Articolo 3 della Legge 26 novembre 1953, n. 877
Articolo 2Articolo 4
Versione
17 dicembre 1953
Art. 3.
Nei riguardi degli iscritti alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, nei casi di riscatto ed in quelli di riconoscimento di servizio o di periodi, quando la relativa domanda risulti presentata alla Prefettura o agli Istituti di previdenza prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto si calcola in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.
Invece, nei casi in cui la domanda non sia stata presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto, risultante dall'applicazione delle norme vigenti a tale data, e' elevato di un dodicesimo.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1953