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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/02/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 6740/2022 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Stefania NAPOLITANO - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra VINCI - Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19 settembre 2022 la parte ricorrente chiese al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita per la malattia professionale (“ernie discali lombari con spondiloartrosi”) riconosciuta in data 20 luglio 2020, inutilmente richiesta in sede amministrativa con domanda di aggravamento proposta in data 23 giugno 2021, ovvero all'aumento dell'indennizzo in capitale già riconosciutogli, per la stessa patologia, nella misura del 6%, e conseguentemente condannare l' al CP_1 pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla
1
Sentenza R.G. n° 6740/22 stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è solo parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
Quanto all'occasione di lavoro relativamente alla patologia denunziata, deve osservarsi che nella memoria di costituzione l' non l'ha formalmente CP_1
e specificamente contestata: in ogni caso, basti rilevare che essa non può essere messa in dubbio avendo l' riconosciuto la sussistenza di una CP_1 menomazione dell'integrità psico-fisica, sebbene in misura inferiore a quella richiesta in questa sede.
In ordine agli aspetti medico-legali, l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che a seguito della malattia professionale de qua al ricorrente sono residuati postumi che determinano una menomazione, sulla base delle tabelle ex D. Lgs. n° 38/00, comprensive degli aspetti dinamico- relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto, nella misura dell'8%, con decorrenza dalla data dell'istanza di revisione.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
2
Sentenza R.G. n° 6740/22 CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro la malattia professionale pacificamente successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex
D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8
OTTOBRE 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D.
Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla misura dell'8 (otto)%, con la decorrenza specificata infra, in dispositivo, cioè dal mese successivo a quello in cui è stata richiesta la revisione, ai sensi dell'art. 84 del DPR n° 1124/65 (cfr. CASS. LAV. 19 LUGLIO 2002 N° 10626).
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo CP_1 differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91.
**************
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza (avuto riguardo anche alla esiguità della misura dell'incremento accertato in questa sede) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta. Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN.,
11 SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10
3
Sentenza R.G. n° 6740/22 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (consistente, in buona sostanza, solo nell'espletamento di una consulenza tecnica, senza specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano N° 13452 e Parte_2 Parte_3
N° 949 (quanto alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del
[...]
1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne CP_1 anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128
r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico sino alla misura dell'otto per cento dal 1° luglio 2021, condanna l' al pagamento del relativo importo CP_1 differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione del compenso CP_1 professionale, che liquida in €.1.000,oo ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Stefania
NAPOLITANO, dichiaratasi anticipataria;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 10 febbraio 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
4
Sentenza R.G. n° 6740/22
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Stefania NAPOLITANO - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra VINCI - Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19 settembre 2022 la parte ricorrente chiese al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita per la malattia professionale (“ernie discali lombari con spondiloartrosi”) riconosciuta in data 20 luglio 2020, inutilmente richiesta in sede amministrativa con domanda di aggravamento proposta in data 23 giugno 2021, ovvero all'aumento dell'indennizzo in capitale già riconosciutogli, per la stessa patologia, nella misura del 6%, e conseguentemente condannare l' al CP_1 pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla
1
Sentenza R.G. n° 6740/22 stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è solo parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
Quanto all'occasione di lavoro relativamente alla patologia denunziata, deve osservarsi che nella memoria di costituzione l' non l'ha formalmente CP_1
e specificamente contestata: in ogni caso, basti rilevare che essa non può essere messa in dubbio avendo l' riconosciuto la sussistenza di una CP_1 menomazione dell'integrità psico-fisica, sebbene in misura inferiore a quella richiesta in questa sede.
In ordine agli aspetti medico-legali, l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che a seguito della malattia professionale de qua al ricorrente sono residuati postumi che determinano una menomazione, sulla base delle tabelle ex D. Lgs. n° 38/00, comprensive degli aspetti dinamico- relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto, nella misura dell'8%, con decorrenza dalla data dell'istanza di revisione.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
2
Sentenza R.G. n° 6740/22 CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro la malattia professionale pacificamente successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex
D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8
OTTOBRE 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D.
Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla misura dell'8 (otto)%, con la decorrenza specificata infra, in dispositivo, cioè dal mese successivo a quello in cui è stata richiesta la revisione, ai sensi dell'art. 84 del DPR n° 1124/65 (cfr. CASS. LAV. 19 LUGLIO 2002 N° 10626).
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo CP_1 differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91.
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Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza (avuto riguardo anche alla esiguità della misura dell'incremento accertato in questa sede) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta. Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN.,
11 SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10
3
Sentenza R.G. n° 6740/22 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (consistente, in buona sostanza, solo nell'espletamento di una consulenza tecnica, senza specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano N° 13452 e Parte_2 Parte_3
N° 949 (quanto alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del
[...]
1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne CP_1 anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128
r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico sino alla misura dell'otto per cento dal 1° luglio 2021, condanna l' al pagamento del relativo importo CP_1 differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione del compenso CP_1 professionale, che liquida in €.1.000,oo ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Stefania
NAPOLITANO, dichiaratasi anticipataria;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 10 febbraio 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 6740/22