CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/11/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 771/2023 RGAC vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...], C.F. Parte_1
giusta procura redatta su foglio separato, rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Luigi Morrone
APPELLANTE
E
Con
, in persona del parroco p.t., Francesco Controparte_1
Castiglione, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza F. e L. Gullo n. 88, presso e nello studio dall'Avv. Francesco Filicetti CF: che la rappresenta e difende in C.F._2
virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
All'esito dell'udienza del 06.11.2025, la causa era trattenuta dal Collegio per la decisione scaduti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. 10-10-2022 n. 149
sulle seguenti
1 conclusioni delle parti
Per l'appellante: << …Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, in riforma della sentenza del Tribunale di
Cosenza, in composizione monocratica, n. 100/2023 pubblicata il 20 gennaio 2023, resa nel giudizio
n. 3803/2019, voglia:
ai sensi dell'art. 2041 c.c., condannare la , in persona del Controparte_1
parroco p.t., per la carica domiciliato presso la parrocchia in Pedace corso dei Garibaldini n. 2, a
risarcire al geom. la somma di € 268.769,47, oltre rivalutazione monetaria ed Parte_1
interessi di legge dal 30 marzo 2004 fino all'effettivo soddisfo, con il favore delle spese.. >>.
Per l'appellata: <<…Nel merito rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dal signor , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza N° Parte_1
100/2023, pubblicata in data 20 gennaio 2023, resa nel giudizio 3803/2019, con la conferma della
decisione di primo grado.
In ogni caso condannare l'appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio
ex art. 93 c.p.c. da distrarre in favore del sottoscritto procuratore>>.
I FATTI
Per come correttamente ricostruito nella sentenza appellata “
premesso di essere titolare di impresa individuale specializzata nel restauro di Parte_1
beni di pregio artistico e culturale, ha esposto: che l'impresa ha eseguito i lavori di manutenzione
straordinaria e consolidamento della Chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo in Pedace, di proprietà
della , affidatigli dal in seguito a regolare Parte_2 Controparte_3
gara, con verbale di aggiudicazione in data 11 giugno 2002, su progetto approvato con
determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n.83 del 29/2002 per l'importo complessivo di €
258.228,43; che nelcorso dei lavori, si erano rese necessarie opere aggiuntive, dovute ad un
sottodimensionamento del progetto, inadeguato a restaurare il palinsesto alla sua funzione storico –
culturale, oltre che religiosa, per un valore stimato in € 268.769,47; che proposta azione contrattuale
nei confronti del la stessa era stata rigettata con sentenza n. 1039/2017, sul rilievo Controparte_3
del difetto di atto formale idoneo ad impegnare contrattualmente l'ente al pagamento delle opere
aggiuntive; che dagli interventi indicati sono derivati miglioramenti e addizioni ad un bene di
2 proprietà della parrocchia convenuta, a fronte di dispendio di energie e costi non retribuiti dalla
stazione appaltante.
Assumendo su tali basi la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 2041 c.c., l'istante ha chiesto la
condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 268.769,47, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi di legge dal 30 marzo 2004 fino all'effettivo soddisfo.
La convenuta ha resistito alla domanda, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione e
contestando quindi la sussistenza delle condizioni per l'esperimento in suo confronto.
La causa è stata trattenuta in decisione sulla documentazione offerta in comunicazione.”.
Con sentenza n.100/2023, pubblicata in data 20.01.2023, il Tribunale di Cosenza così
pronunciava: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione
disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite in ragione della metà; condanna l'attore al pagamento della residua metà che
si liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore
dell'avv. F. Filicetti”.
Avverso la predetta sentenza veniva proposto appello da parte di Parte_1
contestando la sentenza riproponendo le medesime contestazioni formulate nel giudizio di primo grado.
Si costituiva , contestando Controparte_1
l'appello chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 06.11.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione scaduti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. 10-10-2022 n. 149.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Si impone in via preliminare ed assorbente una declaratoria di inammissibilità del proposto appello ex art. 342 c.p.c..
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal nuovo regime delineato dal D.Lgs n.
149/2022 applicabile a tutte le impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023
(art. 35, comma 4, D.lvo n. 149/2022).
3 In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato.
La Riforma Cartabia modificando e rinnovando l'art. 342 c.p.c., ha previsto che l'atto di citazione in appello, oltre a dover osservare i requisiti formali dell'art.163-bis c.p.c., deve indicare nella motivazione, a pena di inammissibilità, “in modo chiaro, sintetico e specifico”
le deduzioni sul capo della decisione di primo grado impugnato, in luogo della “parte del provvedimento che si intende appellare”, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunziate e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Sono stati, dunque, integralmente riformulati i requisiti previsti “per ciascuno dei motivi” “a
pena di inammissibilità”. Si richiede al riguardo l'indicazione “in modo chiaro, sintetico e
specifico” del “capo” della sentenza appellata (n. 1), delle censure “alla ricostruzione dei fatti”
(n. 2), delle “violazioni di legge” e della “loro rilevanza ai fini della decisione impugnata” (n. 3).
È da evidenziare innanzitutto che tali indicazioni sono opportunamente riferite non già alla motivazione dell'appello, complessivamente considerata, ma a “ciascuno dei motivi”, che è,
quindi, onere dell'impugnante distintamente articolare.
Ogni censura deve essere espressamente orientata verso un determinato “capo” della decisione impugnata;
non è più necessario, quindi, riprodurre integralmente “le parti del
provvedimento” censurate così come è richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c..
Le censure in fatto (n.2) ed in diritto (n.3) – nonostante la formulazione in successione dei requisiti - non sono in realtà da ritenersi entrambe necessarie, potendo la sentenza essere impugnata anche solo per le “violazioni di legge” in relazione ad una pacifica o, comunque,
condivisa “ricostruzione dei fatti”.
Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza” in vista della riforma della decisione appellata.
4 In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello il capo della sentenza che si intende sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello proposto da non supera Parte_1
il vaglio di ammissibilità ex art. 342 cpc.
Trattasi, invero, dell'esposizione di doglianze generiche, non miranti a demolire il contenuto della prima decisione mancando una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice o a individuare un “percorso logico alternativo a quello del primo Giudice”.
5 L'appellante si limita a riproporre l'intero contenuto dell'atto di citazione in primo grado dal quale si discosta solo nella elencazione delle opere eseguite e non indicate nel primo grado di giudizio, apoditticamente a dolersi della decisione del giudicante di primo grado senza enucleare specificatamene le questioni ed i capi della sentenza impugnata e con essi le relative doglianze, né con la necessaria chiarezza l'eventuale violazione di legge.
Alla stregua di quanto sopra esposto, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi, ridotta del 50% in ragione della natura della pronuncia.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, in p.l.r.p.t.,, avverso la sentenza Controparte_1
del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 20/01/2023 n.100/2023, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna al rimborso in favore Parte_1 Parte_3
, in p.l.r.p.t., delle spese del grado, che liquida in € 4.995,00 per
[...]
compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore
6 Dott.ssa Giovanna Gioia
7
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 771/2023 RGAC vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...], C.F. Parte_1
giusta procura redatta su foglio separato, rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Luigi Morrone
APPELLANTE
E
Con
, in persona del parroco p.t., Francesco Controparte_1
Castiglione, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza F. e L. Gullo n. 88, presso e nello studio dall'Avv. Francesco Filicetti CF: che la rappresenta e difende in C.F._2
virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
All'esito dell'udienza del 06.11.2025, la causa era trattenuta dal Collegio per la decisione scaduti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. 10-10-2022 n. 149
sulle seguenti
1 conclusioni delle parti
Per l'appellante: << …Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, in riforma della sentenza del Tribunale di
Cosenza, in composizione monocratica, n. 100/2023 pubblicata il 20 gennaio 2023, resa nel giudizio
n. 3803/2019, voglia:
ai sensi dell'art. 2041 c.c., condannare la , in persona del Controparte_1
parroco p.t., per la carica domiciliato presso la parrocchia in Pedace corso dei Garibaldini n. 2, a
risarcire al geom. la somma di € 268.769,47, oltre rivalutazione monetaria ed Parte_1
interessi di legge dal 30 marzo 2004 fino all'effettivo soddisfo, con il favore delle spese.. >>.
Per l'appellata: <<…Nel merito rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dal signor , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza N° Parte_1
100/2023, pubblicata in data 20 gennaio 2023, resa nel giudizio 3803/2019, con la conferma della
decisione di primo grado.
In ogni caso condannare l'appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio
ex art. 93 c.p.c. da distrarre in favore del sottoscritto procuratore>>.
I FATTI
Per come correttamente ricostruito nella sentenza appellata “
premesso di essere titolare di impresa individuale specializzata nel restauro di Parte_1
beni di pregio artistico e culturale, ha esposto: che l'impresa ha eseguito i lavori di manutenzione
straordinaria e consolidamento della Chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo in Pedace, di proprietà
della , affidatigli dal in seguito a regolare Parte_2 Controparte_3
gara, con verbale di aggiudicazione in data 11 giugno 2002, su progetto approvato con
determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n.83 del 29/2002 per l'importo complessivo di €
258.228,43; che nelcorso dei lavori, si erano rese necessarie opere aggiuntive, dovute ad un
sottodimensionamento del progetto, inadeguato a restaurare il palinsesto alla sua funzione storico –
culturale, oltre che religiosa, per un valore stimato in € 268.769,47; che proposta azione contrattuale
nei confronti del la stessa era stata rigettata con sentenza n. 1039/2017, sul rilievo Controparte_3
del difetto di atto formale idoneo ad impegnare contrattualmente l'ente al pagamento delle opere
aggiuntive; che dagli interventi indicati sono derivati miglioramenti e addizioni ad un bene di
2 proprietà della parrocchia convenuta, a fronte di dispendio di energie e costi non retribuiti dalla
stazione appaltante.
Assumendo su tali basi la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 2041 c.c., l'istante ha chiesto la
condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 268.769,47, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi di legge dal 30 marzo 2004 fino all'effettivo soddisfo.
La convenuta ha resistito alla domanda, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione e
contestando quindi la sussistenza delle condizioni per l'esperimento in suo confronto.
La causa è stata trattenuta in decisione sulla documentazione offerta in comunicazione.”.
Con sentenza n.100/2023, pubblicata in data 20.01.2023, il Tribunale di Cosenza così
pronunciava: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione
disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite in ragione della metà; condanna l'attore al pagamento della residua metà che
si liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore
dell'avv. F. Filicetti”.
Avverso la predetta sentenza veniva proposto appello da parte di Parte_1
contestando la sentenza riproponendo le medesime contestazioni formulate nel giudizio di primo grado.
Si costituiva , contestando Controparte_1
l'appello chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 06.11.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione scaduti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. 10-10-2022 n. 149.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Si impone in via preliminare ed assorbente una declaratoria di inammissibilità del proposto appello ex art. 342 c.p.c..
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal nuovo regime delineato dal D.Lgs n.
149/2022 applicabile a tutte le impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023
(art. 35, comma 4, D.lvo n. 149/2022).
3 In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato.
La Riforma Cartabia modificando e rinnovando l'art. 342 c.p.c., ha previsto che l'atto di citazione in appello, oltre a dover osservare i requisiti formali dell'art.163-bis c.p.c., deve indicare nella motivazione, a pena di inammissibilità, “in modo chiaro, sintetico e specifico”
le deduzioni sul capo della decisione di primo grado impugnato, in luogo della “parte del provvedimento che si intende appellare”, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunziate e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Sono stati, dunque, integralmente riformulati i requisiti previsti “per ciascuno dei motivi” “a
pena di inammissibilità”. Si richiede al riguardo l'indicazione “in modo chiaro, sintetico e
specifico” del “capo” della sentenza appellata (n. 1), delle censure “alla ricostruzione dei fatti”
(n. 2), delle “violazioni di legge” e della “loro rilevanza ai fini della decisione impugnata” (n. 3).
È da evidenziare innanzitutto che tali indicazioni sono opportunamente riferite non già alla motivazione dell'appello, complessivamente considerata, ma a “ciascuno dei motivi”, che è,
quindi, onere dell'impugnante distintamente articolare.
Ogni censura deve essere espressamente orientata verso un determinato “capo” della decisione impugnata;
non è più necessario, quindi, riprodurre integralmente “le parti del
provvedimento” censurate così come è richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c..
Le censure in fatto (n.2) ed in diritto (n.3) – nonostante la formulazione in successione dei requisiti - non sono in realtà da ritenersi entrambe necessarie, potendo la sentenza essere impugnata anche solo per le “violazioni di legge” in relazione ad una pacifica o, comunque,
condivisa “ricostruzione dei fatti”.
Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza” in vista della riforma della decisione appellata.
4 In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello il capo della sentenza che si intende sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello proposto da non supera Parte_1
il vaglio di ammissibilità ex art. 342 cpc.
Trattasi, invero, dell'esposizione di doglianze generiche, non miranti a demolire il contenuto della prima decisione mancando una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice o a individuare un “percorso logico alternativo a quello del primo Giudice”.
5 L'appellante si limita a riproporre l'intero contenuto dell'atto di citazione in primo grado dal quale si discosta solo nella elencazione delle opere eseguite e non indicate nel primo grado di giudizio, apoditticamente a dolersi della decisione del giudicante di primo grado senza enucleare specificatamene le questioni ed i capi della sentenza impugnata e con essi le relative doglianze, né con la necessaria chiarezza l'eventuale violazione di legge.
Alla stregua di quanto sopra esposto, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi, ridotta del 50% in ragione della natura della pronuncia.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, in p.l.r.p.t.,, avverso la sentenza Controparte_1
del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 20/01/2023 n.100/2023, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna al rimborso in favore Parte_1 Parte_3
, in p.l.r.p.t., delle spese del grado, che liquida in € 4.995,00 per
[...]
compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore
6 Dott.ssa Giovanna Gioia
7
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo