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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4332/ 2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. SICIGNANO GIOVANNI che lo rapp.ta e difende Parte_1 come da mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. STEFANO AZZANO con il quale è elett.te CP_1 dom.to presso la sede dell'Avvocatura Inps di Napoli
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17/07/2024 l'opponente proponeva opposizione contro l'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_ 002133169, emessa da di Castellammare di Stabia per la somma di Euro 26.116,00, in relazione all'atto di CP_ accertamento prot. del 25.2.2020, per la sua responsabilità, quale legale rappresentante della
[...]
, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle Controparte_2 retribuzioni dei lavoratori relative ai periodi 12/2015 e 01-10/2016, e notificata in data 21/06/24. Parte ricorrente eccepiva l'intervenuta decadenza ex art 14 l. 689/81, la prescrizione del credito, l'assenza di motivazione e chiedeva l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione;
con vittoria di spese.
Si costituiva l resistente chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. CP_3 Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
******
Preliminarmente va evidenziato, in relazione alla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e al relativo riparto dell'onere probatorio, che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma è un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere- dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione. (Cassazione civile, sez. II , 11/05/2022 , n. 14861).
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che sull'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale
- la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v. Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015). In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto, per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c..
Pertanto alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio.
Avuto riguardo al principio della ragione più liquida, l'opposizione risulta fondata dovendosi ritenere allo stato degli atti che la sanzione amministrativa si sia estinta, ai sensi dell'art 14 della legge 689/1981 (disposizione applicabile per espressa lettera dell'art. 6 del D.Lgs. 8/2016) nella formulazione applicabile ratione temporis – secondo cui: “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Invero il termine di decadenza è stato prolungato solo dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del Decreto Lavoro, il quale da un lato ha ridotto le sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e dall'altro ha allungato i tempi per le contestazioni. Infatti, solo il secondo comma, art. 23, Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, ha esteso il periodo di contestazione dell'illecito, in deroga all'art. 14, Legge 24 novembre 1981, n. 689, posticipandolo alla data del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione. CP_ Pertanto, l' risulta incorso nell'eccepita decadenza, con riferimento alla data dell'accertamento stesso, così come indicata dallo stesso Istituto nella ordinanza ingiunzione. CP_ Ed infatti l' avrebbe dovuto allegare e quindi provare che, nel caso di specie, particolari esigenze abbiano ritardato la conclusione del procedimento accertativo- riferito a violazioni per l'annualità 2015/2016 - essendosi resi necessari, ad esempio, degli accertamenti integrativi in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione. A tale riguardo giova ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione, e che tale individuazione è compito del giudice del merito non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata (cfr Cass. 17673/2022; 27405/2019; 25836/2011; 9311/2007. Da ultimo Cass. 2024, n.24401). Quindi il momento da cui decorre il termine per la contestazione delle violazioni amministrative decorre, ai fini della verifica della tempestività della stessa, dal momento nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo. Nel caso di specie non si dispone di alcun elemento fattuale da valutare in tale senso. Invero, la violazione sarebbe stata commessa alla scadenza del termine e cioè il giorno 16 del mese successivo al periodo al quale si riferisce il debito contributivo. E comunque, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato al massimo alla successiva data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8/2016 (id est: 6.2.2016), venendo in rilievo violazioni che sarebbero state facilmente rilevabili dall' , non implicanti particolari aggravi istruttori. CP_3 Nel caso di specie l'accertamento risulta compiuto a febbraio 2020. Esso, tuttavia, si riferisce, per come correttamente puntualizzato dall' nella memoria di costituzione (cfr. supra), al CP_1 mancato versamento delle ritenute effettuate relative ai mesi da dicembre 2015 e ottobre 2016. Il contestato mancato versamento resta dimostrato per tabulas dalle periodiche denunce contributive provenienti dalla società, a loro volta puntualmente prodotte dall'ente previdenziale e contenute nell'atto di accertamento. Consegue che la verifica “accertativa” deve ritenersi compiuta con la mera analisi dei flussi informativi e con l'incrocio dei dati nella disponibilità dell' CP_1 Ragione per la quale il calcolo dei novanta giorni decadenziali deve muovere non dalla data impressa sul verbale di accertamento -febbraio 2020- ma dall'epoca che l'ente aveva a disposizione i dati necessari e sufficienti per procedere alla formale contestazione (2016). Naturalmente, residua sempre in capo all' la facoltà di allegare e dimostrare la necessità di verifiche ulteriori e la CP_3 loro complessità al fine di sostenere un diverso, e più avanzato, dies a quo. Cui specularmente corrisponde il dovere del Giudice di verificare quanto allegato e documentato dall' (si cfr. in particolare la già richiamata Cass. CP_1 n.17673/2022). Tuttavia, nel caso di specie il resistente nulla ha dedotto e documentato. CP_3
L'opposizione conclusivamente va accolta, dovendosi dichiarare, ai sensi della norma di legge citata l'estinzione della sanzione amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura dei valori minimi previsti dal D.M. 55/2014, cause previdenziali, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
CP_
1. ANNULLA l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-002133169 emessa dall sede di Castellammare di Stabia e notificata all'opponente in data 21/06/2024 e dichiara estinta la sanzione ivi riportata. CP_
2. CONDANNA al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in 2.500,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ove richiesto.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4332/ 2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. SICIGNANO GIOVANNI che lo rapp.ta e difende Parte_1 come da mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. STEFANO AZZANO con il quale è elett.te CP_1 dom.to presso la sede dell'Avvocatura Inps di Napoli
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17/07/2024 l'opponente proponeva opposizione contro l'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_ 002133169, emessa da di Castellammare di Stabia per la somma di Euro 26.116,00, in relazione all'atto di CP_ accertamento prot. del 25.2.2020, per la sua responsabilità, quale legale rappresentante della
[...]
, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle Controparte_2 retribuzioni dei lavoratori relative ai periodi 12/2015 e 01-10/2016, e notificata in data 21/06/24. Parte ricorrente eccepiva l'intervenuta decadenza ex art 14 l. 689/81, la prescrizione del credito, l'assenza di motivazione e chiedeva l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione;
con vittoria di spese.
Si costituiva l resistente chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. CP_3 Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
******
Preliminarmente va evidenziato, in relazione alla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e al relativo riparto dell'onere probatorio, che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma è un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere- dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione. (Cassazione civile, sez. II , 11/05/2022 , n. 14861).
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che sull'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale
- la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v. Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015). In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto, per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c..
Pertanto alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio.
Avuto riguardo al principio della ragione più liquida, l'opposizione risulta fondata dovendosi ritenere allo stato degli atti che la sanzione amministrativa si sia estinta, ai sensi dell'art 14 della legge 689/1981 (disposizione applicabile per espressa lettera dell'art. 6 del D.Lgs. 8/2016) nella formulazione applicabile ratione temporis – secondo cui: “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Invero il termine di decadenza è stato prolungato solo dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del Decreto Lavoro, il quale da un lato ha ridotto le sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e dall'altro ha allungato i tempi per le contestazioni. Infatti, solo il secondo comma, art. 23, Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, ha esteso il periodo di contestazione dell'illecito, in deroga all'art. 14, Legge 24 novembre 1981, n. 689, posticipandolo alla data del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione. CP_ Pertanto, l' risulta incorso nell'eccepita decadenza, con riferimento alla data dell'accertamento stesso, così come indicata dallo stesso Istituto nella ordinanza ingiunzione. CP_ Ed infatti l' avrebbe dovuto allegare e quindi provare che, nel caso di specie, particolari esigenze abbiano ritardato la conclusione del procedimento accertativo- riferito a violazioni per l'annualità 2015/2016 - essendosi resi necessari, ad esempio, degli accertamenti integrativi in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione. A tale riguardo giova ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione, e che tale individuazione è compito del giudice del merito non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata (cfr Cass. 17673/2022; 27405/2019; 25836/2011; 9311/2007. Da ultimo Cass. 2024, n.24401). Quindi il momento da cui decorre il termine per la contestazione delle violazioni amministrative decorre, ai fini della verifica della tempestività della stessa, dal momento nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo. Nel caso di specie non si dispone di alcun elemento fattuale da valutare in tale senso. Invero, la violazione sarebbe stata commessa alla scadenza del termine e cioè il giorno 16 del mese successivo al periodo al quale si riferisce il debito contributivo. E comunque, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato al massimo alla successiva data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8/2016 (id est: 6.2.2016), venendo in rilievo violazioni che sarebbero state facilmente rilevabili dall' , non implicanti particolari aggravi istruttori. CP_3 Nel caso di specie l'accertamento risulta compiuto a febbraio 2020. Esso, tuttavia, si riferisce, per come correttamente puntualizzato dall' nella memoria di costituzione (cfr. supra), al CP_1 mancato versamento delle ritenute effettuate relative ai mesi da dicembre 2015 e ottobre 2016. Il contestato mancato versamento resta dimostrato per tabulas dalle periodiche denunce contributive provenienti dalla società, a loro volta puntualmente prodotte dall'ente previdenziale e contenute nell'atto di accertamento. Consegue che la verifica “accertativa” deve ritenersi compiuta con la mera analisi dei flussi informativi e con l'incrocio dei dati nella disponibilità dell' CP_1 Ragione per la quale il calcolo dei novanta giorni decadenziali deve muovere non dalla data impressa sul verbale di accertamento -febbraio 2020- ma dall'epoca che l'ente aveva a disposizione i dati necessari e sufficienti per procedere alla formale contestazione (2016). Naturalmente, residua sempre in capo all' la facoltà di allegare e dimostrare la necessità di verifiche ulteriori e la CP_3 loro complessità al fine di sostenere un diverso, e più avanzato, dies a quo. Cui specularmente corrisponde il dovere del Giudice di verificare quanto allegato e documentato dall' (si cfr. in particolare la già richiamata Cass. CP_1 n.17673/2022). Tuttavia, nel caso di specie il resistente nulla ha dedotto e documentato. CP_3
L'opposizione conclusivamente va accolta, dovendosi dichiarare, ai sensi della norma di legge citata l'estinzione della sanzione amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura dei valori minimi previsti dal D.M. 55/2014, cause previdenziali, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
CP_
1. ANNULLA l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-002133169 emessa dall sede di Castellammare di Stabia e notificata all'opponente in data 21/06/2024 e dichiara estinta la sanzione ivi riportata. CP_
2. CONDANNA al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in 2.500,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ove richiesto.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti