CA
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2077/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2077/2021 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. GERBI FRANCESCA
APPELLANTE contro
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. SANTELLI LORENZA
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis , in riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Bologna n. 88 1/2021 del 31.03.2021, comunicata il 07.04.2021,
- revocare il decreto ingiuntivo n. 5171/2019, emesso dal Tribunale di Bologna in data 26.09.2019
30.09.2019, per tutti i motivi esposti in narrativa e dichiarare quindi che nulla è dovuto a nessun titolo d a a Parte_1 Controparte_1
- in via riconvenzionale condannare in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_1 tempore , al pagamento, in favore della della somma di Euro Parte_1
3.907,84 , oltre interessi ulteriori come dovuti, per le causali di cui alla narrativa ed in particolare in ragione pagina 1 di 10 del riconoscimento di debito avvenuto con email del 21.12.2018, oltre al risarcimento dell'ulteriore danno che, alla luce di quanto esposto in narrativa, si chiede che l'Ill.mo Giudice voglia determinare secondo equità, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
- in via subordinata , nella denegata ipotesi di conferma, anche parziale, del decreto ingiuntivo opposto,
[... compensare in tutto o in parte l'eventuale credito di nei confronti di Controparte_1 Parte_1 con il credito da quest'ultima vantato nei confronti della prima, pari ad Euro Parte_1
3.907,84, oltre interessi ulteriori come dovuti, oltre l'ulteriore danno che, alla luce di quanto esposto in narrativa, si chiede che l'Ill.mo Giudice voglia determinare secondo equità, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
- a norma dell'art. 336 c.p.c. ordinare a la restituzione delle somme percepite in virtù Controparte_1 del decreto revocato e/o della sentenza appellata e riformata, oltre interessi sino all'adempimento;
- a norma dell'art. 336 c.p.c. ordinare a la restituzione delle somme percepite dall'Avv. CP_1 CP_1
Lorenza Santella a titolo di compensi professionali per il giudizio monitorio e il successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il tutto con vittoria di spese e compensi.
In subordine, con compensazione totale tra le parti.
In via istruttoria, si producono, oltre alla procura ed al fascicolo di primo grado, i seguenti documenti:
1) pec del 07.04.2021 di comunicazione della sentenza da parte del Tribunale di Bologna;
2) ricevute pagamento capitale ingiunto e interessi;
3) fattura n. 25/2020 Avv. Lorenza Santella relativamente ai compensi del procedimento monitorio;
4) mail da Avv. Francesca Gerbi a Avv. Lorenza Santella del 19.04.2021;
5) ricevute pagamenti da Avv. Lorenza Santella. Parte_1
Ulteriormente in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle prove orali, come da memoria ex art. 183
c.p.c., comma VI n. 2 (istanza formulata anche in sede di precisazione delle conclusioni nelle note conclusive depositate il 18.03.2021)”.
Conclusioni per l'appellata: si conclude perchè la Onorevole Corte di Appello di Bologna Voglia respingere l'appello e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Bologna con condanna della appellante al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. otteneva dal Tribunale di Bologna decreto ingiuntivo nei confronti Controparte_1
della ditta per il pagamento della somma di € 9.272,00 oltre interessi moratori e Parte_1
spese della procedura quale corrispettivo di attività di promozione commerciale svolte come pagina 2 di 10 da contratto stipulato in data 1/5/2018.
2. Proponeva opposizione la chiedendo la revoca del d.i. opposto e Parte_1
proponendo domanda riconvenzionale per la somma di € 3.907,84 oltre interessi in virtù di un riconoscimento di debito del 21/12/2018, oltre al risarcimento dei danni da liquidare secondo equità. In subordine chiedeva accertarsi la compensazione tra il credito azionato dalla opposta ed il credito di € 3.907,84 vantato dall'opponente nei confronti dell'opposta, oltre l'ulteriore danno da liquidarsi secondo equità.
3. Esponeva l'opponente che l'attività di promozione commerciale di cui alla scrittura
1/5/2018, per la quale era previsto un compenso di € 820,00 oltre Iva mensili, oltre ad un rimborso spese forfettario di € 700,00 oltre Iva mensili, era subito apparsa inadeguata ed insufficiente tanto che l'opponente, con comunicazione del 18/12/2018 alla quale l'opposta nulla opponeva aveva comunicato la volontà di risolvere l'accordo.
Deduceva inoltre l'opponente che il dott. legale rappresentante della Persona_1
opposta, con e-mail del 21/12/2018 si sarebbe riconosciuto responsabile di un cattivo affare concluso dalla opponente con la ditta Niba Illuminazione s.r.l. proponendo un accordo mediante il quale l'opponente avrebbe recuperato il proprio credito nei confronti della Niba Illuminazione.
4. Si costituiva in giudizio la opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto previa concessione della provvisoria esecuzione.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Bologna rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta.
5. Osservava il giudicante che l'opponente non contestava l'esecuzione delle attività descritte nelle fatture azionate in sede monitoria e neppure il relativo corrispettivo, ma che secondo la sua tesi sarebbe stato raggiunto un accordo trilaterale tra l'opposta (creditrice)
l'opponente (debitrice) ed un terzo (NIBA Illuminazione srl) secondo il quale il credito della opponente verso la Niba Illuminazione sarebbe stato ceduto alla opposta in parziale pagamento del credito vantato dalla opposta verso l'opponente, e che l'accordo in questione sarebbe dimostrato dal messaggio e-mail 21/12/2018 inviato dal dott. legale Per_1
pagina 3 di 10 rappresentante della opposta.
6. Il giudice di primo grado rilevava che, in realtà, detto documento non costituiva un accordo trilaterale, come preteso dall'opponente, ma una semplice ipotesi che poi non si era concretizzata a seguito del fallimento della Niba Illuminazione, e che si trattasse di una proposta e non di un accordo raggiunto era confermato dalla stessa opponente con la comunicazione e-mail del 25/3/2019 inviata al legale della opposta con la quale espressamente l'opponente riferiva che “La transazione è saltata in quanto una delle società che doveva prendere parte all'accordo ha presentato domanda di concordato” (doc. 1 fasc. opposta).
Osservava il Tribunale che se la transazione era saltata, ciò significava che nessun accordo era stato raggiunto, dovendosi pertanto escludere che fosse avvenuta una compensazione come sostenuto dall'opponente, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente non essendo peraltro avvenuto alcun riconoscimento di debito da parte dell'opposta. Quanto alla domanda di risarcimento danni, il Tribunale osservava che la stessa appariva totalmente generica e sfornita di qualsiasi elemento di prova.
7. Avverso la sentenza ha proposto appello la società chiedendone la riforma e CP_2
si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe errato nella ricostruzione di fatto compiuta, laddove ha ritenuto che non avrebbe Parte_1
contestato l'attività posta in essere da e che conseguentemente aveva Controparte_1
determinato l'emissione delle fatture oggetto del procedimento monitorio.
Deduce l'appellante che la circostanza sarebbe tuttavia errata perché sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo aveva contestato l'inadeguatezza Parte_1
dell'attività di rispetto al contratto concluso il 1° maggio 2018, Controparte_1
eccependo il grave inadempimento della medesima Società appellata.
pagina 4 di 10 Nello specifico aveva rappresentato come di fatto pur Parte_1 Controparte_1
percependo a lungo i compensi concordati in virtù dell'“accordo di collaborazione e sviluppo attività produttive” non avesse in realtà procurato alla medesima appellante alcuna nuova commessa di lavoro o affare, determinando quindi la necessità di risolvere l'accordo stesso.
L'inadeguatezza di si era estrinsecata inoltre nell'aver posto Controparte_1 [...]
in contatto con una terza Società, la del tutto inaffidabile Pt_1 Controparte_4
dal punto di vista creditizio.
9. Deduce pertanto l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare l'eccezione di inadempimento formulata, peraltro in maniera articolata, così come il grave conflitto di interessi del legale rappresentante della società il Dott. Controparte_1
il quale, in quanto socio della o comunque in Persona_1 Controparte_4
procinto di effettuare l'investimento per la sua ricapitalizzazione, nonostante conoscesse le difficoltà economiche di detta terza Società aveva indirizzato ad una Parte_1
collaborazione verso di essa al fine di risollevarne le sorti, da ultimo anche a proprio vantaggio.
10. Con il secondo motivo si lamenta che Il Giudice di primo grado avrebbe errato nella ricostruzione di fatto compiuta, laddove ha affermato che se la transazione era saltata ciò significava che nessun accordo era stato raggiunto e che ciò comportava il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, non essendo peraltro avvenuto alcun riconoscimento di debito da parte dell'opposta.
Si deduce che, invece, l'accordo era stato validamente raggiunto tra l'odierna appellante e
, e che in tal senso si deve leggere la mail del 21.12.2018, nella quale il legale Controparte_1
rappresentante di ammetteva: Controparte_1
“NIBA: sono direttamente coinvolto che non avete ricevuto il pagamento. Ho concordato con il dott.
, che segue le pratiche insoluti della NIBA questo: la D&D può scalare dalle fatture Persona_2
non pagate a il valore del debito con gli interessi e spese. si prende in carico Controparte_1 CP_1
l'insoluto Niba con i relativi costi giudiziari.”
11. Si deduce quindi che in ogni caso, quand'anche risultasse un credito di Controparte_1
nei confronti di il giudice avrebbe dovuto compensare quanto richiesto in
[...] Parte_1
pagina 5 di 10 pagamento da con il credito verso complessivamente Controparte_1 Controparte_4
pari ad Euro 3.519,00 oltre interessi sulla somma dovuta in linea capitale ed accessori sulle somme dovute a titolo di compensi professionali (per il monitorio avviato da Parte_1
verso Controparte_4
Sostiene l'appellante che solo il fallimento della ha impedito ex Controparte_4
lege la sigla di un accordo trilaterale tra le Società coinvolte, accordo che tuttavia non priverebbe di efficacia la dichiarazione di accollo già formulata, ai sensi dell'art. 1273 c.c. comma II e divenuta irrevocabile (Cass. Civ. n. 1758/20212) da parte di e che CP_1
comporterebbe, necessariamente, che in ogni caso non sia tenuta a Parte_1
corrispondere a un importo pari al debito di CP_1 Controparte_4
12. Con il terzo motivo si deduce che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel rigettare la domanda di risarcimento danni ritenendola totalmente generica e sfornita di qualsiasi elemento di prova, deducendo che invece la domanda è stata puntualmente argomentata, avendo l'odierna appellante spiegato sin dall'atto di opposizione come l'investimento di tempo e risorse nell'accordo con e nelle attività per Controparte_1 [...]
abbiano sottratto tempo e risorse che avrebbero invece essere più CP_4
fruttuosamente allocate nella ricerca autonoma o mediante altri intermediari, di diverse e più produttive opportunità di lavoro (danno patrimoniale e non patrimoniale).
In ogni caso, si deduce che la domanda con riferimento a detto ulteriore danno è stata espletata con richiesta di determinazione in via equitativa del quantum del risarcimento da parte del giudicante, che la giurisprudenza ammette e riconosce ogni qual volta, come nel caso di specie, la prova sia del danno patrimoniale sia del danno non patrimoniale possa essere raggiunta anche su base prognostica a mezzo di presunzioni semplici.
13. Così riassunti i motivi di doglianza, il primo motivo è infondato.
Osserva la Corte che il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che l'odierna appellante, prima dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non aveva mai contestato stragiudizialmente l'inadempimento di al contratto di promozione Controparte_1
commerciale siglato in data 1.05.2018, così come nessuna contestazione era stata avanzata alle fatture emesse dall'appellata, rimaste insolute e poste a fondamento del monitorio. pagina 6 di 10 14. A tale riguardo si osserva che dalla corrispondenza intercorsa (cfr. email
18.12.2018 e email di risposta 21.12.2018 sub. doc.4 opponente) si evince CP_1
chiaramente che le parti, dopo 8 mesi di collaborazione, sono addivenute ad una risoluzione consensuale del contratto a seguito della richiesta di di interrompere il rapporto
“…che purtroppo non ha portato i risultati tanto attesi e sperati.”
Nella stessa email, peraltro, non avanzava, chiaramente, alcuna contestazione di inadempimento, ma anzi elogiava l'operato del suo legale rappresentante Parte_2
nei seguenti termini: “Desideriamo altresì comunque ringraziarti per questi mesi di
[...]
collaborazione e per la tua professionalità sempre dimostrata”.
Dal tenore della comunicazione si deve pertanto escludere in radice la pretesa dell'odierna appellante di invocare la risoluzione del contratto per inadempimento, e pertanto stante la validità ed efficacia del contratto de quo per gli 8 mesi in cui ha regolarmente CP_1
adempiuto alla propria obbligazione di mezzi (promozione commerciale), deve essere riconosciuta la fondatezza del suo credito di € 9.272,00 indicato nelle fatture emesse e mai contestate.
15. Ciò posto, deve invece essere accolto il secondo motivo di appello.
Risulta pacifico tra le parti che, in virtù dell'attività di promozione commerciale di Fabbrica,
era riuscita a concludere un contratto di fornitura con la società NIBA
e che a seguito dell'insoluto , aveva ottenuto decreto Controparte_4
ingiuntivo n. 618/2018 emesso dal Giudice di Pace di Pontedera il 29.10.2018, notificato il
15.11.2018, per l'importo capitale di € 2.993,88, oltre interessi e spese del monitorio liquidate in € 526,00 oltre accessori di legge (cfr. doc. 5 opponente).
L'ammontare complessivo del credito di D&D nei confronti di Fabbrica deve essere pertanto quantificato nell'importo di € 3.551,77 (capitale € 2.993,88 + Spese legali monitorio indicate nella fattura n.22/2019 di € 557,89 sub. doc.11 opponente), oltre interessi moratori dal dovuto al saldo.
16. A tale riguardo si osserva che la problematica dell'insoluto e delle spese sostenute da per il recupero del credito era ben nota a tanto che nella email 21.12.2018 CP_1
sopra richiamata il suo legale rappresentante, oltre a dichiararsi Parte_2
pagina 7 di 10 d'accordo a risolvere consensualmente il contratto di promozione 1.05.2018, con riferimento all'insoluto di NIBA si era riconosciuto “direttamente coinvolto” ed aveva testualmente dichiarato, per quanto rileva ai fini decisori: “La può scalare dalle fatture Parte_1
non pagate a il valore del debito con gli interessi e spese. si prende in carico Controparte_1 CP_1
l'insoluto Niba con i relativi costi giudiziari.”
17. Dal tenore di tale dichiarazione appare dunque evidente che, tra le parti del presente giudizio, sia stato raggiunto un accordo per compensare le rispettive partite creditorie fino a concorrenza del maggior credito residuo di non potendosi pertanto ritenere CP_1
decaduta la transazione a seguito dell'intervenuto fallimento di NIBA, trattandosi di terzo estraneo all'accordo intervenuto direttamente e che deve ritenersi CP_1
perfezionato in data 21.12.2018.
Ne consegue che il credito di deve essere accertato nella minor somma di € Controparte_1
5.720,23, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, che deve essere condannata a pagare a , e conseguentemente il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Controparte_1
Bologna deve essere revocato.
18. Nessun'altra somma deve essere riconosciuta all'odierna appellante a titolo di risarcimento danno stante l'infondatezza del terzo motivo di appello.
Osserva la Corte come sia effettivamente “totalmente generica e sfornita di qualsiasi elemento di prova”, come affermato dal giudice di prime cure, la pretesa dell'appellante di ottenere un risarcimento del danno da deducendo soltanto che “l'investimento di tempo e risorse CP_1
nell'accordo con e nelle attività per abbiano sottratto tempo e Controparte_1 Controparte_4
risorse che avrebbero invece essere più fruttuosamente allocate”, posto comunque che, come già osservato, l'attività di promozione commerciale in favore di è stata effettivamente svolta e che nessun inadempimento contrattuale può essere imputato a CP_1
Pertanto, stante l'infondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento non può evidentemente essere accolta neppure la richiesta di determinazione in via equitativa del quantum.
19. In conclusione l'appello deve essere accolto nei limiti di quanto sopra stabilito.
pagina 8 di 10 In conseguenza della parziale riforma della sentenza, deve provvedersi a rideterminare le spese di entrambi i gradi del giudizio che, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante in favore dell'appellata nella misura di ½, con compensazione tra le parti del residuo ½.
Per effetto della parziale riforma della sentenza, come richiesto dall'appellante, CP_1
dovrà restituire a le maggiori somme che ha documentato di aver corrisposto a titolo di capitale ed interessi moratori fino a concorrenza della somma capitale di € 5.720,23, oltre interessi moratori dal dì del pagamento sino alla data della restituzione, mentre l'Avv.
Lorenza Santella dovrà restituire a le eventuali maggiori spese di lite percepite quale procuratore antistatario di rispetto a quelle risultanti dall'odierna rideterminazione. CP_1
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 5171/2019 del Tribunale di Bologna;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 5.720,23, oltre interessi moratori dal dì del dovuto Controparte_1
all'effettivo pagamento;
- condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1
la maggior somma percepita a titolo di capitale ed interessi moratori rispetto alla
[...]
somma capitale di € 5.720,23, oltre interessi moratori dal dì del dovuto all'effettivo pagamento;
- condanna al pagamento nella misura di Parte_1
1/2 delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in favore dell'Avv. Lorenza Santella quale procuratore antistatario di che si liquidano per l'intero, Controparte_1
quanto al primo grado in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e quanto al grado di appello in € 3.966,00 per compensi, oltre C.U., spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa tra le parti il residuo ½;
pagina 9 di 10 - condanna l'Avv. Lorenza Santella, quale procuratore antistatario di Controparte_1
a restituire a le eventuali maggiori Parte_1
somme già percepite a titolo di compensi del giudizio monitorio e del primo grado del giudizio, rispetto a quelle come sopra liquidate.
Così deciso in Bologna, il 24.03.2025
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2077/2021 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. GERBI FRANCESCA
APPELLANTE contro
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. SANTELLI LORENZA
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis , in riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Bologna n. 88 1/2021 del 31.03.2021, comunicata il 07.04.2021,
- revocare il decreto ingiuntivo n. 5171/2019, emesso dal Tribunale di Bologna in data 26.09.2019
30.09.2019, per tutti i motivi esposti in narrativa e dichiarare quindi che nulla è dovuto a nessun titolo d a a Parte_1 Controparte_1
- in via riconvenzionale condannare in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_1 tempore , al pagamento, in favore della della somma di Euro Parte_1
3.907,84 , oltre interessi ulteriori come dovuti, per le causali di cui alla narrativa ed in particolare in ragione pagina 1 di 10 del riconoscimento di debito avvenuto con email del 21.12.2018, oltre al risarcimento dell'ulteriore danno che, alla luce di quanto esposto in narrativa, si chiede che l'Ill.mo Giudice voglia determinare secondo equità, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
- in via subordinata , nella denegata ipotesi di conferma, anche parziale, del decreto ingiuntivo opposto,
[... compensare in tutto o in parte l'eventuale credito di nei confronti di Controparte_1 Parte_1 con il credito da quest'ultima vantato nei confronti della prima, pari ad Euro Parte_1
3.907,84, oltre interessi ulteriori come dovuti, oltre l'ulteriore danno che, alla luce di quanto esposto in narrativa, si chiede che l'Ill.mo Giudice voglia determinare secondo equità, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
- a norma dell'art. 336 c.p.c. ordinare a la restituzione delle somme percepite in virtù Controparte_1 del decreto revocato e/o della sentenza appellata e riformata, oltre interessi sino all'adempimento;
- a norma dell'art. 336 c.p.c. ordinare a la restituzione delle somme percepite dall'Avv. CP_1 CP_1
Lorenza Santella a titolo di compensi professionali per il giudizio monitorio e il successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il tutto con vittoria di spese e compensi.
In subordine, con compensazione totale tra le parti.
In via istruttoria, si producono, oltre alla procura ed al fascicolo di primo grado, i seguenti documenti:
1) pec del 07.04.2021 di comunicazione della sentenza da parte del Tribunale di Bologna;
2) ricevute pagamento capitale ingiunto e interessi;
3) fattura n. 25/2020 Avv. Lorenza Santella relativamente ai compensi del procedimento monitorio;
4) mail da Avv. Francesca Gerbi a Avv. Lorenza Santella del 19.04.2021;
5) ricevute pagamenti da Avv. Lorenza Santella. Parte_1
Ulteriormente in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle prove orali, come da memoria ex art. 183
c.p.c., comma VI n. 2 (istanza formulata anche in sede di precisazione delle conclusioni nelle note conclusive depositate il 18.03.2021)”.
Conclusioni per l'appellata: si conclude perchè la Onorevole Corte di Appello di Bologna Voglia respingere l'appello e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Bologna con condanna della appellante al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. otteneva dal Tribunale di Bologna decreto ingiuntivo nei confronti Controparte_1
della ditta per il pagamento della somma di € 9.272,00 oltre interessi moratori e Parte_1
spese della procedura quale corrispettivo di attività di promozione commerciale svolte come pagina 2 di 10 da contratto stipulato in data 1/5/2018.
2. Proponeva opposizione la chiedendo la revoca del d.i. opposto e Parte_1
proponendo domanda riconvenzionale per la somma di € 3.907,84 oltre interessi in virtù di un riconoscimento di debito del 21/12/2018, oltre al risarcimento dei danni da liquidare secondo equità. In subordine chiedeva accertarsi la compensazione tra il credito azionato dalla opposta ed il credito di € 3.907,84 vantato dall'opponente nei confronti dell'opposta, oltre l'ulteriore danno da liquidarsi secondo equità.
3. Esponeva l'opponente che l'attività di promozione commerciale di cui alla scrittura
1/5/2018, per la quale era previsto un compenso di € 820,00 oltre Iva mensili, oltre ad un rimborso spese forfettario di € 700,00 oltre Iva mensili, era subito apparsa inadeguata ed insufficiente tanto che l'opponente, con comunicazione del 18/12/2018 alla quale l'opposta nulla opponeva aveva comunicato la volontà di risolvere l'accordo.
Deduceva inoltre l'opponente che il dott. legale rappresentante della Persona_1
opposta, con e-mail del 21/12/2018 si sarebbe riconosciuto responsabile di un cattivo affare concluso dalla opponente con la ditta Niba Illuminazione s.r.l. proponendo un accordo mediante il quale l'opponente avrebbe recuperato il proprio credito nei confronti della Niba Illuminazione.
4. Si costituiva in giudizio la opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto previa concessione della provvisoria esecuzione.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Bologna rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta.
5. Osservava il giudicante che l'opponente non contestava l'esecuzione delle attività descritte nelle fatture azionate in sede monitoria e neppure il relativo corrispettivo, ma che secondo la sua tesi sarebbe stato raggiunto un accordo trilaterale tra l'opposta (creditrice)
l'opponente (debitrice) ed un terzo (NIBA Illuminazione srl) secondo il quale il credito della opponente verso la Niba Illuminazione sarebbe stato ceduto alla opposta in parziale pagamento del credito vantato dalla opposta verso l'opponente, e che l'accordo in questione sarebbe dimostrato dal messaggio e-mail 21/12/2018 inviato dal dott. legale Per_1
pagina 3 di 10 rappresentante della opposta.
6. Il giudice di primo grado rilevava che, in realtà, detto documento non costituiva un accordo trilaterale, come preteso dall'opponente, ma una semplice ipotesi che poi non si era concretizzata a seguito del fallimento della Niba Illuminazione, e che si trattasse di una proposta e non di un accordo raggiunto era confermato dalla stessa opponente con la comunicazione e-mail del 25/3/2019 inviata al legale della opposta con la quale espressamente l'opponente riferiva che “La transazione è saltata in quanto una delle società che doveva prendere parte all'accordo ha presentato domanda di concordato” (doc. 1 fasc. opposta).
Osservava il Tribunale che se la transazione era saltata, ciò significava che nessun accordo era stato raggiunto, dovendosi pertanto escludere che fosse avvenuta una compensazione come sostenuto dall'opponente, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente non essendo peraltro avvenuto alcun riconoscimento di debito da parte dell'opposta. Quanto alla domanda di risarcimento danni, il Tribunale osservava che la stessa appariva totalmente generica e sfornita di qualsiasi elemento di prova.
7. Avverso la sentenza ha proposto appello la società chiedendone la riforma e CP_2
si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe errato nella ricostruzione di fatto compiuta, laddove ha ritenuto che non avrebbe Parte_1
contestato l'attività posta in essere da e che conseguentemente aveva Controparte_1
determinato l'emissione delle fatture oggetto del procedimento monitorio.
Deduce l'appellante che la circostanza sarebbe tuttavia errata perché sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo aveva contestato l'inadeguatezza Parte_1
dell'attività di rispetto al contratto concluso il 1° maggio 2018, Controparte_1
eccependo il grave inadempimento della medesima Società appellata.
pagina 4 di 10 Nello specifico aveva rappresentato come di fatto pur Parte_1 Controparte_1
percependo a lungo i compensi concordati in virtù dell'“accordo di collaborazione e sviluppo attività produttive” non avesse in realtà procurato alla medesima appellante alcuna nuova commessa di lavoro o affare, determinando quindi la necessità di risolvere l'accordo stesso.
L'inadeguatezza di si era estrinsecata inoltre nell'aver posto Controparte_1 [...]
in contatto con una terza Società, la del tutto inaffidabile Pt_1 Controparte_4
dal punto di vista creditizio.
9. Deduce pertanto l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare l'eccezione di inadempimento formulata, peraltro in maniera articolata, così come il grave conflitto di interessi del legale rappresentante della società il Dott. Controparte_1
il quale, in quanto socio della o comunque in Persona_1 Controparte_4
procinto di effettuare l'investimento per la sua ricapitalizzazione, nonostante conoscesse le difficoltà economiche di detta terza Società aveva indirizzato ad una Parte_1
collaborazione verso di essa al fine di risollevarne le sorti, da ultimo anche a proprio vantaggio.
10. Con il secondo motivo si lamenta che Il Giudice di primo grado avrebbe errato nella ricostruzione di fatto compiuta, laddove ha affermato che se la transazione era saltata ciò significava che nessun accordo era stato raggiunto e che ciò comportava il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, non essendo peraltro avvenuto alcun riconoscimento di debito da parte dell'opposta.
Si deduce che, invece, l'accordo era stato validamente raggiunto tra l'odierna appellante e
, e che in tal senso si deve leggere la mail del 21.12.2018, nella quale il legale Controparte_1
rappresentante di ammetteva: Controparte_1
“NIBA: sono direttamente coinvolto che non avete ricevuto il pagamento. Ho concordato con il dott.
, che segue le pratiche insoluti della NIBA questo: la D&D può scalare dalle fatture Persona_2
non pagate a il valore del debito con gli interessi e spese. si prende in carico Controparte_1 CP_1
l'insoluto Niba con i relativi costi giudiziari.”
11. Si deduce quindi che in ogni caso, quand'anche risultasse un credito di Controparte_1
nei confronti di il giudice avrebbe dovuto compensare quanto richiesto in
[...] Parte_1
pagina 5 di 10 pagamento da con il credito verso complessivamente Controparte_1 Controparte_4
pari ad Euro 3.519,00 oltre interessi sulla somma dovuta in linea capitale ed accessori sulle somme dovute a titolo di compensi professionali (per il monitorio avviato da Parte_1
verso Controparte_4
Sostiene l'appellante che solo il fallimento della ha impedito ex Controparte_4
lege la sigla di un accordo trilaterale tra le Società coinvolte, accordo che tuttavia non priverebbe di efficacia la dichiarazione di accollo già formulata, ai sensi dell'art. 1273 c.c. comma II e divenuta irrevocabile (Cass. Civ. n. 1758/20212) da parte di e che CP_1
comporterebbe, necessariamente, che in ogni caso non sia tenuta a Parte_1
corrispondere a un importo pari al debito di CP_1 Controparte_4
12. Con il terzo motivo si deduce che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel rigettare la domanda di risarcimento danni ritenendola totalmente generica e sfornita di qualsiasi elemento di prova, deducendo che invece la domanda è stata puntualmente argomentata, avendo l'odierna appellante spiegato sin dall'atto di opposizione come l'investimento di tempo e risorse nell'accordo con e nelle attività per Controparte_1 [...]
abbiano sottratto tempo e risorse che avrebbero invece essere più CP_4
fruttuosamente allocate nella ricerca autonoma o mediante altri intermediari, di diverse e più produttive opportunità di lavoro (danno patrimoniale e non patrimoniale).
In ogni caso, si deduce che la domanda con riferimento a detto ulteriore danno è stata espletata con richiesta di determinazione in via equitativa del quantum del risarcimento da parte del giudicante, che la giurisprudenza ammette e riconosce ogni qual volta, come nel caso di specie, la prova sia del danno patrimoniale sia del danno non patrimoniale possa essere raggiunta anche su base prognostica a mezzo di presunzioni semplici.
13. Così riassunti i motivi di doglianza, il primo motivo è infondato.
Osserva la Corte che il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che l'odierna appellante, prima dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non aveva mai contestato stragiudizialmente l'inadempimento di al contratto di promozione Controparte_1
commerciale siglato in data 1.05.2018, così come nessuna contestazione era stata avanzata alle fatture emesse dall'appellata, rimaste insolute e poste a fondamento del monitorio. pagina 6 di 10 14. A tale riguardo si osserva che dalla corrispondenza intercorsa (cfr. email
18.12.2018 e email di risposta 21.12.2018 sub. doc.4 opponente) si evince CP_1
chiaramente che le parti, dopo 8 mesi di collaborazione, sono addivenute ad una risoluzione consensuale del contratto a seguito della richiesta di di interrompere il rapporto
“…che purtroppo non ha portato i risultati tanto attesi e sperati.”
Nella stessa email, peraltro, non avanzava, chiaramente, alcuna contestazione di inadempimento, ma anzi elogiava l'operato del suo legale rappresentante Parte_2
nei seguenti termini: “Desideriamo altresì comunque ringraziarti per questi mesi di
[...]
collaborazione e per la tua professionalità sempre dimostrata”.
Dal tenore della comunicazione si deve pertanto escludere in radice la pretesa dell'odierna appellante di invocare la risoluzione del contratto per inadempimento, e pertanto stante la validità ed efficacia del contratto de quo per gli 8 mesi in cui ha regolarmente CP_1
adempiuto alla propria obbligazione di mezzi (promozione commerciale), deve essere riconosciuta la fondatezza del suo credito di € 9.272,00 indicato nelle fatture emesse e mai contestate.
15. Ciò posto, deve invece essere accolto il secondo motivo di appello.
Risulta pacifico tra le parti che, in virtù dell'attività di promozione commerciale di Fabbrica,
era riuscita a concludere un contratto di fornitura con la società NIBA
e che a seguito dell'insoluto , aveva ottenuto decreto Controparte_4
ingiuntivo n. 618/2018 emesso dal Giudice di Pace di Pontedera il 29.10.2018, notificato il
15.11.2018, per l'importo capitale di € 2.993,88, oltre interessi e spese del monitorio liquidate in € 526,00 oltre accessori di legge (cfr. doc. 5 opponente).
L'ammontare complessivo del credito di D&D nei confronti di Fabbrica deve essere pertanto quantificato nell'importo di € 3.551,77 (capitale € 2.993,88 + Spese legali monitorio indicate nella fattura n.22/2019 di € 557,89 sub. doc.11 opponente), oltre interessi moratori dal dovuto al saldo.
16. A tale riguardo si osserva che la problematica dell'insoluto e delle spese sostenute da per il recupero del credito era ben nota a tanto che nella email 21.12.2018 CP_1
sopra richiamata il suo legale rappresentante, oltre a dichiararsi Parte_2
pagina 7 di 10 d'accordo a risolvere consensualmente il contratto di promozione 1.05.2018, con riferimento all'insoluto di NIBA si era riconosciuto “direttamente coinvolto” ed aveva testualmente dichiarato, per quanto rileva ai fini decisori: “La può scalare dalle fatture Parte_1
non pagate a il valore del debito con gli interessi e spese. si prende in carico Controparte_1 CP_1
l'insoluto Niba con i relativi costi giudiziari.”
17. Dal tenore di tale dichiarazione appare dunque evidente che, tra le parti del presente giudizio, sia stato raggiunto un accordo per compensare le rispettive partite creditorie fino a concorrenza del maggior credito residuo di non potendosi pertanto ritenere CP_1
decaduta la transazione a seguito dell'intervenuto fallimento di NIBA, trattandosi di terzo estraneo all'accordo intervenuto direttamente e che deve ritenersi CP_1
perfezionato in data 21.12.2018.
Ne consegue che il credito di deve essere accertato nella minor somma di € Controparte_1
5.720,23, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, che deve essere condannata a pagare a , e conseguentemente il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Controparte_1
Bologna deve essere revocato.
18. Nessun'altra somma deve essere riconosciuta all'odierna appellante a titolo di risarcimento danno stante l'infondatezza del terzo motivo di appello.
Osserva la Corte come sia effettivamente “totalmente generica e sfornita di qualsiasi elemento di prova”, come affermato dal giudice di prime cure, la pretesa dell'appellante di ottenere un risarcimento del danno da deducendo soltanto che “l'investimento di tempo e risorse CP_1
nell'accordo con e nelle attività per abbiano sottratto tempo e Controparte_1 Controparte_4
risorse che avrebbero invece essere più fruttuosamente allocate”, posto comunque che, come già osservato, l'attività di promozione commerciale in favore di è stata effettivamente svolta e che nessun inadempimento contrattuale può essere imputato a CP_1
Pertanto, stante l'infondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento non può evidentemente essere accolta neppure la richiesta di determinazione in via equitativa del quantum.
19. In conclusione l'appello deve essere accolto nei limiti di quanto sopra stabilito.
pagina 8 di 10 In conseguenza della parziale riforma della sentenza, deve provvedersi a rideterminare le spese di entrambi i gradi del giudizio che, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante in favore dell'appellata nella misura di ½, con compensazione tra le parti del residuo ½.
Per effetto della parziale riforma della sentenza, come richiesto dall'appellante, CP_1
dovrà restituire a le maggiori somme che ha documentato di aver corrisposto a titolo di capitale ed interessi moratori fino a concorrenza della somma capitale di € 5.720,23, oltre interessi moratori dal dì del pagamento sino alla data della restituzione, mentre l'Avv.
Lorenza Santella dovrà restituire a le eventuali maggiori spese di lite percepite quale procuratore antistatario di rispetto a quelle risultanti dall'odierna rideterminazione. CP_1
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 5171/2019 del Tribunale di Bologna;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 5.720,23, oltre interessi moratori dal dì del dovuto Controparte_1
all'effettivo pagamento;
- condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1
la maggior somma percepita a titolo di capitale ed interessi moratori rispetto alla
[...]
somma capitale di € 5.720,23, oltre interessi moratori dal dì del dovuto all'effettivo pagamento;
- condanna al pagamento nella misura di Parte_1
1/2 delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in favore dell'Avv. Lorenza Santella quale procuratore antistatario di che si liquidano per l'intero, Controparte_1
quanto al primo grado in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e quanto al grado di appello in € 3.966,00 per compensi, oltre C.U., spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa tra le parti il residuo ½;
pagina 9 di 10 - condanna l'Avv. Lorenza Santella, quale procuratore antistatario di Controparte_1
a restituire a le eventuali maggiori Parte_1
somme già percepite a titolo di compensi del giudizio monitorio e del primo grado del giudizio, rispetto a quelle come sopra liquidate.
Così deciso in Bologna, il 24.03.2025
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 10 di 10