Articolo 10 della Legge 9 gennaio 1962, n. 2
Articolo 9
Versione
3 febbraio 1962
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Versione
21 luglio 1964
Art. 10. ((Per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributo di cui al precedente articolo 3, in aggiunta allo stanziamento previsto dal Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e successive modificazioni ed integrazioni e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi che sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, nella misura di lire 2.5 miliardi per l'esercizio finanziario relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, lire 5 miliardi per l'esercizio 1965 e lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1966.
I fondi non utilizzati in un esercizio possono essere utilizzati in quello successivo.))
Entrata in vigore il 21 luglio 1964
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