Sentenza 20 gennaio 2022
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 27/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE
composta dai magistrati:
dott. AR AI Presidente dott.ssa Paola Briguori Consigliere dott. Antonio Palazzo Consigliere dott.ssa Carola DO Primo referendario relatore dott.ssa Primo referendario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 60571 del registro di segreteria, promosso da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LI CA (codice fiscale [...]; p.e.c.
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale
[...]; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),
IU CO (codice fiscale [...]; p.e.c.
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Sebastiano Caruso (codice fiscale [...]; p.e.c.
avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (codice fiscale
[...]; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),
pag. 2 come da procura in calce al presente atto e presso gli stessi elettivamente
-appellantecontro EF NC C.F. [...], nata a [...] la Chiesa il Lecce, con studio in Nardò (Le) alla via Pilanuova, n. 44 cod. fisc.
[...], PEC falconieri.salvatore@ordavvle.legalmail.it, fax 08331936049, entrambi elettivamente domiciliati in Riano (Roma), alla via Dante Alighieri, n. 59 (Studio Paola Peccarisi)
-appellataavverso la sentenza n. 24, depositata il 20 gennaio 2022, della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale, per la Puglia, non notificata;
Esaminati gli atti e documenti di causa;
Uditi, nell udienza in data 21 gennaio 2026, del segretario, dott.ssa Alessia Spirito, e data per letta la relazione del relatore dr.ssa Carola DO, LI CA, PE
;
Ritenuto in
F A T T O
1. Con la sentenza n. 24/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia a EF NC al fine di ottenere la pensione privilegiata.
pag. 3 lavorato alle dipendenze dell ASL di Lecce dal 16.07.1974 al 29.02.2004, dapprima in qualità di ausiliaria e poi quale operatore tecnico di assistenza (O.T.A.), e di avere contratto durante il servizio varie patologie: "artrosi polidistrettuale con particolare elezione a livello del rachide e lombare; disventilopia di tipo restrittivo; faringite catarrale cronica con lieve disfonia e sinusite fronto-mascellare; ipoacusia lieve , nonché una dermatite allergica e la gastrite .
Per l effetto, in data 21.03.2000 e 08.03.2004 aveva presentato domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione dell'equo indennizzo.
Con verbale mod. BL/G n. 1290 del 18.12.03 la CMO dell'Ospedale Marina Militare di Taranto la giudicava, per le patologie contratte, "inidonea alla prestazione lavorativa di OTA", ma non inabile a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa. Era quindi sottoposta a visita in data 24.11.2006 dalla apposita commissione medica presso il Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Lecce, per il riconoscimento dell'equo indennizzo, in merito alle patologie: "artrosi polidistrettuale con particolare elezione a livello del rachide e lombare e grosse articolazioni;
insufficienza venosa arti inferiori...; disventilopia di tipo restrittivo; faringite catarrale cronica con lieve disfonia e sinusite fronto-mascellare; ipoacusia lieve; corioidosi miopica dx e sn; pregressa ferita gamba dx - taglio 2° dito sn - contusione sacro coccigea - distorsione ginocchio dx con idrarto postraumatico - pregressa abrasione corneale os risolta", all'esito della quale la menomazione complessiva sofferta, come risulta dal verbale modello BL/B n. 615-CS, veniva ascritta alla Tab. A, cat. VII minima e la stessa era pag. 4 dichiarata "Non idonea al servizio". In data 02.01.2007 (la domanda del 28.12.2006), la ricorrente presentava, in relazione alle patologie di. cui al verbale modello BL/B n. 615-CS, domanda di riconoscimento di pensione privilegiata e dell'equo indennizzo adeguato all'inquadramento tabellare ottenuto.
Con parere reso dall'adunanza n. 186 del 20.5.2008 il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (CVCS) negava il riconoscimento della causa di servizio per tutte le patologie di cui al verbale modello BL/B n. 615-CS a cui la EF aveva fatto riferimento, eccetto che per la "pregressa ferita gamba dx taglio 2° dito sn contusione sacro coccigea distorsione ginocchio dx con idrarto postraumatico pregressa abrasione corneale os risolta".
Il 2.5.2011 l'iter procedimentale si concludeva con un provvedimento negativo Il Giudice del Lavoro di Lecce, adito ai fini del riconoscimento sia della causa di servizio sia del correlato equo indennizzo, con sentenza n. 5132/13 del 24.05.2013 riconosceva la dipendenza da causa di servizio e il diritto della Sig.ra EF a percepire l'equo indennizzo per le seguenti patologie
(individuate dal CTU quali eziologicamente riconducibili a fatti di servizio):
"artrosi polidistrettuale con particolare elezione a livello del rachide e grosse articolazioni con limitazione funzionale e segni di sofferenza radicolari lombare" e "insufficienza venosa arti inferiori", ritenute ascrivibili
"rispettivamente nella VII categoria della Tabella A Minima e nella Tabella B Max"; mentre la negava in relazione alle altre ("disventilopia di tipo restrittivo; faringite catarrale frontomascellare; ipoacusia lieve ), pure oggetto di causa (mentre non era pag. 5 stato ivi richiesto il riconoscimento della dermatite allergica e della gastrite).
In data 19.09.2010, la ricorrente EF NC chiedeva che proseguisse l'iter (avviato con domanda del 21.3.2000), di riconoscimento della causa di servizio per le patologie "Dermatite allergica. Gastrite", rinunciando alla domanda di p.p. - tra le altre - delle seguenti patologie: "insufficienza venosa arti inferiori...; faringite catarrale cronica con lieve disfonia; ipoacusia lieve;
corioidosi miopica dx e sn".
Di tali infermità, con verbale n. 735/CIV del 20.12.2010.della CMO di Taranto e con parere reso dall'adunanza n. 342 del 15.11.2011 dal CVCS, veniva riconosciuta dipendente dai fatti di servizio la "dermatite allergica da contatto con aspetti psoriasiformi" (ma non la gastrite), come si evince anche dalla determinazione n. 57 del 27.12.2011 della ASL di Lecce (di liquidazione dell'equo indennizzo), con cui si richiamava la domanda della ricorrente del 22.3.2000, e appena citati verbale n. 735/CIV e parere del CVCS n. 342.
Il giudice di primo grado con la sentenza qui impugnata, dopo aver disposto consulenza medico legale nel corso del giudizio, riconosceva il diritto alla pensione di privilegio con decorrenza giuridica dalla data del congedo, ai sensi dell'art. 33, lettera c) del R.D.L. n. 680 del 1933, nella misura stabilita dall'art 3 della legge n. 965/65; con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il fino al soddisfo; nonché gli interessi anatocistici a partire dalla data della domanda giudiziale, nei sensi di cui in motivazione.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello INPS, il quale lamentava prescrizione sollevata nella memoria di costituzione depositata tempestivamente in giudizio, come provato dal timbro di deposito della stessa.
pag. 6 fatto valere la prescrizione del diritto vantato e, in subordine, quella dei ratei di pensione privilegiata.
al rigetto implicito appello erano richiamate le norme, secondo le quali i ratei di pensione si prescriverebbero in cinque anni, chiedendo di riconoscere che, in in data 3 gennaio 2020 (data di notifica del ricorso comprovata dal timbro in calce alla relata de , ritenendo prescritti i ratei della pensione anteriori al gennaio 2015.
3. Depositava memoria di costituzione la parte appellata, che ripercorreva i fatti e rappresentava che il giudice di primo grado avrebbe correttamente prescrizione, precisando che ai sensi del quinto decorrerebbe prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della termina del 02.05.2011 aveva Detta nota, tuttavia, veniva prontamente gravata dinanzi al Tribunale di Lecce.
In seguito alla pronuncia da parte del Tribunale Civile di Lecce - Sezione Lavoro, della Sentenza n. 5132 del 24.5.2013 si procedeva a depositare in data 06.09.2018 ricorso dinanzi alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia.
pag. 7 Orbene, in virtù della richiamata sequenza cronologica dei fatti oggetto di lite, sarebbe evidente che non sarebbe decorsa alcuna prescrizione.
Erano richiamati i principi espressi dalla sentenza delle SS.RR. n. 10/99/QM sul termine di prescrizione per i ratei pensionistici.
In particolare, poi 29.12.1973 (art. quinto e ultimo comma) prevede che la prescrizione non possa comunque decorrere prima del giorno in cui il provvedimento di tato a conoscenza del pensionato.
Laddove la generale disposizione del previgente art. 2 R.D.L. 295/1939 prevedeva la prescrizione biennale dei ratei di stipendi, pensioni ed assegni a carico della Stato (comma 1) e che la prescrizione del diritto a tali ratei avesse una diversa decorrenza a seconda che si trattasse di diritto a pensione derivante dalla legge o da provvedimento discrezionale (comma 3, attualmente divenuto 1092/1973 è norma speciale, che intende disciplinare e rafforzare solo la posizione del pensionato.
Il sopravvenuto articolo 2 L. 428/1985, nel sostituire con due commi il primo comma 4), prevede che la prescrizione di stipendi, pensioni ed altri assegni a carico dello Stato è quinquennale (comma 1) e che tale prescrizione si applica anche alle rate e differenze arretrate degli
(comma 2), ma non ha inciso sulla vigenza pag. 8 Riunite, infatti, premesso che il sopravvenuto art. 2 L. 428/1985 non abrogava , in quanto:
- da un lato, la seconda disposizione (che disciplina solo le pensioni) sarebbe speciale rispetto alla prima (che disciplina non solo la pensione, ma anche altri emolumenti periodici a carico della Stato);
- sarebbe incompatibilità tra le due norme, per i seguenti motivi.
S
dal previgente art. 2 comma 1 R.D.L. 295/1939, ovvero le ipotesi in cui la legge o un provvedimento amministrativo riconoscono retroattivamente il diritto a ratei di pensione o di stipendio (nuovo comma 2).
In particolare, la novella intenderebbe disciplinare la prescrizione dei ratei prescrizione dalla data in cui il diritto può essere fatto valere, da valutare caso per caso), anziché in base al principio dettato dal comma 3 (divenuto comma 4) dello stesso art. 2 R.D.L. 295/1939 sopra citato (decorrenza della prescrizione dalla scadenza delle singole rate o dalla comunicazione del mo da ritenersi comunque ancora vigente.
Inoltre, la modifica in esame non si porrebbe in contrasto e non impedirebbe pag. 9 ratei arretrati decorre da quando il diritto può essere fatto valere) troverebbe applicazione solo dopo che il provvedimento liquidativo della pensione sia dalla novella del 1985.
Infine, in coerenza con quanto detto, le Sezioni Riunite incidentalmente precisavano che, ai sensi del predetto art. 143, qualora il diritto a pensione sia stato negato con provvedimento formale, non solo non vi sarebbe prescrizione
),
ma anche la prescrizione del diritto ai singoli ratei non decorrerebbe finché la pensione non venga riconosciuta a e liquidata con provvedimento portato a I principi sarebbero stati ripresi anche dalla sentenza n. 16/2003/QM delle SS.RR., seppur in una diversa prospettiva.
Anche in materia pensionistica il termine di decorrenza della prescrizione dovrebbe essere fissato nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art.
agosto 1985, n. 428).
In ogni caso, il termine di prescrizione non decorrerebbe prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione sia portato a conoscenza In particolare, fermo restando che il diritto al trattamento di quiescenza ordinario discende dalla legge come chiarito dalla sentenza 10/QM/1999 delle Sezioni Riunite, sarebbe altrettanto indubbio che il provvedimento amministrativo di liquidazione del trattamento privilegiato tabellare ha funzione di condicio iuris pag. 10 fini (come rendere liquidi ed esigibili i ratei, e quindi produttivi di
.
Tuttavia, questo non implicherebbe sede giudiziaria con ricorso alla Corte dei Conti (come statuito dalla sentenza b) R.D. 1038/1933.
Nello specifico, ciò nei casi in cui vi sia stato un provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione o assegno (ma non satisfattivo delle pretese del pensionato) o di diniego (espresso o tacito) di tale riconoscimento Era evidenziato sarebbe, da un lato, totalmente inconferente con la vicenda oggetto del presente giudizio e, , farebbe riferimento ad orientamenti giurisprudenziali superati dalla Corte dei conti.
In relazione alla questione oggetto di causa non potrebbero far ingresso i , atteso che la materia relativa alla prescrizione dei ratei di pensione sarebbe regolata dalla normativa speciale per come sopra richiamata.
il giudice di primo grado avrebbe correttamente
sarebbe immune da vizi logicodovrebbe essere integralmente rigettato con ogni conseguenza di legge.
pag. 11 4. 21 gennaio 2026 Ente appellante si riportava
particolare che per interrompere la prescrizione deve farsi riferimento alla data di notifica del ricorso presentato in Corte dei conti e non al suo deposito Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1.
violazione degli artt. 101, comma 3, c,g,c. e 112 c.p.c. e delle norme in tema di prescrizione.
Infatti, da un alto, rilevava che era stata sollevata in primo grado in via subordinata e il giudice di primo grado non esaminava la stessa riconoscimento del diritto a far data dalla decorrenza del collocamento in pensione , ancorché senza motivazione.
comporta che in assenza di motivazione, questo giudice non può valutare la iter logico seguito dal giudice di primo grado.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione «7. In ordine al terzo motivo va evidenziato che il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art.
360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche pag. 12 solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (Cfr. Cass. n. 24953/2020, Rv. 659772-01)» (Cass. Sez.
lavoro, 30335/2025).
Sulla base di detti principi se la decisione adottata è incompatibile rispetto a a pronuncia di rigetto.
Tuttavia, precisa sempre la giurisprudenza civile che detto effetto di pronuncia implicita di rigetto può aversi quando la decisione adottata comporta necessariamente il rigetto della domanda, senza che sia necessaria una specifica argomentazione, essendo sufficiente una motivazione logica ed adeguata.
In particolare afferma che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito, di accoglimento o pag. 13 di rigetto, ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass. ord. n.
27551/2024). Non ricorre pertanto il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. È quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi.
(tra le tante, Cass. ord. n. 7662/2020)» (Cass. Sez. V, n. 21520/2025).
In questo senso sempre la Corte di cassazione rileva in tema di prescrizione
«17. Il terzo motivo è, invece, fondato perché la Corte territoriale effettivamente (come riconoscono gli stessi controricorrenti) non si è pronunciata sulla eccezione, proposta in primo grado e reiterata dalla società in sede di appello con il nono motivo, di prescrizione dei crediti retributivi.
18. Né dalla gravata pronuncia è evincibile un rigetto implicito della questione perché essa poneva uno specifico profilo di esame -riguardante la possibilità di invocare un orientamento giurisprudenziale di legittimità, pag. 14 affermatosi nei confronti del datore di lavoro, anche per un soggetto che tale non poteva qualificarsi in senso tecnico e in relazione ad un rapporto di lavoro a tempo determinato- e implicava la eventuale necessità di un accertamento di fatto, profili che non possono ritenersi superati con il mero accoglimento del rivendicato inquadramento superiore e della condanna generica al pagamento delle relative differenze retributive» (Cass. Sez.
lavoro, n. 27255/2025).
Orbene, nel caso della prescrizione una valutazione sui fatti relativi al momento della sua decorrenza o sulla sussistenza o meno di fatti interruttivi e/o sospensivi, che devono essere presi in considerazione. Mentre, la pronuncia implicita si ha quando rispetto a quella adottata non sono necessarie altre argomentazioni.
Ciò puntualizzato, occorre omessa pronuncia sia , considerato che
diritto, questo giudice non può effettuare valutazioni di fatto, ovvero se effettivamente sia decorsa la prescrizione o se vi siano stati fatti interruttivi e/
sospensivi della stessa.
Allo stato si rileva che in primo grado era stata sollevata da INPS, in via ci e sulla decisione impugnata. Questo comporta che, anche ove si considerasse questo come rigetto implicito e quindi come vizio di omessa motivazione e non di omessa decisione, non vi è un iter logico seguito dal giudice di primo grado pag. 15 di cui valutare la correttezza.
stata correttamente disattesa richiamando in particolar modo e la giurisprudenza sulla norma.
Detta norma infatti non si può applicare alla pensione oggetto di questo giudizio, trattandosi di norma (come definita dalla stessa appellata)
inserita nel DPR che regola i trattamenti dei dipendenti civili e militari dello
.
2. Pertanto, il C e, considerato il vizio dispone il rinvio al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del giudizio , ex art. 199, comma 2, c.g.c.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione terza centrale giurisdizionale ,
definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie appello e rimette gli atti al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 21 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente Carola DO AR AI
(firma digitale) (firma digitale)
DECRETO
pag. 16 dispone
detto art. 52, a tutela delle parti private.
Il Presidente
AR AI
Depositata in Segreteria il Il Dirigente legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.
Roma, lì Il Dirigente