoco dalla metà del 2021 al gennaio 2023. Sono a conoscenza di tali circostanze perché, accanto alla sede di ristorazione della convenuta, ho gestito una bancarella per la vendita di bigiotteria e materiale elettrico dal 2020 al gennaio 2024, tutti i giorni dalle 8 alle 20. Dalla bancarella ho visto che il ricorrente caricava cibo su un furgone e poi entrava nel ristorante;
lavorava dal lunedì al sabato da prima delle 8 (alle 7 come dal ricorrente riferitomi e come ho visto qualche volta) alle 17- 17,30-18 nonché la domenica sino alle 14. Il ricorrente si occupava di cucinare con altre persone;
so che vi erano tre cuochi. Sono a conoscenza di tali circostanze perché qualche volta sono entrato nelle cucine per prendere un po' d'acqua. Non ricordo se ha lavorato nei festivi diversi dalla domenica. Non so se il ricorrente sia stato pagato e in che misura;
non so come sia cessato il rapporto tra le parti;
so solo che ad un certo punto il ricorrente è andato nel suo paese e al ritorno non ha più lavorato per la società”. All'esito del deposito di note contabili, la causa viene decisa in modalità cartolare. 2 Va preliminarmente osservato che, dalla documentazione allegata dalla parte ricorrente, risulta documentato un primo rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 28 maggio 2021 al 28 Febbraio 2022 per 15 ore settimanali per lo svolgimento di mansioni di lavapiatti nonché un secondo rapporto dal 12 Marzo 2022 al 25 Marzo 2023 per 15 ore settimanali, aumentate a 30 ore settimanali dall'1 ottobre 2022, per lo svolgimento di mansioni di aiuto cuoco di ristorante (cfr. modello C2 storico del 5 Aprile 2023). Risulta, altresì, che in origine i contratti di lavoro sono stati stipulati a tempo determinato e poi trasformati in tempo indeterminato dal 1 ottobre 2022. Dalle buste paga di ottobre e novembre 2022 risulta, inoltre, che il ricorrente ha ricevuto dalla convenuta il livello 7° per le mansioni di aiuto cuoco.
3 Quanto alla prova orale, sul periodo, i testi concordemente hanno dichiarato che tra le parti è intercorso un unico rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, avendo visto l'istante svolgere la prestazione sin dalla metà del 2021 al 2023 (gennaio o marzo-aprile). La data iniziale indicata dal ricorrente, 28.5.21, risulta anche dalla documentazione allegata (estratto contributivo e mod. C2). Quanto alla data finale, dal mod C2 risulta che il ricorrente è stato comandato per svolgere il lavoro presso la S & U srl sino al 30.4.23 e che il 25.3.23 il ricorrente è stato licenziato per giusta causa;
il riferimento del teste al lavoro svolto sino a marzo 2023 Testimone_1 conferma, poi, la cessazione del rapporto a marzo 2023.
4 Quanto ai giorni e alle ore settimanali, dalla documentazione allegata risulta che il ricorrente ha osservato 15 ore settimanali sino al settembre 2022 e 30 ore settimanali dal mese successivo (cfr. il mod. Unilav inviato il 26.9.22, le buste paga di ottobre e novembre 2022 e il modello C2). Il teste in qualità di trasportatore di bibite, pur avendo dichiarato che il Testimone_1 ricorrente ha osservato numerose ore di lavoro giornaliere, non ha tuttavia indicato la ragione della conoscenza di tale circostanza, avendo incontrato il ricorrente solo qualche volta di domenica intorno alle 7 o qualche volta durante la settimana allorquando è entrato nella cucina del ristorante, ove ha svolto la prestazione il ricorrente stesso. Il teste che ha lavorato accanto al ristorante della convenuta - avendo gestito Tes_2 una bancarella per la vendita di bigiotteria e materiale elettrico dal 2020 al gennaio 2024 tutti i giorni dalle 8 alle 20 - ha invece dichiarato di avere visto il ricorrente caricare cibo su un furgone ed entrare nel ristorante dal lunedì al sabato da “prima delle 8 (alle 7 come dal ricorrente riferitomi e come ho visto qualche volta) alle 17- 17,30-18 nonché la domenica sino alle 14”; ha poi dichiarato di essere anche personalmente entrato nelle cucine qualche volta per prendere un po' d'acqua e di avere visto il ricorrente cucinare. Tenendo conto della percezione diretta di tale teste e non essendo stata indicata la frequenza con cui il teste ha visto il ricorrente iniziare la prestazione alle 7, deve ritenersi che il ricorrente ha svolto la prestazione per la società convenuta dal lunedì al sabato dalle 8 alle 17 (l'orario finale coincide con quanto indicato nell'atto introduttivo) e la domenica dalle 8 alle 14; inoltre, non avendo avuto il teste contatti continui con il ricorrente, deve ritenersi che la prestazione sia stata svolta dal lunedì al sabato per le ordinarie 8 ore, non essendo stata posta in discussione dall'istante la fruizione della pausa pranzo (seppur individuata in 30 minuti).
5 Quanto al lavoro nei giorni festivi diversi dalla domenica, il teste ha Tes_2 dichiarato di non ricordare;
il teste pur avendo dichiarato che il ricorrente Testimone_1 ha lavorato anche il giorno di pasqua, il giorno di pasquetta e il 25 aprile, non ha tuttavia indicato la ragione della conoscenza di tale circostanza. Non può, pertanto, ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento della prestazione attorea anche in tali giorni.
6 Quanto alle mansioni, concordemente i testi hanno dichiarato che l'istante ha svolto le funzioni di cuoco, cucinando “sughi come salsa”, unitamente ad “un aiuto cuoco” (teste
e ad “altre persone;
so che vi erano tre cuochi” (teste . Testimone_1 Tes_2 Quanto al livello, per i compiti svolti il CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, allegato e applicato in via diretta (cfr. richiamo nel modello Unilav), prevede il livello 4°, cui appartengono “i Lavoratori che, anche preposti a gruppi operativi, con autonomia esecutiva, svolgono mansioni specifiche di carattere amministrativo, tecnico-pratico o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche in qualunque modo ottenute. Profili esemplificativi: - cuoco capo partita*; - cuoco di cucina non organizzata in partite*, cioè colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina…”. Il livello 3° richiesto, invece, è assegnato ai “Lavoratori che svolgono mansioni di concetto
o prevalentemente tali che richiedono particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
- i Lavoratori specializzati provetti che, con autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono attività che richiedono una specifica ed adeguata capacità professionale ottenete mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica;
- i Lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico - funzionale di altri Lavoratori. Profili esemplificativi: …- cuoco unico*; … - sotto capo cuoco…”. Tale livello superiore non può essere attribuito al ricorrente, non essendo stata fornita la prova del ruolo di cuoco unico o di compiti di coordinamento ed essendo, anzi, presenti presso la convenuta più cuochi coi quali ha cucinato l'istante, come dichiarato dal teste Tes_2 7 Sulla determinazione delle somme spettanti, il giudice ha formulato quesiti contabili con ordinanza del 24.4.25 e il ricorrente ha depositato note il 4.6.2025. Con ordinanza del 27.6.25, tuttavia, è stato richiesto al ricorrente di riformulare i conteggi relativamente alle ore eccedenti quelle di lavoro ordinario pattuite (pari a 15 o 30), atteso che, dal contratto collettivo allegato, la maggiorazione del 30% spetta solo per il lavoro straordinario (dalla 41ma ora) e non anche per quello supplementare, in relazione al quale l'art 58 stabilisce che “
5. Nessuna maggiorazione è dovuta per le ore supplementari effettuate dal lavoratore nei limiti del 50% dell'orario contrattuale parziale, concordato al momento dell'assunzione o successivamente, mentre per le ore eccedenti si applicherà una maggiorazione omnicomprensiva del 10%.
6. Per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro straordinario valgono le normali maggiorazioni di cui all'art.12,5 del presente CCNL”. Sulla base dei nuovi conteggi del 30.9.2025, scevri da vizi e rispondenti ai criteri di cui al CCNL, spetta alla parte ricorrente per il lavoro subordinato la somma complessiva di € 32.202,09, di cui € 3.790,94 per TFR. Segue la condanna della società convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma citata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
8 La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass.
9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912). 9 In ordine agli accessori, va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti privati (per i quali - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 - è venuto meno il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria), in caso di mora gli interessi legali devono essere calcolati sulle somme via via rivalutate e non sull'importo originario del credito, dovendo essere la liquidazione del maggior danno effettuata dal giudice d'ufficio, anche in mancanza di apposita domanda (cfr. Cass. 17071 del 02/12/2002). In particolare, gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art. 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non e' necessario, ne' e' previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Nè il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo - rispetto all'obbligo risarcitorio - incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla “mora debendi” e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora (Cass. SS. UU. 38 del 29/01/2001). 10 Quanto all'impugnato licenziamento orale del 26 Marzo 2023, non è stata fornita la prova della estromissione verbale dall'azienda da parte del datore di lavoro. I testi, invero, hanno dichiarato di non essere a conoscenza dei motivi della cessazione del rapporto;
inoltre, il teste ha riferito che il ricorrente si è allontanato dall'Italia Tes_2 per recarsi nel suo paese di origine e che al rientro non ha più svolto la prestazione. Infine, il dedotto messaggio vocale inviato su whatsapp, dal seguente tenore “…. quando sarà possibile verrai convocato dal consulente del lavoro per parlare, ok grazie, per il momento non devi scendere a lavorare”, non solo non è stato riprodotto su un supporto informatico (la riserva attorea di produzione, previa autorizzazione del giudice, non risulta compatibile con il rito del lavoro nel quale la parte ricorrente ha l'onere di depositare con l'atto introduttivo tutti i mezzi di prova), ma comunque – se anche fossero dimostrati l'invio del messaggio, l'autenticità e l'imputabilità alla parte convenuta - non assumerebbe valore probatorio certo sulla volontà del datore di estinguere il rapporto (cfr. la locuzione “per il momento”). Ai fini della verifica della cessazione del rapporto per volontà datoriale non può, poi, essere valutato il licenziamento per giusta causa in data antecedente (ovvero in data 25 Marzo 2023) risultante dal modello C2, avendo il ricorrente contestato l'esistenza di tale recesso e di eventuali contestazioni disciplinari. 11 Quanto alle spese di lite, l'accoglimento parziale della domanda costituisce eccezionale motivo per la compensazione delle stesse nella misura di 1/2, con condanna della parte convenuta al pagamento del residuo liquidato come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione, a cura della società convenuta, della somma di € 32.202,09, di cui € 3.790,94 a titolo di Tfr, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, con conseguente condanna della citata convenuta al relativo pagamento;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna la convenuta al pagamento del residuo che si liquida in complessivi € 2.400,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione ai difensori della parte ricorrente. Napoli, 17.10.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato in data 27.05.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe domandava il pagamento delle differenze retributive maturate in virtù del rapporto di lavoro Co subordinato intercorso con la convenuta dal 28.05.2021 al 26.03.2023 come cuoco, 3° livello del CCNL Pubblici Esercizi;
impugnava, altresì, il licenziamento orale irrogato dal datore con messaggio whatsapp e domandava la reintegra e il risarcimento dei danni. La convenuta non si costituiva. Escussi due testi, gli stessi hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni.
“Conosco il ricorrente che ha lavorato per la convenuta in una sede di Testimone_1 ristorazione, sita in via Sedile di porto, come cuoco dalla metà del 2021 al marzo o aprile 2023. Sono a conoscenza di tali circostanze perché, qualche volta di domenica, mi sono recato verso le 6,30 in un deposito, ove trasportavo acqua;
tale deposito era sito nei pressi della sede della convenuta e mi è capitato di incontrare il ricorrente che alle 7 iniziava a lavorare. Qualche volta, durante la settimana, ho visto una signora di nome nella Per_1
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