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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 92/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 92/2023 promossa da:
(P.IVA ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. VINCENZO MUSTICA (CF: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE VETTORI (CF ) e dell'Avv. C.F._2
Lorenzo Vettori (Cod. Fisc.: C.F._3
APPELLATA avverso la sentenza n. 728/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 20/08/2022
CONCLUSIONI
pagina 1 di 25 In data 14.02.2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione respinta, ivi compreso l'appello incidentale proposto, e in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto, per i motivi tutti in esso indicati, in parziale riforma della sentenza n.728/2022 resa inter partes nella causa iscritta al n.2152/2019 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, emessa dal Tribunale di Siena nella persona della Dott.ssa Chiara Fiamingo in data 05/08/2022 e pubblicata il 20/08/2022
NEL MERITO: In via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.728/2022 resa inter partes nella causa iscritta al n.2152/2019 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, emessa dal Tribunale di Siena nella persona della Dott.ssa Chiara Fiamingo in data 05/08/2022 e pubblicata il 20/08/2022, accogliere le seguenti conclusioni: - stante la già accertata e dichiarata nullità della clausola prevedente la capitalizzazione degli interessi dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione in tal senso applicata al rapporto in esame anche per il periodo successivo al 2000; - Dichiarare l'erronea applicazione delle norme in tema di prescrizione e per l'effetto - condannare la convenuta
[...]
in persona del rappresentante p.t., alla restituzione delle Controparte_1 somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, che si quantificano in in 424.483,28= (Euro Quattrocentoventiquattromilaquattrocentoottantatre/28), ovvero nella diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che la Corte riterrà equa, oltre agli interessi legali e rivalutazione dal dovuto sino al saldo effettivo NONCHE'
In via subordinata: condannare, per tutti i motivi indicati in narrativa, la convenuta al risarcimento del danno, ex art. 1218 e ss. C.C., ovvero, ex art. 1338 C.C., ovvero, ex art. Part 2043 e ss. C.C., ovvero, all'indennizzo ex art. 2041 C.C., in favore di Parte_1 in misura di 424.483,28= (Euro
[...] Parte_1
Quattrocentoventiquattromilaquattrocentoottantatre/28), ovvero nella diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che il Giudice riterrà equa, oltre agli interessi legali e rivalutazione dal dovuto sino al saldo effettivo.
pagina 2 di 25 Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cpa, come per legge, relativi ai due gradi di giudizio con distrazione a favore del procuratore antistatario
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: rinnovare la Consulenza Tecnica con designazione di un diverso C.T.U. in quanto la consulenza tecnica del Dott. necessita di essere integrata secondo quanto già ampiamente articolato Per_1
e argomentato nell'atto di impugnazione. Con riserva di ulteriormente dedurre in sede di replica”.
Per la parte appellata:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze ogni contraria istanza e domanda reietta e disattesa, respingere l'appello principale perché inammissibile e comunque infondato.
- In accoglimento del primo motivo di appello incidentale, in riforma della sentenza gravata, ritenere inammissibile la CTU e per l'effetto respingere integralmente la domanda dell'odierna appellata.
Per la denegata ipotesi in cui la CTU non fosse ritenuta inammissibile, la CP_1 ribadisce le osservazioni del proprio CTP Dott. allegate alla perizia Persona_2 in atti (All. 26 alla CTU) e pertanto:
a) Insiste nella richiesta che venga sviluppato un conteggio aggiuntivo in cui, come disposto dal quesito del Giudice, il CTU tenga conto solo del periodo per il quale si dispone di una sequenza degli estratti conto completi di ogni pagina, senza soluzione di continuità. Si chiede quindi che venga elaborata una ipotesi aggiuntiva sulla base dei dati continui disponibili e che mantenga quindi il saldo iniziale del primo e/c successivo al periodo sprovvisto di e/c completi, senza procedere a rettifiche intermedie, in modo da basare i propri conteggi con decorrenza dalla data in cui sono disponibili estratti conto completi in maniera Contr continuativa (cfr. All. 26 alla CTU, osservazioni del CTP di Dott. Per_2
pag. 2). b) Insiste nella richiesta che siano espunti dalla CTU i calcoli relativi
[...] agli effetti della verifica dell''usura sopravvenuta', dal momento che il quesito formulato dal Giudice richiedeva espressamente solo la verifica della c.d. 'usura
pagina 3 di 25 Contr originaria' (cfr. All. 26 alla CTU, osservazioni del CTP di Dott. Persona_2 pag. 4).
c) Insiste nella richiesta che sia sviluppato un conteggio alternativo che individui il dies a quo della prescrizione dalla notifica dell'atto di citazione (cfr. All. 26 alla Contr CTU, osservazioni del CTP di Dott. pag. 5). Persona_2
d) Insiste nella richiesta che sia espunta dalla CTU l'ipotesi 2 sviluppata con ricalcoli errati, ovvero senza alcuna capitalizzazione a tassi ex art. 117 TUB, e che non ha alcun rilievo in quanto sono prodotti in atti i contratti con la pattuizione delle condizioni economiche. In ogni caso, preso atto che lo stesso CTU ha individuato versamenti solutori che hanno “pagato” completamente le competenze bancarie addebitate (pag. 22 e 35 relazione peritale), osserva che l'unica ipotesi eventualmente rilevante indicata nella CTU in atti è l'ipotesi 1 del periodo B della tabella in calce a pag. 40 della CTU, che riguarda il caso di ricalcolo con applicazione delle pattuizioni contrattuali e con riconosciuta validità dell'eccezione di prescrizione. - In accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, in riforma della sentenza gravata, dichiarare la integrale legittimità delle pattuizioni inerenti la c.m.s. e dunque la piena legittimità dei relativi addebiti per tutto il periodo rilevante in causa. - In accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, in riforma della sentenza gravata, accertare che le spese trimestrali, le spese di amministrazione conto, affidamenti e/o scoperti, spese istruttoria fido e revisione pratica, e la Commissione istruttoria urgente e la commissione sul fido accordato (CA) sono dovute senza alcuna eccezione per tutto il periodo rilevante in causa.
Nel merito e in ogni caso respingere tutte le domande svolte verso la Comparente, anche singolarmente prese, in quanto prescritte e/o infondate, nonché indeterminate nel quantum e comunque non provate.
-Ai sensi dell'art. 52 del D. lgs. n. 196/2003, si chiede che sia ordinata alla cancelleria o segreteria del Tribunale l'apposizione, sull'originale della sentenza o di ogni altro provvedimento emesso nel corso del presente giudizio, di annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica o scientifica e con qualsiasi mezzo, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della parte appellata. Con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”
pagina 4 di 25 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 728/2022 pubblicata il 20/08/2022, il Tribunale di Siena ha così deciso:
“ACCOGLIE parzialmente la domanda formulata da Parte_1 nei confronti della e
[...] Controparte_1
DICHIARA che il saldo finale del conto corrente n. 4205.81, aperto in data
25/05/1987, poi confluito nel conto n. 10046.31 “ ”, è pari Parte_2 ad un saldo di € - 129.985,44 a debito del cliente correntista, anziché ad € –
150.663,40 a debito del cliente-correntista;
COMPENSA integralmente le spese del giudizio;
PONE definitivamente a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà, le spese di c.t.u., come già liquidate in separato provvedimento”.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_1 volte a sentir accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di conto corrente ordinario n. 420581, aperto in data 25.05.1987 e dei rapporti accessori e, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, condannare la CP_1 convenuta alla restituzione della somma di € 424.483,28, oltre agli interessi legali e rivalutazione dal dovuto fino al soddisfo o in via subordinata al risarcimento dei danni o all'indennizzo ex art. 2041 c.c. per il medesimo importo.
A supporto delle domande l'attrice aveva allegato l'illegittima applicazione, come documentato dagli estratti conto dal I trimestre 1997 al IV trimestre 2015, di interessi passivi ad un tasso mai convenuto e comunque superiore a quello legale, nonché della capitalizzazione trimestrale degli stessi interessi e di spese e commissioni di massimo scoperto non preventivamente pattuite o comunque non determinate ed infine di interessi usurari.
pagina 5 di 25 Si era costituita in giudizio la Controparte_1 eccependo la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, l'inammissibilità e la prescrizione della domanda di ripetizione dell'indebito, in relazione alle rimesse solutorie eseguite sul conto corrente ordinario oltre dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione, contestando nel merito le domande e chiedendone il rigetto.
Il primo giudice – come sopra riportato - ha accolto in parte le domande, sulla base delle risultanze della espletata CTU, condividendo l'ipotesi di calcolo-sub.1 periodo B (a pag. 26) che tiene conto (a) della pattuizione del tasso d'interesse e
(b) della prescrizione eccepita dalla convenuta banca, rideterminando così il saldo in misura pari ad € -129.985,44 anziché ad € 150.663,40.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito solo o CORRENTISTA o anche
[...] Parte_1
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la
[...]
(di seguito solo o o anche Controparte_1 CP_1 CP_3
APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Sulla capitalizzazione degli interessi;
2) Sulla prescrizione e le rimesse solutorie.
Per tali ragioni è stata, pertanto, formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, la nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, a sua volta la riforma, per i seguenti motivi di appello incidentale, tutti incentrati sulla errata valutazione delle risultanze documentali e sulla errata decisione del Giudice di prime cure:
pagina 6 di 25 a) per non avere il medesimo affermato la violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. da parte della CORRENTISTA;
b) per avere il medesimo eliminato la commissione di massimo scoperto sino al 30.06.2009;
c) in ordine all'addebito di spese e commissioni non pattuite prima del
30/10/1998; in ordine alle spese di amministrazione conto, affidamenti e/o scoperti, spese istruttoria fido e revisione pratica e alla Commissione istruttoria urgente, in quanto non considerate;
in ordine alla commissione sul fido accordato
(CA), in quanto considerata pattuita solo in data 18/02/2011.
In data 14/02/2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
SULL'APPELLO PRINCIPALE
L'appello principale è fondato e va accolto.
Giova premettere che la causa verte sul conto ordinario n. 4205.81 (c/ordinario), aperto in data 25/05/1987 (in relazione al quale risultano prodotte le copie degli estratti conto/scalari e le movimentazioni giornaliere per il periodo 01/01/1997 –
31/12/2015, di n. 76 trimestri), confluito poi nel conto n. 10046.31 “C/partite incagliate sp” (di n. 2 trimestri), aperto in data 25/02/2016, (in relazione al quale risultano prodotte le movimentazioni giornaliere per il periodo 25/02/2016 -
30/06/2016), come precisato dal CTU.
Passando quindi, alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
pagina 7 di 25 Col primo motivo di gravame l'APPELLANTE denuncia l'errata motivazione e violazione di legge in relazione ad un punto decisivo della controversia, per avere il Giudice di primo grado errato, laddove, nel ricalcolare l'esatto dare avere tra le parti, ha provveduto all'eliminazione della capitalizzazione degli interessi solo per il periodo antecedente al 01/07/2020, avendo ritenuto sufficiente, ai fini dell'adeguamento della Banca alla delibera la semplice pubblicazione in Pt_3
Gazzetta Ufficiale.
A detta dell'APPELLANTE, infatti, per quanto riguarda la questione della legittimità dell'anatocismo successivamente al giugno 2000, l'adeguamento del rapporto alle condizioni imposte dalla delibera C.I.C.R.
9.02.2000 mediante pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale non risulta sufficiente per legittimare la protrazione nel tempo della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, a condizione della pari periodicità, risolvendosi, in ogni caso, tale disciplina in un peggioramento rispetto a quella ritenuta operante per il periodo precedente, di totale assenza dell'anatocismo, rimosso per effetto dell'accertamento dell'illegittimità della relativa pattuizione. ha replicato eccependo l'infondatezza della doglianza, precisando che l'art. CP_3
7 della delibera CICR 9.02.2000 ha stabilito l'obbligo di adeguare i contratti conclusi prima della entrata in vigore della medesima delibera alle nuove condizioni in essa stabilite e di aver ottemperato a tale obbligo di adeguamento, avendo provveduto ad applicare la medesima capitalizzazione (trimestrale) sia per gli interessi attivi, che per quelli passivi, relativamente ai contratti stipulati anteriormente al 22 aprile 2000, dandone specifica comunicazione in data 19 giugno 2000 sulla Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 141 (doc. 2, prodotto con comparsa di costituzione).
Ciò posto, rileva il Collegio che per il periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR 9.02.2000, devono ritenersi nulle le clausole di pagina 8 di 25 capitalizzazione degli interessi passivi e illecita la pratica relativa all'anatocismo, non potendosi ravvisare l'esistenza di usi normativi idonei a consentire la deroga all'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SS.UU. 21095/2004). Con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della medesima delibera CICR, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è legittima, purché sia stata contrattualmente pattuita e sia stata riconosciuta analoga periodicità di capitalizzazione per gli interessi creditori.
L'art. 7 della delibera CICR - che prevede un meccanismo di "sanatoria" e adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima del 22.04.2000 (data di entrata in vigore della delibera) disponendo al comma 3 che “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela” - era stato emesso in attuazione del comma 3 dell'art. 25 D. Lgs. 342/1999, il quale però è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17.10.2000.
Occorre allora richiamare l'orientamento di legittimità, fatto proprio anche da questa Corte di Appello, secondo cui “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con Pt_3 conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano Pt_3
o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Cass. 9140/2020; Cass.
29420/2020; Cass. 26769/2019).
pagina 9 di 25 In definitiva, gli interessi anatocistici applicati ante delibera CICR 9.02.2000 sono sicuramente illegittimi, mentre quelli applicati successivamente alla entrata in vigore di tale delibera sono legittimi, solo se risulta espressamente pattuita la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi sia attivi, che passivi, dovendo ritenersi peggiorative le condizioni della capitalizzazione degli interessi passivi rispetto alla disciplina precedente, che prevedeva una clausola nulla, ex artt.
1283 e 1418 c.c., e quindi tamquam non esset.
Infatti, com'è noto, il comma 3 dell'art. 25 D.Lgs. n. 342/1999 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per quanto qui di interesse, nella parte in cui stabiliva che “le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data”, di talché, in difetto di sanatoria ed in presenza di usi bancari solo negoziali e non normativi, le clausole dei contratti antecedenti alla delibera CICR 9.02.2000 che prevedevano una diversa periodicità nella capitalizzazione degli interessi sono nulle, ex artt. 1283 e 1418 c.c. e, quindi colpite da quell'invalidità che l'art. 25 aveva inteso rimuovere.
Non è dato ritenere, quindi, che il disposto dell'art. 7 co. 3 della delibera CICR del
9.02.2000, secondo cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela” presupponga un raffronto tra le nuove condizioni e la condotta tenuta de facto dalla poiché in tal caso si CP_1 finirebbe per legittimare tale condotta, posta in essere in violazione dell'art. 1283
c.c., in assenza di uso normativo, anche perché il 2° comma dell'art. 25 non conferisce al CICR il potere di prevedere disposizioni di adeguamento, con effetti sananti delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente.
La S.C. il cui orientamento questo Collegio condivide e fa proprio ha avuto modo altresì, di rimarcare che “l'art. 7 della citata disposizione interministeriale è una
pagina 10 di 25 norma transitoria correlata, per comunanza di fini, all'art. 25, comma 3, d.lgs.
342/1999, che come detto ha introdotto nell'art. 120 t.u.b. il comma 3, sicché, essendosi di questo dichiarata l'illegittimità costituzionale (Corte Cost. sentenza n.
425 del 2000), la nullità dell'anatocismo praticato dalle banche - che l'art. 25, comma 3, cit. aveva tentato di comprimere - ha ripreso tutto il suo vigore, risultando perciò «difficile negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali» (Cass. Sez. 1, 26769/2019 e
26779/2019)” (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 7105 del 12/03/2020).
Tale orientamento è stato ribadito anche da una più recente pronuncia della Corte regolatrice la quale ha statuito che “in tema di conto corrente bancario, il cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito conseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c., non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera CICR
9 febbraio 2000 poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del predetto art. 1283 c.c.” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 26867 del 16/10/2024).
Inoltre, Cass sez. I, 04/11/2024, n.28215, anche in parte motiva ha precisato:
“Tale orientamento è stato ripetutamente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successiva (cfr., tra le altre, Cass. 12 marzo 2020, n. 7105 del 2020;
Cass. 10 maggio 2020, n. 3861; Cass. 10 settembre 2020, n. 23852; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29240; Cass. 5 maggio 2021, n. 23489; Cass. 1 marzo 2023,
pagina 11 di 25 n. 19396; Cass. 18 ottobre 2023, n. 35210) […] Le richiamate ordinanze nn.
5054 e 5064 del 2024 non prendono, tuttavia, in considerazione il diverso orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto
a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale. 39.
Tali pronunce, dunque, non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale – peraltro, ribadito dalla successiva ordinanza del
2 maggio 2024, n. 11725”).
Pertanto, stante il disposto dell'art. 7 sopra richiamato ed in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra citato, reputa la
Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, che le condizioni che prevedono una pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, in quanto peggiorative, avrebbero dovuto essere oggetto di una espressa pattuizione che, nella fattispecie, non è stata né allegata, né provata dalla quale parte onerata a fondare la legittimità della pratica CP_1 anatocistica, post delibera CICR 9.02.2000, per il contratto di conto corrente per cui è lite, concluso antecedentemente.
Il motivo di appello, pertanto, è fondato, con conseguente riforma della sentenza impugnata laddove afferma che: “(…) Nel caso di specie, il C.T.U. incaricato ha correttamente precisato che a partire dall'1/7/2000, a seguito della pubblicazione in G.U. dell'adeguamento della banca alla delibera C.I.C.R., ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori;
per il periodo
pagina 12 di 25 precedente, invece, ha provveduto all'eliminazione della capitalizzazione degli interessi (…)”.
Occorre, pertanto, rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento di CTU contabile in rinnovazione, la quale, ai fini della rideterminazione del saldo del conto corrente per cui è lite, proceda all'espunzione degli interessi passivi capitalizzati trimestralmente a far data della entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000, sino alla successiva pattuizione non disconosciuta che abbia espressamente previsto la pari periodicità degli interessi passivi e di quelli attivi.
Il CTU dovrà quindi per il periodo successivo alla entrata in vigore della delibera
CICR 9.02.2000, espungere la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, così come ha fatto per il periodo precedente.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il secondo motivo di gravame l'APPELLANTE denuncia errata motivazione e violazione di legge, per avere il giudice di prime cure accertato l'eccepita prescrizione dell'azione di ripetizione delle rimesse solutorie ultradecennali, ovvero di quelle eseguite oltre il decennio antecedente il 16.11.2018, (data della ricezione della lettera della di messa in mora di ) utilizzando CP_1 Parte_4 per il relativo calcolo, il saldo banca e non il “saldo ricalcolato”.
A detta dell'APPELLANTE, infatti, stante l'accertata presenza delle illegittimità denunziate (anatocismo, commissioni di massimo scoperto, spese e altre commissioni), gli estratti conto prodotti recherebbero saldi viziati e potrebbero definire, con certezza, la natura solutoria o meno delle rimesse effettuate, solo avendo come punto di riferimento il saldo giornaliero rettificato, alla luce delle illegittimità accertate. ha replicato eccependo l'infondatezza di tale doglianza, in quanto l'adozione CP_3 di tale metodo ricostruttivo, in luogo di quello basato sul c.d. saldo banca,
pagina 13 di 25 sarebbe gravemente errato, in quanto a suo dire, sarebbe pacifico, in dottrina e giurisprudenza, che per individuare le operazioni extra-fido idonee a integrare il
"pagamento" di importi non dovuti, sarebbe necessario far riferimento al saldo del conto corrente risultante dagli estratti conto della banca e non al saldo ricalcolato.
Ciò posto, osserva il Collegio che sul dibattito tra sostenitori della validità del
"saldo banca" e fautori, invece, del cd. "saldo rettificato" è intervenuta la
Suprema Corte, che, proprio in base ai principi offerti dalla giurisprudenza delle
Sezioni Unite del 2010, ha ritenuto corretto il modus procedendi di individuazione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista, solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito, posto che solo in tal modo, e quindi ricostruendo ex post l'intero rapporto di dare/avere, sarebbe stata possibile una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente (Cass. Ordinanza n. 9141 del
2020).
Tale orientamento è stato ribadito anche di più di recente, dalla stessa Corte regolatrice, laddove ha statuito che “nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass.
Ordinanza n. 7721 del 16/03/2023).
Da ultimo, la medesima Corte di legittimità ha ulteriormente ribadito che la pagina 14 di 25 pronuncia n. 9141 del 15.01.2020 “è stata sostanzialmente confermata dalla successiva Cass. n. 3858/2021 e da Cass. 7721/2023, ove si è ribadito che, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca del versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo
"rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto” (Cass. sez. 1 ordinanza n. 29374 del 13.11.2024).
Il Collegio condivide pienamente le argomentazioni e le conclusioni della pronuncia appena descritta, sulla scia di un orientamento già fatto proprio in precedenti pronunce, sicché, nel caso di specie, si impone la riforma della sentenza impugnata, laddove afferma che: “Ancora, quanto al saldo da prendersi come riferimento per il calcolo delle rimesse solutorie, la scrivente, conformemente all'orientamento già manifestato da questo Tribunale (Trib. Siena,
28 novembre 2020, n. 802), ritiene di doversi discostare dalla pronuncia della
Corte di Cassazione n. 9141 del 19.5.2020, posto che, partendo dal c.d. “saldo ricalcolato” si andrebbe a ricostruire l'andamento del conto non quale è stato ma quale avrebbe dovuto essere, limitando l'operatività della prescrizione non a quanto effettivamente pagato in più - cioè a quanto legittimamente e materialmente ripetibile - ma a quanto avrebbe dovuto essere pagato, sulla base di un ricalcolo che eliderebbe in concreto l'operatività della prescrizione già
pagina 15 di 25 maturata per la differenza tra il versato e quanto effettivamente dovuto (Trib.
Torino 31 dicembre 2020)”.
Anche su questo punto, dunque, la causa necessita di essere rimessa sul ruolo, ai fini della corretta rideterminazione del saldo del conto corrente per cui è lite, mediante rinnovazione della CTU contabile, che dovrà considerare, nei termini sopra esposti, l'eccepita prescrizione, individuando le rimesse solutorie prescritte, sulla base dei criteri sanciti con la nota sentenza delle SS.UU. della Corte di
Cassazione n. 24418/2010 e quindi previa distinzione - sulla base dei contratti di apertura di credito contenenti specifici limiti di affidamento ricavabili anche per facta concludentia - delle rimesse ripristinatorie della provvista, (operanti nel limite dell'affidamento concesso alla cliente) da quelle solutorie (ovvero quelle effettuati oltre tale limite o su conto comunque scoperto), facendo decorrere la prescrizione decennale dell'azione, rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti, sulla base del saldo giornaliero ricalcolato.
SULL'APPELLO INCIDENTALE
L'appello incidentale è infondato e va respinto.
A) Col primo motivo di appello incidentale la lamenta l'errata CP_1 valutazione delle risultanze documentali e l'errata decisione del Giudice di prime cure, per non avere affermato l'inottemperanza all'onere della prova, da parte della CORRENTISTA, sebbene il CTU avesse rilevato l'incompletezza degli estratti conto prodotti in giudizio.
In particolare, la impugna la sentenza di primo grado laddove a pag. 5 CP_1 afferma che “ sul punto, non può condividersi quanto eccepito dalla convenuta in ordine alla mancata assoluzione dell'onere della prova da parte dell'attrice, posto che, seppur con qualche lievissima carenza, è stata prodotta la maggior parte degli estratti conto relativa al periodo 01/01/1997 – 30/06/2016, con la
pagina 16 di 25 conseguenza che il ricalcolo effettuato dal c.t.u., prendendo per buono il saldo contabile della banca quale emergente nell'estratto conto immediatamente successivo al periodo non coperto contabilmente - onde completare l'esame della movimentazione più recente – è pienamente attendibile” in quanto, a suo dire, la per assolvere all'onere della prova, avrebbe dovuto dimostrare CP_4
l'esistenza dei pagamenti (atti solutori) di cui chiedeva la restituzione, producendo tutti i documenti necessari per ricostruire il rapporto, e per verificarne la legittimità. Cosa che, invece, non avrebbe fatto, creando incolmabili lacune che hanno reso la CTU meramente esplorativa e dilatoria.
La ha replicato ritenendo infondato tale motivo di appello CP_5 incidentale, deducendo che l'espletata CTU non è da ritenersi esplorativa, per avere utilizzato i riassunti scalari, come statuito di recente dalla S.C. con ordinanza della n. 10293 del 18.04.2023 e comunque, che la carenza degli estratti conto nel lungo periodo esaminato, che va dal 1997 al 30/06/2016, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, sarebbe minima.
Osserva, al riguardo, il Collegio che, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, il correntista che agisce per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente, in ragione della nullità di determinate clausole contrattuali, è tenuto alla produzione degli estratti conto necessari per la ricostruzione del rapporto, ma nel caso in cui manchino alcuni di essi, ben può lo stesso limitare la domanda di ripetizione alle sole somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole, limitando la prova al solo periodo temporale rispetto al quale è stata formulata la domanda, posto che la produzione incompleta di estratti conto non comporta di per sé il rigetto della domanda.
Infatti, “ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché
pagina 17 di 25 questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti”
(Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023)
In particolare si precisa nella motivazione di tale sentenza che,” eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto (..) se, a questo punto, il tempo decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto. Apertura di credito che non è di per sé, come è noto, un contratto necessariamente riconnesso a quello di conto corrente”.
Inoltre va sottolineato, sempre in relazione all'onere della prova gravante sul correntista, che “in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre
l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la
pagina 18 di 25 disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione. (Ordinanza n. 2338 del 24/01/2024)
Pertanto, deve essere escluso che la produzione degli estratti conto “scalari” sia inidonea a provare l'indebita applicazione di interessi e spese, in quanto tali estratti possono, comunque, consentire di determinare gli importi addebitati e la relativa causale.
Ciò che distingue l'estratto conto dal riassunto scalare, infatti, è che il primo consiste nella lista dei movimenti effettuati sul conto corrente con indicazione della data in cui è stata effettuata l'operazione, il giorno di valuta dell'operazione
(ovvero, il giorno in cui questa produce i suoi effetti), l'importo relativo alle operazioni passive del cliente (ovvero, prelevamenti e pagamenti) e quello delle operazioni attive (versamenti e accrediti), mentre il secondo è la sequenza dei saldi positivi o negativi, ottenuta raggruppando le operazioni per identica valuta.
Non vi è quindi una inidoneità intrinseca dei riassunti scalari a provare i movimenti del conto corrente.
Pertanto, come validamente affermato dal giudice di primo grado, là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i riassunti scalari, si può pervenire all'accertamento del saldo del conto corrente, anche attraverso la ricostruzione operata dal CTU e ciò è sufficiente, come nella fattispecie, all'integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato.
Del resto, il CTU ha espletato il proprio incarico proprio sulla documentazione prodotta in giudizio seppure sulla base di indicazioni errate secondo quanto argomentato in relazione ai motivi di appello principale.
Ne consegue, pertanto, il rigetto del motivo in argomento e la conferma sul punto della sentenza impugnata.
pagina 19 di 25 A) La seconda critica incidentale alla sentenza impugnata è anch'essa infondata. denuncia l'errata valutazione delle risultanze documentali e l'errata CP_3 decisione del Giudice di prime cure, per avere quest'ultimo eliminato la commissione di massimo scoperto sino al 30.06.2009, poiché il contratto non ne prevedeva puntualmente le modalità di calcolo e sostiene che, come evidenziato anche dal proprio Consulente Tecnico di parte (doc. 2, pag. 13-14), la CMS sarebbe stata validamente pattuita tra le parti, essendo presente in contratto la relativa clausola, che ne specificava la misura percentuale, con la conseguenza che, in presenza di tale pattuizione, non si sarebbe potuto parlare di indeterminatezza.
Inoltre, a sostegno della propria tesi, la afferma che le modalità di calcolo CP_1 erano insite nella stessa denominazione di “Commissione di Massimo Scoperto” e, pertanto la base di calcolo doveva essere considerata, ovviamente, la massima esposizione del periodo.
La CORRENTISTA ha replicato ritenendo infondato tale motivo di appello, a fronte della mancata indicazione della modalità di calcolo della CMS e della mancata pattuizione di tutte le altre spese.
Osserva, al riguardo, il Collegio che secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, correttamente seguito dal Giudice di prime cure,
“deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una
pagina 20 di 25 determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cass. Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022).
La stessa Corte regolatrice ha avuto più volte occasione di rilevare, a differenza di quanto sostenuto dalla che “l'espressione: “commissione di massimo CP_1 scoperto” (..) di per sé è scarsamente significativa e comunque non univoca, essendo storicamente riferita a vari tipi di clausole, non tutte necessariamente legittime” richiamando sul punto, la pronuncia a Sezioni Unite n. 16303 del
20/06/2018 (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 23608 del 28/07/2022).
E' pacifico, infatti, che la commissione di massimo scoperto non sia riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, sicché l'onere di determinatezza della previsione contrattuale dev'essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere quanto meno l'indicazione specifica di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (e cioè percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) in assenza dei quali, per l'appunto, non si può ravvisare un accordo delle parti, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e soprattutto del suo peso economico.
La CMS rappresenta, infatti, per la un elemento retributivo, per cui, come CP_1 correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, occorre oltre che una specifica pattuizione scritta, anche il requisito della determinatezza di cui all'art. 1346 c.c.
Pertanto, dovendo la clausola avente ad oggetto la CMS evidenziare i criteri e le modalità di calcolo della stessa, nella fattispecie, tali caratteri non sono riscontrabili, come affermato anche dal CTU nella sua relazione: “per la CMS trimestrale (addebitata nel periodo analizzato fino al 30/06/2009) è stata pattuita la percentuale, ma non le modalità di calcolo”).
La sentenza appellata va, dunque, sul punto confermata.
pagina 21 di 25 B) La terza critica incidentale alla sentenza impugnata è infondata.
La critica la sentenza per avere il Giudice di primo grado omesso di CP_1 considerare, nella rideterminazione del saldo del conto corrente n. 4205.81 del
25.05.1987 per cui è lite, il fatto che in tale contratto - sottoscritto dalla
- vi sarebbe stata la pattuizione delle condizioni, mentre nel CP_5 successivo contratto del 30.10.1998 prodotto dalla stessa APPELLLANTE
INCIDENTALE a corredo della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. sarebbero stati indicati il tasso creditore ed il tasso debitore intra ed extra fido, oltre alla commissione di massimo scoperto ed alle spese.
La parte della sentenza oggetto di censura è la seguente: “Quanto alla contestazione in ordine all'addebito di spese e commissioni non pattuite, il C.T.U. ha debitamente accertato che le spese trimestrali sono state pattuite solo dal
30.10.1998, e dunque vanno escluse per il periodo antecedente per € 801,72; le spese di amministrazione conto, affidamenti e/o scoperti, spese istruttoria fido e revisione pratica, e la Commissione istruttoria urgente, non sono state pattuite e vanno escluse per un ammontare complessivo di € 4.355,63; infine, la commissione sul fido accordato (CA) è stata pattuita in data 18/02/2011, sicché vanno escluse quelle addebitate in precedenza per un ammontare complessivo di
€ 5.990,02” (pag. 10)”.
Il Collegio rileva che l'originario contratto di conto corrente risulta carente di condizioni specifiche e che anche le condizioni generali di contratto non recano alcuna previsione specifica.
Il CTU ha rilevato che nel contratto del 30/10/1998 è stata pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e annuale per quelli creditori e per la CMS trimestrale (addebitata nel periodo analizzato fino al 30/06/2009) è stata pattuita la percentuale, ma non le modalità di calcolo – applicazione.
pagina 22 di 25 Nel dettaglio, le condizioni del contratto di c/c in data 30.10.1998 sono le seguenti:
Come si può notare la previsione del tasso degli interessi passivi intra fido e extra fido - anche se specifica nel relativo ammontare - non esprime il limite dell'affidamento e cioè la base di calcolo sulla quale applicare gli uni o gli altri.
Lo stesso dicasi per la CMS, di talché deve ritenersi corretta la sentenza impugnata circa l'invalidità della relativa pattuizione e l'estrapolazione del relativo addebito.
Come sopra evidenziato, sul punto, la Corte regolatrice, con
Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022, ha affermato che “in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”.
pagina 23 di 25 Pertanto, il Collegio ritiene che il Giudice di primo grado abbia correttamente aderito alle conclusioni del CTU, il quale, peraltro, con riferimento alla rideterminazione del saldo finale, ha così concluso: “spese trimestrali: per operazioni e fisse di chiusura, pattuite in data 30.10.1998, saranno considerate a partire da tale data, per il periodo precedente saranno escluse per complessive
Lire 1.552.350 pari ad Euro 801,72; le spese di amministrazione conto, affidamenti e/o scoperti, spese istruttoria fido e revisione pratica, e la
Commissione istruttoria urgente, non sono state pattuite e saranno escluse per un ammontare complessivo di Euro 4.355,63; altre spese: la Commissione sul fido accordato (CA), è stata pattuita in data 18/02/2011, saranno escluse quelle addebitate in precedenza per un ammontare complessivo di Euro 5.990,02”.
Risulta, dunque, condivisibile la valutazione del Giudice di prime cure, con la precisazione che “in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili”
(Cass. Sentenza n. 15804 del 06/06/2024).
In conclusione, il motivo risulta infondato e la sentenza va, sul punto, confermata.
A fronte dell'accoglimento dei motivi di appello principale e della necessità di rimettere la causa sul ruolo per espletamento di una nuova CTU contabile, le spese processuali saranno regolate con la definitiva statuizione sul merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
pagina 24 di 25 e sull'appello incidentale di quest'ultima Controparte_1 avverso la sentenza n. 728/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il
20/08/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello principale e per l'effetto, in riforma sul punto della impugnata sentenza, ACCERTA l'illegittima applicazione sul conto corrente n.
4205.81, aperto in data 25/05/1987, poi divenuto conto n. 10046.31, degli interessi passivi capitalizzati trimestralmente anche per il periodo successivo alla entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000;
2. DISPONE la rimessione della causa sul suolo, come da separata ordinanza, ai fini della determinazione del saldo del predetto conto corrente, previa estrapolazione degli interessi passivi capitalizzati trimestralmente anche per il periodo successivo alla entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000 e per l'accertamento della esistenza ed effettiva entità delle rimesse solutorie prescritte da individuare sulla base del “saldo rettificato”;
3. RESPINGE l'appello incidentale;
4. RISERVA all'esito del giudizio la regolamentazione delle spese di lite.
Firenze, camera di consiglio del 28.05.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 92/2023 promossa da:
(P.IVA ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. VINCENZO MUSTICA (CF: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE VETTORI (CF ) e dell'Avv. C.F._2
Lorenzo Vettori (Cod. Fisc.: C.F._3
APPELLATA avverso la sentenza n. 728/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 20/08/2022
CONCLUSIONI
pagina 1 di 25 In data 14.02.2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione respinta, ivi compreso l'appello incidentale proposto, e in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto, per i motivi tutti in esso indicati, in parziale riforma della sentenza n.728/2022 resa inter partes nella causa iscritta al n.2152/2019 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, emessa dal Tribunale di Siena nella persona della Dott.ssa Chiara Fiamingo in data 05/08/2022 e pubblicata il 20/08/2022
NEL MERITO: In via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.728/2022 resa inter partes nella causa iscritta al n.2152/2019 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, emessa dal Tribunale di Siena nella persona della Dott.ssa Chiara Fiamingo in data 05/08/2022 e pubblicata il 20/08/2022, accogliere le seguenti conclusioni: - stante la già accertata e dichiarata nullità della clausola prevedente la capitalizzazione degli interessi dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione in tal senso applicata al rapporto in esame anche per il periodo successivo al 2000; - Dichiarare l'erronea applicazione delle norme in tema di prescrizione e per l'effetto - condannare la convenuta
[...]
in persona del rappresentante p.t., alla restituzione delle Controparte_1 somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, che si quantificano in in 424.483,28= (Euro Quattrocentoventiquattromilaquattrocentoottantatre/28), ovvero nella diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che la Corte riterrà equa, oltre agli interessi legali e rivalutazione dal dovuto sino al saldo effettivo NONCHE'
In via subordinata: condannare, per tutti i motivi indicati in narrativa, la convenuta al risarcimento del danno, ex art. 1218 e ss. C.C., ovvero, ex art. 1338 C.C., ovvero, ex art. Part 2043 e ss. C.C., ovvero, all'indennizzo ex art. 2041 C.C., in favore di Parte_1 in misura di 424.483,28= (Euro
[...] Parte_1
Quattrocentoventiquattromilaquattrocentoottantatre/28), ovvero nella diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che il Giudice riterrà equa, oltre agli interessi legali e rivalutazione dal dovuto sino al saldo effettivo.
pagina 2 di 25 Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cpa, come per legge, relativi ai due gradi di giudizio con distrazione a favore del procuratore antistatario
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: rinnovare la Consulenza Tecnica con designazione di un diverso C.T.U. in quanto la consulenza tecnica del Dott. necessita di essere integrata secondo quanto già ampiamente articolato Per_1
e argomentato nell'atto di impugnazione. Con riserva di ulteriormente dedurre in sede di replica”.
Per la parte appellata:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze ogni contraria istanza e domanda reietta e disattesa, respingere l'appello principale perché inammissibile e comunque infondato.
- In accoglimento del primo motivo di appello incidentale, in riforma della sentenza gravata, ritenere inammissibile la CTU e per l'effetto respingere integralmente la domanda dell'odierna appellata.
Per la denegata ipotesi in cui la CTU non fosse ritenuta inammissibile, la CP_1 ribadisce le osservazioni del proprio CTP Dott. allegate alla perizia Persona_2 in atti (All. 26 alla CTU) e pertanto:
a) Insiste nella richiesta che venga sviluppato un conteggio aggiuntivo in cui, come disposto dal quesito del Giudice, il CTU tenga conto solo del periodo per il quale si dispone di una sequenza degli estratti conto completi di ogni pagina, senza soluzione di continuità. Si chiede quindi che venga elaborata una ipotesi aggiuntiva sulla base dei dati continui disponibili e che mantenga quindi il saldo iniziale del primo e/c successivo al periodo sprovvisto di e/c completi, senza procedere a rettifiche intermedie, in modo da basare i propri conteggi con decorrenza dalla data in cui sono disponibili estratti conto completi in maniera Contr continuativa (cfr. All. 26 alla CTU, osservazioni del CTP di Dott. Per_2
pag. 2). b) Insiste nella richiesta che siano espunti dalla CTU i calcoli relativi
[...] agli effetti della verifica dell''usura sopravvenuta', dal momento che il quesito formulato dal Giudice richiedeva espressamente solo la verifica della c.d. 'usura
pagina 3 di 25 Contr originaria' (cfr. All. 26 alla CTU, osservazioni del CTP di Dott. Persona_2 pag. 4).
c) Insiste nella richiesta che sia sviluppato un conteggio alternativo che individui il dies a quo della prescrizione dalla notifica dell'atto di citazione (cfr. All. 26 alla Contr CTU, osservazioni del CTP di Dott. pag. 5). Persona_2
d) Insiste nella richiesta che sia espunta dalla CTU l'ipotesi 2 sviluppata con ricalcoli errati, ovvero senza alcuna capitalizzazione a tassi ex art. 117 TUB, e che non ha alcun rilievo in quanto sono prodotti in atti i contratti con la pattuizione delle condizioni economiche. In ogni caso, preso atto che lo stesso CTU ha individuato versamenti solutori che hanno “pagato” completamente le competenze bancarie addebitate (pag. 22 e 35 relazione peritale), osserva che l'unica ipotesi eventualmente rilevante indicata nella CTU in atti è l'ipotesi 1 del periodo B della tabella in calce a pag. 40 della CTU, che riguarda il caso di ricalcolo con applicazione delle pattuizioni contrattuali e con riconosciuta validità dell'eccezione di prescrizione. - In accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, in riforma della sentenza gravata, dichiarare la integrale legittimità delle pattuizioni inerenti la c.m.s. e dunque la piena legittimità dei relativi addebiti per tutto il periodo rilevante in causa. - In accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, in riforma della sentenza gravata, accertare che le spese trimestrali, le spese di amministrazione conto, affidamenti e/o scoperti, spese istruttoria fido e revisione pratica, e la Commissione istruttoria urgente e la commissione sul fido accordato (CA) sono dovute senza alcuna eccezione per tutto il periodo rilevante in causa.
Nel merito e in ogni caso respingere tutte le domande svolte verso la Comparente, anche singolarmente prese, in quanto prescritte e/o infondate, nonché indeterminate nel quantum e comunque non provate.
-Ai sensi dell'art. 52 del D. lgs. n. 196/2003, si chiede che sia ordinata alla cancelleria o segreteria del Tribunale l'apposizione, sull'originale della sentenza o di ogni altro provvedimento emesso nel corso del presente giudizio, di annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica o scientifica e con qualsiasi mezzo, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della parte appellata. Con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”
pagina 4 di 25 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 728/2022 pubblicata il 20/08/2022, il Tribunale di Siena ha così deciso:
“ACCOGLIE parzialmente la domanda formulata da Parte_1 nei confronti della e
[...] Controparte_1
DICHIARA che il saldo finale del conto corrente n. 4205.81, aperto in data
25/05/1987, poi confluito nel conto n. 10046.31 “ ”, è pari Parte_2 ad un saldo di € - 129.985,44 a debito del cliente correntista, anziché ad € –
150.663,40 a debito del cliente-correntista;
COMPENSA integralmente le spese del giudizio;
PONE definitivamente a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà, le spese di c.t.u., come già liquidate in separato provvedimento”.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_1 volte a sentir accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di conto corrente ordinario n. 420581, aperto in data 25.05.1987 e dei rapporti accessori e, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, condannare la CP_1 convenuta alla restituzione della somma di € 424.483,28, oltre agli interessi legali e rivalutazione dal dovuto fino al soddisfo o in via subordinata al risarcimento dei danni o all'indennizzo ex art. 2041 c.c. per il medesimo importo.
A supporto delle domande l'attrice aveva allegato l'illegittima applicazione, come documentato dagli estratti conto dal I trimestre 1997 al IV trimestre 2015, di interessi passivi ad un tasso mai convenuto e comunque superiore a quello legale, nonché della capitalizzazione trimestrale degli stessi interessi e di spese e commissioni di massimo scoperto non preventivamente pattuite o comunque non determinate ed infine di interessi usurari.
pagina 5 di 25 Si era costituita in giudizio la Controparte_1 eccependo la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, l'inammissibilità e la prescrizione della domanda di ripetizione dell'indebito, in relazione alle rimesse solutorie eseguite sul conto corrente ordinario oltre dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione, contestando nel merito le domande e chiedendone il rigetto.
Il primo giudice – come sopra riportato - ha accolto in parte le domande, sulla base delle risultanze della espletata CTU, condividendo l'ipotesi di calcolo-sub.1 periodo B (a pag. 26) che tiene conto (a) della pattuizione del tasso d'interesse e
(b) della prescrizione eccepita dalla convenuta banca, rideterminando così il saldo in misura pari ad € -129.985,44 anziché ad € 150.663,40.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito solo o CORRENTISTA o anche
[...] Parte_1
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la
[...]
(di seguito solo o o anche Controparte_1 CP_1 CP_3
APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Sulla capitalizzazione degli interessi;
2) Sulla prescrizione e le rimesse solutorie.
Per tali ragioni è stata, pertanto, formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, la nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, a sua volta la riforma, per i seguenti motivi di appello incidentale, tutti incentrati sulla errata valutazione delle risultanze documentali e sulla errata decisione del Giudice di prime cure:
pagina 6 di 25 a) per non avere il medesimo affermato la violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. da parte della CORRENTISTA;
b) per avere il medesimo eliminato la commissione di massimo scoperto sino al 30.06.2009;
c) in ordine all'addebito di spese e commissioni non pattuite prima del
30/10/1998; in ordine alle spese di amministrazione conto, affidamenti e/o scoperti, spese istruttoria fido e revisione pratica e alla Commissione istruttoria urgente, in quanto non considerate;
in ordine alla commissione sul fido accordato
(CA), in quanto considerata pattuita solo in data 18/02/2011.
In data 14/02/2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
SULL'APPELLO PRINCIPALE
L'appello principale è fondato e va accolto.
Giova premettere che la causa verte sul conto ordinario n. 4205.81 (c/ordinario), aperto in data 25/05/1987 (in relazione al quale risultano prodotte le copie degli estratti conto/scalari e le movimentazioni giornaliere per il periodo 01/01/1997 –
31/12/2015, di n. 76 trimestri), confluito poi nel conto n. 10046.31 “C/partite incagliate sp” (di n. 2 trimestri), aperto in data 25/02/2016, (in relazione al quale risultano prodotte le movimentazioni giornaliere per il periodo 25/02/2016 -
30/06/2016), come precisato dal CTU.
Passando quindi, alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
pagina 7 di 25 Col primo motivo di gravame l'APPELLANTE denuncia l'errata motivazione e violazione di legge in relazione ad un punto decisivo della controversia, per avere il Giudice di primo grado errato, laddove, nel ricalcolare l'esatto dare avere tra le parti, ha provveduto all'eliminazione della capitalizzazione degli interessi solo per il periodo antecedente al 01/07/2020, avendo ritenuto sufficiente, ai fini dell'adeguamento della Banca alla delibera la semplice pubblicazione in Pt_3
Gazzetta Ufficiale.
A detta dell'APPELLANTE, infatti, per quanto riguarda la questione della legittimità dell'anatocismo successivamente al giugno 2000, l'adeguamento del rapporto alle condizioni imposte dalla delibera C.I.C.R.
9.02.2000 mediante pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale non risulta sufficiente per legittimare la protrazione nel tempo della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, a condizione della pari periodicità, risolvendosi, in ogni caso, tale disciplina in un peggioramento rispetto a quella ritenuta operante per il periodo precedente, di totale assenza dell'anatocismo, rimosso per effetto dell'accertamento dell'illegittimità della relativa pattuizione. ha replicato eccependo l'infondatezza della doglianza, precisando che l'art. CP_3
7 della delibera CICR 9.02.2000 ha stabilito l'obbligo di adeguare i contratti conclusi prima della entrata in vigore della medesima delibera alle nuove condizioni in essa stabilite e di aver ottemperato a tale obbligo di adeguamento, avendo provveduto ad applicare la medesima capitalizzazione (trimestrale) sia per gli interessi attivi, che per quelli passivi, relativamente ai contratti stipulati anteriormente al 22 aprile 2000, dandone specifica comunicazione in data 19 giugno 2000 sulla Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 141 (doc. 2, prodotto con comparsa di costituzione).
Ciò posto, rileva il Collegio che per il periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR 9.02.2000, devono ritenersi nulle le clausole di pagina 8 di 25 capitalizzazione degli interessi passivi e illecita la pratica relativa all'anatocismo, non potendosi ravvisare l'esistenza di usi normativi idonei a consentire la deroga all'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SS.UU. 21095/2004). Con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della medesima delibera CICR, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è legittima, purché sia stata contrattualmente pattuita e sia stata riconosciuta analoga periodicità di capitalizzazione per gli interessi creditori.
L'art. 7 della delibera CICR - che prevede un meccanismo di "sanatoria" e adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima del 22.04.2000 (data di entrata in vigore della delibera) disponendo al comma 3 che “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela” - era stato emesso in attuazione del comma 3 dell'art. 25 D. Lgs. 342/1999, il quale però è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17.10.2000.
Occorre allora richiamare l'orientamento di legittimità, fatto proprio anche da questa Corte di Appello, secondo cui “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con Pt_3 conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano Pt_3
o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Cass. 9140/2020; Cass.
29420/2020; Cass. 26769/2019).
pagina 9 di 25 In definitiva, gli interessi anatocistici applicati ante delibera CICR 9.02.2000 sono sicuramente illegittimi, mentre quelli applicati successivamente alla entrata in vigore di tale delibera sono legittimi, solo se risulta espressamente pattuita la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi sia attivi, che passivi, dovendo ritenersi peggiorative le condizioni della capitalizzazione degli interessi passivi rispetto alla disciplina precedente, che prevedeva una clausola nulla, ex artt.
1283 e 1418 c.c., e quindi tamquam non esset.
Infatti, com'è noto, il comma 3 dell'art. 25 D.Lgs. n. 342/1999 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per quanto qui di interesse, nella parte in cui stabiliva che “le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data”, di talché, in difetto di sanatoria ed in presenza di usi bancari solo negoziali e non normativi, le clausole dei contratti antecedenti alla delibera CICR 9.02.2000 che prevedevano una diversa periodicità nella capitalizzazione degli interessi sono nulle, ex artt. 1283 e 1418 c.c. e, quindi colpite da quell'invalidità che l'art. 25 aveva inteso rimuovere.
Non è dato ritenere, quindi, che il disposto dell'art. 7 co. 3 della delibera CICR del
9.02.2000, secondo cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela” presupponga un raffronto tra le nuove condizioni e la condotta tenuta de facto dalla poiché in tal caso si CP_1 finirebbe per legittimare tale condotta, posta in essere in violazione dell'art. 1283
c.c., in assenza di uso normativo, anche perché il 2° comma dell'art. 25 non conferisce al CICR il potere di prevedere disposizioni di adeguamento, con effetti sananti delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente.
La S.C. il cui orientamento questo Collegio condivide e fa proprio ha avuto modo altresì, di rimarcare che “l'art. 7 della citata disposizione interministeriale è una
pagina 10 di 25 norma transitoria correlata, per comunanza di fini, all'art. 25, comma 3, d.lgs.
342/1999, che come detto ha introdotto nell'art. 120 t.u.b. il comma 3, sicché, essendosi di questo dichiarata l'illegittimità costituzionale (Corte Cost. sentenza n.
425 del 2000), la nullità dell'anatocismo praticato dalle banche - che l'art. 25, comma 3, cit. aveva tentato di comprimere - ha ripreso tutto il suo vigore, risultando perciò «difficile negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali» (Cass. Sez. 1, 26769/2019 e
26779/2019)” (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 7105 del 12/03/2020).
Tale orientamento è stato ribadito anche da una più recente pronuncia della Corte regolatrice la quale ha statuito che “in tema di conto corrente bancario, il cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito conseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c., non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera CICR
9 febbraio 2000 poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del predetto art. 1283 c.c.” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 26867 del 16/10/2024).
Inoltre, Cass sez. I, 04/11/2024, n.28215, anche in parte motiva ha precisato:
“Tale orientamento è stato ripetutamente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successiva (cfr., tra le altre, Cass. 12 marzo 2020, n. 7105 del 2020;
Cass. 10 maggio 2020, n. 3861; Cass. 10 settembre 2020, n. 23852; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29240; Cass. 5 maggio 2021, n. 23489; Cass. 1 marzo 2023,
pagina 11 di 25 n. 19396; Cass. 18 ottobre 2023, n. 35210) […] Le richiamate ordinanze nn.
5054 e 5064 del 2024 non prendono, tuttavia, in considerazione il diverso orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto
a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale. 39.
Tali pronunce, dunque, non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale – peraltro, ribadito dalla successiva ordinanza del
2 maggio 2024, n. 11725”).
Pertanto, stante il disposto dell'art. 7 sopra richiamato ed in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra citato, reputa la
Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, che le condizioni che prevedono una pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, in quanto peggiorative, avrebbero dovuto essere oggetto di una espressa pattuizione che, nella fattispecie, non è stata né allegata, né provata dalla quale parte onerata a fondare la legittimità della pratica CP_1 anatocistica, post delibera CICR 9.02.2000, per il contratto di conto corrente per cui è lite, concluso antecedentemente.
Il motivo di appello, pertanto, è fondato, con conseguente riforma della sentenza impugnata laddove afferma che: “(…) Nel caso di specie, il C.T.U. incaricato ha correttamente precisato che a partire dall'1/7/2000, a seguito della pubblicazione in G.U. dell'adeguamento della banca alla delibera C.I.C.R., ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori;
per il periodo
pagina 12 di 25 precedente, invece, ha provveduto all'eliminazione della capitalizzazione degli interessi (…)”.
Occorre, pertanto, rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento di CTU contabile in rinnovazione, la quale, ai fini della rideterminazione del saldo del conto corrente per cui è lite, proceda all'espunzione degli interessi passivi capitalizzati trimestralmente a far data della entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000, sino alla successiva pattuizione non disconosciuta che abbia espressamente previsto la pari periodicità degli interessi passivi e di quelli attivi.
Il CTU dovrà quindi per il periodo successivo alla entrata in vigore della delibera
CICR 9.02.2000, espungere la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, così come ha fatto per il periodo precedente.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il secondo motivo di gravame l'APPELLANTE denuncia errata motivazione e violazione di legge, per avere il giudice di prime cure accertato l'eccepita prescrizione dell'azione di ripetizione delle rimesse solutorie ultradecennali, ovvero di quelle eseguite oltre il decennio antecedente il 16.11.2018, (data della ricezione della lettera della di messa in mora di ) utilizzando CP_1 Parte_4 per il relativo calcolo, il saldo banca e non il “saldo ricalcolato”.
A detta dell'APPELLANTE, infatti, stante l'accertata presenza delle illegittimità denunziate (anatocismo, commissioni di massimo scoperto, spese e altre commissioni), gli estratti conto prodotti recherebbero saldi viziati e potrebbero definire, con certezza, la natura solutoria o meno delle rimesse effettuate, solo avendo come punto di riferimento il saldo giornaliero rettificato, alla luce delle illegittimità accertate. ha replicato eccependo l'infondatezza di tale doglianza, in quanto l'adozione CP_3 di tale metodo ricostruttivo, in luogo di quello basato sul c.d. saldo banca,
pagina 13 di 25 sarebbe gravemente errato, in quanto a suo dire, sarebbe pacifico, in dottrina e giurisprudenza, che per individuare le operazioni extra-fido idonee a integrare il
"pagamento" di importi non dovuti, sarebbe necessario far riferimento al saldo del conto corrente risultante dagli estratti conto della banca e non al saldo ricalcolato.
Ciò posto, osserva il Collegio che sul dibattito tra sostenitori della validità del
"saldo banca" e fautori, invece, del cd. "saldo rettificato" è intervenuta la
Suprema Corte, che, proprio in base ai principi offerti dalla giurisprudenza delle
Sezioni Unite del 2010, ha ritenuto corretto il modus procedendi di individuazione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista, solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito, posto che solo in tal modo, e quindi ricostruendo ex post l'intero rapporto di dare/avere, sarebbe stata possibile una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente (Cass. Ordinanza n. 9141 del
2020).
Tale orientamento è stato ribadito anche di più di recente, dalla stessa Corte regolatrice, laddove ha statuito che “nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass.
Ordinanza n. 7721 del 16/03/2023).
Da ultimo, la medesima Corte di legittimità ha ulteriormente ribadito che la pagina 14 di 25 pronuncia n. 9141 del 15.01.2020 “è stata sostanzialmente confermata dalla successiva Cass. n. 3858/2021 e da Cass. 7721/2023, ove si è ribadito che, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca del versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo
"rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto” (Cass. sez. 1 ordinanza n. 29374 del 13.11.2024).
Il Collegio condivide pienamente le argomentazioni e le conclusioni della pronuncia appena descritta, sulla scia di un orientamento già fatto proprio in precedenti pronunce, sicché, nel caso di specie, si impone la riforma della sentenza impugnata, laddove afferma che: “Ancora, quanto al saldo da prendersi come riferimento per il calcolo delle rimesse solutorie, la scrivente, conformemente all'orientamento già manifestato da questo Tribunale (Trib. Siena,
28 novembre 2020, n. 802), ritiene di doversi discostare dalla pronuncia della
Corte di Cassazione n. 9141 del 19.5.2020, posto che, partendo dal c.d. “saldo ricalcolato” si andrebbe a ricostruire l'andamento del conto non quale è stato ma quale avrebbe dovuto essere, limitando l'operatività della prescrizione non a quanto effettivamente pagato in più - cioè a quanto legittimamente e materialmente ripetibile - ma a quanto avrebbe dovuto essere pagato, sulla base di un ricalcolo che eliderebbe in concreto l'operatività della prescrizione già
pagina 15 di 25 maturata per la differenza tra il versato e quanto effettivamente dovuto (Trib.
Torino 31 dicembre 2020)”.
Anche su questo punto, dunque, la causa necessita di essere rimessa sul ruolo, ai fini della corretta rideterminazione del saldo del conto corrente per cui è lite, mediante rinnovazione della CTU contabile, che dovrà considerare, nei termini sopra esposti, l'eccepita prescrizione, individuando le rimesse solutorie prescritte, sulla base dei criteri sanciti con la nota sentenza delle SS.UU. della Corte di
Cassazione n. 24418/2010 e quindi previa distinzione - sulla base dei contratti di apertura di credito contenenti specifici limiti di affidamento ricavabili anche per facta concludentia - delle rimesse ripristinatorie della provvista, (operanti nel limite dell'affidamento concesso alla cliente) da quelle solutorie (ovvero quelle effettuati oltre tale limite o su conto comunque scoperto), facendo decorrere la prescrizione decennale dell'azione, rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti, sulla base del saldo giornaliero ricalcolato.
SULL'APPELLO INCIDENTALE
L'appello incidentale è infondato e va respinto.
A) Col primo motivo di appello incidentale la lamenta l'errata CP_1 valutazione delle risultanze documentali e l'errata decisione del Giudice di prime cure, per non avere affermato l'inottemperanza all'onere della prova, da parte della CORRENTISTA, sebbene il CTU avesse rilevato l'incompletezza degli estratti conto prodotti in giudizio.
In particolare, la impugna la sentenza di primo grado laddove a pag. 5 CP_1 afferma che “ sul punto, non può condividersi quanto eccepito dalla convenuta in ordine alla mancata assoluzione dell'onere della prova da parte dell'attrice, posto che, seppur con qualche lievissima carenza, è stata prodotta la maggior parte degli estratti conto relativa al periodo 01/01/1997 – 30/06/2016, con la
pagina 16 di 25 conseguenza che il ricalcolo effettuato dal c.t.u., prendendo per buono il saldo contabile della banca quale emergente nell'estratto conto immediatamente successivo al periodo non coperto contabilmente - onde completare l'esame della movimentazione più recente – è pienamente attendibile” in quanto, a suo dire, la per assolvere all'onere della prova, avrebbe dovuto dimostrare CP_4
l'esistenza dei pagamenti (atti solutori) di cui chiedeva la restituzione, producendo tutti i documenti necessari per ricostruire il rapporto, e per verificarne la legittimità. Cosa che, invece, non avrebbe fatto, creando incolmabili lacune che hanno reso la CTU meramente esplorativa e dilatoria.
La ha replicato ritenendo infondato tale motivo di appello CP_5 incidentale, deducendo che l'espletata CTU non è da ritenersi esplorativa, per avere utilizzato i riassunti scalari, come statuito di recente dalla S.C. con ordinanza della n. 10293 del 18.04.2023 e comunque, che la carenza degli estratti conto nel lungo periodo esaminato, che va dal 1997 al 30/06/2016, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, sarebbe minima.
Osserva, al riguardo, il Collegio che, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, il correntista che agisce per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente, in ragione della nullità di determinate clausole contrattuali, è tenuto alla produzione degli estratti conto necessari per la ricostruzione del rapporto, ma nel caso in cui manchino alcuni di essi, ben può lo stesso limitare la domanda di ripetizione alle sole somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole, limitando la prova al solo periodo temporale rispetto al quale è stata formulata la domanda, posto che la produzione incompleta di estratti conto non comporta di per sé il rigetto della domanda.
Infatti, “ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché
pagina 17 di 25 questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti”
(Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023)
In particolare si precisa nella motivazione di tale sentenza che,” eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto (..) se, a questo punto, il tempo decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto. Apertura di credito che non è di per sé, come è noto, un contratto necessariamente riconnesso a quello di conto corrente”.
Inoltre va sottolineato, sempre in relazione all'onere della prova gravante sul correntista, che “in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre
l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la
pagina 18 di 25 disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione. (Ordinanza n. 2338 del 24/01/2024)
Pertanto, deve essere escluso che la produzione degli estratti conto “scalari” sia inidonea a provare l'indebita applicazione di interessi e spese, in quanto tali estratti possono, comunque, consentire di determinare gli importi addebitati e la relativa causale.
Ciò che distingue l'estratto conto dal riassunto scalare, infatti, è che il primo consiste nella lista dei movimenti effettuati sul conto corrente con indicazione della data in cui è stata effettuata l'operazione, il giorno di valuta dell'operazione
(ovvero, il giorno in cui questa produce i suoi effetti), l'importo relativo alle operazioni passive del cliente (ovvero, prelevamenti e pagamenti) e quello delle operazioni attive (versamenti e accrediti), mentre il secondo è la sequenza dei saldi positivi o negativi, ottenuta raggruppando le operazioni per identica valuta.
Non vi è quindi una inidoneità intrinseca dei riassunti scalari a provare i movimenti del conto corrente.
Pertanto, come validamente affermato dal giudice di primo grado, là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i riassunti scalari, si può pervenire all'accertamento del saldo del conto corrente, anche attraverso la ricostruzione operata dal CTU e ciò è sufficiente, come nella fattispecie, all'integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato.
Del resto, il CTU ha espletato il proprio incarico proprio sulla documentazione prodotta in giudizio seppure sulla base di indicazioni errate secondo quanto argomentato in relazione ai motivi di appello principale.
Ne consegue, pertanto, il rigetto del motivo in argomento e la conferma sul punto della sentenza impugnata.
pagina 19 di 25 A) La seconda critica incidentale alla sentenza impugnata è anch'essa infondata. denuncia l'errata valutazione delle risultanze documentali e l'errata CP_3 decisione del Giudice di prime cure, per avere quest'ultimo eliminato la commissione di massimo scoperto sino al 30.06.2009, poiché il contratto non ne prevedeva puntualmente le modalità di calcolo e sostiene che, come evidenziato anche dal proprio Consulente Tecnico di parte (doc. 2, pag. 13-14), la CMS sarebbe stata validamente pattuita tra le parti, essendo presente in contratto la relativa clausola, che ne specificava la misura percentuale, con la conseguenza che, in presenza di tale pattuizione, non si sarebbe potuto parlare di indeterminatezza.
Inoltre, a sostegno della propria tesi, la afferma che le modalità di calcolo CP_1 erano insite nella stessa denominazione di “Commissione di Massimo Scoperto” e, pertanto la base di calcolo doveva essere considerata, ovviamente, la massima esposizione del periodo.
La CORRENTISTA ha replicato ritenendo infondato tale motivo di appello, a fronte della mancata indicazione della modalità di calcolo della CMS e della mancata pattuizione di tutte le altre spese.
Osserva, al riguardo, il Collegio che secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, correttamente seguito dal Giudice di prime cure,
“deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una
pagina 20 di 25 determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cass. Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022).
La stessa Corte regolatrice ha avuto più volte occasione di rilevare, a differenza di quanto sostenuto dalla che “l'espressione: “commissione di massimo CP_1 scoperto” (..) di per sé è scarsamente significativa e comunque non univoca, essendo storicamente riferita a vari tipi di clausole, non tutte necessariamente legittime” richiamando sul punto, la pronuncia a Sezioni Unite n. 16303 del
20/06/2018 (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 23608 del 28/07/2022).
E' pacifico, infatti, che la commissione di massimo scoperto non sia riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, sicché l'onere di determinatezza della previsione contrattuale dev'essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere quanto meno l'indicazione specifica di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (e cioè percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) in assenza dei quali, per l'appunto, non si può ravvisare un accordo delle parti, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e soprattutto del suo peso economico.
La CMS rappresenta, infatti, per la un elemento retributivo, per cui, come CP_1 correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, occorre oltre che una specifica pattuizione scritta, anche il requisito della determinatezza di cui all'art. 1346 c.c.
Pertanto, dovendo la clausola avente ad oggetto la CMS evidenziare i criteri e le modalità di calcolo della stessa, nella fattispecie, tali caratteri non sono riscontrabili, come affermato anche dal CTU nella sua relazione: “per la CMS trimestrale (addebitata nel periodo analizzato fino al 30/06/2009) è stata pattuita la percentuale, ma non le modalità di calcolo”).
La sentenza appellata va, dunque, sul punto confermata.
pagina 21 di 25 B) La terza critica incidentale alla sentenza impugnata è infondata.
La critica la sentenza per avere il Giudice di primo grado omesso di CP_1 considerare, nella rideterminazione del saldo del conto corrente n. 4205.81 del
25.05.1987 per cui è lite, il fatto che in tale contratto - sottoscritto dalla
- vi sarebbe stata la pattuizione delle condizioni, mentre nel CP_5 successivo contratto del 30.10.1998 prodotto dalla stessa APPELLLANTE
INCIDENTALE a corredo della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. sarebbero stati indicati il tasso creditore ed il tasso debitore intra ed extra fido, oltre alla commissione di massimo scoperto ed alle spese.
La parte della sentenza oggetto di censura è la seguente: “Quanto alla contestazione in ordine all'addebito di spese e commissioni non pattuite, il C.T.U. ha debitamente accertato che le spese trimestrali sono state pattuite solo dal
30.10.1998, e dunque vanno escluse per il periodo antecedente per € 801,72; le spese di amministrazione conto, affidamenti e/o scoperti, spese istruttoria fido e revisione pratica, e la Commissione istruttoria urgente, non sono state pattuite e vanno escluse per un ammontare complessivo di € 4.355,63; infine, la commissione sul fido accordato (CA) è stata pattuita in data 18/02/2011, sicché vanno escluse quelle addebitate in precedenza per un ammontare complessivo di
€ 5.990,02” (pag. 10)”.
Il Collegio rileva che l'originario contratto di conto corrente risulta carente di condizioni specifiche e che anche le condizioni generali di contratto non recano alcuna previsione specifica.
Il CTU ha rilevato che nel contratto del 30/10/1998 è stata pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e annuale per quelli creditori e per la CMS trimestrale (addebitata nel periodo analizzato fino al 30/06/2009) è stata pattuita la percentuale, ma non le modalità di calcolo – applicazione.
pagina 22 di 25 Nel dettaglio, le condizioni del contratto di c/c in data 30.10.1998 sono le seguenti:
Come si può notare la previsione del tasso degli interessi passivi intra fido e extra fido - anche se specifica nel relativo ammontare - non esprime il limite dell'affidamento e cioè la base di calcolo sulla quale applicare gli uni o gli altri.
Lo stesso dicasi per la CMS, di talché deve ritenersi corretta la sentenza impugnata circa l'invalidità della relativa pattuizione e l'estrapolazione del relativo addebito.
Come sopra evidenziato, sul punto, la Corte regolatrice, con
Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022, ha affermato che “in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”.
pagina 23 di 25 Pertanto, il Collegio ritiene che il Giudice di primo grado abbia correttamente aderito alle conclusioni del CTU, il quale, peraltro, con riferimento alla rideterminazione del saldo finale, ha così concluso: “spese trimestrali: per operazioni e fisse di chiusura, pattuite in data 30.10.1998, saranno considerate a partire da tale data, per il periodo precedente saranno escluse per complessive
Lire 1.552.350 pari ad Euro 801,72; le spese di amministrazione conto, affidamenti e/o scoperti, spese istruttoria fido e revisione pratica, e la
Commissione istruttoria urgente, non sono state pattuite e saranno escluse per un ammontare complessivo di Euro 4.355,63; altre spese: la Commissione sul fido accordato (CA), è stata pattuita in data 18/02/2011, saranno escluse quelle addebitate in precedenza per un ammontare complessivo di Euro 5.990,02”.
Risulta, dunque, condivisibile la valutazione del Giudice di prime cure, con la precisazione che “in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili”
(Cass. Sentenza n. 15804 del 06/06/2024).
In conclusione, il motivo risulta infondato e la sentenza va, sul punto, confermata.
A fronte dell'accoglimento dei motivi di appello principale e della necessità di rimettere la causa sul ruolo per espletamento di una nuova CTU contabile, le spese processuali saranno regolate con la definitiva statuizione sul merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
pagina 24 di 25 e sull'appello incidentale di quest'ultima Controparte_1 avverso la sentenza n. 728/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il
20/08/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello principale e per l'effetto, in riforma sul punto della impugnata sentenza, ACCERTA l'illegittima applicazione sul conto corrente n.
4205.81, aperto in data 25/05/1987, poi divenuto conto n. 10046.31, degli interessi passivi capitalizzati trimestralmente anche per il periodo successivo alla entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000;
2. DISPONE la rimessione della causa sul suolo, come da separata ordinanza, ai fini della determinazione del saldo del predetto conto corrente, previa estrapolazione degli interessi passivi capitalizzati trimestralmente anche per il periodo successivo alla entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000 e per l'accertamento della esistenza ed effettiva entità delle rimesse solutorie prescritte da individuare sulla base del “saldo rettificato”;
3. RESPINGE l'appello incidentale;
4. RISERVA all'esito del giudizio la regolamentazione delle spese di lite.
Firenze, camera di consiglio del 28.05.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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