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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 284/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
RAMONDINI ELIO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3382/2025 depositato il 13/07/2025
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D07F201631/2025 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4244/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
La società ricorrente indicata in epigrafe ha tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2020, derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione ed omesso versamento delle ritenute in qualità di sostituto d'imposta.
La società ricorrente precisa di non aver potuto provvedere al pagamento a causa della emergenza sanitaria dell'anno in questione.
L'Ufficio replica, precisando che parte ricorrente non contesta l'ammontare del dovuto, ma spiega il motivo dell'omesso versamento, senza tuttavia provare nulla di quanto asserito.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il Collegio decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, il Collegio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso infondato e quindi da respingere per quanto di ragione.
Preliminarmente il Collegio osserva che la richiesta di rinvio dell'udienza presentata dalla parte ricorrente non merita accoglimento perché non documentata.
In seguito si osserva che l'omessa presentazione della dichiarazione legittima l'Ufficio alla emissione dell'avviso di accertamento, mentre l'omesso versamento delle ritenute è un reato di natura omissiva a carattere istantaneo;
il sostituto (normalmente), presenta la dichiarazione, ma poi non versa allo Stato le somme dovute, configurando un reato disciplinato dal dlgs n. 74/2000 ed al superamento della soglia di punibilità, si apre il giudizio penale.
La Cassazione, con orientamento pressoché conforme, ritiene che per la commissione del reato, sia sufficiente la coscienza e volontà di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato e non riconosce come causa di non punibilità l'eventuale crisi di liquidità eccepita dai ricorrenti.
La motivazione fornita dalla società in merito alla impossibilità di eseguire il versamento a causa della emergenza sanitaria dell'anno in questione appare alquanto fantasiosa, in quanto avrebbe ben potuto effettuare il versamento in via telematica oppure in un periodo successivo una volta terminata l'emergenza, applicando il ravvedimento operoso.
Alla luce di quanto sopra esposto l'atto impugnato è legittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, non essendo le altre eccezioni e repliche idonee a condurre il giudizio ad un segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, il Collegio respinge il ricorso e conferma l'atto impugnato;
l'esito del giudizio comporta la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.800,00, già dedotto il 20 %, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.800,00 già detratto il 20%.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
RAMONDINI ELIO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3382/2025 depositato il 13/07/2025
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D07F201631/2025 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4244/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
La società ricorrente indicata in epigrafe ha tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2020, derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione ed omesso versamento delle ritenute in qualità di sostituto d'imposta.
La società ricorrente precisa di non aver potuto provvedere al pagamento a causa della emergenza sanitaria dell'anno in questione.
L'Ufficio replica, precisando che parte ricorrente non contesta l'ammontare del dovuto, ma spiega il motivo dell'omesso versamento, senza tuttavia provare nulla di quanto asserito.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il Collegio decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, il Collegio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso infondato e quindi da respingere per quanto di ragione.
Preliminarmente il Collegio osserva che la richiesta di rinvio dell'udienza presentata dalla parte ricorrente non merita accoglimento perché non documentata.
In seguito si osserva che l'omessa presentazione della dichiarazione legittima l'Ufficio alla emissione dell'avviso di accertamento, mentre l'omesso versamento delle ritenute è un reato di natura omissiva a carattere istantaneo;
il sostituto (normalmente), presenta la dichiarazione, ma poi non versa allo Stato le somme dovute, configurando un reato disciplinato dal dlgs n. 74/2000 ed al superamento della soglia di punibilità, si apre il giudizio penale.
La Cassazione, con orientamento pressoché conforme, ritiene che per la commissione del reato, sia sufficiente la coscienza e volontà di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato e non riconosce come causa di non punibilità l'eventuale crisi di liquidità eccepita dai ricorrenti.
La motivazione fornita dalla società in merito alla impossibilità di eseguire il versamento a causa della emergenza sanitaria dell'anno in questione appare alquanto fantasiosa, in quanto avrebbe ben potuto effettuare il versamento in via telematica oppure in un periodo successivo una volta terminata l'emergenza, applicando il ravvedimento operoso.
Alla luce di quanto sopra esposto l'atto impugnato è legittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, non essendo le altre eccezioni e repliche idonee a condurre il giudizio ad un segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, il Collegio respinge il ricorso e conferma l'atto impugnato;
l'esito del giudizio comporta la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.800,00, già dedotto il 20 %, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.800,00 già detratto il 20%.