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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/04/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14143/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
Verbale d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
Oggi 1 aprile 2025 il Giudice, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., preso atto di quanto depositato, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., che deposita in
Cancelleria affinchè sia comunicata alle parti.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis N. R.G. 14143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 14143/2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Serafino Giovinazzo, del Foro di Brescia
-RICORRENTE- contro
(C.F. CodiceFiscale_2 C.F._3
-CONVENUTA CONTUMACE-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 18.2.2025 in vista dell'udienza ex art. 429 c.p.c. del 1°.4.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente trascritte.
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
2 Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 Per_1 al fine di ottenerne la condanna al rilascio di un'unità immobiliare di sua
[...] proprietà.
A tal fine, ha dedotto di aver acquistato per usucapione alcuni beni immobili siti in Ghedi, in relazione ai quali tal a partire dal dicembre del 1998 le aveva riconosciuto il Persona_2 possesso e uso esclusivo così da ricompensarla per l'aiuto quotidianamente prestatogli in tutte le faccende domestiche e nella cura psico-fisica della sua persona. Tale acquisto era stato accertato con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2497/2022. Tuttavia, gli immobili risulterebbero occupati da la quale rivendicherebbe l'applicabilità dell'art. 540, Per_1 co. 2 c.c.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio, motivo per il quale è stata dichiarata contumace.
All'esito della prima udienza, stante l'assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata all'odierna udienza di discussione ex artt. 127 ter e 429 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. La domanda proposta dalla ricorrente non può trovare accoglimento.
3 A tal fine, osserva il Tribunale che essa si fonda sulla perdurante occupazione degli immobili di proprietà di a parte della convenuta. Pt_1
Pertanto, sarebbe stato suo onere dimostrare, in primo luogo, tale circostanza.
Prova che, viceversa, non è stata in alcun modo fornita.
Anzi, la notifica del ricorso introduttivo è stata effettuata nelle forme previste dall'art. 143
c.p.c.
Neppure può ritenersi dirimente il certificato anagrafico prodotto unitamente alla relata di notifica. Infatti, da un lato, è principio giurisprudenziale costante quello secondo cui le risultanze anagrafiche non hanno valore dirimente (soprattutto allorquando, come nel caso in esame, sono smentite da accertamenti facenti fede fino a querela di falso), e dall'altro, gli immobili di proprietà della ricorrente, in realtà, sono numerosi (Strada Isorella, Sez. NCT Fg
39, Num 83, Sub 5, TERRENO AGRICOLO, Fg. 42 Num. 123, Via Vittorio Alfieri, Sez. NCT Fg.
32 Num, 927, Strada Isorella, TERRENO AGRICOLO, Fg, 39 Num, 81, Strada Isorella, abitazione di tipo civile, Sez. NCT Fg. 39 Nurn. 83 Sub. 1, Strada Isorella, abitazioni di tipo civile, Sez. NCT Fg. 39 Nurn, 83 Sub. 2, Strada Isorella, Fabbricati per arti e mestieri, Sez NCT
Fg 39 Num 83 Sub. 6) e pertanto sarebbe stato suo onere dimostrare la perdurante occupazione di quello per il quale ha agito in giudizio (neppure specificato).
Peraltro, l'ultima comunicazione da cui può evincersi l'occupazione da parte di di Per_1 uno degli immobili della ricorrente risale al 7.11.2023 (cfr. doc. 4 fasc. ric.), vale a dire circa un anno e mezzo fa.
Tantomeno parte ricorrente si è offerta di provare tale circostanza, non avendo formulato alcuna istanza istruttoria.
In conclusione, stante l'assenza di prova in ordine all'attuale occupazione da parte della convenuta dei beni immobili di proprietà della ricorrente, la domanda formulata da quest'ultima non può essere accolta.
*** ** ***
§ 3. Nulla in punto spese, stante la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così dispone: rigetta la domanda proposta da parte ricorrente;
nulla in punto spese.
4 Brescia, 1° aprile 2025.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
Verbale d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
Oggi 1 aprile 2025 il Giudice, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., preso atto di quanto depositato, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., che deposita in
Cancelleria affinchè sia comunicata alle parti.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis N. R.G. 14143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 14143/2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Serafino Giovinazzo, del Foro di Brescia
-RICORRENTE- contro
(C.F. CodiceFiscale_2 C.F._3
-CONVENUTA CONTUMACE-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 18.2.2025 in vista dell'udienza ex art. 429 c.p.c. del 1°.4.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente trascritte.
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
2 Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 Per_1 al fine di ottenerne la condanna al rilascio di un'unità immobiliare di sua
[...] proprietà.
A tal fine, ha dedotto di aver acquistato per usucapione alcuni beni immobili siti in Ghedi, in relazione ai quali tal a partire dal dicembre del 1998 le aveva riconosciuto il Persona_2 possesso e uso esclusivo così da ricompensarla per l'aiuto quotidianamente prestatogli in tutte le faccende domestiche e nella cura psico-fisica della sua persona. Tale acquisto era stato accertato con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2497/2022. Tuttavia, gli immobili risulterebbero occupati da la quale rivendicherebbe l'applicabilità dell'art. 540, Per_1 co. 2 c.c.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio, motivo per il quale è stata dichiarata contumace.
All'esito della prima udienza, stante l'assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata all'odierna udienza di discussione ex artt. 127 ter e 429 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. La domanda proposta dalla ricorrente non può trovare accoglimento.
3 A tal fine, osserva il Tribunale che essa si fonda sulla perdurante occupazione degli immobili di proprietà di a parte della convenuta. Pt_1
Pertanto, sarebbe stato suo onere dimostrare, in primo luogo, tale circostanza.
Prova che, viceversa, non è stata in alcun modo fornita.
Anzi, la notifica del ricorso introduttivo è stata effettuata nelle forme previste dall'art. 143
c.p.c.
Neppure può ritenersi dirimente il certificato anagrafico prodotto unitamente alla relata di notifica. Infatti, da un lato, è principio giurisprudenziale costante quello secondo cui le risultanze anagrafiche non hanno valore dirimente (soprattutto allorquando, come nel caso in esame, sono smentite da accertamenti facenti fede fino a querela di falso), e dall'altro, gli immobili di proprietà della ricorrente, in realtà, sono numerosi (Strada Isorella, Sez. NCT Fg
39, Num 83, Sub 5, TERRENO AGRICOLO, Fg. 42 Num. 123, Via Vittorio Alfieri, Sez. NCT Fg.
32 Num, 927, Strada Isorella, TERRENO AGRICOLO, Fg, 39 Num, 81, Strada Isorella, abitazione di tipo civile, Sez. NCT Fg. 39 Nurn. 83 Sub. 1, Strada Isorella, abitazioni di tipo civile, Sez. NCT Fg. 39 Nurn, 83 Sub. 2, Strada Isorella, Fabbricati per arti e mestieri, Sez NCT
Fg 39 Num 83 Sub. 6) e pertanto sarebbe stato suo onere dimostrare la perdurante occupazione di quello per il quale ha agito in giudizio (neppure specificato).
Peraltro, l'ultima comunicazione da cui può evincersi l'occupazione da parte di di Per_1 uno degli immobili della ricorrente risale al 7.11.2023 (cfr. doc. 4 fasc. ric.), vale a dire circa un anno e mezzo fa.
Tantomeno parte ricorrente si è offerta di provare tale circostanza, non avendo formulato alcuna istanza istruttoria.
In conclusione, stante l'assenza di prova in ordine all'attuale occupazione da parte della convenuta dei beni immobili di proprietà della ricorrente, la domanda formulata da quest'ultima non può essere accolta.
*** ** ***
§ 3. Nulla in punto spese, stante la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così dispone: rigetta la domanda proposta da parte ricorrente;
nulla in punto spese.
4 Brescia, 1° aprile 2025.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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