Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2003, n. 15819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15819 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 58 19 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CA Ogg.: Lavoro R. G. 966/02 Cron. N.32232 composta dai seguenti Magistrati:
1.Dott. Sergio Rep. N. -Presidente- Mattone Figurelli 2. " Donato -Consigliere- Ud. 20.06.2003 -Rel. Consigliere- 3. Alessandro De Renzis 4. “ Giancarlo D'Agostino -Consigliere- 5. Saverio Toffoli -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA IA PE, elettivamente domiciliata in Ro- ma, Via L. Rizzo 36, presso lo studio dell'Avv. Antonio Iannac- ci, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Cianci del foro di Termoli Ricorrente
CONTRO
-MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, -MINISTERO TESORO, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gene- rale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 3856 2 n. 12, sono domiciliati per legge Controricorrenti per la cassazione della sentenza n. 101/00 della Corte di Appello di Campobasso del 16.12.2000 nella causa n. 139 R.G. 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.06. 2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 17.4.1997, PE AR, premesso di avere esperito con esito sfavorevole l'iter della pro- cedura amministrativa, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Larino il Ministero dell'Interno e il Ministero del Tesoro per sentir accertare il suo diritto alla pensione di invali- dità. eccepire Nel costituirsi il Ministero dell'Internoμl proprio difetto di le- gittimazione passiva, mentre quello del Tesoro sosteneva l'infondatezza del ricorso per difetto dei requisiti sanitari e so- cioeconomici. All'esito dell'istruzione, espletata consulenza tecnica di ufficio, l'adito Pretore con sentenza del 21.5.1999, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dal Ministero dell'Interno, rigettava nel merito la domanda. Proposto appello da parte del AR, il quale contestava le valutazioni espresse nella consulenza medico- legale di primo 3 grado, la Corte di Appello di Campobasso con sentenza n. 101 del 2000, disattesa la richiesta di nuova consulenza tecnica di ufficio, confermava la decisione impugnata. In particolare la Corte di Appello condivideva le conclusioni e le argomentazioni del consulente tecnico di ufficio di primo grado, il quale aveva effettuato un'accurata disamina delle singole in- fermità con il riconoscimento al AR di una invalidità nella misura del 65 %, al di sotto della soglia minima prevista ai fini dell'ottenimento delle richieste provvidenze. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione il Macchia- rolo con tre motivi. Resistono con controricorso il Ministero dell'Interno e il Mini- stero del Tesoro. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente con il primo motivo deduce vizio di motivazione cir- ca un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C. La censura si appunta sul fatto che la consulenza tecnica di uffi- cio non avrebbe valutato le malattie ulteriori risultanti dalla con- sulenza di parte e pure già evidenti all'esito degli esami compiuti dal ricorrente su richiesta dello stesso perito di ufficio. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge della legge n. 118 del 1971, in relazione alla legge n. 295 del 1990, nonché vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C. Il ricorrente osserva che il consulente di ufficio aveva valutato lo stato di invalidità all'epoca della visita peritale, ossia al 1998, aveva omesso di valutare le malattie in atto all'epoca ed aveva trascurato tutta la procedura svolta dinanzi alla Commissione presso la USL, con ciò disattendendo i quesiti posti dal primo giudice, il quale aveva chiesto al consulente tecnico di ufficio che l'accertamento della malattia invalidante fosse effettuato “alla data della domanda amministrativa”, ossia al 20.02.1990.. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione della legge n. 118 del 1971, mancata applicazione della tabella di cui all'art. 2 del D.L. n. 509 del 1988, nonché vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C. In particolare il AR si duole del fatto che il consulente di ufficio si sarebbe limitato a ritenere “equa" la percentuale del 65 % ignorando il riferimento alla tabella anzidetta e in tal modo non dando conto dei criteri adottati. Le esposte censure, che possono essere esaminate congiunta- mente in ragione della loro stretta connessione, non hanno pre- gio e vanno disattese. Il ricorrente ha mosso critiche del tutto generiche alla consulenza tecnica di ufficio di primo grado non contrastando gli accurati accertamenti con precisi e puntuali elementi probatori in ordine a carenze o deficienze diagnostiche e limitandosi ad opporre un di- verso apprezzamento in ordine alle patologie riscontrate a carico 5 di esso AR... L'impugnata sentenza ha fornito adeguata motivazione, tenendo conto delle obiezioni mosse dalla consulenza di parte e richia- mandosi alla consulenza di ufficio, la quale ha accertato sulla ba- se della documentazione medica acquisita e di accurata visita personale che le infermità riscontrate ( broncopneumopatia cro- nica in soggetto con remoti esiti di toracotomia sinistra per segmentectomia apicale;
esiti di intervento chirurgico per ernia discale L5-S1 a sinistra e L4 a destra con lieve stenosi dello speco vertebrale lombare) comportavano una invalidità comples- siva del 65 %, al di sotto dei limiti previsti per l'ottenimento della richiesta provvidenza. Con riguardo al rilievo, secondo il quale il giudizio diagnostico del consulente tecnico di ufficio non avrebbe tenuto conto delle malattie in atto alla data della domanda amministrativa (20 .02.1990) e si sarebbe limitato ad apprezzare soltanto lo stato di invalidità alla data della visita peritale, va osservato che il giudi- ce di appello ha tenuto conto di tutto il quadro delle malattie e degli interventi chirurgici ( in particolare per ernia discale L5- S1 a sinistra e L4-L5 a destra) ponendo in evidenza che lo stato di salute del AR, quale risultava all'esito dell'indagine del perito di ufficio, non consentiva, neppure in relazione al pri- mo grado, la formulazione di un giudizio di totale inabilità al la- voro del ricorrente. Trattasi in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ribadito da questa Corte, la quale ha osservato che nel giudizio in materia di invalidità i la- mentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esa- me unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate non già quando si prospettino semplici difformità tra la valut zione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patolog co e la valutazione della parte (Cass. 11 gennaio 2000, n. 223 Cass. 8 agosto 1998, n. 7798; Cass. 9 gennaio 1992, 142). In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna pronunciava emessa per le spese del giudizio di cassa- zione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. C.P.C.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso nei confronti. Nulla per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma addì 20 giugno 2003 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Halley alessandro be Rendi) Q u IL CANCELLERS Depositato in Cancelleria Alle oggi, IL CANCELLIERE