Versione
3 febbraio 1962
3 febbraio 1962
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Versione
21 luglio 1964
21 luglio 1964
Art. 10. ((Per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributo di cui al precedente articolo 3, in aggiunta allo stanziamento previsto dal Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e successive modificazioni ed integrazioni e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi che sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, nella misura di lire 2.5 miliardi per l'esercizio finanziario relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, lire 5 miliardi per l'esercizio 1965 e lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1966.
I fondi non utilizzati in un esercizio possono essere utilizzati in quello successivo.))
I fondi non utilizzati in un esercizio possono essere utilizzati in quello successivo.))
Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Caltanissetta, sentenza 27/09/2023, n. 284Provvedimento: Nr. 952/2018 R.G. Trib. TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, nella persona del dott. RA BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, ha definito la controversia con la seguente SENTENZA nella causa promossa da: Parte_1 [...] (P. IVA: P.IVA_1 C. F.: P.IVA_2 , con sede in Palermo, Via Ferruzza n. 5 - 90124, in persona del commissario ad acta ( giusto D.A. n. 408/8S del 16/03/2018) Dott. Parte_2 , rappresentato e difeso dall'Avv. CARROCCIO TERESA (CF: C.F._1 ; Fax 0916197365; PEC: Email_1 , giusta Determinazione del 05/06/2018 n. 30, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Palermo, in via Agrigento n. …Leggi di più...
- subentro nelle funzioni·
- mobilità volontaria intercompartimentale·
- cessazione rapporto di lavoro·
- principio di infrazionabilità TFS·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- rapporto previdenziale·
- art. 19 LR 8/2012·
- legittimazione passiva·
- TFS (trattamento di fine servizio)