CASS
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da ZI AR - Presidente - Sent. n. 36/2026 sez. IA PA BO CC - 08/01/2026 GI ON R.G.N. 34011/2025 SS TI - Relatore - SA ZZ ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di: TI IC, nato a [...] il [...], avverso la ordinanza del 24/07/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MO RO;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Simone Perrelli, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato in camera di consiglio, secondo quanto dispone il testo dell’articolo 611 comma 1 del codice di procedura penale. 1. Con ordinanza in data 24 luglio 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa, in sede di rinvio, dalla Corte di appello di Messina il 26 aprile 1993, irrevocabile il 7 febbraio 1994, che aveva condannato il ricorrente per il reato di concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione (rapimento CO RI dell’8 luglio 1985). Penale Sent. Sez. 2 Num. 2063 Anno 2026 Presidente: AR ZI Relatore: TI SS Data Udienza: 08/01/2026 2 1.1. Quanto dedotto nel merito è rappresentato da “giudiziario” costituito dalla ordinanza della Corte di appello di Messina in data 18 giugno 2021, che decidendo quale giudice della esecuzione, aveva revocato il provvedimento di confisca di parte del denaro ritenuto prezzo del reato per cui è condanna irrevocabile;
tale decisione sulla revoca della confisca del prezzo del reato, avrebbe dovuto indurre la Corte ad aprire uno spiraglio rescindente nella procedura volta alla revisione della decisione irrevocabile di condanna. 1.2. La Corte di appello, esaminato il nuovo apporto di natura giudiziaria, valorizzava l’assoluta carenza di decisività del offerto, sicché il giudizio di merito non poteva ritenersi suscettibile di revisione in ragione delle nuove valutazioni in tema confisca esposte con l’istanza. 1.3. Seguiva la condanna della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. 2. Avverso tale ordinanza ricorre il condannato, a ministero del difensore di fiducia, che con due motivi deduce: 2.1. La violazione della legge processuale che regola l’ampiezza e la profondità della cognizione nel preliminare vaglio sulla istanza di revisione, con i conseguenti vizi di motivazione, apodittica e meramente assertiva, della decisione impugnata, che negava efficacia euristica novativa all’argomento di natura giudiziaria sopravvenuto. 2.2. I medesimi vizi reggono il secondo argomento di censura, che impinge alla eccessiva ed immotivata onerosità (prossima ai massimi edittali) della sanzione irrogata in favore della Cassa per le ammende in conseguenza della decisione di inammissibilità. 2.1. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 1° dicembre 2025 ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza di entrambi i motivi portati all’attenzione rescindente della Corte di legittimità. 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorrente non ha allegato ai motivi di ricorso il provvedimento che ha deciso sulla revoca parziale della confisca. Il che determina, di per sé, tranciante inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, di autosufficienza (Sez. 4, n. 3937 del 12/1/2021, Rv. 280384; Sez. 2, n. 20677 del 11/4/2017, Rv. 270071). 1.2. Quanto al merito della delibata inammissibilità, l'art. 634 cod. proc. pen. prevede espressamente che, a prescindere dalla prognosi sulla domanda, la Corte di appello dichiara l'inammissibilità anche a fronte della manifesta infondatezza della stessa. Il giudizio di ammissibilità non riguarda infatti soltanto la verifica dell'esistenza di prove in astratto nuove, ma sottende anche una delibazione sulla portata del rapportata al “vigore” del giudicato. La Corte di merito ha quindi correttamente proceduto alla verifica “ponderale” del rapporto tra nuove valutazioni sulla confisca e prova già “saggiata” nel contraddittorio ed ha preso atto della 3 evidente inidoneità (ontologica e giuridica) del “nuovo” a scardinare il giudicato. E’ pertanto rimasta esclusa dal panorama della delibazione una prognosi fausta del possibile futuro dibattimento sulla base del prospettato, incapace di produrre un potenziale ribaltamento della decisione sulla responsabilità. 1.3. La decisione sulla efficacia euristica della nuova valutazione sulla confisca si sottrae infatti al sindacato di legittimità, ove sia fondata, come nella presente fattispecie processuale, su motivazione adeguata e immune da vizi logici (Sez. 3, n. 39516 del 27/6/2017, Rv. 272690). 1.4. La misura della condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende è estranea, in quanto rientrante nei binari previsti dalla legge ed affidata nel quantum alla discrezionalità dell’organo giudicante, al perimetro del devolubile alla Corte di legittimità (Sez. 3, n. 41213 del 15/09/2015, Attanasio, Rv. 264989 - 01). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n. 186). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2026. Il consigliere estensore Il Presidente MO RO IG RD
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MO RO;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Simone Perrelli, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato in camera di consiglio, secondo quanto dispone il testo dell’articolo 611 comma 1 del codice di procedura penale. 1. Con ordinanza in data 24 luglio 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa, in sede di rinvio, dalla Corte di appello di Messina il 26 aprile 1993, irrevocabile il 7 febbraio 1994, che aveva condannato il ricorrente per il reato di concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione (rapimento CO RI dell’8 luglio 1985). Penale Sent. Sez. 2 Num. 2063 Anno 2026 Presidente: AR ZI Relatore: TI SS Data Udienza: 08/01/2026 2 1.1. Quanto dedotto nel merito è rappresentato da “giudiziario” costituito dalla ordinanza della Corte di appello di Messina in data 18 giugno 2021, che decidendo quale giudice della esecuzione, aveva revocato il provvedimento di confisca di parte del denaro ritenuto prezzo del reato per cui è condanna irrevocabile;
tale decisione sulla revoca della confisca del prezzo del reato, avrebbe dovuto indurre la Corte ad aprire uno spiraglio rescindente nella procedura volta alla revisione della decisione irrevocabile di condanna. 1.2. La Corte di appello, esaminato il nuovo apporto di natura giudiziaria, valorizzava l’assoluta carenza di decisività del offerto, sicché il giudizio di merito non poteva ritenersi suscettibile di revisione in ragione delle nuove valutazioni in tema confisca esposte con l’istanza. 1.3. Seguiva la condanna della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. 2. Avverso tale ordinanza ricorre il condannato, a ministero del difensore di fiducia, che con due motivi deduce: 2.1. La violazione della legge processuale che regola l’ampiezza e la profondità della cognizione nel preliminare vaglio sulla istanza di revisione, con i conseguenti vizi di motivazione, apodittica e meramente assertiva, della decisione impugnata, che negava efficacia euristica novativa all’argomento di natura giudiziaria sopravvenuto. 2.2. I medesimi vizi reggono il secondo argomento di censura, che impinge alla eccessiva ed immotivata onerosità (prossima ai massimi edittali) della sanzione irrogata in favore della Cassa per le ammende in conseguenza della decisione di inammissibilità. 2.1. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 1° dicembre 2025 ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza di entrambi i motivi portati all’attenzione rescindente della Corte di legittimità. 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorrente non ha allegato ai motivi di ricorso il provvedimento che ha deciso sulla revoca parziale della confisca. Il che determina, di per sé, tranciante inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, di autosufficienza (Sez. 4, n. 3937 del 12/1/2021, Rv. 280384; Sez. 2, n. 20677 del 11/4/2017, Rv. 270071). 1.2. Quanto al merito della delibata inammissibilità, l'art. 634 cod. proc. pen. prevede espressamente che, a prescindere dalla prognosi sulla domanda, la Corte di appello dichiara l'inammissibilità anche a fronte della manifesta infondatezza della stessa. Il giudizio di ammissibilità non riguarda infatti soltanto la verifica dell'esistenza di prove in astratto nuove, ma sottende anche una delibazione sulla portata del rapportata al “vigore” del giudicato. La Corte di merito ha quindi correttamente proceduto alla verifica “ponderale” del rapporto tra nuove valutazioni sulla confisca e prova già “saggiata” nel contraddittorio ed ha preso atto della 3 evidente inidoneità (ontologica e giuridica) del “nuovo” a scardinare il giudicato. E’ pertanto rimasta esclusa dal panorama della delibazione una prognosi fausta del possibile futuro dibattimento sulla base del prospettato, incapace di produrre un potenziale ribaltamento della decisione sulla responsabilità. 1.3. La decisione sulla efficacia euristica della nuova valutazione sulla confisca si sottrae infatti al sindacato di legittimità, ove sia fondata, come nella presente fattispecie processuale, su motivazione adeguata e immune da vizi logici (Sez. 3, n. 39516 del 27/6/2017, Rv. 272690). 1.4. La misura della condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende è estranea, in quanto rientrante nei binari previsti dalla legge ed affidata nel quantum alla discrezionalità dell’organo giudicante, al perimetro del devolubile alla Corte di legittimità (Sez. 3, n. 41213 del 15/09/2015, Attanasio, Rv. 264989 - 01). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n. 186). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2026. Il consigliere estensore Il Presidente MO RO IG RD