TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 5969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5969 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5982/2023 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5982/2023 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
[...]
[...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
***
Oggi 15 luglio 2025 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Parte_1 l'avv. ND CO , Per il l'avv.
[...] Controparte_1 EN ER Per 'avv. CERCHIARI ANDREA e l'avv. Patrini Per Controparte_1 CP_1 l'avv. CERCHIARI ANDREA Per l'avv. GUENZATI Controparte_2 E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Pietro Borelli Tessera praticanti ordine avvocati Milano n. 2025 000 171 Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 23,20 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5982/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ND Parte_1 C.F._1
CO , elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 50 20122 presso il difensore avv. CP_1
ND CO
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. EN Controparte_1 P.IVA_1
ER, elettivamente domiciliato in VIA CARLO POMA, 4 20129 presso il difensore avv. EN CP_1
ER
(C.F. ), e (C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 CP_1 C.F._3
patrocinio dell'avv. CERCHIARI ANDREA, elettivamente domiciliato in CORSO BUENOS AIRES N. 77
MILANOpresso il difensore avv. CERCHIARI ANDREA
EN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUENZATI SARA Controparte_2 C.F._4
elettivamente domiciliato in VIA MARCELLO MALPIGHI, 4 20129 presso il difensore avv. GUENZATI CP_1
SARA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza. pagina 2 di 18 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento è stato introdotto da con atto di citazione, Parte_1
regolarmente notificato, con il quale lo stesso ha convenuto in giudizio il , Controparte_3
i condomini e nonché il e Direttore Operativo del Controparte_1 CP_1 CP_1 Controparte_4
e per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale di Milano, adversis
[...]
rejectis, in relazione ai fatti dedotti: A) determinare in via definitiva i lavori necessari per la risoluzione delle cause delle infiltrazioni provenienti dalla grondaia e dal terrazzo soprastanti che hanno recato danni alla camera da letto, al bagno e ad altri locali dell'appartamento di proprietà dell'Ing. come già individuati dal CTU Pt_1
Ing. a esito del procedimento per ATP RG 11920/2021, o come individuati a esito di nuova CTU da Per_1
disporsi in corso di causa;
- dichiarare preliminarmente la natura comune o privata del canale di gronda di cui ai fatti di causa, - condannare conseguentemente il a e/o i Sigg. Controparte_3 CP_1 [...]
a effettuare i predetti lavori sul canale di gronda e sul terrazzo in questione, nonché a Parte_2
ripristinare le parti ammalorate dell'appartamento dell'Ing. stabilendo le quote di partecipazione alle Pt_1
spese correlative;
- condannare conseguentemente il e in solido con Controparte_5 CP_1
questo il suo amministratore di fatto (o in subordine sostituto dell'amministratore, in applicazione estensiva dell'art. 1717, ultimo comma, c.c.) Sig. , e/o i Sigg. a Controparte_2 Parte_2
risarcire all'Ing. i danni subiti per il ritardo accumulatosi nei sopradetti lavori, nella misura di € 300 al Pt_1
pagina 3 di 18 mese per un totale a oggi di € 10.000, o altra ritenuta equa, nonché a rifondere le spese sostenute dall'esponente nel procedimento di mediazione avanti all'Organismo di Conciliazione della Fondazione Forense
di , Rg.A.M. n. 4345/2021, per l'importo di € 97,60; - condannare conseguentemente il CP_1 Controparte_5
, e in solido con questo il suo amministratore di fatto (o in subordine sostituto
[...] CP_1
dell'amministratore, in applicazione estensiva dell'art. 1717., ultimo comma, c.c.) Sig. Controparte_2
a rifondere all'Ing. in tutto o in parte, le spese sostenute relativamente al procedimento di ATP
[...] Pt_1
RG 11920/2021 per compensi CTU, CTP, spese vive di giustizia, e compensi difensore, per l'importo totale di €
8.128,86; B) determinare i lavori necessari per la risoluzione delle cause delle infiltrazioni correlate alle colonne di scarico condominiali che hanno recato ulteriori danni in entrambi gli appartamenti di proprietà dell'Ing. Pt_1
come individuati a esito di CTU da disporsi in corso di causa;
- condannare il a Controparte_3
a effettuare i lavori che precedono, nonché a ripristinare le parti ammalorate degli appartamenti del Sig. CP_1
integralmente a spese del medesimo;
- condannare il a Pt_1 CP_1 Controparte_3
, e in solido con questo il suo amministratore di fatto (o in subordine sostituto dell'amministratore, in CP_1
applicazione estensiva dell'art. 1717., ultimo comma, c.c.) Sig. , a risarcire all'Ing. Controparte_2
i danni subito per il ritardo accumulatosi nei lavori che precedono, nella misura di € 100 al mese per unità Pt_1
immobiliare per un totale a oggi di € 4.800, o altra ritenuta equa. Con gli interessi legali dalla domanda, e con vittoria di competenze e spese.
Si costituiva regolarmente in giudizio il che , sul presupposto della natura privata della gronda che CP_1
ha originato le lamentate infiltrazioni di parte attrice così conclude “ in via principale e nel merito : respingere le domande tutte proposte dall'ing. nei confronti del Parte_1 Controparte_3
, perchè infondate in fatto e/o in diritto. Con vittoria di spese e liquidazione dei compensi professionali
[...]
forensi ex D.M. 13 agosto 2022 n. 147, oltre accessori, come per legge. …
Si costituivano altresì i condomini e che , sul presupposto della natura condominiale Controparte_1 CP_1
della gronda, concludevano In via principale e nel merito: - respingersi tutte le domande dell'attore nei confronti dei sigg. e in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- CP_1 CP_1
accertare e dichiarare la natura condominiale della gronda di cui ai fatti di causa;
- accertata e dichiarata l'intervenuta approvazione della delibera da parte dell'assemblea del condominio di in data Controparte_3
pagina 4 di 18 31.05.2022, avente ad oggetto l'intervento di manutenzione sulla gronda condominiale, si chiede comunque dichiararsi l'estromissione dei sigg. dal pendente giudizio per difetto di legittimazione passiva;
- Controparte_1
in ogni caso, previa ogni più opportuna declaratoria, dichiarare infondata in fatto ed in diritto l'azione proposta dall'Ing. per le ragioni sopra esposte e per gli effetti rigettare le domande tutte svolte nei confronti del sig. Pt_1
e della sig.ra In via subordinata: in caso non creduto di mancato accoglimento della domanda CP_1 CP_1
principale, dichiarare tenuto il a manlevare il sig. e la sig.ra a ogni Controparte_3 CP_1 CP_1
domanda contro i medesimi proposta, anche in ordine all'eventuale risarcimento danno, per tutte le motivazioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, compensi professionali del presente giudizio e successive occorrende
Infine si costituiva regolarmente che concludeva :”Piaccia all'Ill.mo Giudice del Controparte_2
Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, voglia accogliere le seguenti: in via principale e nel merito: respingere le domande tutte proposte dall'ing. nei confronti del sig. Parte_1
, perchè infondate in fatto e/o in diritto. Con vittoria di spese e liquidazione dei Controparte_2
compensi professionali forensi ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre accessori, come per legge…. “
All'udienza di prima comparizione delle parti del 07.6.2023 il giudice concedeva alle parti i termini previsti dalla legge per il deposito delle memorie 183, comma 6, n. 1, 2, 3, c.p.c., rinviando la causa per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 25.10.2023 il giudice disponeva CTu tecnica e nominava per l'incombente l'arch. Persona_2
che all'udienza del 20.12.2023 prestava giuramento ed accettava l'incarico sul seguente quesito: “Letti gli atti e i documenti, sentite le parti e gli eventuali CTP, dica il CTU verificato lo stato dei luoghi, se sussistono le infiltrazioni come lamentate da parte attrice in atti, conseguentemente individui le cause delle infiltrazioni provenienti dalla grondaia e dal terrazzo soprastanti e se tali infiltrazioni hanno recato danni alla camera da letto,
al bagno e ad altri locali dell'appartamento dell'attore, tenendo conto della perizia resa dall'Ing. per Per_1
procedimento per ATP Trib. Milano RG 11920/2021; determini i lavori necessari per la rimozione delle predette cause e per l'eliminazione dei presunti danni che lamenta l'attore. Il Giudice manda a tentare la conciliazione tra le parti, ove possibile”.
All'esito del deposito dell'elaborato in data 11.7.2024, con ordinanza del 17.10.2024 resa in esito alla riserva presa all'udienza del 8.10.24, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 5 di 18 All'udienza del 10.2.2025 le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente, qui ritrascritti:
Per parte attrice: Voglia l'On. Tribunale di Milano, adversis rejectis, in relazione ai fatti dedotti: a) accertare e dichiarare, sulla base delle risultanze della relazione del CTU arch. , i lavori necessari per la rimozione Per_2
delle cause delle infiltrazioni che hanno recato danni alla camera da letto, al bagno, al soggiorno e ad altri locali dell'appartamento di proprietà dell'Ing. in a , nonché i lavori necessari per il Pt_1 CP_3 CP_1
ripristino delle parti ammalorate;
b) accertare e dichiarare la natura condominiale o privata del canale di gronda e delle altre componenti del sistema di smaltimento delle acque meteoriche il cui malfunzionamento è stato posto all'indice dal CTU arch. (e sostanzialmente già dal CTU dell'ATP Trib. Milano RG 11920/2021) Per_2
come causa primaria delle infiltrazioni;
c) condannare il a e/o i Sigg. Controparte_3 CP_1
a effettuare, senza ulteriore indugio e a regola d'arte, i lavori interessanti il canale di Parte_2
gronda e le altre componenti del sistema di smaltimento delle acque meteoriche individuati dal CTU, nonché a ripristinare le parti ammalorate dell'appartamento dell'Ing. stabilendo le quote di partecipazione alle Pt_1
spese correlative;
d) condannare il a e, in solido con questo, il suo Controparte_3 CP_1
amministratore di fatto o in subordine sostituto dell'amministratore ex art. 1717, ultimo comma, c.c., Sig.
[...]
, e/o i Sigg. a: - risarcire all'Ing. i danni subiti per il ritardo Controparte_2 Parte_2 Pt_1
nell'effettuazione dei sopradetti lavori, nella misura di € 300 al mese, o altra ritenuta equa, dal maggio 2020 sino alla loro compiuta esecuzione, con gli interessi legali dalla domanda;
- rifondere le spese sostenute dall'Ing.
nel procedimento di mediazione avanti all'Organismo di Conciliazione della Fondazione Forense di Pt_1
, Rg.A.M. n. 4345/2021, per l'importo di € 97,60, con gli interessi legali dalla domanda;
- tenere CP_1
integralmente a proprio carico compenso e spese del CTU arch. , come liquidati dal giudice, con Per_2
rifusione dell'importo di € 1.038,08 provvisoriamente anticipato dall'Ing. - rifondere all'Ing. spese Pt_1 Pt_1
vive e competenze del presente giudizio;
e) condannare il a , e in solido Controparte_3 CP_1
con questo il suo amministratore di fatto o in subordine sostituto dell'amministratore, ex art. 1717, ultimo comma,
c.c., Sig. , a rifondere all'Ing. in tutto o in parte, anche le spese da questo Controparte_2 Pt_1
sostenute relativamente al procedimento di Accertamento tecnico preventivo avanti al Tribunale di Milano RG
11920/2021 per compensi CTU, consulente di parte, spese vive di giustizia e compensi del difensore, per pagina 6 di 18 l'importo totale di € 8.128,86.
Per il convenuto . “ Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria eccezione e CP_3
deduzione disattesa: in via principale e nel merito : respingere le domande tutte proposte dall'ing.
[...]
nei confronti del , perchè infondate in fatto e/o in Parte_1 Controparte_3
diritto. Con vittoria di spese e liquidazione dei compensi professionali forensi ex D.M. 13 agosto 2022 n. 147,
oltre accessori, come per legge. In via istruttoria si chiede di essere ammessi a prova per interpello dell'ing.
e testi su tutti i seguenti capitoli di prova, che si intendono preceduti dalle Parte_1
parole “vero che”: 1) I danni causati alla proprietà nel 2014 dalle infiltrazioni di acqua provenienti dal Pt_1
terrazzo di proprietà dei signori e ono stati integralmente risarciti da questi ultimi;
2) L'ing. CP_1 CP_1 Pt_1
nella primavera del 2020 lamentava infiltrazioni d'acqua nell'immobile ad uso abitativo di sua proprietà, sito nel in , e nello specifico danni al soffitto e alle pareti del bagno e della Controparte_3 CP_1
camera da letto del suo appartamento;
3) l'allora amministratore del Condominio de quo, geom. CP_6
si metteva subito a disposizione del ricorrente e con il consulente dell'ing. tale dott.
[...] Pt_1 Per_3
verificava che le lamentate infiltrazioni non erano riconducibili ad un'omessa manutenzione delle parti comuni e/o alla perdita dell'insistente bocchettone nella gronda del pluviale ivi insistente, come da doc. 13 che mi si rammostra;
4) nel marzo 2021, trascorsi quasi undici mesi dalle denunciate infiltrazioni, l'ing. per il Pt_1
tramite del suo legale, depositava innanzi il Tribunale di Milano ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., come da doc. 6 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostra;
5) all'esito di detto procedimento, il ctu, ing. , indicava come responsabili nella causazione dei lamentati Persona_4
danni alla proprietà il de quo ed i sigg. prevedendo gli interventi da eseguirsi Pt_1 CP_1 Parte_3
e stimando i relativi costi di ripristino, come da doc. 7 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostra;
6) l'ing.
tramite il proprio difensore di fiducia, sollecitava l'amministratore di ad adempiere a quanto Pt_1 CP_1
statuito dal CTU ed il nuovo legale rappresentante di detto soggetto di diritto, avv. Paolo Corti, si rendeva disponibile, ma richiedeva un sopralluogo al fine di fare accertare lo stato dei luoghi all'impresa di manutenzione che, dopo detto accesso, avrebbe eseguito un preventivo da sottoporre all'assemblea condominiale, come da doc. 6 che mi si rammostra;
7) l'ing. rifiutava detto sopralluogo perché dallo stesso ritenuto inutile, stante Pt_1
la redazione dell'elaborato peritale del CTU, impedendo l'accesso non al Delegato Operativo, perché all'estero,
pagina 7 di 18 ma allo stesso amministratore, avv. Paolo Corti ed anche al consigliere;
8) l'ing. Controparte_7 Pt_1
decideva di richiedere al Tribunale di Milano l'adozione di un provvedimento di urgenza ex art 700 c.p.c., come da doc. n. 15 del fascicolo di controparte che mi si rammostra;
9) il 31.5.2022 si teneva l'assemblea del nella quale si ribadiva la volontà di eseguire gli interventi manutentivi, come Controparte_3 CP_3
indicati dal CTU nel procedimento RG 11920/21 già pendente innanzi il Tribunale di Milano, ma previo sopralluogo: l'ing. ribadiva di non consentire l'accesso al cortile di proprietà indivisa in uso esclusivo dello Pt_1
stesso; 10) il provvedimento di urgenza veniva rigettato dal Tribunale di Milano, come da doc. 7 che mi si rammostra;
11) a causa delle statuizioni ivi contenute in detto provvedimento e del comportamento assunto dall'ing. il quale impediva di eseguire un nuovo sopralluogo nei propri locali, il Condominio assumeva Pt_1
che le spese di ripristino dello stato dei luoghi ammalorato dalle lamentate infiltrazioni erano da richiedersi ai sigg. e 12) l'ing. assumeva di avere il 18.7.2021 denunciato all'allora amministratore di CP_1 CP_1 Pt_1
condominio la comparsa di altre e diverse infiltrazioni che avrebbero interessato il locale cucina in corrispondenza della braga di scarico;
13) Altri condomini, sigg. , Parte_4 CP_8 [...]
, avevano in precedenza, a gennaio 2021, segnalato il medesimo danno verificatosi nei loro Parte_5
immobili in prossimità di tale colonna di scarico;
14) Dette infiltrazioni avevano origine nell'immobile di proprietà
del sig. posto al quinto piano dell'edificio condominiale;
15) L'amministratore di condominio, Parte_6
segnalato l'occorso alla propria compagnia di assicurazione, incaricava a gennaio 2021 l'impresa termoidraulica di sua fiducia, MI s.r.l., e quella edile, di eliminare la problematica delle infiltrazioni e Controparte_9
provvedeva al ripristino dei locali danneggiati di proprietà dei condomini, come da docc. 11 e 12 del fascicolo di parte che mi si rammostrano;
16) A marzo 2021 tutti gli appartamenti ammalorati dalla perdita della comune braga di scarico sono stati ripristinati, ad eccezione di quelli dell'ing. perché né lui né il sig. Pt_1 [...]
hanno permesso l'accesso alle imprese commissionarie delle opere di ripristinare lo stato quo ante. Si CP_10
indicano a rispondere su tutti i predetti capitoli di prova: il geom. presso avente Testimone_1 Controparte_9
sede in 24058 Romano di Lombardia alla via Piemonte n. 26; Il sig. presso MI S.r.l., avente Controparte_11
sede in viale Marelli n. 352 in Sesto San Giovanni (MI); l'avv. Paolo Corti, avente studio in corso di Porta
Romana n. 98, ; il geom. residente in [...].” CP_1 Controparte_6 CP_1
Per i convenuti E : Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 CP_1
pagina 8 di 18 deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie e pronunce, così giudicare: In via principale e nel
merito: - respingersi tutte le domande formulate dall'attore nei confronti dei sigg. e in quanto CP_1 CP_1
infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti;
- accertare e dichiarare la natura condominiale della gronda di cui ai fatti di causa;
- accertata e dichiarata l'intervenuta approvazione della delibera da parte dell'assemblea del condominio di
[...]
in data 31.05.2022, avente ad oggetto l'intervento di manutenzione sulla gronda condominiale, si CP_3
chiede comunque dichiararsi l'estromissione dei sigg. dal pendente giudizio per difetto di Controparte_1
legittimazione passiva;
- in ogni caso, previa ogni più opportuna declaratoria, dichiarare infondata in fatto ed in diritto l'azione proposta dall'Ing. per le ragioni sopra esposte e per gli effetti rigettare le domande tutte Pt_1
svolte nei confronti del sig. e della sig.ra In via subordinata: in caso non creduto di mancato CP_1 CP_1
accoglimento della domanda principale, dichiarare tenuto il a manlevare il sig. Controparte_3
e la sig.ra da ogni domanda contro i medesimi formulata, anche in ordine all'eventuale CP_1 CP_1
risarcimento danni, per tutte le motivazioni esposte in atti. In via istruttoria: rigettarsi le istanze istruttorie avversarie per tutte le motivazioni di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc, si chiede ammettersi prove per interpello e testi sui capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 con i testi ivi indicati, nonché
prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi per parte avversa con i testi indicati nella predetta memoria e nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc a favore dei sigg. – Con vittoria di spese, compensi CP_1 CP_1
professionali del presente giudizio e successive occorrende.
Per il convenuto , : Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria Controparte_2
eccezione e deduzione disattesa, voglia accogliere le seguenti: in via principale e nel merito: respingere le domande tutte proposte dall'ing. nei confronti del sig. Parte_1 Controparte_2
, perchè infondate in fatto e/o in diritto. Con vittoria di spese e liquidazione dei compensi professionali
[...]
forensi ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre accessori, come per legge. In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale dell'ing. e testi sui seguenti capitoli, i quali Parte_1
devono intendersi preceduti dalle parole “vero che”: 1)“nel 2014 si sono verificate infiltrazioni nell'immobile dell'ing. e provenienti dalla terrazza sovrastante di proprietà dei sigg. e Parte_1 CP_1
ed il relativo danno è stato integralmente risarcito da tali proprietari”; 2) “a riguardo delle infiltrazioni della CP_1
pagina 9 di 18 primavera del 2020 provenienti dalla terrazza sovrastan-te di proprietà dei sigg. e e quelle del CP_1 CP_1
gennaio 2021 provenienti dalla braga della colonna di scarico dell'edificio condominiale, l'ing. Parte_1
anche per il tramite del suo legale di fiducia, avv. Nicola Rondinone, ha evitato di notiziare e/o
[...]
interloquire e/o di scrivere e/o di interessare in alcun modo l'ing. ” 3) “l'intervento di Controparte_2
ripristino dello stato dei luoghi nella scala B del in , a seguito delle Controparte_3 CP_1
infiltrazioni provenienti dalla colonna di scarico dell'edificio condominiale, che hanno interessato anche gli appartamenti dei sigg. , , ed è stato effettuato a marzo 2021, Pt_6 Parte_5 Pt_4 Per_5 Pt_1
tranne che nell'immobile dell'ing. perché lo stesso non ha consentito l'accesso”; Parte_1
4) “il 31.5.2022 si teneva l'assemblea del di nella quale si riba-diva la volontà di CP_1 Controparte_3
eseguire gli interventi manutentivi, come indicati dal CTU nel procedimento RG 11920/21 già pendente innanzi il
Tribunale di Milano, ma previo sopralluogo: l'ing. successivamente ribadiva di non consentire l'accesso al Pt_1
cortile di proprietà indivisa in uso esclusivo dello stesso”. Si indicano a rispondere su tutti i predetti capitoli di prova i signori: Avv. Paolo Corti, avente studio in , corso di Porta Romana n. 98; Geom. CP_1 CP_6
residente in [...]. Si indicano a rispondere solo sul capitolo n. 3: il geom.
[...] CP_1 Tes_1
presso avente sede in 24058 Romano di Lombardia alla via Piemonte n. 26; Il sig.
[...] Controparte_9
presso MI S.r.l., avente sede in viale Marelli n. 352 in Sesto San Giovanni (MI). Controparte_11
La causa veniva quindi rinviata per la discussione con termine per il deposito di note conclusive.
In esito alla discussione, all'udienza del 15.7.2024 la causa viene decisa come segue con la presente sentenza.
Deve dapprima darsi atto che parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni non ha riproposto la seguente conclusione “B) determinare i lavori necessari per la risoluzione delle cause delle infiltrazioni correlate
alle colonne di scarico condominiali che hanno recato ulteriori danni in entrambi gli appartamenti di proprietà
dell'Ing. come individuati a esito di CTU da disporsi in corso di causa;
- condannare il Pt_1 Controparte_3
a a effettuare i lavori che precedono, nonché a ripristinare le parti ammalorate degli
[...] CP_1
appartamenti del Sig. integralmente a spese del medesimo;
- condannare il Pt_1 CP_1 [...]
a , e in solido con questo il suo amministratore di fatto (o in subordine sostituto Controparte_3 CP_1
dell'amministratore, in applicazione estensiva dell'art. 1717., ultimo comma, c.c.) Sig. Controparte_2
, a risarcire all'Ing. i danni subito per il ritardo accumulatosi nei lavori che precedono, nella
[...] Pt_1
pagina 10 di 18 misura di € 100 al mese per unità immobiliare per un totale a oggi di € 4.800, o altra ritenuta equa”
Pertanto si ritiene che detta domanda sub B sia abbandonata come peraltro precisato in sede di note conclusive a pag. 13 .
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata è risultato provato e comunque non contestato che :
- l'attore è condomino del a , poiché proprietario di un immobile a Controparte_3 CP_1
uso abitativo.
- Il Condominio a è dotato di regolamento condominiale la cui opponibilità alle Controparte_3 CP_1
parti in causa non è contestata
- l'art. 4 del regolamento di condominio prevede “ Art. 4 – Costituiscono proprietà comune, in modo
inalienabile ed indivisibile, a tutti i condomini, e devono essere mantenuti efficienti a spese comuni, tanto
per quanto riguarda le ripartizioni ordinarie che straordinarie: (…) la rete della fognatura, i tubi di scarico
delle acque piovane e delle colature, i tubi di scarico delle materie di rifiuto (…) In generale sono
comuni ed indivisibili le parti dell'edificio, le opere e le installazioni ed i manufatti che sono indispensabili
alla conservazione e all'uso dell'edificio stesso.”(doc 2 CP_1
- l'art. 48 del regolamento di condominio prevede “Ogni altra spesa non contemplata negli articoli
precedenti verrà sostenuta dai Condomini proporzionalmente in base alla tabella A”, ovvero in base alle tabelle millesimali approvate ed ivi allegate.
- Nella primavera del 2020 nell'immobile dell'attore si sono verificate infiltrazioni di acqua che hanno causato danni al soffitto e alle pareti del bagno e della camera da letto.
- Nel marzo 2021, a causa della mancata esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle cause delle lamentate infiltrazioni l'attore proponeva ATP rg n. 11920\21 ove veniva nominato quale ctu l'Ing.
che in data 27.9.21 depositava relazione definitiva (doc. 7 attore) che Persona_4
confermava che “LA NON È ASSOLUTAMENTE IMPERMEABILIZZATA IN MODO Pt_7
ADEGUATO ED È DA ESSA CHE SI ORIGINANO LE INFILTRAZIONI.” Pag. 41 elaborato sub doc 7
attore , Dando indicazione delle opere da eseguirsi.
- nel dicembre 2021, in mancanza di esecuzione dei lavori come indicati in sede di ATP dal CTU, l'odierno attore proponeva, tra le altre e per quanto qui interessa, domanda di mediazione per l'esecuzione dei pagina 11 di 18 lavori e la richiesta dei danni oggetto del presente di merito (doc. 19 attore).
- Nel marzo 2022, in mancanza di esecuzione delle opere di cui alla CTu in sede di ATP, l'odierno attore proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c., (RG 12062/2022),chiedendo al Tribunale di ordinare al a , e ai convenuti e di “porre in Controparte_3 CP_1 Controparte_1 CP_1
essere senza indugio tutti gli atti necessari a commissionare a un'impresa affidabile l'esecuzione dei
lavori indicati nella relazione peritale dell'Ing. a esito del procedimento per ATP avanti al Trib. Per_1
Milano RG 11920/21, entro quaranta giorni - o altro idoneo termine - dal provvedimento, con incarico
contemplante la conclusione dei lavori entro i successivi due mesi – o altro idoneo termine”…
- Il ricorso veniva rigettato sul presupposto, quanto al merito, in quanto “Da tale descrizione e dall'esame delle fotografie e della planimetria balza agli occhi che la gronda o grondaia di cui si discute è di pertinenza del terrazzo di proprietà che ha funzione di lastrico solare ovvero di copertura Parte_3
del solo appartamento posto al piano terreno sottostante, di proprietà ne deriva che la funzione Pt_1
di raccolta e deflusso delle acque piovane di detta grondaia è svolta esclusivamente con riferimento a tale lastrico solare, rispetto a cui è asservita, onde gli unici condomini a trarne utilità sono da una parte e dall'altra Ma, se così è, gli oneri di manutenzione e ripristino vanno ripartiti Parte_3 Pt_1
esclusivamente tra gli stessi, per la gronda secondo il criterio di cui all'art. 1123 co. 3 c.c. e per il lastrico solare secondo il criterio di cui all'art. 1126 c.c.. (doc. 25 attore).
Dalla istruttoria espletata è risultato provato quanto segue.
La CTU svolta in corso di causa (resasi necessaria attesa la inopponibilità dell'elaborato in sede di ATP per difetto di vocatio dei convenuti E a cui si ritiene di aderire per logicità e completezza ha CP_1 CP_1
concluso: “ 1. Dai sopralluoghi eseguiti e dagli accertamenti espletati si è potuto constatare la presenza dei danni da infiltrazioni lamentati dall'Attore nella propria unità immobiliare, riscontrati in parte del locale soggiorno,
nel bagno e nella camera da letto, localizzati nella porzione di appartamento posizionata al di sotto del terrazzo di proprietà dei Convenuti Sig.ri In particolare, in una porzione del soggiorno è stata riscontrata CP_1 CP_1
la presenza di macchia di umidità situata all'innesto tra la parete verticale e il soffitto del locale. Nel bagno adiacente è stato accertato un consistente ammaloramento dell'intonaco con sviluppo sulla parete verticale di tamponamento verso l'esterno e sul plafone del locale, con sfaldamento dell'intonaco e materiale in fase di pagina 12 di 18 distacco. Nella camera da letto si è rilevata una macchia di umidità situata all'angolo tra la parete verticale e il plafone del locale, mentre la macchia posta sulla parete opposta, in corrispondenza del muro di confine,
presenta valori di umidità nulli;
2. Da quanto sopra esposto e dalle ispezioni effettuate si può ritenere che la
causa delle problematiche infiltrative riscontrate sia riconducibile al malfunzionamento dell'attuale
sistema di smaltimento delle acque meteoriche composto dalla grondaia cementizia di forma concava e dall'innesto del bocchettone con il pluviale verticale. In particolare, con la prova di allagamento del canale di gronda eseguita in data 2.02.2024 è stata simulata una situazione estrema tale da esprimere la criticità delle intensità pluviometriche profondamente modificate negli ultimi anni. Dall'indagine effettuata si è potuto rilevare che la causa principale delle problematiche infiltrative riscontrate è che il sistema di deflusso delle
acque meteoriche non risulta a tenuta in quanto in situazioni estreme va in crisi non sopportando l'eccessiva portata d'acqua. In secondo luogo, l'acqua piovana si infiltra verosimilmente per capillarità nel canale di
gronda in calcestruzzo per imbibizione del materiale di cui è composto, considerato il generale cattivo stato di manutenzione riscontrato. Infatti, dalle indagini espletate sono state rilevate diverse scabrosità e tratti sfaldati della grondaia in evidente stato di degrado, che certamente favoriscono fenomeni infiltrativi, così come l'innesto del bocchettone con il pluviale presenta materiale deteriorato e non a tenuta, rappresentando una concausa della problematica rilevata;
3. Da quanto sopra indicato si ritiene che il rimedio per l'eliminazione delle cause
sottese ai problemi infiltrativi rilevati comporti lavori di realizzazione di un nuovo canale di gronda con
annesso pluviale, in sostituzione di quello presente allo stato attuale, per il quale è stata elaborata una valutazione preliminare sul relativo dimensionamento. Le modalità di realizzazione dell'intervento sono state discusse e concordate con i Consulenti tecnici di parte nell'incontro avvenuto in data 8.05.2024, così come quietanzato nel relativo verbale di contraddittorio, in cui è emerso che la soluzione più opportuna, in termini conservativi, consiste nel mantenimento della grondaia cementizia esistente e nell'affiancamento di un nuovo canale di gronda in lamiera metallica con relativo pluviale discendente, correttamente dimensionato e impermeabilizzato;
Il costo di rifacimento del sistema gronda/pluviale è stato preliminarmente stimato e
concordato con i Ctp nel suddetto incontro e successivamente quantificato dal CTU mediante computo
metrico estimativo in €. 11.425,00 (Euroundicimilaquattrocentoventicinque/00), escluso oneri di legge
(Allegato 8 - Computo metrico estimativo); 4. Da quanto sopra esposto si ritiene che la quantificazione dei
pagina 13 di 18 danni da infiltrazioni lamentati dall'Attore nella propria unità immobiliare è stimata in complessivi €.
3.000,00 (Eurotremila/00), escluso oneri di legge (Allegato 8 – Computo metrico estimativo).
Ciò posto accertata la sussistenza dei danni lamentati da parte attrice e la riferibilità degli stessi al malfunzionamento dell'attuale sistema di smaltimento delle acque meteoriche composto dalla grondaia cementizia di forma concava e dall'innesto del bocchettone con il pluviale verticale, de evidenziarsi che vi è
contrasto tra le parti circa natura della grondaia in quanto parte attrice ed i convenuti assumono si Parte_3
tratti di bene condominiale mentre il condominio di bene privato .
Come noto “in tema di condominio negli edifici, l'individuazione delle parti comuni, come I canali di gronda emergente dall'art. 1117 c.c. ed operante con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, non siano destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari, può essere superata soltanto dalle contrarie risultanze dell'atto costitutivo del condominio - ossia dal primo atto di trasferimento di un'unità
immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto, con conseguente frazionamento dell'edificio in più
proprietà individuali -, ove questo contenga in modo chiaro e inequivoco elementi tali da escludere l'alienazione del diritto di condominio, non rilevando a tal fine quanto stabilito nel regolamento condominiale, ove non si tratti di regolamento allegato come parte integrante al primo atto d'acquisto trascritto, ovvero di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato col consenso individuale dei singoli condomini e volto perciò a costituire, modificare o trasferire i diritti attribuiti ai singoli condomini dagli atti di acquisto o dalle convenzioni. (Cass 21440\22)
Ed ancora In tema di condominio degli edifici, qualora non intervenga una volontà derogatoria degli interessati sul regime di appartenenza, i beni e i servizi elencati dall'art. 1117 c.c., in virtù della relazione di accessorietà o di collegamento strumentale con le singole unità immobiliari, sono attribuiti "ex lege" in proprietà comune per effetto dell'acquisto della proprietà dei piani o porzioni di piano;
pertanto, il terrazzo a livello è oggetto di proprietà comune se il contrario non risulta dal titolo, per tale intendendosi gli atti di acquisto delle altre unità
immobiliari, nonché il regolamento di condominio espressamente accettato dai singoli condomini in occasione del loro acquisto, non essendo sufficiente che la proprietà individuale risulti dal titolo di acquisto della parte che si rivendica proprietaria esclusiva del terrazzo, sicchè, in difetto di tale prova, la presunzione di condominialità
spiega piena efficacia. (Cass 27363\21)
pagina 14 di 18 Fermo in diritto quanto sopra, nel merito dalla documentazione in atti emerge chiaro che la grondaia sia un bene condominiale: non vi è in atti titolo che ne indichi la proprietà privata con il che deve applicarsi l'art. 1117 c.c. e comunque la circostanza è ulteriormente avvallata dalla esplicita previsione nel regolamento condominiale (art 4
doc 2 . Né può ritenersi che l'ordinanza 18.7.2022 in sede di 700 cpc rg n. 12062\22 abbia CP_1
escluso la condominialità atteso che, da una attenta ed accurata lettura del provvedimento, semmai in essa è
stata indicata la utilità del bene ex art 1123 cc comma 3 atteso che “gli unici condomini a trarne utilità sono” i detti convenuti e l'odierno attore, utilizzando il termine pertinenzialità in senso lato e non tecnico Controparte_1
e tale determinazione è stata resa in assenza della produzione del regolamento condominiale .
Accertata quindi la natura condominiale della grondaia - tenuto conto anche dell'atteggiamento del CP_1
che mai prima dell'ordinanza del 18.7.2022 nei diversi procedimenti ha eccepito la carenza di legittimazione ed anzi nelle varie assemblee ha preteso la natura condominiale del bene per determinare modi e termini di esecuzione delle opere da eseguirsi per poi virare ad una interpretazione della natura privata sia per giustificare la mancata esecuzione dei lavori sia per soprassedere ad essi - consegue la responsabilità del ex CP_1
art 2051 c.c. dei danni causati all'attore.
Accertata la sussistenza dei danni lamentati dall'attore e la riferibilità di essi al , quest'ultimo va CP_1
condannato alla immediata esecuzione – a sua cura - dei lavori come indicati dalla CTU in sede di elaborato punto 3 delle conclusioni “3. Da quanto sopra indicato si ritiene che il rimedio per l'eliminazione delle cause
sottese ai problemi infiltrativi rilevati comporti lavori di realizzazione di un nuovo canale di gronda con
annesso pluviale, in sostituzione di quello presente allo stato attuale, per il quale è stata elaborata una valutazione preliminare sul relativo dimensionamento. Le modalità di realizzazione dell'intervento sono state discusse e concordate con i Consulenti tecnici di parte nell'incontro avvenuto in data 8.05.2024, così come quietanzato nel relativo verbale di contraddittorio, in cui è emerso che la soluzione più opportuna, in termini conservativi, consiste nel mantenimento della grondaia cementizia esistente e nell'affiancamento di un nuovo canale di gronda in lamiera metallica con relativo pluviale discendente, correttamente dimensionato e impermeabilizzato;
Il costo di rifacimento del sistema gronda/pluviale è stato preliminarmente stimato e concordato con i Ctp nel suddetto incontro e successivamente quantificato dal CTU mediante computo metrico estimativo in €. 11.425,00 (Euroundicimilaquattrocentoventicinque/00), escluso oneri di legge (Allegato 8 -
pagina 15 di 18 Computo metrico estimativo).
Le spese andranno ripartire come da art. 48 del regolamento attesa la opponibilità dello stesso e della clausola convenzionale che è operativa ex art. 1123 cc comma 1.
Quanto alla consistenza dei danni subiti dall'attore la CTu espletata in corso di causa ha accertato che”la
quantificazione dei danni da infiltrazioni lamentati dall'Attore nella propria unità immobiliare è stimata in
complessivi €. 3.000,00 (Eurotremila/00), escluso oneri di legge (Allegato 8 – Computo metrico estimativo) e di tale somma dovrà essere condannato il al ristoro all'attore . CP_1
Non può essere accolta la domanda di condanna al risarcimento del danno da ritardo nell'esecuzione poiché
non vi è in atti prova della consistenza e della sussistenza del detto danno tenuto conto peraltro che è pacifico che nelle more l'attore abbia avuto pieno godimento dell'immobile.
In relazione alla domanda di condanna del Sig. in solido con il al pagamento delle spese CP_2 CP_1
sostenute dall'attore per le procedure che è stato costretto ad instaurare per vedersi risarcire il danno de quo oltre che il danno da ritardo ( di cui sopra si è detto), si rileva quanto segue.
È accerta con sentenza 11.9.2024 di questo Tribunale la funzione del convenuto di sostituto CP_2
dell'amministratore del convenuto ai sensi dell'art. 1717 c.c. con le conseguenze di legge in tema di CP_1
azione di responsabilità che può essere svolta solo dal Mandate e quindi dal , il quale ha ritenuto di CP_1
dare mandato al in relazione agli iter amministrativi relativi ai sinistri. CP_2
Consegue il rigetto della domanda in danno al , non potendosi però sottovalutare ai fini delle spese CP_2
legali, il ruolo fattivo pacificamente avuto – e mai ocntestato in atti- dal per conto del nel CP_2 CP_1
ritardo nell'eseecuzione dei lavori di ripristino.
Quanto alle spese di lite, seguono il criterio della soccombenza e si liquidano a favore dell'attore e dei convenuti in danno al Condominio, liquidati come in dispositivo con la precisaizone che : CP_12
-va accolta la richiesta di condanna alla ripetizione delle spese sostenute per l'ATP oltre alla CTU comprese anche le spese di CTP e legali inerenti il procedimento rg. 11920\21 e quantificate in totale di € 8.128,86 atteso che quanto alle spese per l'assistenza in giudizio da parte esperto la Suprema Corte afferma il principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa agli oneri del consulente tecnico da essa assunto (Cass 1626 del
1965)poiché le spese della consulenza di parte- la quale la natura di allegazione difensiva- vanno comprese tra pagina 16 di 18 le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa diritto (Cass 3716\1980, 10173\2015 e 84 del 2013)
- si ritiene equo, dato il ruolo di sostituito dell'amministratore del , compensare le spese di lite tra CP_2
l'attore ed il come sopra argomentato CP_2
- si pone definitivamente a carico del le spese di CTu come liquidate. CP_1
La Sentenza è esecutiva per legge
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, così provvede:
Accertata la natura condominiale del canale di gronda e delle altre componenti del sistema di smaltimento delle acque meteoriche
Accertata la sussistenza dei danni lamentati da parte attrice e la loro riferibilità al Controparte_3
8 a , come in motivazione
[...] CP_1
Condanna a a effettuare, immediatamente e a regola d'arte, i lavori Controparte_3 CP_1
necessari ad eliminare le cause delle accertate infiltrazioni nelle modalità individuate dal CTU in sede di elaborato punto 3 delle conclusioni, le cui spese vanno ripartite ex art 48 del regolamento condominiale come in motivazione
Condanna il a a risarcire all'Ing. i danni subiti e quantificati in Controparte_3 CP_1 Pt_1
€.3000,00 come in motivazione
Condanna il a a rifondere all'Ing. : Controparte_3 CP_1 Pt_1
a.le spese sostenute nel procedimento di mediazione avanti all'Organismo di Conciliazione della Fondazione
Forense di , Rg.A.M. n. 4345/2021, per l'importo di € 97,60, con gli interessi legali dalla domanda;
CP_1
b le spese sostenute nel procedimento di Accertamento tecnico preventivo avanti al Tribunale di Milano RG
11920/2021 per compensi CTU, consulente di parte, spese vive di giustizia e compensi del difensore, per l'importo totale di € 8.128,86.
c. le spese di lite del presente procedimento liquidate in €.5077,00 per compensi oltre oneri di legge e spese generali oltre €.250,00 per anticipazioni
Condanna il a a corrispondere ai convenuti le spese del Controparte_3 CP_1 Controparte_1
pagina 17 di 18 presente procedimento liquidate in €.5077,00 per compensi oltre oneri di legge e spese generali
Compensa le spese legali del convenuto come in motivazione CP_2
Pone definitivamente a carico del a le spese di CTu del presente Controparte_3 CP_1
procedimento come liquidate
Sentenza esecutiva
Milano 15.7.2025
Il giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 18 di 18
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
[...]
[...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
***
Oggi 15 luglio 2025 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Parte_1 l'avv. ND CO , Per il l'avv.
[...] Controparte_1 EN ER Per 'avv. CERCHIARI ANDREA e l'avv. Patrini Per Controparte_1 CP_1 l'avv. CERCHIARI ANDREA Per l'avv. GUENZATI Controparte_2 E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Pietro Borelli Tessera praticanti ordine avvocati Milano n. 2025 000 171 Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 23,20 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5982/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ND Parte_1 C.F._1
CO , elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 50 20122 presso il difensore avv. CP_1
ND CO
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. EN Controparte_1 P.IVA_1
ER, elettivamente domiciliato in VIA CARLO POMA, 4 20129 presso il difensore avv. EN CP_1
ER
(C.F. ), e (C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 CP_1 C.F._3
patrocinio dell'avv. CERCHIARI ANDREA, elettivamente domiciliato in CORSO BUENOS AIRES N. 77
MILANOpresso il difensore avv. CERCHIARI ANDREA
EN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUENZATI SARA Controparte_2 C.F._4
elettivamente domiciliato in VIA MARCELLO MALPIGHI, 4 20129 presso il difensore avv. GUENZATI CP_1
SARA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza. pagina 2 di 18 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento è stato introdotto da con atto di citazione, Parte_1
regolarmente notificato, con il quale lo stesso ha convenuto in giudizio il , Controparte_3
i condomini e nonché il e Direttore Operativo del Controparte_1 CP_1 CP_1 Controparte_4
e per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale di Milano, adversis
[...]
rejectis, in relazione ai fatti dedotti: A) determinare in via definitiva i lavori necessari per la risoluzione delle cause delle infiltrazioni provenienti dalla grondaia e dal terrazzo soprastanti che hanno recato danni alla camera da letto, al bagno e ad altri locali dell'appartamento di proprietà dell'Ing. come già individuati dal CTU Pt_1
Ing. a esito del procedimento per ATP RG 11920/2021, o come individuati a esito di nuova CTU da Per_1
disporsi in corso di causa;
- dichiarare preliminarmente la natura comune o privata del canale di gronda di cui ai fatti di causa, - condannare conseguentemente il a e/o i Sigg. Controparte_3 CP_1 [...]
a effettuare i predetti lavori sul canale di gronda e sul terrazzo in questione, nonché a Parte_2
ripristinare le parti ammalorate dell'appartamento dell'Ing. stabilendo le quote di partecipazione alle Pt_1
spese correlative;
- condannare conseguentemente il e in solido con Controparte_5 CP_1
questo il suo amministratore di fatto (o in subordine sostituto dell'amministratore, in applicazione estensiva dell'art. 1717, ultimo comma, c.c.) Sig. , e/o i Sigg. a Controparte_2 Parte_2
risarcire all'Ing. i danni subiti per il ritardo accumulatosi nei sopradetti lavori, nella misura di € 300 al Pt_1
pagina 3 di 18 mese per un totale a oggi di € 10.000, o altra ritenuta equa, nonché a rifondere le spese sostenute dall'esponente nel procedimento di mediazione avanti all'Organismo di Conciliazione della Fondazione Forense
di , Rg.A.M. n. 4345/2021, per l'importo di € 97,60; - condannare conseguentemente il CP_1 Controparte_5
, e in solido con questo il suo amministratore di fatto (o in subordine sostituto
[...] CP_1
dell'amministratore, in applicazione estensiva dell'art. 1717., ultimo comma, c.c.) Sig. Controparte_2
a rifondere all'Ing. in tutto o in parte, le spese sostenute relativamente al procedimento di ATP
[...] Pt_1
RG 11920/2021 per compensi CTU, CTP, spese vive di giustizia, e compensi difensore, per l'importo totale di €
8.128,86; B) determinare i lavori necessari per la risoluzione delle cause delle infiltrazioni correlate alle colonne di scarico condominiali che hanno recato ulteriori danni in entrambi gli appartamenti di proprietà dell'Ing. Pt_1
come individuati a esito di CTU da disporsi in corso di causa;
- condannare il a Controparte_3
a effettuare i lavori che precedono, nonché a ripristinare le parti ammalorate degli appartamenti del Sig. CP_1
integralmente a spese del medesimo;
- condannare il a Pt_1 CP_1 Controparte_3
, e in solido con questo il suo amministratore di fatto (o in subordine sostituto dell'amministratore, in CP_1
applicazione estensiva dell'art. 1717., ultimo comma, c.c.) Sig. , a risarcire all'Ing. Controparte_2
i danni subito per il ritardo accumulatosi nei lavori che precedono, nella misura di € 100 al mese per unità Pt_1
immobiliare per un totale a oggi di € 4.800, o altra ritenuta equa. Con gli interessi legali dalla domanda, e con vittoria di competenze e spese.
Si costituiva regolarmente in giudizio il che , sul presupposto della natura privata della gronda che CP_1
ha originato le lamentate infiltrazioni di parte attrice così conclude “ in via principale e nel merito : respingere le domande tutte proposte dall'ing. nei confronti del Parte_1 Controparte_3
, perchè infondate in fatto e/o in diritto. Con vittoria di spese e liquidazione dei compensi professionali
[...]
forensi ex D.M. 13 agosto 2022 n. 147, oltre accessori, come per legge. …
Si costituivano altresì i condomini e che , sul presupposto della natura condominiale Controparte_1 CP_1
della gronda, concludevano In via principale e nel merito: - respingersi tutte le domande dell'attore nei confronti dei sigg. e in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- CP_1 CP_1
accertare e dichiarare la natura condominiale della gronda di cui ai fatti di causa;
- accertata e dichiarata l'intervenuta approvazione della delibera da parte dell'assemblea del condominio di in data Controparte_3
pagina 4 di 18 31.05.2022, avente ad oggetto l'intervento di manutenzione sulla gronda condominiale, si chiede comunque dichiararsi l'estromissione dei sigg. dal pendente giudizio per difetto di legittimazione passiva;
- Controparte_1
in ogni caso, previa ogni più opportuna declaratoria, dichiarare infondata in fatto ed in diritto l'azione proposta dall'Ing. per le ragioni sopra esposte e per gli effetti rigettare le domande tutte svolte nei confronti del sig. Pt_1
e della sig.ra In via subordinata: in caso non creduto di mancato accoglimento della domanda CP_1 CP_1
principale, dichiarare tenuto il a manlevare il sig. e la sig.ra a ogni Controparte_3 CP_1 CP_1
domanda contro i medesimi proposta, anche in ordine all'eventuale risarcimento danno, per tutte le motivazioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, compensi professionali del presente giudizio e successive occorrende
Infine si costituiva regolarmente che concludeva :”Piaccia all'Ill.mo Giudice del Controparte_2
Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, voglia accogliere le seguenti: in via principale e nel merito: respingere le domande tutte proposte dall'ing. nei confronti del sig. Parte_1
, perchè infondate in fatto e/o in diritto. Con vittoria di spese e liquidazione dei Controparte_2
compensi professionali forensi ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre accessori, come per legge…. “
All'udienza di prima comparizione delle parti del 07.6.2023 il giudice concedeva alle parti i termini previsti dalla legge per il deposito delle memorie 183, comma 6, n. 1, 2, 3, c.p.c., rinviando la causa per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 25.10.2023 il giudice disponeva CTu tecnica e nominava per l'incombente l'arch. Persona_2
che all'udienza del 20.12.2023 prestava giuramento ed accettava l'incarico sul seguente quesito: “Letti gli atti e i documenti, sentite le parti e gli eventuali CTP, dica il CTU verificato lo stato dei luoghi, se sussistono le infiltrazioni come lamentate da parte attrice in atti, conseguentemente individui le cause delle infiltrazioni provenienti dalla grondaia e dal terrazzo soprastanti e se tali infiltrazioni hanno recato danni alla camera da letto,
al bagno e ad altri locali dell'appartamento dell'attore, tenendo conto della perizia resa dall'Ing. per Per_1
procedimento per ATP Trib. Milano RG 11920/2021; determini i lavori necessari per la rimozione delle predette cause e per l'eliminazione dei presunti danni che lamenta l'attore. Il Giudice manda a tentare la conciliazione tra le parti, ove possibile”.
All'esito del deposito dell'elaborato in data 11.7.2024, con ordinanza del 17.10.2024 resa in esito alla riserva presa all'udienza del 8.10.24, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 5 di 18 All'udienza del 10.2.2025 le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente, qui ritrascritti:
Per parte attrice: Voglia l'On. Tribunale di Milano, adversis rejectis, in relazione ai fatti dedotti: a) accertare e dichiarare, sulla base delle risultanze della relazione del CTU arch. , i lavori necessari per la rimozione Per_2
delle cause delle infiltrazioni che hanno recato danni alla camera da letto, al bagno, al soggiorno e ad altri locali dell'appartamento di proprietà dell'Ing. in a , nonché i lavori necessari per il Pt_1 CP_3 CP_1
ripristino delle parti ammalorate;
b) accertare e dichiarare la natura condominiale o privata del canale di gronda e delle altre componenti del sistema di smaltimento delle acque meteoriche il cui malfunzionamento è stato posto all'indice dal CTU arch. (e sostanzialmente già dal CTU dell'ATP Trib. Milano RG 11920/2021) Per_2
come causa primaria delle infiltrazioni;
c) condannare il a e/o i Sigg. Controparte_3 CP_1
a effettuare, senza ulteriore indugio e a regola d'arte, i lavori interessanti il canale di Parte_2
gronda e le altre componenti del sistema di smaltimento delle acque meteoriche individuati dal CTU, nonché a ripristinare le parti ammalorate dell'appartamento dell'Ing. stabilendo le quote di partecipazione alle Pt_1
spese correlative;
d) condannare il a e, in solido con questo, il suo Controparte_3 CP_1
amministratore di fatto o in subordine sostituto dell'amministratore ex art. 1717, ultimo comma, c.c., Sig.
[...]
, e/o i Sigg. a: - risarcire all'Ing. i danni subiti per il ritardo Controparte_2 Parte_2 Pt_1
nell'effettuazione dei sopradetti lavori, nella misura di € 300 al mese, o altra ritenuta equa, dal maggio 2020 sino alla loro compiuta esecuzione, con gli interessi legali dalla domanda;
- rifondere le spese sostenute dall'Ing.
nel procedimento di mediazione avanti all'Organismo di Conciliazione della Fondazione Forense di Pt_1
, Rg.A.M. n. 4345/2021, per l'importo di € 97,60, con gli interessi legali dalla domanda;
- tenere CP_1
integralmente a proprio carico compenso e spese del CTU arch. , come liquidati dal giudice, con Per_2
rifusione dell'importo di € 1.038,08 provvisoriamente anticipato dall'Ing. - rifondere all'Ing. spese Pt_1 Pt_1
vive e competenze del presente giudizio;
e) condannare il a , e in solido Controparte_3 CP_1
con questo il suo amministratore di fatto o in subordine sostituto dell'amministratore, ex art. 1717, ultimo comma,
c.c., Sig. , a rifondere all'Ing. in tutto o in parte, anche le spese da questo Controparte_2 Pt_1
sostenute relativamente al procedimento di Accertamento tecnico preventivo avanti al Tribunale di Milano RG
11920/2021 per compensi CTU, consulente di parte, spese vive di giustizia e compensi del difensore, per pagina 6 di 18 l'importo totale di € 8.128,86.
Per il convenuto . “ Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria eccezione e CP_3
deduzione disattesa: in via principale e nel merito : respingere le domande tutte proposte dall'ing.
[...]
nei confronti del , perchè infondate in fatto e/o in Parte_1 Controparte_3
diritto. Con vittoria di spese e liquidazione dei compensi professionali forensi ex D.M. 13 agosto 2022 n. 147,
oltre accessori, come per legge. In via istruttoria si chiede di essere ammessi a prova per interpello dell'ing.
e testi su tutti i seguenti capitoli di prova, che si intendono preceduti dalle Parte_1
parole “vero che”: 1) I danni causati alla proprietà nel 2014 dalle infiltrazioni di acqua provenienti dal Pt_1
terrazzo di proprietà dei signori e ono stati integralmente risarciti da questi ultimi;
2) L'ing. CP_1 CP_1 Pt_1
nella primavera del 2020 lamentava infiltrazioni d'acqua nell'immobile ad uso abitativo di sua proprietà, sito nel in , e nello specifico danni al soffitto e alle pareti del bagno e della Controparte_3 CP_1
camera da letto del suo appartamento;
3) l'allora amministratore del Condominio de quo, geom. CP_6
si metteva subito a disposizione del ricorrente e con il consulente dell'ing. tale dott.
[...] Pt_1 Per_3
verificava che le lamentate infiltrazioni non erano riconducibili ad un'omessa manutenzione delle parti comuni e/o alla perdita dell'insistente bocchettone nella gronda del pluviale ivi insistente, come da doc. 13 che mi si rammostra;
4) nel marzo 2021, trascorsi quasi undici mesi dalle denunciate infiltrazioni, l'ing. per il Pt_1
tramite del suo legale, depositava innanzi il Tribunale di Milano ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., come da doc. 6 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostra;
5) all'esito di detto procedimento, il ctu, ing. , indicava come responsabili nella causazione dei lamentati Persona_4
danni alla proprietà il de quo ed i sigg. prevedendo gli interventi da eseguirsi Pt_1 CP_1 Parte_3
e stimando i relativi costi di ripristino, come da doc. 7 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostra;
6) l'ing.
tramite il proprio difensore di fiducia, sollecitava l'amministratore di ad adempiere a quanto Pt_1 CP_1
statuito dal CTU ed il nuovo legale rappresentante di detto soggetto di diritto, avv. Paolo Corti, si rendeva disponibile, ma richiedeva un sopralluogo al fine di fare accertare lo stato dei luoghi all'impresa di manutenzione che, dopo detto accesso, avrebbe eseguito un preventivo da sottoporre all'assemblea condominiale, come da doc. 6 che mi si rammostra;
7) l'ing. rifiutava detto sopralluogo perché dallo stesso ritenuto inutile, stante Pt_1
la redazione dell'elaborato peritale del CTU, impedendo l'accesso non al Delegato Operativo, perché all'estero,
pagina 7 di 18 ma allo stesso amministratore, avv. Paolo Corti ed anche al consigliere;
8) l'ing. Controparte_7 Pt_1
decideva di richiedere al Tribunale di Milano l'adozione di un provvedimento di urgenza ex art 700 c.p.c., come da doc. n. 15 del fascicolo di controparte che mi si rammostra;
9) il 31.5.2022 si teneva l'assemblea del nella quale si ribadiva la volontà di eseguire gli interventi manutentivi, come Controparte_3 CP_3
indicati dal CTU nel procedimento RG 11920/21 già pendente innanzi il Tribunale di Milano, ma previo sopralluogo: l'ing. ribadiva di non consentire l'accesso al cortile di proprietà indivisa in uso esclusivo dello Pt_1
stesso; 10) il provvedimento di urgenza veniva rigettato dal Tribunale di Milano, come da doc. 7 che mi si rammostra;
11) a causa delle statuizioni ivi contenute in detto provvedimento e del comportamento assunto dall'ing. il quale impediva di eseguire un nuovo sopralluogo nei propri locali, il Condominio assumeva Pt_1
che le spese di ripristino dello stato dei luoghi ammalorato dalle lamentate infiltrazioni erano da richiedersi ai sigg. e 12) l'ing. assumeva di avere il 18.7.2021 denunciato all'allora amministratore di CP_1 CP_1 Pt_1
condominio la comparsa di altre e diverse infiltrazioni che avrebbero interessato il locale cucina in corrispondenza della braga di scarico;
13) Altri condomini, sigg. , Parte_4 CP_8 [...]
, avevano in precedenza, a gennaio 2021, segnalato il medesimo danno verificatosi nei loro Parte_5
immobili in prossimità di tale colonna di scarico;
14) Dette infiltrazioni avevano origine nell'immobile di proprietà
del sig. posto al quinto piano dell'edificio condominiale;
15) L'amministratore di condominio, Parte_6
segnalato l'occorso alla propria compagnia di assicurazione, incaricava a gennaio 2021 l'impresa termoidraulica di sua fiducia, MI s.r.l., e quella edile, di eliminare la problematica delle infiltrazioni e Controparte_9
provvedeva al ripristino dei locali danneggiati di proprietà dei condomini, come da docc. 11 e 12 del fascicolo di parte che mi si rammostrano;
16) A marzo 2021 tutti gli appartamenti ammalorati dalla perdita della comune braga di scarico sono stati ripristinati, ad eccezione di quelli dell'ing. perché né lui né il sig. Pt_1 [...]
hanno permesso l'accesso alle imprese commissionarie delle opere di ripristinare lo stato quo ante. Si CP_10
indicano a rispondere su tutti i predetti capitoli di prova: il geom. presso avente Testimone_1 Controparte_9
sede in 24058 Romano di Lombardia alla via Piemonte n. 26; Il sig. presso MI S.r.l., avente Controparte_11
sede in viale Marelli n. 352 in Sesto San Giovanni (MI); l'avv. Paolo Corti, avente studio in corso di Porta
Romana n. 98, ; il geom. residente in [...].” CP_1 Controparte_6 CP_1
Per i convenuti E : Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 CP_1
pagina 8 di 18 deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie e pronunce, così giudicare: In via principale e nel
merito: - respingersi tutte le domande formulate dall'attore nei confronti dei sigg. e in quanto CP_1 CP_1
infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti;
- accertare e dichiarare la natura condominiale della gronda di cui ai fatti di causa;
- accertata e dichiarata l'intervenuta approvazione della delibera da parte dell'assemblea del condominio di
[...]
in data 31.05.2022, avente ad oggetto l'intervento di manutenzione sulla gronda condominiale, si CP_3
chiede comunque dichiararsi l'estromissione dei sigg. dal pendente giudizio per difetto di Controparte_1
legittimazione passiva;
- in ogni caso, previa ogni più opportuna declaratoria, dichiarare infondata in fatto ed in diritto l'azione proposta dall'Ing. per le ragioni sopra esposte e per gli effetti rigettare le domande tutte Pt_1
svolte nei confronti del sig. e della sig.ra In via subordinata: in caso non creduto di mancato CP_1 CP_1
accoglimento della domanda principale, dichiarare tenuto il a manlevare il sig. Controparte_3
e la sig.ra da ogni domanda contro i medesimi formulata, anche in ordine all'eventuale CP_1 CP_1
risarcimento danni, per tutte le motivazioni esposte in atti. In via istruttoria: rigettarsi le istanze istruttorie avversarie per tutte le motivazioni di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc, si chiede ammettersi prove per interpello e testi sui capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 con i testi ivi indicati, nonché
prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi per parte avversa con i testi indicati nella predetta memoria e nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc a favore dei sigg. – Con vittoria di spese, compensi CP_1 CP_1
professionali del presente giudizio e successive occorrende.
Per il convenuto , : Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria Controparte_2
eccezione e deduzione disattesa, voglia accogliere le seguenti: in via principale e nel merito: respingere le domande tutte proposte dall'ing. nei confronti del sig. Parte_1 Controparte_2
, perchè infondate in fatto e/o in diritto. Con vittoria di spese e liquidazione dei compensi professionali
[...]
forensi ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre accessori, come per legge. In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale dell'ing. e testi sui seguenti capitoli, i quali Parte_1
devono intendersi preceduti dalle parole “vero che”: 1)“nel 2014 si sono verificate infiltrazioni nell'immobile dell'ing. e provenienti dalla terrazza sovrastante di proprietà dei sigg. e Parte_1 CP_1
ed il relativo danno è stato integralmente risarcito da tali proprietari”; 2) “a riguardo delle infiltrazioni della CP_1
pagina 9 di 18 primavera del 2020 provenienti dalla terrazza sovrastan-te di proprietà dei sigg. e e quelle del CP_1 CP_1
gennaio 2021 provenienti dalla braga della colonna di scarico dell'edificio condominiale, l'ing. Parte_1
anche per il tramite del suo legale di fiducia, avv. Nicola Rondinone, ha evitato di notiziare e/o
[...]
interloquire e/o di scrivere e/o di interessare in alcun modo l'ing. ” 3) “l'intervento di Controparte_2
ripristino dello stato dei luoghi nella scala B del in , a seguito delle Controparte_3 CP_1
infiltrazioni provenienti dalla colonna di scarico dell'edificio condominiale, che hanno interessato anche gli appartamenti dei sigg. , , ed è stato effettuato a marzo 2021, Pt_6 Parte_5 Pt_4 Per_5 Pt_1
tranne che nell'immobile dell'ing. perché lo stesso non ha consentito l'accesso”; Parte_1
4) “il 31.5.2022 si teneva l'assemblea del di nella quale si riba-diva la volontà di CP_1 Controparte_3
eseguire gli interventi manutentivi, come indicati dal CTU nel procedimento RG 11920/21 già pendente innanzi il
Tribunale di Milano, ma previo sopralluogo: l'ing. successivamente ribadiva di non consentire l'accesso al Pt_1
cortile di proprietà indivisa in uso esclusivo dello stesso”. Si indicano a rispondere su tutti i predetti capitoli di prova i signori: Avv. Paolo Corti, avente studio in , corso di Porta Romana n. 98; Geom. CP_1 CP_6
residente in [...]. Si indicano a rispondere solo sul capitolo n. 3: il geom.
[...] CP_1 Tes_1
presso avente sede in 24058 Romano di Lombardia alla via Piemonte n. 26; Il sig.
[...] Controparte_9
presso MI S.r.l., avente sede in viale Marelli n. 352 in Sesto San Giovanni (MI). Controparte_11
La causa veniva quindi rinviata per la discussione con termine per il deposito di note conclusive.
In esito alla discussione, all'udienza del 15.7.2024 la causa viene decisa come segue con la presente sentenza.
Deve dapprima darsi atto che parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni non ha riproposto la seguente conclusione “B) determinare i lavori necessari per la risoluzione delle cause delle infiltrazioni correlate
alle colonne di scarico condominiali che hanno recato ulteriori danni in entrambi gli appartamenti di proprietà
dell'Ing. come individuati a esito di CTU da disporsi in corso di causa;
- condannare il Pt_1 Controparte_3
a a effettuare i lavori che precedono, nonché a ripristinare le parti ammalorate degli
[...] CP_1
appartamenti del Sig. integralmente a spese del medesimo;
- condannare il Pt_1 CP_1 [...]
a , e in solido con questo il suo amministratore di fatto (o in subordine sostituto Controparte_3 CP_1
dell'amministratore, in applicazione estensiva dell'art. 1717., ultimo comma, c.c.) Sig. Controparte_2
, a risarcire all'Ing. i danni subito per il ritardo accumulatosi nei lavori che precedono, nella
[...] Pt_1
pagina 10 di 18 misura di € 100 al mese per unità immobiliare per un totale a oggi di € 4.800, o altra ritenuta equa”
Pertanto si ritiene che detta domanda sub B sia abbandonata come peraltro precisato in sede di note conclusive a pag. 13 .
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata è risultato provato e comunque non contestato che :
- l'attore è condomino del a , poiché proprietario di un immobile a Controparte_3 CP_1
uso abitativo.
- Il Condominio a è dotato di regolamento condominiale la cui opponibilità alle Controparte_3 CP_1
parti in causa non è contestata
- l'art. 4 del regolamento di condominio prevede “ Art. 4 – Costituiscono proprietà comune, in modo
inalienabile ed indivisibile, a tutti i condomini, e devono essere mantenuti efficienti a spese comuni, tanto
per quanto riguarda le ripartizioni ordinarie che straordinarie: (…) la rete della fognatura, i tubi di scarico
delle acque piovane e delle colature, i tubi di scarico delle materie di rifiuto (…) In generale sono
comuni ed indivisibili le parti dell'edificio, le opere e le installazioni ed i manufatti che sono indispensabili
alla conservazione e all'uso dell'edificio stesso.”(doc 2 CP_1
- l'art. 48 del regolamento di condominio prevede “Ogni altra spesa non contemplata negli articoli
precedenti verrà sostenuta dai Condomini proporzionalmente in base alla tabella A”, ovvero in base alle tabelle millesimali approvate ed ivi allegate.
- Nella primavera del 2020 nell'immobile dell'attore si sono verificate infiltrazioni di acqua che hanno causato danni al soffitto e alle pareti del bagno e della camera da letto.
- Nel marzo 2021, a causa della mancata esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle cause delle lamentate infiltrazioni l'attore proponeva ATP rg n. 11920\21 ove veniva nominato quale ctu l'Ing.
che in data 27.9.21 depositava relazione definitiva (doc. 7 attore) che Persona_4
confermava che “LA NON È ASSOLUTAMENTE IMPERMEABILIZZATA IN MODO Pt_7
ADEGUATO ED È DA ESSA CHE SI ORIGINANO LE INFILTRAZIONI.” Pag. 41 elaborato sub doc 7
attore , Dando indicazione delle opere da eseguirsi.
- nel dicembre 2021, in mancanza di esecuzione dei lavori come indicati in sede di ATP dal CTU, l'odierno attore proponeva, tra le altre e per quanto qui interessa, domanda di mediazione per l'esecuzione dei pagina 11 di 18 lavori e la richiesta dei danni oggetto del presente di merito (doc. 19 attore).
- Nel marzo 2022, in mancanza di esecuzione delle opere di cui alla CTu in sede di ATP, l'odierno attore proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c., (RG 12062/2022),chiedendo al Tribunale di ordinare al a , e ai convenuti e di “porre in Controparte_3 CP_1 Controparte_1 CP_1
essere senza indugio tutti gli atti necessari a commissionare a un'impresa affidabile l'esecuzione dei
lavori indicati nella relazione peritale dell'Ing. a esito del procedimento per ATP avanti al Trib. Per_1
Milano RG 11920/21, entro quaranta giorni - o altro idoneo termine - dal provvedimento, con incarico
contemplante la conclusione dei lavori entro i successivi due mesi – o altro idoneo termine”…
- Il ricorso veniva rigettato sul presupposto, quanto al merito, in quanto “Da tale descrizione e dall'esame delle fotografie e della planimetria balza agli occhi che la gronda o grondaia di cui si discute è di pertinenza del terrazzo di proprietà che ha funzione di lastrico solare ovvero di copertura Parte_3
del solo appartamento posto al piano terreno sottostante, di proprietà ne deriva che la funzione Pt_1
di raccolta e deflusso delle acque piovane di detta grondaia è svolta esclusivamente con riferimento a tale lastrico solare, rispetto a cui è asservita, onde gli unici condomini a trarne utilità sono da una parte e dall'altra Ma, se così è, gli oneri di manutenzione e ripristino vanno ripartiti Parte_3 Pt_1
esclusivamente tra gli stessi, per la gronda secondo il criterio di cui all'art. 1123 co. 3 c.c. e per il lastrico solare secondo il criterio di cui all'art. 1126 c.c.. (doc. 25 attore).
Dalla istruttoria espletata è risultato provato quanto segue.
La CTU svolta in corso di causa (resasi necessaria attesa la inopponibilità dell'elaborato in sede di ATP per difetto di vocatio dei convenuti E a cui si ritiene di aderire per logicità e completezza ha CP_1 CP_1
concluso: “ 1. Dai sopralluoghi eseguiti e dagli accertamenti espletati si è potuto constatare la presenza dei danni da infiltrazioni lamentati dall'Attore nella propria unità immobiliare, riscontrati in parte del locale soggiorno,
nel bagno e nella camera da letto, localizzati nella porzione di appartamento posizionata al di sotto del terrazzo di proprietà dei Convenuti Sig.ri In particolare, in una porzione del soggiorno è stata riscontrata CP_1 CP_1
la presenza di macchia di umidità situata all'innesto tra la parete verticale e il soffitto del locale. Nel bagno adiacente è stato accertato un consistente ammaloramento dell'intonaco con sviluppo sulla parete verticale di tamponamento verso l'esterno e sul plafone del locale, con sfaldamento dell'intonaco e materiale in fase di pagina 12 di 18 distacco. Nella camera da letto si è rilevata una macchia di umidità situata all'angolo tra la parete verticale e il plafone del locale, mentre la macchia posta sulla parete opposta, in corrispondenza del muro di confine,
presenta valori di umidità nulli;
2. Da quanto sopra esposto e dalle ispezioni effettuate si può ritenere che la
causa delle problematiche infiltrative riscontrate sia riconducibile al malfunzionamento dell'attuale
sistema di smaltimento delle acque meteoriche composto dalla grondaia cementizia di forma concava e dall'innesto del bocchettone con il pluviale verticale. In particolare, con la prova di allagamento del canale di gronda eseguita in data 2.02.2024 è stata simulata una situazione estrema tale da esprimere la criticità delle intensità pluviometriche profondamente modificate negli ultimi anni. Dall'indagine effettuata si è potuto rilevare che la causa principale delle problematiche infiltrative riscontrate è che il sistema di deflusso delle
acque meteoriche non risulta a tenuta in quanto in situazioni estreme va in crisi non sopportando l'eccessiva portata d'acqua. In secondo luogo, l'acqua piovana si infiltra verosimilmente per capillarità nel canale di
gronda in calcestruzzo per imbibizione del materiale di cui è composto, considerato il generale cattivo stato di manutenzione riscontrato. Infatti, dalle indagini espletate sono state rilevate diverse scabrosità e tratti sfaldati della grondaia in evidente stato di degrado, che certamente favoriscono fenomeni infiltrativi, così come l'innesto del bocchettone con il pluviale presenta materiale deteriorato e non a tenuta, rappresentando una concausa della problematica rilevata;
3. Da quanto sopra indicato si ritiene che il rimedio per l'eliminazione delle cause
sottese ai problemi infiltrativi rilevati comporti lavori di realizzazione di un nuovo canale di gronda con
annesso pluviale, in sostituzione di quello presente allo stato attuale, per il quale è stata elaborata una valutazione preliminare sul relativo dimensionamento. Le modalità di realizzazione dell'intervento sono state discusse e concordate con i Consulenti tecnici di parte nell'incontro avvenuto in data 8.05.2024, così come quietanzato nel relativo verbale di contraddittorio, in cui è emerso che la soluzione più opportuna, in termini conservativi, consiste nel mantenimento della grondaia cementizia esistente e nell'affiancamento di un nuovo canale di gronda in lamiera metallica con relativo pluviale discendente, correttamente dimensionato e impermeabilizzato;
Il costo di rifacimento del sistema gronda/pluviale è stato preliminarmente stimato e
concordato con i Ctp nel suddetto incontro e successivamente quantificato dal CTU mediante computo
metrico estimativo in €. 11.425,00 (Euroundicimilaquattrocentoventicinque/00), escluso oneri di legge
(Allegato 8 - Computo metrico estimativo); 4. Da quanto sopra esposto si ritiene che la quantificazione dei
pagina 13 di 18 danni da infiltrazioni lamentati dall'Attore nella propria unità immobiliare è stimata in complessivi €.
3.000,00 (Eurotremila/00), escluso oneri di legge (Allegato 8 – Computo metrico estimativo).
Ciò posto accertata la sussistenza dei danni lamentati da parte attrice e la riferibilità degli stessi al malfunzionamento dell'attuale sistema di smaltimento delle acque meteoriche composto dalla grondaia cementizia di forma concava e dall'innesto del bocchettone con il pluviale verticale, de evidenziarsi che vi è
contrasto tra le parti circa natura della grondaia in quanto parte attrice ed i convenuti assumono si Parte_3
tratti di bene condominiale mentre il condominio di bene privato .
Come noto “in tema di condominio negli edifici, l'individuazione delle parti comuni, come I canali di gronda emergente dall'art. 1117 c.c. ed operante con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, non siano destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari, può essere superata soltanto dalle contrarie risultanze dell'atto costitutivo del condominio - ossia dal primo atto di trasferimento di un'unità
immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto, con conseguente frazionamento dell'edificio in più
proprietà individuali -, ove questo contenga in modo chiaro e inequivoco elementi tali da escludere l'alienazione del diritto di condominio, non rilevando a tal fine quanto stabilito nel regolamento condominiale, ove non si tratti di regolamento allegato come parte integrante al primo atto d'acquisto trascritto, ovvero di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato col consenso individuale dei singoli condomini e volto perciò a costituire, modificare o trasferire i diritti attribuiti ai singoli condomini dagli atti di acquisto o dalle convenzioni. (Cass 21440\22)
Ed ancora In tema di condominio degli edifici, qualora non intervenga una volontà derogatoria degli interessati sul regime di appartenenza, i beni e i servizi elencati dall'art. 1117 c.c., in virtù della relazione di accessorietà o di collegamento strumentale con le singole unità immobiliari, sono attribuiti "ex lege" in proprietà comune per effetto dell'acquisto della proprietà dei piani o porzioni di piano;
pertanto, il terrazzo a livello è oggetto di proprietà comune se il contrario non risulta dal titolo, per tale intendendosi gli atti di acquisto delle altre unità
immobiliari, nonché il regolamento di condominio espressamente accettato dai singoli condomini in occasione del loro acquisto, non essendo sufficiente che la proprietà individuale risulti dal titolo di acquisto della parte che si rivendica proprietaria esclusiva del terrazzo, sicchè, in difetto di tale prova, la presunzione di condominialità
spiega piena efficacia. (Cass 27363\21)
pagina 14 di 18 Fermo in diritto quanto sopra, nel merito dalla documentazione in atti emerge chiaro che la grondaia sia un bene condominiale: non vi è in atti titolo che ne indichi la proprietà privata con il che deve applicarsi l'art. 1117 c.c. e comunque la circostanza è ulteriormente avvallata dalla esplicita previsione nel regolamento condominiale (art 4
doc 2 . Né può ritenersi che l'ordinanza 18.7.2022 in sede di 700 cpc rg n. 12062\22 abbia CP_1
escluso la condominialità atteso che, da una attenta ed accurata lettura del provvedimento, semmai in essa è
stata indicata la utilità del bene ex art 1123 cc comma 3 atteso che “gli unici condomini a trarne utilità sono” i detti convenuti e l'odierno attore, utilizzando il termine pertinenzialità in senso lato e non tecnico Controparte_1
e tale determinazione è stata resa in assenza della produzione del regolamento condominiale .
Accertata quindi la natura condominiale della grondaia - tenuto conto anche dell'atteggiamento del CP_1
che mai prima dell'ordinanza del 18.7.2022 nei diversi procedimenti ha eccepito la carenza di legittimazione ed anzi nelle varie assemblee ha preteso la natura condominiale del bene per determinare modi e termini di esecuzione delle opere da eseguirsi per poi virare ad una interpretazione della natura privata sia per giustificare la mancata esecuzione dei lavori sia per soprassedere ad essi - consegue la responsabilità del ex CP_1
art 2051 c.c. dei danni causati all'attore.
Accertata la sussistenza dei danni lamentati dall'attore e la riferibilità di essi al , quest'ultimo va CP_1
condannato alla immediata esecuzione – a sua cura - dei lavori come indicati dalla CTU in sede di elaborato punto 3 delle conclusioni “3. Da quanto sopra indicato si ritiene che il rimedio per l'eliminazione delle cause
sottese ai problemi infiltrativi rilevati comporti lavori di realizzazione di un nuovo canale di gronda con
annesso pluviale, in sostituzione di quello presente allo stato attuale, per il quale è stata elaborata una valutazione preliminare sul relativo dimensionamento. Le modalità di realizzazione dell'intervento sono state discusse e concordate con i Consulenti tecnici di parte nell'incontro avvenuto in data 8.05.2024, così come quietanzato nel relativo verbale di contraddittorio, in cui è emerso che la soluzione più opportuna, in termini conservativi, consiste nel mantenimento della grondaia cementizia esistente e nell'affiancamento di un nuovo canale di gronda in lamiera metallica con relativo pluviale discendente, correttamente dimensionato e impermeabilizzato;
Il costo di rifacimento del sistema gronda/pluviale è stato preliminarmente stimato e concordato con i Ctp nel suddetto incontro e successivamente quantificato dal CTU mediante computo metrico estimativo in €. 11.425,00 (Euroundicimilaquattrocentoventicinque/00), escluso oneri di legge (Allegato 8 -
pagina 15 di 18 Computo metrico estimativo).
Le spese andranno ripartire come da art. 48 del regolamento attesa la opponibilità dello stesso e della clausola convenzionale che è operativa ex art. 1123 cc comma 1.
Quanto alla consistenza dei danni subiti dall'attore la CTu espletata in corso di causa ha accertato che”la
quantificazione dei danni da infiltrazioni lamentati dall'Attore nella propria unità immobiliare è stimata in
complessivi €. 3.000,00 (Eurotremila/00), escluso oneri di legge (Allegato 8 – Computo metrico estimativo) e di tale somma dovrà essere condannato il al ristoro all'attore . CP_1
Non può essere accolta la domanda di condanna al risarcimento del danno da ritardo nell'esecuzione poiché
non vi è in atti prova della consistenza e della sussistenza del detto danno tenuto conto peraltro che è pacifico che nelle more l'attore abbia avuto pieno godimento dell'immobile.
In relazione alla domanda di condanna del Sig. in solido con il al pagamento delle spese CP_2 CP_1
sostenute dall'attore per le procedure che è stato costretto ad instaurare per vedersi risarcire il danno de quo oltre che il danno da ritardo ( di cui sopra si è detto), si rileva quanto segue.
È accerta con sentenza 11.9.2024 di questo Tribunale la funzione del convenuto di sostituto CP_2
dell'amministratore del convenuto ai sensi dell'art. 1717 c.c. con le conseguenze di legge in tema di CP_1
azione di responsabilità che può essere svolta solo dal Mandate e quindi dal , il quale ha ritenuto di CP_1
dare mandato al in relazione agli iter amministrativi relativi ai sinistri. CP_2
Consegue il rigetto della domanda in danno al , non potendosi però sottovalutare ai fini delle spese CP_2
legali, il ruolo fattivo pacificamente avuto – e mai ocntestato in atti- dal per conto del nel CP_2 CP_1
ritardo nell'eseecuzione dei lavori di ripristino.
Quanto alle spese di lite, seguono il criterio della soccombenza e si liquidano a favore dell'attore e dei convenuti in danno al Condominio, liquidati come in dispositivo con la precisaizone che : CP_12
-va accolta la richiesta di condanna alla ripetizione delle spese sostenute per l'ATP oltre alla CTU comprese anche le spese di CTP e legali inerenti il procedimento rg. 11920\21 e quantificate in totale di € 8.128,86 atteso che quanto alle spese per l'assistenza in giudizio da parte esperto la Suprema Corte afferma il principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa agli oneri del consulente tecnico da essa assunto (Cass 1626 del
1965)poiché le spese della consulenza di parte- la quale la natura di allegazione difensiva- vanno comprese tra pagina 16 di 18 le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa diritto (Cass 3716\1980, 10173\2015 e 84 del 2013)
- si ritiene equo, dato il ruolo di sostituito dell'amministratore del , compensare le spese di lite tra CP_2
l'attore ed il come sopra argomentato CP_2
- si pone definitivamente a carico del le spese di CTu come liquidate. CP_1
La Sentenza è esecutiva per legge
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, così provvede:
Accertata la natura condominiale del canale di gronda e delle altre componenti del sistema di smaltimento delle acque meteoriche
Accertata la sussistenza dei danni lamentati da parte attrice e la loro riferibilità al Controparte_3
8 a , come in motivazione
[...] CP_1
Condanna a a effettuare, immediatamente e a regola d'arte, i lavori Controparte_3 CP_1
necessari ad eliminare le cause delle accertate infiltrazioni nelle modalità individuate dal CTU in sede di elaborato punto 3 delle conclusioni, le cui spese vanno ripartite ex art 48 del regolamento condominiale come in motivazione
Condanna il a a risarcire all'Ing. i danni subiti e quantificati in Controparte_3 CP_1 Pt_1
€.3000,00 come in motivazione
Condanna il a a rifondere all'Ing. : Controparte_3 CP_1 Pt_1
a.le spese sostenute nel procedimento di mediazione avanti all'Organismo di Conciliazione della Fondazione
Forense di , Rg.A.M. n. 4345/2021, per l'importo di € 97,60, con gli interessi legali dalla domanda;
CP_1
b le spese sostenute nel procedimento di Accertamento tecnico preventivo avanti al Tribunale di Milano RG
11920/2021 per compensi CTU, consulente di parte, spese vive di giustizia e compensi del difensore, per l'importo totale di € 8.128,86.
c. le spese di lite del presente procedimento liquidate in €.5077,00 per compensi oltre oneri di legge e spese generali oltre €.250,00 per anticipazioni
Condanna il a a corrispondere ai convenuti le spese del Controparte_3 CP_1 Controparte_1
pagina 17 di 18 presente procedimento liquidate in €.5077,00 per compensi oltre oneri di legge e spese generali
Compensa le spese legali del convenuto come in motivazione CP_2
Pone definitivamente a carico del a le spese di CTu del presente Controparte_3 CP_1
procedimento come liquidate
Sentenza esecutiva
Milano 15.7.2025
Il giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 18 di 18